Raccomandata

Incarto n. 32.2020.88

PC/sc

Lugano 31 maggio 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 luglio 2020 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 16 giugno 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1982, di professione orafo, disoccupato dal 1° maggio 2017 (in quanto licenziato il 26 gennaio 2017 con effetto al 30 aprile 2017, a seguito di una ristrutturazione interna della ditta presso la quale lavorava, in seguito fallita il 17 maggio 2017: pag. 61, 66, 303 e 505 incarto AI), in malattia dal 30 gennaio 2017 (pag. 86 incarto AI), in data 16/18 ottobre 2017 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, giustificata da “sindrome delle apnee del sonno di grave entità con ipossiemia notturna” dal “01/2017” (pag. 20-27, 42, 57-63 incarto AI).

1.2. L’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito: UAI) ha esperito gli accertamenti medici ed economici del caso e, in particolare, ha acquisito agli atti la perizia pluridisciplinare (medicina interna, neurologia, neuropsicologia, pneumologia e psichiatria) del __________ del 16 settembre 2019 (pag. 296-441 incarto AI), il rapporto finale del 4 ottobre 2019 del medico SMR (dr. med. __________; pag. 494-497 incarto AI), il rapporto finale del 15 novembre 2019 della consulente in integrazione professionale (di seguito: CIP; pag. 505-508 incarto AI), il complemento peritale del 30 aprile 2020 (pag. 624-633), l’annotazione del 18 maggio 2020 del precitato medico SMR (pag. 634 incarto AI).

1.3. L’UAI, con decisione del 16 giugno 2020 (pag. 656-659, 673-680 incarto AI; preavvisata il 24 dicembre 2019: pag. 515-520 incarto AI), ha riconosciuto a RI 1 una rendita intera di invalidità (grado di invalidità: 100%) dal 1° gennaio 2018 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI), ridotta ad ¼ di rendita dal 1° aprile 2019 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 1 OAI) stabilendo un grado di invalidità del 41%. In considerazione che la richiesta era stata presentata il 18 ottobre 2017, l’UAI ha puntualizzato che “il versamento della prestazione è accordato unicamente dal 01.04.2018 (ossia sei mesi dopo la rivendicazione del diritto, art. 29 LAI)” (pag. 675 incarto AI).

1.4. Contro la precitata decisione il RA 1, rappresentante di RI 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulandone l'annullamento e “il riconoscimento di un grado di invalidità del 100% sia nell’attività abituale sia in attività adeguate anche successivamente al giorno 01.04.2019; la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie; la rifusione delle spese alla parte ricorrente.” (doc. I, pag. IV). Sostanzialmente il rappresentante del ricorrente contesta la valutazione medica operata dall’amministrazione, ribadendo anche in questa sede che il suo assistito è inabile al 100% sia in attività adeguate sia nell’attività abituale anche successivamente al 1° aprile 2019. A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto il referto medico del 31 gennaio 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in neurologia (doc. B5, già agli atti a pag. 573-574), la valutazione neuropsicologica del 27 gennaio 2020 dello psicologo, specialista in psicoterapia e neuropsicologia FSP, __________ (doc. B6, già agli atti a pag. 575-582), il referto medico del 27 gennaio 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e angiologia (doc. B7, già agli atti a pag. 571), il referto medico del 17 gennaio 2020 del dr. med. __________ (doc. B8) e il referto medico del 17 gennaio 2020 del dr. med. __________ (doc. B9, già agli atti a pag. 598-599).

1.5. In data 10 agosto 2020 il RA 1 ha informato il TCA che il suo assistito rinunciava alla richiesta di gratuito patrocinio (doc. IX).

1.6. Nella risposta del 2 settembre 2020 l'UAI, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. X).

1.7. Il 29 settembre 2020 il RA 1 si è riconfermato soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XIV). A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto il referto medico del 19 settembre 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. XIV-1) e il referto dell’11 settembre 2020 del dr. med. __________ (doc. XIV-2).

1.8. Nelle osservazioni del 7 ottobre 2020 l'UAI, ha postulato la reiezione del ricorso - sulla base dell’annotazione del 6 ottobre 2020 del medico SMR (dr. med. __________; doc. XVI-1) - con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XVI).

1.9. Il 29 settembre (recte: 22 ottobre 2020; doc. XX) e il 23 ottobre 2020 (doc. XXII) il RA 1 si è riconfermato sofferman-dosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto il messaggio di posta elettronica del 23 ottobre 2020 dello psicologo __________ allo psichiatra __________ (doc. XXII).

1.10. Nelle osservazioni del 10 novembre 2020 l'UAI, ha postulato la reiezione del ricorso - sulla base dell’annotazione del 3 novem-bre 2020 del medico SMR (dr. med. __________; doc. XXIV-1) - con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XXIV-1).

1.11. Il 25 novembre 2020 il RA 1 si è riconfermato soffer-mandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XXVI).

1.12. Nelle osservazioni dell’11 dicembre 2020 l'UAI, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XXVIII).

1.13. Su richiesta del 26 gennaio 2021 del TCA (doc. XXX), il 18 marzo 2021 l’amministrazione ha vesato agli atti l’annotazione del 3 febbraio 2021 della CIP (doc. XXXV-1) e il complemento peritale del __________ del 18 marzo 2021 (doc. XXXV-2).

1.14. Il 25 marzo 2021 il TCA ha trasmesso al rappresentante dell’in-sorgente la precitata documentazione (doc. XXX, doc. XXXV-1 e 2), assegnando un termine di 20 giorni per presentare osservazioni scritte (doc. XXXVI).

1.15. Il 12 aprile 2021 il RA 1 si è riconfermato soffer-mandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XXXVII). Il doc. XXXVII è stato trasmesso, per conoscenza, all’UAI (doc. XXXVIII).

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se RI 1, successivamente al 1° aprile 2019, ha diritto ad ¼ di rendita di invalidità, come deciso dall’UAI, oppure a una rendita di invalidità intera, come richiesto dal patrocinatore dell’insorgente.

Preliminarmente il TCA rileva che il rappresentante del ricorrente non contesta - a ragione - che la prestazione vada versata dal 1° aprile 2018 (ossia sei mesi dopo l'inoltro della richiesta di prestazioni AI del 16/18 ottobre 2017: pag. 20-27 e 53 incarto LAI), a fronte di una domanda tardiva (cfr. art. 29 cpv. 1 LAI).

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (SCARTAZZINI, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TF i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TF con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.3. Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STF I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

(STCA 32.2019.137 del 25 maggio 2020, consid. 2.5, STCA 32.2019.168 del 9 giugno 2020, consid. 2.3, STCA 32.2020.63 del 23 novembre 2020, consid. 2.3 e STCA 32.2020.92 del 18 gennaio 2021, consid. 2.4).

2.4. Per quel che concerne l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nel 2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2; 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).

Vedi pure STCA 32.2018.145 del 21 ottobre 2019, consid. 2.3, STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.3, STCA 32.2020.8 del 20 agosto 2020, consid. 2.4, STCA 32.2020.42 del 21 dicembre 2020, consid. 2.5 e STCA 32.2020.92 del 18 gennaio 2021, consid. 2.5).

2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352; STCA 32.2019.174 del 13 luglio 2020, consid. 2.10).

Vedi pure STCA 32.2020.42 del 21 dicembre 2020, consid. 2.6 e STCA 32.2020.92 del 18 gennaio 2021, consid. 2.6.

2.6. Ad una perizia allestita esclusivamente sulla base degli atti dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”).

Tale giurisprudenza va tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34; STCA 35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8 maggio 2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA 35.2014.111 del 13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018, consid. 2.8; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.5; STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.5; STCA 32.2019.145 del 9 giugno 2020, consid. 2.12).

Vedi pure STCA 32.2020.42 del 21 dicembre 2020, consid. 2.7 e STCA 32.2020.92 del 18 gennaio 2021, consid. 2.7.

2.7. Nella presente fattispecie con la decisione avversata l’UAI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera dal 1° gennaio 2018 (alla scadenza dell’anno d’attesa; grado AI: 100%), con versamento dal 1° aprile 2018 (a fronte di una richiesta tardiva), ridotta ad ¼ di rendita (grado AI: 41%) dal 1° aprile 2019 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 1 OAI), ritenendolo inabile al lavoro, nell’attività abituale di “orafo”, al 100% dal 30 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 e al 55% (presenza a metà tempo e ulteriore riduzione del rendimento del 10%) dal 1 gennaio 2019 e continua rispettivamente, in attività adeguate, al 100% dal 30 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 e al 28% (riduzione di presenza del 20% e ulteriore riduzione del rendimento del 10%) dal 1 gennaio 2019 e continua.

L’UAI ha acquisito agli atti l’incarto LAMAL (pag. 711-778). Esso contiene la perizia del 9 marzo 2017 della dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha posto la diagnosi di “sindrome ansiosa non specificata reattiva a problemi legati all’occupazione (ICD-10 F41.9 e Z56)” e ha considerato l’assicurato abile al 100% dal punto di vista psichiatrico (doc. 722-725). Vi è pure la valutazione medica del 19 luglio 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, che ha posto le diagnosi di “Sindrome delle apnee del sonno, con previsto trattamento tramite C-PAP; Stato dopo intervento operatorio di settoplastica funzionale e turbinoplastica bilaterale steno-etmoidectomia bilaterale 06.06.2017 per deviazione settale importante a sx e ipertrofia dei turbinati; cefalea cronica in esiti di clipping di aneurisma rotturato dell’arteria comunicante anteriore nel 2000; gonalgia cronica dx in accertamento” e ha concluso che “Al più tardi da metà agosto 2017 l’assicurato è normalmente abile al lavoro per la professione abituale di orafo come pure per ogni attività sedentaria compatibile con le sue capacità” (pag. 743 e 744).

L’UAI ha inoltre incaricato il __________ (di seguito: __________) di eseguire un accertamento pluridisciplinare (medicina interna, neurologia, neuropsicologia, pneumologia e psichiatria). La perizia del __________ è datata 16 settembre 2019 (pag. 296-441 incarto AI).

In tale ambito i medici del __________, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l'anamnesi (famigliare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica), le constatazioni soggettive ed obiettive, la descrizione della giornata, la terapia, gli esami di laboratorio del 12 marzo 2019 (ematologico, ematochimico, screening tiroideo, emoglobina glicata, tassi farmacologici, esame delle urine) e gli esami pneumologici del 21 marzo 2019 (esame funzionale, valutazione sonnolenza sec ESS, lettura utilizzo apparecchio C-PAP, hanno sottoposto l'assicurato ad un consulto internistico (dr.ssa med. __________), ad un consulto neurologico (dr. med. __________), ad un consulto psichiatrico (dr. med. __________), ad un consulto pneumologico (dr. med. __________) e ad un consulto neuropsicologico (Dott. __________).

Dal profilo internistico, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia __________, grazie al consulto specialistico del 12 marzo 2019 (dalle ore 8.45 alle ore 10.45) del dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina interna generale, che - dopo avere posto la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “Ipertensione arteriosa essenziale trattata in triterapia nota da più di 20 anni; Ipercolesterolemia non trattata con attuale valore di colesterolo totale 5,5 mmol/l e LDL 4,2 mmol/L; Pregressa epatite A e B; Diverticolosi del sigma: - stato da asportazione di adenoma tubulare con displasia basso grado (colonscopia maggio 2018); Gonartrosi bilaterale, pauci sintomatica; Obesità con BMI 38,2kg/m2” - ha attestato, dal profilo internistico, una piena capacità lavorativa dell’assicurato (pag. 297 e 327-332).

Per quanto riguarda la patologia neuropsicologica, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia __________, grazie al consulto specialistico del 22 marzo 2019 del Dott. __________, il quale, nel referto del 16 aprile 2019 (pag. 376-395), dopo aver descritto l'anamnesi e i risultati dei test neuropsicologici e dell’indagine clinico-neuropsicologica, ha attestato la presenza con ripercussione sulla capacità lavorativa di una “compromissione neuropsicologica di grado medio, caratterizzata da rallentamento psicomotorio, deficit di attenzione selettiva e sostenuta con precoce affaticabilità, deficit di memoria a breve termine verbale e visuospaziale, deficit esecutivi con difficoltà di pianificazione ridotta a flessibilità cognitiva”. Nell’attività abituale di orafo, l'assicurato è stato giudicato abile al lavoro nella misura del 45% (riduzione del tempo di lavoro al 50% e riduzione del rendimento di lavoro del 10%). In un'attività adatta (ovvero con modalità di lavoro senza pressione temporale, con capacità di attenzione e memoria limitate, attività di routine soggetta a poche variazioni e con possibilità di pause prolungate) è stato giudicato abile al lavoro nella misura del 75% (ridotto tempo di lavoro all'80% per le 6 ore al giorno con ridotto rendimento del 10%). Tali valutazioni sono state ritenute valide a partire da inizio 2017, dopo l’avvenuto licenziamento. Il perito ha indicato che, dal lato terapeutico, non vi sono possibilità per migliorare le competenze cognitive.

Per quanto riguarda la patologia neurologica, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia __________, grazie al consulto specialistico del 14 marzo 2019 del dr. med. __________, il quale, nel referto del 26 marzo 2019 (pag. 352-375), dopo aver descritto l'anamnesi e l’esame clinico, ha attestato la presenza con ripercussione sulla capacità lavorativa di una “compromissione neuropsicologica di grado medio, caratterizzata da rallentamento psicomotorio, deficit di attenzione selettiva e sostenuta con precoce affaticabilità, deficit di memoria a breve termine verbale visuo-spaziale, deficit esecutivi con difficoltà di pianificazione ridotta a flessibilità cognitiva su: secondari a disturbi psichici insorti dopo il licenziamento e a sindrome delle apnee notturne”. Lo specialista ha tenuto conto della valutazione neuropsicologica eseguita in ambito peritale __________ da parte del Dott. __________. Il perito ha attestato la presenza senza ripercussione sulla capacità lavorativa di uno “Stato dopo emorragia subaracnoidea nel 2000 su rottura di aneurisma trattata con clipping, in assenza di deficit residuali sensomotori o cognitivi; Epilessia parziale semplice con eventuale prima crisi secondariamente generalizzata, insorta dopo emorragia subaracnoidea, in attuale trattamento con Acido Valproico, presumibilmente ultima crisi numerosi anni or sono”. Il perito ha ritenuto che, a quel momento, lo stato neurologico dell’assicurato risultava del tutto nella norma, non vi erano segni clinici residuali a seguito di emorragia subaracnoidea, unicamente permaneva la malattia epilettica con crisi che apparivano come parzialmente semplici, per cui risultava indicato mantenere il trattamento antiepilettico con Depakin, a causa di un’alta probabilità di ricadute, nonostante l'ultima crisi comiziale risalisse a numerosi anni orsono. Dal punto di vista valetudinario, ha giudicato l’assicurato complessivamente abile al lavoro nella misura del 45% (combinazione di ridotto tempo di lavoro al 50% e ridotto rendimento del 10%), per quel che attiene l'attività lavorativa svolta di orafo. In un'attività adatta, attività semplice con basso impegno cognitivo, causa i disturbi neuropsicologici descritti, l'assicurato è stato giudicato complessivamente abile al lavoro nella misura del 75% (capacità lavorativa dell'80% per ridotto tempo di lavoro a 6 ore al giorno con diminuzione del rendimento del 10%). Entrambe le capacità lavorative, sono da ritenersi valide a partire da inizio 2017, dopo l’avvenuto licenziamento. Dal lato terapeutico ha ritenuto indicato mantenere il trattamento antiepilettico in atto. Non ha indicato possibilità di trattamento neuropsicologico, in quanto era prevedibile che i disturbi cognitivi rilevati potessero migliorare con lo stato psicologico dell'assicurato.

Dal profilo psichiatrico, l’assicurato è stato sottoposto al consulto specialistico del 21 marzo 2019 (dalle ore 9.00 alle ore 9.45) e del 4 aprile 2019 (dalle ore 9.00 alle ore 9.45) del dr. med. __________, il quale, nel rapporto del 5 aprile 2019 (pag. 407-441), dopo aver descritto l'anamnesi e lo status psichico secondo i criteri AMDP System, ha posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome misto ansioso depressiva (ICD-10; F.41.2)”. Il perito ha ritenuto verosimile che l'assicurato avesse sviluppato inizialmente una sindrome da disadattamento (ICD-10 F43.22) in reazione al licenziamento e che essa si sia poi evoluta in una sindrome mista ansioso depressiva (F41.2), a quel momento ancora presente. Dal lato strettamente psicopatologico, considerando anche l'interferenza che le limitazioni cognitive presenti possono avere sui sintomi ansiosi, ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 90% per ridotto rendimento in attività svolta e in attività adatta, a partire dal mese di novembre 2017, momento in cui l'assicurato aveva iniziato una presa a carico psichiatrica. Dal punto di vista terapeutico ha ritenuto indicato un proseguimento della terapia psichiatrica integrata, giudicando una prognosi stabile, considerando l’andamento cronico della malattia.

Per quanto riguarda la patologia pneumologica, l’assicurato è stato sottoposto al consulto specialistico del 21 marzo 2019 del dr. med. __________, il quale, nel rapporto del 12 aprile 2019 (pag. 396-406 incarto AI) - dopo aver descritto l'anamnesi e l'esame clinico, comprensivo di esami pneumologici di funzionalità respiratoria, come pure rivalutazione di utilizzo apparecchio C-PAP - ha attestato che non vi erano diagnosi influenti la capacità lavorativa. Senza influsso sulla stessa ha descritto la nota sindrome delle apnee da sonno ostruttivo di grado severo in ventiloterapia con apparecchio C-PAP. Dal punto di vista medico-teorico pneumologico, l'assicurato è stato giudicato a quel momento abile al lavoro nella misura del 100% sia in qualità di operaio orafo, sia per quel che riguarda un'attività adatta. Tuttavia, tenuto conto dell'iniziale difficoltà di aderenza terapeutica alla terapia C-PAP, l’assicurato negli anni 2017-2018, è stato considerato inabile al lavoro nella misura del 100%. Solo a partire dal mese di gennaio 2019, migliorata l'aderenza terapeutica, con riscontro di buoni risultati oggettivi dal punto di vista respiratorio, l'assicurato è stato giudicato abile al lavoro in maniera completa in attività svolta e in attività adatta. Dal lato terapeutico è stato consigliato il mantenimento con buona compliance della ventiloterapia in atto a quel momento.

Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 16 settembre 2019 i medici del __________, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato centro d’accertamento come pure di una esauriente discussione avvenuta tra di loro in data 9 settembre 2019 tramite teleconferenza (pag. 333), hanno posto le seguenti diagnosi (pag. 337):

" B.1 Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa Compromissione neuropsicologica di grado medio, caratterizzata da rallentamento psicomotorio, deficit di attenzione selettiva e sostenuta con precoce affaticabilità deficit di memoria a breve termine verbale e visuo-spaziale, deficit esecutivi con difficoltà di pianificazione e ridotta flessibilità cognitiva.

Sindrome mista ansiosodepressiva (ICD-10 F41.2).

B.2 Diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

Stato dopo emorragia subaracnoidea nel 2000 su rottura dell'aneurisma, trattata con clipping, senza deficit residuali sensomotori. Epilessia parziale semplice con eventuale prima crisi secondariamente generalizzata, insorta dopo emorragia subaracnoidea del 2000, in trattamento con Acido Valproico (presumibilmente ultima crisi numerosi anni orsono).

lpertensione arteriosa essenziale trattata in triterapia nota da più di 20 anni.

Ipercolesterolemia non trattata.

Pregressa epatite A e B.

Diverticolosi del sigma:

  • stato da asportazione di adenoma tubulare con displasia basso grado (colonscopia maggio 2018). Gonartrosi bilaterale, pauci sintomatica. Obesità con BMI 38,2 kg/m2.”

I periti hanno puntualizzato (pag. 342-343) quanto segue:

" C Ripercussioni funzionali dei reperti / delle diagnosi

L'A. presenta limitazioni funzionali dovute a patologia neurologica, neuropsicologica e psichiatrica. La compromissione neuropsicologica di grado medio rilevata in ambito neurologico e neuropsicologico, porta nell'A, un rallentamento psicomotorio con deficit di attenzione selettiva e sostenuta, precoce affaticabilità, deficit di memoria a breve termine verbale e visuo-spaziale, deficit esecutivi con difficoltà di pianificazione e ridotta flessibilità cognitiva. Dal lato prettamente psicopatologico, le limitazioni neuropsicologiche descritte interferiscono sui sintomi ansiosi presenti nell'A., con influsso globalmente negativo sulle sue prestazioni professionali. Per quanto attiene alle restanti diagnosi in ambito neurologico, come pure per la problematica pneumologica e le varie patologie internistiche, l'A. non presenta attualmente limitazioni funzionali. Sottolineiamo che a esordio della diagnosi respiratoria di sindrome delle apnee, negli anni 2017 e 2018, tenuto conto di un difficile adattamento della ventiloterapia notturna, l'A. è da giudicarsi inabile al lavoro al 100% per qualsiasi attività professionale

(…).

E. Discussione di fattori di stress e risorse Il corteo sintomatologico ascrivibile alle diagnosi psichiatrica e neuropsicologica/neurologica, interferisce sulla performance lavorativa dell'A. ll rallentamento psicomotorio porta nell'A, a presentare difficoltà nel focalizzare e mantenere l'attenzione con conseguente precoce affaticabilità, deficit di memoria immediata, difficoltà di pianificazione e scarsa flessibilità cognitiva, il tutto con modalità di agire che possono risultare poche strategiche e rigide. Integre risultano invece le capacità di apprendimento a lungo termine e le abilità visuo-spaziali.”.

Quanto alla capacità lavorativa medico - teorica globale, i medici del __________ hanno ritenuto l’assicurato abile al 45% e puntualizzato che si trattava di una combinazione di riduzione del tempo di lavoro (capacità lavorativa del 50%) e di riduzione del rendimento di lavoro (capacità lavorativa del 90 %) nell’attività abituale di orafo (pag. 338). In attività adeguata, che tenga conto dei limiti funzionali dovuti alla patologia neurologica, neuropsicologica e psichiatrica, l’assicurato è stato giudicato abile complessivamente nella misura del 75%. I periti del __________ hanno precisato che si trattava di una riduzione della capacità lavorativa per ridotto tempo di lavoro (presenza sul posto di lavoro per l’80% del tempo di lavoro) con rendimento ridotto del 10 %; pag. 339).

I periti hanno specificato (pag. 339) quanto segue:

" La capacità lavorativa complessiva del 45% per attività svolta di orafo è dovuta all'integrazione delle capacità lavorative in ambito neurologico e neuropsicologico, (capacità lavorativa complessiva del 45% per combinazione di riduzione del tempo e rendimento di lavoro) alla capacità lavorativa del 90%, per ridotto rendimento in ambito psichiatrico. Si giustifica un'integrazione delle varie capacità lavorative, in quanto le limitazioni presentate dall'A, causa patologia neurologica e neuropsicologica, interferiscono negativamente sul quadro psicopatologico presentato e viceversa. La capacità lavorativa complessiva del 75% per attività adatta è dovuta all'integrazione delle capacità lavorative relative in ambito neurologico e neuropsicologico (capacità lavorativa del 75% per riduzione del tempo di lavoro e rendimento), con la capacità lavorativa del 90% dovuta a patologia psichiatrica, con riduzione del rendimento di lavoro. Le limitazioni neurologiche/neuropsicologiche presentate dall'A, interferiscono negativamente con il quadro ansioso, portando, oltre che a una riduzione della capacità lavorativa per quanto attiene il tempo di lavoro, anche una riduzione globale del rendimento lavorativo.”

I periti hanno indicato (pag. 340) pure quanto segue:

" La capacità lavorativa del 75% per attività adatta è da considerarsi valida a partire da gennaio 2019 in poi. Come già descritto in precedenza per quanto attiene alla capacità lavorativa in attività svolta, anche per un'attività adatta, l'A. è da considerarsi inabile al lavoro al 100% dal 30.1.2017 fino al 31.12.2015, causa patologia respiratoria ostruttiva di grado severo, necessitante l'utilizzo di ventiloterapia notturna; inizialmente con difficoltà di aderenza terapeutica e conseguenti risultati clinici oggettivi non favorevoli.”

Nel rapporto finale del 4 ottobre 2019 (pag. 494-497) il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver ripreso le diagnosi con e senza influenza sulla capacità lavorativa poste dai periti del __________, ha fissato un'inabilità lavorativa del 100% dal 30 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 e del 55% (50% presenza combinato con una riduzione del rendimento del 10%) dal 1° gennaio 2019 e continua nell’attività abituale di orafo con prognosi stazionaria rispettivamente un'inabilità lavorativa del 100% dal 30 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 e del 28% (20% presenza combinato con una riduzione del rendimento del 10%) dal 1° gennaio 2019 e continua in un’attività adeguata (semplice, con basso impegno cognitivo, causa disturbi neuropsicologici descritti nelle perizia del __________) con prognosi stazionaria (pag. 496).

Il medico SMR ha puntualizzato un carico massimo di 10 kg, nessuna necessità di alternanza della postura al bisogno, difficoltà nello svolgere lavori di precisione (inclusa) e la necessità di pause supplementari (inclusa). Sub “Ulteriori risorse e limiti presenti e disponibili” il medico SMR ha indicato (pag. 497) quanto segue:

" Vi è un quadro di compromissione neuropsicologica di grado medio, caratterizzata da rallentamento psicomotorio, deficit di attenzione selettiva e sostenuta con precoce affaticabilità, deficit di memoria a breve termine verbale e visuospaziale, deficit esecutivi e con difficoltà di pianificazione e ridotta flessibilità cognitiva. Il tutto con modalità di agire che possono risultare poco strategiche e rigide.”

Il medico SMR ha precisato che non era da prevedersi una modifica della capacità lavorativa a fronte di un quadro clinico valetudinario stabilizzato e che non erano applicabili terapie che avrebbero migliorato la capacità lavorativa. Visto che l’11 settembre 2019 il neurologo curante dell’assicurato aveva attestato che dal punto di vista delle apnee del sonno la guida era sconsigliata, il medico SMR ha ritenuto pure opportuno segnalare l’assicurato alla Sezione della Circolazione (pag. 497).

A seguito di ulteriore svariata documentazione medica specialistica versata agli atti dall’assicurato (pag. 571-599, 607, 621 e 622), nel complemento peritale del 30 aprile 2020 (pag. 624-633), gli specialisti del __________ ha rilevato quanto segue:

" (…). Per praticità riassumiamo gli atti successivi alla perizia __________, a cui voi fate riferimento:

II 17.1.2020 vi è il rapporto medico del Dr. med. , che scrive al sig. M e chiede di rivalutare l'aspetto neuropsicologico, scegliendo degli strumenti più sensibili alfine di meglio chiarire la ripercussione del disturbo cognitivo su di un'eventuale attività lavorativa. Dice che rivedendo la documentazione a sua disposizione può confermare che all'occasione della valutazione ambulatoriale neuropsicologica del 3.9.2018, il Dr. med. __________ e la psicologa sig.ra __________, osservavano solo un lieve miglioramento nei tempi di reazione rispetto all'esame precedente dell'ottobre 2017, mentre le restanti funzioni cognitive rimanevano sovrapponibili all'esame precedente. Si confermava quindi un quadro cognitivo con rallentamento psicomotorio precoce, affaticabilità cognitiva, difficoltà di memoria a breve termine e difficoltà esecutive. A quel momento il Dr. med. __________, esprimeva che questi deficit potevano avere ripercussioni significative sulle attività complesse, quali la gestione della burocrazia personale e privata e ancor di più su qualsiasi tipo di attività lavorativa. Il Dr. med. __________ riteneva quindi che questo lieve miglioramento non poteva concludere a un'abilità, seppur parziale, a qualsiasi attività lavorativa da parte del suo paziente.

Il 27.1.2020 il Dr. med. __________ scrive all'Ufficio Al. Si riferisce al progetto di assegnazione di rendita di invalidità del 24.12.2019. Segue il paziente come internista fin dall'inizio dell'evento di emorragia cerebrale del 2000, in particolar modo sulle vicissitudini recenti, che lo hanno portato all'incapacità lavorativa. Dapprima, secondaria come reazione ansiosodepressiva a seguito del licenziamento, ma successivamente soprattutto a causa dell'insorgere di difficoltà cognitive, verosimilmente anche in parte legate all'evento del 2000. L'evoluzione è ben studiata dai colleghi dell'Ospedale __________ di __________, sede __________, dal Dr. med. __________, neurologo, che attestano il persistere del grado di invalidità al 100%. A sua conoscenza e secondo il suo giudizio, non vi è assolutamente un miglioramento tale da scendere a una capacità lavorativa del 40%, come deciso in base al progetto. Ha pertanto consigliato al paziente il formulario opposizione alla decisione.

Il 31.1.2020 il Dr. med. __________ scrive all'Ufficio Al, chiede di rivedere la conclusione in merito all'inabilità lavorativa dell'A, come espresso nel rapporto del 24.12.2019. Diagnostica sindrome delle apnee del sonno di grave entità, con ipossiemia notturna in trattamento con C-PAP. Conseguente funzionamento cognitivo globale deficitario con rallentamento globale dell'attenzione selettiva, affaticabilità cognitive, deficit esecutivi, deficit di memoria a breve termine, cefalee temporali. Stato dopo emorragia subaracnoidea su rottura di aneurisma dell'arteria comunicante anteriore, con conseguente clipping con conseguente nell'anno 2000 e crisi epilettiche focali sintomatiche. Epatopatia citolitica, pregressa epatite A e B. Elenca esami complementari quali una valutazione neuropsicologica del 23.1.2020 da parte del sig. __________, psicologo e neuropsicologo, dalla cui valutazione conferma un'inabilità lavorativa complete in qualsiasi attività in ragione di un rallentamento psicomotorio associato a deficit esecutivi rilevati. In particolare, dice il Dr. med. __________, l'esame di decorso conferma le conclusioni del rapporto dei colleghi dell'Ospedale __________ di __________, sede __________, nel 2018, dove veniva già affermato che tali deficit non erano suscettibili di avere ripercussioni significative sulle attività di base della vita quotidiana, ma potevano averne su quelle più complesse come ad esempio la gestione della burocrazia o di un'attività lavorativa. Si cita il rapporto dell'11.9.2018. Chiede quindi di prendere atto di questa valutazione. Allega poi il rapporto del neuropsicologo e psicologo sig. __________ del 27.1.2020, che esegue una valutazione neuropsicologica e diagnostica rallentamento attentivo (psicomotorio) associato a precoce affaticabilità mentale, deficit di memoria a breve termine visuo-spaziale e ridotte abilità nella componente uditivo-verbale, deficit esecutivi caratterizzati e ridotta flessibilità mentale, astrazione, inibizione e controllo, difficoltà nella pianificazione o sequenze motorie, deficit di memoria e di lavoro e prospettica. Dice poi di rifarsi alle conclusioni del suo rapporta neuropsicologico. Cita nei dettagli i rapporti e continua con l'esame odierno neuropsicologico di decorso. Conferma quindi le conclusioni del rapporto dei colleghi dell'Ospedale __________ di __________, sede __________, nel 2018, dove venivano già affermate che tali deficit non sono suscettibili di avere ripercussioni significative sull'attività di base della vita quotidiana, ma potrebbero averne su quelle più complesse, come ad esempio la gestione della burocrazia o di un'attività lavorativa appunto. Egli dice che la riduzione dell'inabilità lavorativa come da calcolo medico-teorico effettuato dall'Assicurazione Invalidità, appare del tutto ingiustificata, almeno dal punto di vista strettamente neuropsicologico. Il quadro globale di rallentamento psicomotorio associato ai deficit esecutivi rilevati, non permette al paziente di poter essere abile e "competitivo" in nessun tipo di lavoro, neppure in misura parziale. Facciamo notare che abbiamo sottoposto tutta questa documentazione medica ai nostri consulenti, Dr. med. __________ (neurologo) e Dottor __________ (neuropsicologo), che hanno preso posizione al riguardo.

In data 23.3.2020 il Dr. med. __________ attesta incapacità lavorativa al 100% dal 25.3.2020 al 25.6.2020 (senza riportare diagnosi o motivazioni in merito). Le loro prese di posizione sono riportate integralmente, a cui noi del __________ ci allineiamo completamente.

Presa di posizione del Dr. med. __________ del 18.3.2020 "Ricordo brevemente dal lato anamnestico che il paziente presenta in diagnosi uno stato dopo emorragia subaracnoidea nel 2000 su rottura di un aneurisma cerebrale, poi trattato con clipping, senza deficit sensomotorico residuale, con sviluppo di un'epilessia parziale semplice con eventuale prima crisi secondariamente generalizzata in trattamento con beneficio con Acido Valproico e ultima crisi epilettica risale ad anni or sono.

Nella perizia effettuata l'anno scorso era risultata una compromissione neuropsicologica di grado medio, comunque insorta dopo il 2017 in seguito al licenziamento. Il Dr. __________, che aveva effettuato la valutazione neuropsicologica, vedeva piuttosto un nesso con disturbi psichici insorti dopo il licenziamento e una sindrome delle apnee notturne rilevante.

Il neuropsicologo Dr. __________ ha effettuato ora una nuova valutazione neuropsicologica. Come ben spiegato dal Dr. __________ questa nuova valutazione ha evidenziato piuttosto alcuni miglioramenti rispetto al suo esame del 22.03.2019, quindi non si tratta di un quadro neuropsicologico stabilizzato, inoltre effettivamente, come già sottolineato dal Dr. __________, pare che il quadro neuropsicologico sia influenzato proprio da altri fattori e soprattutto dallo stato di umore che rendono variabili le sue manifestazioni. Il Dr. __________ conferma quindi le sue valutazioni per quanto riguarda la capacità lavorativa ed io mi associo a queste osservazioni."

Presa di posizione del Dott. __________ del 20.4.2020

''Devo evidenziare che valutazione neuropsicologica, svolta dal collega Dott. __________ (referto del 27.01.2020) non ha preso in considerazione le conclusioni dell'esame da me svolto nell'ambito della perizia __________. Il collega verosimilmente non era informato del fatto che il Signor RI 1 era stato da ultimo valutato dal sottoscritto il 22.03.2019. il Dott. __________, infatti, confronta i suoi risultati unicamente con quelli della penultima valutazione ad opera della collega __________ e risalente al 03.09.2018. Va quindi sottolineato che il Dott. __________ ha formulato delle conclusioni senza aver potuto considerare l'intera documentazione dell’A., quindi sulla base di informazioni incomplete.

Quanto sopra dovrebbe già essere sufficiente per considerare come non completamente attendibili le conclusioni del Dr. __________ e del Dott. __________. Ho però messo a confronto i miei risultati con quelli del collega __________. Mi colpisce il fatto che I’A., nella valutazione del collega, abbia mostrato alcune prestazioni migliori di quanto avesse ottenuto nel mio esame del 2019. In specifico, nella mia valutazione I’A. aveva ottenuto punteggi deficitari ai test di memoria a breve termine (Digit Span forward), di memoria di lavoro (Digit Span backward) e di attenzione selettiva e controllo (test di Stroop). Nella valutazione del Dott. __________, invece, l 'A. ha mostrato in questi test risultati migliori, passando da prestazioni deficitarie ad esiti addirittura nella media. Ciò suggerisce che il quadro neuropsicologico dell'A. non sia stabilizzato, come è sostenuto dai colleghi __________ e __________, ma sia influenzato dagli altri fattori noti (disturbo del sonno, stanchezza, lieve sindrome ansiosodepressiva, preoccupazioni, aspetti linguistici e di comprensione) che lo rendono quindi variabile nelle sue manifestazioni. Una seconda osservazione riguarda fatto di come si possa giudicare I’A. totalmente inabile al lavoro, seppur in presenza di miglioramenti così evidenti sul piano cognitivo. Sulle base di quanto fin qui detto confermo che, dal punto di vista strettamente neuropsicologico, la capacità lavorativa sia parziale, ovvero del 45% nel lavoro abituale di orafo e del 75% in attività adatta." Caro Collega, come può rilevare dalle osservazioni inoltrate dai nostri consulenti Dottor __________ e Dr. med. __________, la valutazione da noi effettuata con perizia del 16.9.2019e integralmente mantenuta e ben giustificata. Le osservazioni dei curanti non sono in grado di confutare quanto da noi stabilito nell'ambito della precedente perizia __________. Pertanto i documenti a noi sottoposti descrivono un ulteriore miglioramento dal lato neuropsicologico rispetto a quanto emerso nell'ambito della perizia __________ del 16.9.2019.”.

Nell’annotazione del 18 maggio 2020 (pag. 634) il medico SMR, dr. med. __________, sulla base del precitato complemento peritale, ha confermato le conclusioni contenute nel rapporto finale SMR redatto il 4 ottobre 2019.

2.8. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione - prima dell’emissione della decisione qui impugnata (in casu, il 16 giugno 2020) che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1) - non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dagli specialisti del __________, poi avallata dal SMR, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati, e fatta propria dall'UAI.

Il TCA constata, infatti, che i periti del __________ hanno tenuto conto di tutte le problematiche lamentate dall'assicurato ponendo le diagnosi concernenti l’insieme dei disturbi dell’interessato, valutando le sue limitazioni funzionali e le relative ripercussioni sulla capacità lavorativa al termine di un’analisi approfondita di tutti i referti medici dei curanti. I consulenti in medicina interna, neurologia, psichiatria, pneumologia e neuropsicologia, come visto, hanno infatti analizzato l’insieme delle patologie dell’interessato, giungendo a conclusioni ben motivate riguardo ai limiti funzionali e alla capacità lavorativa residua esigibile nonostante i disturbi alla salute. Nel complemento peritale del 30 aprile 2020, in particolare, gli specialisti del __________ hanno poi spiegato in modo dettagliato e condivisibile i motivi per cui la loro valutazione si discosta da quella degli specialisti consultati privatamente dall’assicurato. In particolare, il perito neuro-psicologo ha rilevato che il neuropsicologo __________, nel referto del 27.01.2020, non aveva preso in considerazione le conclusioni dell'esame svolto nell'ambito della valutazione del __________ e, quindi, aveva formulato delle conclusioni sulla base di informazioni incomplete. Inoltre, il perito neuropsicologo ha confrontato i propri risultati con quelli del collega, riscontrando alcune prestazioni migliori di quanto avesse ottenuto nel suo esame del 2019, passando da prestazioni deficitarie ad esiti addirittura nella media. Pertanto il quadro neuropsicologico non potava essere considerato stabilizzato, in quanto influenzato dagli altri fattori noti (disturbo del sonno, stanchezza, lieve sindrome ansiosodepressiva, preoccupazioni, aspetti linguistici e di comprensione) che lo rendevano variabile nelle sue manifestazioni.

In tale ambito occorre rilevare che il giudice si scosta dalle risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie.

L’assicurato non ha infatti prodotto della documentazione medico-specialistica atta a sollevare il benché minimo dubbio riguardo all’apprezzamento peritale del __________.

Il TCA non ignora la documentazione medica versata agli atti in questa sede dal rappresentante dell’assicurato e allestita dai medici-specialisti curanti dell’assicurato.

In particolare, davanti al TCA, il patrocinatore del ricorrente ha versato agli atti anche il referto medico del 19 settembre 2020 (doc. XIV-1) del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, giusta il quale:

" (…) Seguo, come psichiatra e psicoterapeuta, il sig. RI 1 dal 21.09.2017 (…).

Le rispettive diagnosi furono e ci sono tuttora valide:

Sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata (ICD-10: F43.21)

Funzionamento cognitivo globale deficitario (ICD-10: F06.71)

Assai presto, vedendo delle condizioni psicologiche del paziente, ho chiesto una verifica dettagliata neuropsicologica, unica basata sui test psicometrici standardizzati (…).

In effetti, chiesi il 12.10.2017 un test psicometrico presso Servizio di neuropsicologia del __________ di __________ che fu effettuato dalla psicologa __________ in data 26.10.2017.

Il risultato parlava di "un funzionamento cognitivo globale deficitario, caratterizzato da rallentamento globale dell'attenzione selettiva associato ad affaticabilità cognitiva, deficit esecutivi contraddistinti da una scarsa capacità di controllo delle ripetizioni e delle interferenze e deficit di memoria a breve termine".

In data 03.09.2018 il paziente viene nuovamente sottoposto alla stessa indagine presso stesso Servizio, questa volta da un'altra psicologa, sig.ra __________, specialista in neuropsicologia FSP, che giunse a stesso risultato e conclusione:

"La valutazione neuropsicologica ha messo in evidenza un quadro cognitivo caratterizzato da rallentamento psicomotorio e precoce affaticabilità cognitiva, difficoltà di memoria a breve termine e difficoltà esecutive. Tali deficit non sono suscettibili di avere ripercussioni significative sulla attività di base della vita quotidiana ma potrebbero averne su quelle più complesse come ad esempio la gestione della burocrazia o un'attività lavorativa".

Per la terza volta il paziente viene esaminato con i test psicometrici, questa volta in data 23.01.2020 dal sig. __________, specialista in neuropsicologia e psicoterapia FSP con seguente valutazione di "assoluta attendibilità":

"Con l'odierno esame neuropsicologico di decorso si confermano quindi le conclusioni del rapporto dei colleghi dell'Ospedale __________ di __________ dove veniva già affermato che tali deficit non sono suscettibili di avere ripercussioni significative sulle attività di base della vita quotidiana ma potrebbero averne su quelle più complesse come ad esempio la gestione delta burocrazia o un'attività lavorativa". Conclude che "la riduzione dell'inabilità lavorativa, come da calcolo medico teorico effettuato dall'Al appare del tutto ingiustificata, almeno dal punto di vista strettamente neuropsicologico. Il quadro globale di rallentamento psicomotorio associato ai deficit esecutivi rilevati non permette al paziente di poter essere abile e "competitivo" in nessun tipo di lavoro, neppure in misura parziale". (…).

Da parte mia, in due riprese, ho steso due rapporti medici per Al sulla situazione psicologica del paziente, più precisamente il 18.11.2017 e il 27.7.2018 dove in ambedue casi ho dichiarato il paziente inabile al lavoro al 100% dal 21.09.2017 a tuttora. (…) richiedo una presa di posizione corretta da parte dell'assicuratore sia per delle mie valutazioni (che da tre anni seguo questo paziente e conosco bene suo stato psicologico) sia quella dai periti neuropsicologi neutrali che in modo più che convincente e con "assoluta attendibilità", e senza l'impressione, confermano totale inabilità lavorativa del mio paziente.”

(n.d.r.: il grassetto e le sottolineature non sono della redattrice)

Il rappresentante del ricorrente ha versato agli atti pure il referto medico dell’11 settembre 2020 (doc. XIV-2) del dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, giusta il quale:

" (…) il paziente è in mia cura e presenta la seguente diagnosi, invariata rispetto alla mia valutazione del 31.01.2020.

Diagnosi: Sindrome delle apnee del sonno di grave entità con ipossemia notturna in trattamento con C-PAP. Conseguente funzionamento cognitivo globale deficitario con rallentamento globale dell'attenzione selettiva, affaticabilità cognitive, deficit esecutivi, deficit di memoria a breve termine, cefalee temporali. Stato dopo emorragia subaracnoidea su rottura di aneurisma dell'arteria comunicante anteriore con conseguente clipping con conseguente nell'anno 2000 e crisi epilettiche focali sintomatiche. Epatopatia citolitica, pregressa epatite A e B.

Valutazione: Questo paziente presenta quindi le diagnosi sopraccitate. In particolar modo viene confermata un'inabilità lavorativa complete in qualsiasi attività in ragione di un rallentamento psicomotorio associato a deficit esecutivi che risulta essere stabile e non può migliorare nel tempo, eventualmente di fronte a una patologia simile si può solo osservare un peggioramento. L'aspetto neuropsicologico è da ritenersi un ulteriore fattore aggravante, ma pure preponderante dell'inabilità lavorativa considerando la sua entità oggettivata ai test specifici oltre alle diagnosi sopraccitate.”

(n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).

Il rappresentante del ricorrente ha versato agli atti altresì il messaggio di posta elettronica del 23 ottobre 2020 (doc. XXII) dello psicologo __________ allo psichiatra __________, giusta il quale:

" (…) Non concordo invece, e nella maniera più assoluta, con quanto asserito dal collega __________ dove parla dl "miglioramenti così evidenti sul piano cognitivo" emersi dalla mia valutazione rispetto aIla sua e mi focalizzo solo sulle critiche mosse nel suo scritto. L'unico test dove il paziente ottiene una prestazione chiaramente migliore e nella norma è il Test di Stroop (PE=3 alla mia valutazione e PE=0 alla sua valutazione), che valuta gli aspetti dl attenzione selettiva e controllo inibitorio, Al Digit Span Forward (DSF) e Backwerd (DS) il paziente ottiene punteggi equivalenti rispettivamente al limite della norma, (PE=1) e nelle norma inferiore (PE=2) nella mia valutazione, che denotano scarse abilità di memoria a breve termine e di lavoro in compiti estremamente semplici, mentre erano chiaramente deficitarie alla valutazione di Foderaro (entrambi con PE=0). Nonostante la statistica ci dica che c’è un miglioramento sulla base dei punteggi equivalenti, e quindi sul piano quantitativo, sul versante qualitativo si può osservare che la differenza è data da un solo punto grezzo in entrambe i test (marzo 2019. PG=3 al DSF e PG=2 al DSB: gennaio 2020 PG=4 al DSF e PG=3 al DSB) e questo, sul piano funzionale non può essere considerato un "miglioramento così evidente”: Se usciamo dalla lotta numerica tra i test sopra citati, è sicuramente possibile affermare che un quadro cognitivo globale non viene valutato solo dal confronto tra due test (sono un po’ pochini...) e quindi, anche se avessi potuto visionare il suo esame del marzo 2019 sarei giunto alle medesime conclusioni che ho comunque tratto e cioè che il quadro neuropsicologico è sostanzialmente sovrapponibile a quello da lui rilevato (unica nota di miglioramento significativo al Test di Stroop ma che comunque potrebbe rientrare nella variabilità delle manifestazioni proprio da lui citate) e anche a quelli dei due precedenti esami neuropsicologici del 2017e 2018 (EOC). A questo punto mi chiedo anche come mai __________ non faccia riferimento ai peggioramenti che iI paziente ha mostrato in alcune prove al mio esame (MOCA e FAB) rispetto ai test somministrati dalle colleghe __________ (2017) e __________ (2018). Considerati quindi i peggioramenti in alcuni test e i minimi miglioramenti in altri, nelle complessive 4 valutazioni neuropsicologiche effettuate nell'arco di circa 2 anni, iI quadro cognitivo sembra veramente piuttosto stabile e nell'arco di questo tempo molto poco variabile nelle sue manifestazioni e comunque poco significative funzionalmente parlando. Dal mio punto di vista, considerando la globalità della situazione, il paziente resta non impiegabile per i motivi già detti nelle conclusioni del mio rapporto del gennaio u.s.”

Su richiesta del TCA (doc. XXX), l’amministrazione ha versato agli atti il complemento peritale del 18 marzo 2021 (doc. XXXV-II) del __________, giusta il quale:

" (…) Presa di posizione del Dott. __________, dell’8.02.2021

“(…).

Come ho già accennato in occasione della prima presa di posizione su questo caso, il collega __________ ha tratto conclusioni oneste ma basate su informazioni incomplete. Nel suo scritto, infatti, egli riconosce di aver svolto una valutazione neuropsicologica senza essere stato messo a conoscenza del mio precedente esame.

Il Dott. Di __________ contesta poi il fatto che, nella mia presa di posizione, io non abbia considerato il decremento di punteggio a due test di screening (MOCA e FAB) tra la sua valutazione e quelle svolte presso il __________ nel 2017 e nel 2018. MOCA e FAB forniscono unicamente un punteggio globale, pertanto poco significativo per analizzare in dettaglio le competenze cognitive di una persona. Va specificato che si tratta di brevi test di screening ideati per il depistaggio delle demenze e non per la quantificazione di disturbi specifici in pazienti non dementi. Pertanto, nel caso del signor RI 1, non essendo egli affetto da demenza, questi strumenti possono essere solo orientativi ma non adatti per trarre robuste conclusioni.

II collega __________ descrive il peggioramento ai test MOCA e FAB rispetto al 2017/2018 e, mettendo a confronto la sua valutazione con la mia, riconosce di aver attestato anche alcuni miglioramenti a test specifici di memoria, attenzione e controllo inibitorio. Sebbene sostenga la presenza di un quadro cognitivo stabilizzato, è evidente come egli stesso segnali fluttuazioni dei punteggi nelle diverse direzioni (peggioramenti e miglioramenti). È quindi difficile poter sostenere la presenza di una stabilizzazione del quadro cognitivo dell'assicurato. Le prestazioni del Signor RI 1 nelle quattro valutazioni neuropsicologiche svolte tra il 2017 ed il 2020 attestano invece una certa variabilità delle sue performance cognitive. Tale variabilità, come detto, è verosimilmente secondaria ad una molteplicità di fattori (es. disturbi del sonno, stanchezza, fattori linguistici, preoccupazioni per lo stato di salute, disturbi psichici).

Concordo, infine, con il collega __________ nel ritenere che le difficoltà cognitive dell'assicurato vadano riconosciute, indipendentemente dalla loro natura. Per tale motivo confermo che, dal punto di vista strettamente neuropsicologico, la capacità lavorativa del Signor RI 1 ridotta, ovvero del 45% nell'attività abituale e del 75% in attività adatta”.

Presa di posizione del Dr. med. __________, del 12.02.2021

“in merito alla richiesta di osservazioni pervenuta in data 5 febbraio 2021, le confermo che le stesse non modificano le conclusioni della mia valutazione peritale del mese di aprile 2019.

In particolare concordo con le osservazioni puntuali ed esaustive dello Psicologo __________, che ha ampiamente dettagliato e motivato le sue valutazioni.”

Presa di posizione del Dr. med. __________, del 2.3.2021

“ho preso atto della nuova presa di posizione del paziente summenzionato da parte del Dr. __________.

ln pratica ribadisce la sua presa di posizione dell'anno scorso, da parte mia concordo del tutto con le osservazioni del Dr. __________ confermando altrettanto le percentuali di capacità lavorativa da lui espressa, ossia un 45% nell'attività abituale e un 75% in attività adatta” (n.d.r.: il grassetto e il corsivo non sono della redattrice)

Il TCA, attentamente vagliata la documentazione medica agli atti, non ha motivo di scostarsi dalle dettagliate, approfondite, motivate e convincenti considerazioni espresse dai periti del __________. In particolare, da quelle del neuropsicologo (alla base pure delle valutazioni peritali dal profilo psichiatrico e neurologico) nel complemento dell’8 febbraio 2021. Il perito neuropsicologo ha spiegato, infatti, in modo circostanziato e condivisibile i motivi per cui la sua valutazione si discosta da quella del Dott. __________, prendendo posizione segnatamente alle critiche che aveva mosso alla sua valutazione. Il perito neuropsicologo ha precisato che i due test di screening (MOCA e FAB) forniscono unicamente un punteggio globale, pertanto poco significativo per analizzare in dettaglio le competenze cognitive di una persona che, come nel caso di specie, non è affetta da demenza. Inoltre, il perito neuropsicologo ha rilevato che lo stesso Dott. __________ segnala delle fluttuazioni dei punteggi nelle diverse direzioni (peggioramenti e miglioramenti). Infine, evidenzia che le prestazioni del ricorrente nelle quattro valutazioni neuropsicologiche svolte tra il 2017 ed il 2020 attestano una certa variabilità delle sue performance cognitive, che è verosimilmente secondaria ad una molteplicità di fattori (es. disturbi del sonno, stanchezza, fattori linguistici, preoccupazioni per lo stato di salute, disturbi psichici).

Dal momento che le certificazioni degli specialisti di fiducia dell'assicurato si basano inoltre sostanzialmente sul medesimo quadro diagnostico, esse rappresentano unicamente un diverso apprezzamento delle ripercussioni sulla capacità lavorativa del medesimo quadro patologico e diagnostico, che non permettono quindi in alcun modo di distanziarsi dalla valutazione operata dai perirti del __________ e dal medico SMR, che l’ha avallata.

Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

A proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato

  • determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In siffatte circostanze il Tribunale non condivide le critiche mosse dal rappresentante dell'assicurato all'operato dell’amministra-zione dal profilo medico, motivo per le quali tutte le censure sollevate al riguardo sono respinte.

Pertanto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere all’assunzione di ulteriori prove.

Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze dei periti interpellati dall’amministrazione (e del medico SMR), le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che a RI 1 vada riconosciuta un’incapacità lavorativa del 100% dal 30 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 in qualsiasi attività lavorativa (abituale e adeguata), del 55% (presenza a metà tempo e ulteriore riduzione del rendimento del 10%) dal 1 gennaio 2019 e continua nell’attività abituale di “orafo” e del 28% (riduzione di presenza del 20% e ulteriore riduzione del rendimento del 10%) dal 1 gennaio 2019 e continua in attività adeguate rispettosa delle limitazioni derivanti dal danno alla salute (in ambito neurologico, neuropsicologico e psichiatrico) e risultanti dalla perizia del __________ dal 19 settembre 2019 e dal RAF del 4 ottobre 2019.

Il TCA rileva che l’incapacità lavorativa del 100% dal 30 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 in qualsiasi attività lavorativa (abituale e adeguata) va ricondotta principalmente all'iniziale difficoltà di aderenza terapeutica alla terapia C-PAP negli anni 2017-2018. Solo a partire dal mese di gennaio 2019 è, difatti, migliorata l'aderenza terapeutica, con riscontro di buoni risultati oggettivi dal punto di vista respiratorio e l'assicurato è stato giudicato abile al lavoro in maniera completa in attività svolta e in attività adatta dal punto di vista pneumologico (pag. 403-405).

Stante quanto precede la capacità lavorativa residua del ricorrente (0% in qualsiasi attività lavorativa dal 30 gennaio 2017) è migliorata (45% nell’attività abituale e 72% in attività adeguate) a decorrere dal 1 gennaio 2019.

2.9. Nella valutazione del 15 novembre 2019 (pag. 505-508), la Consulente IP, __________, ha osservato quanto segue “Si tratta di 55enne che apprende l’attività di orafo in __________ direttamente sul campo. Arriva in Svizzera nel 1985 e svolge l’attività per aziende industriali di operaio addetto alla pulitura-lucidatura delle casse di orologi. Viene considerato abile al 45% nella sua abituale attività e al 72% in attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali meglio descritti nella perizia __________ punto H (…). Si tratta di attività adeguate, semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica, ma che possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Il mercato del lavoro presenta un numero sufficiente di professioni compatibili con le limitazioni indicate in sede medica. Si tratta di professioni semplici, leggere e ripetitive che non richiedono conoscenze specifiche come ad esempio: operaio addetto al controllo in catena di montaggio, addetto all’imballaggio, operaio generico nell’industria, ecc. (…). Dall’esame della pratica non emergono i presupposti per l’applicazione di provvedimenti professionali con frequenza scolastica (riqualifica). (…).” (pag. 507 e 508).

Su richiesta del TCA (doc. XXX), l’amministrazione ha versato agli atti il complemento del 3 febbraio 2021 (doc. XXXV-I) della precitata CIP, giusta il quale: “Un’attività adatta deve essere un’attività semplice con basso impegno cognitivo, causa disturbi neuropsicologici (…). Le attività semplici e ripetitive che sono ancora esigibili dall’assicurato e che tengono conto dei suoi limiti funzionali in base alla valutazione medico teorica definita in fase medica (vedi perizie e documentazione all’incarto) potrebbero essere le seguenti: - operaio di fabbrica per un’attività ripetitiva: imballaggi semplici, etichettatura articoli; - assistente in ufficio: mansioni di smistamento posta e distribuzione posta interna, imbustamento, piccola archiviazione, economato, duplicazione; altre attività: aiuto giardiniere, pulizia aiuole, aiuto custode (in appoggio ad un custode gli possono essere affidate delle attività semplici di pulizia piazzale ad esempio).”

Il consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta difatti essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).

Va inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali idonee (STCA 32.2019.129 del 25 maggio 2020, consid. 2.11, STCA 35.2018.42 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.2.5 e STCA 32.2017.47 del 18 febbraio 2018, consid. 2.6.3).

Stante quanto precede questo TCA condivide l'operato del CIP.

In siffatte circostanze il Tribunale non condivide le critiche mosse dal rappresentante dell'assicurato all'operato del CIP per questi aspetti, motivo per il quale tutte le censure sollevate al riguardo sono respinte.

2.10. Occorre ora esaminare se anche la capacità di guadagno dell'assicurato ha subito dal 1° gennaio 2019 un miglioramento tale da giustificare una riduzione della rendita.

Per quanto concerne l’aspetto economico, il TCA rileva quanto segue.

Nella decisione avversata l’amministrazione ha puntualizzato quanto segue: “Riconoscendo che il confronto dei redditi dovrebbe avvenire nell’anno 2019, non avendo i dati statistici aggiornati, si effettua il calcolo per il 2018” (pag. 676).

Per quanto concerne il reddito “da valido”, nella decisione impugnata l’UAI ha ritenuto che, se non fosse subentrato il danno alla salute e avesse continuato a svolgere la sua abituale attività lavorativa (orafo), l'assicurato avrebbe potuto percepire un salario annuo lordo di fr. 65'840.- per l'anno 2018, determinato sulla base dei dati statistici riferiti all’attività di orafo (TA1 2016, categorie 31-33 “fabbr., mobili, altre att. Manifatturiere, ripar. E install.”, uomini, livello 1, aggiornato al 2018), “Dato che la società presso cui lei lavorava prima dell’insorgenza del danno alla salute è fallita” (pag. 498 e 676).

Il TCA rileva che l’assicurato, in malattia dal 30 gennaio 2017, è stato licenziato il 26 gennaio 2017 con effetto al 30 aprile 2017, a seguito di una ristrutturazione interna della ditta presso la quale lavorava, in seguito fallita il 17 maggio 2017 (cfr. consid. 1.1.).

Per quanto concerne il reddito “da invalido”, nella decisione impugnata l’UAI ha ritenuto che, con il danno alla salute, l'assicurato avrebbe potuto percepire un salario annuo lordo di fr. 38'819.- per l’anno 2018, sulla base della TA1 2016, attività semplici e ripetitive, donne, livello di competenze 1, aggiornato al 2018, tenuto conto di una capacità lavorativa ridotta del 28% (confermata in questa sede: cfr. consid. 2.8) e di una deduzione sociale del 20% “dovuta alla necessità di svolgere unicamente attività leggere e riduzione per svantaggi salariali derivati da contingenze particolari” (pag. 500-503 e 676).

Questi dati - peraltro rimasti incontestati - possono essere fatti propri da questo Tribunale.

Confrontando ora il reddito "da invalido" di fr. 38'819.- con il relativo reddito "da valido" di fr. 65'840.- si ottiene, a partire dal 1 gennaio 2019, un grado d’invalidità del 41,04% ([65'840 - 38'819] x 100 : 65'840) arrotondato al 41% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, che permette l’erogazione di ¼ di rendita a decorrere dal 1° aprile 2019 (trascorsi da 3 mesi dall’oggettivato miglioramento della capacità di guadagno dell’assicurato, riconducibile all’aumento della capacità lavorativa residua dallo 0% al 72%, in attività adeguate, a far tempo dal 1 gennaio 2019, ex art. 88a cpv. 1 OAI).

2.11. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata - mediante la quale l’UAI ha riconosciuto una rendita intera dal 1° gennaio 2018 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI; grado AI: 100%), con versamento dal 1° aprile 2018 (a fronte di una richiesta tardiva), ridotta ad ¼ di rendita (grado AI: 41%) dal 1° aprile 2019 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a partire dal 1° gennaio 2019 ex art. 88a cpv. 1 OAI; grado di invalidità: 41%) - va confermata.

2.12. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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