32.2019.188

Raccomandata

Incarto n. 32.2019.188

rg/gm

Lugano 22 novembre 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sull’istanza di revisione del 23 ottobre 2019 di

RI 1

in relazione alla sentenza emessa il 15 novembre 2018 da questo Tribunale (inc. 32.2018.133) nella causa da lui promossa con ricorso del 13 agosto 2018

contro

la decisione del 9 maggio 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato

che - per sentenza 32.2018.133 del 15 novembre 2018 il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dichiarata irricevibile l’istanza di “astensione” / ricusazione, non è entrato nel merito del ricorso tardivo presentato da RI 1 avverso la decisione del 9 maggio 2018 con cui l’Ufficio AI aveva respinto la domanda di rendita inoltrata nel mese di maggio 2017;

  • con sentenza 9C_887/2018 del 25 aprile 2019 il Tribunale federa-le, previo giudizio d’inammissibilità della domanda di ricusazione dei giudici e dei cancellieri federali, ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico interposto da RI 1 avverso il citato giudizio cantonale;

  • con l’istanza in oggetto RI 1 personalmente chiede, tra l’altro, la “revisione art 17-53 LPGA rispetto alla decisione 32.2018.133 del 15 novembre 2018 inerente al riconoscimento della rendita di invalidità AI”;

  • l’autorità giudiziaria adita deve verificare d’ufficio i presupposti processuali – quali condizioni essenziali per poter emettere un giudizio di merito – tra cui la capacità processuale (Häfelin/Haller, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, n. 260 e 414) ossia la facoltà, da ricondurre all’esercizio dei diritti civili, di condurre personalmente il processo oppure di delegare tale compito a un rappresentante, la quale si determina secondo il diritto civile (Rhinow/Koller/Kiss/Turnherr/Brühl-Moser, öffentliches Prozessrecht, III ed., 2014, p. 861; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich, § 13 n. 44, p. 113). La capacità processuale corrisponde quindi all’esercizio dei diritti civili (art. 12 CC), il quale presuppone la maggior età e la capacità di discernimento (art. 13 CC);

  • l’autorità di protezione può limitare l’esercizio dei diritti civili della persona bisognosa di aiuto in determinati affari nei quali essa de-ve quindi essere rappresentata (curatela di rappresentanza; art. 394 CC);

  • con risoluzione n. 167.2019 del 30 settembre 2019 l’Autorità regionale di protezione __________ con sede a __________ ha istituito una curatela di rappresentanza ex art. 394 CC a favore di RI 1, limitandolo nell’esercizio dei suoi diritti civili nel senso che “non potrà più esercitare i diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti ad ogni autori-tà civile, amministrativa e penale e i suoi eventuali ulteriori atti saranno nulli e privi di effetto e soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tali ambiti”;

  • la decisione n. 167.2019 del 30 settembre 2019 è una decisione cautelare giusta l’art. 445 CC e pertanto è immediatamente esecutiva (art. 37 cpv. 3 LPamm);

  • giudicando in via supercautelare sull’effetto sospensivo del recla-mo presentato il 18/30 ottobre 2019 da RI 1 avverso il suddetto provvedimento cautelare, con decreto 6 novembre 2019 il presidente della Camera di Protezione del Tribunale d’appello ha revocato l’effetto sospensivo al reclamo;

  • per il che a far tempo dall’emanazione della decisione cautelare del 30 settembre 2019 RI 1 non dispone più della facoltà di condurre personalmente un procedimento amministrativo o giudiziario;

  • l’istanza di revisione riferita alla sentenza 32.2018.133 del 15 novembre 2018 è stata presentata il 23 ottobre 2019 da RI 1 personalmente, non rappresentato dal suo curatore;

  • ne consegue che l’istanza – e le ulteriori richieste formulate nel medesimo memoriale – deve essere dichiarata irricevibile per carenza di capacità processuale. Ciò a prescindere dall’adempimen-to o meno in concreto dei requisiti posti dagli artt. 61 cpv. 1 lett. i LPGA e 14 Lptca (e non dall’art. 53 PLGA) per una revisione processuale (che dev’essere per altro presentata all’ultima istanza giudiziaria che si è pronunciata sul caso; Häfelin/Haller, op. cit., n. 734, p. 258) e dalla non proponibilità dinanzi all’autorità giudiziaria di una domanda di revisione giusta l’art. 17 LPGA del diritto alla rendita, in assenza oltretutto di una decisione d’assegnazione di prestazioni);

  • stante la particolare situazione dell’istante, si prescinde dal prelevare spese di procedura;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’istanza è irricevibile per carenza di capacità processuale.

2.- Non si prelevano spese di procedura.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2019.188
Entscheidungsdatum
22.11.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026