Raccomandata
Incarto n. 32.2021.49
BS/RG
Lugano 14 ottobre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 aprile 2021 di
RI 1
contro
la decisione (incidentale) dell’11 marzo 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione 20 febbraio 2018, debitamente preavvisata, l'Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, classe 1969, il diritto ad una mezza rendita (grado d’invalidità 50%) dal 1. dicembre 2014 (inc. AI pagg. 588 ss., se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa; per le motivazioni cfr. inc. AI pagg. 559 ss.).
Il ricorso inoltrato dall’assicurata contro la succitata decisione è stato respinto dal TCA, nella misura in cui era ricevibile, con sentenza 32.2018.138 del 21 dicembre 2018. In quell’occasione il vicepresidente del TCA aveva accertato la tardività del ricorso e pertanto dichiarato irricevibile, respingendolo nel merito in caso di ipotetica tempestività dello stesso. Questa Corte aveva infatti confermato la validità della valutazione medico-teorica del medico SMR del 24 febbraio 2017, posta a fondamento della decisione contestata.
Il TF, con sentenza 9C_86/2019 del 25 marzo 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza cantonale.
1.2. Avviata d’ufficio una procedura di revisione della rendita, inizialmente il SMR aveva ritenuto di sottoporre l’assicurata ad una perizia pluridisciplinare (cfr. scritti 5 novembre 2019 e 6 dicembre 2019 in docc. 208, 212). Ritenuto come il mandato peritale non fosse realizzabile per l’opposizione dell’assicurata (cfr. doc. 217), il SMR aveva poi proceduto ad una valutazione della documentazione medica sin lì raccolta. Con rapporto 30 gennaio 2020 il dr. __________, psichiatra presso il SMR, aveva ritenuto l’assicurata inabile al 100% in qualsiasi attività dal marzo 2018 (doc. 215).
Di conseguenza, con decisione del 6 aprile 2020, preavvisata il 3 febbraio 2020 (doc. 219), l’Ufficio AI aveva aumentato la corrente mezza rendita a rendita intera dal 1° ottobre 2018, ossia “dall’inizio del mese in cui era prevista la revisione al momento dell’allestimento della decisione formale del 20.02.2018 (art. 88bis cpv. 1 OAI)” (doc. 231).
Avverso la succitata decisione, con ricorso del 18 maggio 2020 l’assicurata, dopo avere sollevato diverse questioni formali, aveva postulato:
· “il pagamento immediato della rendita di maggio 2020;
· il riconoscimento della mia totale invalidità e quindi la rendita al 100% dal 1.12.2013/14 ed il pagamento immediato delle rendite;
· l’invio immediato del mio dossier completo;
· la replica alle mie accuse di aver falsificato i documenti”.
Con sentenza 32.2020.59 dell’11 novembre 2020 questo TCA aveva accolto il ricorso e rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché, conformemente all’art. 47 cpv. 2 LPGA, esigesse dall’assicurata di comunicare il nominativo di un medico incaricato per trasmettere la perizia psichiatrica 30 gennaio 2020 del dr. ____________, il quale per ragioni mediche aveva sconsigliato d’inviarla all’assicurata.
In particolare, questo Tribunale aveva rilevato:
" L’art. 47 cpv. 1 LPGA sulla consultazione degli atti prevede che purché siano tutelati interessi privati preponderanti, hanno diritto di consultare gli atti: a. l'assicurato per i dati che lo riguardano; b. le parti per i dati di cui necessitano per tutelare un diritto o adempiere un obbligo conformemente a una legge d'assicurazione sociale oppure per far valere un rimedio giuridico contro una decisione emanata in base alla stessa legge; c. le autorità competenti per i ricorsi contro decisioni emanate in base a una legge d'assicurazione sociale, per i dati necessari per adempiere tale compito; d. la persona responsabile e il suo assicuratore per i dati di cui necessitano per valutare un regresso dell'assicurazione sociale (sottolineatura del redattore).
Nel caso di dati riguardanti la salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi sfavorevolmente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, si può esigere che essa designi un medico, incaricato di comunicarle questi dati (cpv. 2).
In concreto va rilevato che nonostante l’espressa richiesta dell’assicurata formulata in sede di osservazioni 28 febbraio 2020 al progetto di decisione 3 febbraio 2020 d’invio del suo dossier, l’Ufficio AI non ha dato alcun riscontro senza fornire una spiegazione. Infatti, nella sezione “osservazioni al progetto” della decisione qui impugnata non vi è alcun riferimento al riguardo.
Va ricordato che il diritto di consultazione è di natura formale, motivo per cui in caso di una violazione di tale diritto la decisione dev’essere annullata, indipendentemente dalle prospettive di successo del ricorso (Kieser, op. cit., art. 47 n. 8 pag. 863). Trattandosi di una violazione grave del diritto di essere sentito durante la procedura amministrativa, la stessa non è sanabile [“Jedenfalls ist eine Heilung ausgeschlossen, wenn im Verwaltungsverfahren die Gehörsgewährung überhaupt unterblieben ist und mithin di entsprechenden Vorschriften zu blossen Ordungsvorschriften degradiert wurden (vg. SVR 2000 AHV Nr.)]”; Kieser, op. cit., 42 n. 15 pag. 742).
Nella fattispecie in esame, solo con la risposta di causa l’amministrazione ha motivato il mancato invio del dossier facendo riferimento al rapporto del 30.01.2020 dello psichiatra SMR in cui ha crociato la casella con la seguente dicitura: “Per ragioni mediche, si sconsiglia di inviare il dossier direttamente all’assicurata” (pag. 1102 inc. AI). Come stabilito dall’art. 47 cpv. 2 LPGA, l’amministrazione avrebbe dovuto esigere dall’assicurata la designazione di un medico incaricato per comunicargli i dati medici sensibili, procedura che l’Ufficio AI ha seguito in una fattispecie giudicata da questa Corte (cfr. STCA 32.2020.54 del 22 ottobre 2020 consid. 1.16) ma non nella presente evenienza. Tale necessità risultava accresciuta, ritenuto che la ricorrente non aveva designato alcun rappresentante e tantomeno l’ARP non aveva ritenuto d’intervenire.
Vero che nel questionario relativo alla revisione della rendita, firmato il 4 ottobre 2019, l’assicurata non aveva indicato il nominativo del medico curante (pag. 1004 inc. AI). Tuttavia dagli atti non risulta che l’Ufficio AI l’abbia sollecitata, non avendo del resto il medico del SMR ritenuto necessario contattare il medico curante essendo la documentazione agli atti esaustiva (cfr. il citato rapporto 30 gennaio 2020, pag. 1041 inc. AI).
Visto quanto sopra, annullata la decisione contestata, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente all’art. 47 cpv. 2 LPGA nel senso sopra indicato.
Non spetta ora al TCA chinarsi sulle diverse censure sollevate dall’assicurata. “
1.3. Ritornati gli atti e conformemente a quanto stabilito nella STCA di rinvio, con scritto 8 febbraio 2021 l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurata d’indicare il nominativo del curante a cui inviare la documentazione medica (doc. 253).
In risposta, con e-mail del 16 email 2021 l’avv. __________ ha richiesto per conto dell’assicurata la documentazione medica (doc. 253).
Con e-mail del 9 marzo 2021 l’amministrazione, rilevata l’assenza di una procura conferita dall’assicurata, ha invitato il legale a rileggere la STCA 11.11.2020 “nella quale il lodevole Tribunale ha chiaramente indicato quale dovesse essere il procedere dello scrivente Ufficio AI” (doc. 254).
1.4. Con decisione incidentale dell’11 marzo 2021 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di consultazione diretta dell’incarto all’assicurata osservando che “la qui confermata condizione della mediazione di un medico per la comunicazione dei dati della presente procedura è stata decisa per tutelarla e non le arreca danno”. In aggiunta, l’amministrazione ha rilevato che “al fine di una più rapida conclusione della procedura la invitiamo dunque a sottoscrivere la procura inviatele e nuovamente allegata alla presente decisione, per poi permettere l’invio dell’incarto al medico che sceglierà”.
1.5. Contro la succitata decisione l’assicurata è nuovamente insorta al TCA, chiedendone l’annullamento. Ha postulato l’accoglimento del ricorso con la richiesta di ordinare all’Ufficio AI di trasmettere il suo incarto all’avv. __________. Essa contesta la valutazione dello psichiatra del SMR di ritenere non indicato d’inviarle direttamente il suo dossier, come pure di comunicare il nominativo del suo medico che dovrebbe riceverlo. Sostiene inoltre che le sue difficoltà economiche le stanno precludendo le cure mediche, avendone il Cantone bloccato l’accesso sino a quando essa non avrà pagato gli arretrati fiscali.
1.6. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto che “in assenza di indicazioni circa il danno non altrimenti riparabile subito dall’assicurata a seguito dell’emanazione della decisione incidentale, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso laddove ritenuto ricevibile”.
considerato in diritto
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Oggetto del contendere è sapere se correttamente o meno con la decisione incidentale impugnata l’Ufficio AI ha respinto la richiesta dell’assicurata di inviarle direttamente gli atti medici relativi alla revisione della rendita sfociata con decisione del 6 aprile 2020, annullata con la STCA 11 novembre 2020 (inc. 32.2020.59).
Va ricordato che ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso è da inoltrare al competente tribunale delle assicurazioni (artt. 57 e 58 LPGA) dall’assicurato, legittimato a ricorrere (art. 59 LPGA), entro 30 giorni dalla notifica della decisione su opposizione o della decisione che non può essere impugnata mediante opposizione (art. 60 cpv. 1 LPGA).
La decisione con la quale viene rifiutata la visione degli atti va emessa sottoforma di decisione incidentale non soggetta a opposizione e direttamente impugnabile davanti al TCA (SVR 1996 IV Nr. 68 p. 199; cfr. anche Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 24 n. 1464 e Kieser, ATSG – Kommentar, 2020, art. 49 n. 40 pag. 890, art. 52 n. 56 - 59 pag. 947 e art. 60 n. 5 pag.1074; entrambi con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).
Presupposto per un ricorso contro una decisione incidentale, in particolare in relazione all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPA (DTF 138 V 275 consid. 1.2.1).
Un pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1 pag. 291). Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile.
Spetta alla parte ricorrente allegare e dimostrare la possibilità che una decisione incidentale le causi un danno irreparabile (DTF 134 III 426 consid. 1.2 e riferimenti ivi menzionati), a meno che la presenza di quest’ultimo appaia a priori data (STF 8C_871/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 1.2; 8C_780/2011 del 4 dicembre 2012 consid. 1.2.1), ritenuto che trattandosi di decisione incidentale in assenza di un danno irreparabile il ricorso contro la stessa va dichiarato irricevibile (STF 9C_ 9C_805/2007; STCA 38.2019.54 del 6 novembre 2019; art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).
2.3. Nel caso in esame, l’assicurata contesta di dover designare un medico al quale l’amministrazione possa trasmettere gli atti che la concernono, rilevando che per motivi economici le è precluso l’accesso alle cure mediche.
Va innanzitutto evidenziato che l’assicurata non ha reso verosimile l’esistenza di un danno irreparabile, né tantomeno dagli atti esso risulta a priori dato. Di conseguenza il ricorso non è ricevibile.
Ma anche ammettendo, per ipotesi di lavoro, l’esistenza di un danno irreparabile, il ricorso va respinto nel merito per i seguenti motivi.
La ricorrente contesta il rifiuto d’inviarle direttamente la documentazione medica che la concerne. Ora, la necessità espressa dal dr. __________, specialista in psichiatrica, nella sua valutazione del 30 gennaio 2020 di sconsigliare “per ragioni mediche (…) d’inviare il dossier direttamente all’assicurata” (doc. 215), è stata fatta propria dal TCA nella sentenza 11 novembre 2020, cresciuta in giudicato. Quanto alle difficoltà economiche, la ricorrente non ha né dimostrato né reso verosimile che a seguito degli arretrati fiscali il Cantone le blocchi l’accesso alle cure mediche.
Ne consegue che il diniego di accesso agli atti medici risulta corretto quando si consideri che già nella STCA 32.2020.59 il Tribunale aveva fatto presente l’esistenza di documentazione che con ogni verosimiglianza avrebbe potuto ripercuotersi sfavorevolmente sullo stato di salute dell’assicurata, avallando pertanto la necessità espressa dal dr. __________ di non inviare direttamente gli atti all’assicurata, ma di trasmetterli al suo medico. Non va al proposito dimenticato che scopo dell’art. 47 cpv. 2 LPGA è quello di proteggere la persona assicurata (cfr. sul punto Kieser, op. cit., art. 47 n. 42, pag. 870).
Visto quanto sopra, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto.
2.4. Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 vanno poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso, per quanto ricevibile, è respinto.
Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti