Raccomandata
Incarto n. 32.2019.18
BS
Lugano 27 marzo 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 24 gennaio 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 21 luglio 2017, preavvisata il 5 giugno 2016, l’Ufficio AI ha respinto una nuova domanda di prestazioni inoltrata da RI 1 (doc. 200 inc AI). Una precedente richiesta di rendita è stata parimenti rigettata con decisione su opposizione del 22 febbraio 2006 (doc. 107 inc. AI). Le succitate pronunzie sono crescite incontestatamente in giudicato.
1.2. Con scritto 13 dicembre 2018 l’assicurata, per il tramite di RA 1, chiedendo in sostanza il riconoscimento di una prestazione, ha inoltrato un’istanza di riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA della succitata decisione del 21 luglio 2017, ritenendola manifestamente errata in relazione al metodo di determinazione dell’invalidità applicato, la cui rettifica riveste un’importanza considerevole. In via subordinata, fondandosi su uno scritto del 20 luglio 2005 dell’__________, ritenuto come nuovo mezzo di prova, chiede una revisione processuale della medesima decisione nel senso di una sua rivalutazione (doc. 214 inc. AI).
In risposta, con scritto 19 dicembre 2018 l’Ufficio AI ha confermato la correttezza delle decisioni del 22 febbraio 2005 (recte: 2006) e del 21 luglio 2017, escludendo pertanto “errore manifesto e conseguente riconsiderazione“ (doc. 215 inc. AI).
1.3. In data 24 gennaio 2019 l’assicurata, sempre rappresentata da RA 1, ha inoltrato un ricorso per denegata giustizia “in relazione al rifiuto di emettere una decisione formale in ambito AI di cui alla presa di posizione del 19.12.2018”.
In via principale, postulando l’accoglimento del ricorso, essa ha chiesto che lo scrivente Tribunale “accerti l’errore manifesto in cui è incorso l’UAI nell’ambito della decisione del 21.07.2017, avendo applicato per il calcolo della rendita il metodo misto anziché il metodo ordinario. Di conseguenza, il TCA - considerata l’inabilità lavorativa al 50% ed in applicazione del metodo di calcolo ordinario - accerta il diritto ad una mezza rendita AI con effetto retroattivo come da valutazione medica agli atti”.
Quale richiesta di giudizio in via subordinata l’insorgente, ribadendo come il succitato scritto del 20 luglio 2005 dell’__________ sia da considerare quale rilevante nuovo mezzo di prova, ha altrettanto postulato l’accoglimento del ricorso con conseguente obbligo da parte dell’Ufficio “ad emanare una decisione formale debitamente preavvisata in relazione all’istanza di considerazione risp. di revisione della decisione AI del 21.07.2017, in funzione dell’errore manifesto e dell’importanza che la sua rettifica comporta, ma anche in funzione del peggioramento medico nel frattempo intervenuto”.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto che il ricorso per denegata giustizia venga dichiarato irricevibile, non sussistendo da parte dell’amministrazione un obbligo di emanare una decisione in relazione all’istanza di riconsiderazione, che non vi è alcun rimedio di diritto contro la comunicazione di non entrata in materia sulla domanda di riconsiderazione e che solo l’UFAS può costringerla a procedere o meno ad una riconsiderazione e non la persona assicurata e tantomeno il Tribunale.
In merito alla richiesta in via subordinata, l’amministrazione rileva che anche in questo caso il ricorso per denegata giustizia è da ritenere irricevibile poiché spetta all’assicurata inoltrare una nuova domanda di prestazioni con allegata la documentazione medica atta a giustificare un rilevante peggioramento ai sensi dell’art. 86 cpv. 3 OAI. Inoltre sostiene che il succitato scritto del 20 luglio 2005 dell’__________ non costituisce un nuovo fatto o nuovo mezzo di prova giustificante l’istanza di revisione processuale.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se il ricorso per denegata giustizia rispettivamente ritardata giustizia sia irricevibile o meno, come sostiene l’Ufficio AI. Nel caso negativo occorre in seguito esaminare se all’amministrazione può essere imputata una ritardata rispettivamente denegata giustizia.
2.2. Per l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e ivi riferimenti). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2, 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e ivi riferimenti);
In caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, 3a edizione, n. 36 ad art. 56, pag. 743), il giudice non può sostituire l’indagine che compete all’assicuratore con propri atti di verifica e d’istruttoria e non deve neppure, conseguentemente, esaminare il merito della fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un ritardo ingiustificato da parte dell’amministrazione.
2.3. Va poi ricordato che giusta l'art. 53 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cpv. 1). Inoltre, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv. 2).
Per quanto riguarda l’art. 53 cpv. 2 LPGA (riconsiderazione) conformemente alla giurisprudenza del TFA, valida anche in regime di LPGA (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, art. 53 N 1 pag. 531), l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non possono tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; 119 V 422; 119 V 183). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I‑1994, pag. 175; DTF 119 V 180).
2.4. Premesso quanto sopra, nel caso in esame l’Ufficio AI rileva che non gli può essere mosso alcun rimprovero per non aver emesso una decisione formale in merito al chiesto riesame della decisione 21 luglio 2017 non sussistendo in tale senso alcun obbligo.
Vero che, secondo la giurisprudenza riassunta in STF 8C_210/2017 del 22 agosto 2017 consid. 8.2 (con riferimento a DTF 133 V 52 consid. consid. 4.1, consid. 4.2.1 pag. 54 e consid. 4.3 pag. 56 e altri riferimenti), l’amministrazione comunica alla persona assicurata, dopo esame sommario, la non entrata in materia alla domanda di riconsiderazione in forma di semplice lettera e senza indicazione dei rimedi di diritto e senza un’approfondita motivazione. L’amministrazione non può essere obbligata né dalla parte interessata né dal Tribunale a procedere ad una riconsiderazione ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA. Non vi è infatti alcun diritto ad una riconsiderazione. L’autorità giudiziaria non può entrare nel merito di un ricorso contro una non entrata in materia di un’istanza di riconsiderazione.
Nel caso in esame, questa Corte rileva che con lo scritto 19 dicembre 2018 l’Ufficio AI è invece entrato nel merito dell’istanza di riconsiderazione. Infatti, senza tuttavia addurre alcuna motivazione, l’amministrazione ha dichiarato la decisione 21 luglio 2017 (oltre la decisione su opposizione del 22 febbraio 2006) come “chiara, completa ed esaustiva”, confermando di conseguenza la “corretta valutazione ed operato escludendo errore manifesto” (doc. 215 inc. AI). Se invece essa avesse fatto presente di non entrare nel merito dell’istanza di riconsiderazione, come nella succitata STF 8C_210/2017 (in quel caso l’amministrazione aveva emanato una decisione) oppure nella STF 8C_588/2017 del 22 dicembre 2017, un ricorso dell’assicurata contro tale comunicazione sarebbe stato dichiarato irricevibile. Infatti, come detto al considerando precedente, l'amministrazione ha la facoltà di decidere o meno se procedere a una riconsiderazione (“Ein Anspruch auf Wiederwägung entesteht daraus nicht, weil der Entscheid über die Vornahme der Wiederwägung auf jeden Fall im Ermessen der Verwaltung bleibt”; DTF 133 V 55 consid. 4.2.2) e, di conseguenza, da parte della persona assicurata non sussiste un simile diritto.
Essendo invece entrata nel merito dell’istanza di riconsiderazione, l’amministrazione avrebbe dovuto indicare i motivi per cui non riteneva la decisione 21 luglio 2017 non manifestamente errata e di conseguenza confermare, mediante decisione formale, la reiezione della richiesta di prestazioni.
A tal riguardo va ricordato che, secondo la giurisprudenza riassunta in STF 8C_196/2015 (trattasi di una caso LAINF; sentenza citata anche in casistiche LAI: cfr. STF 8C_89/2014 del 24 luglio 2014 consid. 2.3 e 9C_908/2011 del 2 marzo 2012 consid. 2.2), qualora l’amministrazione, entrando nel merito della domanda di riconsiderazione, ne esamini i presupposti respingendola con una decisione, quest’ultima può essere impugnata mediante opposizione e successivamente con ricorso. L’esame giudiziale si limita alla questione a sapere se sono dati i presupposti di una riconsiderazione della decisione di conferma. Oggetto della procedura di opposizione rispettivamente di ricorso è infatti sapere se l’amministrazione rettamente ha concluso che l’iniziale decisione cresciuta in giudicato non sia manifestamente errata e/o la cui rettifica non riveste un’importanza considerevole (STF 8C_196/2015 del 4 agosto 2015 consid. 4.2: “Wenn di Verwaltung hingegen auf ein Wiedererwägungsgesuch eintritt, die Wiedererwägungsvoraussetzungen prüft und anschliessend einen erneut ablehnenden Sachentscheid trifft, ist dieser mit Einsprache und hernach beschwerdeweise anfechtbar. Die entsprechende Überprüfung hat sich in einem solchen Falle indessen auf die Frage zu beschränken, ob die Voraussetzungen für eine Wiedererwägung der bestätigten Verfügung gegeben sind. Thema des Einsprache- und des Beschwerdeverfahrens bildet also einzig die Prüfung, ob der Versicherungsträger zu Recht die ursprüngliche, formell rechtskräftige Verfügung nicht als zweifellos unrichtig und/oder deren Korrektur als von unerheblicher Bedeutung qualifizierte (BGE 119 V 475 E. 1b/cc S. 479, 117 V 8 E. 2a S. 13, 116 V 62; vgl. auch Urteil 8C_89/2014 vom 24. Juli 2014 E. 2.3)”; cfr. anche Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Renten-revison in der Invalidenversicherung, 2003, nr. 340, pag. 94).
Trattandosi di procedura AI, dove non è previsto il rimedio dell’opposizione, l`Ufficio AI avrebbe dovuto preavvisare ai sensi dell’art. 57a cpv. 1 LAI la propria decisione di reiezione della domanda di riconsiderazione. A tal riguardo va fatto presente che la mancata messa in atto della procedura di preavviso costituisce una grave lesione del diritto di essere sentito in quanto tale non sanabile (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 57a, pag. 477 con riferimenti giurisprudenziali; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, pag. 252, n. 1333; cfr. anche le STCA 32.2010.211 del 12 ottobre 2010 pag. 6; 32.2011.278 dell’8 maggio 2012 consid. 2.4 e 32.2013.176 del 16 gennaio 2014, consid. 2.4).
2.5. Con il ricorso, fondandosi su uno scritto del 20 luglio 2005 dell’__________, indicato come nuovo mezzo di prova, l’assicurata ha anche chiesto la revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione 27 luglio 2017, facendo inoltre riferimento ad un peggioramento delle condizioni di salute.
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
Ritornando alla fattispecie concreta, a mente del TCA non è sufficiente che in sede di risposta l’Ufficio AI abbia sostenuto che il succitato scritto non cosituisce un nuovo mezzo di prova per giustificare una revisione processuale, senza essersi precedentemente espressa in maniera vincolante mediante una decisione formale impugnabile, debitamente preavvisata, ciò che non ha fatto.
Infine, per quel che concerne l’asserito peggioramento delle condizioni di salute, all’assicurata va fatta presente la possibilità, qualora l’amministrazione dovesse confermare la decisione 21 luglio 2017, d’inoltrare una nuova domanda di rendita debitamente documentata, che verrà esaminata dall’Ufficio AI nella misura in cui verrà reso verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). In questo punto il ricorso per denegata giustizia è irricevibile.
2.6. Visto quanto sopra, ritenuto che l’Ufficio AI doveva emettere una decisione formale, in accoglimento del ricorso per denegata giustizia allo stesso è fatto ordine di emanare una decisione motivata, previa attuazione della procedura di preavviso, che statuisca sulla richiesta di riconsiderazione e di revisione processuale.
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’assicurata vincente, rappresentata da un'assicurazione di protezione giuridica, ha diritto a fr. 1'500.-- di ripetibili (STFA H 19/06 del 14 febbraio 2007; DTF 126 V 12 consid. 2; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ All’Ufficio AI è fatto ordine di emanare senza indugio una decisione, in via di riconsiderazione e di revisione processuale, sul diritto o meno dell’assicurata ad una rendita d’invalidità.
Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, che rifonderà all’assicurata fr. 1'500.-- per ripetibili (IVA compresa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti