Raccomandata

Incarto n. 32.2017.145

BS/sc

Lugano 23 aprile 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 9 agosto 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1965, da ultimo attivo quale manutentore presso il servizio tecnico del __________ di __________, a seguito dei postumi di un infortunio occorsogli nell’aprile 2011, in data 8 ottobre 2011 aveva presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 3 incarto AI).

Sulla base della documentazione medica raccolta, ritenuto uno stato di salute non stabilizzato (con rivalutazione medica fra 6 mesi; cfr. annotazioni 8 maggio 2012 del SMR; doc. 31 incarto AI), mediante decisione del 17 agosto 2012 l’Ufficio AI gli aveva riconosciuto il diritto alla rendita intera dall’aprile 2012, con versamento dal giugno 2012 trattandosi di una domanda tardiva (doc. 36; le motivazioni in doc. 34 incarto AI).

Accertata una situazione medica invariata (cfr. annotazioni 7 maggio 2013 del SMR, doc. 47 incarto AI), con comunicazione 8 maggio 2013 la rendita è stata confermata in via di revisione (doc. 46 incarto AI).

1.2. Avviata nel novembre 2014 un’altra procedura di revisione, l’amministrazione ha incaricato il SAM di procedere ad una perizia multidisciplinare. Nel relativo rapporto 7 giugno 2016, accertato un miglioramento delle condizioni di salute, i periti hanno concluso per un’inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività dall’aprile 2011 e del 50% dall’ottobre 2013 (doc. 96 incarto AI).

Ritenuto adempiuto il diritto ad un aiuto al collocamento (cfr. rapporto 30 gennaio 2017 del consulente in integrazione professionale; doc. 102 AI incarto AI), dopo aver proceduto al consueto raffronto dei redditi, dal quale è risultato un grado d’invalidità del 57%, con preavviso del 14 aprile 2017 l’Ufficio AI ha proposto la riduzione della rendita da intera a metà (doc. 106 incarto AI).

Aggiornata la situazione medica mediante esame della nuova documentazione prodotta dall’assicurato con osservazioni del 22 maggio 2017 (doc. 116 – 117 incarto AI), avendo il SMR concluso che tali atti non permettono di oggettivare un cambiamento dello stato di salute (cfr. annotazioni 2 agosto 2017 in doc. 119 incarto AI), con decisione 9 agosto 2017 l’Ufficio AI ha confermato la riduzione della rendita (doc. 120 incarto AI).

1.3. Contro la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso chiedendo il ripristino della rendita intera.

Ribadisce un peggioramento del suo stato di salute rispetto alla perizia pluridisciplinare, producendo un nuovo certificato del suo medico curante. Rinvia, per giustificare un grado d’inabilità maggiore, ad una vertenza giudiziaria contro l’assicuratore infortuni (in casu: __________) sfociata nella STCA di rinvio datata 30 settembre 2015.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo corretta la valutazione medico-teorica come pure la definizione del grado d’invalidità.

1.5. In data 12 marzo 2018 il TCA ha richiamato da __________ la seguente documentazione: la decisione 24 novembre 2017 (emessa a seguito della STCA di rinvio del 30 settembre 2015) con la quale all’assicurato è stato riconosciuto, unicamente per i postumi infortunistici d’origine somatica (esclusa quindi la patologia psichiatrica), un grado d’invalidità del 42%; l’opposizione 30 dicembre 2017 dell’assicurato (chiedente l’erogazione di una rendita per un grado d’invalidità del 55%); il rapporto 27 aprile 2017 del dr. __________ (quest’ultimo posto a fondamento della succitata decisione formale). Nello stesso scritto è stato rilevato che la procedura d’opposizione è ancora pendente in attesa del rapporto di una valutazione specialistica del citato sanitario prevista il 16 marzo 2018 (VII).

Su richiesta di questa Corte, le parti hanno inoltrato le loro osservazioni al suddetto accertamento (IX e X).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha correttamente ridotto a metà la rendita intera.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.4. Nel caso concreto, nell’ambito della revisione della rendita, l’Ufficio AI ha fatto eseguire una perizia pluridisciplinare a cura del SAM.

Dal referto datato 7 giugno 2016 (doc. 239 incarto AI) risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e neuropsicologica (dr. __________),

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi, con influsso sulla capacità lavorativa:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome depressiva persistente (ICD-10 F 34.1).

Disturbo di personalità misto (ICD-10 F 61.0).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).

Gonalgie nell’ambito di iniziale gonartrosi con condrocalcinosi al ginocchio ds., nonché instabilità legamentare posterolaterale in:

stato dopo grave trauma distorsivo del ginocchio ds. (1985) con stato dopo intervento di sutura e ricostruzione del legamento collaterale laterale e del legamento crociato anteriore,

dolori al polso ds. con leggera limitazione della mobilità e stato dopo vari interventi chirurgici nel 1998 per rottura del legamento scafolunato a ds.,

periartropatia dell’anca sin. nonché stato dopo lesione del nervo sciatico con paresi all’estensore del piede sin. dopo frattura multiframmentaria della diafisi del femore prossimale sin. (9.1.1985) ed osteosintesi con fissatore esterno nonché complicazione e sviluppo di osteite postoperatoria.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Pregressa lesione postraumatica del nervo sciatico sin., con lievi deficit sensitivomotori residui soprattutto sul territorio della porzione peroneale.

Lieve-moderata sindrome del tunnel carpale a sin.

Pregressa emicrania senza aura, attualmente poco sintomatica.

Stato dopo frattura intra-articolare della base del metatarso I del piede ds. (22.4.2011) e sviluppo di leggera artrosi a livello tibio-fibulo tarsica sottoastragalica a ds.

Cervicalgie e lombalgie nell’abito di iniziali alterazioni di tipo generativo. (…)” (pagg. 276-277 incarto AI)

Dopo aver proceduto ad un’esaustiva valutazione particolare e globale, ritenute invalidanti unicamente le affezioni reumatologiche (30% d’inabilità, da intendersi come riduzione di rendimento in un pensum lavorativo a tempo pieno) e psichiatriche (40% di inabilità), in merito alla capacità lavorativa i periti hanno concluso per una totale inabilità nell’abituale professione ma del 50% in attività adeguate.

Riguardo alle limitazioni, essi hanno rilevato:

" (…)

In attività adeguata l’A. risulta abile nella misura del 50%. Per attività lavorativa adeguata, dal punto di vista reumatologico, si intende un’attività prevalentemente sedentaria in cui l’A. possa alle volte alzarsi cambiando di posizione e muoversi.

Si sottolinea l’importanza di prendere in considerazione le limitazioni funzionali, elencate in precedenza, determinate dalla patologia del ginocchio ds., come pure quella del polso ds. L’A., dal punto di vista reumatologico, riesce ad alzare dei pesi al massimo 10 kg, raramente, ed è impedito dall’utilizzo della stampella ds nel trasportarli.

Dal punto di vista psichiatrico un’attività adatta deve tener conto del disturbo di personalità misto di cui l’A. è affetto associato alla sindrome depressiva persistente ed alla sindrome da dolore persistente che rappresentano un disagio psichico e comportamentale con espressione rigida e negativa, cioè caratterizzata da marcate sfiducia dell’A. ed aspetti rivendicativi e polemici dello stesso. L’incapacità lavorativa dovuta alla patologia psichiatrica e quella reumatologica vanno parzialmente sommate. (…)” (pag. 283 incarto AI)

Ritenuto che la perizia SAM ha accertato un miglioramento rispetto alla situazione presente al momento della decisione del 17 agosto 2012 e della comunicazione 8 maggio 2013, con la decisione impugnata l’Ufficio AI, determinato un grado d’invalidità del 47%, ha ridotto la rendita a metà.

L’assicurato sostiene invece un peggioramento delle condizioni di salute.

2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6. Nell’evenienza concreta, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici di cui al considerando precedente, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato, sino al momento della resa della decisione contestata – per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) – le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce una capacità lavorativa globale del 50% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali e questo per i seguenti motivi.

In merito alla patologia psichiatra l’assicurato fa valere il rapporto 9 dicembre 2014 della psichiatra curante, dr.ssa __________, la quale ha descritto come segue la situazione:

" (…) Lo stato psichico è da allora caratterizzato da un umore fortemente deflesso, un pessimismo cronico, una mancanza di motivazione, di progettualità e di idee prospettiche, apatia, un’affettività piatta ed un’energia vitale ridotta.

L’eloquio è poco fluente e ridotto nella qualità e nella quantità, il pensiero incentrato su tutte le ingiustizie e le cattiverie subite nel corso della sua vita, già a partire dall’infanzia e che l’hanno portato a provare una profonda sfiducia nei confronti del prossimo ed a evitare così i contatti sociali ed a frequentare pochissime persone.

L’aspetto generale è ridotto, deambula a fatica con una stampella ed ha continuamente dolori.

A causa di ciò egli presenta una marcata diminuzione della caricabilità, della capacità di adeguamento, della resistenza allo stress e della produttività, che gli rendono impossibile svolgere qualsiasi attività lavorativa, se non in una bassissima e trascurabile percentuale. Inoltre a causa delle sue difficoltà nel rapportarsi con gli altri si creerebbero grossi problemi in qualsiasi ambiente di lavoro. (…)” (doc. E)

e concluso:

" (…) Per questi motivi il signor RI 1 è da considerarsi totalmente inabile al lavoro.

Considerato il decorso e la gravità dell’affezione un miglioramento dello stato psichico tale da permettere un aumento della capacità lavorativa non è prevedibile, motivo per cui l’incapacità lavorativa è da considerare a tempo indeterminato.” (doc. E)

Orbene, a prescindere che tale certificato risale al mese di dicembre 2014, esso non è atto a mettere in dubbio la valutazione peritale psichiatrica eseguita dal dr. __________ nell’ambito della perizia SAM. Ponendo nel rapporto 20 maggio 2016 le diagnosi di sindrome depressiva persistente (ICD 10 F- 34.1), di disturbo di personalità misto (ICD1 – F61.0) e di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 – F45.4) – che sono sostanzialmente le stesse poste dalla psichiatra curante (cfr. rapporto 20 novembre 2015 della medesima all’Ufficio AI in doc. 83 incarto AI) –, il perito ha disposto una dettagliata valutazione, accompagnata anche da test psicologici, giungendo alla seguente conclusione:

" (…) Siamo confrontati con un signore che a causa delle vicissitudini della sua vita che lo hanno visto soccombere a patire specialmente durante gli anni infantili ha sviluppato un marcato negativismo che se da una parte lo ha portato a provare una intensa rabbia nei confronti della società dall’altra lo ha esposto a continue ricadute nell’ambito di un disturbo depressivo persistente. Con il passare degli anni la convinzione profonda di essere stato sfortunato, trattato male e quasi abusato non si è affievolita ma riattualizzando il conflitto con le figure di riferimento primario sostanzialmente assenti e inaffidabili ha trovato strada facendo leva su innumerevoli elementi (legati in particolare all’ambito di lavoro e alla relazione con l’universo femminile) atti a confermare la sua tesi di fondo e a rafforzarne l’impatto a livello emotivo. Agli elementi citati si è poi da ultimo aggiunto quello del risentimento e della profonda sfiducia nei confronti della classe medica rea a suo dire di non essere riuscita a migliorare il suo stato di salute compromesso dai postumi infortunistici che lo hanno costretto ad interrompere la sua attività lavorativa (che era poi l’unica cosa che a quel momento pareva procedere abbastanza bene) a partire dal mese di aprile 2011 in avanti. gli elementi messi in evidenza nel corso delle due visite peritali sono a mio modo di vedere suffragati da quelli emersi al testi di Rorschach effettuato dallo psicologo FSP __________ che ha evidenziato i tratti salienti di un disturbo di personalità oltre al carattere discretamente ipocondriaco nelle risposte fornite dall’A. atte a confermare la presenza di una sindrome somatoforme da dolore persistente. (…)” (pag. 295 incarto AI)

Descritte le limitazioni (cfr. punto no. 5 della perizia), egli ha poi valutato un’abilità lavorativa del 60% dal lato strettamente psichiatrico e dell’80% quale casalingo.

Agli atti non vi è altra documentazione che contraddica la perizia psichiatrica o che apporti nuovi elementi non valutati. In effetti, in sede di osservazioni al progetto di decisione l’assicurato ha prodotto uno scritto 21 giugno 2017 della dr.ssa __________ in cui la stessa ha dichiarato che non vede il suo paziente dal 12 ottobre 2015 (doc. 378 incarto AI). Non risulta che l’assicurato abbia continuato una terapia.

Riguardo alle problematiche somatiche, questo TCA non può che confermare le dettagliate, esaustive e convincenti perizie specialistiche dei dr. __________, __________ e __________, al cui tenore va fatto riferimento.

La successiva documentazione del medico curante, dr. __________, non apporta alcun nuovo elemento di giudizio.

Il suo rapporto 23 giugno 2017 all’Ufficio AI non oggettiva, come rettamente sostenuto dal SMR nelle annotazioni 2 agosto 2017,

“un possibile cambiamento dello stato di salute tale da permetterci di entrare nel merito di una nuova valutazione” (pag. 380 incarto AI).

Lo stesso vale per quello datato 11 settembre 2017, prodotto in sede giudiziaria ed avente il seguente tenore:

" Le scrivo in merito al paziente sopraccitato che continua ad accusare forti dolori al ginocchio destro, al femore sinistro e al polso sinistro.

Anche lo stato psico-fisico è nettamente peggiorato a causa del persistere dei dolori per cui l’ho inviato presso la Dr.ssa med. __________ FMH Psichiatrica ad __________.

Il quadro psico-fisico è sicuramente peggiorato in questi tempi, per cui il paziente deve poter avere il beneficio di invalidità completo.” (doc. C)

In effetti, oltre ad essere scarno e non motivato, il rapporto rileva le note condizioni di salute dell’assicurato.

In conclusione, viste le affidabili e concludenti risultanze della perizia SAM, alla quale va conferito valore probatorio (cfr. consid. 2.6), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che il ricorrente, sino al momento della decisione contestata, è abile al 50% in attività adeguate.

Questo Tribunale ritiene altresì che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di una perizia giudiziaria come da richiesta del ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.7. L’assicurato ha fatto riferimento ad una sua procedura giudiziaria in ambito LAINF conclusasi con sentenza di questo TCA resa il 30 settembre 2015 (inc. 35.2015.12). In quell’occasione il Tribunale, negato il nesso causale adeguato tra l’infortunio del 22 aprile 2011 e la problematica psichica, aveva rinviato gli atti ad __________ per richiedere al dr. __________ una valutazione globale dal punto di vista somatico di tutti gli infortuni subiti dall’assicurato, incluso quello assicurato presso l’__________, e, in esito alla stessa, di definire nuovamente l’entità della rendita d’invalidità (inc. 35.2015.12).

Con decisione 24 novembre 2017 l’assicuratore contro gli infortuni, fondandosi sulla valutazione degli atti eseguita il 27 aprile 2017 dal dr. __________, ha confermato un grado d’invalidità del 42% e determinato l’ammontare della rendita. Contro la citata decisione l’assicurato ha interposto opposizione il 30 dicembre 2017. Nello scritto 20 marzo 2018 __________ ha informato che l’assicurato è stato peritato il 16 marzo 2018 dallo stesso dr. __________, precisando di non essere ancora in possesso del relativo rapporto (cfr. consid. 1.5).

Siccome la valutazione del 27 aprile 2017 del dr. __________, eseguita senza aver visto l’assicurato, aveva lo scopo di differenziare le affezioni riconducibili agli infortuni da quelle extra – infortunistiche, ritenuto inoltre che il succitato specialista si è allineato alle conclusioni del dr. __________ rese nell’ambito della perizia multidisciplinare (pagg. 308 - 312 incarto AI), non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico-teorica dei periti SAM.

2.8. Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata ed è rimasto incontestato.

2.8.1. Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha determinato il reddito da valido, in fr. 73’203.--, corrispondente al salario che l’assicurato avrebbe percepito da sano a tempo pieno nel 2015 presso il suo ex datore di lavoro (cfr. scritto 16 agosto 2016, pag. 336 incarto AI).

2.8.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Ritornando al caso in esame, per la determinazione del reddito da invalido l’Ufficio AI ha preso in considerazione un importo di fr. 66'453.10 risultante dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, attività semplici e ripetitive, valore mediano, uomini per il 2014, riportato su 41.7 ore settimanali, ridotto del 50% per tenere conto dell'esigibilità lavorativa al 50%, e decurtato di un ulteriore 5% per attività leggere, giungendo così ad un reddito da invalido di fr. 31'798,85 (cfr. rapporto 13 aprile 2017 del consulente in integrazione professionale in pag. 341 incarto AI).

L’amministrazione ha applicato una riduzione del 5% giustificata dalla necessità per l’assicurato di svolgere unicamente attività leggere. Questa Corte, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (DTF 137 V 71 e 132 V 393 consid. 3.3), non ha motivo per distanziarsi dalla percentuale calcolata dall’amministrazione, rimasta peraltro incontestata, non presentando l’assicurato altri fattori di riduzione.

Raffrontando il reddito da valido di fr. 73’203 con quello da invalido di fr. 31'798,85 si ottiene un grado d’invalidità del 56,56% arrotondato, conformemente alla DTF 130 V 121, a 57%.

Di conseguenza l’amministrazione ha rettamente ridotto la rendita da intera a mezza con effetto dal 1° ottobre 2017 (primo giorno del secondo mese successivo alla decisione contestata; art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).

In conclusione, visto quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.9. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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