Raccomandata

Incarto n. 32.2018.31

TB

Lugano 4 febbraio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° marzo 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 29 gennaio 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1966, da ultimo attivo come panettiere/pasticciere indipendente, nel 2002 ha presentato una domanda di prestazioni dell’assicurazione invalidità a causa della psoriasi apparsa sulle mani (doc. 307).

Esperiti i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 23 gennaio 2007 (doc. 296) l’Ufficio AI ha respinto la domanda stante un grado AI del 32%, ritenuta una capacità lavorativa del 50% come panettiere e del 70% in altre attività adeguate (reddito da valido di Fr. 50'000.- e riduzione del 15%).

1.2. Con STCA 32.2008.77 del 20 febbraio 2009 (doc. 256), questo Tribunale ha giudicato corretto che il 17 marzo 2008 (doc. 273) l’Ufficio AI non sia entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni presentata dall'assicurato il 21 agosto 2007, non avendo il ricorrente reso verosimile che la sua incapacità lavorativa si era modificata in misura rilevante.

Il 6 luglio 2009 (doc. 251) l’amministrazione ha nuovamente deciso di non entrare nel merito della richiesta di riesame inoltrata con il certificato del dermatologo curante.

1.3. Il 24 gennaio 2012 (32.2011.198) il TCA si è pronunciato sulla decisione del 6 giugno 2011 (doc. 199) di rifiuto delle prestazioni, emessa avendo riscontrato una situazione invariata negli anni anche dopo la perizia del dr. med. __________. Ravvisata la necessità di effettuare un complemento agli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione, il Tribunale ha annullato la decisione e retrocesso gli atti all’Ufficio AI (doc. 186).

Ne è seguita, il 4 settembre 2013 (doc. 120), una decisione di rifiuto di una rendita di invalidità tenuto conto di un grado AI del 32% (reddito da valido aggiornato a Fr. 53'377.- e riduzione del 15%), considerata un’inabilità lavorativa totale come panettiere, ma una abilità del 100% in altre attività adeguate.

Il nuovo ricorso dell’assicurato è sfociato l’11 febbraio 2014 (doc. 97) in un decreto di stralcio del TCA della causa 32.2013.174 per intervenuta transazione, con rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché, come proposto dallo stesso, quest’ultimo procedesse a un accertamento pluridisciplinare delle condizioni dell’interessato.

1.4. Sulla scorta delle conclusioni degli specialisti intervenuti il 29 aprile 2015 (doc. 69) e il 12 settembre 2016 (doc. 48), preso atto del rapporto finale SMR del 26 settembre 2016 (doc. 47) che ha confermato l’inabilità lavorativa totale come panettiere e l’abilità lavorativa del 50% in altre attività, entrambe almeno dall’ottobre 2012, con decisione del 29 gennaio 2018 (doc. A2) l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita di invalidità di un quarto dal 1° giugno 2012, con grado AI del 41% fino al 31 agosto 2012 e poi del 49%. Il calcolo del grado di invalidità è stato effettuato tenendo conto di un reddito da valido di Fr. 50'000.- nel 2006 aggiornato di anno in anno e di un reddito da invalido calcolato per gli anni dal 2012 (Fr. 65'177.-) al 2016, preso al 50% e riducendolo del 15% per motivi personali.

Non sono infine stati concessi provvedimenti professionali.

1.5. Il 1° marzo 2018 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, si è rivolto al TCA contestando il diritto a un quarto di rendita attribuitogli dall’amministrazione.

A suo dire, i parametri ritenuti dall’Ufficio AI sarebbero errati e quindi andrebbero modificati come da egli indicato nel suo memoriale.

In particolare, il ricorrente ha ricalcolato i gradi di invalidità partendo dapprima da un reddito da valido di Fr. 50'000.- così come ritenuto dall’amministrazione e l’ha paragonato al reddito statistico da invalido ricavato dalle tabelle ISS utilizzate dall’Ufficio AI, giungendo però a dei valori diversi e tali da ottenere un grado AI del 51% e quindi di avere diritto a una mezza rendita di invalidità almeno dal 1° settembre 2012.

Poi, l’insorgente ha contestato la riduzione del 15% per motivi personali, pretendendo di applicare la deduzione massima del 25% stanti i concreti impedimenti nell’utilizzare le mani e la reale impossibilità di svolgere lavori astratti e/o intellettuali. In tal modo, il suo grado di invalidità sarebbe, arrotondato, del 57%.

Infine, l’assicurato ha contestato il reddito da valido ritenuto, osservando che, come per il reddito da invalido, sarebbe più opportuno basarsi sui dati statistici e quindi nella ristorazione si avrebbe un reddito annuo di Fr. 58'848.- nell’anno 2012 e di Fr. 57'792.- nel 2014. Il grado AI sarebbe del 60% nel 2012 e del 59%, arrotondato, nel 2014 e “volendo considerare tutte le variabili più favorevoli al ricorrente arriveremmo ad avere un grado di invalidità superiore al 60%, ciò che giustificherebbe una rendita AI di 3/4 almeno per gli anni 2012 e 2013.”, da applicare anche dal 2014.

1.6. L’11 aprile 2018 (doc. IV) l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso. Nella sua risposta l’amministrazione ha ricordato come il reddito da valido sia stato definito sulla base dell’introito ritenuto inizialmente nel 2006 per l’attività indipendente di Fr. 50'000.-, siccome senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato a lavorare in proprio come panettiere. Tale importo è stato aggiornato agli anni 2012-2016 sulla base dell’indice dei salari nominali e va dunque confermato.

Il reddito da invalido, anch’esso da confermare, è stato invece determinato sulla base dei dati statistici e riportato sull’orario medio statistico di lavoro settimanale nelle aziende e quindi non sulle 40 ore ritenute nei dati statistici.

Infine, per l’Ufficio AI non v’erano motivi per aumentare la riduzione applicata del 15%, visto che l’assicurato era giovane e la capacità lavorativa residua in attività adeguate era del 50%.

1.7. Il ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. V).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se, correttamente, l’Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all’assicurato una rendita di invalidità di un quarto dal 1° giugno 2012, visto che dall’ottobre 2012 è inabile al lavoro al 100% nella sua attività di panettiere/ pasticciere ed è abile al lavoro al 50% in un’attività adeguata allo stato di salute, intesa come riduzione del rendimento, perciò dal calcolo della perdita di guadagno risulterebbe una percentuale del 41% e, dopo tre mesi dal peggioramento, del 49%.

Il ricorrente sostiene invece, in via principale, di avere diritto a tre quarti di rendita di invalidità (grado AI 60%) e, in via subordinata, di una mezza rendita (grado AI 50%).

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.3. Nel caso di specie, dopo avere, da ultimo, fatto esperire una perizia pluridisciplinare e sentito il parere del Servizio Medico Regionale, con la decisione del 29 gennaio 2018 l’Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto all’assicurato il diritto a un quarto di rendita di invalidità dal 1° giugno 2012.

Applicando il principio del calcolo della media retrospettiva, dal 1° giugno 2012 veniva stabilito un grado AI del 41%.

In virtù dell’art. 88a cpv. 2 OAI, dal 1° settembre 2012 l’Ufficio AI si è basato sul reddito da valido di Fr. 50'000.- ritenuto nella prima decisione del 2007 di rifiuto per assenza di un grado pensionabile di invalidità (32%) e l’ha aggiornato al 2012 visto che il danno alla salute era riconducibile a tale anno. Pertanto, in assenza del danno, l’assicurato avrebbe potuto conseguire come panettiere/pasticciere un reddito annuo di Fr. 54'336.-. Poi, il raffronto con il reddito ottenibile in un'attività semplice e ripetitiva esigibile al 50% (Fr. 65'177.- : 2 = Fr. 32'588,50), a cui è stata applicata una riduzione personale del 15% per la limitazione nello svolgere lavori leggeri e per altri fattori (Fr. 32'588,50 - 15% = Fr. 27'700.-), ha dato luogo a un grado di invalidità del 49% e quindi al riconoscimento del diritto a un quarto di rendita.

Il ricorrente ha contestato i redditi da valido e da invalido ritenuti dall’amministrazione, proponendo varie soluzioni.

Dapprima ha confermato il reddito da valido indicizzato utilizzato dall’amministrazione di Fr. 54'336.- nel 2012 e di Fr. 55'164.- nel 2014 e l’ha paragonato a un reddito statistico da invalido di Fr. 62'520.- nel 2012 e di Fr. 63'744.- nel 2014 ricavato dalle tabelle ISS a cui ha fatto capo l’amministrazione, semplicemente moltiplicando per 12 il reddito annuo mensile ivi figurante di Fr. 5'210.- e aggiornandolo con gli incrementi utilizzati dall’Ufficio AI. Presi questi ultimi dati al 50% e ridotti del 15% per discapito salariale, l’assicurato ha ottenuto un grado AI superiore al 50% (51%) e quindi ha preteso una mezza rendita di invalidità.

In una seconda ipotesi di calcolo, la riduzione ammontava al 25% per tenere conto del fatto che la sua malattia alle mani gli impediva di svolgere qualsiasi lavoro manuale e che da lui non si poteva pretendere l’esercizio di attività di carattere astratto e/o intellettuale. In tale evenienza, si giungerebbe a un grado AI, arrotondato, del 57% per tutti gli anni in esame.

Infine, l’insorgente si è domandato come mai per il reddito da valido non si potesse ritenere, come per quello da invalido, i dati statistici nell’industria alimentare e quindi partire da un reddito di Fr. 58'848.- nel 2012 e di Fr. 57'792.- nel 2014. Paragonando quindi questo importo statistico con un reddito con invalidità di Fr. 23'445.- nel 2012 comprensivo della deduzione del 25%, si avrebbe un grado di invalidità del 60,16%. Inoltre, “Dato che la rendita deve comunque essere stabilita al momento del suo inizio (2012) e dato che la differenza tra gli anni 2012 e 2013 da un lato e quelli successivi d’altro lato, è esigua (v. art. 34 LAI) non si giustifica di ridurre la rendita ad 1/2 per gli anni 2014-2016. Pertanto la rendita dovrà essere di 3/4 anche dopo il 2014.” (doc. I pag. 9).

Stante una (in)capacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività dal 1° ottobre 2012, occorre quindi verificare, dal profilo economico, le conseguenze del danno alla salute che l’assicurato ha subìto.

2.4. L'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF 8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Al riguardo, come è stato ricordato nella STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. Tabella TA1 edita dall’Ufficio federale di statistica, livello di esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 205 segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255 segg.).

In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).

Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

2.5. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile.

Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

2.6. Il ricorrente ha contestato la determinazione del reddito da valido effettuata dall’amministrazione, sostenendo che si debba tenere invece conto del reddito statistico che egli, quale panettiere, avrebbe potuto conseguire nel settore dell’industria alimentare, ossia Fr. 4'904.- al mese nel 2012 e Fr. 4'816.- nel 2014, giacché quando nel 2007 l’Ufficio AI ha stabilito il grado di invalidità del 32%, era però già presente da diversi anni un’incapacità lavorativa che ha influito sui redditi che egli ha potuto conseguire prima della resa della decisione.

A suo dire, occorrerebbe quindi partire dal reddito statistico di Fr. 58'848.- nel 2012 e di Fr. 57'792.- nel 2014.

La richiesta dell’assicurato non può essere accolta.

Va ricordato che determinante per stabilire il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido) non è il guadagno nell'ultima attività esercitata, ma il reddito che otterrebbe, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, se non fosse divenuta invalida.

Di regola, ci si fonderà sull'ultimo reddito conseguito prima del danno alla salute (DTF 139 V 28 consid. 3.3.2; DTF 135 V 58 consid. 3.1). In effetti, il reddito conseguito prima dell'insorgere del danno alla salute è in linea di principio il punto di riferimento, secondo l'esperienza empirica, per cui l'attività svolta fino a quel momento sarebbe proseguita. Eccezioni a questo principio devono essere previste secondo la verosimiglianza preponderante (per un caso di applicazione dell’eccezione, cfr. STF 9C_887/2017 del 7 giugno 2018, consid. 4.3.2; STF 9C_24/2009 del 6 marzo 2009, consid. 3.2; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224;).

Nell’evenienza concreta, l’Ufficio assicurazione invalidità ha fatto capo alle conclusioni del consulente in integrazione per stabilire il reddito da valido. Quest’ultimo, nel suo rapporto del 18 ottobre 2006 (doc. 300) ha scritto che l’assicurato, panettiere/pasticciere indipendente dal 1993, aveva un “salario di riferimento secondo tassazione 2001-2002: Frs. 44'000.- (Discusso caso con PRG: Si potrebbe adeguare il salario a Frs. 50'000.- (colleghi dell’istruttoria)”.

Come noto, questa tassazione porta sui redditi conseguiti negli anni 1999 e 2000, che in specie assommavano dunque a una media di Fr. 44'000.-. I funzionari preposti al calcolo del grado di invalidità hanno poi ritenuto opportuno aumentare tale reddito a Fr. 50'000.-.

Il TCA si allinea a questa soluzione per determinare il reddito da valido del ricorrente prima dell’insorgenza del danno alla salute.

Infatti, va fatto presente che la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti negli ultimi cinque anni (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invaliden-versicherung (IVG), 2a ed. 2010, pag. 306; STF 9C_886/2011 e 9C_899/2011 del 29.6.2012; 9C_361/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4.2.; RCC 1985 pag. 474; STCA 32.2012.67 del 17 ottobre 2012).

Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, nella determinazione del reddito da valido la media degli utili conseguiti negli anni precedenti l'insorgenza del danno alla salute va maggiorata dei contributi sociali, e questo per tener conto che i dati statistici salariali raffrontati come reddito da invalido tengono conto di tali oneri (STFA I 543/2003 del 27 agosto 2004 consid. 6.4).

Va qui rilevato che se, conformemente alla giurisprudenza, nel caso in esame si fosse ritenuto anche il reddito del 2001 dichiarato dal ricorrente in Fr. 30'644.- (doc. 314 pag. 1146) per rendere più rappresentativo il reddito da valido calcolato usualmente su una media di tre-cinque anni, tuttavia tale media sarebbe diminuita e sarebbe andata a discapito dell’assicurato nell’ottica del calcolo della perdita di guadagno ex art. 16 LPGA.

Per contro, l’aver calcolato il reddito da valido sulla media di (soli) due anni e poi l’averla aumentata a Fr. 50'000.- come suggerito dal consulente in integrazione professionale, è una soluzione più favorevole all’assicurato che il TCA fa propria.

Disponendo quindi di dati certi, non è possibile, in concreto, fare capo ai dati statistici come preteso dal ricorrente.

Sulla scorta delle considerazioni esposte, occorre dunque partire da un reddito da valido di Fr. 50'000.- accertato per l’anno 2002 e aggiornarlo fino al 2012.

A questo proposito, va qui segnalato che l’amministrazione ha ritenuto nella decisione del 23 gennaio 2007 un reddito da valido di Fr. 50'000.- così come l’ha accertato nel 2006 il consulente in integrazione professionale e ha preso tale importo per il calcolo del grado di invalidità senza procedere all’aggiornamento del dato dal 2002 al 2006. L’Ufficio AI, nella decisione del 2018 qui impugnata, ha poi proceduto al solo aggiornamento secondo il rincaro dal 2006 al 2016. Al riguardo ha infatti affermato che “In considerazione dell’iter professionale del signor RI 1 e del reddito da valido di riferimento utilizzato nella decisione di rifiuto prestazioni del 23.01.2007, ovvero CHF 50'000.- annui, riteniamo opportuno aggiornare tale valore economico, dal 2006 al 2016, e adoperarlo quale reddito da valido di riferimento.”.

D’avviso della scrivente Corte, invece, poiché ci si deve porre a prima dell’insorgenza del danno e quindi al 2002, si deve partire dal reddito allora conseguito ed è da quel momento che occorre aggiornare il reddito da valido fino al 2012.

D’altronde, nella STF 9C_368/2015 del 13 gennaio 2016 l’Alta Corte ha affermato, al considerando 5.2, che per definizione il salario da valido non costituisce un parametro che è fissato una volta per sempre dall’amministrazione, ma al contrario si deve potere rivalutare quando si è di fronte a una nuova domanda di rendita che segue un primo rifiuto (STF 9C_185/2014 del 2 luglio 2014 consid. 3.1).

Partendo dunque da un reddito di Fr. 50'000.- nel 2002, sulla base delle Tabelle T39 Evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1976-2009 e 2010-2017, edite dall’Ufficio federale di statistica, si ha che, come uomo, nel 2012 l’assicurato, al momento in cui va valutato il suo diritto alla rendita di invalidità, avrebbe conseguito senza il danno alla salute un reddito di Fr. 56'662,36 (Fr. 50'000.- + 1,3% nell’anno 2013 + 0,9% nel 2014 + 0,9% nel 2015 + 1,1% nel 2006 + 1,6% nel 2007 + 2,2% nel 2008 + 2,1% nel 2009 + 0,7% nell’anno 2010 + 1% nel 2011 + 0,8% nel 2012).

L'importo di Fr. 56'662,36 costituisce dunque il reddito netto medio senza il danno alla salute conseguibile dal ricorrente nel 2012 con la sua attività indipendente e va quindi posto alla base del confronto dei redditi per la determinazione del danno economico, in luogo dei Fr. 54'336.- ritenuti dall’Ufficio AI.

2.7. Per quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, in passato questo Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione (TA13).

L'Alta Corte ha però successivamente stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Questo tema è stato definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali." (…).

In seguito, nella STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l’Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei redditi soltanto se è comprovato che l’assicurato non intendeva accontentarsi di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione in tal senso.

2.8. Per quanto concerne il 2012 (cfr., a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare il consid. 2.5.7), anno di eventuale inizio del diritto alla rendita (DTF 142 V 178, consid. 2.5.7), in assenza di dati salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; cfr., per il 2012, la citata DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; cfr. la citata DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) per 40 ore settimanali corrisponde a un importo di Fr. 62'520.- (Fr. 5'210.- x 12 mesi).

Questi dati si riferiscono, però, a un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Perciò, contrariamente all’ipotesi di calcolo effettuata dal ricorrente, riportando ora queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2012 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, aggiornata al 2017: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.5287368.html), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammontava nel 2012 a Fr. 65'177,10 (Fr. 62'520.- : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

2.9. Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 l’Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

2.10. Nel caso in esame, l’Ufficio assicurazione invalidità ha ritenuto una riduzione del 10% non potendo più l’assicurato svolgere dei lavori pesanti e un’altra del 5% per altri fattori di riduzione, per un totale del 15% per l’inabilità lavorativa del 50% dall’ottobre 2012.

Nel suo atto ricorsuale l’assicurato ha manifestato il proprio dissenso per questa percentuale di riduzione del reddito da invalido, chiedendo che sia considerato che non ha particolari qualifiche né capacità e pure che la malattia alle mani gli impedisce di svolgere qualunque tipo di attività manuale. Per di più, non si può pretendere che eserciti attività di carattere astratto e/o intellettuale, perciò è difficile capire quale attività potrebbe mai esercitare. La riduzione massima del 25% sarebbe dunque (più) adeguata.

Quanto allo svolgimento di un’attività leggera a causa del danno alla salute, il TCA evidenzia che il Servizio Medico Regionale ha ritenuto nel suo rapporto finale del 26 settembre 2016 (doc. 47) che il carico massimo era di 5kg. Di conseguenza, non v’è motivo di aumentare la deduzione del 10% stabilita dal consulente in integrazione professionale, che peraltro è la riduzione massima consentita per questa limitazione.

Per quanto concerne la deduzione del 5% applicata dall’Ufficio AI per altri fattori di riduzione, la scrivente Corte ricorda come si debba procedere a una valutazione globale degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido. Pertanto, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete, può essere ammessa una riduzione del 5%.

Una maggiore percentuale di riduzione, contrariamente a quanto preteso dall’insorgente, non può invece essere applicata.

Va inoltre considerato che la capacità lavorativa del 50% è da intendere quale riduzione del rendimento del 50% nell’ambito di una presenza durante tutto il giorno (cfr. rapporto finale SMR) e non come riduzione della presenza sul posto di lavoro.

Al riguardo, va evidenziato che alla luce di quanto sottolineato dall’Alta Corte nella STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014, la riduzione del rendimento non dà luogo ad un’ulteriore riduzione per motivi personali:

" 5.4. En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).“.

Anche nella STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015 il Tribunale federale ha ricordato che non è possibile, nel momento in cui si valuta l’entità della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido, tenere conto nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello medico e inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde evitare di prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista (STCA 32.20142 del 5 ottobre 2017; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA 32.2014.130 del 24 settembre 2015).

La nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che:

" (…)

3.2.2. Bestehen über das ärztlich beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25. Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des leidensbedingten Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B.________ die Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer anderen adaptierten Erwerbstätigkeit in der Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der (mehrfachen) Unterstreichung des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass die Versicherte eher in diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten könnte. Unter diesen Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass kein triftiger Grund bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen, zumal auch sonst kein abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag, welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid im Übrigen verwiesen wird, nicht berücksichtigt hätte.”.

Tutto ben considerato, il TCA ritiene che, da una valutazione complessiva, il tasso di deduzione del 15% sia adeguato e ciò tenendo anche conto dell’età del ricorrente e della sua capacità lavorativa residua. Non v’è quindi alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione della riduzione concessa, percentuale che si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

Va concluso che con una capacità lavorativa residua del 50% il ricorrente è reintegrabile in un mercato equilibrato del lavoro.

2.11. Ne segue che il reddito statistico ipotetico da invalido rivalutato ammontante nel 2012 a Fr. 65'177,10 va ritenuto nella misura del 50% stante la ridotta capacità lavorativa esigibile (Fr. 65'177,10 : 2 = Fr. 32'588,55) e in seguito va diminuito del 15% per tenere conto delle circostanze personali, ottenendo così l’importo di Fr. 27'700,27 (Fr. 32'588,55 - [Fr. 32'588,55 x 15 : 100]).

Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 56'662,36 corrispondente al reddito (ipotetico) da valido che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nell'anno 2012 per l'attività di panettiere/pasticciere esercitata al 100% senza il danno alla salute, risulta dunque una perdita di guadagno del 51,11% ([Fr. 56'662,36

  • Fr. 27'700,27] : Fr. 56'662,36 x 100), che va arrotondata al 51% (DTF 130 V 121).

Ne discende che il grado del 51% permette all’interessato di ricevere una mezza rendita di invalidità (art. 28 LAI) trascorsi tre mesi dall’intervenuto peggioramento del suo stato di salute (art. 88a cpv. 2 OAI), ossia dal 1° settembre 2012.

2.12. In queste circostanze, il ricorso deve essere accolto ai sensi delle considerazioni esposte e la decisione impugnata, con cui l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita di invalidità dal 1° giugno 2012 (grado AI 41%) e dal 1° settembre 2012 (grado AI 49%), deve essere annullata.

Essa va infatti riformata nel senso che, in virtù dell’art. 88a cpv. 2 OAI, l’insorgente ha diritto dal 1° settembre 2012 a una mezza rendita di invalidità (grado AI 51%).

2.13. L’insorgente ha inoltre chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I).

Visto l'esito favorevole del ricorso l'assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha diritto al versamento da parte dell'Ufficio AI di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

In virtù della costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STF 8C_32/ 2012 del 14 maggio 2012; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012; STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; STCA 32.2015.79 del 4 aprile 2016; STCA 33.2012.8 del 17 dicembre 2012; STCA 33.2010.13 del 10 gennaio 2011; STCA 32.2008.179 del 5 giugno 2009; STCA 32.2008.115 del 26 marzo 2009).

2.14. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, il ricorrente ha diritto a una mezza rendita di invalidità (grado AI 51%) dal 1° settembre 2012.

  1. Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Lo stesso Ufficio verserà al ricorrente Fr. 2’200.- (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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