Raccomandata

Incarto n. 32.2020.161

rg/sc

Lugano 22 aprile 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 dicembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione del 23 dicembre 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto ed in diritto

1.1 Per decisione 30 aprile 2020 l’Ufficio AI ha posto __________ al beneficio di una rendita intera d’invalidità con effetto dal 1. ottobre 2016.

Con decisioni di medesima data l’amministrazione ha pure riconosciuto all’assicurato, sempre con effetto dal 1. ottobre 2016, il diritto alla rendita per il figlio __________ rispettivamente ha disposto il versamento delle rendite per il figlio, con pagamento retroattivo dal 1. ottobre 2016, nelle mani della madre RI 1, già moglie di __________ e detentrice dell’autorità parentale su __________ (AI 164-169).

1.2 Con provvedimento 23 dicembre 2020, preavvisato l’11 novembre 2020, l’Ufficio AI ha chiesto a RI 1 la restituzione delle rendite per il figlio percepite (a seguito del-le decisioni 30 aprile 2020, doc. AI 167-169) a torto dal 1. ottobre 2016 al 30 settembre 2020 per complessivi fr. 29’577, a-vendo il di lei (nuovo) marito __________, patrigno di __________, beneficiato durante tale periodo di una rendita per il fi-gliastro al cui mantenimento egli provvedeva (doc. AI 173).

1.3 Con il ricorso in rassegna RI 1 personalmente insorge al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) contro il suddetto ordine di restituzione. Evidenzia anzitutto co-me l’amministrazione non si sia chinata sulla domanda di condono formulata con le osservazioni al progetto di decisione dell’11 novembre 2020. Fa quindi presente di trovarsi in una “… situazione di debito finanziario, dovuto oggettivamene ad un ingiustificato errore iniziale dell’Ufficio AI, oltre alla palese superficialità con la quale il caso è stato analizzato. In effetti se non avessi ottenuto le conferme scritte e verbali dell’Ufficio AI, datate 30 aprile 2020, per una rendita mensile duratura, mai mi sarei esposta economicamente come invece purtroppo è avvenuto”. Conclude asserendo di ritenersi “totalmente in buo-na fede” e sottolinea come la “restituzione nella sua integrità comporterebbe alla sottoscritta un insostenibile pregiudizio economico, come specificato agli atti. Al contrario nessun dan-no verrebbe a subire l’amministrazione cantonale, specificatamente l’Ufficio AI, oggettivamente responsabile unico della fattispecie”. Chiede quindi che “Dalla cifra di restituzione contestata pari a CHF 29'577.00, con riserva di ulteriore precisazio-ne e quantificazione in corso di giudizio, ne richiedo solo il parziale rimborso all’Ufficio AI di cui la somma di CHF 16'897.00”.

1.4 Con la risposta di causa l’amministrazione chiede la reiezione del gravame osservando – dopo aver evidenziato come la ricorrente abbia “richiesto e ottenuto il versamento nelle proprie mani della rendita completiva dell’AI a favore del figlio __________” e che per “i motivi esposti con la decisione di restituzione la prestazione in questione non era però di diritto” – come con il ricorso non è contestato l’ordine di restituzione ma viene chiesto di esaminare la richiesta di un condono parziale. Citati gli artt. 3 e 4 OPGA ed osservando in particolare come il condono possa essere chiesto solo dopo la crescita in giudicato della decisione di restituzione, postula lo “stralcio del ricorso” e il “rinvio degli atti all’UAI affinché, cresciuta in giudicato la decisione di restituzione, si esprima in merito alla richiesta di condono”.

1.5 Con scritto 30 gennaio 2021 (cfr. VI) – premettendo che “Non ho assolutamente inoltrato alcuna richiesta, nemmeno ero a conoscenza del fatto che potessi ricevere indennità AI per figli da parte del mio ex marito. Non ho compilato né firmato alcun documento, tantomeno nessuna comunicazione mi è stata preventivamente fornita. Il fatto che l’Ufficio AI non ha presentato alcuna prova, evidenzia la mia onestà”, che “nel momento in cui ricevetti la decisione dell’IAS, nella quale mi si confermavano assegni a mio favore, sono rimasta con un forte dubbio tantoché, non convinta, ho interpellato telefonicamente l’Ufficio chiedendo spiegazioni” e che “Detta autorità mi attestava la re-golarità della decisione. Questo fatto dimostra la mia totale buona fede nella vicenda”) – l’insorgente ribadisce di trovarsi in una “situazione debitoria...frutto della grave mancanza dell’Ufficio in questione”. Conclude evidenziando di essere legittimata a chiedere il condono e come la relativa domanda non sia stata presa in considerazione dall’Ufficio AI, il quale ha invece emesso la “decisione definitiva di rimborso”.

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2 Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. L’art. 4 cpv. 1 OPGA prevede che se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Conformemente alla giurisprudenza, il termine previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA per presentare la domanda di condono è una prescrizione d'ordine, e non un termine di perenzione (DTF 132 V 42).

È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, 1984, p. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ot-tobre 2000).

Giusta l’art. 3 OPGA l’ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione (cpv. 1). Nella decisione di restituzione l’assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono (cpv. 2). L’assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (cpv. 3). Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_466/2014 del 2 luglio 2015, STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010, 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008, 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

2.3 Nel caso in disamina, nella misura in cui la ricorrente – rimproverando all’amministrazione una “palese superficialità” nel trattare la pratica e di aver commesso un “errore” nel decidere e poi versare nelle sue mani le prestazioni per il figlio __________ – è da ritenere abbia manifestato la volontà di contestare la restitu-zione in quanto tale, va osservato che – indipendentemente dalla fondatezza del rimprovero mosso all’Ufficio AI – il motivo di un versamento indebito può anche risiedere in un comporta-mento dell’amministrazione (quindi anche in una sua negligenza), che in sé non costituisce pertanto circostanza idonea ad escludere l’obbligo di restituzione (in argomento cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, art. 25 n. 29). Giova inoltre ricordare che nel caso di versamento indebito riconducibile ad un errore dell’autorità, il termine di perenzione di un anno giusta l’art. 25 cpv. 2 LPGA (nel suo tenore in vigore sino al 31 dicembre 2020 applicabile nella fattispecie) per richiedere la restituzione inizia a decorrere nel momento in cui essa scopre o dovrebbe scopri-re l’errore (Kieser, op. cit., art. 25 n. 85; in concreto detto termi-ne risulta ampiamente rispettato). Per il resto, per quanto riguarda gli effetti della soppressione del diritto alla prestazione (e quindi del versamento della rendita per il figlio __________ nelle mani della madre qui ricorrente) e la consecutiva richiesta di restituzione, nel caso in cui – come nella presente fattispecie – non si tratta di questioni specifiche del diritto dell’AI (segnata-mente quelle che disciplinano la valutazione del grado d’invali-dità), la modifica della prestazione (che può essere dovuta a riconsiderazione o revisione processuale ex art. 53 LPGA oppure anche a revisione ex art. 17 LPGA) avviene con effetto retroattivo (ex tunc), in caso contrario la modifica della prestazione interviene ex nunc et pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI) salvo in caso di violazione dell’obbligo di informare da parte dell’assi-curato (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 119 V 431; STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012, 9C_409/2011 del 21 novembre 2011; Pétremand, in Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, art. 25 n. 47ss).

Nel presente caso, il carattere indebito (di per sé non contestato) del versamento delle prestazioni a favore del figlio nelle mani della madre, ancorché non esplicitato in maniera chiara e completa dall’autorità intimata nell’atto impugnato, risulta dal fatto (altrettanto incontestato) che nel medesimo periodo (ottobre 2016-settembre 2020) ha beneficiato delle medesime prestazioni per __________ il patrigno (da considerare alla stessa stregua di un genitore affiliante [Pflegevater] che può, datene le premesse, beneficiare di rendite per figli affiliati [Pflegekinder]; cfr. art. 35 cpv. 3 LAI, art. 25 cpv. 3 LAVS, art. 49 OAI; DR [Direttive sulle rendite] cifra 3308; SZS 2003, 544), ritenuto che il versamento della rendita per figli spettante al padre [in casu con versamento alla madre] è esclusa quando il genitore affiliante [in casu il patrigno] può lui stesso chiedere una rendita per figli (DR 3340).

2.4 Nel gravame la ricorrente, come accennato, fa principalmente valere di aver percepito in buona fede le prestazioni non dovute invocando inoltre (anche nel successivo suo scritto; cfr. VI) la sua difficile situazione finanziaria, la quale non gli permetterebbe di far fronte alla restituzione dell’intero importo di fr. 29’577.

L’esame della buona fede concerne, però, la procedura di condono, essendo la stessa uno dei presupposti per poterne beneficiare (art. 25 cpv. 1 LPGA: “...la restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà”; art. 4 cpv. 1 OPGA: “Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse”).

Dovendo essere presentata all’autorità amministrativa che ha ordinato la restituzione (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, art. 25 n. 37, p. 39; art. 3 OPGA), la richiesta di condono (parziale) espressamente formulata dinanzi allo scrivente Tribunale deve essere dichiarata irricevibile (e non comporta invece proceduralmente, come erroneamente indicato dall’Ufficio AI in risposta di causa, lo stralcio della causa dai ruoli), anche perché per giurisprudenza (cfr. pro multis DTF 125 V 413, 118 V 311; STF H 16/033 del 3 febbraio 2004) è la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione e nel caso concreto il provvedimento impugnato ha per oggetto la restituzione e non il condono, sul quale l’amministrazione non si è ancora pronunciata.

Gli atti vanno pertanto trasmessi all’amministrazione affinché, cresciuta in giudicato la presente sentenza, decida in merito a tale richiesta, la quale era per altro già stata presentata dall’interessata con sue le osservazioni al progetto di decisione dell’11 novembre 2020 (doc. 137 inc. Cassa) avente ad oggetto la restituzione delle prestazioni non dovute (art. 25 cpv. 1 LPGA), ma su cui l’autorità amministrativa non poteva, a ragione, statuire prima della crescita in giudicato della qui impugnata decisione di restituzione del 23 dicembre 2020.

Gli argomenti – attinenti all’asserita buona fede ed alla invocata difficile situazione finanziaria – sollevati dall’insorgente sia nelle osservazioni al citato progetto di decisione sia nell’ambito della presente procedura ricorsuale, dovranno di conseguenza essere presi in esame da parte dell’amministrazione ai fini della decisione sul condono (ciò vale anche per la circostanza, fatta pure valere nella presente sede ricorsuale, secondo cui l’insorgente non avrebbe mai presentato all’amministrazione una richiesta di versamento nelle proprie mani delle prestazioni per il figlio Daniel).

2.5 Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore sino al 31 dicembre 2020 ed applicabile in concreto (cfr. la Disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso, le spese di fr. 200 sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

Nella misura in cui ricevibile il ricorso è respinto.

§ Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché decida in merito alla domanda di condono.

Le spese di procedura di fr. 200 sono poste a carico della ricorrente.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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