Raccomandata
Incarto n. 32.2018.91
BS
Lugano 10 settembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso di ritardata/denegata giustizia del 4 giugno 2018 di
RI 1
contro
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1970, nel maggio 2017 ha inoltrato una domanda di prestazioni per adulti (doc. 5 inc. AI).
L’Ufficio AI ha ritenuto necessario un approfondimento peritale pluridisciplinare (cfr. annotazioni SMR [Servizio medico regionale dell’AI] del 3 ottobre 2017; doc. 25 inc. AI), avvertendo l’assicurato che avrebbe proceduto in tal senso (cfr. comunicazione del 17 ottobre 2017, contenente anche le domande standard peritali; doc. 26 inc. AI). L’assicurato ha sostanzialmente criticato l’operato dell’amministrazione (cfr. osservazioni 23 ottobre 2017; doc. 31 inc. AI).
Ribadita la necessità dell’accertamento medico peritale (cfr. annotazioni 23 ottobre 2017; doc. 30 inc. AI), con comunicazione del 13 novembre 2017 l’Ufficio AI ha informato l’assicurato in merito al centro peritale competente, indicando i nominativi dei periti incaricati dei consulti specialistici (doc. 33 inc. AI).
Ne è seguito uno scambio di scritti tra l’assicurato e diversi funzionari dell’Ufficio AI (cfr. doc. 34, 39, 40 e 42).
1.2. L’assicurato si è sottoposto agli esami peritali necessari presso il SAM (Servizio di accertamento medico), il quale con rapporto 22 febbraio 2018 ha riconosciuto un’abilità lavorativa residua dell’80% in qualsiasi attività (doc. 50 inc. AI). La valutazione peritale è stata ripresa e confermata dal SMR con rapporto del 26 febbraio 2018 (doc. 51 inc. AI).
Copia del rapporto peritale è stato trasmesso a più riprese all’assicurato (cfr. scritti dell’Ufficio AI del 27 febbraio, 2 e 5 marzo 2018; doc. 54, 55 e 57 inc. AI).
Tenuto poi conto della valutazione economica da parte del Servizio integrazione professionale (cfr. rapporto del 5 marzo 2018 in doc. 58 inc. AI), con progetto di decisione del 6 marzo 2018 l’amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni (doc. 56 inc. AI). L’invio per raccomandata del succitato preavviso non è stato ritirato dall’assicurato (cfr. avviso di giacenza con scadenza al 6 maggio 2018 ed invio ritornato al mittente per mancato ritiro; doc. 77 inc. AI).
Su richiesta dell’assicurato (doc. 61 inc. AI), il 27 marzo 2018 l’Ufficio AI gli ha trasmesso copia degli esami complementari delle consultazioni specialistiche (doc. 65 inc. AI).
L’assicurato ha nel frattempo scritto all’UFAS sollevando le già espresse osservazioni/critiche sull’operato dell’amministrazione riguardo al trattamento del suo caso, ricevendo risposta, dopo che quest’ultimo si è rivolto all’Ufficio AI (doc. AI 66), il 26 aprile 2018. In sintesi l’autorità di vigilanza ha fatto presente che simili osservazioni sono da presentare nell’ambito della procedura ordinaria sulle quali l’amministrazione dovrà prendere posizione (doc. 71).
L’assicurato ha reiterato le critiche nei confronti dell’Ufficio AI ed anche dell’UFAS rivolgendosi con scritto del 3 maggio 2018 a tre diverse autorità sia federali sia cantonali (cfr. doc. 73).
Con decisione del 9 maggio 2018 – intimata, come precedentemente concordato con l’assicurato, dopo aver ricevuto la succitata risposta dell’UFAS (doc. 67 e 69) – l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni (doc. 75 inc. AI). Anche in questo caso, l’invio raccomandato non è stato ritirato dall’assicurato (cfr. doc. 79 inc. AI).
1.3. In data 4 giugno 2018 l’assicurato ha interposto al TCA un ricorso per denegata/ritardata giustizia ex art. 56 cpv. 2 LPGA, lamentando in particolare di non avere ancora ricevuto dall’Ufficio AI una decisione riguardo al suo caso e questo nonostante la presa di posizione dell’UFAS ed il suo successivo scritto del 23 maggio 2018 indirizzato congiuntamente al Direttore del Dipartimento della Sanità e della Socialità, al Direttore dell’Istituto delle assicurazione sociali, al Capo dell’Ufficio AI e al Capo del Servizio Prestazioni (doc. 78 inc. AI).
1.4. L’11 giugno 2018 l’assicurato, confermando il ricorso per denegata/ritardata giustizia, ha formulato diverse obiezioni, “rinnovando” l’invito al giudice Raffeale Guffi ad astenersi nel giudicare la presente vertenza per violazione dell’art. 42 cpv. 2 LOG (IV).
1.5. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI, dopo aver illustrato l’iter procedurale, sostiene di avere debitamente istruito la causa seguendo le norme applicabili senza prolungare la procedura, dando puntuale seguito alle richieste dell’assicurato (a tal riguardo rileva che l’assicurato ha declinato l’invito della Capo Ufficio AI di discutere il caso) emettendo la decisione del 9 maggio 2018 che non è stata ritirata dall’interessato. Postula pertanto la reiezione del ricorso.
1.6. Il 16 luglio 2018 l’insorgente ha inoltrato un altro scritto (VIII).
1.7. Con scritto datato 19 luglio 2018 l’assicurato, per quanto è dato di capire, solleva diverse obiezioni sull’operato dell’Ufficio AI, ribadendo la richiesta al TCA di emettere “direttamente la decisione per la ritardata e denegata giustizia, addossando le spese giudiziarie allo stato e assegnando un risarcimento per il torto morale e lesione della personalità inflitti a RI 1”, importo quantificato in complessivi fr. 90'000.-- per l’agire dei 18 funzionari (nominativi indicati) “che hanno partecipato e concorso alla decisione di rifiuto di invalidità, non secondo una diligenza professionale e giuridica, ma solo con la volontà di cagionare un danno patrimoniale e un turbamento a RI 1”. (XI).
1.8. Il 24 agosto 2018 l’Ufficio AI ha inoltrato delle osservazioni al succitato ultimo scritto dell’assicurato (XIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la pretesa ritardata o denegata giustizia da parte dell’Ufficio AI nell’evadere la domanda di rendita del 17 maggio 2017 (doc. 5 inc. AI), questione che verrà affrontata al consid. 2.4.
Esulano pertanto dall’esame le numerose obiezioni sollevate dall’insorgente durante la procedura amministrativa, censure che semmai potranno essere inoltrate – se non già fatto (cfr. ricorso del 13 agosto 2018; inc. 32.2018.133) – nell’ambito della contestazione giudiziaria della decisione del 9 maggio 2018. In questo senso, anche le richieste risarcitorie non sono ricevibili.
2.2. La legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca; RL 178.100) non regola il tema della ricusazione, diversamente dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1), che affronta l'argomento all'art. 36 cpv. 2, ma unicamente con riferimento alle autorità amministrative, tribunali esclusi (Kieser, ATSG-Kommentar, 3a edizione, n. 6 ad art. 36 con riferimenti). Di analogo tenore l'art. 10 cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (LPA; RS 172.021).
Giusta l'art. 31 Lptca, per tutto quanto non stabilito da detta legislazione, dalla LPGA e dalle leggi federali che regolano le singole materie, è applicabile sussidiariamente la legge cantonale di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 165.100). Ai fini del giudizio torna quindi applicabile in via suppletoria la LPamm, la quale (art. 50) stabilisce i motivi di ricusazione e la procedura decisionale sul motivo di ricusazione (art. 53).
Va qui rilevato che in caso d’istanza di ricusazione manifestamente irricevibile o priva di qualsiasi fondamento la relativa decisione può essere presa dallo stesso organismo interessato, incluso il suo membro destinatario dell’istanza (cfr. in questo senso Pfiffner Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 5c n. 4, pag. 44; art. 53 cpv.3 LPAmm; cfr. anche STF 8C_392/2018 e 8C_396/2018 del 30 luglio 2018 consid. 1.2, 9C_121/2018 del 3 maggio 2018 consid. 1, 2C_853/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 2.1; 1C_103/2011 del 24 giugno 2011 consid. 2.2).
2.3. Con scritto dell’11 giugno 2018 RI 1, adducendo una “scemata diligenza giuridica di assumere diverse funzioni”, ha “rinnovato” al giudice Raffaele Guffi l’invito ad astenersi nel giudicare la presente vertenza invocando una violazione dell’art. 42 cpv. 2 LOG (Legge sull’organizzazione giudiziaria, RL 177.100: i membri di una Sezione (del Tribunale di appello n.d.r.) non possono essere membri di un’altra Sezione, riservate le norme sulle supplenze”.
Egli ha poi aggiunto:
" Tale funzionario non merita ulteriore attenzione istituzionale per una ricusazione, per la manifesta deficienza di astensione spontanea dovuta a personali ricorsi alla Corte dei reclami penali e la scemata diligenza giuridica di assumere diverse funzioni.
Evidenzio che le procedura di ricusazione, non è l’accertamento istituzionale consono per risolvere le incompatibilità di organizzazione giudiziaria e come tale il dispositivo deve essere assegnato ad un giudice che non presenti conflitto di interesse e non abbia già statuito in sezioni del Tribunale d’appello.”
Il giudice Raffaele Guffi è attivo quale magistrato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni e la Corte dei reclami penali in qualità di Vicepresidente e presso la Camera di diritto tributario come Giudice delegato (la composizione delle Camere e dei Tribunali componenti il Tribunale di Appello è notoria siccome oggetto di pubblicazione periodica sul Foglio ufficiale del cantone Ticino). Il Tribunale cantonale delle assicurazioni e la Camera di diritto tributario fanno parte della Sezione di diritto pubblico (art. 49 cpv. 1 lett. a, c LOG) e la Corte dei reclami penali è composta da tre giudici della citata Sezione (art. 62 cpv. 1 LOG). Pertanto è evidente che non sussiste alcuna violazione dell’art. 42 cpv. 2 LOG.
In merito all’invito rivolto al giudice Raffaele Guffi di astenersi nel giudicare la presente controversia, va ricordato che un’analoga richiesta è già stata formulata dall’insorgente nei confronti del citato magistrato e del giudice Ivano Ranzanici nell’ambito di un ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura LAMal.
Nella STCA 36.2018.17 del 10 aprile 2018 il giudice delegato (cfr. art. 49 cpv. 2 LOG e art. 4 Lptca) aveva rilevato:
" L’invito (la richiesta) ad un’astensione spontanea formulato da una parte processuale è istituto, come tale, sconosciuto nella procedura applicabile, nella Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e dalla Legge di procedura per le cause amministrative applicabili sussidiariamente (LPAmm del 24 settembre 2013), nonché in generale. Questo invito non va confuso con un’istanza di ricusazione, che l’assicurato può formulare, all’indirizzo del magistrato di cui chiede l’esclusione dal giudizio. La legge di procedura per le cause davanti al TCA non regola esplicitamente il tema rinviando alla LPGA secondo cui (art. 36) nella procedura amministrativa le “persone che devono prendere o preparare decisioni su diritti o obblighi devono ricusarsi se hanno un interesse personale nella questione o se, per altri motivi, potrebbero avere una prevenzione”. La materia è invece specificata nella LPAmm all’art. 50 (motivi di ricusazione) che prevede la ricusazione nei seguenti casi:
a) se hanno un interesse personale nella causa o in altra vertenza su identica questione di diritto;
b) se hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore;
c) se sono o sono stati coniugi o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell’autorità inferiore oppure se convivono di fatto con uno di loro;
d) se sono parenti o affini in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell’autorità inferiore;
e) se possono avere una prevenzione nella causa, segnatamente in seguito a rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore.
L’art. 51 LPAmm ricorda che la persona che riconosce in sé un motivo di ricusazione deve darne immediata comunicazione all’autorità superiore o all’autorità collegiale di cui è membro, indicandone le ragioni, e si astiene spontaneamente (e non su invito di una delle parti) se ne ritiene dato il motivo. Se una parte ritiene dato un motivo di ricusazione deve formulare un’istanza motivata in tale senso all’autorità preposta (art. 52 LPAmm).
L’invito formulato da RI 1, come tale, non è ammissibile e non è assimilabile a un’istanza di ricusazione (sul tema della ricusazione si veda la recente giurisprudenza in lingua italiana in STF 1B_8/2018 del 22 gennaio 2018, per la dottrina si faccia riferimento a: Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, n. 4 ad art. 36; nonché rapporto della Commissione del Consiglio Nazionale della sicurezza sociale e della sanità del 26 marzo 1999 in FF 1999 pag. 3896 segg. e 3964). In concreto è stata sostanzialmente presentata una richiesta al giudice di esaminare la sua serenità di giudizio e non certamente di una formale richiesta motivata, tesa all’esclusione di un giudice, per i seri motivi ritenuti dalla legge, dal giudicare una causa.”
Le stesse considerazioni valgono anche per la fattispecie concreta.
Qualora si volesse configurare la domanda quale istanza di ricusa (e non di semplice invito di astensione nel giudicare) il TCA ricorda che, per costante giurisprudenza, un giudice non può essere ricusato solo perché abbia già preso decisioni nei confronti della medesima persona, in precedenti casi. Devono necessariamente sussistere delle circostanze che lo facciano apparire prevenuto (cfr. STF 8C_392/2018 del 30 luglio 2018; STF 8C_298/2018 del 5 luglio 2018; STF 6B_315/2018 del 15 maggio 2018; STF 8C_709/2017 del 27 aprile 2018; STF 1C_187/2017, 1C_327/2017 del 20 marzo 2018; STF 5A_489/2017 del 29 novembre 2017).
Un’istanza di ricusa così formulata è inammissibile e dev’essere dichiarata irricevibile.
Come accennato (cfr. consid. 2.2), la relativa decisione può essere presa dalla stessa autorità ricusata ancorché la competenza decisionale per la procedura di ricusazione spetta, secondo il diritto processuale, ad un’altra autorità (STF 2C_191/2013 del 29 luglio 2013 con riferimenti; cfr. anche le succitate 9C_121/2018 del 3 maggio 2018 consid. 1, 2C_853/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 2.1).
Ritornando al caso in esame, limitandosi a rimproverare un cumulo di funzioni giudiziarie al giudice Guffi, non ha invocato né tantomeno sostanziato validi motivi di ricusazione con riferimento al sopra citato art. 50 LPAmm. Si deve supporre che la censura si riferisca a decisioni adottate dalla Corte dei reclami penali (CRP) dello stesso Tribunale d’appello, della quale il giudice Raffaele Guffi è Vicepresidente. Il fatto che, in quest’ultima veste, il Vicepresidente del TCA possa aver partecipato all’adozione di decisioni non gradite al ricorrente non costituisce tuttavia un motivo di ricusa (cfr. CDT 80.2017.202 del 22 settembre 2017 confermata dal Tribunale Federale con sentenza 2C_920/2017 del 2 novembre 2017). Essendo irricevibile, l’istanza è quindi suscettibile di essere decisa dallo stesso organismo giudiziario interessato incluso il membro ricusato.
Infine, questo Tribunale non può che aderire alla richiesta formulata il 24 agosto 2017 dall’Ufficio AI “di richiamare parte ricorrente all’obbligo procedurale di astenersi dall’uso di espressioni sconvenienti, offensive o inutilmente polemiche” (XII), questo in particolare con riferimento allo scritto 19 luglio 2018 del ricorrente (XI).
2.4 Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e ivi riferimenti). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2, 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e ivi riferimenti);
Oggetto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia non possono essere questioni concernenti diritti o obblighi degli assicurati, ma soltanto la questione di sapere se da parte dell’autorità inferiore vi sia un ritardo ingiustificato nel rendere una decisione inerente a tali diritti o obblighi (Zünd/Pfiffner Rauber, op. cit., § 13, n. 7; SVR 2005 IV Nr. 26).
Nella fattispecie in esame l’Ufficio AI ha inviato per raccomandata la decisione formale 9 maggio 2018, invio che non è stato ritirato dall’interessato (doc. 79 inc. AI).
Al riguardo va ricordato che, secondo giurisprudenza, un invio raccomandato si considera notificato al più tardi l'ultimo giorno del termine di ritiro dal suo arrivo all'ufficio postale del destinatario (DTF 134 V 49, 123 III 492). Secondo la LPGA, una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (art. 38 cpv. 2bis LPGA). Il principio della notificazione fittizia di cui all’art. 38 cpv. 2bis LPGA (ossia la presunzione di avvenuta notifica scaduti i 7 giorni di giacenza) presuppone che il destinatario debba ragionevolmente attendersi l’intimazione di un atto (DTF 134 V 52; Kieser, op. cit., ad art. 38 n. 12).
Suddetta finzione di notifica trova applicazione nel caso concreto, considerato come l’assicurato potesse ragionevolmente attendersi l’intimazione del provvedimento amministrativo reso nell’ambito della procedura relativa alla domanda di prestazioni AI e successivamente all’emissione del progetto di decisione del 6 marzo 2018 il cui invio raccomandato non è stato parimenti ritirato.
In queste circostanze, allorquando l’assicurato ha inoltrato il presente ricorso per denegata/ritardata giustizia l’Ufficio AI aveva già validamente notificato la decisione formale. Ne conseguenza che non vi è alcun interesse giuridico degno di protezione nell’accertamento di una ritardata rispettivamente di una denegata giustizia motivo per cui il presente ricorso dev’essere dichiarato irricevibile (cfr. in tal senso STF 8C_108/2011 del 19 maggio 2011 consid. 1, STF M 2/02 del 9 settembre 20013 consid. 1.1.). In ogni modo occorre evidenziare che, come riportato ai considerandi in fatto, l’Ufficio AI ha seguito la procedura senza protrarla per nessuna ragione, dando sempre seguito alla richieste dell’assicurato. Non solo, l’interessato non ha aderito all’invito da parte dell’amministrazione di discutere la sua fattispecie, rifiutandolo (doc. 46 inc. AI), ma non ha ritirato gli invii raccomandati relativi al preavviso di decisione ed alla decisione stessa.
2.5. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.L’istanza di “astensione spontanea”/ricusazione è irricevibile.
2.Il ricorso per denegata e ritardata giustizia è irricevibile.
Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti