Raccomandata
Incarto n. 32.2017.18
TB
Lugano 27 luglio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’11 gennaio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Il 30 ottobre 2015 (doc. 6) RI 1, nato nel 1953, ha chiesto prestazioni AI per adulti a causa della rottura del legamento della spalla sinistra che l’ha colpito il 24 marzo 2015 e che da allora l’ha reso inabile al lavoro di specialista RCP (manovratore di treni).
L’Ufficio assicurazione invalidità ha intrapreso i necessari accertamenti medici e, sentiti il medico del Servizio Medico Regionale il 12 aprile 2016 (doc. 27) e il consulente in integrazione l’11 novembre 2016 (doc. 32), con decisione dell’11 gennaio 2017 (doc. A), preavvisata dal progetto del 14 novembre 2016 (doc. 35), l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita intera temporanea d’invalidità dal 1° aprile al 30 settembre 2016, stante un grado AI dell’83% alla scadenza dell’anno d’attesa (nel gennaio 2016) rispettivamente inferiore al 40% (37%) trascorsi tre mesi dall’oggettivato miglioramento dello stato di salute.
1.2. Con ricorso del 3 febbraio 2017 (doc. I) RI 1, rappresentato da RA 1, ha chiesto di annullare la decisione dell’Ufficio AI e di concedergli una rendita di invalidità del 100% dal 1° aprile 2016. Il ricorrente ha evidenziato che malgrado sia stato stabilito dal perito che dal 1° giugno 2016 esiste una totale capacità lavorativa in attività adeguate, tuttavia la realtà si presenta differentemente. Egli non ha alcuna formazione professionale e dal __________ svolge l’attività nel servizio manovra, eseguendo solitamente lavori fisici da moderati a pesanti. Al limite, quindi, il ricorrente potrebbe essere impiegato in lavori di ufficio, di controllo e di sorveglianza come indicato dal perito, ma ciò risulterebbe poco probabile, avendo svolto per __________ anni il lavoro di manovratore e quindi non avendo conoscenze in campo amministrativo vista anche la sua formazione scolastica. Stanti queste limitazioni, sarebbe altamente improbabile che l’assicurato trovi un altro datore di lavoro che lo assuma per svolgere un’attività sostitutiva leggera ed adeguata alle sue condizioni di salute. Oltre a ciò, il fatto di avere 63 anni e quindi di essere prossimo al pensionamento scoraggerebbe qualsiasi datore di lavoro ad assumerlo. In conclusione, la capacità di lavoro residua dell’insorgente realisticamente non è più richiesta su un mercato del lavoro equilibrato, perciò sussiste un’invalidità completa ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LPGA.
1.3. Nella sua risposta del 2 marzo 2017 (doc. IV) l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso, evidenziando che dal profilo medico non sono emersi elementi tali da modificare la precedente valutazione di una capacità lavorativa residua intera in attività adeguate leggere. Per il lato economico, l’Ufficio AI ha osservato che anche aggiornando i dati disponibili al 2015 con un reddito da valido di Fr. 85'177,25 e raffrontandolo al reddito da invalido TA1 2014 aggiornato al 2015 di Fr. 66'945.-, ridotto del 20% per attività leggere, attività da tempo svolta in un settore e l’età, risulta sempre un grado di invalidità del 37%.
Quanto alla non reintegrabilità dell’assicurato, l’amministrazione ha rinviato al parere del 2 gennaio 2017 (doc. 44) del consulente in integrazione professionale, il quale ha elencato numerose attività considerate leggere che potrebbero essere esercitate dall’assicurato, a conferma della sua reintegrabilità sul mercato libero del lavoro in attività ancora concretamente ammissibili.
1.4. Il 9 marzo 2017 (doc. VI) il ricorrente ha ribadito la richiesta di attribuzione di una rendita intera di invalidità permanente dal 1° aprile 2016, riproponendo le medesime argomentazioni.
L’amministrazione si è riconfermata il 28 marzo 2017 (doc. VIII) nella risposta di causa, evidenziando che con STF 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015 il Tribunale federale ha negato il diritto alla rendita a un assicurato con età determinante di 63 anni e mezzo, osservate le circostanze del caso.
L’assicurato non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. IX).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se è a giusta ragione che l’Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera di invalidità limitata nel tempo dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2016, poiché dal 1° giugno 2016 egli sarebbe abile al lavoro al 100% in attività adeguate e dal calcolo del grado della perdita di guadagno risulterebbe una percentuale inferiore al grado minimo pensionabile (37%).
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Trattandosi in concreto dell’attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.4. Nel caso di specie, dopo avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e sottoposto l’assicurato a una perizia medica, preso poi atto del rapporto finale del 12 aprile 2016 del Servizio Medico Regionale che confermava il parere del dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale, l’Ufficio AI ha considerato l’interessato inabile al lavoro in ragione del 100% dal 5 gennaio 2015 nella sua precedente attività di manovratore, mentre totalmente abile in altre attività adeguate al suo stato di salute dal 1° giugno 2016.
Il TCA osserva che l’amministrazione ha stabilito il momento dell’inizio dell’incapacità lavorativa dell’assicurato sulla scorta di un’annotazione interna del 14 novembre 2016 (doc. 36), che differisce a gennaio 2015 l’inizio della malattia di lunga durata stabilito dal perito e dal medico SMR dall’ottobre 2014. Non occorre qui esaminare oltre la correttezza di questo posticipo, giacché esso, come tale, non pregiudica la situazione del ricorrente, siccome la sua domanda, tardiva, in virtù dell’art. 29 cpv. 1 LAI fa comunque decorrere l’eventuale diritto alla rendita sei mesi dopo l’inoltro della richiesta AI (da ottobre 2015 a aprile 2016), in luogo e vece di un anno dopo l’inizio della durevole incapacità lavorativa (gennaio 2016).
Non contestato il valore invalidante delle affezioni ortopediche di cui soffre il ricorrente così come stabilito dal perito e confermato dal medico SMR, occorre ora verificare, dal profilo economico, le conseguenze del danno alla salute che l’assicurato ha subìto.
Nel ricorso l'assicurato ha evidenziato come le sue scarse risorse intellettuali e la totale mancanza di conoscenze per lavori di carattere amministrativo, unitamente al fatto che per __________ anni ha svolto sempre la stessa attività lavorativa di manovratore, e quindi di tipo pesante e prettamente fisica, rendano molto difficile l’esercizio di un’attività lavorativa concretamente praticabile. Il ricorrente ha perciò chiesto che gli si conceda una rendita intera di invalidità non limitata nel tempo, bensì permanente e quindi che perduri anche dopo il 30 settembre 2016, dato che anche alla luce delle limitazioni individuate dal perito la sua capacità lavorativa residua non è realisticamente più richiesta e possibile in un mercato del lavoro equilibrato.
2.5. L'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).
In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).
Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
Non va poi dimenticato di rilevare che la giurisprudenza ha ammesso in maniera restrittiva come l’età, benché sia un elemento estraneo all’invalidità, possa condurre – cumulata a circostanze personali e professionali – a rendere inesigibile, ricordato che il concetto di mercato equilibrato del lavoro è teorico e astratto (DTF 134 V 64 consid. 4.2.1), la ricerca di un nuovo impiego (STF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid 5.2; STF 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.2).
Infatti, in un caso ticinese il Tribunale federale ha confermato la conclusione dei giudici cantonali secondo cui la realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato è stata considerata, inoltre, ammissibile, malgrado l'assicurato avesse compiuto sessant'anni (STF 9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 7.1; STF 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2).
Al riguardo va rilevato che sebbene l'età avanzata venga considerata un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o professionale, può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza lavoro (sentenza citata 9C_918/2008 consid. 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un principio generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle attività di riferimento (sentenza citata 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti).
L’Alta Corte ha infatti stabilito, nella DTF 138 V 457, che la capacità lavorativa residua dipende dalle condizioni del singolo caso. Determinanti possono essere la natura e lo stato dei danni della salute e le sue conseguenze, il prevedibile dispendio per l’adattamento e l’introduzione e in questo contesto anche la personalità, i talenti esistenti e le abilità, la formazione, la carriera professionale o l’applicabilità dell’esperienza professionale dal tradizionale campo lavorativo (cfr. consid. 3.1). Di conseguenza, la reintegrabilità dipende non da ultimo dal periodo durante il quale l’assicurato è ancora disponibile per un’attività lavorativa e soprattutto anche per un eventuale cambiamento di attività (DTF 138 V 457 consid. 3.2).
Inoltre, l’Alta Corte ha precisato che la questione della messa in atto della capacità di lavoro rispettivamente della capacità residua di lavoro, in caso di età avanzata, si esamina al momento in cui l'esigibilità medica di una capacità di lavoro totale o parziale è constatata (DTF 138 V 457 consid. 3.3). In altre parole, occorre basarsi sull’età dell’assicurato al momento in cui viene valutata, dal profilo medico, la sua capacità lavorativa (STF 9C_88/ 2013 del 4 settembre 2013 consid. 4.3).
A proposito dell’esigibilità, da parte di un assicurato di età avanzata, di reinserirsi professionalmente su un mercato equilibrato del lavoro, con STF 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015, citata dall’Ufficio AI, la nostra Massima Istanza si è occupata di un ricorrente, nato nel 1949 ed attivo all’80% nel servizio tecnico di macchine per uffici, che nel 2013 ha ottenuto un quarto di rendita. Adito su ricorso, il Tribunale cantonale ha effettuato una reformatio in pejus annullando la decisione amministrativa e rifiutando le prestazioni. L’assicurato ha interposto ricorso chiedendo una rendita intera di invalidità.
Dopo avere esposto i principi stabiliti dalla citata DTF 138 V 457 sulla reintegrabilità degli assicurati in età avanzata (cfr. consid. 4.1.1), il Tribunale federale ha evidenziato al considerando 4.1.2 di avere ritenuto reintegrabili un assicurato di 62 anni e 9 mesi (STF 8C_345/2013 del 10 settembre 2013 consid. 4.3.3) e un altro di 61 anni (STF 8C_330/2015 del 19 agosto 2015 consid. 3.2), tenendo conto che i loro limiti funzionali non pregiudicavano la possibilità di trovare un impiego. Per contro, l’Alta Corte ha negato a un 64enne la capacità residua di reintegrarsi nel mondo del lavoro a causa dei suoi limiti funzionali (STF 9C_979/2009 del 10 febbraio 2010 consid. 4 e 5). Anche un’assicurata di 64 anni appena compiuti avente una capacità lavorativa residua del 50% a causa di diverse limitazioni è stata ritenuta non reintegrabile (STF I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4c e 4d), così come un’altra persona assicurata di 64 anni e 10 mesi avente una capacità lavorativa del 50% prima del raggiungimento dell’età pensionabile (STF 9C_153/2011 del 22 marzo 2012 consid. 3.3). A un assicurato avente il medesimo anno di età, 8 mesi prima del pensionamento, che non lavorava da 9 anni e che da più di 5 anni riceveva una rendita parziale ed era abile al lavoro in ragione del 50%, il Tribunale federale non ha riconosciuto la reintegrabilità della capacità lavorativa residua (STF 9C_145/2011 del 30 maggio 2011 consid. 3.4).
Nel caso esaminato dalla nostra Massima Istanza a fine 2015, i primi giudici hanno accertato che il ricorrente aveva 63 anni e mezzo nel momento determinante. Inoltre, in un’attività adeguata era abile al 100%, fermo restando una minima limitazione consistente nell’evitare pesi superiori a 10kg e nel dovere eseguire lavori in posizione seduta. Il ricorrente si esprimeva in italiano e in tedesco e nella sua attività di tecnico di macchine per ufficio ha lavorato anche nel servizio esterno, in cui oltre ad avere nozioni tecniche ha appreso anche a relazionarsi con i clienti. L’assicurato era inoltre attivo al 20% nelle mansioni consuete e quindi non era mai lontano dal mercato del lavoro. Sulla base di questi elementi il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha concluso che il ricorrente potesse reintegrare da solo la sua capacità lavorativa residua (cfr. consid. 4.3).
È corretto, ha concluso il Tribunale federale, che il ricorrente non era facilmente collocabile e che gli restava ancora, al momento in cui è stata stabilita medicalmente la sua capacità lavorativa residua, soltanto un anno e mezzo prima del raggiungimento dell’età di pensionamento. Tuttavia, si deve considerare che l’assicurato era completamente abile in attività adatta e aveva solo alcune leggere limitazioni (non alzare pesi superiori a 10kg e prevalentemente lavorare da seduto). In particolare, egli non era pregiudicato nei movimenti fini. Inoltre, in considerazione del diploma commerciale ottenuto, delle sue conoscenze linguistiche così come dell’esperienza lavorativa, l’assicurato avrebbe potuto svolgere, oltre a dei compiti di controllo e di sorveglianza, anche delle facili attività di carattere amministrativo. Sulla scorta della giurisprudenza esposta e considerate le esigenze relativamente alte per ammettere la non sfruttabilità della capacità di lavoro residua di persone di età avanzata, il Tribunale federale ha concluso che l’autorità di prima istanza non aveva violato il diritto federale quando ha negato che l’accesso del ricorrente nel mercato del lavoro fosse reso considerevolmente più difficile. Il ricorso è stato quindi respinto (cfr. consid. 4.2).
Il TCA rileva da ultimo che nella STF 8C_910/2015 del 19 maggio 2016, pubblicata in SVR 2016 IV Nr. 58, il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un assicurato, nato nel 1952, che nel maggio 2011 ha chiesto prestazioni dall’assicurazione invalidità per problemi cardiaci. Sulla base dell’esito di una perizia medica del 5 agosto 2013, con decisione del 12 settembre 2014 l’Ufficio AI ha negato una rendita per assenza di un grado AI pensionabile.
Al considerando 4.2 l’Alta Corte ha esposto la nozione di mercato equilibrato del lavoro, evidenziando che è caratterizzato da un certo equilibrio tra domanda e offerta di forza lavoro. Non si può parlare di un’opportunità di lavoro se l’attività esigibile è possibile in una forma talmente limitata che non esiste praticamente sul mercato equilibrato del lavoro (cfr. consid. 4.2.1). Il Tribunale federale ha inoltre ricordato che l’età avanzata è certamente un fattore estraneo all’invalidità, essa viene però presa in considerazione allorquando si tratta di rispondere alla questione di sapere se la capacità lavorativa residua può essere realisticamente sfruttata sul mercato equilibrato del lavoro (cfr. consid. 4.2.2).
Infine, la nostra Massima Istanza ha posto delle esigenze relativamente alte per ammettere la non sfruttabilità della capacità di lavoro residua di persone di età avanzata (cfr. consid. 4.3.4).
Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
2.6. Nell’evenienza concreta, per la determinazione della perdita di guadagno l’Ufficio AI si è basato sul rapporto finale dell’SMR secondo cui l’assicurato, malgrado il danno alla salute, era comunque in grado di svolgere altre attività lucrative al 100% fermo restando alcune limitazioni funzionali, come l’esercizio di lavori leggeri che non implichino l’uso dell’arto superiore sinistro con forza, ripetutamente e sopra l’orizzontale, lavori a capo chino, lavori non pericolosi come salire su scale, ponteggi e tetti.
L’amministrazione ha quindi utilizzato il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il reddito di Fr. 84'577.- che l'assicurato avrebbe conseguito nel 2014 senza il danno alla salute nella professione precedente di manovratore al 100% (reddito da valido), con quello di Fr. 52'936.- risultante da un’ipotetica attività leggera e ripetitiva svolta al 100% nel 2014 malgrado determinate limitazioni funzionali, tenuto inoltre conto di una riduzione personale del 20% per la limitazione nello svolgere lavori leggeri e per altri fattori di riduzione (reddito da invalido), per ottenere una perdita di guadagno (grado di invalidità) del 37%.
Più specificatamente, l’Ufficio AI si è fondato su un reddito da valido stabilito in base al salario annuo lordo di Fr. 84'576,70 comunicatogli il 27 aprile 2016 (doc. 29) dal datore di lavoro per il 2014 (al momento della richiesta di prestazioni, il 28 ottobre 2015 (doc. 1), il datore di lavoro aveva dichiarato un guadagno annuo di Fr. 84'744,05) e quindi antecedente il danno alla salute e su un reddito da invalido realizzabile nel 2014 secondo la Tabella TA1 2012 che, riportato su 41,7 ore settimanali, ammonta a Fr. 66'169,72. Considerando un’attività al 100% ed effettuando una riduzione dal reddito da invalido dell’8% per attività leggere e del 12% per altri fattori di riduzione, ne è derivato un reddito da invalido di Fr. 52'936.- (doc. 30).
Sentito il consulente in integrazione professionale, l’Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto al ricorrente il diritto a una rendita intera d'invalidità (grado AI 83%) dal 1° aprile 2016 stante l’inoltro tardivo della domanda di prestazioni (nel mese di ottobre 2015, a partire dal quale decorrono i sei mesi di attesa in virtù dell’art. 29 LAI), ma limitatamente fino al 30 settembre 2016, ossia trascorsi tre mesi dall’intervenuto miglioramento dello stato di salute stabilito nel giugno 2016 dal perito dr. med. __________.
Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha osservato che anche aggiornando i dati disponibili al 2015 con un reddito da valido di Fr. 85'177,25 e raffrontandolo al reddito da invalido di Fr. 66'945.- ricavato dal reddito statistico della TA1 2014 aggiornato al 2015, ridotto del 20% per attività leggere, attività da tempo svolta in un settore e l’età, risulta sempre un grado di invalidità del 37%.
2.7. Nel caso di specie, il ricorrente ha contestato che, a 63 anni, egli sia ancora reinseribile nel mondo del lavoro, soprattutto tenuto conto che per __________ anni ha effettuato il medesimo lavoro, pesante, di manovratore ciò che, unitamente alla sua scarsa formazione scolastica, gli rende difficile cimentarsi con lavori amministrativi.
Il TCA deve respingere la lamentela del ricorrente alla luce della giurisprudenza esposta al considerando 2.5.
In primo luogo va rilevato che, al momento determinante, ossia quando la sua capacità lavorativa residua è stata valutata medicalmente (DTF 138 V 457 consid. 3.3), l’età dell’assicurato era di 62 anni e 10 mesi.
Oltre a ciò, le limitazioni stabilite dal perito e confermate dal medico del Servizio Medico Regionale il 12 aprile 2016 (doc. 27) concernono in sostanza (soltanto) il carico massimo (5kg) e i lavori pericolosi. Nel dettaglio, a causa della patologia alla spalla sinistra sono stati raccomandati lavori di tipo leggero che non implichino l’uso dell’arto superiore sinistro con forza, ripetutamente e sopra l’orizzontale. Inoltre, a fronte dei disturbi alla colonna cervicale è stato suggerito all’assicurato di evitare attività lavorative con il capo reclinato. Infine, stante la sindrome vertiginosa, l’assicurato doveva evitare di salire su scale, ponteggi e tetti, sindrome che limita anche l’eventuale uso di apparecchi e macchinari potenzialmente pericolosi per sé stesso e per terzi.
D’avviso di questo Tribunale, il lungo elenco di attività leggere, semplici e ripetitive, che il 2 gennaio 2017 (doc. 44) il consulente in integrazione professionale ha stilato in risposta alle osservazioni dell’assicurato al progetto di decisione, va ritenuto, alla luce delle condizioni di salute del ricorrente e meglio della sua capacità lavorativa residua, come sostenibile.
In altre parole, le succitate limitazioni funzionali non sono di alcun ostacolo alla sua reintegrabilità nel mondo equilibrato del lavoro.
Così pure la sua età avanzata non gli è pregiudizievole.
Va infatti considerato che sebbene abbia svolto sostanzialmente la medesima attività pesante per __________ anni e che le conoscenze dell’assicurato in lavori d’ufficio siano praticamente nulle anche sulla base della breve istruzione scolastica ricevuta, tuttavia si può comunque ritenere, secondo il grado della verosimiglianza preponderante valida nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 138 V 218 consid. 6) che il ricorrente sia in grado di svolgere almeno una delle numerose attività leggere, semplici e ripetitive, che il consulente in integrazione professionale ha appositamente elencato. Infatti, questi lavori non contrastano né con le sue condizioni di salute né tanto meno con la sua età avanzata.
Non va poi dimenticato di osservare che l’assicurato è stato ritenuto abile in altre attività adeguate in ragione del 100%, essendo la sua capacità lavorativa residua totale.
In virtù delle considerazioni esposte, tenuto conto che sì l’età avanzata viene presa in considerazione allorquando si tratta di sapere se la capacità lavorativa residua può essere realisticamente sfruttata sul mercato equilibrato del lavoro (SVR 2016 IV Nr. 58 consid. 4.2.2), ma che il Tribunale federale ha posto delle esigenze relativamente alte per ammettere la non sfruttabilità della capacità di lavoro residua di persone di età avanzata (SVR 2016 IV Nr. 58 consid. 4.3.4), va dunque qui concluso che la capacità lavorativa residua del 100% del ricorrente è reintegrabile in un mercato equilibrato del lavoro.
Da quanto precede discende che è a giusta ragione che l’Ufficio AI ha quindi proceduto al calcolo della perdita di guadagno dell’assicurato e quindi alla determinazione del suo grado AI, peraltro non contestato come tale dal ricorrente.
Sulla scorta del calcolo effettuato dall’amministrazione secondo il metodo ordinario del confronto dei redditi, aggiornato con la risposta di causa ai valori del 2015, ma comunque ribadito nel suo risultato, il grado del 37% stabilito dall’amministrazione non permette all’assicurato di continuare a ricevere una rendita di invalidità (art. 28 LAI) trascorsi tre mesi dall’intervenuto miglioramento del suo stato di salute (art. 88a cpv. 1 OAI).
In queste circostanze, questo Tribunale non può dunque che confermare la decisione dell’Ufficio AI di attribuzione al ricorrente di una rendita temporanea di invalidità per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2016.
2.8. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni