Raccomandata
Incarto n. 32.2021.118
BS/sc
Lugano 11 maggio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 settembre 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1969, precedentemente attivo quale muratore, nel marzo 2009 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi di un infortunio alla caviglia sinistra occorsogli il 9 ottobre 2008 e preso a carico della __________ (inc. AI doc. 1, se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).
In ambito infortunistico, con decisione 27 settembre 2011, confermata con decisione su opposizione 18 ottobre 2011, l’assicuratore LAINF ha riconosciuto all’assicurato una rendita d’invalidità del 25% dal 1° agosto 2011 ed una IMI del 22,5% (inc. doc. 966 e doc. 973).
La decisione è cresciuta in giudicato a seguito del decreto del 5 settembre 2012 (inc. 35.2011.70) con il quale questo Tribunale ha stralciato la causa dai ruoli dopo il ritiro del ricorso da parte dell’assicurato, rappresentato dall’avv. __________ e dopo che il TCA aveva già ordinato una perizia giudiziaria a cura del Prof. dr. med. __________ (doc. 1035).
Esperiti degli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. med. __________, richiamati gli atti dalla __________, con decisione 20 giugno 2012 (preavvisata il 21 settembre 2011) l’Ufficio AI ha riconosciuto una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1° ottobre 2009 al 31 ottobre 2011, presentando in seguito l’assicurato un grado d’invalidità dell’11%. La decisione è stata confermata dal TCA con sentenza del 21 febbraio 2013 (inc. 32.2012.201).
1.2. Il 26 maggio 2013 l’assicurato ha subito un altro infortunio, il quale ha coinvolto la caviglia sinistra e la spalla destra (doc. 1059)
L’evento del 26 maggio 2013 è stato preso a carico da __________, quale assicuratore infortuni del nuovo datore di lavoro, sino al 1° settembre 2013 (cfr. decisione del 26 settembre 2013, doc. 1135).
Con decisione del 10 settembre 2014 la __________ – che ha preso a carico dal 1° settembre 2013 l’ulteriore cura medica per la caviglia sinistra e l’inabilità lavorativa conseguente all’infortunio del 9 ottobre 2008 – ha soppresso dal 1° ottobre 2013 la rendita di cui beneficiava l’assicurato, vista un’incapacità al guadagno del 6% (doc. 1435).
Con sentenza 35.2017.127 del 9 maggio 2018, cresciuta in giudicato incontestata, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso dell’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, e ha retrocesso alla __________ gli atti per complemento istruttorio e nuova decisione. Il TCA ha stabilito, da una parte, che l’assicuratore LAINF a torto non aveva esaminato la natura infortunistica o meno dei disturbi lamentati a livello delle ginocchia. Dall’altra, che, per quanto riguarda i disturbi psichici, prima di potersi esprimere su nesso causale occorreva chiarire cosa è avvenuto il giorno dell'evento dannoso.
Esperiti alcuni accertamenti a seguito della STCA 35.2017.127, con decisione del 3 aprile 2019 – confermata sostanzialmente con decisione su opposizione del 24 luglio 2019 (doc. 2042) – la __________ ha negato la propria responsabilità sia per i disturbi alle ginocchia, in quanto non in relazione causale con l’infortunio assicurato, sia per le affezioni psichiatriche non essendo stata riscontrata una relazione di causalità adeguata (doc. 1196).
In parziale accoglimento del ricorso inoltrato dall’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, con sentenza del 16 giugno 2020 questa Corte ha annullato la decisione su opposizione del 24 luglio 2019 nella misura in cui l’assicuratore aveva negato l’adeguatezza del nesso causale tra i disturbi psichici e il sinistro dell’ottobre 2008, confermandola per il resto. Nel contempo questa Corte ha rinviato gli atti all’assicuratore per stabilire l’eziologia dei disturbi psichici (inc. 35.2019.108).
Esperita una perizia psichiatrica (doc. 288) ed una valutazione dell’IMI (doc. 291) a cura della dr.ssa med. __________, con decisione 12 marzo 2021 la __________ ha riconosciuto all’assicurato una rendita d’invalidità del 36% dal 1° novembre 2016 ed un’indennità per menomazione dell’integrità (doc. F al presente ricorso).
1.3. A seguito dell’infortunio del 26 maggio 2013, in data 2 ottobre 2013 l’assicurato ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni AI (doc. 110).
Raccolta la documentazione infortunistica, l’Ufficio AI ha incaricato il __________ di eseguire una perizia psichiatrica. Con rapporto 14 marzo 2017 il dr. med. __________, diagnosticata una modificazione duratura della personalità da dolore cronico (ICD.10: F62.8), ha ritenuto l’assicurato inabile al 40% (intesa quale riduzione di rendimento in un tempo lavorativo pieno) in qualsiasi attività (doc. 170). Tenuto poi conto delle conclusioni della __________, con rapporto 28 marzo 2017 il dr. med. __________ del Servizio medico regionale (SMR) ha considerato l’assicurato totalmente inabile dal 9 ottobre 2008 (data del primo infortunio) nell’abituale attività di muratore; in attività adeguate egli ha valutato un’inabilità al lavoro del 100% dal 26 maggio 2013 (giorno del secondo evento infortunistico) e del 40% dal 1° novembre 2016 (doc. 173). Dopo aver proceduto alla valutazione economica (cfr. rapporto 31 agosto 2017 del Consulente IP in doc. 179) ed al raffronto dei redditi (cfr. pagg. 490 e 491), con progetto di decisione 20 settembre 2017 l’amministrazione ha preannunciato di erogare una rendita intera dal 1° maggio 2014 al 1° febbraio 2017 (doc. 184).
A seguito dell’“opposizione” del 23 ottobre 2017 al progetto di decisione inoltrata dall’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1 (doc. 192), e dopo un aggiornamento del dossier LAINF, l’11 settembre 2019 l’Ufficio AI ha ordinato una perizia bidisciplinare (ortopedica e psichiatrica) al __________ di __________ (doc. 227).
Con rapporto del 12 dicembre 2019 (doc. 246; traduzione in italiano al doc. 284) dal punto di vista somatico i periti hanno valutato l’assicurato inabile al 100% nell’abituale attività di muratore con effetto dal 9 ottobre 2008. In attività adeguate egli è stato ritenuto abile al 90%, eccetto i diversi periodi di riabilitazione postoperatoria (valutati con un’inabilità del 100%) da febbraio 2014 sino a maggio 2016. In ambito psichiatrico egli è stato ritenuto inabile al 40% quale muratore ed al 30% in altre attività, il tutto da gennaio 2015. Complessivamente i periti hanno considerato l’assicurato abile al 70% in attività adeguate da maggio 2016. L’incapacità lavorativa somatica è stata sostanzialmente integrata in quella psichiatrica (cfr. valutazione consensuale dell’11 dicembre 2019).
La perizia è stata avallata dal SMR con rapporto 23 dicembre 2019 (doc. 245).
Dopo aver proceduto al raffronto dei redditi, con progetto di decisione del 4 marzo 2020, in sostituzione di quello del 20 settembre 2017, l’Ufficio AI ha preannunciato di erogare una rendita intera dal 1° settembre 2014 ed un quarto di rendita dal 1° agosto 2016 (doc. 256).
Il 23 aprile 2020 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha contestato il progetto di decisione (doc. 267).
Con annotazioni 9 luglio 2020 il SMR ha confermato la valutazione medica (doc. 271) ed il 17 luglio 2020 il consulente IP quella economica (doc. 274).
Il 24 novembre 2020 l’Ufficio AI ha svolto un accertamento presso il __________ (doc. 280), ricevendo risposta il 27 novembre 2020 (doc. 281). Gli esisti dell’accertamento sono stati inviati al legale dell’assicurato insieme alla traduzione in italiano della perizia bidisciplinare (doc. 283 e 284).
Con annotazioni 13 aprile 2021 il SMR ha preso posizione in merito alla documentazione medica trasmessa dall’assicurato stesso, tra cui la perizia 20 gennaio 2021 della dr.ssa med. __________ (pagg. 802 – 807), valutando che “… dall’attuale documentazione medica non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale. Al livello psichiatrico è stata confermata la diagnosi” (doc. 295).
Viste le succitate risultanze, con un nuovo progetto di decisione 18 maggio 2021 (che ha annullato quello precedente del 4 aprile 2020) intimato all’assicurato, il quale nel frattempo aveva revocato il mandato al suo legale, l’Ufficio AI, elencando i documenti medici esaminati, ha confermato la rendita intera dal 1° settembre 2019 ed il quarto di rendita dal 1° agosto 2016 (doc. 307).
Avendo nuovamente l’assicurato conferito all’avv. RA 1 l’incarico di rappresentarlo, in data il 18 giugno 2021 il legale ha contestato quanto preavvisato dall’amministrazione ed allegato ulteriore nuova documentazione (doc. 320).
Mediante annotazioni 5 luglio 2021 il SMR ha evidenziato come la nuova documentazione “non permette di oggettivare una sostanziale modifica dello stato di salute. In particolare a livello psichiatrico viene confermato con recente valutazione psichiatrica” (doc. 322).
Con decisione datata 24 settembre 2021 l’amministrazione ha confermato la rendita intera dal 1° settembre 2014 ed il quarto di rendita (per un grado d’invalidità del 42%) dal 1° agosto 2016 (doc. 332).
1.4. Contro la decisione del 24 settembre 20121 l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente tempestivo ricorso postulando il riconoscimento di un grado d’invalidità del 100% dal 9 maggio 2008 e di un grado d’invalidità di almeno il 60% da data da definire.
Ritiene innanzitutto lacunosa e confusa la tenuta degli atti da parte dell’Ufficio AI, rilevando come dalla decisione contestata non siano chiari i motivi di un’invalidità di “solo il 42% nonostante la gravità dei suoi disturbi e limitazioni funzionali e della capacità al guadagno (…)”. L’assicurato contesta un miglioramento del suo stato di salute sia psichico che somatico, sostenendo invece un peggioramento. Ritiene data la cumulabilità dell’inabilità lavorativa somatica con quella psichiatrica e non, come valutato dai periti, l’integrazione delle stesse.
Dal punto di vista economico, l’insorgente reputa non ragionevole – viste le limitazioni, i dolori di natura ortopedica, le difficoltà ed il disagio psichici – la determinazione di un reddito da invalido di fr. 43'068 esposto nella decisione contestata. Egli postula inoltre una riduzione sociale del reddito da invalido del 15% in luogo del 10% riconosciuto dall’amministrazione.
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha evidenziato “che l’inizio dell’inabilità lavorativa del 100% in seguito all’infortunio patito il 26.05.2013 viene fatta risalire a questa data (cfr. in tal senso l’annotazione SMR del 02.22.2021 qui allegata), l’assicurato ha perciò diritto ad una rendita intera d’invalidità (già) a far tempo dal 01.03 2014 (e non dal 01.09. 2014 come indicato all’interno della decisione qui impugnata) in applicazione dei combinati art. 29 cpv. 1 LAI e 29bis OAI”. L’amministrazione ha postulato che “limitatamente a questo aspetto, il ricorso merita pertanto di essere parzialmente accolto”. Per il resto, chiede la reiezione del gravame, confermando in sostanza sia la valutazione medico-teorica che quella economica.
1.6. Il 25 febbraio 2022 il rappresentante dell’assicurato ha segnatamente prodotto nuova documentazione medica psichiatrica redatta dalla dr.ssa __________, ribadendo la richiesta di una “perizia medica pluridisciplinare psichiatrica ed ortopedica e d’integrazione professionale volta a determinare non solo lo stato di salute e le conseguenti limitazioni funzionali ma anche in concreto quali attività potrebbe ancora svolgere” (XII).
1.7. Su richiesta del TCA, con scritto 9 marzo 2022 l’Ufficio AI ha preso posizione in merito ai nuovi referti. In particolare, con annotazioni 1° marzo 2022 il SMR ha concluso che “… in assenza di fatti manifestamente nuovi o di modificazioni significative di fatti noti rimane valida la precedente presa di posizione” (XIV).
1.8. Il 21 marzo 2022 questo Tribunale ha svolto un accertamento presso l’Ufficio AI in merito al risorgere dell’invalidità ai sensi dell’art. 29bis OAI ed ai motivi di miglioramento della capacità lavorativa dal 1° maggio 2016 (XIV).
La risposta dell’amministrazione è del 30 marzo 2022 (XVIII), mentre le osservazioni a quanto scritto dall’Ufficio AI sono datate 11 aprile 2022 (XX). Le risultanze verranno riprese nei considerandi di diritto.
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il ricorrente sostiene una violazione del suo diritto di essere sentito poiché l’Ufficio AI avrebbe gestito in modo lacunoso e confuso i documenti, ritenendo priva di sufficiente motivazione la decisione impugnata.
Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In concreto, va fatto presente che il dossier agli atti prodotto dall’Ufficio AI con la risposta di causa è composto da 5096 pagine che corrispondono ai doc. 1 – 2223. La prima parte (pag. 1- 1000; doc. 1 - 335) costituisce l’incarto AI, tenuto in ordine cronologico (dal documento più vecchio a quello più recente). Le restanti pagine compongono il dossier dell’assicuratore contro gli infortuni ed è stato tuttavia ordinato dall’atto più vecchio al più recente. All’inizio del dossier vi è pure la ricapitolazione di tutti gli atti scansionati, ma senza una chiara separazione tra gli atti AI e quelli della LAINF, tant’è che la numerazione adottata dall’Ufficio AI non corrisponde a quella della __________. Certo, questa modalità di conservazione e di classificazione degli atti può rendere la relativa consultazione difficoltosa, ma – come verrà detto in seguito – tale circostanza non ha impedito all’assicurato, rispettivamente al suo rappresentante, di pienamente rendersi conto della portata della decisione contestata.
Inoltre, contrariamente a quanto pare sostenere il rappresentante del ricorrente (punto no. 3 del ricorso), prima della decisione impugnata l’amministrazione ha acquisito “l’esame psichiatrico” del 9 dicembre 2020 e la “valutazione della menomazione all’integrità” del 17 febbraio 2021 eseguiti dalla dr.ssa med. __________ della __________ (doc. 288). Tale documentazione è stata inviata personalmente dall’assicurato il 3 marzo 2021 (doc. 290), oltre ad essere stata allegata all’“opposizione” del 18 giugno 2021 dal legale stesso (doc 320). La documentazione è stata poi valutata dal SMR con annotazioni 5 luglio 2021 (doc. 322). Inoltre, nella decisione contestata è stato fatto riferimento alla citata perizia psichiatrica.
Il legale dell’assicurato rileva poi che il suo assistito non ha ricevuto risposta alle domande di delucidazioni poste il 24 marzo 2020 (doc. 259), sollecitate il 3 aprile 2020 (doc. 263) ed il 16 aprile 2020 (doc. 265). Vero che l’amministrazione non ha esplicitamente evaso per iscritto la richiesta di delucidazioni. L’Ufficio AI ha tuttavia inviato al rappresentante dell’assicurato (27 marzo 2020) e direttamente all’insorgente (30 marzo 2021) l’intero dossier masterizzato su CD (doc. 260 e 261). Va poi rilevato che nel vecchio progetto di decisione 4 marzo 2020 (doc. 256), poi annullato, ed in quello nuovo del 18 maggio 2021 (doc. 307) (cfr. consid. 1.3) l’amministrazione ha motivato, anche se in maniera succinta, le prospettate pronunzie. Infine, nella decisione contestata l’Ufficio AI ha riportato integralmente la presa di posizione 5 luglio 2021 del SMR riguardo alla documentazione prodotta con le osservazioni 18 giugno 2021 dell’assicurato al progetto di decisione del 18 maggio 2021, come pure (parzialmente) la presa di posizione del consulente IP (cfr. consid. 1.3). Anche in quest’occasione, specialmente l’aspetto medico è stato succintamente motivato.
Ciononostante l’insorgente, rappresentato da un legale, ha potuto comprendere le motivazioni alla base della decisione impugnata e le ha diffusamente contestate in sede giudiziaria con un ricorso a questo Tribunale (doc. I).
In concreto non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentita.
Del resto, una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Non va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera dal 1° settembre 2014 ed un quarto dal 1° agosto 2016.
Va rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto al ricorso contro la decisione emanata il 24 settembre 2021 – data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.
Per cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STF I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STF 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).
2.5. Nel caso concreto, come visto al consid. 1.3, dopo l’aggiornamento degli atti dell’assicuratore contro gli infortuni, l’Ufficio AI ha conferito mandato al __________ di allestire una perizia bidisciplinare (psichiatrica e ortopedica).
Dal rapporto 12 dicembre 2019 (doc. 246; cfr. la relativa traduzione dal tedesco in italiano in doc. 281) risulta che l’aspetto psichiatrico è stato peritato dal dr. med. __________ e quello ortopedico dal dr. med. __________. Ciascun specialista ha proceduto singolarmente all’esame degli atti, alla stesura della consueta anamnesi, all’esame dei reperti (dal punto di vista psichiatrico, è stato eseguito un esame della capacità funzionale secondo il metodo Mini-ICF-APP), all’elenco delle limitazioni funzionali. Ogni perito ha poi eseguito una valutazione della propria disciplina medica e valutato la capacità lavorativa nell’abituale attività di muratore ed in altre attività adeguate. In data 11 dicembre 2019 essi hanno poi proceduto ad una valutazione complessiva.
I periti hanno posto le seguenti diagnosi con effetto sulla capacità lavorativa:
" (…)
Condropatia della testa dell’omero craniale a destra.
Coxartrosi incipiente su impingement CAM e Pincer concomitanti a destra.
Persistenza dei dolori e limitazione del movimento dell’articolazione tibiotarsica sinistra dopo 9 precedenti operazioni dall’ottobre 2008 a febbraio 2016 su impianto di protesi tibio-tarsica nel febbraio 2015 con ossificazioni periarticolari, degenerazione dell’articolazione di Chopart, dell’articolazione metatarso-falangea dell’alluce e accorciamento dell’arto inferiore.
Modificazione duratura della personalità per sindrome da doloro cronico, n. ICD: F62.8.
Stato dopo disturbi dell’adattamento con reazione ansiosa e depressiva mista, n. ICD: F 43.22. (…)” (pag. 794 inc. AI)
Riguardo alla capacità lavorativa complessiva nell’abituale attività, essi hanno sostenuto:
" (…) L'abilità lavorativa come muratore – attività fisicamente gravosa, svolta spesso in ambienti freddi e umidi, principalmente in posizione eretta o camminando, in particolare anche su scale a gradini o a pioli e su pavimenti sconnessi, in frequente posizione accovacciata – nell'ambito della riabilitazione postoperatoria e a causa dell'osteonecrosi della tibia distale a sinistra riscontrata in seguito, è complessivamente dello 0% (inabilità lavorativa al 100%) in presenza piena dal 09.10.2008.”
In attività adeguate:
" Attività fisiche leggere in locali temperati, con variazioni di posiziona da seduto a eretto, senza dover camminare spesso in particolare su scale a gradini o a pioli o su piani inclinati, senza doversi accovacciare o lavorare sopra l'orizzontale, così come senza movimenti ripetitivi della spalla destra possono essere svolte dall'ottobre 2009 al 90% in presenza piena (inabilità lavorativa del 10%), escluse le varie riabilitazioni postoperatorie stabilite dagli operatori dal febbraio 2014, ognuna con un'inabilità lavorativa del 100% (abilità lavorativa al 0%) in presenza piena. A causa della modificazione duratura della personalità con compromissione di resistenza emotiva, flessibilità mentale, capacità di adattamento, capacità di pianificare e strutturare, capacità decisionale e di discernimento, resistenza e capacità di sopportazione, attitudine a lavorare in gruppo, slancio, interessi, motivazione e resistenza sul lungo termine, dal maggio 2016 l'abilità lavorativa per ulteriori attività in piccoli team che non comportino un forte carico emotivo, stress, flessibilità mentale, molti contatti con i clienti e senza tensione continua sopra la media è complessivamente del 70% in presenza piena (inabilità lavorativa del 30%).” (pag. 795 inc. AI)
In attività adeguate, i periti hanno quindi integrato l’inabilità lavorativa per motivi somatici (10%) con quella psichiatrica (30%), intesa come riduzione di rendimento in un’attività svolta a tempo pieno, dal maggio 2016.
A titolo di provvedimenti sanitari i periti hanno ritenuto:
" Al soggetto si raccomanda una terapia psichiatrica e psicoterapeutica regolare, eventualmente combinata a un trattamento farmacologico antidepressivo. Con questi provvedimenti terapeutici e un decorso favorevole ci si può attendere entro un anno, a dipendenza dei disturbi fisici e dei fattori psicosociali, un aumento del rendimento con un'abilità lavorativa complessiva in attività adeguate corrispondente a circa 1'80% in presenza piena. (…)” (pag. 795 inc. AI)
L’assicurato contesta il miglioramento del suo stato di salute, reputando invece intervenuto un peggioramento. Contesta inoltre l’integrazione dell’incapacità lavorativa per motivi somatici in quella per motivi psichiatrici, sostenendo invece che le stesse debbano essere sommate.
2.6. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.7. Nel caso di specie, prima di esaminare la perizia bisdisciplinare, va fatto presente che con la risposta di causa l’Ufficio AI, facendo riferimento alle annotazioni 2 novembre 2021 del SMR, ha rilevato che l’inizio dell’inabilità lavorativa del 100% è da far risalire all’infortunio del 26 maggio 2013, per concludere che l’assicurato ha diritto “ad una rendita intera d’invalidità (già) a far da tempo “dal 01.03 2014 (e non dal 01.09. 2014 come indicato all’interno della decisione qui impugnata)”.
Al riguardo, con scritto 21 marzo 2022 questo TCA ha fra l’altro chiesto all’amministrazione:
" (…)
In merito alla proposta di giudizio, trattasi, come pare risultare dalle annotazioni 2 novembre 2021 del SMR, di un risorgere dell’invalidità per le stesse ragioni della precedente rendita intera soppressa con effetto dal 1° novembre 2011 (cfr. STCA 32.2012.201)?
Se sì, per quale motivo proponete il risorgere dell’invalidità a far da tempo dal 1° marzo 2014 allorquando il secondo infortunio è accaduto il 23 maggio 2013? (…)”
Il 30 marzo 2022 l’Ufficio AI ha risposto:
" Per quanto concerne il primo quesito, nel caso concreto si tratta di un risorgere dell’invalidità per le stesse ragioni della precedente rendita soppressa con effetto dal 1° novembre 2011 (come emerge chiaramente dall’annotazione SMR del 02.11.2021 agli atti; cfr. anche a tal proposito le domande giurista del 2 novembre 2021 qui allegate).
Per quanto concerne la seconda domanda, l’Ufficio propone il risorgere dell’invalidità dal 1° marzo 2014 conformemente a quanto disposto dalle cifre marginali 4004 – 4005 della CIGI (stato: 1° gennaio 2021; cfr. anche i due esempi sotto la cifra marginale 4005 della CIGI).
Ora nel caso qui in discussione la rendita intera può essere versata dal 1° marzo 2014 senza dover lasciare trascorrere il periodo di attesa di un anno (che era già giunto a scadenza il 01.10.2009 in occasione della prima richiesta di prestazioni), ovverosia dopo sei mesi dalla data in cui il Signor RI 1 ha rivendicato il diritto a prestazioni (30.09.2013; cfr. il doc. 109 incarto AI).” (XVIII)
Va qui ricordato che l’art. 29bis OAI prevede che “Se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado d’invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo di attesa impostogli dall’articolo 29 capoverso 1 LAI.”
I marginali 4004 e 4005 della CIGI (Circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità), stato 1° gennaio 2021 applicabile al caso in esame, prevedono:
" 4004
Quando risorge l’invalidità, la rendita può essere versata senza dover lasciare trascorrere il periodo di attesa di un anno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), ma al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 LAI (DTF 142 V 547).
4005
Il grado della nuova rendita è determinato in base all’incapacità lavorativa media durante il precedente periodo di attesa e quella seguente il risorgere dell’invalidità.
Esempio 1:
Un’assicurata è stata incapace al lavoro dal 10.7.2003 durante un anno per il 40 per cento in media e dall’1.7.2004 ha ottenuto un quarto di rendita per il persistere dell’incapacità lavorativa in ragione del 40 per cento. In seguito a un miglioramento dello stato di salute, la rendita è stata soppressa dal novembre 2004. L’11.4.2007 l’assicurata è diventata incapace al lavoro al 60 per cento a causa di una ricaduta e si annuncia all’AI lo stesso mese. Il quarto di rendita può esserle erogato dall’1.10.2007 (giusta l’art. 88a cpv. 2 primo periodo OAI, il diritto a tre quarti di rendita nasce l’1.1.2008, ossia tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute).
Esempio 2:
Un assicurato era stato incapace al lavoro al 100 per cento durante il periodo di attesa (luglio 2003 – 2004). Subito dopo, l’incapacità lavorativa si era ridotta al 50 per cento, per cui gli era stata assegnata una mezza rendita dall’1.7.2004. Nel novembre del 2004, la rendita era stata soppressa perché lo stato di salute era migliorato. Nell’aprile del 2007, l’assicurato ha subito una ricaduta, diventando incapace al lavoro al 100 per cento. Dall’1.10.2007, può essergli versata una rendita intera in quanto il periodo di attesa con un’incapacità lavorativa media del 70 per cento era già scaduto nel mese di luglio 2004.”
Ritornando al caso in esame, come visto sopra, il risorgere dell’invalidità a seguito del secondo infortunio (26 maggio 2013) è dovuto agli stessi motivi che hanno portato all’erogazione della precedente rendita soppressa il 1° novembre 2011 (cfr. consid. 1.1) in quanto “… trattasi di esacerbazione di precedente problematica …” (cfr. annotazioni 2 novembre 2021 del SMR in doc. IV/2). Siccome il risorgere della nuova invalidità è avvenuto entro i tre anni dalla soppressione della precedente rendita, non è necessario, ai sensi dell’art. 29bis OAI, attendere la scadenza del termine annuale del periodo di attesa. Pertanto, l’Ufficio AI propone giustamente di versare, ai sensi del marg. 4004 CIGI, la rendita intera sei mesi dopo la domanda di prestazioni inoltrata il 30 settembre 2013, ossia dal 1° marzo 2014, anziché dal 1° settembre 2014 come stabilito con la decisione contestata.
Su questo punto il ricorso è da accogliere.
Rettamente incontestato è il diritto alla rendita intera almeno fino al 31 luglio 2016. Come accennato (cfr. consid. 1.3), i periti del __________ hanno fatto risalire il miglioramento dal mese di maggio 2016. Ne consegue che, appunto, sino al 31 luglio 2016 – tre mesi dal miglioramento (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI) – l’assicurato presentava un grado d’incapacità totale con diritto alla rendita intera.
Oggetto del contendere è invece la riduzione della rendita da intera ad un quarto dal 1° agosto 2016.
2.8. Chiamato ora a verificare se lo stato di salute dell’assicurato è stato accuratamente vagliato dal __________, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate nella perizia bidisciplinare del 12 dicembre 2019, poiché la stessa va considerata dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente, eccetto – come si vedrà in seguito – per quel che concerne la questione della cumulabilità o meno delle incapacità lavorative somatica e psichiatrica (cfr. consid. 2.8.3).
2.8.1. Dal punto di vista psichiatrico, il dr. __________, dopo un’attenta anamnesi, ha proceduto ad un accurato esame psichiatrico del 27 novembre 2019. Ha diagnosticato una modificazione duratura della personalità per sindrome da dolore cronico (ICD10 F62.8) e status dopo disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso (ICD 10 F43.22) e poi ha proceduto alla valutazione medico-assicurativa. Nell’abituale professione è stata valutata un’incapacità lavorativa del 40% intesa quale riduzione di rendimento con un pensum lavorativo pieno, da gennaio 2015, così come valutato nella perizia del dr. med. __________. In attività adeguate il perito ha ritenuto che “… queste dovrebbero se possibile, essere svolte in piccoli gruppi, senza un carico emotivo elevato, senza una pressione elevata sui tempi (stress), non dovrebbero richiedere flessibilità mentale, dovrebbero implicare pochi contatti con i clienti e non generare un eccessivo carico emotivo persistente” (pag. 769).
Quindi, il perito ha in sostanza confermato la perizia 4 marzo 2017 del dr. med. __________ per quanto riguarda la diagnosi e la capacità lavorativa nell’abituale attività. Il dr. med. __________ ha precisato che l’inabilità lavorativa del 40% in tutte le attività ritenuta dal dr. med. __________ “… può essere avallata, sebbene vada fatta una distinzione tra la capacità lavorativa nell’ultima attività svolta e la capacità lavorativa in un’attività adeguata. Peraltro, in un’attività adeguata si può ritenere una maggiore capacità lavorativa sulla base delle risorse ipotizzate” (sottolineatura del redattore, pag. 768). Per queste ragioni il perito del __________ ha valutato una riduzione del 30% in un’attività adeguata svolta a tempo pieno, valutazione, questa, che il TCA non ha motivo di non far propria.
Inoltre, va rilevato che allo stesso risultato giunge la dr.ssa med. __________ della __________. Nell’esame psichiatrico del 9 dicembre 2020, eseguito a seguito della STCA 35.2019.108, la psichiatra concorda con la diagnosi di modificazione duratura della personalità da dolore cronico (ICD-10 F62.8) posta dagli psichiatri del __________ e del __________, valutando anche lei un’inabilità lavorativa del 30% in attività adeguate (pag. 807).
Anche nel rapporto 2 febbraio 2022 la dr.ssa. med. __________, confermando in sostanza la perizia della dr.ssa. med. __________ (ed di riflesso anche quella del dr. med. __________) ha accertato una stabilità dello stato psichico, valutando un’inabilità del 30% in attività adeguate (doc. H1).
L’inizio dell’impedimento psichiatrico, come detto, è stato fatto risalire al gennaio 2015, come indicato nella perizia del dr. __________ (pag. 769).
Visto quanto sopra, non vi è motivo per discostarsi dalla perizia psichiatrica allestita dal dr. __________.
2.8.2. Per quel che concerne l’aspetto somatico, dagli atti non risultano certificati medici che mettano in dubbio l’accurata valutazione ortopedica del dr. med. __________ del __________. Nella sua valutazione il perito ha considerato tutte le affezioni somatiche, anche quelle extra-infortunistiche. Ciò riguarda in particolare la sindrome femoropatellare bilaterale alle ginocchia – la cui causalità naturale con l’infortunio del 2008 è stata negata (cfr. rapporto 23 luglio 2018 del dr. __________, riportato a pag. 748) –
che è stata tuttavia diagnosticata dal perito senza effetto sulla capacità lavorativa dal perito (pag. 785).
Diagnosticate le affezioni con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (pag. 785), il perito ha proceduto ad una dettagliata valutazione medico – assicurativa (punto no. 7 pag. 785 ss). In merito alla valutazione della capacità lavorativa, il dr. med. __________ ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella sua attività di muratore dal primo infortunio, ossia dal 9 ottobre 2008 (pag. 788). Per quanto concerne l’abilità in attività adeguate, egli ha concluso:
" Attività fisiche leggere in locali temperati, con variazioni di posizione da seduto a eretto, senza dover camminare spesso in particolare su scale a gradini o a pioli o su piani incrinati, senza doversi accovacciare o lavorare sopra l’orizzontale, così come senza movimenti ripetitivi della spalla destra possono essere svolte dall’ottobre 2009 al 90% in presenza piena (inabilità lavorativa del 100%), escluse le varie riabilitazioni postoperatorie stabilite dagli operatori dal febbraio 2014, ognuna con un’inabilità lavorativa del 100% (abilità lavorativa allo 0%) in presenza piena.
Al più tardi dal maggio 2016 si può considerare di nuovo un’inabilità lavorativa del 90%.” (pag. 789 inc. AI)
Infine, il perito ha elencato i provvedimenti sanitari da intraprendere per migliorare la capacità lavorativa (pag. 789).
Il ricorrente contesta tale miglioramento, sostenendo invece un peggioramento delle condizioni fisiche.
A seguito dei diversi periodi di riabilitazione dovuti ai numerosi interventi operatori subiti, l’assicurato è stato ritenuto totalmente inabile in attività adeguate dal febbraio 2014 sino a fine aprile 2016, ossia tre mesi dopo l’ultima operazione chirurgica del febbraio 2016 (cfr. al riguardo annotazioni 23 marzo 2022 del SMR allegate allo scritto 30 marzo 2022 dell’Ufficio AI; cfr. consid. 1.8).
Premesso quanto sopra, non vi è alcuna documentazione comprovante che da maggio 2016 vi sia stato un peggioramento tale da influire sulla capacità lavorativa, definita dal perito nella misura del 90%. I rapporti 7 ottobre 2017 del dr. med. __________ e quello precedente del 14 dicembre 2010 del dr. med. __________, citati nel ricorso, sono stati esaminati dal perito. Non si misconoscono i numerosi interventi (9) consecutivi all’infortunio subito dall’assicurato nel 2008; essi sono comunque debitamente stati presi in considerazione dal perito (cfr. estratto atti e “valutazione di capacità, risorse e carichi”).
Né del resto l’assicurato ha reso verosimile un peggioramento delle sue condizioni somatiche successivo alla perizia.
In sede amministrativa, egli ha prodotto il rapporto 1° marzo 2021 del dr. med. __________, il quale ha diagnostico una sindrome cervico-brachiale cronica sinistra, con periartropatia scapolare, una sindrome lombovertebrale cronica (scoliosi toraco-lombare destra convessa, dimetria) e un’artalgia cronica in stato dopo protesi totale della caviglia sinistra nel 2015. Il sanitario ha poi precisato che:
" (…) I disturbi accusati dal paziente sono dovuti in primo luogo a turbe statiche (scoliosi toracolombare) in seguito alla dismetria, corretta parzialmente con supporti planetari.
Al rachide si riscontra un sovraccarico al passaggio cervico-toracale sx con disfunzioni vertebrali ipomobili squilibrio muscolare (tendomiopatie a catena dalla colonna cervicale alla spalla sx e al braccio sx).
Un certo sovraccarico meno pronunciato e meno sintomatico si riscontra anche a livello lombare inferiore con accorciamento dei muscoli ischio-crurali. (…)” (pag. 903 inc. AI)
Il dr. med. __________ ha poi prescritto un trattamento manipolativo del rachide associato con medicamenti omeopatici e fisioterapia e ginnastica a domicilio (doc. 289).
Il succitato rapporto è stato valutato dal SMR nelle annotazioni 13 aprile 2021 (doc. 295) e in quelle del 5 luglio 2021 (doc. 322) ed in entrambi i casi non lo ha ritenuto idoneo ad oggettivare una sostanziale modifica dello stato di salute. Non sono state infatti riscontrate delle patologie invalidanti, tant’è che lo stesso dr. med. __________ ha fatto presente che i disturbi accusati dal suo paziente sono legati alle turbe statiche dovute alla dismetria, parzialmente corretta con supporti plantari. Non vengono poi evidenziate limitazioni, che non siano già state valutate nella perizia __________. Inoltre, non è stata attestata alcuna incapacità lavorativa, motivo per cui ai succitati pareri del SMR va prestata adesione, come pure alla valutazione ortopedica peritale del MGSG.
2.8.3. Per quel che concerne la valutazione globale della residua abilità in attività adeguate, in occasione del consulto congiunto i periti del __________ hanno ritenuto d’integrare l’incapacità lavorativa per motivi somatici (10%) con quella psichiatrica (30%), concludendo per un’inabilità del 30% da intendere come riduzione di rendimento in un’attività svolta a tempo pieno, con decorrenza da maggio 2016.
L’assicurato contesta l’integrazione delle due incapacità lavorative, sostenendo che le stesse debbano invece essere sommate.
Nella perizia 14 marzo 2017 il dr. med. __________ ha dapprima riconosciuto come lo sviluppo psicopatologico sia connesso alla patologia somatica, rimarcando tuttavia che “… le limitazioni considerate in questa valutazione (psichiatrica n.d.r.) e descritte nel mini ICF, sono solo di tipo psichiatrico e, pertanto, andrebbero considerate cumulabili con le limitazioni somatiche derivanti da un’eventuale valutazione ortopedica” (sottolineatura del redattore pag. 470). Inoltre, rispondendo alle domande del legale dell’assicurato, la citata dr.ssa med. __________ con lettera 17 febbraio 2022 ha ritenuto che “il grado d’invalidità dei disturbi di ordine psichico è cumulabile con quello dei disturbi ortopedici”, questo perché “le ripercussioni psichiche del Sig. RI 1 si manifestano quotidianamente, in situazione ordinarie di minima sollecitazione, in contesti di natura emotiva, organizzata o relazionale, senza che i fattori scatenanti siano necessariamente connessi alla problematica ortopedica” (sottolineatura del redattore, doc. H4).
Ora, se da una parte i periti del __________ hanno concluso per un’integrazione dell’incapacità lavorativa somatica in quella psichiatrica, dall’altra non è dato di sapere i motivi di una simile conclusione. I periti non hanno inoltre preso posizione in merito alla tesi della cumulabilità delle incapacità lavorative sostenuta dal dr. med. __________ nella perizia del 14 febbraio 2017. Infine, l’amministrazione non ha sottoposto ai periti il rapporto della dr.ssa __________. L’Ufficio AI ha unicamente raccolto il parere dello psichiatra SMR, il quale nelle annotazioni 1° marzo 2022 ha fatto presente che “… la questione sulla cumulabilità risulta già discussa nella valutazione di consenso dei periti __________ Dr. __________ e Dr. __________ il 12.12.2019” (XIV/1).
Visto quanto sopra, questo TCA non ritiene che i succitati elementi siano sufficienti per raggiungere un convincimento riguardo alla cumulabilità o meno delle note incapacità lavorative. Occorre che i periti spieghino la loro conclusione esposta in perizia e che si confrontino con la perizia del dr. med. __________ e con quella della dr.ssa med. __________. Risulta pertanto necessario un rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché proceda a richiedere al __________ un complemento peritale.
2.9. L’assicurato sostiene che, oltre alle limitazioni fisiche, dal punto psichiatrico non vi sia un’attività adeguata in cui possa sfruttare la contestata residua capacità lavorativa del 70%.
Va ricordato che compito del consulente in integrazione professionale è quello di valutare, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).
Al riguardo, va rilevato che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Nel caso concreto, con rapporto 17 luglio 2020 il consulente IP, sulla base delle limitazioni esposte dal SMR nel rapporto 23 dicembre 2019 (doc. 245), ha ritenuto che “all’assicurato resta una vasta gamma di attività leggere che potrebbe svolgere nella misura del 70%” (doc. 274).
Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STF U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Nel caso in esame, secondo il TCA, il generico rinvio fatto dal consulente ad una vasta gamma di attività leggere non è tuttavia sufficiente. Egli non ne ha individuata concretamente alcuna e non ha indicato alcun settore economico.
Inoltre, questa Corte rileva come il consulente non abbia tenuto conto delle limitazioni d’ordine psichiatrico, facendo, come visto, riferimento ad una vasta gamma di attività leggere.
Da un lato, nelle annotazioni 23 dicembre 2019 il SMR le ha definite come “ridotta caricabilità psichica”. D’altro, i periti del __________ hanno costatato che “… nonostante la modifica duratura della personalità per dolore cronico, dal punto di vista psichiatrico non ci sono ostacoli di natura medica a immediati interventi in un ambiente professionale. È ragionevole esigere l’integrazione in un ambiente lavorativo, tuttavia l’assicurato necessita particolare riguardo e comprensione. Peraltro, le misure di integrazione sembrano essere poco promettenti in relazione alla scarsa motivazione” (sottolineatura del redattore, pag. 766).
Va poi rilevato che, a seguito della richiesta del 24 novembre 2020 del SMR di specificare come dovrebbe consistere l’ambiente lavorativo” (“Arbeitsfeld”), il perito psichiatra ha ritenuto che “Einem Arbeitsfeld ist diese Person zumutbar, aber das Arbeitsfeld muss vorbereitet werden, damit der Probant auf mehr Rücksicht und Verständnis trifft”. In sostanza, l’ambiente lavorativo deve essere preparato in modo che l’assicurato trovi un ambiente dove incontri maggior riguardo e comprensione. Da ultimo, rispondendo al legale del ricorrente, con scritto 17 febbraio 2022 la dr.ssa __________ ritiene l’assicurato inizialmente integrabile in un ambiente protetto (doc. H 4).
In questo contesto, spetta al consulente IP valutare se, alla luce delle limitazioni fisiche e psichiche, l’assicurato abbia realmente la possibilità di esercitare un'attività lucrativa sul mercato equilibrato del lavoro, oppure no.
2.10. In conclusione, richiamato quanto sopra, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai consid. 2.8.3 e 2.9.
Va al riguardo che in merito al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2014.134 del 21 luglio 2015; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011), ciò che corrisponde al caso in esame.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, vista la non completa istruzione della causa da parte dell’amministrazione, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati a quest’ultima affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente, previa messa in atto della procedura di preavviso ex art. 57a cpv. 1 LAI, sul diritto alla rendita dell’assicurato.
Inoltre va rilevato che, con la conferma (cfr. consid. 2.7) del diritto a una rendita intera di invalidità dal 1° marzo 2014 al 31 luglio 2016 (cfr. consid. 2.7) non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. STCA 32.2017.20 dell'8 settembre 2017, consid. 2.13 e rinvii ivi citati; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.8 e rinvii ivi citati e STCA 32.2018.168 del 14 agosto 2019, consid. 2.9 e rinvii ivi citati; STCA 32.2019.168 del 9 giugno 2020, consid. 2.10 e rinvii ivi citati).
2.11. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500 vanno poste a carico dell’UAI, il quale verserà pure fr. 2’000 al ricorrente a titolo di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai consid. 2.8.3 e 2.9, fermo restando il diritto a una rendita intera dal 1° marzo 2014 al 31 luglio 2016.
Le spese, per complessivi fr. 500, sono a carico dell’Ufficio AI, che verserà al ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti