Raccomandata

Incarto n. 32.2021.85

FC

Lugano 26 novembre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 giugno 2021 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 31 maggio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1985, da ultimo attivo come assistente di cura, nel mese di aprile 2020, adducendo problemi psichici, ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti.

Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, inclusa una perizia psichiatrica a cura del Centro __________, con decisione del 31 maggio 2021 - confermativa di un progetto del 22 aprile 2021 -, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni considerato come dalla disamina degli atti acquisiti all’incarto non era stata determinata alcuna patologia invalidante con influsso sulla capacità lavorativa.

1.2. Con uno scritto del 20 giugno 2021, indirizzato all’Ufficio AI, il dr. __________ ha contestato la decisione, sottolineando le precarie condizioni di salute di RI 1 e chiedendo in sostanza il riconoscimento di una rendita. Lo scritto, dapprima sottoposto al medico SMR (il quale si è pronunciato in merito il 29 giugno 2021), è stato trasmesso dall’Ufficio AI al TCA a valere quale tempestivo ricorso contro la decisione del 31 maggio 2021.

1.3. Con risposta di causa del 3 settembre 2021 l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una prestazione d’invalidità.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Per la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.4. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008) al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; DTF 115 V 133 consid. 2 pag. 134; DTF 114 V 310 consid. 3c pag. 314; DTF 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e DTF 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; DTF 130 V 352).

2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STF I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Nel 2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, lo sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Inoltre, in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata confermata nella sentenza del TF 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (cfr. anche STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6). Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine, in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.6. Questo Tribunale, chiamato a verificare se nel caso di specie lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, non ha alcun motivo per scostarsi dalla perizia del __________ del 5 marzo 2021 (doc. AI pag. 114-124) che ha concluso per l’assenza di diagnosi psichiatriche con influsso sulla capacità lavorativa.

Nel dettagliato referto i periti, dopo aver riassunto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale – sociale, professionale e patologica, i disturbi soggettivi e le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica e le constatazioni obiettive, dopo aver eseguito i necessari esami clinici e testali, hanno escluso la presenza di una diagnosi psichiatrica con ripercussioni sulla capacità lavorativa, ponendo soltanto la diagnosi, senza influenza sulla capacità lavorativa, di “Disturbo da somatizzazione, in struttura temperamentale di tipo impulsivo (ICD10: F45.0)”, e hanno quindi riassunto come segue l’esame clinico effettuato secondo AMDP-System:

" L'assicurato si mostra lucido, orientato nel tempo, nello spazio e sul Sé somatico e anche rispetto alla situazione peritale; non emergono disturbi della concentrazione nè ne riferisce; inoltre non appare affaticato a! termine dei due colloqui. Non sono presenti ideazioni ipocondriache, ne vengono riferiti rituali ossessivi. Non sembrano essere mai stati presenti disturbi del pensiero né della senso percezione, fenomeni dispercettivi, ne episodi di disorientamento spaziotemporale. Non sono mai stati presenti disturbi della coscienza dell'lo. L'umore attualmente è ai limiti inferiori delta norma; durante le visite non apprezzo ansia libera, che invece viene declinata marcata; mentre obiettivo le chiazze di alopecia, da verosimile somatizzazione; l'infuturazione è propositiva; non presenta ruminazioni di colpa, né di incapacità. Segnalati ridotti i propri interessi (anche se si sente regolarmente con degli amici), non sono riferite anergia, anedonia e apatia.

Il ritmo sonno veglia attualmente è declinato alquanto disturbato, con modalità alquanto teatrale. Non ideazione autolesiva/anticonservativa.

L'aspetto più evidente che emerge all'esame clinico secondo AMPD-System è una polarizzazione del pensiero relativo alla conflittualità, che tuttora pare in parte attiva, con l'ex compagna e alle limitazioni nell'incontrare la figlia (che avviene in luogo protetto in presenza di un educatore) e il loro riverbero "assolutamente" soggettivo sulla sua CL, che a mio avviso appare integra.” (doc. AI pag. 120)

I periti hanno poi effettuato un’accurata discussione diagnostica, illustrando come segue lo sviluppo delle sue problematiche psichiatriche:

" L'assicurato è un cittadino svizzero di origine __________ e di religione __________ (minoranza __________), con storia psichiatrica personale silente sino al 2018 e agli eventi di conflittualità famigliare che hanno avuto un significativo riverbero sulla sua continuità lavorativa e sulla capacità del sig. RI 1 di lavorare. La curante, Dr.ssa __________ avrebbe intravisto nella personalità dell'assicurato elementi temperamentali che rimandano ad aspetti di esplosività comportamentale. E' proprio tale condotta, come raccolto in anamnesi, che ha portato rassicurato ad agiti dissociali nei confronti della compagna e per quel riferito nei confronti del nuovo affetto di lei, che hanno esitato nelle significative limitazioni nel veder la figlia, per un tempo ridotto durante la settimana ed in ambiente protetto (in un luogo e presenza di figura educativa, con funzione di osservazione-vigilanza); tutto ciò non è, a tutt'oggi accennato dall'assicurato e da ciò il riverbero sulla sua quotidianità e sul lavoro, con le assenze, diventate sempre più significative e con l'inevitabile 'exitus' del licenziamento. Dal punto di vista psicologico, la fine di una relazione è un processo evolutivo, dinamico, che cambia la forma delle interazioni umane senza dissolverle. Infatti la fine di una relazione può essere un'occasione per una maturazione e una trasformazione dei partners come individui e delle relazioni sociali che ruotavano intorno alla coppia. La separazione però è solo l'esito di una crisi in cui i vissuti da superare sono legati alla rottura di un patto relazionale, al sentimento di fallimento, ai vissuti di perdita e tutta la rete di relazioni è coinvolta in questi vissuti. La separazione è la conseguenza di una frattura che si inserisce entro un contesto di perdita e spesso, determina un processo evolutivo, il rischio che si corre è quello di attuare delle risposte involutive e regressive, generando così odio e discordia e mettendo profondamente alla prova la famiglia lasciando tracce profonde nella vita dei suoi membri. La separazione può essere intesa come un processo che comporta un'evoluzione dell'individuo e delle relazioni familiari sul piano affettivo, su quello genitoriale, su quello delle relazioni sociali e dell'intera comunità. Ogni individuo, infatti deve essere considerato come membro di un sistema dinamico. Nel caso di specie rassicurato non è riuscito per suoi limiti temperamentali ad evolversi, non è riuscito a superare uno degli stadi tipici della separazione dall'ex partner determinando le problematiche psicologiche, che si sono riverberate sul lavoro. In particolare il RI 1 non ha superato la fase definitiva di divorzio psichico; cioè non ha mai superato la separazione di sé dall'influenza della personalità dell'ex partner; l’assicurato non ha imparato a vivere senza l'altro, valutandosi come soggetto indipendente; il RI 1 è restato legato all'ex partner, che ritiene responsabile del fallimento della propria vita e si preclude la possibilità di proseguire nella stessa; ma ciò come ben sappiamo non è un elemento indennizzabile; l’assicurato sta vivendo quello che può essere definito come un legame disperante, quel legame che non consente di raggiungere il 'divorzio psichico'. L'assicurato non riesce a vivere: "né con te né senza di te. come diceva Ovidio; l’assicurato mette in atto un comportamento di volontaria autodistruzione, nel tentativo di ottenere un risarcimento dei torti subiti. Tutto ciò, non ha peraltro caratteristiche di indennizzabilità.” (doc. AI pag. 121)

Hanno di seguito effettuato un’accurata valutazione di capacità, risorse e problemi secondo lo schema Mini ICF – APP, con i seguenti esiti:

" Descrizione di risorse e deficit - secondo schema Mini ICF-APP

In attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico

  1. Rispetto delle regole: grado di disabilita assente: non emergono disturbi psicopatologici che non lo facciano ritenere in grado di rispettare le regole di un'organizzazione.

  2. Organizzazione dei compiti: grado di disabilita lieve: la polarizzazione e l'attenzione ai sintomi somatici fa adattare le attività prioritariamente alle sensazioni provenienti dal proprio corpo (alopecia).

  3. Flessibilità: grado di disabilita lieve: l'energia psichica disponibile è in parte assorbita dall'attenzione alla vicenda conflittuale con la ex compagna e le limitazioni nell'assicurato, in questo campo sono legate alle poche strategie di coping alternative, da mettere in gioco e che possano permettergli di distrarsi maggiormente.

  4. Competenze: grado di disabilita assente: in questo caso l'attenzione non è inficiata dai sintomi da somatizzazione.

  5. Giudizio: grado di disabilita assente: esame di realtà integro, anche in relazione alla conflittualità con l'ex compagna è ben consapevole che il suo tratto temperamentale, non ha favorito e non sta favorendo il riavvicinamento con la figlia.

  6. Persistenza: grado di disabilita assente: non è presente anergia depressiva o facile faticabilità su base depressiva.

  7. Assertività: grado di disabilita lieve: l'immagine di sé è quella di una persona svantaggiata dopo la separazione dalla compagna, comunque in assenza di vissuti di vergogna, che non ha sviluppato una sintomatologia depressiva.

  8. Contatto con gli altri: grado di disabilita assente: presenta una buona colloquiabilità, non vi è significativo ritiro sociale, non è disforico o evitante.

  9. Integrazione nel gruppo: grado di disabilita assente: è in grado di integrarsi in un gruppo, comprendere gli obiettivi e porsi in modo adeguato verso gli altri.

  10. Relazioni intime: grado di disabilita lieve: rete famigliare d'origine presente; non ha in atto un nuovo legame affettivo.

  11. Attività spontanee: grado di disabilita assente: non parla di particolari hobbies e che gli stessi si siano modificati nell'ultimo periodo.

  12. Cura di sé: grado di disabilità assente: ben curato nella persona e nell’aspetto

  13. Mobilità: grado di disabilita assente: utilizza l'auto ed è giunto con la stessa alle valutazioni peritali.

Sul piano psichico un cognitivo integro, una buona capacità relazionale, l'assenza attuale di depressione e di elevate quote di ansia sono indubbiamente risorse ancora spendibili nel libero mercato del lavoro.

In definitiva non vi sono dimensioni attualmente inficiate da psicopatologia e l’assicurato parrebbe idoneo, anche in linea con quanto segnalato dalla curante, sul piano psichiatrico, allo svolgimento di attività abituale e adeguata.” (doc. AI pag. 123)

Sulla base di questa valutazione, di conseguenza, i periti hanno concluso come segue in merito alla capacità lavorativa:

" (…)

8.1 CL nell'attività abituale

Nell'attività abituale dal punto di vista psichiatrico l’assicurato, potrebbe avere risorse per riprendere il lavoro, non avendo necessità di apprendere una nuova professione o nuove mansioni, già acquisite da tempo (e a luì gradite), per cui non dovrebbe impiegare particolari energie psichiche.

Pertanto, dal punto di vista psichiatrico, la CL nell'attività abituale è da considerarsi piena.

8.2 CL in attività adeguata

In un'altra attività confacente, ritengo che per soli motivi psichiatrici, non vi sia una riduzione del rendimento, quindi anche in attività adeguata, la CL va considerata conservata.

8.3 CL in attività assimilabile a quella di casalinga

Anche nelle attività domestiche, sul piano prettamente medico teorico, non vi è limitazione della CL.

8.4 Provvedimenti sanitari e terapie con ripercussione sulla CL

L'irregolarità della frequentazione del trattamento proposto dall'__________ di __________ (visite

psichiatriche, terapie farmacologiche specifiche, supporto psicologico) ed una sua eventuale ripresa a pieno regime non avrebbe alcun riverbero sulla CL dell'assicurato, attualmente già totalmente conservata.

Infine non sono medicalmente indicati interventi di reintegrazione professionale.”

(doc. AI pag. 124)

Richiesto in merito all’evoluzione in passato delle problematiche psichiatriche, con complemento peritale del 22 marzo 2021, il __________ ha affermato:

" Egregio Dr __________,

in relazione alla Sua richiesta di precisazioni se la patologia psichiatrica diagnosticata non ha avuto ripercussioni sulla CL dell'assicurato, sono a precisare e ribadire, come riportato nella discussione peritale, che la patologia riscontrata nell'assicurato e cioè disturbo da somatizzazione, in struttura temperamentale di tipo impulsivo (ICD 10: F45.0), non ha avuto anche in passato ripercussioni sulla sua capacità lavorativa e come ho descritto nella discussione del caso: "In particolare il RI 1 non ha superato la fase definitiva di divorzio psichico: cioè non ha mai superato la separazione di sé

dall'influenza della personalità dell'ex partner; rassicurato non ha imparato a vivere senza l'altro, valutandosi come soggetto indipendente; il RI 1 è restato legato all'ex partner, che ritiene responsabile del fallimento della propria vita e sì preclude la possibilità di proseguire nella stessa; ma ciò come ben sappiamo non è un elemento indennizzabile; rassicurato sta vivendo quello che può essere definito come un legame disperante, quel legame che non consente di raggiungere il 'divorzio psichico'. L’assicurato non riesce a vivere: "né con te ne senza di te, come diceva Ovidio; l’assicurato mette in atto un comportamento di volontaria autodistruzione, nel tentativo di ottenere un risarcimento dei torti subiti. Tutto ciò, non ha peraltro caratteristiche di indennizzabilità.” (doc. AI pag. 127)

Tutto ben considerato, il referto del __________ è da considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi 2.4 e 2.5. Esso è stato allestito sulla base di due colloqui svolti presso il __________ e anche dopo aver consultato telefonicamente la dr.ssa __________ del __________ di __________ (curante dell’assicurato dal febbraio 2018 che pure ha riferito non solo che il paziente aveva avuto in passato una frequentazione “alquanto irregolare, assolutamente incostante nell'approccio farmacologico e di rifiuto della proposta di un sostegno psicoterapico”, ma ha affermato che a suo avviso “la situazione di stallo dell'assicurato è legata prevalentemente ad un tratto temperamentale piuttosto che ad una emergente patologia psichica, con reale e significativa influenza sulla CL; anzi è sua convinzione che l’assicurato dovrebbe rimettersi in gioco nel libero mercato del lavoro, per evitare di concentrarsi sulla conflittualità con l'ex compagna e suoi i provvedimenti di visita protetta che gli sono stati imposti, stante i suoi comportamenti”; cfr. perizia pag. 8, doc. AI pag. 121). Le conclusioni del __________ sono state pienamente condivise senza riserve anche dal dr. __________del SMR nel rapporto del 20 aprile 2021 (doc. AI pag. 129). Gli specialisti del __________ si sono espressi sulle affezioni psichiche lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la sua capacità lavorativa sulla base delle indicazioni risultanti dalle due visite effettuate. I medici hanno inoltre esaminato approfonditamente l’evolversi dello stato di salute, prendendo in considerazione tutta la documentazione medica prodotta ed acquisita nel corso della procedura amministrativa. La valutazione clinica effettuata è risultata approfondita e non ha tralasciato alcun elemento di rilievo, avendo eseguito gli esami più appropriati e studiato la documentazione agli atti, descritto nei particolari l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che tengono conto degli indicatori standard posti dal Tribunale federale nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 (cfr. pag. 504-521 incarto AI) ed estesa con una sentenza del 30 novembre 2017 a tutte le malattie psichiche (cfr. DTF 143 V 409 e le citazioni sopra al consid. 2.5).

Secondo questo Tribunale alla perizia del __________ va quindi attribuita piena forza probante.

2.7. Le conclusioni tratte dall’amministrazione sulla base della citata perizia psichiatrica non sono state peraltro smentite da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia del __________ e entro la data della decisione contestata, ritenuto che per la giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino alla resa del provvedimento contestato (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Dalle ben motivate conclusioni della perizia __________ e del SMR non è in effetti possibile scostarsi sulla base dell’unica certificazione prodotta dall’assicurato, ovvero quella del dr. __________ del 20 giugno 2021, nella quale il curante ha affermato:

" (…) L'A.I. come istituto di tutela previdenziale di soccorso ai meno abbienti soprattutto se sopraffatti da difficoltà economiche, con perdita del lavoro, istituto AI che non ha per fondamento il sistema della carità o della beneficienza, ma che sa esprimere esaurientemente un concetto di tutela ausiliaria a chi si ritrova in difficoltà economiche per cause di disturbi psico-fisici importanti, non può non preoccuparsi del caso del signor RI 1, sopraffatto al momento da complessi problemi familiari sia con la moglie e soprattutto con la figlia che ne soggiogano il carattere e lo stato psichico tanto da trascinarlo in forti crisi di depressione paranoica con un vissuto continuo fonte di stress, rischi che gli impediscono di accedere ad un rapporto di lavoro normale, tanto più rischi aggravati e connessi pure alla crisi economica in atto dovuta alla pandemia da Covid-19, e di conseguenza obbligato a ricorrere all'assistenza sociale non avendo altra via di uscita. Si dovrà considerare il soccorso dell'aiuto A.I. per il caso del signor RI 1, che al momento non ha più quel sostegno familiare che gli può garantire quella importante tranquillità di spirito di cui avrebbe bisogno, mentre al contrario le manifestazioni di ansia, i disturbi del sonno, i timori costanti di inadeguatezza e di autosvalutazione che lo allontanano da quelle occupazioni confacenti alle sue abitudini usuali, alle sue cognizioni tecniche a quelle sue caratteristiche professionali, individuali, economiche e sociali che lo possono rendere idoneo alla esplicazione di una o più attività da cui derivi un guadagno. Il signor RI 1 vive una situazione di infermità psico-fisica che lo rende incapace di guadagno e di sostentamento autonomi.” (doc. C)

La certificazione è stata sottoposta al medico SMR dr. __________, che il 29 giugno 2021 così si è espresso:

" Ho preso visione del dossier e della documentazione medica. Nel certificato medico del dr. med. __________, FMH in chirurgia, del 20.06.2021 (GED 22.06.2021), sono descritte le problematiche sociali, familiari ed economiche dell'assicurato che alimentano la sintomatologia psichiatrica. Tali problematiche sono state adeguatamente valutate in sede peritale (GED 15.03.2021). Anche se umanamente e professionalmente non si può che essere solidali con l’assicurato, che sta attraversando un periodo difficile della sua esistenza, dal punto di vista medico-assicurativo si tratta di fattori extra-assicurativi che non determinano il diritto a prestazioni dell'AI. Nel certificato medico del dr. med. __________ non si evidenziano fatti nuovi o modificazioni significative di fatti noti che consentano di modificare la precedente presa di posizione dell'Ufficio, che dal punto di vista medico rimane pertanto confermata.” (doc. IV)

Questa presa di posizione, con la quale il medico SMR ha concluso che la documentazione del dr. __________ non apportava elementi idonei a modificare le conclusioni della perizia del __________ del 5 marzo 2021, basata su un approfondito esame del caso, va confermata.

Come ben descritto dal SMR, in effetti, delle problematiche illustrate dal curante - che toccano delicati aspetti sociali, familiari ed economici interessanti l’assicurato e che senza dubbio alimentano la sintomatologia psichiatrica - è stato adeguatamente tenuto con-to in sede peritale. D’altra parte, va nondimeno sottolineato che si tratta di fattori extra-assicurativi che non possono di per sé giustificare la concessione di prestazioni dell'AI.

Le allegazioni del SMR, ben motivate e che hanno preso attenta posizione sulle affermazioni del dr. __________, appaiono quindi convincenti e meritano di essere confermate senza riserve. Non sono in effetti state nemmeno rese verosimili diagnosi o problematiche che non siano già state approfonditamente valutate dal __________, e nemmeno elementi che permettano in qualche modo di far apparire le conclusioni del __________ errate o necessitanti di ulteriore approfondimento. In realtà il dr. __________, che nemmeno ha posto una diagnosi psichiatrica secondo una classificazione riconosciuta, come preteso dalla giurisprudenza (fra le tante: DTF 127 V 294 e cfr. al consid.2.5), si limita sostanzialmente ad esprimere un dissenso soggettivo, non suffragato da argomentazioni che possano in qualche modo permettere di distanziarsi dalle conclusioni del __________ e del SMR.

Ribadite altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. con-sid. 2.4; sia pure evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2)) l’unica certificazione prodotta dal ricorrente, segnatamente quelle del dr. __________, non consente in alcun modo di dipartirsi dalle conclusioni del __________ e del SMR che si sono espressi in modo coerente e privo di contraddizioni.

All’assicurato va del resto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Così stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V 465).

Pertanto, visto quanto sopra, ritenuta la perizia psichiatrica del __________ del 5 marzo 2021, alla quale va quindi attribuita piena forza probante, e il complemento del 22 marzo 2021 nonché gli affidabili pareri del medico SMR (cfr. in particolare le annotazioni del 16 marzo, 20 aprile e 29 giugno 2021; doc. AI pag. 125, 129 e 146; sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. STF I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.4) e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della decisione contestata del 31 maggio 2021, il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che l’assicurato non è portatore di alcuna patologia invalidante con influsso sula capacità lavorativa.

2.8. In assenza quindi di un’inabilità lavorativa e di una conseguente incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) di almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (art. 28 cpv. 1 LAI; cfr. sopra al consid. 2.3), a ragione con la decisione censurata l'Ufficio AI non ha riconosciuto al ricorrente alcuna prestazione AI.

Ne consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese giudiziarie per fr. 500.-- andrebbero poste a carico del ricorrente, il quale tuttavia, vista la sua situazione personale e finanziaria (egli è sottoposto a curatela di rappresentanza con amministrazione di beni ed è al beneficio di prestazioni assistenziali, doc. AI pag. 31, 33 e 43; doc. IX), viene esonerato dal versamento delle spese che vengono per il momento assunte dallo Stato, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; STFA I 569/02 del 15 luglio 2003; U 234/00 del 23 maggio 2002).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese di procedura di fr. 500.-- sono a carico del ricorrente. Conformemente al consid. 2.8 esse sono per il momento assunte dallo Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2021.85
Entscheidungsdatum
26.11.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026