Raccomandata
Incarto n. 32.2017.112
FS
Lugano 8 febbraio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 7 giugno 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1973, senza attività lavorativa e seguito dall’assistenza sociale, il 18 aprile 2011 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 8/10-17), respinta dall’Ufficio AI con decisione 29 luglio 2011 (doc. AI 20/41-42).
La succitata decisione si fondava sulle seguenti annotazioni del medico SMR dr. __________:
• Annotazione del 13 maggio 2011
" (…)
Per questo A.to, nel 2008, era giunto un formulario d'intervento tempestivo. In una lettera, l'assistente sociale di riferimento scriveva di disturbi cognitivi che avrebbero impedito all'A.to un percorso scolastico regolare.
Tuttavia, non vi è in dossier alcun elemento che oggettivi tali disturbi, ad esempio ricorso a scuole speciali, presenza di una curatela etc.
In ogni caso, l'A.to non era presente al suo domicilio al momento della visita prevista con un funzionario dell'UAl e il caso era chiuso.
Ora, viene inoltrata una nuova domanda. Il curante risulta il dr. __________ di __________ che nel rapporto Al del 5 maggio 2011 certifica una sindrome ansio-depressiva in trattamento dal 1998 con Remeron e Tranxilium, IL 100% da data imprecisata, ultima visita il 13.04.2011.
La sindrome mista ansioso-depressiva è una categoria diagnostica in cui i sintomi dell'ansia e della depressione sono entrambi presenti, ma né gli uni né gli altri sono così evidenti da giustificare una diagnosi se considerati separatamente.
Manca una descrizione di sintomi oggettivi risp. soggettivi che possano giustificare la diagnosi.
In termini di capacità lavorativa, non vi sono pertanto limitazioni tali da giustificare un'inabilità lavorativa di qualsiasi gravità, tanto meno di lunga durata.
Il rapporto contiene poi elementi poco chiari, ad esempio "paziente in trattamento per sindrome ansio-depressiva, in seguito assistenza sociale; ... condizioni economiche pessime ... non sono in possesso di dettagli inerenti alla sua malattia".
Non è affatto chiaro se l'A.to sia effettivamente in trattamento, visto regolarmente o meno.
In conclusione, siamo in assenza di qualsiasi elemento oggettivo, che evidenzi un qualsiasi disturbo psichico, con o senza influenza sulla capacità lavorativa, ma sono enunciati con chiarezza solo aspetti “sociali”. (…)" (doc. AI 15/33).
• Annotazione del 4 luglio 2011
Annotazione, questa – resa dopo che con lo scritto del 21 giugno 2011 il dr. __________ si era così espresso: “(…) Come medico di base del sopraccitato paziente faccio opposizione alla decisione formale del 17.5.11 [ndr.: si riferisce al progetto di decisione del 17 maggio 2011 sub doc. AI 16/34-35]. Vi prego di convocare il paziente da un vostro medico psichiatra per una valutazione del caso. Ulteriori informazioni sarebbero da ricevere dalla Fondazione __________. Come scritto nella mia lettera del 2.5.11 [ndr: si riferisce al rapporto medico del 2 maggio 2011 sub. doc. AI 11/20-24], il paziente soffre di una sindrome ansio depressivo in trattamento continuo dal 1998 che al paziente non permetteva una attività lucrativa. Le condizioni economici pessime non permettono nemmeno di fare gli accertamenti necessari presso la medicina privata. Il paziente è perciò privo di assistenza medica tranne la mia, con prescrizioni di Remeron e Tranxilium. In attesa di una convocazione rimango. (…)” (doc. AI 17/36) –, del seguente tenore:
" (…)
La lettera pervenuta dal dr. __________ non riporta nuove informazioni mediche rispetto a quanto già noto.
Pur riconoscendo che si tratta di un caso che richiede la giusta attenzione da parte dell'Assistenza Sociale, non ho elementi per modificare la mia precedente presa di posizione, dal lato medico-psichiatrico. (…)" (doc. AI 18/39).
1.2. L’11 novembre 2013 l’assicurato ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni all’Ufficio AI (doc. AI 22/44-49) sfociata nella decisione del 14 gennaio 2014, cresciuta incontestata in giudicato, con la quale l’amministrazione non è entrata nel merito della nuova domanda (doc. AI 24/52-53).
1.3. Il 10 aprile 2017 l’assicurato ha inoltrato un’ulteriore nuova domanda di prestazioni (doc. AI 25/54-62) e, dopo il “Progetto di decisione Non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni” del 12 aprile 2017 (doc. AI 26/63-64), all’Ufficio AI sono pervenuti il certificato medico del 20 aprile 2017 del dr. __________ (doc. AI 27/67) e il rapporto del 21 aprile 2017 del dr. __________ (doc. AI 28/68-69), entrambi indirizzati direttamente all’amministrazione.
Dopo aver interpellato il SMR (doc. AI 32/75) – il quale tramite il dr. __________ ha concluso che “(…) in assenza di una descrizione oggettiva di segni e/o sintomi di una patologia psichiatrica classificabile secondo ICD 10 o DSM, e non unicamente di disagio sociale, non vi sono elementi per entrare in materia. (…)” (doc. AI 31/74) –, l’Ufficio AI, con decisione del 7 giugno 2017 oggetto della presente vertenza, non è entrato nel merito della nuova domanda (doc. AI 33/76-79).
1.4. Contro la decisione del 7 giugno 2017, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito, insorge l’assicurato chiedendo: “(…) 1. La decisione del 07 giugno 2017 è da riesaminare e viene respinta; 2. Che vengano sentiti i miei medici; 3. Richiesta di esenzione dalle spese giudiziarie (…)” (I).
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – evidenziato che “(…) con la nuova domanda dell’11.04.2017 non è stato in alcun modo reso verosimile che il grado d’invalidità si sia modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, né è stato validamente fatto riferimento a mezzi di prova non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. (…)” (IV, pag. 3) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.6. Con osservazioni del 16 settembre 2017 l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica precisando che “(…) la mia richiesta consiste nel fatto di poter effettuare una perizia, come già richiesto nel mio ricorso, dal Centro Peritale Assicurazioni Sociali, dove un medico non di parte possa constatare e verificare le mie patologie psichiche. (…)” (VI).
1.7. Con scritto del 25 settembre 2017 l’Ufficio AI – osservato “(…) come l’assicurato non apporti alcun nuovo elemento oggettivo che non sia già stato valutato da parte SMR. La documentazione da lui presentata è relativa ad un evento intervenuto in epoca successiva alla decisione impugnata. (…)” (VIII) – si è confermato nella domanda di reiezione del ricorso.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni presentata dall’assicurato nell’aprile 2017 (cfr. consid. 1.3).
2.3. Secondo l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (si tratta dell’attuale art. 87 cpv. 2 e 3 OAI in vigore dal 1. gennaio 2012). Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevi-sionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subìto una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Nella DTF 133 V 108, modificando la giurisprudenza, l’Alta Corte ha stabilito che il punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado d’invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alle prestazioni è, dal profilo temporale, l’ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pag. 430-433).
Il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 64 consid. 5.2.5).
Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il 1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.
2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; STF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011, STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 tutte con riferimenti). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3). In questo senso nella succitata STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 il TF ha, in particolare, rilevato che “(…) adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve cosi cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). (…).” (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 2.3).
2.5. Nel caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.1), una prima domanda di prestazioni dell’aprile 2011 era stata respinta – dopo aver interpellato il dr. __________, FMH in medicina interna (cfr. il rapporto medico sub doc. AI 11/2024) – mediante decisione del 29 luglio 2011 (doc. AI 20/41-42) avendo il medico SMR dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, concluso che “(…) siamo in assenza di qualsiasi elemento oggettivo, che evidenzi un qualsiasi disturbo psichico, con o senza influenza sulla capacità lavorativa, ma sono enunciati con chiarezza solo aspetti "sociali". (…)” (doc. AI 15/33) rispettivamente che “(…) pur riconoscendo che si tratta di un caso che richiede la giusta attenzione da parte dell'Assistenza Sociale, non ho elementi per modificare la mia precedente presa di posizione, dal lato medico-psichiatrico. (…)” (doc. AI 18/39).
2.6. Nell’ambito della nuova domanda di prestazioni dell’aprile 2017 (cfr. consid. 1.3) all’Ufficio AI sono pervenuti il certificato medico 20 aprile 2017 del dr. __________, FMH in medicina interna generale, (doc. AI 27/67) e il rapporto 21 aprile 2017 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, (doc. AI 28/68-69).
Il dr. __________ ha attestato che “(…) in qualità di medico curante del sopraccitato paziente, certifico che lo stato di salute del paziente è ulteriormente peggiorato negli ultimi mesi, sia a livello fisico che a livello psichico, non permettendogli di esercitare un’attività lavorativa. (…)” (doc. AI 27/67).
Questo Tribunale, vista la stringatezza del certificato con indicazione del tutto generica di peggioramento dello stato di salute, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.5), deve concludere che con il certificato medico del dr__________ l’insorgente non ha in nessun modo reso verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita.
Diversa è la situazione per quanto riguarda il rapporto del 21 aprile 2017 del dr. __________ (doc. AI 28/68-69).
Innanzitutto va rilevato che, dopo la decisione del 29 luglio 2011 con cui l’Ufficio AI aveva rifiutato il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.1), l’assicurato ha dovuto essere seguito a diverse riprese da uno specialista in psichiatria.
Infatti, il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto del 21 aprile 2017 ha, in particolare, attestato che “(…) per problemi di depressione, ansia generalizzata con sentimenti di esclusione sociale e disturbi del sonno assai pronunciati il paziente venne quindi per la prima volta seguito dal sottoscritto per un certo periodo nel corso del 2013 dopodiché interrotta la cura non sarebbe più stato seguito a livello psichiatrico fino al momento attuale in cui avvertendo una recidiva delle forti ansie accompagnata da una problematica sociale complessa ha chiesto ed ottenuto da parte [del] proprio medico curante Dr. __________ di __________ di riprendere il trattamento specialistico interrotto quattro anni or sono. II paziente risulta in questo momento sottoposto ad una terapia psicofarmacologica a base di ansiolitici e induttori del sonno. Oltre al problema ansioso generalizzato e legato all'insonnia il paziente descrive una condizione di groviglio di pensieri e di immagini relative alle vicissitudini della sua vita e alle difficoltà nel mantenere rapporti interpersonali e legami di appartenenza a causa di una condizione di disagio psichico caratterizzato dalla presenza di una sensibilità critica accentuata. Dal lato diagnostico va tenuto conto della presenza di una depressione ricorrente atipica con ansia sociale accentuata e insonnia, sintomatologia che oltre a necessitare di una presa a carico specialistica continuativa entra in linea di conto per una richiesta di invalidità fondata su elementi clinici di portata rilevante. (…)” (doc. AI 28/69).
Rilevato, da una parte, che ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.4) e, dall’altra parte, che dalla decisione di rifiuto di prestazioni del 29 luglio 2011 a quella oggetto della presente vertenza sono trascorsi quasi sei anni (va qui ribadito che se la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI; cfr. la succitata STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 2.3), questo Tribunale ritiene che, tramite il rapporto del 21 aprile 2017 del dr. Mari, l’insorgente ha reso verosimile un rilevante cambiamento dello stato di salute e che pertanto l’ammini-strazione avrebbe dovuto entrare nel merito della domanda di prestazioni del 10 aprile 2017.
Non è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alle conclusioni del medico SMR dr. __________ secondo il quale il dr. __________ “(…) descrive le note avversità bio-sociali sofferte dall’assicurato, ponendo infine diagnosi di depressione ricorrente atipica con ansia sociale associata ad insonnia. Non si ha, tuttavia, evidenza di un'effettiva presa a carico, il certificato è stato compilato dopo una singola visita. Non è esplicitato alcun segno chiaro che giustifichi una depressione ricorrente, per quanto concerne la definizione di "atipico" questa può essere associata a sindrome tanto numerose da scoraggiare di classificarne i criteri, di norma correlati a condizioni esogene e non endogene. In conclusione, in assenza di una descrizione oggettiva di segni e/o sintomi di una patologia psichiatrica classificabile secondo ICD 10 o DSM, e non unicamente di disagio sociale, non vi sono elementi per entrare in materia. (…)” (doc. AI 31/74).
In effetti, visto che nel rapporto del 21 aprile 2017 (doc. AI 28/68-69) il dr. __________ evidenzia che “(…) in relazione alla visita effettuata in data 03.04.2017 su segnalazione del medico curante del paziente Dr. __________ di __________ e alle successive avvenute in seguito (…)” (doc. AI 28/68 la sottolineatura è del redattore), non è dato a sapere come il dr. __________, nell’annotazione del 6 giugno 2017, abbia potuto ritenere che “(…) non si ha, tuttavia, evidenza di un’effettiva presa a carico, il certificato è stato compilato dopo una singola visita. (…)” (doc. AI 31/74). Questo vale a maggiore ragione visto anche che il dr. __________ non ha nemmeno visitato l’assicurato. Va qui inoltre rilevato che dalla sola diagnosi non è possibile ancora concludere in merito alla capacità lavorativa e che il dr __________ ha concluso per una “(…) sintomatologia che oltre a necessitare di una presa a carico specialistica continuativa entra in linea di conto per una richiesta di invalidità fondata su elementi clinici di portata rilevante. (…)” (doc. AI 28/69, la sottolineatura è del redattore).
In questo senso questo Tribunale ritiene che la conclusione del dr. __________ secondo la quale “(…) non è esplicitato alcun segno chiaro che giustifichi una depressione ricorrente, per quanto concerne la definizione di "atipico" questa può essere associata a sindrome tanto numerose da scoraggiare di classificarne i criteri, di norma correlati a condizioni esogene e non endogene. In conclusione, in assenza di una descrizione oggettiva di segni e/o sintomi di una patologia psichiatrica classificabile secondo ICD 10 o DSM, e non unicamente di disagio sociale, non vi sono elementi per entrare in materia. (…)” (doc. AI 31/74) non basta per escludere il rilevante cambiamento reso verosimile dall’insorgente.
2.7. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l’insorgente ha reso verosimile un rilevante cambiamento ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI.
La decisione impugnata va pertanto annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché entri nel merito della nuova domanda ed, attraverso accertamenti medici psichiatrici, esamini se il peggioramento reso verosimile in quest’ambito sia effettivamente subentrato e, nell’affermativa, in che misura esso incida sui presupposti del diritto a prestazioni e sulla capacità di guadagno dell’assicurato.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, ciò che rende priva di oggetto la domanda di esonero dalle stesse.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al considerando 2.7.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del l’Ufficio AI, ciò che rende priva di oggetto la domanda di esonero dalle stesse.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti