32.2020.60

Raccomandata

Incarto n. 32.2020.60

rg/gm

Lugano 27 maggio 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sull’istanza del 20 maggio 2020 di

RI 1

chiedente la revisione della STCA 32.2019.188 del 22 novembre 2019 con cui è stata dichiarata irricevibile la domanda di revisione della STCA 32.2018.133 del 15 novembre 2018 emessa nella causa promossa con ricorso del 13 agosto 2018 contro la decisione 9 maggio 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato

che - per sentenza 32.2018.133 del 15 novembre 2018 il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dichiarata irricevibile l’istanza di “astensione”/ricusazione, non è entrato nel merito del ricorso tardivo presentato da RI 1 avverso la decisione 9 maggio 2018 con cui l’Ufficio AI aveva respinto la domanda di rendita inoltrata nel mese di maggio 2017;

con sentenza 9C_887/2018 del 25 aprile 2019 il Tribunale federale, previo giudizio d’inammissibilità della domanda di ricusazione dei giudici e dei cancellieri federali, ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico interposto da RI 1 avverso il citato giudizio cantonale;

con risoluzione del 30 settembre 2019 l’Autorità regionale di protezione __________ con sede a __________ ha istituito una curatela di rappresentanza ex art. 394 CC a favore di RI 1, limitandolo nell’esercizio dei suoi diritti civili nel senso che “non potrà più esercitare i diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti ad ogni autorità civile, amministrativa e penale e i suoi eventuali ulteriori atti saranno nulli e privi di effetto e soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tali ambiti”;

  • per sentenza del 22 novembre 2019 lo scrivente Tribunale ha dichiarato irricevibile per carenza di capacità processuale la domanda di revisione della STCA 32.2018.133 presentata da RI 1 personalmente, non rappresentato dal proprio curatore __________;

il 10 dicembre 2019 l’Autorità di protezione ha decretato la nomina di un co-curatore nella persona dell’avv. __________ quale sostegno giuridico al curatore __________;

con sentenza del 28 gennaio 2020 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il gravame interposto da RI 1 avverso il menzionato giudizio cantonale del 22 novembre 2019;

l’autorità giudiziaria adita deve verificare d’ufficio i presupposti processuali – quali condizioni essenziali per poter emettere un giudizio di merito – tra cui la capacità processuale (Häfelin/Haller, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, n. 260 e 414) ossia la facoltà, da ricondurre all’esercizio dei diritti civili, di condurre personalmente il processo oppure di delegare tale compito a un rappresentante, la quale si determina secondo il diritto civile (Rhinow/Koller/ Kiss/Turnherr/Brühl-Moser, öffentliches Prozessrecht, 2014, p. 861; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, § 13 n. 44, p. 113);

__________ e l’avv. __________ sono tuttora curatore rispettivamente co-curatore di RI 1 come da suddette decisioni del 30 settembre e del 10 dicembre 2019 (cfr. II, III). RI 1 è quindi sempre non legittimato ad agire personalmente (anche) in ambito giudiziario;

l’istanza di revisione in oggetto riferita alla STCA 32.2018.188 del 22 novembre 2019 è stata presentata da RI 1 personalmente, non rappresentato dal curatore o co-curatore;

l’istanza va di conseguenza dichiarata irricevibile;

considerata la particolare situazione, si prescinde dal prelievo delle spese di procedura;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’istanza è irricevibile per carenza di capacità processuale.

2.- Non si prelevano spese di procedura.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2020.60
Entscheidungsdatum
27.05.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026