8C_855/2010, 9C_211/2010, 9C_699/2014, 9C_901/2017, + 1 weiteres
Raccomandata
Incarto n. 32.2019.23
BS/sc
Lugano 6 maggio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 19 dicembre 2018 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1963, di formazione impiegato d’ufficio, nel marzo 2013 ha inoltrato all’Ufficio AI una richiesta di prestazioni a seguito dei postumi di un infortunio non professionale occorsogli il 3 ottobre 2012 (doc. 5 inc. AI).
1.2. Nell’ambito dell’istruttoria, dal punto di vista medico l’Ufficio AI ha acquisito la perizia psichiatrica 14 ottobre 2015 del dr. __________ (eseguita per conto dell’assicurazione perdita di guadagno, doc. 6 inc. Cassa malati), ordinato una valutazione psichiatrica alla dr.ssa med. __________ del __________ (cfr. rapporto 10 febbraio 2016 in doc. 116 inc. AI), assunto la valutazione peritale reumatologica 25 ottobre 2016 ed il relativo complemento 18 agosto 2017 allestiti dal dr. med. __________ su ordine dell’assicuratore contro gli infortuni (doc. 156 e 164 inc. LAINF), incaricato il dr. med. __________ di allestire una perizia reumatologica (cfr. il relativo rapporto 1° marzo 2016 e complemento 17 marzo 2016 in doc. 117 e 121 inc. AI). Le risultanze di suddette valutazioni sono state sintetizzate dal dr. med. __________ del SMR nei rapporti 7 e 27 giugno 2018 (doc. 159 e 161 inc. AI).
Tenuto inoltre conto del rapporto 31 luglio 2017 relativo all’in-chiesta economica per indipendenti (doc. 165 inc. AI), nonché del rapporto 29 agosto 2018 del consulente in integrazione professionale (doc. 170 inc. AI), con decisioni del 19 dicembre 2018, preavvisate il 5 settembre 2018 (doc. 172 inc. AI), l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2013 al 31 ottobre 2015 e dal 1° febbraio 2016 al 30 novembre 2016 (doc. 178 -183, per le motivazioni cfr. doc. 176 inc. AI).
1.3. Contro le succitate decisioni l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto il presente tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita d’invalidità di almeno ¾ con effetto dal 1° dicembre 2016. Contestata è la valutazione medico-teorica e quella economica.
1.4. Con la risposta di causa, valutata nuovamente la fattispecie, l’Ufficio AI propone di riformare le decisioni contestate nel senso di riconoscere il diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2013 (grado d’invalidità del 100%), a ¼ di rendita (grado d’invalidità del 41%) dal 1° novembre 2015, nuovamente ad una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1° febbraio 2016 ed a ¾ di rendita (grado d’invalidità del 63%) dal 1° dicembre 2016.
1.5. Interpellato dal TCA, con scritto 13 marzo 2019 il legale dell’assicurato ha comunicato di accettare la proposta di erogazione rendite formulata nella risposta di causa, con riconoscimento di un’equa indennità per ripetibili.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2013 al 31 ottobre 2015 e dal 1° febbraio 2016 al 30 novembre 2016.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’inca-pacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
2.4. Nel caso in esame, dagli accertamenti medici eseguiti e riportati al consid. 1.2. è risultato che l’assicurato presenta in tutte le attività un’inabilità del 100% dal 3 ottobre 2012, del 30% dal 12 luglio 2015. Dal 24 febbraio 2016 nella sua abituale attività egli è stato ritenuto inabile al 100% e, sempre dalla stessa data, inabile al 54% in attività adeguate (cfr. rapporti 7 e 27 giugno 2018 del dr. med. Panzera del SMR in doc. 159 e 161 inc. AI).
Di conseguenza, raffrontando i redditi, l’ammini-strazione ha stabilito: dal 1° ottobre 2013 (scadenza del termine di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) un grado d’invalidità del 100%, dal mese di luglio 2015 (momento del miglioramento della capacità lavorativa al 70% in qualsiasi attività) un’invalidità nulla, dal febbraio 2016 (peggioramento dello stato di salute con totale inabilità in qualsiasi professione) un grado d’incapacità al guadagno del 100% e, infine – ritenendo che dall’agosto 2015 l’assicurato può mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa del 54% in attività adeguate – un’invalidità del 24.73%.
Con le decisioni contestate all’assicurato è stato quindi riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2013 al 31 ottobre 2015 (tre mesi dopo il miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI) e dal 1° febbraio 2016 (tre mesi dopo il peggioramento ex art. 88a cpv. 2 OAI) al 30 novembre 2016 (tre mesi dopo il miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI).
L’assicurato sostiene, in particolare sulla base del rapporto 23 gennaio 2019 dello psichiatra curante (doc. B), un peggioramento dell’incapacità lavorativa del 67%.
Egli contesta inoltre il reddito da valido preso in considerazione dall’amministrazione (fr. 36'266.- nel 2013 che aggiornato al 2015 e 2016 corrisponde a fr. 36'683.- rispettivamente a fr. 36'931.-), sostenendo che debba essere quantificato in fr. 78'000.- (13 mensilità di fr. 6'000.- l’una) importo che avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute (cfr. a tal riguardo questionario del datore di lavoro 29 aprile 2013 punti 2.10 e 2.11, scritti 29 maggio 2018, 28 novembre 2018 del datore di lavoro; doc. 21 e 158 inc. AI e doc. F). L’assicurato ha poi fatto riferimento all’estratto conto individuale dal quale si evince che nel periodo 1986 – 2007 aveva già lavorato presso lo stesso datore di lavoro conseguendo dei redditi molto alti (doc. G).
2.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, preso atto delle considerazioni esposte dall’assicurato, ha precisato che il dossier è stato nuovamente sottoposto all’esame del consulente ispettore __________ evidenziando che:
" (…) Il citato Consulente ispettore – nella valutazione 14 febbraio 2019 (qui di seguito allegata) – ha ritenuto che a __________ può essere riconosciuto un reddito statistico da valido derivato dalle tabelle TA1 2016 dell'Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (di seguito ISS) edite dall'Ufficio federale di statistica, categorie 10-11 (industrie alimentari), uomini, livello di qualifica 2.
In merito giova precisare che l'ispettore Al – pur confermando la propria valutazione circa il fatto che l'assicurato dagli anni 2007-2008 sino al settembre del 2012 ha consapevolmente rinunciato a conseguire gli usuali redditi (come scelta di vita) e che i comportamenti dello stesso non erano influenzati dal graduale aggravarsi dei danni alla salute sulla capacità lavorativa – ha stabilito che lo stesso (riprendendo il lavoro presso l'azienda di famiglia e prevedendo sin da subito un incremento del suo reddito dopo qualche mese di "rodaggio") ha effettivamente voluto ritornare a una condizione di maggior benessere economico.
Analizzato il mansionario dell'assicurato prima dell'insorgere dei danni alla salute – posto che lo stesso non ha nozioni per condurre a livello dirigenziale la propria azienda e si limitava a svolgere mansioni pratiche e solo talvolta si occupava dell'acquisizione di clienti – l'ispettore ha ritenuto che il livello di qualifica corretto da riconoscere allo stesso è il livello 2 e non il 3 (sulla distinzione dei gradi di competenza si rinvia alla sentenza del TF 9C_901/2017 consid. 3.3). (…)”
(doc. VI pag. 3)
Sempre in sede di risposta, l’amministrazione ha poi esaminato la documentazione medica prodotta in sede di ricorso:
" (…)
Il rapporto 23 gennaio 2019 dello psichiatra curante dell'assicurato Dr. med. __________ (doc. B incarto TCA) secondo cui vi è stato un peggioramento dei limiti funzionali di ordine psichico dell'assicurato da circa un anno;
Il rapporto 10 gennaio 2019 (doc. C incarto TCA) della dermatologa curante dell'assicurato Dr.ssa med. __________ stante cui lo stato di salute di __________ è peggiorato in modo tale da necessitare un nuovo ricovero (il precedente era perdurato 3 giorni; cfr. il rapporto di dimissione 14 settembre 2017 del Servizio di dermatologia dell'Ospedale __________ di __________; doc. 146 incarto Al) e stante cui lo stesso sarebbe stato operato per una frattura scomposta al polso sinistro qualche settimana prima. In proposito si evidenzia che nessuna riflessione è stata svolta sull'inabilità lavorativa medico-teorica dell'assicurato;
Il rapporto 31 maggio 2017 del Servizio di Pronto Soccorso dell'Ospedale __________ di __________ (doc. D incarto TCA) secondo cui l'assicurato ha avuto una comparsa di un dolore al ginocchio destro in assenza di trauma, ln merito si rimarca che nessuna riflessione è stata svolta sull'inabilità lavorativa medico-teorica dell'assicurato;
Il certificato di inabilità lavorativa 29 gennaio 2019 del Servizio di Chirurgia dell'Ospedale __________ di __________ per la suindicata frattura al polso (doc. IV1 incarto TCA). Al riguardo, occorre sottolineare che lavorativa indicata non è superiore ai 3 mesi (periodo necessario per riconoscere un duraturo peggioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 2 OAI);
Il rapporto 6 giugno 2018 del Dr. med. __________ del Servizio di Chirurgia e Ortopedia dell'Ospedale __________ di __________ (doc. E incarto TCA) già figurante all'incarto Al (cfr. il doc. 160 incarto AI) e debitamente analizzato il 27 giugno 2018 (doc. 161 incarto AI) dal Dr. med. Panzera del SMR. (…)” (sottolineatura del redattore; doc. VI pag. 3)
Dopo aver ammesso che l’assicurato ha reso sufficientemente verosimile un peggioramento dei suoi limiti funzionali, l’Ufficio AI ha osservato:
" (…) Tale peggioramento, esistente da circa un anno stando alla nuova valutazione dello psichiatra curante dell'assicurato, giustifica un aumento della riduzione globale al reddito statistico da invalido dell'assicurato dal 10% al 20% [deduzione composta da un 10% per attività leggera, da un 5% per l'incisività dei limiti funzionali non compresi nella valutazione medica del SMR e un 5% per l'esercizio di un'attività adeguata a tempo parziale come da rapporto SMR del 7 giugno 2018 (ove è indicata la doppia riduzione di rendimento e presenza) e da sentenza del TF 90_149/2015 consid. 4.1].
In considerazione di quanto indicato nel succitato rapporto SMR anche l'ammontare della riduzione globale inerente periodo ove l'assicurato ha presentato un'inabilità lavorativa del 30% va aumentata dal 10% al 15% (deduzione composta da un 10% in attività leggere e di un 5% per l'esercizio di un'attività adeguata a tempo parziale). (…)” (doc. VI pag. 4)
Sulla scorta di quanto precede, l’Ufficio AI “propone – all'appoggio delle tabelle di calcolo della capacità di guadagno residua, della tabella aggiornamento salario e dell'annotazione per l'incarto del 27 febbraio 2019 (allestite con gli ultimi dati a disposizione di chi scrive; documenti qui di seguito allegati) – a questo lodevole Tribunale di riformare la decisione impugnata nel senso di assegnare all'assicurato:
dal 1° ottobre 2013 il diritto a una rendita intera d'invalidità (grado Al del 100%);
dal 1° novembre 2015 il diritto ¼ di rendita (grado Al del 41%);
dal 1° febbraio 2016 il diritto a una rendita intera d'invalidità (grado Al del 100%) e
dal 1° dicembre 2016 in poi il diritto a ¾ di rendita (grado Al del 63%)” (doc. VI pag. 4).
Visto quanto sopra, questo TCA non può che confermare la proposta di giudizio formulata dall’Ufficio AI, alla quale del resto l’assicurato ha dato il suo assenso.
Dall’esame del rapporto 23 gennaio 2019 dello psichiatra curante (doc B) si può infatti evincere un peggioramento della componente extra-somatica.
La valutazione 14 febbraio 2019 del consulente ispettore non può che essere condivisa (doc. VI/1). In particolare viene pertinentemente spiegato il motivo per cui egli ha optato per l’utilizzo dei dati statistici per determinare il reddito da valido, livello no. 2 (cfr. al riguardo: STF 9C_901/2017 del 28 maggio 2018), come pure gli aumenti delle deduzioni percentuali del reddito (secondo giurisprudenza, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione: DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Di conseguenza, tenendo conto dei redditi da valido – così come risultano dal rapporto 27 febbraio 2019 del funzionario incaricato e dalle relative tabelle di calcolo (VI/2 – 5) – di fr. 67'084.- per il 2015 (capacità lavorativa del 70% in attività adeguate) e di fr. 67'117,41 per il 2016 (abilità lavorativa del 46% in attività adeguate), si ottengono i seguenti gradi d’invalidità:
· ottobre 2013 (scadenza anno di attesa): 100% (invariato rispetto alle decisioni contestate);
· luglio 2015 (miglioramento): 40,84%% (67'084 – 39'684,87 x 100 : 67'084);
· febbraio 2016 (peggioramento): 100% (invariato rispetto alle decisioni contestate);
· agosto 2016 (miglioramento): 63,18% (67'117 – 24'710,54 x 100 : 67'117).
Di conseguenza, annullate le decisioni impugnate, l’assicura-to ha diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2013 (scaduto il termine di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), ad un quarto di rendita dal 1° novembre 2015 (tre mesi dopo il miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI), nuovamente ad una rendita intera dal 1° febbraio 2016 (tre mesi dopo il peggioramento ex art. 88a cpv. 2 OAI) ed a ¾ di rendita dal 1° dicembre 2016 (tre mesi dopo il miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI).
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
2.7. Il ricorrente, patrocinato da un avvocato e vittorioso in causa, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Le decisioni del 19 dicembre 2018 sono annullate.
§§ RI 1 ha diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2013, ad un quarto di rendita dal 1° novembre 2015, ad una rendita intera dal 1° febbraio 2016 ed a ¾ di rendita dal 1° dicembre 2016.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti