Raccomandata
Incarto n. 32.2021.117
BS
Lugano 27 gennaio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 settembre 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con sentenza dell’11 novembre 2019 questo TCA aveva accolto il ricorso di RI 1, classe 1971, contro la decisione dell’8 novembre 2018 con la quale l’Ufficio AI aveva respinto la sua domanda di prestazioni. Il Tribunale aveva rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché svolgesse una perizia pluridisciplinare (inc. 32.2018.219).
1.2. Ritornati gli atti, l’amministrazione ha conferito mandato al __________ l’allestimento di una perizia pluridisciplinare (di ordine cardiologico, neurologico, psichiatrico, reumatologico e pneumologico), resa con rapporto 13 luglio 2021 (doc. 260 inc. AI, se non diversamente indicato i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa). I periti hanno ritenuto l’assicurato, dal mese di dicembre 2014, inabile all’80% nell’abituale professione di panettiere-pasticcere e pienamente abile nello svolgimento di un’attività adeguata con riduzione di rendimento del 30% sull’arco della giornata. La perizia è stata recepita dal SMR con rapporto 4 agosto 2021 (doc. 261).
Dopo aver proceduto alla valutazione economica (cfr. rapporto 10 agosto 2021 del Servizio di integrazione professionale in doc. 265), con decisione del 22 settembre 2021, preavvisata il 13 agosto 2021 (doc. 266), l’amministrazione ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni.
1.3. Contro la suddetta decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente tempestivo ricorso, postulando il riconoscimento di una rendita intera dal mese di novembre 2018. In via subordinata chiede il rinvio degli atti all’amministrazione affinché esperisca ulteriori accertamenti medici. Facendo riferimento alle proprie osservazioni del 14 settembre 2021 al progetto di decisione, l’insorgente sostiene come i periti del __________ non abbiano tenuto conto del fatto che la sua situazione clinica non poteva esser considerata stabilizzata. Non è stato infatti considerato il peggioramento cardiologico che ha portato a sospendere il previsto intervento sulla coxartrosi a destra, quest’ultima già ritenuta in fase di aggravamento. Tale situazione graverebbe sulle altre affezioni somatiche e psichiche. Contesta altresì la determinazione del reddito da invalido, ritenendo i valori statistici applicati non conformi alla realtà ticinese.
Da ultimo chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI propone il ritorno degli atti per completare l’aspetto medico nonché quello economico.
1.5. Invitato dal TCA a prendere posizione in merito alla proposta fatta dall’Ufficio AI, con scritto 25 novembre 2021 il patrocinatore del ricorrente ha espresso l’accordo “all’annullamento della decisione nella speranza che l’approfondimento, oltre a risultare completo, abbia un decorso più rapido di quello successivo alla sentenza 11 novembre 2019 di codesto Tribunale”. Considerata la richiesta di annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti a valere quale acquiescenza dell’amministrazione, il legale ha chiesto che il TCA si pronunci sulla domanda di assistenza giudiziaria ed eventualmente sulle ripetibili.
1.6. Il 28 novembre 2021 il rappresentante dell’assicurato ha prodotto il certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione giustificativa.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita.
Va rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto al ricorso contro la decisione emanata il 22 settembre 2021 – data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.
Per cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STF I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STF I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Nel caso in esame, con la risposta di causa l’Ufficio AI, dopo aver nuovamente sottoposto la fattispecie al vaglio del medico SMR dr. __________ (cfr. le sue annotazioni del 9 novembre 2021 in doc. V/1), ha ritenuto che “sia stato reso verosimile un peggioramento (anteriormente alla decisione impugnata) dello stato di salute dell’assicurato. Per questa ragione, l’UAI ritiene necessario domandare a questo lodevole Tribunale l’annullamento della decisione impugnata al fine di svolgere dell’ulteriore istruttoria medica. Accertamenti consistenti in primis nell’aggiornamento del caso da parte del SMR (che si riserva sin d’ora la facoltà di richiedere l’effettuazione di una perizia pluridisciplinare di decorso)”.
Esaminati i documenti allegati al ricorso (in particolare i certificati medici sub doc. B, C, D e G), questo TCA non può che confermare come sia stato resto verosimile un peggioramento della situazione di salute dell’assicurato risalente a prima dell’emissione della decisione impugnata, che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V consid. 1.2).
Ritenuto che i consulti specialistici del __________ sono stati eseguiti tra novembre e dicembre 2020 (cfr. pag. 766 della perizia __________), il Tribunale concorda con la necessità di aggiornare gli atti medici, richiedendo un rapporto ai sanitari indicati nelle annotazioni 9 novembre 2021 del SMR. Spetterà infine al SMR decidere se disporre una perizia pluridisciplinare di decorso.
Resta inteso che ora risulta prematuro determinarsi sulle contestazioni d’ordine economico.
2.5. Visto quanto sopra, in accoglimento del ricorso, gli atti vanno retrocessi all’amministrazione affinché, mediante gli accertamenti medici sopra indicati, valuti la residua capacità lavorativa dell’assicurato nella sua abituale professione ed in altre attività adeguate. Dopo di che l’Ufficio AI si determinerà sul diritto alla rendita dell’assicurato mediante l’emissione di nuova decisione, debitamente preavvisata.
2.6. Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Stante l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
2.7. Vincente in causa (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: cfr. STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto a un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).
L’assegnazione di ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione 22 settembre 2021 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti