Raccomandata
Incarto n. 32.2021.73
BS
Lugano 9 dicembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 maggio 2021 di
RI 1
contro
la decisione del 21 aprile 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 5 marzo 2013 l’Ufficio assicurazione invalidità ha posto RI 1, nato nel 1974, al beneficio di una rendita intera dal 1° ottobre 2010 al 29 febbraio 2012 e dal 1° aprile 2012 fino al 30 novembre 2012 (doc. 52-54, se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).
1.2. A seguito della seconda domanda di prestazioni, con decisione 21 aprile 2021, debitamente preavvisata, l’amministrazione gli ha riconosciuto dal 1° ottobre 2013 una rendita intera di fr. 401.-- al mese, con versamento dal 1° aprile 2016 trattandosi di una domanda tardiva, e di ¾ di rendita con effetto dal 1° agosto 2019 pari a fr. 303.-- mensili.
1.3. Contro quest’ultima decisione l’assicurato ha inoltrato il presente ricorso con il quale contesta l’importo della rendita, più precisamente l’ammontare del reddito annuo determinante. Egli chiede il versamento di un importo maggiore, sostenendo che non sono stati tenuti in conto i redditi della sua attività lucrativa principale svolta in Italia, ma solo quelli relativi all’attività accessoria quale pompiere svolta in Svizzera. Rileva inoltre di aver trasferito in Svizzera 15 anni di fondi pensionistici italiani.
1.4. Con la risposta di causa, l’amministrazione ha dapprima sostenuto la tardività del ricorso. Ha evidenziato tuttavia di essersi resa conto di un errore nel calcolo della rendita. Per questo motivo ha precisato che, una volta cresciuta in giudicato la decisione impugnata, procederà ad una riconsiderazione.
1.5. Con scritto 26 maggio 2021 l’insorgente contesta la tardività del ricorso, rilevando che la decisione impugnata è stata spedita il 26 aprile 2021 e recapitata per raccomandata il 28 maggio 2021. Per questi motivi chiede che si entri nel merito del suo ricorso.
1.6. Il 15 luglio 2021 l’amministrazione, dopo aver svolto delle ricerche postali, accertato un inspiegabile ritorno al mittente della raccomandata, il 26 aprile 2016 ha nuovamente inviato la decisione contestata. Visto che l’invio raccomandato è stato recapitato il 28 aprile 2021, il ricorso del 28 maggio 2021 risulta essere tempestivo.
Nel merito, accortasi di un errore di calcolo, la Cassa __________ ha ricalcolato l’ammontare della rendita, risultata maggiore di quella erogata con la decisione contestata. Di conseguenza l’amministrazione ha chiesto l’annullamento della pronunzia impugnata e l’accoglimento del ricorso nel senso di confermare la nuova prestazione.
1.7. Invitato dal TCA a prendere posizione riguardo al succitato scritto, l’assicurato è rimasto silente.
1.8. Questa Corte ha richiamato dalla Cassa i fogli di calcolo della rendita proposta con lo scritto 15 luglio 2021 (XI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Per quel che concerne la tempestività del ricorso, secondo l'art. 69 cpv. 1 LAI, in deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. In virtù dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
L'art. 38 LPGA, cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica-zione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (DTF 119 V p. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 38 cpv. 4 LPGA).
Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti). L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3; DLA 2000 no. 25 pag. 121).
Nel caso concreto, in sede di risposta di causa l’amministrazione ha rilevato che la decisione impugnata è stata inviata per raccomandata all’assicurato il 21 aprile 2021 (cfr. estratto track & trace no. invio __________) e che l’invio sarebbe stato recapitato il 23 aprile 2021, motivo per cui il ricorso consegnato alla posta il 28 maggio 2021 (cfr. timbro postale) sarebbe tardivo.
Tuttavia, nello scritto 26 maggio 2021 il ricorrente contesta la tardività, facendo presente che la decisione impugnata è stata spedita il 26 aprile 2021 e recapitata il 28 maggio (recte: aprile) 2021, come risulta dal relativo tracciamento (no. invio __________) e quindi il ricorso è tempestivo.
Ora, con lettera 15 luglio 2021 l’amministrazione ha fatto presente che a seguito di nuovi accertamenti ha potuto appurare che l’invio del 21 aprile 2021 (doc. IX/1) è stato ritornato al mittente il 23 aprile 2021. Per questi motivi, il 26 aprile 2021 l’Ufficio AI ha proceduto ad un secondo invio della contestata decisione, la quale è stata correttamente recapitata il 28 aprile 2021 (doc. IX/2).
Ne consegue che il ricorso inoltrato al TCA il 28 maggio 2021 (timbro postale), quindi entro 30 giorni dalla regolare notifica della decisione, va ritenuto tempestivo.
nel merito
2.3 Oggetto del contendere è l’ammontare della rendita intera spettante al ricorrente dal 1° ottobre 2013 (versata solo dal 1° aprile 2016 essendo stata la richiesta di prestazioni depositata tardivamente) e dei tre quarti di rendita dal 1° agosto 2019.
2.4. Secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati che, all’insorgere dell’invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni.
Il cpv. 2 prevede che le disposizioni della LAVS si applicano per analogia al calcolo delle rendite ordinarie e che il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive.
2.5. Le rendite sono determinate sulla base del periodo di contribuzione e del reddito annuo medio.
2.5.1. Periodo di contribuzione/scala di rendita.
Secondo l’art. 29 cpv. 2 LAVS, le rendite ordinarie sono assegnate in forma di
a) rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo;
b) rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto.
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
il suo coniuge, secondo l’art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).
2.5.2. Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.
Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 cpv. 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è attribuito l’accredito intero per compiti educativi (art. 52f cpv. 4 OAVS).
Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 4 OAVS).
2.6. Nel caso in esame, con la decisione contestata la rendita intera è stata calcolata in base ad un reddito annuo medio determinante (RAM) di fr. 9'954.--, una scala di rendita 15 (parziale) e una durata di contribuzione di 5 anni e 7 mesi per un importo mensile di fr. 401.-- dal 1° aprile 2016, adeguato a fr. 404.-- dal 1° gennaio 2019. I 3/4 di rendita sono stati determinati su un RAM di 10'038.--, scala di rendita e periodo contributivo invariati, per un importo di fr. 303.-- al mese dal 1° agosto 2019 e di fr. 306 dal 1° gennaio 2021.
L’assicurato contesta la determinazione del reddito annuo medio, sostenendo che devono essere aggiunti i redditi conseguiti della sua attività lucrativa principale svolta in Italia, e non solo quelli relativi all’attività accessoria quale pompiere svolta in Svizzera. Rileva inoltre di aver trasferito in Svizzera 15 anni di fondi pensionistici italiani che dovrebbero essere inclusi nel calcolo della rendita.
Con scritto 15 luglio 2021 la Cassa, accortasi di un errore di calcolo, ha rideterminato la rendita risultata maggiore di quella erogata con la decisione contestata.
2.7. Nel concreto, al calcolo della rendita corretto pendente causa dalla Cassa __________ (competente per eseguire il calcolo della rendita; art. 60 cpv. 1 lett b LAI) e spiegato con lo scritto 15 luglio 2021 va data adesione (cfr. anche i fogli di calcolo richiamati da questa Corte pendente causa).
Scala di rendita
Come visto, la scala di rendita è determinata sulla base del periodo di contribuzione.
Nel caso concreto, essendo l’assicurato nato nel 1974, il suo periodo di contribuzione in Svizzera va dal 1° gennaio 1995 (anno susseguente il compimento del 20° anno di età) al 31 dicembre 2020 (anno precedente il diritto alla rendita Al).
Durante questo periodo egli presenta una contribuzione di 6 anni e 4 mesi (5 anni derivanti da un'attività lucrativa, 1 anno e 4 mesi derivanti da anni di matrimonio) in luogo dei 18 anni come gli assicurati della sua classe di età; il ricorrente è infatti entrato in Svizzera il 15 settembre 2006 (cfr. permesso di soggiorno in doc.1/4 inc. Cassa). Al fine di colmare le lacune contributive la Cassa ha quindi aggiunto i 10 mesi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita conformemente a quanto prevede l'articolo 52c OAVS, per un periodo di contribuzione complessivo di 7 anni e 2 mesi, maggiore rispetto ai 6 anni e 2 mesi determinati con la decisione contestata. Il rapporto tra gli anni contributivi effettivamente assolti e quelli previsti dalla classe di età ha determinato l'applicazione della scala parziale 18 (prima era la 15).
Va qui rilevato l’assicurato non può trarre alcun vantaggio dalla circostanza di aver contribuito in Italia. Infatti, con l'entrata in vigore degli Accordi tra la Svizzera e l'UE sulla libera circolazione delle persone (ALC), è applicabile il regolamento n. 883/2004 (in precedenza il regolamento CEE n. 1408/71), che permette alla Svizzera di mantenere il calcolo autonomo delle rendite, secondo il principio prorata (cfr. DTF 130 V 51 dove l’Alta Corte, in applicazione dell'ALC, ha stabilito che i periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato contraente non sono da considerare per il calcolo di una rendita di vecchiaia dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia; cfr. STCA 30.2016.11 del 6 luglio 2016; STCA 30.2011.30 del 19 ottobre 2011; STCA 30.2006.13 del 4 luglio 2006) ed i periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato non sono da considerare per il calcolo di una rendita di vecchiaia dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia ed i superstiti (DTF 130 V 51 consid. 4 e 5) e di conseguenza neppure per il calcolo della rendita per l’invalidità.
Per lo stesso motivo non sono inoltre computabili i “15 anni di fondi pensionistici” che l’assicurato avrebbe trasferito “retroattivamente, dall’Italia in Svizzera”.
Reddito annuo medio (RAM)
Come visto, il RAM è composto dalla somma dei redditi derivanti dall’attività lucrativa computabili durante il periodo di contribuzione. Il tutto è poi diviso per gli anni di contribuzione.
Va qui fatto presente che ai sensi dell'articolo 32bis OAI, se un assicurato, la cui rendita era stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado d'invalidità, nei tre anni seguenti ricupera il diritto alla rendita a causa della stessa affezione (art. 28 LAI), le basi di calcolo della rendita precedente sono ancora determinanti, a condizione che siano vantaggiose per l'assicurato (sottolineatura del redattore).
Inoltre, alle persone che non hanno percepito una rendita d'invalidità immediatamente prima dell'inizio del diritto a una nuova rendita d'invalidità, una di vecchiaia o una per superstiti, non si computano i periodi di contribuzione assolti durante la riscossione di una precedente rendita d'invalidità né i corrispondenti redditi da attività lucrativa se ciò risultasse più vantaggioso per l'avente diritto (art. 51 cpv. 3 0AVS; sottolineatura).
Nel caso specifico, siccome l'assicurato è stato precedentemente posto al beneficio di una rendita d'invalidità limitatamente al periodo dal 1° ottobre 2011 al 29 febbraio 2012 e dal 1° aprile 2012 al 30 novembre 2012, la Cassa ha rettamente fatto presente che in applicazione delle succiate norme dell’ordinanza per l’assicurato ne deriva un vantaggio.
Infatti, l’amministrazione ha giustamente fatto presente di che “è giunta alla conclusione che utilizzando le modalità di calcolo previste dalle sopraccitate normative ne deriva un vantaggio per l'assicurato per quanto riguarda la durata di contribuzione nel calcolo del reddito annuo medio (senza considerare i due anni di beneficio della precedente rendita Al) la quale ammonta ora a 4 anni e 4 mesi in luogo di 6 anni e 4 mesi.
La Cassa ha quindi sommato i redditi iscritti nel conto individuale - dove sono registrati i redditi da attività lucrativa per í quali sono stati versati i contributi AVS - non considerando però quelli conseguiti negli anni 2011 e 2012 in cui l'assicurato ha avuto diritto alle precedenti rendite d'invalidità limitate (da qui il periodo di contribuzione di 4 anni e 4 mesi indicato in precedenza), pervenendo ad un importo di fr. 44’127.-.
Questo importo va rivalutato in funzione dell'indice previsto per l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all'articolo 33ter LAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS) e diviso per gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo contenute nell'articolo 51bis OAVS e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.
Nel presente caso, la prima registrazione determinante nel conto individuale è avvenuta nel 2007 e il fattore di rivalutazione risulta essere così 1.000. L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione. Il reddito annuo medio ammonta pertanto a fr. 10’183.- (44'127 x 1.000 :4 anni e 4 mesi). (…)”.
Pertanto, rispetto alla decisione di rendita impugnata, il RAM all’inizio del diritto alla prestazione (2016) risulta essere di fr. 11'280.-- e non di fr. 9'954.--.
Con una durata di contribuzione di 4 anni e 4 mesi ed un RAM di fr. 11'280.--, in applicazione delle tabelle sulle rendita edite dall’UFAS, l’assicurato ha diritto a prestazioni maggiori di quelle stabilite con la decisione impugnata, ossia ad una rendita intera di fr. 481.-- al mese dal 1° aprile 2018, aggiornata al 1° gennaio a fr. 485.-- (RAM di fr. 11'376.--) ed a ¾ di rendita a fr. 364.-- (RAM 11'376.--) dal 1° agosto 2019 adeguata al 1° gennaio 2021 a fr. 367.-- (RAM 11'472.--).
Visto quanto sopra, annullata la decisione contestata, l’assicurato ha diritto alle succitate prestazioni.
In tal senso il ricorso è da dichiarare parzialmente accolto.
2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico delle parti nella misura di metà ciascuno.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 21 aprile 2021 è modificata ai sensi dei considerandi.
Le spese di fr. 500 sono poste a carico di RI 1 e dell’Ufficio assicurazione invalidità in ragione di metà ciascuno.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti