Raccomandata

Incarto n. 32.2022.10

FC

Lugano 28 novembre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1. febbraio 2022 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 22 dicembre 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1972, da ultimo attimo come supervisore di magazzino presso una ditta farmaceutica, nel luglio 2020 ha presentato una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 1).

Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, comprendenti il richiamo degli atti dall’assicurazione infortuni (__________) e dell’assicuratore per perdita di guadagno dell’ultimo datore di lavoro, con decisione del 22 dicembre 2021, confermativa di un progetto del 21 ottobre 2021, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni avendo stabilito diversi periodi di inabilità lavorativa per differenti gradi di impedimento dal 13 dicembre 2019 (infortunio con caduta e lesioni alla schiena) e, quindi, un’inabilità totale nell’attività precedentemente svolta, con ripresa dal 27 ottobre 2020 di un’abilità totale in attività adeguate alle limitazioni funzionali (limite di carico e necessità di alternanza della postura). Attuato il raffronto dei redditi per determinare il grado di invalidità al 13 dicembre 2020 (dopo un anno di attesa), ha concluso per l’assenza di una perdita di guadagno e, quindi, negato il diritto a prestazioni dell’AI.

1.2. Con ricorso al TCA l'assicurato, assistito dall’avv. RA 1, contesta la decisione, chiedendo il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici pluridisciplinari (doc. I, VII).

1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione medica posta alla base del provvedimento impugnato, sulla base anche delle prese di posizione del medico SMR (doc. IV).

Con scritti del 21 marzo, 6 aprile e 8 giugno, 28 luglio, 9 settembre e 10 ottobre 2022 il ricorrente, tramite il suo legale, ha prodotto nuovi atti medici (doc. XIX, XXII), sui quali si è espresso l’Ufficio AI il 19 agosto e 19 ottobre 2022, allegando due prese di posizione del SMR, ribadendo la correttezza delle proprie conclusioni (doc. XVI, XXIV).

considerato in diritto

in ordine

2.1.

2.1.1. L'art. 55 LAI (Competenza degli Uffici Al) dispone che "per

principio, l’ufficio Al competente è quello del Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della richiesta delle prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce la competenza nei casi speciali” (cpv. 1) precisando inoltre al suo capoverso 2 che "Il Consiglio

federale può emanare prescrizioni nell’ambito della

composizione delle controversie riguardo alla competenza

territoriale e derogare in tale contesto all’articolo 35 LPGA".

L'art. 40 OAI (competenza degli Uffici Al) stabilisce quanto

segue:

" 1 Per la ricezione e l'esame delle richieste è competente:

a. L'Ufficio Al nel cui campo d'attività gli assicurati hanno il loro domicilio;

b. L'Ufficio Al per gli assicurati residenti all'estero, fatti salvi i capoversi 2 e 2bis, se gli assicurati sono domiciliati all'estero.

2 Per la ricezione e l'esame delle richieste dei frontalieri è competente l'ufficio Al nel cui campo d'attività essi esercitano un'attività lucrativa. Questa regola si applica anche ai vecchi frontalieri, a condizione che al momento della richiesta il loro domicilio abituale si trovi ancora nella zona di frontiera e il danno alla salute risalga all'epoca della loro attività frontaliera. L'ufficio Al per gli assicurati residenti all'estero notifica le decisioni.

2bis Per gli assicurati domiciliati all'estero ma che dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 cpv. 2 LPGA), la ricezione e l'esame delle richieste sono di competenza dell'ufficio Al nel cui campo d'attività gli assicurati hanno la loro dimora abituale. Se, durante la procedura, un assicurato cessa di avere la sua dimora abituale in

Svizzera, la competenza passa all'ufficio Al per gli assicurati residenti all'estero.

2ter Se, durante la procedura, un assicurato domiciliato all'estero trasferisce la sua dimora abituale o il suo domicilio in Svizzera, la competenza passa all'ufficio Al nel cui campo d'attività rassicurato ha la sua dimora abituale o il suo domicilio conformemente al capoverso 1 lettera a.

2quater Se, durante la procedura, un assicurato domiciliato in Svizzera trasferisce il suo domicilio all'estero, la competenza passa all'ufficio Al per gli assicurati residenti all'estero.

3 L'ufficio Al competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura, con riserva dei capoversi 2bis-2quater.

4 In caso di conflitto di competenza, l'UFAS designa l'ufficio Al competente.”

La Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità (CPAI), valida dal 1. gennaio 2022, precisa che la procedura inizia con la registrazione della richiesta da parte dell'ufficio Al e termina con l'autorità di cosa giudicata della decisione. Di solito non ha luogo nessun cambiamento dell'ufficio Al durante la procedura (art. 40 cpv. 3 OAI; Cifre marginali 7010 e 7011).

2.1.2. Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali si evince che RI 1 ha inoltrato la sua domanda di prestazioni Al nel luglio 2020 e in quel momento era domiciliato a __________.

Tale fatto ha decretato la competenza dell'Ufficio Al del Cantone Ticino giusta l'art. 55 cpv. 1 LAI.

Inoltre, in applicazione del citato art. 40 cpv. 3 OAI l'Ufficio Al del Cantone Ticino, in quanto competente al momento della registrazione della domanda, lo è rimasto per tutta la durata della procedura sino alla resa della decisione sulle prestazioni, malgrado il cambio di domicilio dell'assicurato con il suo trasferimento, dal 1. novembre 2020, a __________ nel Canton __________ (doc. Al pag. 195).

nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente o meno rifiutato di assegnare all’assicurato una rendita di invalidità.

2.3. Va rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, ma precedentemente a codesto giudizio, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

Nella DTF 148 V 162 consid. 3.2.1. il Tribunale federale formulato le seguenti precisazioni circa il diritto intertemporale:

" Gemäss einer allgemeinen prozessualen Grundregel wird das anwendbare Recht durch den Zeitpunkt der Verfügung respektive – sofern diese angefochten ist – den Zeitpunkt des Einspracheentscheides bestimmt […]. Bei Sachverhalten mit intertemporalem Bezug greift diese Grundregel jedoch zu kurz. In solchen Konstellationen sind weitere Aspekte mit zu berücksichtigen. So stellt sich insbesondere die Frage nach dem zeitlichen Geltungs- sowie dem zeitlichen Anwendungsbereich einer Bestimmung. Der zeitliche Geltungsbereich ist die “Lebensdauer” einer Rechtsnorm. Diese wird durch deren In- und Ausserkrafttreten bestimmt. Die eingangs genannte prozessuale Grundregel bezieht sich vorab auf den zeitlichen Geltungsbereich. Davon zu unterscheiden ist der zeitliche Anwendungsbereich einer Norm; dieser bestimmt den Zeitraum, in dem sich die vom Tatbestand erfassten Sachverhalte ereignet haben müssen […]. Zeitlicher Geltungsbereich und zeitlicher Anwendungsbereich können zusammenfallen, müssen dies aber nicht; insbesondere bei Dauersachverhalten sind sie zu unterscheiden. Weil das intertemporale Rechtsetzungsprimat beim Gesetzgeber liegt […], ist in einem ersten Schritt stets zu prüfen, ob die anwendbare Rechtsgrundlage Kollisionsnormen enthält. Fehlen solche, kommen auch hier allgemeine Grundsätze zur Anwendung. Diesbezüglich besagt der intertemporale Hauptsatz, dass in zeitlicher Hinsicht diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben. Für zeitlich offene Dauersachverhalte bedeutet dies, dass sie grundsätzlich nach den jeweils geltenden rechtlichen Grundlagen zu beurteilen sind. Es ist somit bis zum Inkrafttreten einer Rechtsänderung das alte Recht und danach (ex nunc et pro futuro) – sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind – das neue Recht anwendbar (unechte Rückwirkung […]).”

La Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”. Il marginale 9102, afferente, tra l’altro, alla prima concessione di rendite a tempo determinato, prevede che “Se la modifica determinante [miglioramento o peggioramento della capacità di guadagno, n.d.r.] avviene prima del 1. gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI o dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:

" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

  • in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

  • prima fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,

  • modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e

il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

  • in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

  • prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1°

gennaio 2022.”

Inoltre, il marginale 6002 di quest’ultima Circolare prevede che “La prestazione transitoria dipende per principio dalla rendita AI soppressa o ridotta. È pertanto fissata in base al diritto applicabile alla rendita AI soppressa o ridotta. Se il diritto alla rendita AI è nato prima del 1° gennaio 2022, è applicabile il diritto vigente fino al 31 dicembre 2021”.

Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita temporanea, l’asserita invalidità, l’eventuale diritto alla rendita e la modifica determinante sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022.

Con scritto del 7 settembre 2022 destinato agli uffici AI (21/2022 Informativa per gli uffici AI: diritto transitorio per la valutazione del grado d’invalidità e la determinazione del diritto alla rendita (riforma Ulteriore sviluppo dell’AI)) ed inoltrato – dietro richiesta – il 5 ottobre 2022 al TCA, l’UFAS ha confermato che:

" (…) in caso di prima concessione di una rendita si applicano le disposizioni in vigore al momento della nascita del diritto alla rendita”, ad eccezione dei casi di “prima concessione di una rendita con variazione del grado di invalidità o limitata nel tempo e nei casi di revisione, a quest’ultima fattispecie applicandosi le disposizioni in vigore al momento della modifica determinante. Nelle ultime settimane i tribunali cantonali hanno emanato diverse sentenze che hanno confermato, direttamente o indirettamente, la summenzionata regolamentazione di diritto intertemporale. Da queste sentenze si evince inoltre che i tribunali considerano il momento dell’emanazione della decisione impugnata quale limite temporale importante per l’esame dei fatti; tuttavia, non si può concludere su questa base che anche la determinazione del diritto applicabile dipenda dal momento dell’emanazione della decisione. In questo contesto, anzi, il momento aleatorio dell’emanazione della decisione è irrilevante per la determinazione del diritto applicabile, dato che presenta sempre un certo grado di arbitrarietà (DTF 139 V 263). Nell’ottica di un’applicazione uniforme del diritto a livello nazionale, vi chiediamo pertanto di esaminare le sentenze cantonali prestando particolare attenzione alla corretta interpretazione della menzionata regolamentazione di diritto intertemporale e, in caso di decisioni che vi derogassero, di vagliarne l’impugnazione dinanzi al Tribunale federale.”

In concreto non vi è dubbio che al ricorso contro la decisione emanata il 22 dicembre 2021, che si è pronunciata su una domanda di prestazioni presentata dall’assicurato nel luglio 2020, si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento. Ne discende che ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STF I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

Va infine menzionato che ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI:

" L’assicurato ha diritto ad una rendita se:

a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili;

b. ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e

c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento."

2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007). Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STFA I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Inoltre, in due sentenze del 30 novembre 2017 (STF 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata confermata con la sentenza pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6). Del resto, il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Deve essere pure precisato che in una recente sentenza del 17 novembre 2021 (STF 8C_280/2021 pubblicata in DTF 148 V 49) il Tribunale federale, dopo aver ribadito che di principio solo un grave disturbo psichico è considerato invalidante in senso giuridico (DTF 143 V 418 consid. 5.2.2. e 141 V 281 consid. 4.3.1.2), esprimendosi sulla valenza invalidante di disturbi depressivi di grado leggero fino a medio, ha precisato che un disturbo depressivo di grado leggero fino a medio senza interferenza notevole con una comorbidità psichiatrica non può essere generalmente definito come una malattia psichica grave. Se al riguardo dovesse esserci inoltre un potenziale terapeutico significativo, ne risulta che è messo in discussione in modo particolare anche il carattere durevole del danno alla salute. È compito degli specialisti di indicare poiché, malgrado la presenza di una depressione leggera o medio grave e del potenziale terapeutico, nel caso particolare ne risultino delle limitazioni funzionali che si ripercuotono sulla capacità lavorativa (DTF 143 V 409 consid. 4.5.2). In tale eventualità devono sussistere valide ragioni affinché si possa comunque ammettere la presenza di una malattia invalidante. Se, in questa costellazione, gli specialisti in psichiatria attestano senza spiegazione concludente (eventualmente in seguito a una domanda) una diminuzione considerevole della capacità lavorativa malgrado la negazione di un disturbo psichico grave, l'assicuratore o il tribunale dispongono di un motivo per negare la valenza giuridica alla medesima valutazione medico-psichiatrica dell'impatto del disturbo psichico sulla capacità lavorativa (consid. 6.2.2).

2.6. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'AI, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'AI; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; sul valore probatorio delle certificazioni dei medici curanti cfr. al consid. 2.9).

Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001 e 32.2019.174 del 13 luglio 2020; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352; STCA, consid. 2.10).

A proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STF I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Ricevuta la domanda di prestazioni del luglio 2020 (con la quale l’assicurato, vittima di un infortunio domestico il 13 dicembre 2019, lamentava un trauma al bacino e alla colonna vertebrale, erniazione discale subacuta, depressione e ipertensione arteriosa; doc. AI pag. 90), l’Ufficio AI ha acquisito agli atti l’incarto dell’assicurazione perdita di guadagno __________ e della __________ e la documentazione medica e radiologica.

L’assicurato ha in particolare prodotto certificati del curante dr. __________, internista, il quale, senza indicazione di diagnosi, ha attestato un’inabilità lavorativa del 50% dal 30 dicembre 2019 al 24 novembre 2020 (doc. AI pag. 25, 29, 135, 145, 163, 189 e 190).

A seguito del suo trasferimento di domicilio nel Canton __________ nel novembre 2020, l’assicurato è stato preso in cura dalla dr.ssa __________, internista, la quale ha certificato un’inabilità lavorativa del 50% dal 24 novembre 2020, quindi del 100% dal 17 dicembre al 7 maggio 2021, e dell’80% in seguito (doc. AI pag. 214 segg, 327).

Il 27 gennaio 2021 l’assicurato ha avuto un consulto presso il Centro del dolore presso l’Ospedale __________ di __________ che gli ha prescritto due ulteriori infiltrazioni lombari e dorsali, eseguite quindi l’11 febbraio e 11 marzo 2021 (doc. AI pag. 276, 289).

All’inserto è pervenuto un rapporto medico del dr. __________ del 2 febbraio 2021, del servizio di anestesiologia dell’Ospedale di __________, che ha posto la diagnosi di “Dolore cervicale cronico come parte di una sindrome degenerativa da C4 a C7, Sindrome delle faccette toraciche da T9 a T12 e lombari da L2 a L5, impingement sacroiliaco bilaterale moderato”. Lo specialista ha riferito che l’esame non aveva mostrato alcuna diminuzione delle capacità motorie negli arti superiori e inferiori, senza Lasègue o retro-Lasègue, ma dolore nella zona sacroiliaca sinistra al sollevamento della gamba, dolore alla palpazione dei processi spinosi da T9 a T12 e da L2 a L5, test FABER positivo bilateralmente. Nemmeno l'esame cervicale mostrava dolore, senza deficit sensoriale negli arti superiori e inferiori (doc. AI pag. 288).

Sempre il dr. __________, l’11 febbraio e 8 marzo 2021, ha riferito dell’evoluzione e l’effettuazione delle infiltrazioni “del blocco branca mediale bilateralmente a L4-L5-S1” e ha precisato che l’assicurato non poteva eseguire il “trasporto di carichi pesanti, movimenti ripetitivi che coinvolgono la rotazione dell'asse del tronco, ma anche movimenti di flessione/estensione di quest'ultimo e posizioni in piedi prolungate”, tralasciando tuttavia di esprimersi sulla capacità lavorativa (doc. AI pag. 303 e 309).

Dal canto suo il dr. __________, psichiatra curante, interpellato dall’Ufficio AI, nel rapporto del 3 maggio 2021, non ha diagnosticato affezioni psichiatriche invalidanti, ma unicamente la presenza di “F 43.21 Troubles de l’adaptation, reaction dépressive prolongé” (doc. AI pag. 320).

La dr.ssa __________, il 1. settembre 2021, ha dal canto suo posto le diagnosi di Cervicalgia cronica su sindrome degenerativa C4-C7 e sindrome faccettaria toracica e lombare e concluso per un’inabilità del 50% dal 24 novembre 2020, del 100% dal 17 dicembre 2020 e dell’80% dal 16 aprile 2021 (doc. AI pag. 361).

Il dr. __________, psichiatra curante fino al trasferimento a __________, ha certificato un’inabilità del 100% dal 3 giugno al 1. settembre 2020 per “F41.2 Sindrome mista ansioso depressiva da fine 2019” (doc. AI pag. 368).

Come anticipato, l’amministrazione ha richiamato gli atti dell’assicuratore __________. Fra questi innanzitutto la perizia eseguita l’11 luglio 2020 dalla dr.ssa __________, psichiatra (con relativo complemento peritale del 10 agosto 2020, doc. AI pag. 753), la quale, posta la diagnosi di “sindrome mista ansioso- depressiva ICD 10 F41.2 reattiva problemi legati all’occupazione e alla sindrome algica cervicale, dorsale lombare”, ha rilevato che si trattava di un disturbo psichico in cui sintomi ansiosi depressivi erano entrambi presenti, ma né gli uni né gli altri se considerati separatamente erano sufficienti per una diagnosi. Ha poi osservato che l’assicurato non presentava deficit delle funzioni dell'lo esecutive, percettive, decisionali, previsionali, consequenziali, e nemmeno presentava, giusta il test Mini ICF APP, un deficit delle competenze, dell’assertività, del giudizio, della relazione con gli altri, della mobilità, ma solo un lieve deficit della persistenza della flessibilità. Esso non era in ogni modo invalidante. Di conseguenza, dal lato psichiatrico l’assicurato era abile al 100% (doc. AI pag. 741 e 753).

Agli atti dell’assicuratore __________ figura inoltre una valutazione internistica del 28 luglio 2020 a cura del dr. __________, il quale, posta la diagnosi invalidante di “Sindrome cervicospondilogena cronica e sindrome lombospondilogena cronica su processi degenerativi del rachide, Ipertensione arteriosa, Sindrome ansioso-depressiva, Stato dopo trauma contusivo della schiena 13.12.2019”, aveva concluso che per le conseguenze della caduta egli era abile al lavoro dalla fine di marzo 2020. Per le patologie somatiche, egli era ancora da considerare inabile al lavoro al 50% “almeno sino alla fine del prossimo mese di agosto” (doc. AI pag. 749).

L’assicurato è pure stato peritato per __________ dal dr. __________, reumatologo, il quale il 26 ottobre 2020, poste le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome panvertebrale con componente cervicospondilogena cronica a sinistra e lombospondilogena cronica bilaterale, in Alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide cervicale (ernia discale C4/C5 mediana paramediana a destra, discopatia C5/C6, ernia discale C6/C7 mediana paramediana), Alterazioni degenerative lombari (osteocondrosi con bulging discale L1/L2 con leggero restringimento del canale spinale, moderate discopatie da L2 a L5)” oltre a quelle non invalidanti di “disturbi statici della colonna vertebrale (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento della lardosi lombare, minima emigibbosità lombare a sinistra), Decondizionamento e sbilancio muscolare, Tendenza fibromialgica (5 su 18 punti fibromialgici positivi), Genua vara, Obesità”, ha effettuato un accurato esame clinico e strumentale, illustrando l’anamnesi personale e clinica dell’assicurato. Ha quindi descritto i vari dolori lamentati, in uno stato con “colonna cervicale moderatamente ridotta alla flesso-estensione, alle lateroflessioni, con dolori a fine corsa, accentuati al l'estensione, altamente limitata alla rotazione globale passiva verso sinistra, oderatainente ridotta a quella verso destra, sempre con dolori a fine corsa”. Assenti deficit cervicoradicolari, o indizi per una neuropatia compressiva ai solchi dei nervi ulnari rispettivamente ai canali carpali dalle due parti. La muscolatura deltoidea omerale appariva molto ben sviluppata, mobilità passiva delle spalle libera, senza sintomatologia di attrito, ma con dolori riferiti al rachide dorsale. Quanto ai dolori lombari lamentati lo specialista ha osservato nondimeno che durante la visita l’assicurato era rimasto seduto tranquillamente, senza ricercare posizioni antalgiche e che la colonna dorsale appariva altamente limitata alla flessione attiva, all'estensione passiva, con deficit lomboradicolari. L'assicurato lamentava anche dolori inguinali a destra, tuttavia la marcia avveniva senza zoppia, con segno di Trendelenburg negativo dalle due parti, mobilità delle anche libera. Tutto ben considerato quindi il perito ha concluso che “i disturbi accusati dall'assicurato, i deficit funzionali riferiti, in parte constatabili anche durante l'esame clinico funzionale peritale, si spiegano parzialmente con le alterazioni strutturali finora evidenziate”. Poste le menzionate diagnosi, egli ha quindi concluso che l’assicurato non era più in grado di esercitare la sua professione di magazziniere, ma poteva esercitare in misura piena un’attività rispettosa delle seguenti limitazioni funzionali:

" Egli può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltrepassanti 10 kg fino all'altezza dei fianchi; rassicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 2 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi tra 2-5 kg sopra l'altezza del petto, mai pesi oltrepassanti 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi molto leggeri, molto spesso maneggiare attrezzi leggeri, talvolta maneggiare attrezzi di media entità, mai maneggiare attrezzi pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurato può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, di rado effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata. L'assicurato può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo tuttavia avere la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno. L'assicurato può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può talvolta salire le scale, mai salire su scale a pioli.”

Il dr. __________ ha quindi concluso che “in un lavoro adatto allo stato di salute, tenente pienamente conto delle risorse fisiche dell'assicurato sopraindicate, lo giudico abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore con rendimento massimo del 100 %, al più tardi a decorrere dal 27.10,2020, giorno seguente la valutazione peritale reumatologica”.

In un complemento peritale del 6 aprile 2021 il medesimo reumatologo, chiamato a pronunciarsi sulle conclusioni della curante dr.ssa __________ (per la quale l’assicurato a dipendenza delle discopatie e ai relativi dolori, oltre che di un quadro depressivo, non era in grado di lavorare) e sulle certificazioni dei sanitari del centro per la terapia del dolore di __________, ha affermato che la nuova documentazione non conteneva elementi oggettivi in grado di modificare la sua valutazione delle risorse fisiche presenti nell'assicurato e, di conseguenza, la sua valutazione della capacità lavorativa (doc. AI pag. 757).

Con rapporto del 18 ottobre 2021 la dr.ssa __________ del SMR, riassunta ed esaminata tutta la documentazione agli atti, ha posto le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di:

" - Sindrome mista ansioso-depressiva ICD 10 F 41.2 reattiva a

problemi legati all'occupazione Z56 e alla sindrome algica cervicale, dorsale e lombare.

  • Sindrome panvertebrale con componente cervicospondilogena cronica a sinistra e Iombospondilogena cronica bilaterale, in Alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide cervicale (ernia discale C4/C5 mediana paramediana a destra, discopatia C5/C6, ernia discale C6/C7 mediana paramediana) e in Alterazioni degenerative lombari (osteocondrosi con bulging discale L1/L2 con leggero restringimento del canale spinale, moderate discopatie da L2 a L5).

  • St.d. trauma contusivo della schiena (13.12.2019).”

E quelle senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di:

" Disturbi statici della colonna vertebrale (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento della lordosi lombare, minima emigibbosità lombare a sinistra), Decondizionamento e sbilancio muscolare, Tendenza fibromialgica (5 su 18 punti fibromialgici positivi), Obesità (peso: 93,4 kg / statura: 177,5 cm), Genua vara, Lieve ipercolesterolemia, Ernia iatale (2013), Tachicardia atriale parossistica in 10.2019, Lipoma coscia sinistra benigno, ipertensione arteriosa trattata.”

Ha quindi posto le seguenti limitazioni i funzionali:

" L'assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 2 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi tra 2-5 kg sopra l'altezza del petto, mai pesi oltrepassanti 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi molto leggeri, molto spesso maneggiare attrezzi leggeri, talvolta maneggiare attrezzi di media entità, mai maneggiare attrezzi pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurato può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, di rado effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata. L'assicurato può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo tuttavia avere la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno. L'assicurato può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può talvolta salire le scale, mai salire su scale a pioli.” (doc. AI pag. 382)

Ha quindi concluso per inabilità variabili dal 13 dicembre 2019, ritenuto tuttavia che dal 27 ottobre 2020 l’assicurato restava inabile totalmente nell’attività esercitata in precedenza, ma era da considerare abile in misura completa in attività adeguate rispettose delle citate limitazioni funzionali (doc. AI pag. 380).

Interpellato il consulente professionale ed eseguito il confronto dei redditi (concludente per un grado di invalidità nullo; doc. AI pag. 383), con progetto di decisione del 21 ottobre 2021 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di prestazioni (doc. AI pag. 390).

L’assicurato ha quindi presentato, tramite il suo legale, le sue osservazioni (doc. AI pag. 401), sulle quali la dr.ssa __________ del SMR il 30 novembre 2021 si è espressa, confermando il precedente rapporto SMR del 18 ottobre 2021 “in assenza di fatti nuovi certi rispettivamente modificazioni significative di fatti noti”, affermando, tra l’altro:

" (…)

Considerazioni

Pertanto nella documentazione giunta agli atti successivamente alla presa di posizione di __________:

  • non esiste un esame obiettivo condotto sull'A che evidenzi una diagnosi ai sensi dell'ICD 10 diversa da quelle poste dal Dr. __________ nella sua valutazione peritale del 26.10.2020 e successivo complemento peritale del 06.04.2021; - non esiste la prescrizione di una nuova terapia farmacologica; la terapia fisica, fisiatrica, riabilitativa non è diversa da quella finora seguita dall'A per mantenere un buon trofismo muscolare; - non viene attestato nessun nuovo blocco funzionale; - non esiste alcuna attestazione di ricovero ospedaliere e/o accesso al pronto soccorso; - lo psichiatra curante Dr. __________ non annovera attualmente alcuna patologia psichiatrica con influsso sulla CL ma attesta unicamente una Sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata., senza influsso sulla CL e non certifica alcuna incapacità lavorativa, confermando nella sostanza la presa di posizione contenuta nella valutazione fiduciaria esperita dalla Dr.ssa __________.” (doc. AI pag. 413)

Sull’ulteriore certificazione del dr. __________ del 30 novembre 2021 prodotta dall’assicurato (doc. AI pag. 416; cfr. al consid. 2.8) la dr.ssa __________, con Annotazione del 16 dicembre 2021, ha fatto osservare che il dr. __________ non documentava alcun esame obiettivo, che evidenziasse un significativo peggioramento dello stato clinico-valetudinario o nuove diagnosi rispetto alla valutazione del dr. __________, ma si basava su approfondimenti diagnostici radiografici già esaminati dal perito reumatologo e non poneva l’indicazione a trattamenti terapeutici nuovi. Inoltre non indicava alcun nuovo blocco funzionale o l’attestazione di ricovero ospedaliero e/o accesso al pronto soccorso.

Di conseguenza, ha concluso nel senso che “in assenza di fatti nuovi certi rispettivamente modificazioni significative di fatti noti, il rapporto SMR del 8.10.2021 è confermato” (doc. AI pag. 418).

Con la decisione del 22 dicembre 2021 l’amministrazione ha quindi negato il diritto a prestazioni, considerando che la documentazione medica acquisita agli atti aveva permesso di stabilire periodi di inabilità variabili in ogni attività (100% dal 13 dicembre 2019, 0% dal 19 dicembre 2019, 50% dal 30 dicembre 2019, 100% dal 20 gennaio 2020, 50% dal 13 febbraio 2020, 100% dal 3 giugno 2020, 50% dal 16 luglio 2020), ma dal 27 ottobre 2020, pur perdurando l’inabilità completa nell’attività abituale, era presente una totale capacità in attività adeguate con una conseguente perdita di guadagno nulla (doc. B).

Con il suo ricorso, l’assicurato ha contestato le conclusioni dell’amministrazione e ha prodotto nuova documentazione medica (doc. IX/1; cfr. al consid. 2.7).

2.8. Nel caso concreto, tutto bene valutato e considerato, secondo questo Tribunale l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che se l’assicurato aveva avuto periodi di inabilità lavorativa (completa dal 13 al 18 dicembre 2019, del 50% dal 30 dicembre 2019, completa dal 20 gennaio 2020, del 50% dal 13 febbraio 2020, completa dal 3 giugno 2020 e del 50% dal 16 luglio al 26 ottobre 2020), tuttavia a far tempo dal 27 ottobre 2020 aveva riacquistato una piena capacità lavorativa in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali posti dalla valutazione reumatologica e da quella del SMR.

In particolare questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, comprendente le valutazioni fatte esperire da __________, le prese di posizione dei medici curanti, i rapporti radiologici relativi agli accertamenti eseguiti e i diversi rapporti allestiti dal SMR, da considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i ricordati parametri giurisprudenziali, non può che condividere le conclusioni tratte dall’Ufficio AI.

Deve essere premesso che l’assicurato – di professione supervisore di magazzino presso una ditta farmaceutica, con un contratto di lavoro a tempo pieno sciolto con effetto alla fine del 2020, è quindi stato iscritto alla disoccupazione, percependo le relative indennità dal mese di aprile 2021 – da alcuni anni lamenta una sintomatologia dolorosa al rachide cervicale e lombare acuitasi dopo una caduta nel dicembre 2019 con trauma contusivo alla colonna cervico-lombare ed al bacino. Conseguentemente ha pure sviluppato una sintomatologia ansiosa e depressiva con presa in carico psichiatrica dal febbraio 2020.

Ora, questo Tribunale ritiene in particolare che alle conclusioni del medico SMR, chiamato a valutare la situazione dell’assicurato sulla base dell’ampia documentazione agli atti, vada prestata adesione.

Non vi sono in effetti ragioni, per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni della dr.ssa __________ del SMR, la quale, nei rapporti del 18 ottobre, 29, 30 novembre e 16 dicembre 2021 (doc. AI pag. 377, 406, 410, 419), dopo accurata valutazione della documentazione agli atti e dell’anamnesi, ammesse le diagnosi invalidanti di “Sindrome mista ansioso-depressiva ICD 10 F 41.2 reattiva a problemi legati all'occupazione Z56 e alla sindrome algica cervicale, dorsale e lombare, Sindrome panvertebrale con componente cervicospondilogena cronica a sinistra e Iombospondilogena cronica bilaterale, in Alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide cervicale (ernia discale C4/C5 mediana paramediana a destra, discopatia C5/C6, ernia discale C6/C7 mediana paramediana), Alterazioni degenerative lombari (osteocondrosi con bulging discale L1/L2 con leggero restringimento del canale spinale, moderate discopatie da L2 a L5), St.d. trauma contusivo della schiena (13.12.2019)”, ha ben descritto la situazione dell’assicurato, illustrando i vari accertamenti medici effettuati per conto della __________ (doc. AI pag. 378).

Ha in particolare ricordato che la dr.ssa __________, nelle sue valutazioni dell’11 luglio e 10 agosto 2020 aveva diagnosticato la presenza di una sindrome mista ansioso- depressiva ICD 10 F41.2 reattiva a problemi legati all’occupazione e alla sindrome algica cervicale, dorsale lombare, ma aveva negato che la stessa avesse effetti invalidanti.

D’altra parte, il dr. __________ perito della __________, nella dettagliata valutazione del 26 ottobre 2020 (doc. AI pag. 757), aveva ammesso quali affezioni con influenza sulla capacità lavorativa “Sindrome panvertebrale con componente cervicospondilogena cronica a sinistra e lombospondilogena cronica bilaterale, in Alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide cervicale (ernia discale C4/C5 mediana paramediana a destra, discopatia C5/C6, ernia discale C6/C7 mediana paramediana), Alterazioni degenerative lombari (osteocondrosi con bulging discale L1/L2 con leggero restringimento del canale spinale, moderate discopatie da L2 a L5)” , negando invece una valenza invalidante a quelle di “disturbi statici della colonna vertebrale (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento della lardosi lombare, minima emigibbosità lombare a sinistra), Decondizionamento e sbilancio muscolare, Tendenza fibromialgica (5 su 18 punti fibromialgici positivi), Genua vara, Obesità”. Nel suo rapporto il dr. __________, sulla base di un’attenta valutazione clinica e radiologica ed un accurato esame dell’anamnesi sociale e clinica, aveva concluso che “i disturbi accusati dall'assicurato, i deficit funzionali riferiti, in parte constatabili anche durante l'esame clinico funzionale peritale, si spiegano parzialmente con le alterazioni strutturali finora evidenziate” (doc. AI pag. 419).

La dr.ssa __________ del SMR ha quindi condiviso le conclusioni dello specialista reumatologo per il quale l’assicurato dal 27 ottobre 2020 (giorno della valutazione reumatologica) andava considerato inabile in misura completa nella sua attività di magazziniere, ma abile in misura completa in un’attività adeguata nel quale egli potesse osservare le limitazioni funzionali elencate legate al sollevamento dei pesi, il maneggiare attrezzi pesanti, l’effettuazione di lavori al di sopra della testa, il mantenimento di determinate posizioni o il salire su scale a pioli (cfr. in esteso al consid. 2.7). Queste conclusioni sono del resto state confermate dal dr. __________ anche dopo valutazione dei vari certificati prodotti dall’assicurato nell’ulteriore rapporto del 6 aprile 2021 (doc. AI pag. 789).

La dr.ssa __________ ha pure opportunamente e nel dettaglio esaminato le svariate certificazioni dei curanti prodotte agli atti, segnatamente quelle degli psichiatri curanti dr. __________ e, quindi, dr. __________ (del 3 maggio 2021, che non attestava alcuna inabilità lavorativa, doc. AI pag. 323), e quelle del Centro della terapia del dolore di __________ (dell’8 e 24 marzo 2021), presso il quale l’assicurato aveva subito delle infiltrazioni, e della clinica ortopedica di __________ (del 25 maggio 2021), della curante dr.ssa __________ (del 1. settembre 2021) che annoverava le varie diagnosi invalidanti certificando inabilità lavorative variabili (80% dal 16 aprile 2021; doc. AI pag. 380).

Queste conclusioni sono state ulteriormente confermate dalla dr.ssa __________, anche dopo accurata valutazione delle osservazioni dell’assicurato al progetto di decisione del 21 ottobre 2021, in particolare in relazione alle problematiche cardiache, neurologiche e psichiatriche lamentate, alle quali ha negato valenza invalidante (cfr. annotazione del 30 novembre 2021; doc. AI pag. 410).

Sulla patologia cardiaca ha con pertinenza fatto osservare che dai rapporti medici agli atti, in particolare quelli del dr. __________ (del 2 febbraio 2021) non si evincevano problematiche con influenza sulla capacità lavorativa, trattandosi di patologia cardiaca anamnestica e senza influsso sulla capacità lavorativa e risultando peraltro che l’assicurato era da alcuni anni in cura farmacologica per ipertensione arteriosa in buon compenso cardiovascolare, dopo l’episodio di fibrillazione atriale dell'ottobre 2019. La patologia cardiaca era quindi attualmente ben controllata dalla terapia farmacologica e non aveva influsso sulla capacità lavorativa.

Quanto all’aspetto neurologico e in particolare agli improvvisi svenimenti menzionati dall’assicurato, a ragione il SMR, esaminata attentamente la documentazione agli atti (segnatamente il rapporto del pronto soccorso del 13 dicembre 2019, e il rapporto del dr. __________, anestesista, del 2 febbraio 2021), ha osservato che si trattava di “un'affezione benigna senza influsso sulla CL”. In effetti il primo evento (il 13 dicembre 2019) si riferiva ad una caduta accidentale senza perdita di coscienza, senza disorientamento e con ricordi intatti dell'accaduto, senza che fossero stati documentati segni neurologici patologici allo status clinico. Il secondo episodio del luglio 2020 era invece da ricondurre ad una transitoria perdita di coscienza determinata da una reazione neuromediata dal nervo Vago, come si può verificare a seguito di vari stimoli (emozionali o ortostatici), nel caso particolare verosimilmente a causa dell’infiltrazione alla schiena subita (doc. AI pag. 416).

Quanto alle patologie reumatologiche accertate, a ragione il SMR ha concluso che non erano stati evidenziati elementi che permettessero di porre diagnosi diverse da quelle menzionate dal dr. __________, non essendo peraltro stata prescritta alcuna nuova terapia farmacologica o fisioterapica e non essendoci stato alcun nuovo ricovero e/o accesso al pronto soccorso.

Nemmeno dal punto di vista psichiatrico poteva essere concluso diversamente, lo psichiatra dr. __________ non avendo annoverato patologie psichiatriche con influsso sulla capacità lavorativa, ma confermando nella sostanza la presa di posizione della dr.ssa __________ (doc. AI pag. 413; cfr. al consid. 2.7).

Queste conclusioni, approfondite e ben motivate, sono del resto state confermate dalla dr.ssa __________ nuovamente il 16 dicembre 2021, dopo valutazione delle ulteriori osservazioni del legale dell’assicurato e la certificazione del dr. __________, neurochirurgo, del 30 novembre 2021 (doc. AI pag. 416). Quest’ultimo, valutate le certificazioni radiologiche che già erano state valutate dal dr. __________, riportate le diagnosi di disturbi degenerativi cervicali e lombari con probabile sindrome delle faccette lombari, Malattia del disco C4-5, L5-6 (leggasi: C5-6 = errore di battitura) e C6-7, Stato dopo il trattamento conservativo di un'ernia C6-7 nel 2012, ha riferito che per il dolore lombare il paziente poteva trarre giovamento della denegazione delle faccette, mentre che per la cervicale andava meglio pianificato il procedere, con infiltrazioni, discografie con blocchi discali ed un’eventuale spondilodesi cervicale (doc. AI pag. 416).

La dr.ssa __________ ha in merito osservato quanto segue:

" Relativamente alla proposta terapeutica d'infiltrazioni, eventualmente discografìe con blocchi discali per discutere una possibile spondilodesi cervicale proposta dal Dr. __________ ricordo come il Dr. __________ (26.10.2020), sottolinei:

Il 27.1.2020 veniva redatto un rapporto medico da parte del centro per la terapia del dolore all'attenzione del medico curante con il quale si segnalava che l’assicurato era stato valutato il 27.1.2020 con diagnosi di sindrome degenerativa cervicale a livello C4-C7; all'esame clinico non vi era limitazione della flesso-estensione, della lateroflessione e della rotazione laterale del capo. Veniva descritta la risonanza magnetica del rachide cervicale del 5. 12.2019; veniva discusso con il paziente che a quel momento non voleva sottoporsi ai test faccettari, per cui si tentava con un U-neck. ...

Il 3.4.2020 veniva redatto un rapporto medico da parte del centro per la terapia del dolore dell'__________: si riferiva che l’assicurato traeva un lieve beneficio dall'uso dell'U-neck ma purtroppo i dolori erano sempre presenti, a volte più intensi che perturbavano il sonno di notte; si concordava di effettuare dei test faccettari cervicali non appena la situazione sanitaria era migliorata. Tale infiltrazione presso il centro per la terapia del dolore in Ticino non è mai stata eseguita.

Infiltrazione dell'11.02.2021 sotto radioscopia infiltrazione MBB (Medial Branch Block) L4-L5-S1 bilaterale eseguita dal Dr. __________ del centro del dolore di __________. Anche la seconda infiltrazione del centro per la terapia del dolore di __________ preventivata per l'11.03.2021 ma mai stata eseguita.

Dal complemento di perizia del Dr. __________ del 06.04.2021 si apprende:

Scritto del servizio di anestesiologia e rianimazione dell'ospedale cantonate di __________ Dr. __________ centro del dolore (08.03.2021) al RL dell'A:

indicava di aver esaminato l’assicurato il 27.1 e di aver eseguito una prima infiltrazione l'11.2.2021; l'anestesista osservava che tutti i documenti a sua disposizione erano in lingua italiana; non essendo quest'ultima la sua lingua materna, ha cercato di capire il contenuto di questi documenti che non erano stati tradotti in precedenza; il medico affermava che il signor RI 1 soffriva di cervicalgie di lunga durata in un quadra di ernie discali conosciute ai livelli C4-C5 e C6-C7; soffriva pure di lombalgie che erano peggiorate al momento in cui era caduto a domicilio a dicembre 2019; descriveva anche dolori alle articolazioni sacroiliache; il centro intravvedeva in prima luogo una sindrome faccettarla toracolombare dei livelli TH9-L5, inoltre un conflitto sacroiliaco bilaterale; era ancora in corso un consulto neurochirurgico presso il Dr. __________ presso l'ospedale cantonale di __________, su

richiesta del paziente. Per quanto riguardava l'incapacità lavorativa, i medici del centro per la terapia del dolore affermavano che l’assicurato non poteva svolgere lavori richiedenti il sollevamento di carichi pesanti, caratterizzati da movimenti ripetitivi con rotazione del tronco rispettivamente con anteflessione ed estensione della colonna vertebrale, non poteva assumere la posizione eretta prolungata; II medico affermava di non potersi pronunciare sulla durata dell'incapacità lavorativa in corso pianificata fino al 14.3.2021 in quanto questa decisione era stata presa dal suo medico curante, prevedendo di rivedere l'assicuratol'11.3.2021 per una rivalutazione del primo gesto svolto ossia un'in filtrazione di tipo mediai branch block lombare tra L4 e S1 bilateralel'11.2.2021; affermava che la consultazione seguente avrebbe permesso una rivalutazione, ma anche di realizzare probabilmente ii secondo gesto previsto già in Ticino; per quanto riguardava la prognosi i medici non potevano esprimersi in quanto il paziente lamentava problemi in diverse regioni del corpo e anche per il fatto che la valutazione del rachide cervicale sarebbe ancora avvenuta dal Dr. __________; veniva anche posta la domanda dal giurista se vi fosse stato un peggioramento dello stato di salute a confronto con la valutazione del 2020; il medico affermava di avere incontrato il signor RI 1 per la prima volta nel gennaio 2021, per cui non era in grado di rispondere a questa domanda.

II Dr. __________ così concludeva:

In sintesi, la documentazione medica giunta ora alla mia attenzione, dopo la mia valutazione peritale del 26.10.2020, non contiene elementi oggettivi a me non già noti a quel momento, soprattutto oggettività in grado di modificare la mia valutazione delle risorse fisiche presenti nell'assicurato; di conseguenza la mia valutazione della capacità lavorativa per un lavoro adatto allo stato di salute, espressa nello scritto peritale in questione, non subisce cambiamenti. Va ricordato che il 26.10.2020 giudicavo rassicurato nella sua ultima attività lavorativa espletata come magazziniere, con il mansionario a mia disposizione, inabile al lavoro al 100% in via definitiva.

Riassumendo il Dr. __________ non documenta alcun esame obiettivo, non esegue alcuna manovra semeiologica, elenca le note diagnosi, visiona approfondimenti diagnostici radiografici già esaminati dalla valutazione fiduciaria del Dr. __________ e relativo complemento peritale e pone indicazione a trattamenti terapeutici conservativi ed eventualmente anche invasivi, già antecedentemente consigliati dagli altri curanti e disattesi dall'A.

Considerazioni

Anche per tale documentazione giunta agli atti successivamente alla presa di posizione di __________:

  • non esiste un esame obiettivo condotto sull'A che evidenzi un significativo peggioramento dello stato clinico-valetudinario o una diagnosi ai sensi dell'ICD 10 diversa da quelle poste dal Dr. __________ nella sua valutazione peritale del 26.10.2020 e successivo complemento peritale del 06.04.2021;

  • vengono proposti trattamenti terapeutici conservativi ed eventualmente invasivi, già antecedentemente consigliati dagli altri curanti e disattesi dall'A;

  • non viene attestato nessun nuovo blocco funzionale;

  • non esiste alcuna attestazione di ricovero ospedaliere e/o accesso al pronto soccorso;

  • in ogni caso quanto emerso dalla relazione del Dr. __________ non impedisce lo svolgimento di un'attività consona allo stato di salute attuale dell'A, così come valutato dal Dr. __________.” (doc. AI pag. 418)

Sulla base di queste dettagliate e ben motivate considerazioni il SMR ha quindi concluso confermando pienamente il precedente rapporto del 18 ottobre 2021, considerata l’assenza “di fatti nuovi certi rispettivamente modificazioni significative di fatti noti” (doc. AI pag. 421).

Queste conclusioni, ben motivate e che attentamente prendono posizione sulle allegazioni e censure del ricorrente, vanno confermate.

Alla valutazione del SMR va del resto prestata adesione malgrado l’assenza di una visita clinica dell’assicurato. La giurisprudenza ha in effetti più volte ricordato che di norma una valutazione medica basata sui soli atti (“Aktengutachten”), senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se si dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali e se si tratta di valutare la fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già accertati, di modo che la valutazione medica diretta della persona assicurata viene messa in secondo piano (cfr. STF 9C_524/2017 del 21 marzo 2018, consid. 5.1; 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; 9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).

Nella fattispecie l’amministrazione a ragione ha ritenuto di poter esaurientemente valutare la situazione valetudinaria dell’assicurato, anche senza ordinare l’esecuzione di una perizia medica, ritenuto che le valutazioni del SMR, basate su un approfondito esame della corposa documentazione medica agli atti, richiamata da __________ e prodotta dall’assicurato, erano da considerare senza dubbio concludenti, complete e ben motivate.

Alla valutazione della dr.ssa __________, che appare ben motivata ed approfondita e formulata sulla base di un attento esame del caso, questo Tribunale ritiene di doversi conformare, considerato anche come le scarne attestazioni di inabilità lavorativa dell’80% della curante dr.ssa __________ appaiano formulate assai genericamente e sprovviste della necessaria motivazione e non forniscono elementi nuovi che permettano di protrarre l’inabilità lavorativa oltre la fine di ottobre 2020, ricordato peraltro le riserve che si impongono, giusta la giurisprudenza, nella valutazione delle certificazioni dei curanti (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008 e DTF 125 V 353 consid. 3a con riferimenti; cfr. in esteso al consid. 2.8).

2.9. Il ricorrente ha contestato tali conclusioni di fronte a questo Tribunale, producendo nuove certificazioni mediche, e meglio innanzitutto un referto di una MRI eseguita il 15 giugno 2022 del tratto lombare che riscontra la presenza di “: Chondropathie étagée, protrusion circonférentielle du disque L1-L2 a predominance gauche rétrécissant le neuroforamen gauche. Protrusion discale foraminale gauche en L4-L5, probable contact avec la racine L4 gauche”, oltre ad un referto di una MRI del rachide cervicale di medesima data che attesta “Discarthrose étagée de C3 a C7 rétrécissant les trous de conjugaison” (doc. X/1 e XII/2).

In merito la dr.ssa __________ del SMR, con Annotazione del 9 agosto 2022, ha osservato che “la nuova documentazione radiografica presentata in sede di ricorso al TCA ed analizzata dal dr. __________ non riscontra patologie nuove; globalmente i quadri radiologici cervicale e lombare sono rimasti invariati rispetto i precedenti del 05.12.2019 e 31.01.2020” (doc. XVI/1). Tale conclusione, che effettivamente conferma i reperti radiologici agli atti, tratta dalla dottoressa del SMR che ha più volte analizzato la documentazione medica all’inserto, va senza dubbio condivisa, ove oltretutto si osservi che i documenti in oggetto nemmeno si pronunciano sulla capacità lavorativa del ricorrente.

Il ricorrente ha inoltre prodotto una certificazione del 7 luglio 2022 del dr. __________, che, posta la diagnosi di “troubles dégénératifs probablement asymptomatiques cervicaux et lombaires”, ha invitato i colleghi dell’anestesiologia a convocare il paziente per una valutazione, affermando quanto segue:

" Monsieur RI 1 présente des douleurs multiples en particulier de l'hémicorps gauche, sans topographie correspondant aux lésions visualisées sur les IRM. L'IRM Lombaire peut être considérée comme normale hormis une discopathie L1-2 non compressive, l'IRM cervicale présente des troubles dégénératifs cervicaux non compressifs avec des discopathies compatibles avec l'âge du patient.

Aucune des lésions visualisées sur l'IRM ne peut expliquer les symptômes de Monsieur RI 1. Il existe évidemment plusieurs diagnostics différentiels dont celui d'une fibromyalgie, celui de troubles psychosomatiques, ou alors de troubles rhumatismaux sous-jacents qui n’ont pas été élucidés, de maladies inflammatoires chroniques. Je pense qu’une recherche large devrait être envisagés, il est par contre très clair pour moi qu'il n'y a aucun geste agressif à programmer et il ne faut plus non plus prévoir d'infiltration ou dénervation comme cela avait été proposé à la Consultation de la douleur de l'Hôpital Cantonal. ” (doc. XII/3)

In merito, la dr.ssa __________ del SMR, nella già citata annotazione del 9 agosto 2022, dopo aver ricordato che agli atti erano già presenti una MRI del 5 dicembre 2019 alla colonna cervicale nativa (che riscontrava: al segmento C4-C5 una riduzione minima dell'ampiezza dello spazio intervertebrale, una desidratazione del disco, una fessurazione discale posteriormente, una focale erniazione paramediana destra con estrusione cranio-caudale di circa 10 mm con impronta minima sul midollo spinale, vi è anche un piccolo focolaio di edema osseo livello dello spigolo posterosuperiore del soma di C5; al segmento C5-C6 si vede una riduzione minima dell'ampiezza dello spazio intervertebrale, una desidratazione discale, una fessurazione discale posteriormente, un'erniazione ad ampio raggio con impronta minima sul sacco midollare; all'ultimo segmento C6-C7 viene descritta una riduzione minima dell'ampiezza dello spazio intervertebrale, una desidratazione discale, un'erniazione minima ad ampio raggio accentuata sinistra con impronta minima sul sacco midollare, un'osteocondrosi posteriore Madie II.) oltre a una MRI del 31 gennaio 2020 al rachide lombare (che attestava moderata discopatia tra L2 e L5 ed una marcata discopatia nel segmento L1-L2 senza compressioni di strutture nervose. Non fratture livello dell'osso esaminato), ha osservato:

" Il Dr. med. __________ precisa che i disturbi neurologici patiti dall'A non hanno nessun correlato anatomo-topografico (come normalmente avviene) con le lesioni visualizzate alle MRI cervicale e lombare ed anzi più nel dettaglio la risonanza magnetica lombare può essere considerata normale, ad eccezione di una profusione circonferenziale L1-2° quindi non compressiva; la risonanza magnetica cervicale mostra disturbi degenerativi cervicali non compressivi con malattia discale compatibile con l'età del paziente. Nessuna delle lesioni visualizzate dalla risonanza magnetica può spiegare i sintomi del signor RI 1. È necessario ancora una volta sottolineare che le algie accusate dall'assicurato al Dr. med. __________ sono state tenute in debito conto dai periti Dr. med. __________ e Dr.ssa med. __________.

La psichiatra Dr.ssa med. __________, dopo aver ampiamente ripercorso anche l'anamnesi dolorosa somatica dell'A, a ricomprendere gli accertamenti, le cure relative e la sintomatologia accusata in relazione ai disturbi somatici cervicali, lombari nonché l'evoluzione dell'infortunio con caduta sul podice del13.12.2019. Infatti nella diagnosi la Dr.ssa __________ pone: sindrome mista ansiosodepressiva ICD 10 41.2 reattiva problemi legati all'occupazione Z56 e alla sindrome algica cervicale, dorsale lombare.

Il reumatologo Dr. med. __________ riporta la tendenza fibriomialgica (5 su 18 punti fìbromialgici positivi) presentata dall'A. A tal proposito il Dr. __________ attesta: Vi è una tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli con 5 su 18 punti fibromialgici positivi, in grado di mantenere un quadro algico cronico, poco modulabile, scarsamente accessibile alle cure farmacologiche fisiatriche improntate.

Così come il Dr. med. __________ anche il Dr. med. __________ aveva evidenziato come nessuna delle lesioni documentate dagli accertamenti paraclinici potesse spiegare i sintomi accusati dal signor RI 1.

Infatti il Dr. __________ attestando: i disturbi accusati dall'assicurato, deficit funzionali riferiti, in parte constatabili anche durante l'esame clinico funzionale peritale, si spiegano parzialmente con le alterazioni strutturali finora evidenziate, sottolineava la tendenza fìbromialgica presentata dall'A.

Similmente si pronuncia il Dr. med. __________ che attesta: Aucune des lesions visualisées sur l'IRM ne peut expliquer les symptomes de Monsieur RI 1. Il existe évidemment plusieurs diagnostics différentiels dont celui d'une fibromyalgie, celui de troubles psychosomatiques.

Da ultimo, così come il Dr. Med. __________ attestava: “Non ho proposte terapeutiche da formulare, in grado di migliorare le risorse fisiche dell'assicurato, anche il Dr. Med. __________ non ravvisa la necessità di ulteriori misure di ordine neurochirurgico.

Infatti: ... il est... très clair pour moi qu'il n'y a aucun geste agressif a programmer et il ne faut plus non plus prévoir d'infiltration ou dénervation comme cela avait été proposé a la Consultation de la douleur de l'Hôpital Cantonal.

Conclusioni: Riassumendo, la documentazione medica giunta in fase ricorsuale al TCA, non contiene elementi oggettivi nuovi. Da tale documentazione non emergono oggettività in grado di modificare le conclusioni della valutazione e delle risorse fisiche residue presentate dall'A, contenute nel Rapporto Finale SMR del 18.10.2021. Di conseguenza la mia valutazione della capacità lavorativa per un lavoro adatto allo stato di salute, espressa nel sopracitato Rapporto finale SMR del 18.10.2021 resta immodificata, con inabilità lavorativa definitiva in attività abituale di supervisore di magazzino.” (doc. XVI/1)

A tale dettagliato e completo rapporto, reso dal medico SMR dopo accurato esame e che prende approfondita e motivata posizione sulle singole censure formulate dall’assicurato e sulle allegazioni del dr. __________, può interamente essere rinviato, non essendovi motivo di scostarsi. Del resto, i disturbi sottolineati dal dr. __________ erano già stati approfonditi dai medici incaricati da __________, dr.ssa __________ e dr. __________, e dalla dr.ssa __________ del SMR nei vari rapporti allestiti all’attenzione dell’amministrazione e di cui sopra.

Rispetto alle certificazioni già prodotte in precedenza quelle allegate al ricorso non aggiungono alcun elemento nuovo rilevante.

L’assicurato peraltro nemmeno adduce e sostanzia le ragioni per cui le conclusioni dell’amministrazione sarebbero errate. In sostanza quindi tali certificazioni non permettono di distanziarsi dalle conclusioni del SMR, non apportando nuovi elementi oggettivi ignorati e vanno tutt’al più intese nel senso di una parziale diversa valutazione della medesima situazione.

Quanto infine all’ulteriore certificazione prodotta dal ricorrente, il dr. __________, psichiatra curante dell’assicurato dal 10 maggio 2022, ha attestato quanto segue:

" (…) Nous avons constaté les limitations fonctionnelles suivantes qui affectent le fonctionnement quotidien du patient, les limitations physiques dues à la douleur chronique, ayant retrouve dans les études d'imagerie certaines altérations structurelles au niveau cervical et lombaire (IRM cervicale et lombaire du 15 juin 2022) comme pour Ia port de charges et le maintien prolongé d'une même position, et des limitations fonctionnelles psychiques telles que la capacité de concentration, la capacité d'endurance et une certaine psychorigidité qui a favorisé une difficulté d'adaptation, qui a conditionné une détérioration progressive de son état psychique, accentuant la symptomatologie anxiodepressive.

Nous apprécions le rapport médical du 7 juillet 2022 du Dr __________, neurochirurgien, où il ouvre un éventail de possibilités diagnostiques, dont nous attendons toujours les évaluations et rapports des différents spécialistes concernés pour exclure une autre cause première de douleur, étant le cas de l'unité de neurologie, rhumatologie et douleur.

Mais aussi, on peut exprimer la possibilité que dans révolution du tableau décrit, le patient ait présente des postures et un comportement antalgique de compensation, ayant développé un autre type de douleur qui n'est pas lie au niveau des lésions mises en évidence dans l'IRM, mais cela reste douloureux. Nous ne pouvons pas exclure catégoriquement que le syndrome douloureux présente par le patient ait un certain type de relation avec les altérations structurelles trouvées à l'IRM/qui pourraient donner une symptomatologie algique. Deux affections douloureuses peuvent être envisagées en concomitance, un syndrome douloureux primaire qui respecte les niveaux et les dermatomes en relation avec les lésions mises en évidence dans la colonne vertébrale, et un syndrome douloureux secondaire, d'origine multifactorielle probable, de postures antalgiques compensatrices et d'expression psychosomatique en rapport avec I’ intensité du stress ressenti par le patient. L'évolution a montré que le comportement antalgique compensatoire et d'évitement des efforts modérés-sévères effectués par le patient a été favorable, réduisant les hernies discales mises en évidence dans l'IRM cervicale du 21 novembre 2012, par rapport a l'IRM actuelle. IRM cervicale du 21 novembre 2012 : « Hernie discale subaiguë ou exacerbation subaiguë d'une hernie luxée latente au niveau C6-C7 du côté gauche. Répercussion directe surtout sur la moelle épinière et sur la racine (foraminal et intraspinal) de C7 gauche. De plus, une réaction inflammatoire s'étendant dans le récessus antérolatéral du C8 gauche. Hernie paramédiane droite au niveau C4-C5». Pour tout ce qui a été décrit, nous considérons que l'état actuel du patient ne lui permet pas de travailler normalement, mais dans un travail adapté à ses compétences et ressources, il pourra probablement travailler à 30 % maximum compte tenu de l'altération de la capacité de concentration, de l'endurance et de la douleur chronique." (doc. XXII/1)

È inoltre stato prodotto un nuovo scritto indirizzato al paziente dalla curante dr.ssa __________ del 4 ottobre 2022 che afferma:

" (…)

Votre état de sante me préoccupe sur deux aspects ;

  1. Vous présentez un syndrome douloureux chronique, dont t'étiologie première retenue était une discopathie pluri étagée notamment au niveau cervical et lombaire, documentée lors de plusieurs IRM (dernier examen le 15 juillet 2022) et ayant motive une prise en charge initiale au Centre de la douleur de l'hôpital cantonal de __________. Les infiltrations n'ayant permis de soulager vos douleurs que de manière transitoire un avis neuro chirurgical a été demandé au Professeur __________ (hernie discale luxée en C6-C7 documentée sur une IRM en novembre o022). Ce dernier conclut que vos douleurs ne sont pas expliquées par les altérations décrites au niveau du rachis et qu'un bilan plus exhaustif soit être effectué.

Un bilan sanguin est effectué le 18 aout mettant en évidence un syndrome inflammatoire nouveau, faisant évoquer ainsi la possibilité d'une maladie rhumatismale sous-jacente. Nous attendons les conclusions de l'expertise rhumatologique du 7 octobre prochain.

Hormis les limitations fonctionnelles notoires consécutives à vos douleurs chroniques, votre état psychique est préoccupant et a motivé une prise en charge spécialisée au Centre __________. Je vous ai vu à plusieurs reprises en situation de crise tant sur le plan physique que psychique, les douleurs étant à l'origine de troubles du sommeil, d'une fatigue chronique et d'un trouble de l'humeur.

Je vous ai mis au bénéfice d'une incapacité de travail pour les motifs ci-dessus et je maintiens qu'une activité maximale de 30 % peut être exigée à ce jour." (doc. XXII/2)

In merito si è nuovamente pronunciata la dr.ssa __________ del SMR, il 18 ottobre 2022, come segue:

" (….)

Considerazioni

  • Non esiste un esame obiettivo condotto sull'A che evidenzi una diagnosi ai sensi dell'ICD 10 diversa da quelle poste ne dal Dr. __________ nella sua valutazione peritale del 26.10.2020 e successivo complemento peritale del 06.04.2021, né dalla psichiatra Dr.ssa __________ (11.07.2020) né tanto meno dal perito di medicina interna Dr. __________ (28.07.2020);

  • non esiste la prescrizione di una nuova terapia farmacologica né tanto meno un nuovo programma di terapia fisica, fisiatrica e riabilitativa;

  • non viene attestato nessun nuovo blocco funzionale;

  • non esiste alcuna attestazione di ricovero ospedaliere e/o accesso al pronto soccorso;

  • l'ennesimo attuale psichiatra curante Dr. __________ a cui l'A viene avviato soltanto nel maggio 2022, documentata un'evoluzione favorevole dell'aspetto somatico con miglioramento rispetto alle immagini iconografiche del 2012, con riduzione delle ernie discali rispetto a quelle evidenziate attualmente ed esprime la propria valutazione soggettiva e di curante circa la capacità lavorativa residua presentata dall'A.

Conclusioni

Riassumendo, anche l'ulteriore documentazione medica giunta in fase ricorsuale al TCA, non contiene elementi aggettivi nuovi. Da tale documentazione non emergono oggettività in grado di modificare le conclusioni della valutazione e delle risorse fisiche residue presentate dall'A, contenute nel Rapporto Finale SMR del 18.10.2021.

Di conseguenza, anche in questa occasione, la mia valutazione della capacità lavorativa per un lavoro adatto allo stato di salute, espressa nel sopracitato Rapporto finale SMR del 18,10.2021 resta immodificata, con inabilità lavorativa definitiva in attività abituale di supervisore di magazzino.” (doc. XXIV/1)

Le motivazioni, approfondite e chiare, del medico SMR dr.ssa __________, appaiono anche in questo caso convincenti.

Occorre avantutto sottolineare che la documentazione prodotta dal ricorrente si riferisce ad accertamenti radiologici del giugno 2022 e valutazioni mediche eseguite nel luglio, settembre e ottobre 2022 e, quindi, riferiti ad una situazione ampiamente successiva alla data di emanazione della decisione contestata (del 22 dicembre 2021), la quale, per giurisprudenza consolidata, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti). Già per tale motivo la stessa non appare in questa sede rilevante.

Ma a prescindere da questa considerazione, come detto, la stessa non evidenzia elementi che possano modificare la valutazione operata dall’amministrazione sino al momento determinante del provvedimento contestato.

A prescindere dal fatto che, secondo giurisprudenza per l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234), come ben concluso dalla dr.ssa __________ il 18 ottobre 2022, nei documenti prodotti dal ricorrente non vengono sostanzialmente poste diagnosi diverse da quelle indicate dal dr. __________ o dalla dr.ssa __________ o dal dr. __________. Inoltre non solo non è stato eseguito alcun ricovero ospedaliero, ma nemmeno è stata prescritta una nuova terapia farmacologica, fisiatrica e riabilitativa.

Quanto in particolare alla certificazione del 20 settembre 2022 del dr. __________, psichiatra che segue il ricorrente da maggio 2022 (e quindi ben 5 mesi successivamente alla decisione contestata), la stessa documenta un'evoluzione favorevole dell'aspetto somatico con miglioramento rispetto alle immagini iconografiche del 2012 e riduzione delle ernie discali e si limita in ogni modo ad esprimere una valutazione soggettiva circa la capacità lavorativa residua dell’assicurato.

A ragione l’amministrazione sottolinea comunque che l’eventuale peggioramento dello stato di salute del ricorrente, che avrebbe determinato trattamenti o valutazioni successive alla data determinante della resa della decisione contestata (segnatamente l’eventuale insorgenza di una possibile malattia reumatologica ipotizzata dalla dr.ssa __________ alla luce degli esiti dell’esame del sangue del 18 agosto 2022, cfr. doc. XXII/2) dovrà, se del caso, fare oggetto di una nuova domanda di prestazioni, corredata dalla necessaria documentazione medica.

Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato sia stato approfonditamente vagliato, prima dell'emanazione della decisione qui impugnata (in concreto: 22 dicembre 2021) data che, come detto, segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti).

Questo Tribunale ritiene di dover condividere le conclusioni del medico SMR, anche considerando come il ricorrente, rispettivamente i suoi curanti, non abbiano fatto valere argomentazioni che possano in qualche modo smentirle. Richiamato il già citato principio giurisprudenziale per cui in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4; cfr. sopra al consid. 2.6), le considerazioni dei curanti dr. __________, __________ e dr.ssa __________, non consentono, alla luce delle coerenti e convincenti argomentazioni della dr.ssa __________ del SMR, di scostarsi dalle conclusioni dell’Ufficio AI.

Né del resto l’assicurato ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alle valutazioni del SMR e entro la data della decisione contestata.

Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In conclusione, rispecchiando le valutazioni del SMR del 18 ottobre, 29 novembre, 30 novembre, 16 dicembre 2021, 9 agosto e 18 ottobre 2022 (doc. AI pag. 377, 406, 410, 418; doc. XVI/1 e XXIV/1), tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5 e 2.6), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che se dal dicembre 2019 l’assicurato aveva presentato un’inabilità lavorativa, perdurata, a gradi alterni e diversi, sino al 26 ottobre 2020, dal 27 ottobre 2020 tuttavia il suo stato di salute era migliorato con una ripresa della capacità lavorativa completa in attività adeguate.

La refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione della decisione contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). La richiesta formulata dal legale dell’assicurato di eseguire ulteriori approfondimenti medici pluridisciplinari va quindi respinta. Sia peraltro osservato, quanto al richiesto approfondimento neurologico, che a ragione l’amministrazione non ne ha ravvisato l’opportunità, nessun documento agli atti avendo evidenziato la presenza di patologie neurologiche necessitanti di essere acclarate ulteriormente.

2.10. Quanto, infine, alla censura sollevata dal ricorrente in merito al fatto che l’amministrazione si sia sostanzialmente riferita a referti di visite medico-fiduciarie allestite da __________, assicuratore per indennità perdita di guadagno per malattia dell’ex datore di lavoro, ossia nell’ambito di un contratto retto dal diritto privato (LCA), va detto quanto segue.

A questo proposito, nella recente sentenza 9C_667/2020 del 29 dicembre 2020, citata anche dal ricorrente, il Tribunale federale ha rammentato che al momento dell’inoltro di una domanda di prestazioni, l’Ufficio AI non interviene come parte alla procedura ma come organo amministrativo incaricato di applicare la legge. Conformemente al principio del libero apprezzamento delle prove, applicabile in virtù dell’art. 40 PC, in combinazione con gli art. 55 cpv. 1 LPGA e 19 PA, l’Ufficio AI non è vincolato a regole formali, ma deve esaminare in maniera oggettiva tutti i mezzi di prova, quale ne sia la provenienza e poi decidere se i documenti a disposizione permettono di giungere ad un giudizio valido circa il diritto litigioso (DTF 125 V consid. 3).

Il TF ha poi rilevato che, di conseguenza, il codice di procedura civile, ed in particolare l’art. 168 CPC, non regolamenta la maniera in cui l’Ufficio AI deve apprezzare le conclusioni di un rapporto medico in una procedura concernente il diritto delle assicurazioni sociali (sentenza 8C_240/2016 del 13 luglio 2016, consid. 5.2; cfr. DTF 141 III 433, consid. 2.6).

Nel caso giudicato dall’Alta Corte, l’amministrazione non aveva fatto allestire alcuna perizia esterna, né era intervenuta nella realizzazione del referto redatto dall’esperto incaricato dall’assicuratore privato, ma lo aveva acquisito agli atti. Il Tribunale federale ha evidenziato che in tal caso i diritti procedurali previsti dall’art. 44 LPGA non avevano trovato applicazione ed il referto del medico incaricato dall’assicuratore privato non poteva essere qualificato come perizia medica (esterna all’assicuratore sociale) ai sensi di questo disposto.

Tuttavia l’Alta Corte ha rilevato che nel caso concreto la ricorrente aveva avuto conoscenza del rapporto medico, nei confronti del quale aveva quindi potuto far valere le sue critiche, e che aveva del resto contestato in sede di osservazioni al progetto di decisione. Ella avrebbe pertanto già potuto sollevare in quella procedura le lacune evidenti (“lacunes criardes”) di cui si era poi lamentata in sede federale.

Il Tribunale federale ha rammentato che in ogni caso nell’ambito della procedura AI la valutazione dello psichiatra incaricato dall’assicuratore privato è uno dei tanti documenti medici che sia l’Ufficio AI che il Tribunale cantonale devono includere nel loro apprezzamento delle prove.

Nella misura in cui la ricorrente aveva unicamente evidenziato gli effetti dei medicamenti sulla sua capacità di lavoro, ella non aveva sollevato dei minimi dubbi tali da mettere in discussione la correttezza e la pertinenza delle conclusioni mediche del referto allestito su incarico dell’assicuratore malattie, fatte proprie dal Tribunale cantonale, ed in presenza dei quali sarebbe stato necessario allestire una perizia ad opera di un medico esterno all’UAI (art. 44 LPGA, DTF 135 V 465, consid. 4.4). In queste condizioni il Tribunale federale ha stabilito che non vi era pertanto alcun motivo per scostarsi dalle costatazioni del Tribunale cantonale.

Nella fattispecie, analogamente a quanto giudicato dalla Corte federale, se anche l’Ufficio AI non ha fatto allestire alcuna perizia esterna e non è intervenuto nella realizzazione dei referti redatti dagli esperti incaricati da __________, ovvero dai dr. __________, __________ e __________, che ha acquisito agli atti, dovendo quindi ammettere che i diritti procedurali previsti dall’art. 44 LPGA non hanno trovato applicazione e non potendosi quindi i medesimi referti essere qualificati come perizie mediche (esterne all’assicuratore sociale) ai sensi del medesimo articolo, tuttavia va ribadito che il ricorrente ha tempestivamente avuto conoscenza di tali rapporti medici, nei confronti dei quali ha quindi potuto far valere le sue critiche, già in sede di osservazioni al progetto di decisione.

Ora, considerato come l’assicurato si è sostanzialmente limitato a contestazioni soggettive, sostenendo di essere maggiormente inabile al lavoro, senza tuttavia addurre validi elementi o dubbi tali da mettere in discussione la correttezza e la pertinenza delle conclusioni mediche deducibili dai referti allestiti su incarico dell’assicuratore __________, ed in presenza dei quali sarebbe stato necessario allestire una perizia ad opera di un medico esterno all’Ufficio AI (art. 44 LPGA, DTF 135 V 465, consid. 4.4), questo Tribunale ritiene che non vi è alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni dell’Ufficio AI.

Le censure riproposte in questa sede dal ricorrente, mosse segnatamente nei confronti dei referti allestiti a suo dire in modo affrettato dai dr. __________ e __________, non sono sorrette da alcuna documentazione che possa anche solo far ipotizzare la presenza di patologie diverse da quelle attestate dai medici interpellati dall’amministrazione o che ne comprovino un peggioramento sostanziale. Come ampiamente esposto sopra, del resto la documentazione prodotta dall’assicurato non evidenzia nemmeno l’introduzione di trattamenti terapeutici diversi e nemmeno si evincono ricoveri ospedalieri. Pure si è detto che nemmeno i più recenti accertamenti radiologici eseguiti nell’estate 2022 hanno evidenziato patologie nuove a livello delle affezioni cervicali e lombari (cfr. doc. XVI/1). Sia peraltro ancora osservato che le affezioni lamentate dal ricorrente hanno trovato opportuna e approfondita considerazione, compresa un’adeguata valutazione della componente psichica per tener conto della “tendenza fibromialgica” diagnosticata dal dr. __________ (cfr. consid. 2.5 e 2.6), tanto che l’amministrazione ha in ogni modo concluso per l’inesigibilità dell’attività lavorativa precedentemente eseguita e per la necessità di rispettare determinate limitazioni funzionali nell’esercizio di un’adeguata attività lavorativa.

In ogni modo, per quel che concerne la durata dei consulti effettuati dai medici incaricati da __________, val la pena di sottolineare che, secondo la giurisprudenza, il valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. STF 9C_722/2018 del 12 dicembre 2018, consid. 4.2; 9C_133/2012 del 29 agosto 2012, consid. 3.2.1; 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, STFA I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14 giugno 2018). E questo a prescindere dal fatto che il tempo investito normalmente dai periti medici non è riferito solo all'esame clinico, ma comprende anche l'anamnesi, la valutazione e l'insieme della documentazione radiologica e di laboratorio presente agli atti.

Deve comunque essere sottolineato che nell’ambito della procedura AI le valutazioni dei dr. __________, __________ e della dr.ssa __________, non sono che alcuni dei tanti documenti medici che l’Ufficio AI ha incluso nel suo apprezzamento, al fine di giungere ad una conclusione chiara e ben motivata circa la capacità lavorativa dell’assicurato, che peraltro, come detto, si è basata sulle valide e approfondite conclusioni tratte dalla dr.ssa __________ del SMR.

2.11. Per quel che concerne l’aspetto economico (rimasto sostanzialmente incontestato), alla valutazione esperita dall’Ufficio AI va prestata integrale adesione. Stante al 13 dicembre 2020 (ossia dopo un anno di attesa conformemente all’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) un’inabilità lavorativa completa nella precedente attività, ma un’abilità completa in attività leggere adeguate, l’amministrazione ha proceduto al raffronto dei redditi per determinare il grado d’invalidità. Conformemente all’art. 16 LPGA (cfr. consid. 2.4), la stessa ha in effetti correttamente raffrontato un reddito da valido quale “supervisore magazzino” per il 2020 di fr. 58’500.- (determinato sulla base dei dati forniti nel questionario per il datore di lavoro del 16 luglio 2020 dalla __________ di __________, doc. AI pag. 128), a un reddito da invalido di fr. 58’610.- (determinato partendo dai fr. 69'953.- statisticamente conseguibili nel 2020 da personale maschile in attività semplici e ripetitive, valore mediano, ritenute esigibili dall’assicurato in base alle suesposte conclusioni medico teoriche, e riducendo tale importo del 15% per tenere conto della necessità di effettuare attività leggere e per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari), ottenendo un grado d’invalidità dello 0% ([58’500- 58’610] x 100 : 58’610 = 0%), che non conferisce il diritto ad una rendita d’invalidità.

Tale calcolo, rimasto come detto incontestato, ha applicato correttamente le norme applicabili sino al 31 dicembre 2021 (per quanto riguarda le nuove norme valide dal 1. gennaio 2022 in materia di valutazione del grado di invalidità cfr. gli art. 28a LAI, art. 25-26bis OAI; cfr. anche la giurisprudenza del TF riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013), facendo peraltro giustamente capo, per quanto riguarda i salari applicati, ai dati salariali statistici ufficiali (riguardo all’applicabilità dei dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna, cfr. anche la giurisprudenza del TF, in particolare DTF 142 V 178 consid. 2.5.7, 128 V 174; a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. anche RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss).

2.12. In simili circostanze, ribaditi i suesposti periodi di inabilità lavorativa dal 13 dicembre 2019 al 26 ottobre 2020, considerata dunque la ripresa dell’abilità lavorativa completa in attività adeguate a partire dal 27 ottobre 2020, con un conseguente grado di invalidità nullo, l’assicurato non ha quindi presentato, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI, un periodo ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa in media e con un grado di invalidità di almeno il 40% alla scadenza dell’anno di attesa (art. 28 LAI; cfr. anche art. 6 LPGA; cfr. al consid. 2.4), ragione per cui non gli può essere riconosciuto il diritto ad una rendita di invalidità.

La decisione impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.

Come già anticipato, all’assicurato va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle sue condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato.

2.13. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2022.10
Entscheidungsdatum
28.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026