Incarto n. 32.2021.120
FC
Lugano 7 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 novembre 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 ottobre 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1982, l’11 novembre 2020, adducendo problemi psichiatrici, ha presentato una domanda di prestazioni per adulti.
Eseguiti i necessari accertamenti medici (includenti una perizia psichiatrica eseguita dal __________) ed economici, con decisione del 12 ottobre 2021, confermativa di un progetto del 10 giugno 2021 e dopo valutazione del referto dello psichiatra curante prodotto in fase di osservazioni al progetto di decisione, l’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito: UAI), non essendo stata accertata alcuna inabilità lavorativa, ha negato il diritto ad una rendita d’invalidità e a provvedimenti professionali.
1.2. Con ricorso al TCA l'assicurata, assistita dall’avv. RA 1, contesta le conclusioni mediche tratte dall’UAI, sottolineando le sue precarie condizioni di salute e chiedendo l’annullamento della decisione e l’attribuzione di una rendita intera d’invalidità, e in via subordinata il rinvio dell’incarto all’amministrazione per far eseguire una nuova perizia. Delle singole allegazioni ricorsuali si dirà, nella misura nel necessario, nel merito. Chiede inoltre di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I).
1.3. Con risposta di causa del 24 novembre 2021 l’UAI postula la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo corretta la valutazione medico-teorica, sulla base della perizia allestita dalla dr.ssa __________ del __________.
considerato in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente o meno rifiutato di assegnare all’assicurata una rendita di invalidità.
Va rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto al ricorso contro la decisione emanata il 12 ottobre 2021 – data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1) – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento. Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali.
Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
Nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari, di membri di comunità di religiosi ogni attività svolta nella comunità.
Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. Leuenberger - Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 segg. (45-46). Come emerge dalle spiegazioni pubblicate dall’UFAS alla Modifica dell’OAI – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.
Si tratta delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).
Dal 1. gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.
Per stabilire se un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento. È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.
Va ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una limitazione da considerare, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente ricreative - le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato anche la modifica della CIGI, la quale ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.
2.4. Per quel che concerne l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, va applicata per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nel 2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.
Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal TF questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il TF ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2; STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; cfr. anche STCA 32.2018.145 del 21 ottobre 2019; STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020).
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; sul valore probatorio delle certificazioni dei medici curanti cfr. al consid. 2.9).
Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001 e 32.2019.174 del 13 luglio 2020; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. Ricevuta la domanda di prestazioni del novembre 2020, valutati vari certificati medici dei curanti, in particolare degli psichiatri del __________ e della Clinica __________ - segnatamente del dr. __________ del __________ del 30 gennaio, 23 marzo, 16 giugno e 24 agosto 2020, certificanti un’inabilità lavorativa dal gennaio 2020 fino al 30 settembre 2020 (doc. AI pag. 1- 4) - l’amministrazione ha interpellato il dr. __________, internista curante, il quale, poste le diagnosi di “sindrome/disturbo misto ansioso-depressivo severo”, ha riferito che l’assicurata era nota per un disturbo misto ansioso-depressivo severo, con ricovero in clinica psichiatrica a __________ nel 2016, per tentamen mentre era in stato interessante, quindi nel luglio e ottobre 2019 alla __________ di __________. Secondo il curante attualmente era stabile dal punto di vista dell’umore, “sempre sintomi negativi, di tipo down, ma tenuta sotto controllo grazie a farmaci e psicoterapia ogni 15 giorni”, non esprimendosi sulla capacità lavorativa, ma definendo la prognosi sulla capacità lavorativa “negativa per i prossimi anni” (doc. AI pag. 31). Dalla documentazione agli atti si evince che in occasione del ricovero presso la __________ di __________ dal 26 al 28 giugno 2019, con diagnosi alla dimissione di disturbo misto ansioso-depressivo (ICD 10 F41.2), venivano descritte difficoltà di adattamento di vita in Ticino, con all’ingresso un timismo in asse, mimica e gestica adeguate, assenza di suicidalità attiva, impulsività o discontrollo (doc. AI pag. 102). Dal 12 al 17 settembre 2019 vi era quindi stato un secondo ricovero, a titolo volontario (doc. AI pag. 104). In seguito l’assicurata aveva nuovamente cambiato psichiatra passando al dr. __________ e quindi dal settembre 2020 alla dr.ssa __________, psichiatra. Quest’ultima, nel suo rapporto del 16 dicembre 2020, ha confermato la diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente in disturbo misto di personalità con tratti istrionici e dipendenti (ICD 10 F33. e F61)” e riferito che da quando la seguiva "non si sono verificati altri episodi di depressione franca", ma "episodiche recrudescenze dell’ansia anche molto intensa, anche a fronte di stimoli di modesta entità", ed ancora "in ambiente estraneo tende ad entrare in un clima di allarme in cui si sente sotto pressione, quasi minacciata dall'esterno pur escludendo una vera e propria ideazione delirante persecutoria". La curante ha quindi attestato un’inabilità completa dal settembre 2020 “nell’attività svolta finora” (precisando nondimeno che l’assicurata “non ha mai lavorato, salvo sporadiche lezioni di pianoforte”), a causa di “difficoltà di attenzione e concentrazione, vulnerabilità a stress anche modesti con forti rialzi ansiosi e conseguente recrudescenza della sintomatologia di cui si è detto, grandi difficoltà nelle relazioni sociali”. A suo avviso invece nelle mansioni domestiche la paziente “non era limitata nella propria abitazione”. Riguardo ai referti oggettivi la specialista ha riferito che “Attualmente la paziente presenta umore ai limiti inferiori della norma, l’appiattimento affettivo e discreta labilità emotiva. Ella va inoltre incontro a episodiche recrudescenze dell'ansia anche molto intensa, anche di fronte a stimoli di modesta entità. In particolare riferisce che quando si trova in ambiente estraneo o con persone che non conosce tende ad entrare in un clima di allarme nel quale si sente sotto pressione e quasi "minacciata" dall'esterno per cui sente il bisogno di allontanarsi da quella situazione. Dai suoi racconti non emerge lo sviluppo di una vera e propria ideazione delirante persecutoria, dal momento che mantiene la critica e, se confrontata, anche l'esame di realtà: ammette cioè che la situazione non è oggettivamente minacciosa ma che questo è il suo vissuto” (doc. AI pag. 55).
La dr.ssa __________ del __________ di __________, nel rapporto del 25 gennaio 2021, riferito di avere avuto in cura la paziente dal 13 agosto al 2 settembre 2020, attestata un’inabilità lavorativa dal 13 agosto al 30 settembre 2020, per la diagnosi di “disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto (ICD 10 F 33.1), disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline (F60.31), anamnesticamente gli aspetti psicopatologici vengono riportati già nella tarda adolescenza”, ha rilevato che l’assicurata necessitava di una presa a carico psichiatrica psicoterapeutica di lunga durata e riguardo alle limitazioni funzionali ha indicato che “soprattutto le difficoltà relazionali pongono limiti importanti nelle attività che richiedono l’interfacciarsi con il pubblico. Tale valutazione posta in base all’ultimo colloquio. Lasciamo al curante attuale di esprimersi più in dettaglio al riguardo” (doc. AI pag. 64).
Valutata la documentazione, i medici SMR dr. __________ e dr. __________, quest’ultimo psichiatra, hanno ritenuto indicato procedere ad una perizia psichiatrica, della cui esecuzione è stata incaricata la dr.ssa __________, specialista in psichiatria del __________.
Agli atti a disposizione della perita sono stati versati anche i rapporti della __________ di __________ relativi ai ricoveri dal 26 al 28 giugno 2019 e dal 12 al 17 settembre 2019 (per la diagnosi di “disturbo misto ansioso-depressivo ICD 10 F41.2”) (doc. AI pag. 104).
Nella perizia di 22 pagine del 10 maggio 2021, la dr.ssa __________, sulla base di un accurato esame clinico sull’arco di due visite (con l’ausilio di un interprete), degli atti all’inserto, così come di accertamenti ematologici, ha posto le seguenti diagnosi:
" 6.1. Diagnosi (DSM) con ripercussioni sulla capacità di lavoro
Nessuna.
6.2 Diagnosi (DSM 5) senza ripercussioni sulla capacità di lavoro
Disturbo dell'adattamento con sintomi misti ansioso-depressivi ad andamento persistente (F 43.23) in personalità con aspetti misti di tipo prevalentemente istrionico-borderline.”
Ha contestualmente motivato le discrepanze rispetto alle diagnosi formulate dai curanti esprimendosi come segue:
" (…)
Ci si confronta con un quadro, in base al riferito, esordito in età adolescenziale e caratterizzato da periodi di instabilità timica associate a comportamenti impulsivi, minacce autolesive, bisogni di attenzione e di appoggiarsi ad altri, senso di vuoto e difficoltà a perseguire obiettivi che comportino responsabilità, problematiche a livello relazionale intimo. Sono presumibili, in base ad alcuni elementi di storia precoce, problematiche di attaccamento, l dati anamnestici, il decorso e quanto osservato a livello di modalità comunicative, convergono su un verosimile disturbo a carico della personalità con aspetti misti di tipo istrionico (espressività vivace, comunicazione drammatica ed accentuata dei vissuti, stile narrativo ad effetto, bisogni di attenzione) e borderline (impulsività, instabilità timica, sentimenti di vuoto, pregresse minacce autolesive). Tali caratteristiche, seppure pervasive, non hanno inficiato la sua capacità di portare avanti gli studi, di soggiornare all'estero e di dedicarsi, quando lo ha desiderato, ad attività nelle sue aree predilette come quella di insegnante di pianoforte. Tale diagnosi è in accordo con quanto riportato dall'attuale curante dr.ssa med. __________. Non si riscontrano invece nell'attualità, né in base al decorso almeno dal 2019, i criteri necessari a porre diagnosi di episodio depressivo. Mancano infatti tutti e tre i sintomi nucleari della depressione (umore costantemente depresso ad un livello abnorme, anedonia, anergia), il cognitivo, integro, non vi sono idee di colpa o di rovina, la progettualità è direzionata verso la richiesta di separazione e la garanzia di un supporto da parte dei Servizi Sociali del Comune. Del resto, anche la curante ammette che "da quando la segue -ovvero da settembre 2020- non si sono verificati altri episodi di depressione franca". Si nota che per l'anno antecedente, non emergono dalla documentazione agli atti disturbi qualitativamente diversi. In riferimento ai rapporti di dimissione dalla __________, indubbiamente avvenuti in fasi di acuzie nel 2019, non emerge una franca
sintomatologia depressiva; in entrambi si pone diagnosi di sindrome ansioso depressiva in riferimento a difficoltà di adattamento a circostanze esterne (arrivo in Ticino, problematiche di sfratto) mentre le modalità di ricovero, la durata della degenza e quanto descritto rimandano al suddetto disturbo di personalità. Per quanto attiene il periodo antecedente il suo arrivo in Ticino il solo riferito anamnestico smesso comunicato in modo accentuato e l'assenza di documentazione specifica al riguardo, non consentono di fare inferenze su antecedenti rispondenti ai criteri per episodio depressivo. In merito alle episodiche recrudescenze dell'ansia in ambiente esterno, descritte dalla curante, queste sono state poco sostanziate dall'assicurata in sede di approfondimento peritale. Quello che è emerso è piuttosto che l’assicurata stessa rifiuta di interagire e di integrarsi in un luogo che giudica negativo in quanto frutto di una scelta del coniuge e non sua, preferendo invece __________. Per il resto le capacità decisionali, previsionali e le funzioni principali dell’Io, come si evince dalla progettualità tesa a salvaguardare la sua sicurezza socio economica, risultano preservate. In conclusione il quadro non pervasivo di disagio emotivo evidenziato è inquadrabile come un disturbo dell'adattamento esordito nel 2019, nel contesto di un preesistente disturbo misto di personalità, che ha assunto un andamento persistente, come descritto nel DSM 5, in virtù del persistere dei fattori di stress alla sua origine. (…)”
Esposta la valutazione di capacità e risorse e deficit secondo schema MINI ICF-APP, si è così espressa riguardo alla capacità lavorativa:
" (…)
8.1-8.2 CL nell'attività abituale ed adeguata
In attività abituate di casalinga la GL è da considerarsi piena (eccetto i due brevi periodi di ricovero stazionario nel 2019). In attività adeguata alle caratteristiche di personalità e alle competenze, in un ambito che sfrutti le conoscenze linguistiche (interprete, mediatrice culturale) o le abilità manuali ed artistico creative (insegnante di pianoforte, pittura, attività manuali femminili) la CL è da considerarsi altrettanto piena (eccetto i due periodi di ricovero stazionario nel 2019).
8.4 Domande inerenti al caso specifico/ Economia domestica / attività lucrativa a tempo parziale / Casi senza accertamento nell'economia domestica
Dal punto di vista medico, quali ripercussioni hanno i danni alla salute sulle seguenti attività?
Pasti (pulire, pelare/sbucciare, cucinare, apparecchiare, effettuare pulizia quotidiana della cucina, gestire le scorte). Nessuna disabilita.
Pulizia ed ordine dell'alloggio (riordinare, spolverare, passare l'aspirapolvere, lavare i pavimenti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola, effettuare pulizie approfondite, curare le piante, giardino ed aree adiacenti, eliminare i rifiuti) e cura animali domestici.
Nessuna disabilita.
Acquisti (spesa Quotidiana e settimanale), altre commissioni (posta assicurazioni, uffici pubblici).
L'assicurata tende a delegare questi compiti esterni al coniuge ma quando motivata, ad esempio nel seguire le pratiche con i Servizi Sociali, appare bene in grado di attendere a queste mansioni.
Bucato e cura dei vestiti (lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe).
Nessuna disabilita.
Accudimento di figli o di altri familiari Nessuna disabilita. Accudisce con cura ed attenzione la bambina seguendola nelle attività di gioco e creative.
Quante ore la settimana sono ragionevolmente esigibili in un'attività adeguata essendo l’assicurato contemporaneamente impegnato nelle mansioni domestiche?
40/ore la settimana. (…)” (doc. AI pag. 136 ss.)
A suo avviso quindi l’assicurata, tranne i periodi di ricovero in clinica, era abile in misura completa in ogni attività lavorativa così come nelle attività domestiche (doc. AI pag. 137).
Il dr. __________ del SMR, nel rapporto del 1. giugno 2021, ha aderito integralmente alle conclusioni della perizia (doc. AI pag. 111).
Con annotazione del 22 settembre 2021 il SMR ha confermato le sue conclusioni, anche dopo aver visionato le osservazioni della richiedente al progetto di decisione del 10 giugno 2021 - con il quale l’amministrazione proponeva il diniego del diritto a prestazioni (doc. AI pag. 146) -, corredate da un rapporto medico del 9 agosto 2021 del dr. __________, psichiatra curante dal 17 maggio 2021, e uno scritto del dr. __________ del 23 luglio 2021, sui quali ha preso posizione la dr.ssa __________ il 9 settembre 2021 (doc. AI pag. 174, 183, 188 e 194).
Di conseguenza, la decisione contestata ha respinto il diritto a prestazioni, motivando:
" (…)
Esito degli accertamenti:
L'invalidità è l'incapacità di guadagno, permanente o di lunga durata - almeno un anno - causata da un danno alla salute (art. 4 della Legge federale sull'Assicurazione Invalidità (LAI)).
L'esauriente documentazione medica acquisita agli atti ha permesso di stabilire che non vi è un danno alla salute che le causa un'incapacità al guadagno, le diagnosi di cui è affetta non le comportano un'incapacità lavorativa o un impedimento nello svolgere le attività di casalinga.
Osservazioni al progetto di decisione del 10.06.2021:
In data 10.08.2021 abbiamo ricevuto delle osservazioni al progetto del 10.06.2021, contestandolo dal punto di vista medico, allegando un rapporto medico del 09.08.2021 del Dr. __________ e un rapporto del Dr. __________ del 18.12.2001.
Abbiamo sottoposto quindi le osservazioni al Servizio Medico Regionale (SMR) che a sua volta ha girato le obiezioni al __________ che conclude
indicando di confermare la presa di posizione peritale.
Preso atto della risposta del __________ il SMR conferma le conclusioni del Rapporto finale del 01.06.2021 e si conferma quindi il progetto di decisione del 10.06.2021.”
Di fronte al TCA non sono state prodotte certificazioni mediche.
2.7. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del 10 maggio 2021 della dr.ssa __________, specialista in psichiatria FMH del __________, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i ricordati parametri giurisprudenziali. La stessa è stata del resto attentamente vagliata anche dal medico SMR nel rapporto del 1. giugno 2021 (doc. AI pag. 111), nel rispetto dei parametri giurisprudenziali ricordati ai consid. 2.4 e 2.5. Questo per i motivi che seguono.
Non vi sono ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni della perita, la quale, dopo attenta valutazione della documentazione agli atti (inclusi i rapporti relativi alle degenze presso la __________ nel giugno e settembre 2019), dell’anamnesi, di un accurato esame clinico in due sessioni, l’esecuzione di esami clinici, testistici ed ematologici e delle descrizioni soggettive, ha correttamente ritenuto che l’assicurata non era portatrice di affezioni pschiatriche invalidanti, ma “unicamente” di “Disturbo dell'adattamento con sintomi misti ansioso-depressivi ad andamento persistente (F 43.23) in Personalità con aspetti misti di tipo prevalentemente istrionico-borderline (F61)”, senza influsso sulla capacità lavorativa.
La dr.ssa , dopo aver descritto nel dettaglio l’anamnesi sociale e patologica, con la descrizione dello svolgimento di una giornata tipo, e l’anamnesi lavorativa e personale, ha fatto una sintesi della storia psicopatologica pregressa, illustrando come l’assicurata avesse indicato di aver cominciato a soffrire di crisi depressive all'età di 15 anni, quando fu dichiarata "una grave depressione" da parte di uno psichiatra che la visitava al suo domicilio, con crisi di agitazione e pianto, come delle "scosse alla testa". In seguito, durante gli studi universitari aveva avuto delle ricadute con crisi di angoscia e pianto, e i medici avevano allora parlato di "disturbo borderline". Attorno ai 19 anni (2001) aveva pure attuato un tentativo autolesivo, sempre perché "infastidita dal vivere", assumendo medicine e alcool. Dopo aver subito attorno ai 22-23 anni un episodio di violenza sessuale con conseguente gravidanza interrotta volontariamente, e abusi di alcool, nel 2016, quando era di nuovo incinta, fu ricoverata a __________ in clinica psichiatrica. L’assicurata ha quindi affermato che da quando è giunta in Ticino nel 2019 il suo stato psichico è peggiorato non essendosi adattata al nuovo ambiente che detesta ed essendo inoltre la relazione coniugale molto negativa. Il tutto era quindi culminato con il ricovero presso la __________ di __________ dal 26 al 28 giugno 2019, con diagnosi alla dimissione di disturbo misto ansioso-depressivo (ICD 10 F41.2), e nuovamente dal 12 al 17 settembre 2019, per la stessa diagnosi (cfr. rapporto del 16 dicembre 2020 della dr.ssa __________ dell' di __________ citato sopra). In seguito l’assicurata aveva nuovamente cambiato psichiatra passando al dr. __________ e quindi dal settembre 2020 alla dr.ssa __________.
La perita riferisce che anche la curante dr.ssa __________, nel suo rapporto del 16 dicembre 2020, aveva confermato la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente in disturbo misto di personalità con tratti istrionici e dipendenti (ICD 10 F33 e F61) e riferito che da quando la seguiva "non si sono verificati altri episodi di depressione franca", ma "episodiche recrudescenze dell’ansia anche molto intensa, anche a fronte di stimoli di modesta entità", ed ancora "in ambiente estraneo tende ad entrare in un clima di allarme in cui si sente sotto pressione, quasi minacciata dall'esterno pur escludendo una vera e propria ideazione delirante persecutoria". La curante aveva quindi giudicato l’assicurata inabile al lavoro con prognosi negativa, indicando quali limiti “difficoltà di attenzione, concentrazione, vulnerabilità a stress anche modesti con forti rialzi ansiosi e conseguente recrudescenza della sintomatologia di cui si è detto, grandi difficoltà nelle relazioni sociali”. Sia la dr.ssa __________ che l’assicurata stessa avevano in ogni modo indicato l’assenza di limitazioni nello svolgimento dell’economia domestica (doc. AI pag. 53).
Dopo aver descritto i sintomi soggettivi elencati dall’assicurata, quali la sensazione di essere “senza parole", stanca, con talvolta “ancora fugaci idee autolesive”, mentre che nel secondo colloquio peritale aveva riferito di avere “un umore tranquillo ed un maggior distacco emotivo”, per quanto riguardava l’esame eseguito secondo AMDP-System, la perita ha esposto:
" Assicurata orientata nei parametri spazio temporali, comprende pienamente il contesto peritale. Assenti disturbi dell’attenzione e concentrazione che sono mantenute per l'intera durata dei due colloqui. Non si rilevano deficit della memoria di rievocazione, anche se vi è una netta tendenza a soffermarsi di singoli ricordi episodici ricchi di dettagli impressionistici e drammatici a discapito di una ordinata ricostruzione e datazione degli eventi anche in merito agli ultimi spostamenti, dal suo arrivo in Svizzera.
L'eloquio spontaneo è presente ed adeguatamente informativo, normale la latenza alle risposte. Il pensiero è fluido, ben organizzato nel suo corso, libero da errori della forma e del contenuto di tipo delirante. La biografia, le modalità di comunicazione ed il dato osservazionale depongono per la presenza di tratti di personalità misti afferenti al registro istrionico e borderline (bisogno di attenzione
comunicazione accentuata dei vissuti, impulsività, instabilità dell'umore, minacce autolesive). Si è soffermata, durante la ricostruzione anamnestica, su singoli episodi aneddotici del passato mentre i contenuti spontanei attuali sono polarizzati sulla relazione coniugale maltrattante cui desidera porre fine e sul rifiuto di adattarsi ed integrarsi in Ticino, un luogo che ha scelto il coniuge per contiguità con l’Italia ma che ella non percepisce come accogliente, né familiare. L'affettività si caratterizza per un umore sostanzialmente eutimico con aspetti di sub deflessione in relazione alle suddette tematiche ma comunque ben reattivo alle circostanze esterne. Emergono, bisogni di attenzione e di aiuto e resistenze, anche per le precedenti esperienze di vita, ad assumere un ruolo attivo nel provvedere al proprio sostentamento. Gli affetti sono mobilizzabili in presenza di reattività edenica. Non appare apatica, né abulica. Presenta una buona iniziativa personale, convogliata in attività ritenute prioritarie quali l'accudimento della bambina, la pulizia dell'alloggio, il piano, la lettura, le attività manuali e creative. L'istinto vitale è conservato e non emergono nell'attualità idee suicidali che invece riporta nel pregresso, l livelli di energia sono conservati. L'emotività è vivacemente espressa con tonalità intense e drammatiche, affermazioni a carattere assoluto o estremo, vi è un solo passaggio di irruzione di pianto subito controllato.
Al momento del colloquio non si evidenziano quote di ansia libera ne disturbi di ansia somatizzata, in assenza di disturbi dell'area fobica ossessiva, assenza di disturbi della coscienza dell'lo. Lamenta una significativa insofferenza ed intolleranza al contatto con le persone in generale che cerca perciò attivamente di evitare, ciò più sulla base di una posizione di fermo rifiuto verso un ambiente; quello di __________, che non ha scelto, che a causa di una reale sintomatologia ansiosa. Quando si esplorano le singole interazioni (con i medici, con i servizi sociali) e nel qui ed ora del contatto peritale non presenta oggettive difficoltà o disagio. La senso-percezione è libera da errore. L'appetito è normale (sta seguendo un regime dietetico), il sonno sufficientemente ristoratore anche grazie alla terapia. Non si sofferma in particolare su altri sintomi somatici.”
La perita ha ben illustrato come i dati anamnestici, il decorso e quanto osservato a livello di modalità comunicative, convergessero “su un verosimile disturbo a carico della personalità con aspetti misti di tipo istrionico (espressività vivace, comunicazione drammatica ed accentuata dei vissuti, stile narrativo ad effetto, bisogni di attenzione) e borderline (impulsività, instabilità timica, sentimenti di vuoto, pregresse minacce autolesive)”.
Ora, tali caratteristiche, seppure pervasive, non avevano comunque inficiato la capacità dell’assicurata di portare avanti gli studi, di soggiornare all'estero e di dedicarsi ad attività nelle sue aree predilette come quella di insegnante di pianoforte.
Del resto tale conclusione diagnostica era in linea con quanto riportato dalla curante dr.ssa __________, rilevato come non si riscontrassero dal 2019 i criteri necessari a porre la diagnosi di episodio depressivo. Secondo la perita in effetti facevano difetto “tutti e tre i sintomi nucleari della depressione (umore costantemente depresso ad un livello abnorme, anedonia, anergia), il cognitivo, integro, non vi sono idee di colpa o di rovina, la progettualità è direzionata verso la richiesta di separazione e la garanzia di un supporto da parte dei Servizi Sociali del Comune”. Inoltre la perizia ha evidenziato come “anche la curante ammette che da quando la segue - ovvero da settembre 2020 - non si sono verificati altri episodi di depressione franca". Del resto, nemmeno dai rapporti di dimissione dalla __________ emergeva “una franca sintomatologia depressiva; in entrambi si pone diagnosi di sindrome ansioso depressiva in riferimento a difficoltà di adattamento a circostanze esterne (arrivo in Ticino, problematiche di sfratto) mentre le modalità di ricovero, la durata della degenza e quanto descritto rimandano al suddetto disturbo di personalità”. Per quanto atteneva il periodo antecedente il suo arrivo in Ticino, secondo la dr.ssa __________ “il solo riferito anamnestico smesso comunicato in modo accentuato e l'assenza di documentazione specifica al riguardo, non consentono di fare inferenze su antecedenti rispondenti ai criteri per episodio depressivo”.
Tutto ben considerato andava quindi concluso che “le episodiche recrudescenze dell'ansia in ambiente esterno, descritte dalla curante, queste sono state poco sostanziate dall'assicurata in sede di approfondimento peritale”. Emergeva per contro che l’assicurata rifiutava di interagire e di integrarsi nel luogo di residenza, mentre che “le capacità decisionali, previsionali e le funzioni principali dell’Io, come si evince dalla progettualità tesa a salvaguardare la sua sicurezza socio economica, risultano preservate”. In altre parole, “il quadro non pervasivo di disagio emotivo evidenziato è inquadrabile come un disturbo dell'adattamento esordito nel 2019, nel contesto di un preesistente disturbo misto di personalità, che ha assunto un andamento persistente, come descritto nel DSM 5, in virtù' del persistere dei fattori di stress alla sua origine”.
La perita ha quindi esposto la valutazione di capacità e risorse e deficit secondo schema MINI ICF-APP come segue:
" (…)
7.4 Valutazione di capacità risorse e problemi
Descrizione di risorse e deficit - secondo schema MINI ICF - APP -
Rispetto delle regole: grado di disabilita assente. Non presenta sintomi psicopatologici in grado di inficiare la sua capacità di rispettare gli impegni verso i quali è ben motivata (ad esempio le pratiche con i servizi sociali, le mansioni relative alla cura della bambina, l'attuale dieta)
Organizzazione dei compiti: grado di disabilita assente. Presenta capacità di individuare tempi e priorità per le diverse mansioni di casalinga, mansioni cui si dedica con precisione e, nel riferito, con
ottimi risultati.
Flessibilità: grado di disabilita lieve. A causa dei tratti di personalità, la cui espressione è mediata anche da fattori socio culturali, appare meno adattabile alle esigenze del contesto che cerca piuttosto, in via prioritaria, di adattare alle sue esigenze.
Competenze: grado di disabilita assente. Le competenze apprese risultano integre e fruibili.
Giudizio: grado di disabilità assente. L'esame di realtà è mantenuto, anche se prevale uno stile attributivo di causalità degli eventi esterno.
Persistenza: grado di disabilita assente. Non si rilevano sintomi quali faticabilità-esauribilità a livello fisico o cognitivo. In occasione del secondo colloquio ha riferito un po' di stanchezza imputabile alla
terapia dietetica in atto con ipoglicemizzanti.
Assertività: grado di disabilita lieve. Tende a comunicare in maniera accentuata il proprio malessere sia per caratteristiche personologiche che socio culturali di provenienza.
Contatto con gli altri: grado di disabilita assente. Mantiene il contatto oculare e non presenta problemi ad interagire con l'altro qualora sia motivata a farlo.
Integrazione nel gruppo: grado di disabilita lieve. Presenta alcune difficoltà ad adattarsi al contesto sociale attuale che-rifiuta a priori in quanto identificato con una scelta del coniuge.
Relazioni intime: grado di disabilita lieve. La relazione di coppia è conflittuale e per questo avviata verso la separazione. Buone relazioni con la figlia e con la madre.
Attività spontanee: grado di disabilita assente. Conduce diverse attività spontanee che vanno dalla lettura alle attività manuali e creative.
Cura di sé: grado di disabilita: assente. È ben curata nell'aspetto e nell'abbigliamento, si è data quale obiettivo di salute e personale quello di perdere peso.
Mobilità: grado di disabilita assente. Non ha provveduto alla conversione della patente di guida ma i non mostra difficoltà a spostarsi con i mezzi qualora lo reputi opportuno e sia motivata. (…)”
La perizia ha quindi concluso che nell’attività abituale di casalinga la capacità lavorativa era da considerarsi piena (eccetto i due brevi periodi di ricovero nel 2019), così come anche in attività adeguate alle caratteristiche di personalità e alle competenze, in un ambito che sfrutti le conoscenze linguistiche (interprete, mediatrice culturale) o le abilità manuali ed artistico creative (insegnante di pianoforte, pittura, attività manuali femminili). Riguardo alle attività domestiche, la perizia ha concluso che non vi era alcuna disabilità né per quanto concerneva la preparazione dei pasti, la pulizia e l’ordine dell’alloggio, gli acquisti (laddove benché l’assicurata tendesse a delegare questi compiti esterni al coniuge, se motivata appariva in grado di attendere a queste mansioni), il bucato e la cura dei vestiti e l’accudimento della figlia. In tutte tali attività l’assicurata era da considerare abile in misura piena (per 40 ore la settimana; doc. AI pag. 136 ss.).
A tali conclusioni, ben motivate e frutto di un approfondito esame e rispettose dei requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di perizie psichiatriche (cfr. al consid. 2.4. e 2.5.; cfr. anche al consid. 2.8), questo Tribunale deve aderire. Del resto le stesse sono state condivise anche dal medico del SMR nel rapporto finale del 1. giugno 2021 (cfr. doc. AI pag. 111).
In tale ambito occorre rilevare che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché giungono a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 4.1; 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3). Il giudice si scosta pertanto dalle risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie, come meglio si dirà nel considerando che segue.
2.8. Il TCA non ignora la documentazione medica versata agli atti in occasione delle osservazioni al progetto di decisione. Sulle contestazioni dell’assicurata espresse nello scritto del 9 agosto 2021 e su quelle evidenziate dal dr. __________ il 9 agosto 2021 ha del resto diffusamente preso posizione la dr.ssa __________ nel complemento peritale del 9 settembre 2021 di cui meglio si dirà nel prosieguo. Per quanto riguarda i certificati precedenti alla perizia del 10 maggio 2021, gli stessi erano già stati adeguatamente considerati nell’ambito della perizia medesima, alle cui considerazioni può quindi essere rinviato.
L’assicurata aveva in effetti fatto innanzitutto pervenire un certificato medico del 23 luglio 2021 redatto in lingua spagnola dal dr. __________, psichiatra che dichiara di aver avuto in cura l’assicurata nel marzo/aprile del 1993 (per un quadro ansioso reattivo a conflitti con i compagni di scuola), tra aprile e luglio 1997, luglio e agosto 2000 e infine nel periodo maggio-dicembre 2001 (con ricovero per sei giorni per angoscia e rifiuto ad alimentarsi con idee suicidali non strutturate, dinamica familiare tesa; doc. AI pag. 164). Nel complemento peritale del 9 settembre 2021 la dr.ssa __________ ha con pertinenza osservato che da tale certificazione non era desumibile alcun elemento o fatto nuovo che non fosse già noto e già riportato nella perizia, gli elementi anamnestici essendo già stati presi in considerazione nella perizia, rilevato peraltro come non veniva posta alcuna diagnosi categoriale ed emergeva unicamente una presa in carico discontinua nel corso di alcuni anni. In sostanza quanto riportato dall’allora curante dell’assicurata non aggiungeva alcun elemento di novità “se non la conferma di quanto già riportato dall'assicurata che depone per un disturbo personologico ad esordio in adolescenza nel contesto di una storia problematica di attaccamento” (doc. AI pag. 175 e 176).
Riguardo alle osservazioni al progetto di decisione del 10 giugno 2021 formulate personalmente dall’assicurata il 9 agosto 2021, la dr.ssa __________, nel citato complemento peritale, ha rilevato innanzitutto che le svariate correzioni suggerite rispetto ad alcuni termini usati dalla perizia (ad esempio “paziente di origine cilena”), o ad alcune deduzioni relative ad aspetti sociali od economici (ad esempio il fatto che l’assicurata avesse insegnato pianoforte o il marito fosse gruista o ancora riguardo le difficoltà economiche della coppia), quant’anche non rilevanti ai fini peritali, erano riferite a dati che la perita aveva dedotto dagli atti a sua disposizione, segnatamente dai rapporti di dimissione dalla __________ o anche dalla richiesta di prestazioni. Quanto poi alle evidenziate imprecisioni contenute nel rapporto medico del dr. __________ e della dr.ssa __________ del 16 dicembre 2020, riguardo segnatamente alla madre, la perita, oltre a rilevare le contraddizioni in cui la stessa assicurata è caduta nella sua presa di posizione, fa notare che essa, benché espressamente interrogata in merito in sede peritale, non aveva fatto alcun cenno ad una presunta familiarità per patologie psichiatriche nel ramo materno. Riguardo alla critica in merito a quanto affermato dalla dr.ssa __________ nel rapporto medico del 16 dicembre 2020 circa il suo apprezzamento della capacità di prendersi cura della figlia e della casa, la perizia fa giustamente rilevare che l’assicurata cade di una “palese incongruenza”, considerato come lei stessa avesse sottolineato, anche in sede di colloquio peritale, di occuparsi in modo accurato della casa e della figlia. La perita ha pure sottolineato come fossero rilevabili diverse incongruenze tra quanto sostenuto in sede di ricostruzione anamnestica e quanto poi affermato nelle osservazioni del 9 agosto 2021. In ogni modo, secondo la perita quanto riferito dall’assicurata rispetto alle circostanze del suo arrivo in Ticino o alle presunte manipolazioni da parte della madre, non era comunque tale da modificare la diagnosi di disturbo da disadattamento. Infine, la perita ha riferito che “rispetto all'anedonia questo sintomo non è stato riportato proprio perché non riscontrato”, osservato pure come “lo scritto dell'assicurata denota significativi livelli di stenia, buona capacità di analisi del contesto e di espressione (anche tenuto conto dell'aiuto di un interprete), perseveranza nella difesa delle proprie posizioni anche attraverso affermazioni aggiuntive o contrarie rispetto a quanto dichiarato in ambito peritale, soprattutto in merito alla supposta inabilità in ambito domestico” (doc. AI pag. 178).
Tutto ben considerato a ragione la perita ha quindi concluso che lo scritto della ricorrente non apportava elementi nuovi atti a modificare le conclusioni peritali e questo giudice deve condividere questa conclusione.
Quanto al dettaglio referto medico del dr. __________ del 9 agosto 2021, lo specialista ha precisato di avere in cura l’assicurata dal 17 maggio 2021 e ha dichiarato di non contestare le diagnosi psichiatriche poste nella perizia ma piuttosto “il livello di gravità della stessa e cioè come le diagnosi viste alla luce della realtà concreta e cioè nel loro aspetto dinamico-funzionale si ripercuotano nella quotidianità dei suoi atti fino al punto da renderla a mio parere manifestamente non in grado di svolgere perlomeno in una certa misura delle attività pur essendo ella in grado 'di riconoscere il senso delle azioni e l'influsso positivo che esse potrebbero esercitare sulla realtà posto che ella detenesse quelle capacità di tenuta e di resistenza che essa effettivamente non possiede”. Il curante contesta quindi la conclusione di completa abilità lavorativa nell’attività casalinga o in attività adeguata “non adempiendo la paziente nella realtà ad alcuno dei ruoli citati che rimangono delle astrazioni teoricamente sostenibili ma inverosimili e soprattutto irrealizzabili dalla paziente alla luce dei fatti accertati e della portata della psicopatologia di cui è affetta”. Osservato tra l’altro come l’assicurata presenti aspetti personologici deficitari preponderanti nell’espressività della sua affezione psicopatologica, con la presenza di una instabilità emotiva permanente, e sottolineato come contrariamente a quanto ammesso dalla perizia l’assicurata non ha in sostanza concluso una formazione professionale, non ha mai lavorato come pianista né svolto altre attività lavorative e si è dedicata alla musica solo a scopo terapeutico, e sottolineato come la relazione con il coniuge fosse da sempre caratterizzata da “ambivalenza e instabilità degli affetti e dei sentimenti di appartenenza”, il dr. __________ si è espresso, tra l’altro, come segue:
" (…)
. quanto riportato dalla Dr.ssa __________ a pag. 20 della sua; perizia ("la prognosi di disturbo dell’adattamento non è favorevole data anche la giovane età e le ottime risorse cognitive e formative", "si ritiene che in una attività idonea che rispetti le esigenze di relativa autonomia e non eccessivo contatto col pubblico la CL sia piena soprattutto qualora si sfruttino le significative risorse presenti, in particolare la espressività comunicativa nella relazione duale, le competenze linguistiche e musicali, le abilità creative e manuali”) non è a mio avviso condivisibile tenuto conto che la paziente non ha di fatto portato a termine alcun iter formativo, ha sì delle competenze musicali ma esse si riducono a conoscenze passate della materia che sono andate a sfumare nel corso degli anni per non essersi ella tenuta in esercizio né tantomeno avere lavorato nel campo musicale e per quel che riguarda le competenze linguistiche la paziente possiede solamente una buona padronanza della lingua spagnola mentre rispetto al livello di padronanza della lingua italiana (che a pag. 16 della sua perizia la Dr.ssa __________ descrive come "discreta") appare appena sufficiente a renderla capace di una comprensione approssimativa dei contenuti delle comunicazioni ed è evidente che è stato necessario avvalersi di un interprete per allestire la perizia;
. quando la Dr.ssa __________ sempre a pag. 20 della sua perizia fa riferimento a "misure di aiuto attivo al reinserimento lavorativo sono oltremodo indicate anche per contrastare alcune posizioni regressive non legate alla psicopatologia ma a possibili vantaggi secondari che la portano a rifiutare un ruolo di maggiore impegno personale e ad appoggiarsi ad aiuti esterni" tende a mio avviso a vedere la tendenza all'esonero dai compiti come una soluzione di comodo che può essere vinta da uno sforzo della volontà e non come a me pare più
rispondente al vero come una delle colonne portanti del disturbo di personalità di cui ella è affetta e cioè la dipendenza patologica vissuta come esigenza inderogabile di essere aiutata e sostenuta dal coniuge al quale, pur con la complicazione legata alla ambivalenza della relazione di vincolo che appare in certi momenti palesemente disfunzionale, assegna la risoluzione di tutti i suoi compiti;
(…).
. a pag. 19 della perizia la Dr.ssa __________ dicendo che "di fatto pur avendone le risorse non è mai stata economicamente indipendente appoggiandosi prima ai -genitori, poi al coniuge (sposato nel 2016 dopo la gravidanza) ed infine alle istituzioni” giunge a mio avviso
ad una conclusione che prescinde dalla diagnosi di disturbo personologico da essa posta (p.to 6.2 diagnosi senza ripercussioni
sulla capacità di lavoro) o perlomeno la considera non avente una portata tale da inficiare la sua capacità lavorativa senza però considerare la effettiva ripercussione che il quadro psicopatologico causa alla sua capacità di messa in atto concreta nella realtà delle sue risorse e confidando in un teorico sforzo di volontà che renda accessibile alla paziente una sua possibile capacità realizzativa che alla luce dei nuovi fatti non vi è mai stata e con queste premesse non si vede come possa realizzarsi in futuro;
. venendo infine a quanto riportato alle pagg. 20 e 21 (p.to 7.4 Valutazione di capacità, risorse e problemi. Descrizione di risorse e deficit secondo schema MINI ICF-APP) la Dr.ssa __________ ritiene che la paziente "non presenta sintomi psicopatologici in grado di inficiare la sua capacità di rispettare gli impegni verso i quali è ben motivata (ad esempio le pratiche con i servizi sociali, le mansioni relative alla cura della bambina, l'attuale dieta") e aggiunge che "presenta capacità di, individuare tempi e priorità per le diverse mansioni di casalinga dedicandosi ad esse con precisione e con ottimi risultati" quando in realtà praticamente non si occupa della sua casa affidando questo compito al marito e limitandosi a svolgere, anche se in verità non per la loro interezza, le mansioni relative alla cura della figlia. A proposito della flessibilità la Dr.ssa __________ ritiene che la paziente abbia "un grado di disabilità lieve" risultando solo "meno adattabile alle esigenze del contesto" mentre in realtà e come effetto del suo
disturbo di personalità risulta piuttosto volta in via prioritaria ad adattare l'ambiente alle sue esigenze. Pur attestando un "esame di realtà mantenuto" la Dr.ssa __________ mette in luce "uno stile attributivo di causalità degli eventi esterno" che a mio modo di vedere risulta un aspetto centrale della psicopatologia di cui è affetta la paziente e che preso a sé stante la porta a premere al fine di piegare la realtà alle sue narcisistiche esigenze. La paziente inoltre presenta come giustamente attesta la Dr.ssa __________ "difficoltà ad adattarsi al contesto sociale attuale" ma questo secondo me non perché lo
"rifiuta a priori in quanto identificato con una scelta del coniuge" quanto piuttosto a causa dei tratti di personalità patologici che sono stati evidenziati. La relazione di coppia è poi non solamente "conflittuale e per questo avviata verso la separazione" come sostiene la Dr.ssa __________ ma caratterizzata da una sostanziale ambivalenza degli affetti, cosa che in effetti ha portato la paziente
ora ad avviarsi in direziona della separazione ora a ripiegare in senso
regressivo e dipendente con la richiesta per certi versi incoerente e paradossale di investire il marito del ruolo di ideale suo curatore; (…)” (doc. AI pag. 160 ss.)
Ora la perita dr.ssa __________ ha preso dettagliatamente posizione nel complemento peritale del 9 settembre 2021, laddove ha innanzitutto considerato come il collega dr. __________ seguisse la paziente da relativamente poco tempo (ossia da soli tre mesi al momento dell’estensione della sua presa di posizione) e come egli non contestasse la diagnosi posta dalla perita bensì il livello di gravità della stessa con particolare riferimento al disturbo di personalità che la renderebbe a suo avviso parzialmente inabile, pur senza indicare tuttavia in che misura. Dopo aver nuovamente sottolineato la scarsa continuità della presa a carico psichiatrica nel corso degli anni, ha negato di aver riscontrato un’instabilità emotiva, rilevando come del resto l’assicurata apparisse molto assorbita nella cura e nella stimolazione adeguata della bambina, compito che richiede certamente una quota di pazienza e stabilità emotiva. La perita ha pure escluso la presenza di abulia-apatia, osservando come l’assicurata apparisse invece attiva nella giornata e come lo stesso suo scritto del 9 agosto 2021 rivelasse “stenia, iniziativa e capacità di difendere le proprie posizioni”. In conclusione, a suo avviso lo scritto del dr. __________ costituiva essenzialmente “una diversa valutazione del curante”, le sue osservazioni non aggiungendo “elementi medici nuovi tali da comportare una modifica delle mie conclusioni peritali”. Sulle puntuali critiche alla sua perizia ha esposto, tra l’altro, come segue:
" (…)
L'andamento del disturbo di personalità è cronico; nel pregresso vi sono stati verosimilmente periodi di maggiore scompenso rispetto all'attuale con almeno un agito impulsivo autolesivo (assunzione
incongrua di psicofarmaci nel 2001). Del ricovero a __________ non vi è documentazione ma l’assicurata che si trovava allora incinta ha dichiarato di averlo espressamente richiesto al ginecologo in un
momento di angoscia, l due ricoveri avvenuti in __________ nel corso del 2019 sono stati molto brevi, le motivazioni alla causa non perfettamente chiare: in un caso un fraintendimento con l'allora psichiatra dr. __________, nel secondo caso una crisi di esasperazione in rapporto a difficoltà coniugali (e forse, come indicato dall'assicurata nelle sue recenti osservazioni, a problematiche economiche). In
entrambi i casi si è raggiunta una rapida ricompattazione del quadro psicopatologico con dimissioni rispettivamente nell'arco di 72 ore e 5 giorni.
implementate ulteriormente attraverso una formazione ad hoc, viste le ottime capacità cognitive. Lo scritto dell’assicurata stessa con le osservazioni sulla mia valutazione peritale (anche qualora si
sia avvalsa di una traduttrice) non fa che confermare l'ottima capacità di analisi e comprensione dei contesti da parte dell'assicurata.
Disegnano, colorano, parlano insieme, le insegna a suonare il pianoforte, l'aiuta a scrivere e leggere. Il padre invece si occupa principalmente di portarla fuori a socializzare con altri bimbi. Cucina insieme al coniuge, lei si occupa principalmente delle pulizie domestiche; non tollera lo sporco e "pulisce sul pulito"; possiede tutti i prodotti specifici per le pulizie, della spesa si occupa il coniuge perché preferisce non uscire di casa e incontrare persone che la infastidiscono. Intrattiene invece buoni rapporti con i Servizi Sociali perché vi sarebbe un operatore molto pacato e gentile che la fa sentire a suo agio". Quello che è emerso in perizia dunque è che dal momento che anche il coniuge si trova a casa vi è una suddivisione di compiti in base alle inclinazioni e preferenze.
(…).
(…).
Riguardo le osservazioni sulla CL e sul Mini ICF app ribadisco che il disturbo di personalità così come l'attuale disadattamento possono avere certamente un influsso sulla CL in determinati ambiti ma non hanno alcun impatto sulla prosecuzione delle sue attività consuete di cura della casa e della bambina così come non precludono la possibilità di espletare in modo pieno un'attività in ambito adatto come quello descritto. Il dr. __________ considera il fatto che non abbia concluso gli studi universitari e che non abbia mai lavorato come elementi di dimostrazione di una inabilità lavorativa completa in ogni attività ma non descrive, in concreto, quali sintomi psicopatologici inficerebbero selettivamente la capacità di prendersi cura della casa (ma non della bambina o della sua persona).
Il collega afferma correttamente che l’assicurata, come effetto de! suo disturbo di personalità, cerca in via prioritaria dì adattare l'ambiente alle sue esigenze ma questo presuppone anche una certa
flessibilità oltreché capacità di analisi del contesto, di pianificazione in vista di un obiettivo, nonché comprensione delle conseguenze delle proprie ed altrui azioni, tutte risorse ben presenti nell'assicurata anche se direzionate ad ottenere aiuti esterni ed assistenza.
di posizioni e l'ambivalenza nei confronti del coniuge ma ancora una volta questo non ha impatto sulla CL in ambito domestico ed adatto.”
(doc. AI pag. 175-178)
Al dettagliato complemento peritale, di ben 8 pagine, nel quale la perita affronta puntualmente e con precisione le censure sollevate dall’attuale psichiatra curante, questo Tribunale non può che integralmente rinviare e aderire, ritenuto peraltro come il dr. __________ non ha di seguito ritenuto di formulare alcuna ulteriore precisazione o contestazione. Quanto esaurientemente affermato dalla perita permette di concludere per l’assenza di elementi nuovi che non siano stati adeguatamente esaminati nella perizia del 10 maggio 2021 o che in qualche modo possano validamente metterne in forse le conclusioni.
Né infine permettono di dipartirsi dalle complete conclusioni del perito le osservazioni formulate nel ricorso. In particolare i ripetuti richiami ad una maggiore inabilità lavorativa rispetto a quanto concluso dalla perizia si esauriscono in sostanza in una diversa valutazione soggettiva, priva tuttavia di documentazione medica che possa in qualche modo comprovare quanto affermato. Del resto nel ricorso l’assicurata critica la perizia della dr.ssa __________, a suo avviso non sufficientemente completa e precisa e alla quale non dovrebbe venir riconosciuto pieno valore probatorio, ciò che di conseguenza imporrebbe l’esecuzione di una nuova valutazione peritale, ma ripropone essenzialmente le medesime considerazioni formulate in sede di osservazioni al progetto di decisione dalla stessa assicurata e dal dr. __________ e sulle quali ha, come detto, preso esaustiva e convincente posizione la dr.ssa __________ nel complemento peritale del 9 settembre 2021.
Per quanto in particolare riguarda l’allegazione per la quale la posizione della perita da un lato e quella dello psichiatra curante dall’altro rappresentino una chiave di lettura diametralmente opposta della situazione dell’assicurata - fatto questo che avrebbe dovuto spingere l’Ufficio AI a far eseguire una nuova perizia -, questo Tribunale non condivide tale assunto, posto come la perita abbia ben illustrato la fondatezza e la coerenza delle sue conclusioni rispettivamente il fatto che le diverse conclusioni dei curanti circa la capacità lavorativa siano da ricondurre essenzialmente ad una differente valutazione della fattispecie, tratta dai sanitari che molto da vicino seguono l’assicurata.
Come detto, la perita ha tenuto conto di tutte le problematiche lamentate dall'assicurata ponendo le diagnosi concernenti l’insieme dei disturbi dell’interessata, peraltro sostanzialmente condivise anche dai curanti, e valutando correttamente la sua capacità lavorativa al termine di un’analisi approfondita che ha incluso tutti i referti medici dei curanti.
Occorre peraltro in questa sede nuovamente sottolineare come per la giurisprudenza il giudice si scosta dalle risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie.
Infine per quanto concerne la velata allusione riguardo al fatto che la ricorrente sarebbe stata valutata dalla perita sulla base di due soli colloqui durati “poche ore”, va fatto osservare che la dr.ssa __________ l’ha peritata per complessive tre ore e mezza (doc. AI pag. 116), lasso di tempo ritenuto da lei verosimilmente sufficiente per conoscere una persona e farsi un'idea anche di una complessa situazione psichica. Inoltre va fatto presente che la specialista ha avuto a disposizione l’intera documentazione medica contenuta nell’inserto, inclusi i rapporti degli psichiatri curanti allestendo quindi un rapporto peritale comprendente una diffusa anamnesi e descrizione dello status psichiatrico, dei dati soggettivi, delle constatazioni obiettive, delle diagnosi come pure delle conseguenze sulla capacità lavorativa (doc. AI pag. 116 ss.).
In merito alla durata della perizia, va inoltre ricordato che il Tribunale federale ha già più volte ricordato che il tempo impiegato per una visita psichiatrica deve essere adeguato all’interrogativo e alla psicopatologia da valutare (cfr. STF 44/2017 del 9 maggio 2017, consid. 4.3., pubblicata in SVR 10/2017 IV nr. 75; 8C_47/2016 del 15 marzo 2016, consid. 3.2.2., pubblicata in SVR 2016 IV nr. 35 con riferimenti) e che il valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, STF I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14 giugno 2018), ciò che è il caso, come detto, con la perizia della dr.ssa __________. La critica della ricorrente relativa alla durata della visita medica, non modifica quindi la valutazione specialistica.
Va poi anche osservato che al fine di evitare ogni possibile incomprensione tra la perita e l’assicurata, a causa di possibili difficoltà linguistiche, la perita ha eseguito i colloqui peritali con l’ausilio di un interprete. In proposito la dr.ssa __________, nel complemento peritale del 9 settembre 2021, ha respinto le allusioni, formulate in sede di osservazioni al progetto di decisione, circa l’esistenza di un problema linguistico che può avere comportato incompletezze o omissioni involontarie di informazioni, osservando come ciò fosse “possibile ma poco verosimile sia perché tale evenienza è minimizzata, dalla presenza dell’interprete sia perché, alcune omissioni, come la familiarità psichiatrica, risultano poco spiegabili”, considerato come le domande fossero state poste dalla perita in modo molto esplicito (doc. AI pag. 174). Anche a tali osservazioni, complete e logiche, che non permettono a questa Corte di ammettere che vi sia stato un problema di comprensione linguistica, non si può che aderire.
Non permette diversa conclusione, infine, nemmeno l’allegazione ricorsuale per cui la ricorrente sarebbe affetta anche da una sindrome del dolore cronico invalidante, diagnosticata dal dr. __________, reumatologo, tale allegazione essendo rimasta priva di alcuna certificazione medica che ne attesti l’effettiva esistenza e natura. Ciò non senza rilevare che il dr. __________, internista curante, nel rapporto del 25 novembre 2020, non ha fatto menzione ad una patologia reumatologica, limitandosi a segnalare le problematiche psichiatriche oltre a “obesitas, rapporto patologico con il cibo” (doc. AI pag. 34).
2.9. Sulla base di quanto esposto ai considerandi che precedono, dal momento che le certificazioni degli specialisti di fiducia dell'assicurata si basano sostanzialmente sul medesimo quadro diagnostico, esse rappresentano unicamente un diverso apprezzamento delle ripercussioni sulla capacità lavorativa del medesimo quadro patologico e diagnostico, che non permettono quindi in alcun modo di distanziarsi dalla valutazione operata dalla perita del __________ e dal medico SMR, che l’ha avallata. In particolare, come affermato dalla perita, i curanti nelle loro varie prese di posizione non hanno fornito spiegazioni convincenti circa la discrepanza evidenziata nella perizia tra i limiti descritti e il funzionamento oggettivo dell’interessata. Essi non hanno, come detto, presentato indizi concreti atti a minare l’affidabilità della perizia.
Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2), ritenuto che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii alla giurisprudenza ivi menzionati; sia pure evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2)).
Sia peraltro osservato che la perizia della dr.ssa __________ non ha omesso di approfondire la severità e la persistenza dei disturbi psichiatrici, non tralasciando di precisare anche i motivi per i quali occorreva scostarsi dalla valutazione dei curanti.
Occorre quindi concludere che l’assicurata non ha prodotto documentazione rilevante o fornito elementi che consentano in qualche modo a questo Tribunale di considerare inattendibili le conclusioni della dr.ssa __________ e del SMR e, quindi, dell’Ufficio AI, dalle cui conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione contestata non è quindi possibile dipartirsi. Né del resto l’assicurata ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alla perizia e entro la data della decisione contestata (ribadito che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).
Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che tale principio non è assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare, ove ciò fosse ragionevolmente esigibile, le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Del resto val la pena di nuovamente ribadire che le conclusioni della dr.ssa __________ sono stata avallate integralmente anche dal SMR. A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato
In siffatte circostanze le censure ricorsuali riguardo alla perizia psichiatrica devono essere respinte.
In conclusione, rispecchiando la stessa e la valutazione del SMR, unitamente alla documentazione agli atti, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4. e 2.5), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3, 138 V 218 consid. 6 pag. 221, 125 V 195 consid. 2 e riferimenti) che alla ricorrente va riconosciuta un’incapacità lavorativa del 100% unicamente nei periodi di degenza presso la CPC, ovvero dal 26 al 28 giugno 2019 e dal 12 al 17 settembre 2019, mentre che nei restanti periodi ella va considerata abile in misura completa in ogni attività.
Alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione della decisione contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). Considerato come la ricorrente non abbia apportato indizi concreti atti a minare l’affidabilità della perizia fatta eseguire dall’amministrazione, la richiesta di essere fatta oggetto di un nuovo accertamento peritale, va disattesa.
2.10. Infine, per le ragioni che seguono, a torto l’assicurata censura il fatto che non sia stata effettuata un’inchiesta al domicilio intesa a stabilire le sue limitazioni nello svolgimento delle faccende domestiche.
Come esposto al consid. 2.3. che precede, in proposito va detto che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è di norma stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella menzionata CIGI l'UFAS ha previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un attribuibile a ciascuna di esse (cfr. le cifre 3087 CIGI segg).
Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STF I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STF I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2). Nella STF I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013) è stata nuovamente confermata la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STF I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
Proprio con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica (cfr. la STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.14).
Nella fattispecie in esame, l'Ufficio AI non ha effettuato un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica al domicilio dell'assicurata.
Ora, la menzionata Circolare (CIGI) alla cifra marg. 3081/1/18 prevede che “di norma l’ufficio AI rileva il grado d’invalidità con un accertamento sul posto. Si può rinunciare a un accertamento sul posto, inserendo in tal caso una breve motivazione nell’incarto”.
In effetti, secondo quanto stabilito dall'Alta Corte nella sentenza 9C_103/2010 del 2 settembre 2010 (cfr. consid. 2.2), l'esperimento di un'inchiesta domestica non costituisce un obbligo imposto dal diritto federale, alla stessa potendovi rinunciare segnatamente qualora "gemäss der ärztlichen Einschätzung keine Einschränkung in diesem Aufgabengebiet besteht” (cfr. STF 9C_103/2010)".
In concreto, com’è stato detto, sulla base della perizia psichiatrica del 10 maggio 2021, l’amministrazione è giunta alla conclusione che l’interessata, malgrado le problematiche psichiche, fosse pienamente abile nello svolgimento delle mansioni casalinghe (così come in altre attività adeguate al suo stato di salute). La dr.ssa __________ ha escluso l’esistenza di diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa dell'assicurata, e al punto 8.4 della perizia summenzionata ha pure rilevato espressamente come l’assicurata non presentasse alcuna disabilità nello svolgimento delle faccende domestiche e nella cura della figlia, circostanza del resto espressamente confermata anche dalla curante dr.ssa __________ al punto 4.5 del suo rapporto datato 16 dicembre 2020 laddove aveva attestato che l’assicurata "non è limitata nella propria abitazione”, potendo senza limiti “prendersi cura di sé, della figlia e della casa” (doc. AI pag. 53).
A fronte di tali considerazioni mediche, basate anche su quanto riferito dall’assicurata e dalla psichiatra curante, che sono state avvallate anche dal SMR, si deve ritenere che a ragione l'Ufficio AI abbia rinunciato ad esperire un'inchiesta economica, così come previsto dalla predetta cifra marg. 3081/1/18 della CIGI.
Tale modo di procedere non è stato del resto validamente stigmatizzato dall'insorgente nel proprio gravame, ove ella in effetti non ha minimamente sostanziato in che maniera le affezioni di cui sarebbe portatrice le sarebbero d’impedimento nelle attività domestiche. In sostanza non ha fornito elementi o prove, segnatamente certificazioni mediche, atti a mettere in dubbio le valide e affidabili conclusioni peritali, né, quindi, la conclusione dell’amministrazione circa la non necessità di eseguire un accertamento domiciliare.
2.11. Visto quanto sopra, non presentando l’assicurata, fatti salvi i citati limitati periodi di ricovero ospedaliero - dal 26 al 28 giugno 2019 e dal 12 al 17 settembre 2019 - e quindi di durata inferiore al periodo minimo di un anno giusta l’art. 28 LAI (cfr. al consid. 2.2) -, un’inabilità lavorativa da ascrivere alle problematiche psichiatriche, e non essendo stata fatta validamente valere alcuna affezione somatica con valenza invalidante, correttamente l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.
La decisione contestata va quindi confermata, mentre che il gravame va respinto.
2.12. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
2.13. L’assicurata nel suo gravame ha formulato istanza d’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. art. 61 lett. f LPGA, art. 28 cpv. 2 Lptca; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella fattispecie non è soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
In effetti, dopo un esame forzatamente sommario, nel caso in esame, sulla base degli atti all’inserto le prospettive di esito favorevole apparivano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i motivi per i quali l’amministrazione non ha concesso la rendita e nel suo ricorso l’assicurata non ha in sostanza fatto altro che rimandare alla documentazione medica prodotta in fase di osservazioni al progetto di decisione e già accuratamente valutata non solo dalla perita dr.ssa __________ nel complemento peritale del 9 settembre 2021, ma anche dal SMR nel rapporto del 22 settembre 2021 (doc. AI 174 e 194), e in sostanza ribadire quanto già fatto valere nel corso della procedura amministrativa. Tali argomentazioni, oltretutto non accompagnate da alcun documento o certificato medico nuovo, non erano manifestamente idonee, come dianzi esposto, a mettere in dubbio la valutazione medica operata dalla perita del __________ e dal SMR e messa a fondamento del provvedimento contestato.
Non apparendo quindi adempiuti i requisiti per la concessione dell'assistenza giudiziaria cumulativamente posti da legge e giurisprudenza, l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria va respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
Le spese di procedura di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti