Raccomandata

Incarto n. 32.2018.141

cr

Lugano 17 giugno 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 agosto 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 15 giugno 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1963, dipendente dal 7 marzo 2011 (e fino al 31 gennaio 2016) della ditta __________ in qualità di operaio manutentore degli impianti dei nastri trasportatori dei frantoi presso il cantiere __________ del __________ di __________, in data 12 gennaio 2017 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da una lesione alla spalla (dx) conseguente ad un infortunio subito nel dicembre 2015 e da problemi alle ginocchia, pure insorti a seguito di altri due infortuni (doc. 5).

1.2. Per le sole conseguenze dell’infortunio alla spalla destra del 2015, con decisione del 9 marzo 2017, l’assicuratore infortuni ha assegnato all’assicurato una rendita di invalidità del 35% a decorrere dal 1° marzo 2017, oltre ad un’IMI del 10% (cfr. doc. 196, pag. 314 inc. LAINF).

1.3. Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia reumatologica a cura del dr. __________, con progetto di decisione del 30 marzo 2018 (doc. 76), poi confermato con decisione del 15 giugno 2018, l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° dicembre 2016, poi soppressa a partire dal 1° agosto 2017 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute), ritenendo che a quel momento l’interessato presentasse un grado di invalidità del 39% insufficiente per continuare a beneficiare di una rendita di invalidità (doc. A1).

1.4. Con tempestivo ricorso del 21 agosto 2018, RI 1, rappresentato dall’RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti (doc. I).

Il rappresentante dell'insorgente ha, innanzitutto, rilevato come l’Ufficio AI non abbia considerato l’evoluzione negativa dei disturbi alle ginocchia di cui è affetto l’interessato e per i quali si prospetta l’impianto di due protesi.

Quanto agli aspetti economici, il rappresentante dell’assicurato ha contestato il reddito "da valido" calcolato dall'Ufficio AI facendo capo ai dati statistici di cui alle RSS, ramo 41-43 "costruzioni", anziché basarsi sul salario concreto percepito dall’assicurato nello svolgimento della propria attività presso il cantiere __________.

A suo parere, tale modo di procedere risulta pregiudizievole per l’assicurato, essendo i dati statistici usati dall’Ufficio AI di molto inferiori rispetto al reddito realmente conseguito dall’assicurato e, peraltro, utilizzati dall’assicuratore infortuni per il calcolo della rendita attribuitagli con decisione del 9 marzo 2017.

Egli ha, infatti, sottolineato come i lavori eseguiti “in sotterranea” prevedano stipendi superiori per tenere conto delle particolarità dell’attività svolta “a ciclo continuo” (indennità notturna, supplementi lavoro continuo, indennità lavoro a sciolte, indennità galleria, …).

Il rappresentante del ricorrente ha, pure, contestato il reddito da invalido utilizzato dall’amministrazione, il quale a suo modo di vedere non tiene compiutamente conto delle ripercussioni permanenti dell’insieme delle patologie dell’interessato sulla sua capacità lucrativa (doc. I).

1.5. Nella risposta del 13 settembre 2018 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione a sapere se correttamente l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera di invalidità limitata nel tempo, oppure no.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.2. Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

2.3. Nel caso concreto, al fine di accertare le condizioni di salute dell’interessato, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica, eseguita dal dr. __________.

Quest’ultimo, con referto peritale del 13 luglio 2017, valutati gli atti, dopo aver proceduto alla consueta anamnesi, alla descrizione dei disturbi dal punto di vista soggettivo, esaminati i reperti e vagliate le costatazioni oggettive, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1. Residua omalgia a dx su stato dopo trauma contusivo/distorsivo della spalla il 9.12.2015; stato dopo ricostruzione del sopraspinato e decompressione sottoacromiale il 3.2.2016 (fecit dr. G. Garavaglia); residua lesione parziale del sopraspinato (vedi referto artro-RMI del 17.102016); 2. Gonartrosi bilat., a sx più accentuata che a dx, in stato dopo meniscectomia parziale mediale bilat. nel 2007 e re-meniscectomia mediale a sx nel 2010 (fecit dr. Del Notaro)”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa ha indicato quelle di “1. Leggera sindrome lombovertebrale cronico-recidivante verosimilmente su alterazioni degenerative, lievi turbe statiche ed insufficienza muscolare; 2. Obesità (BMI 39.5); 3. Ipertensione arteriosa trattata, attualmente non ben controllata; 4. Glaucoma iniziale bilat.; 5. Ipoacusia” (cfr. pag. 186 inc. AI).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’interessato, tenuto conto delle patologie alla spalla destra e alle ginocchia, inabile al lavoro all’80% nella precedente attività, ma ancora abile al lavoro nella misura del 70% in attività adatte, di tipo medio-leggero, che non richiedano particolari sforzi con le braccia, da svolgere principalmente in posizione seduta e che non necessitino di spostamenti su terreni sconnessi o salire o scendere scale (cfr. pag. 188 inc. AI).

Tali conclusioni sono poi state fatte proprie dal dr. __________ del SMR nel rapporto finale del 6 agosto 2017 (pag. 190 inc. AI).

In sede ricorsuale, l’insorgente ha contestato le conclusioni mediche alle quali è giunta l’amministrazione, ritenendo che non si sia debitamente tenuto conto dell’insieme dei suoi disturbi alla salute (doc. I).

2.4. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.5. Nell’evenienza concreta, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio dei rapporti medici di cui al considerando precedente, questo Tribunale non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione specialistica del dr. __________, da considerare approfondita, completa e motivata e quindi pienamente probante.

L’insorgente, del resto, in sede ricorsuale, si è limitato a contestare in maniera generica gli aspetti medici, ritenendo che l’amministrazione abbia tenuto conto unicamente dei disturbi alla spalla destra, omettendo di considerare le altre problematiche, in particolare per quanto riguarda le ginocchia.

Tale critica non può essere condivisa da questo Tribunale, posto che tra le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa il dr. ___________ ha indicato proprio, tra le altre, l’esistenza di una gonartrosi bilaterale (cfr. pag. 186 inc. AI, corsivo della redattrice).

Non occorre quindi dilungarsi oltre sull’argomento, visto anche che tutta la documentazione medica prodotta unitamente al ricorso (e che era già stata presentata in sede amministrativa, salvo che per il doc. A7) ribadisce l’esistenza di una gonartrosi bilaterale, ponendo tuttavia l’accento sulla questione a sapere quale istituzione (AI, assicuratore malattia, assicuratore infortuni) debba prendere a carico un eventuale trattamento chirurgico di protesizzazione (cfr. doc. A3-A6).

Al riguardo, nelle annotazioni del 26 aprile 2018, il dr. __________ del SMR ha già opportunamente rilevato che “si constata un disagio verso le problematiche assicurative in genere, senza tuttavia indicare chiare limitazioni funzionali o motivazioni cliniche ortopediche che impongano una diversa valutazione a quanto già rilevato in sede di perizia” (doc. 79).

Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che all’assicurato vada riconosciuta una piena incapacità lavorativa nella precedente attività, ma, a partire da aprile 2017, una capacità lavorativa medico-teorica del 70% in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

2.6. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

2.7. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’amministrazione, senza il danno alla salute, RI 1, lavorando quale operaio, avrebbe realizzato nel 2016 un guadagno annuo lordo di fr. 69'279.-, fissato sulla base dei dati statistici RSS, ramo 41-43 "costruzioni", livello di qualifica 1: attività semplici e ripetitive (doc. A1).

Il rappresentante del ricorrente ha contestato l'utilizzo dei dati statistici cui ha fatto capo l’amministrazione per fissare il "reddito da valido".

A suo avviso, tale modo di procedere risulta estremamente penalizzante per l’assicurato, il quale, nella sua attività nel cantiere __________, percepiva un salario ben superiore, il quale andrebbe quindi applicato da parte dell’Ufficio AI nel calcolo della rendita di invalidità spettante all’interessato

Del resto, ciò è quanto fatto dall’assicuratore LAINF, il quale ha tenuto conto quale reddito da valido di quanto percepito concretamente dall’assicurato presso il proprio datore di lavoro.

A giustificazione della necessità di tenere conto quale reddito da valido di un importo superiore a quello figurante nella decisione impugnata, il rappresentante dell’insorgente ha rilevato come i “cantieri in sotterranea (costruzione di tunnel stradali) sono, in generale, contrattualmente codificati dal Contratto generale mantello dell’edilizia principale” nel quale “per tutte le attività in sotterranea sono stati previsti dei supplementi particolari (indennità notturna, supplementi lavoro continuo, indennità lavoro a sciolte, indennità galleria, …) proprio perché presuppongono un impiego a ciclo continuo (cantiere attivo 7 giorni su 7, 24 ore al giorno)”, di modo che risulta “notorio e conseguente il fatto che il salario conseguito in tali attività sia remunerato nell’ordine di più di fr. 2'000.-- al mese” (doc. I).

Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che l'applicazione dei dati statistici decisa dall’amministrazione debba essere confermata, per le ragioni qui di seguito esposte.

Il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza l’infortunio, il reddito da valido può essere desunto dai dati della rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, la STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e riferimento ivi citato; in questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; STCA 35.2016.93 del 5 aprile 2017, consid. 2.8).

Dalle tavole processuali emerge che l’assicurato ha ricevuto la disdetta del rapporto di lavoro nel mese di ottobre 2015 (vista la fine della prima parte dei lavori di scavo del __________ di __________) con effetto al 31 gennaio 2016.

A causa dell'infortunio intervenuto nel mese di dicembre 2015, la disdetta è divenuta effettiva al 1° maggio 2016, data a partire dalla quale l'assicurato si è iscritto in disoccupazione.

In siffatte circostanze, considerato che l'assicurato al momento dell'infortunio era nel periodo di preavviso di disdetta per motivi estranei al danno alla salute e neppure era prevista una nuova assunzione presso lo stesso o un nuovo datore di lavoro, il suo reddito da valido dev'essere stabilito in base ai dati statistici risultanti dalla RSS, conformemente alla citata giurisprudenza federale in materia (per un caso analogo, in cui il ricorrente, di professione macchinista nel ramo dell'edilizia, ha subito un infortunio durante il periodo di disdetta e non era previsto, una volta riacquistata la capacità lavorativa completa, un nuovo impiego professionale ed è stata confermata l'applicazione dei dati statistici, si veda la STF 8C_842/2014 del 4 marzo 2015 consid. 2.4.2 e riferimenti ivi citati; vedi pure STCA 35.2018.103 del 25 marzo 2019, nella quale il reddito da valido è pure stato fissato in applicazione dei dati statistici, ritenuto che l’assicurato, macchinista edile presso un cantiere, aveva subito un infortunio durante il periodo di disdetta, inoltrata dalla ditta un mese prima per motivi congiunturali).

Se, quindi, il TCA concorda con l’amministrazione nel ritenere che il reddito da valido vada calcolato in applicazione dei dati statistici di cui alla Tabella TA1, ramo economico 41-43 “costruzioni”, non può, invece, condividere la scelta dell’Ufficio AI di fare capo al livello di qualifica 1, attività semplici e ripetitive, ma ritiene maggiormente indicato applicare il livello di qualifica 2 “attività pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione di dati e l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza, i trasporti”.

A tale riguardo, questa Corte ricorda che, in una sentenza 9C_901/2017 del 28 maggio 2018, il Tribunale federale, esprimendosi proprio sul tema specifico dei livelli di competenza, ha spiegato che:

" (…)

3.3. L'argumentation de l'administration est fondée. Comme l'ont relevé tant le tribunal cantonal que l'office recourant, l'ESS a été révisée dans sa version 2012 (sur les principaux changements, cf. notamment ATF 142 V 178 consid. 2.5.3 p. 184 ss). Les emplois sont désormais classés par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué et les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de professions sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétence ont donc été définis en fonction des groupes de professions et du type de travail qui y est généralement effectué. Il existe neuf groupes de professions: les deux premiers regroupent les tâches qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques ou factuelles dans un domaine spécialisé (niveau de compétence 4); le troisième regroupe les tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (niveau de compétence 3); les cinq suivants regroupent les tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (niveau de compétence 2); le neuvième regroupe les tâches physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1; cf. ESS 2012, brochure éditée par l'Office fédéral de la statistique, p. 11 ss). L'accent est donc désormais mis sur le type de tâches que l'assuré est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les qualifications en elles-mêmes. (…).”

Il livello di competenza 2 è stato ritenuto corretto dal TF anche nella STF 9C_177/2018 del 28 settembre 2018, nel caso di un assicurato, muratore esperto con una lunga esperienza quale specialista operativo, ove ha precisato, al consid. 3.2, che:

" (…) Dabei vermag er nicht aufzuzeigen, dass die Feststellung des kantonalen Gerichts, wonach er (u.a.) im administrativen Bereich über diverse Weiterbildungen sowie in verschiedenen Branchen über mehrjährige Berufserfahrung verfüge, offensichtlich unrichtig wäre. Diese bleibt deshalb für das Bundesgericht verbindlich (oben E. 1.1 und E. 1.2). Nicht stichhaltig ist der Verweis auf die Urteile 9C_780/2016 vom 3. Oktober 2017 (E. 4.3), 9C_125/2009 vom 19. März 2010 (E. 4.4.3) sowie 8C_386/2013 vom 15. Oktober 2013 (E. 6.3). Die dort am Recht stehenden Versicherten verfügten nicht über Fähigkeiten oder Kenntnisse, die (nach invaliditätsbedingtem Berufswechsel) auch in anderen Berufen einsetzbar waren. Der hier zu beurteilende Fall unterscheidet sich davon massgeblich: Dem Beschwerdeführer ist eine Tätigkeit als Betriebsfachmitarbeiter grundsätzlich nach wie vor zumutbar (an einer den Einschränkungen angepassten Stelle; vgl. Expertise vom 21. Juni 2016), wobei seine bisherige langjährige Berufserfahrung auf diversen Gebieten sowie die zahlreichen Weiterbildungen (etwa als Staplerfahrer, Betriebssa-nitäter sowie im Bereich der EDV) nutzbar bleiben. Die Einordnung in Kompetenzniveau 2 verletzt demnach kein Bundesrecht. (…)"

Nel caso di specie, ritenuti i compiti pratici richiesti all’assicurato nella sua professione di manutentore degli impianti dei nastri trasportatori e dei frantoi presenti nel __________ di __________, il TCA ritiene che si debba fare riferimento al livello di competenza 2.

Del resto, il livello 2 è stato considerato corretto dall’Alta Corte nella già citata STF 8C_842/2014 del 4 marzo 2015 consid. 2.4.3.1, nel caso di un assicurato, di professione macchinista nel ramo dell'edilizia dal 1998; analoga classificazione è stata pure ritenuta corretta da questa Corte nella STCA 35.2018.103 del 25 marzo 2019, per un assicurato attivo quale macchinista edile presso un cantiere analogo a quello nel quale lavorava il ricorrente.

Tale soluzione, a mente di questo Tribunale, consente di tenere conto anche delle considerazioni espresse in sede ricorsuale a proposito della peculiarità dei lavori svolti (e delle relative retribuzioni riconosciute) nei cantieri “in sotterranea”.

Chiarito anche l’aspetto riguardante il livello di competenze applicabile nel caso di specie, sostituendo nel calcolo eseguito dall’Ufficio AI ai dati di cui alla tabella RSS 2014 TA1, livello di qualifica 1 (cfr. doc. IV/1) quelli afferenti al livello di competenza 2 del medesimo ramo 41-43 "costruzioni", risulta che l’assicurato avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'885.-.

Riportando questo dato su 41.5 ore, esso ammonta a fr. 6'105.70 mensili oppure a fr. 73’268.25.15 per l'intero anno (fr. 6'105.70 x 12), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2016, un reddito annuo di fr. 74'034.60.

2.8. Per quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).

L’ufficio AI, applicando i dati salariali risultanti dalla Tabella TA1 Skill level Svizzera 2014, livello di competenza 1, uomini, ha calcolato in fr. 66’453 annui il reddito annuo conseguibile dall’assicurato, che aggiornato al 2016 equivale a fr. 67’148.

Questo importo di partenza è corretto e può essere fatto proprio da questa Corte, così come pure la riduzione sociale del 10% riconosciuta dall’Ufficio AI in considerazione delle particolarità del caso, tenuto anche conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3).

Ne segue che il reddito statistico ipotetico da invalido di fr. 67’148, diminuito del 30% per ragioni mediche e di un ulteriore 10% per tenere conto delle circostanze personali, ammonta a fr. 42'303.25.

Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 42’303.25 al reddito da valido nel medesimo anno di fr. 74’034.60 - risulta essere del 42.9%, arrotondata al 43% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad un quarto di rendita di invalidità.

Pertanto, stante quanto sopra esposto, la decisione impugnata deve essere modificata nel senso che l’assicurato - fermo restando il diritto ad una rendita intera dal 1° dicembre 2016 (circostanza incontestata) - ha diritto, a partire dal 1° agosto 2017 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute), ad un quarto di rendita di invalidità.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ RI 1 è posto al beneficio di ¼ di rendita AI a far tempo dal 1° agosto 2017.

  1. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico dell’Ufficio AI nella misura di fr. 250.-- e del ricorrente in ragione di fr. 250.--. L’Ufficio AI verserà a RI 1 fr. 1'000.-- (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di ripetibili parziali.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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