Raccomandata
Incarto n. 32.2016.80
BS/sc
Lugano 6 aprile 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 settembre 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 luglio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1961, precedentemente attivo quale macchinista edile, nel mese di settembre 2007 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando, quale danno alla salute, una fibromialgia generalizzata ed una depressione (doc. AI 5).
Dopo aver eseguito accertamenti medici (dal punto di vista psichiatrico, con rapporto 26 settembre 2008 il SMR ha posto la diagnosi di sindrome somatoforme; doc. AI 45) e economici, con decisioni 12 novembre 2009 (preavvisate l’8 luglio 2009), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1° maggio 2008, ridotta a metà (grado d’invalidità del 57%) dal 1° gennaio 2009 in avanti (doc. AI 74 e 75). Con sentenza 7 maggio 2010 questo TCA, confermando in sostanza sia la valutazione medica che quella economica, ha accolto il ricorso nel senso di riconoscere all’insorgente il diritto alla rendita per il figlio __________ con effetto dal 1° maggio 2008 (inc. 32.2009.215).
1.2. Avviata nel luglio 2011 una revisione d’ufficio e nel marzo 2012 una revisione sulla base delle disposizioni finali relative alla 6a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2012, l’Ufficio AI ha ordinato l’esecuzione di una perizia psichiatrica (a cura della dr.ssa __________ per conto del CPAS) e reumatologica (dr. __________). Sulla base di tali valutazioni, nonché del progetto di reinserimento accertato, con decisione 15 luglio 2013 l’amministrazione ha soppresso la rendita con effetto al 31 agosto 2013, togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. Con un’altra decisione dello stesso giorno, è stato confermato l’ulteriore versamento della mezza rendita dal 1° settembre 2013 per un periodo massimo di due anni di esecuzione di provvedimenti professionali (doc. AI 166, 167).
Adito dall’assicurato, con sentenza 22 maggio 2014 questa Corte, in accoglimento del ricorso, ha annullato la decisione 15 luglio 2013 e rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché, tenuto conto della documentazione prodotta, emettesse un progetto di decisione ex art. 57a cpv. 1 LAI garantendo all’assicurato il diritto di essere sentito. In merito all’inabilità lavorativa per motivi psichiatrici certificata dalla psichiatra curante, dr.ssa __________, il TCA aveva rilevato:
" E ciò anche se da un sommario esame degli atti emerge che la diagnosi di “stato psicotico cronico” posta dalla dr.ssa __________ non si fonda su un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente, come d’altronde lei stessa ha ammesso di non utilizzare (“Purtroppo, io non ho la classificazione internazionale…”; cfr. scritto 6 novembre 2013, doc. F). A proposito va ricordato come l’Alta Corte ha costantemente ribadito che il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (DTF 136 V 282 consid. 3.2.1 con riferimento a DTF 130 V 399 ss.; STF I 384/06 del 4 luglio 2007).” (inc. 32.2013.162).
1.3. Ritornati gli atti, esaminati nuovamente gli atti medici e ritenuto come l’assicurato sia da considerare pienamente abile in attività adeguate, dopo aver proceduto al consueto raffronto dei redditi dai quali è risultato un discapito economico del 17%, con progetto di decisione dell’11 settembre 2014 l’Ufficio AI ha soppresso la rendita (doc. AI 212).
Con osservazioni 7 ottobre 2014 al succitato progetto di decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha fra l’altro prodotto un nuovo rapporto della psichiatra curante in cui è stato diagnosticato uno stato psicotico-depressivo cronico grave (ICD 10. F.32,3) causante un’inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività (doc. AI 217). Di conseguenza, con annotazioni 20 ottobre 2014 il SMR ha ritenuto necessario esperire una perizia multidisciplinare (doc. AI 219).
Ricevuti i rapporti dal nuovo psichiatra curante, dr. __________ (doc. AI 230), e dal medico curante, dr. __________ (doc. AI 234), il 15 luglio 2015 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato che doveva sottoporsi ad un perizia multidisciplinare a cura del SAM (doc. AI 233).
Con rapporto del 27 novembre 2015, completato il 10 marzo 2016 e 17 maggio 2016 (doc. AI 243 e 249), i periti SAM, fondandosi anche sui consulti esterni d’ordine reumatologico, neurologico e psichiatrico, hanno valutato un’inabilità lavorativa del 50% (per motivi psichiatrici) in qualsiasi attività, confermando in sostanza uno stato di salute rimasto invariato rispetto all’ultima perizia multidisciplinare (doc. AI 239).
Le conclusioni peritali sono state confermate dal SMR con rapporti 11 aprile e 20 maggio 2016 (doc. AI 244 e 250).
Di conseguenza, con decisione 4 giugno 2016 – preavvisata il 24 maggio 2016 ed in sostituzione del precedente progetto di decisione dell’11 settembre 2014 – l’Ufficio AI, presso atto come la situazione valetudinaria sia rimasta invariata (contrariamente a quanto ritenuto in occasione del progetto di decisione dell’11 settembre 2014) ha ripristinato il diritto alla mezza rendita (doc. AI 251).
1.4. Contro la succitata decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso, postulando in via principale il riconoscimento di una rendita intera e subordinatamente il rinvio degli atti all’Ufficio AI per nuovo esame medico. In sostanza contesta la valutazione medico-teorica operata dal SAM, in particolare quella psichiatrica eseguita dal dr. __________. A quest’ultimo l’insorgente rimprovera di non essersi confrontato con il rapporto 12 novembre 2015 dell’Ospedale __________ di __________ in cui segnatamente è stata ritenuta una totale inabilità lavorativa. In allegato l’assicurato ha prodotto un rapporto del psichiatra curante, dr. __________, critico nei confronti del perito SAM.
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo la valutazione psichiatrica corretta. A tal proposito ha trasmesso una presa di posizione del SAM e del dr. __________ su quanto asserito dallo psichiatra curante (VI).
1.6. Il 31 ottobre 2016 l’assicurato ha prodotto un ulteriore scritto del dr. __________ in risposta al perito psichiatrico (VIII), seguita dalle osservazioni 23 dicembre 2016 dell’amministrazione accompagnate dagli scritti 6 dicembre 2016 del SAM e 28 novembre 2016 del dr. __________ (XVI). Infine, il 10 gennaio 2017 il ricorrente ha trasmesso la presa di posizione finale del suo psichiatra curante (XVII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se all’assicurato va confermata o meno la mezza rendita.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.4. Nella presente fattispecie, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare al SAM per valutare il grado d’incapacità lavorativa dell’assicurato sia nell’originaria che in altre attività lucrative.
Dal referto datato 27 novembre 2015 (doc. AI 239) risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno concluso per un’inabilità lavorativa del 50% nella propria professione ed in attività adeguate.
Dal punto di vista reumatologico, il dr. __________ ha concluso
“che la situazione è invariata rispetto alla perizia del Dr. __________ del 9.7.2012. La mia valutazione coincide con la perizia del dr. __________ “ (pag. 836 dossier AI), vale a dire che l’assicurato può svolgere a tempo pieno un lavoro leggero a mediamente pesante, al 50% in attività pesanti (pag. 835 dossier AI).
Anche neurologicamente parlando, il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato abile al 100% (pag. 840 dossier AI).
L’aspetto extra – somatico è stato valutato, come detto, dal dr. __________. Nel rapporto 12 novembre 2015 lo specialista in psichiatria e psicoterapia, diagnosticate una sindrome depressiva ricorrente episodio attuale di media intensità (ICD 10 – F33.1) ed una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10-F45.4) ha concluso per un’inabilità lavorativa al 50%.
Globalmente i periti del SAM hanno valutato un’inabilità lavorativa del 50% sia nella propria professione ed in attività adeguate, dovuta a motivi psichiatrici.
Ritenendo lo stato di salute dell’assicurato invariato, con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha confermato la mezza rendita.
Contestata è la valutazione psichiatrica operata dal dr. __________ per conto del SAM.
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. Nell’evenienza concreta, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici di cui al considerando precedente, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce una capacità lavorativa del 50% sia nella sua attività abituale che in attività rispettose dei limiti funzionali.
2.6.1. In particolare, non vi sono motivi per mettere in dubbio la contestata perizia del dr. __________. Nel suo rapporto12 novembre 2015 lo specialista in psichiatria e psicoterapia, diagnosticate una sindrome depressiva ricorrente episodio attuale di media intensità (ICD 10 – F33.1), con influsso sulla capacità lavorativa, ed una sindrome somatoforme da dolore persistente non invalidante (ICD 10-F45.4; quest’ultima erroneamente indicata con influsso sulla capacità lavorativa; cfr. scritto 10 marzo 2016 del SAM al dr. __________ del SMR; doc. AI 243), ha concluso per un’inabilità lavorativa al 50%. In particolare, in merito all’evoluzione riscontrata dal 2012, anno della perizia della dr.ssa __________, eseguita per conto del CPAS (cfr. consid. 1.2), il perito ha sostenuto che “… Dal 2012 ad oggi lo stato di salute dell’A. è rimasto pressoché invariato, le constatazioni cliniche effettuate durante la presente valutazione ricalcano per la maggior parte quelle poste in evidenza nella valutazione specialistica peritale eseguita tre anni or sono dalla collega psichiatra Dr.ssa __________ per conto del CPAS di __________. Appare evidente come l’A. nell’ambito del decorso cronico della sua malattia sia comunque giunto a creare una situazione di comunque discreto equilibrio che avvalendosi di un buon sostegno da parte dell’entourage famigliare gli ha consentito almeno di rimanere indenne da scompensi psicopatologici di maggiore gravità (…)” (pag. 846 dossier AI).
Quali limitazioni funzionali il dr. __________ ha riscontrato:
" (…)
La sintomatologia dolorosa percepita come un fatto quotidiano con il quale fare giornalmente i conti rende l’A. più lento nelle mansioni e facilmente esauribile oltre che meno caricabile e resistente nell’arco della giornata. (…)” (pag. 847 dossier AI)
Infine, il dr. __________ ha esaminato i criteri di Foerster, ritenendo non data una tendenza all’isolamento né un ritiro sociale dell’assicurato (pag. 848 dossier AI).
Riguardo alla succitata perizia, con scritto 1° settembre 2016 l’attuale psichiatria curante, dr. __________, rileva:
" … confermo che il signor RI 1 è in mia cura dal 19.01.2015 a tutt’oggi segnalatomi dalla dott.ssa __________ che in quel periodo stava chiudendo il suo studio.
Non ritorno sull’anamnesi del paziente rimandando alla voluminosa documentazione agli atti.
Sostanzialmente si tratta di un paziente con una lunga storia di contenzioso con l’AI che nel corso degli anni ha a singhiozzo riconosciuto e negato prestazioni assicurative.
In virtù di questa valutazione ed in previsione di ulteriori contenziosi con l’Ai avevo richiesto un ricovero stazionario presso la Clinica __________ di __________ fin dall’inizio del trattamento presso di me. L’obiettivo era particolarmente quello di chiarire la diagnosi clinica del paziente, che fino a quel momento aveva ricevuto numerose terapie farmacologiche non del tutto comprensibili.
Il ricovero presso questo istituto è poi avvenuto dal 16.02.2015 al 26.03.2015 dove venivano confermate le seguenti diagnosi:
Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media ICD 10.F33.1.
Sindrome somatoforme di dolore persistente ICD 10 45.4.
Queste diagnosi erano state già ipotizzate dal sottoscritto nella mia richiesta di ricovero alla direzione medica di detta clinica.
Ho preso visione della valutazione effettuata dal collega Dr.med. __________, ultimo psichiatra che ha visitato il paziente per conto dell’amministrazione che confermando le diagnosi del sottoscritto e di Castelrotto, e non smentendo le valutazioni psichiatriche precedenti, errate, effettuate sempre per conto dell’amministrazione, non tiene minimamente conto nè della mia valutazione nè tanto meno di quella effettuata dai colleghi della Clinica di __________ Dr.med. __________, Dott.ssa __________, Dr. __________, esplicita sulla valutazione della capacità al guadagno del paziente.
Vedi a questo proposito ultime righe del rapporto di dimissione della Clinica di __________ dove cito “Per quanto riguarda l’aspetto relativo l’inabilità lavorativa, riteniamo il paziente totalmente inabile all’attività lavorativa (di qualsiasi tipo) sotto il profilo psichiatrico; la prognosi a lungo medio termine è verosimilmente negativa, in quanto i sintomi psichiatrici, seppur discretamente migliorati durante il ricovero, appaiono rendenti alla cronicizzazione”.
Tra l’altro il collega non ha sentito la necessità di contattare per uno scambio di opinioni nè il sottoscritto nè i colleghi della Clinica di __________, contrariamente a quelli che sarebbero gli auspici previsti nel regolamento fede-facente per questo tipo di valutazioni.
Per questo motivo ritengo la valutazione effettuata dall’amministrazione dell’assicurazione invalidità non attendibile e riconfermando pertanto quanto già da me certificato.” (doc. B)
Con scritto 26 settembre 2016 il SAM ha allegato la presa di posizione 16 settembre 2016 del dr. __________ in merito a quanto sostenuto sopra dal dr. __________. Evidenziando come non vi siano divergenze tra le diagnosi esposte nella sua perizia e quelle riportate dallo psichiatra curante e dagli specialisti della Clinica __________, evidenzia:
" (…)
L’unico elemento discrepante rimane pertanto quello relativo alla quantificazione della incapacità lavorativa da mettere in relazione con il danno alla salute in questione. A questo proposito tengo a mettere in evidenza come nel rapporto citato venga riportata una semplice opinione in merito all’incapacità lavorativa dell’A. e che questa venga dichiarata in maniera lapidaria senza portare elementi clinici tali da suffragarla con considerazioni circa le ripercussioni sul piano funzionale in modo particolarmente chiaro ed esaustivo. Tenendo conto di ciò propendo per una conferma integrale di quanto da me riportato nella valutazione effettuata nell’ambito della perizia SAM.” (doc. VI/1)
Con annotazioni 5 ottobre 2016 il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia al SMR, confermando la risposta del SAM ha precisato:
" (…)
Concordo con il collega che lo scritto del Dr. __________ rappresenta un diverso apprezzamento, per altro privo di dati oggettivi, dello stesso status psichico osservato dal perito psichiatrico SAM.
Non vi sono pertanto elementi nuovi rispettivamente modificazioni significative di fatti noti che permettano di modificare la precedente presa di posizione SMR.” (doc. VI/3)
Il 28 ottobre 2016 lo psichiatra curante, facendo rifermento alla succitata presa di posizione del SMR, ha sostenuto:
" … che semmai è la loro valutazione un diverso apprezzamento dello stesso stato psichico osservato dal medico curante.
A questo proposito ribadisco l’osservazione effettuata e le conclusioni sulla capacità lavorativa, in accordo con quanto certificato dai colleghi di __________ che non mi risultano lapidarie, riconfermando integralmente la mia posizione.
Ribadisco la mancata presa di contatto da parte del medico dell’Assicurazione con i medici curanti elemento questo, a mio modo di vedere, poco collegiale.” (doc. C2)
Orbene, come visto, il perito psichiatrico incaricato dal SAM, lo psichiatra curante e gli specialisti della Clinica __________ hanno posto le medesime diagnosi.
Inoltre, lo status psichico risultante dal rapporto 15 giugno 2015 della citata clinica corrisponde sostanzialmente a quello esposto dal dr. __________ (cfr. esame psichico). Vi è invece una diversa valutazione della stessa situazione psichica, in particolare per quel che concerne le ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Il dr. __________ ha attentamente valutato l’assicurato, concludendo per un’inabilità lavorativa del 50%, come la dr.ssa __________ nella perizia del 4 maggio 2012. Quest’ultima valutazione è stata fra l’altro oggetto del ricorso contro la decisione 15 luglio 2013 sul cui valore probatorio questo TCA non ha statuito, dovendo infatti annullare la pronunzia per costatata violazione del diritto di essere sentito (cfr. consid. 1.2). Alla dettagliata ed esaustiva perizia del 4 maggio 2012 va tuttavia prestata adesione, valutazione che, come visto, è stata confermata dal dr. __________. Del resto, come indicato nella STCA 22 maggio 2014 i referti dell’allora psichiatra curante non riportavano alcuna classificazione delle patologie riscontrate, determinanti per il riconoscimento di un danno alla salute psichico.
Certo, il perito del SAM, pur menzionando nell’elenco degli atti, non si è espressamente confrontato con la differente valutazione della capacità lavorativa espressa dagli psichiatri della Clinica __________, come pure del dr. __________, ciò che ha invece fatto – su richiesta dell’Ufficio AI – in sede giudiziaria (cfr. consid. 1.5 e 1.6). Ciò nulla toglie all’affidabilità della valutazione peritale. Difatti questo TCA ritiene, sulla scorta di quanto sostenuto dal dr. __________ nelle osservazioni 26 settembre 2016, che non sono indicati elementi clinici (la paventata cronicizzazione dei sintomi psichiatrici rilevati nel rapporto di dimissioni della citata clinica, che fra l’altro perdura da anni in misura stabile, è stata parimenti rilevata dal perito) che permettono di suffragare una maggiore incapacità lavorativa rispetto a quanto considerato dal perito incaricato dal SAM. Il dr. __________ ha individuato, nonostante la patologia psichiatrica, le “risorse” dell’assicurato (“Appare evidente come l’A. nell’ambito del decorso cronico della sua malattia sia comunque giunto a creare una situazione di comunque discreto equilibrio che avvalendosi di un buon sostegno da parte dell’entourage famigliare gli ha consentito almeno di rimanere indenne da scompensi psicopatologici di maggiore gravità”), descrivendo anche le limitazioni funzionali.
In merito all’appunto sollevato dal dr. __________ circa la scarsa collegialità legata alla mancata presa di contatto con i medici curanti, con scritto il 28 novembre 2016 (allegato allo scritto del SAM del 6 dicembre 2016) il dr. __________ ha risposto:
" (…)
Per quanto riguarda all’accenno finale fornito dal collega Dr. __________ nel suo certificato datato 28.10.2016 in merito ad una scarsa collegialità legata alla mancata presa di contatto con i medici curanti da parte del sottoscritto rispondo dicendo che non ho ritenuto di procedere in tal senso disponendo di sufficienti informazioni provenienti dagli atti a disposizione dai quali ho potuto trarre gli elementi che mi hanno portato a formulare un giudizio a mio avviso esaustivo in merito sia all’inquadramento diagnostico sia alla valutazione dello stato valetudinario dell’A.
Sulla base di ciò confermo integramente quanto da me riportato nella valutazione effettuata nell’ambito della perizia SAM.” (doc. XIV/1).
2.6.2. All’assicurato è stato diagnosticata una sindrome somatoforme da dolore persistente. A tal riguardo va ricordato che un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
L’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 136 V 279 consid. 3.21; 132 V 65 consid. 4.2; 131 V 49; 130 V 354 consid. 2.2.3; SVR 2008 IV nr. 62; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Con sentenza pubblicata in DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata. Al consid. 8, il TF ha rammentato che, come già spiegato in DTF 137 V 210, le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale.
Ritornando alla fattispecie concreta, non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione del dr. __________. Il perito, come detto, ha ritenuto la sindrome somatoforme senza influsso sulla capacità lavorativa non rilevando nell’assicurato la tendenza all’isolamento, rispettivamente una perdita d’integrazione, senza quindi esser partito dalla presunzione dello sforzo di volontà ragionevolmente esigibile. Del resto, dal più volte citato rapporto della Clinica di __________ si desume che il danno alla salute extra-somatico derivi piuttosto dalla sintomatologia depressiva.
Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA può conferire alla valutazione peritale del dr. __________ valore probatorio pieno.
2.6.3. Pertanto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia SAM, alla quale va conferito probatorio (cfr. consid. 2.5), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che il ricorrente è abile al 50% nella propria ed in attività adeguate rispettanti le limitazioni fisiche.
Infine, questo Tribunale ritiene altresì che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti in via subordinata dal ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.7. Dal lato economico, rimasto incontestato, nella decisione oggetto del presente ricorso l’amministrazione ha precisato che “… si ritiene che la capacità al guadagno non sia incrementabile svolgendo altre professioni, pertanto, l’incapacità lavorativa del 50% nella professione abituale equivale al grado d’invalidità”
In altre parole, al posto del consueto raffronto dei redditi, l’Ufficio AI ha applicato il cosiddetto raffronto percentuale (DTF 137 V 337 consid. 3.1.1 con riferimento a DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011, I 759/2005 del 21 agosto 2006; cfr. anche STCA 32.2012.28 del 5 novembre 2012, 32.2011.21 dell’11 luglio 2011, 32.2010.209 del 13 gennaio 2011, 32.2010.69 del 9 dicembre 2010).
In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu in base alle perizie - da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).
Pertanto, il reddito da invalido che l’assicurato potrebbe conseguire mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua corrisponde al 50% del reddito realizzabile senza il danno alla salute, ciò che giustifica una mezza rendita.
Visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti