Raccomandata
Incarto n. 32.2016.124
FS
Lugano 18 maggio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 novembre 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 ottobre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 12 febbraio 2014 – con la quale ha sostituito (ricalcolando l’importo della prestazione “(…) a seguito di nuove informazioni dei suoi contributi (…)”; doc. AI 49/251) quella del 31 luglio 2013 (preavvisata il 5 giugno 2013; doc. AI 41/233-236) con cui aveva riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita (grado d’invalidità 40.06%) dal 1. gennaio 2013 oltre alle rendite completive per figli (doc. AI 47/247-249 e le motivazioni sub doc. AI 46/243-246) –, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 (classe 1956) il diritto ad un quarto di rendita dal 1. giugno 2013 (doc. AI 49/251-253).
1.2. Con decisione 6 ottobre 2016 – oggetto della presente vertenza, preannunciata l’8 agosto 2016 (doc. AI 67/332-334) in esito alla revisione intrapresa nel giugno 2016 (doc. AI 57/261 e 58/262-266) – l’Ufficio AI ha soppresso il diritto al quarto di rendita con effetto dal 1. dicembre 2016 (doc. AI 73/359-361).
L’amministrazione, avuto riguardo della documentazione medica prodotta in sede di osservazioni al succitato progetto dell’8 agosto 2016 (cfr. doc. AI 68/335-337 e 69/338-346), ha, in particolare, rilevato che “(…) i suddetti rapporti sono stati sottoposti al nostro SMR il quale dopo averli presi in visione e confrontati con quanto già presente ai nostri atti si è espresso indicando che non vi sono elementi oggettivi che possano modificare la precedente presa di posizione in quanto le sue problematiche erano già state espresse in passato e definite come non più invalidanti. (…)” (doc. AI 73/360).
In effetti, nelle annotazioni del 5 agosto 2016 – confermate in quelle del 30 settembre 2016 (doc. AI 72/358) – il medico SMR dr. __________ ha espresso la seguente valutazione: “(…) Evoluzione cardiologica molto buona dopo il 2012, con Assicurato completamente asintomatico. Non vi sono più limitazioni (˃CL 100%) a livello professionale nell’attività da ultimo svolta, da metà giugno 2016. (…)” (doc. AI 66/331).
1.3. Con il presente ricorso l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha contestato (con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel merito) la valutazione medica chiedendo, in via principale l’annullamento della decisione del 6 ottobre 2016 con riconoscimento retroattivo del diritto ad una mezza rendita (senza specificare da quando) e, in via subordinata il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti volti a determinare il grado d’invalidità.
1.4. Con la risposta di causa – ancorché abbia ritenuto lo stato di salute invariato osservando che “(…) per quel che concerne le contestazioni di ordine medico, l’UAI tiene a segnalare di aver sottoposto nuovamente la pratica al vaglio SMR Dr. med. __________, il quale, nell’annotazione 8 novembre 2016 (qui di seguito allegata ed a cui si rinvia integralmente) ha ritenuto che lo stato di salute dell’assicurato – rispetto al momento della prima assegnazione di prestazioni – è rimasto invariato. (…)” (IV, pag. 2) – l’amministrazione ha chiesto di respingere il ricorso adducendo che “(…) lo scrivente Ufficio – in sostituzione dei motivi – ritiene tuttavia ancora giustificata la soppressione del diritto a rendita di RI 1. Come si evince dall’annotazione 21 novembre 2016 dell’ispettrice AI __________ (qui di seguito allegata unitamente agli estratti conto individuale 28 giugno 2012 e 13 novembre 2016 ed a cui si rinvia integralmente) la capacità di guadagno dell’assicurato, rispetto al momento della prima assegnazione di prestazioni, è migliorata (nuovo grado AI del 34%). (…)” (IV, pag. 2).
1.5. Con scritto 1. dicembre 2016 – evidenziato che “(…) Dal profilo squisitamente procedurale, si osserva in primis come non sia ammissibile sostituire i motivi di una decisione solo in corso di procedura, privando così l'interessato di un doppio grado di giudizio e della facoltà di far valere le proprie ragioni secondo i (ben più ampi) termini procedurali abituali. Il tutto, peraltro, sulla base di confutati ragionamenti puramente teorici del tutto scollati dalle circostanze concrete e senza procedere ad alcun approfondimento della realtà vissuta dal signor RI 1. (…)” (VI), prodotta ulteriore documentazione medica (cfr. doc. G/1-4) e contestata la valutazione economica – l’avv. RA 1 ha postulato “(…) l’accoglimento del gravame, subordinatamente il rinvio degli atti al lodevole UAI per l’esperimento degli approfondimenti medici/economici che si impongono e conseguente trattazione del dossier nel pieno rispetto dei diritti del mio mandante. (…)” (VI).
1.6. Con osservazioni 7 dicembre 2016 – viste le annotazioni 6 di-cembre 2016 nelle quali il dr. __________ (avuto riguardo all’ulteriore documentazione medica prodotta sub. doc. G/1-4) ha concluso che “(…) gli attuali rapporti confermano una esigibilità lavorativa del 50% quale gommista come da valutazione precedente. L’apprezzamento conclusivo del dr. __________ prende in considerazione fattori pronostici e questioni di pertinenza nefrologica che non trovano conferma nella valutazione degli specialisti. (…)” (VIII/1) e osservato che “(…) in merito alla produzione in questa sede della valutazione 21 novembre 2016 dell’ispettorato AI (fondata sui dati più recenti a disposizione), si tiene ad evidenziare che l’intento dell’UAI era quello di garantire al signor RI 1 la possibilità di essere giudicato celermente. Per questa ragione, qualora codesto lodevole Tribunale ritenga vi sia stata una violazione del diritto di essere sentito dell’assicurato, si postula – per motivi di economia processuale – la sanatoria dello stesso. (…)” (VIII) – l’Ufficio AI si è confermato nella domanda di reiezione del ricorso.
considerato, in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
nel merito
2.2. Va innanzitutto trattata la censura secondo la quale l’ammini-strazione avrebbe leso il diritto di essere sentito dell’insorgen-te (cfr. consid. 1.5).
L'art. 1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
L'art. 57a cpv. 1 LAI stabilisce che “(…) l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA. (…)”.
Ai sensi dell'art. 73ter cpv. 1 e 2 OAI, le parti possono presentare all'Ufficio AI le loro obiezioni sul preavviso entro 30 giorni, per iscritto oppure oralmente. Se le obiezioni sono presentate oralmente, l'Ufficio AI redige un verbale sommario che deve essere firmato dall'assicurato.
Il TF – dopo aver lasciato aperta la questione circa la prorogabilità o meno del termine di 30 giorni stabilito dall’art. 73ter cpv. 1 OAI (STF 8C_526/2012 del 19 settembre 2012, consid. 3.1, citata in Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 3a edizione 2014, ad art. 57a, n. 5, pag. 554) –, nella STF 8C_372/2016 del 29 dicembre 2016 (destinata alla pubblicazione) si è pronunciato sulla medesima ed ha stabilito che il termine ex art. 73ter cpv. 1 OAI è un termine giudiziario e quindi prorogabile se dati sufficienti motivi.
L’art. 42 LPGA prevede d’altro canto che “le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione”. Il diritto di essere sentito deve dunque essere garantito soprattutto durante la procedura di opposizione. In ogni caso al più tardi durante la procedura di opposizione, l'amministrazio-ne deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 4.2; DTF 132 V 368 consid. 6).
Il diritto di essere sentiti delle parti è sancito anche dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. Per costante giurisprudenza (ribadita ancora in STF 9C_412/2011 del 14 luglio 2011 consid. 3.3.1), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'as-sunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 370 consid. 3.1 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_633/2014 del 15 giugno 2015, consid. 3.2; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; 126 I 97 consid. 2b pag. 102; 125 II 369 consid. 2c pag. 372).
Secondo la giurisprudenza, l’art. 57a LAI va oltre al diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. fed. conferendo all’as-sicurato la possibilità di esprimersi non solo sull’oggetto in questione, ma anche sulla prevista decisione finale (STF 9C_176/2010 del 4 maggio 2010; DTF 125 V 405 consid. 3e con riferimenti).
Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 390 consid. 5.1; 127 V 437 consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto – nella misura in cui essa non sia di particolare gravità – è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa).
Nell’evenienza concreta, come accennato (cfr. consid. 1.2), in un primo tempo l’amministrazione ha soppresso il diritto al quarto di rendita in quanto ha ritenuto migliorato lo stato di salute dell’assicurato. L’Ufficio AI si è infatti fondato sulle annotazioni del 5 agosto 2016 – confermate in quelle del 30 settembre 2016 (doc. AI 72/358) – nelle quali il medico SMR dr. __________ ha espresso la seguente valutazione: “(…) Evoluzione cardiologica molto buona dopo il 2012, con Assicurato completamente asintomatico. Non vi sono più limitazioni (˃CL 100%) a livello professionale nell’attività da ultimo svolta, da metà giugno 2016. (…)” (doc. AI 66/331).
Con la risposta di causa – negato da un punto di vista medico l’asserito miglioramento della situazione valetudinaria; il dr. __________, nell’annotazione 8 novembre 2016, ha infatti concluso per uno “(…) stato di salute invariato rispetto alla situazione presente in occasione della decisione del 14.2.2014 (situazione cardiologica clinicamente stabile, sospetta progressione a livello scintigrafico, situazione a livello dell’innesto aortale regolare). Il previsto intervento a livello popliteo porterà ad una IL 100% di poche settimane. Prognosi stazionaria. (…)” (IV/1) – l’Ufficio AI, quale nuovo motivo che giustificherebbe la soppressione della rendita finora erogata e avvalendosi dell’annotazione del 21 novembre 2016 dell’ispettrice AI (cfr. IV/2), ha addotto (per la prima volta) che la capacità di guadagno dell’assicurato è migliorata rispetto al momento della prima assegnazione di prestazione (cfr. consid. 1.4.).
Nelle osservazioni del 7 dicembre 2016 l’amministrazione, fatti valere motivi di economia processuale, ha inoltre postulato la sanatoria da parte di questo Tribunale di un’eventuale violazione del diritto di essere sentito (cfr. consid. 1.6).
Questo Tribunale osserva innanzitutto che la mancata possibilità di potersi esprimere precedentemente sui nuovi motivi addotti dall’amministrazione (per la prima volta con la risposta di causa) per giustificare la soppressione della prestazione erogata, costituisce una lesione del diritto di essere sentito.
Ritenuto che, per i motivi che verranno precisati in seguito, la causa deve essere rinviata all’Ufficio AI, può restare aperta la questione a sapere se la violazione del diritto di essere sentito possa o meno essere sanata davanti a questa autorità.
2.3. In concreto, il rinvio dell’incarto all’amministrazione è giustificato per il fatto che dagli atti emergono diversi aspetti economici e anche medici che devono essere ulteriormente indagati.
Innanzitutto non è dato a sapere se l’amministrazione – a differenza della precedente procedura sfociata nella decisione del 12 febbraio 2014 di attribuzione di rendita (cfr. consid. 1.1) –, con l’annotazione del 21 novembre 2016 (IV/2), ha proceduto ad espletare un’ulteriore completa inchiesta per indipendenti (coinvolgendo quindi l’interessato) apparentemente limitandosi ad interpellare telefonicamente il tassatore dell’assicurato.
Inoltre, nel rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 2 maggio 2013 (doc. AI 36/217-224), si è ottenuto un grado d’invalidità del 40.06% confrontando i redditi da valido di fr. 43'142.-- e da invalido di fr. 25'860.-- – redditi questi ottenuti partendo dalla media dei redditi aziendali conseguiti negli anni 2007-2011 rispettivamente dal reddito aziendale del 2012 (cfr. le tabelle A e B sub doc. AI 36/221 e 36/222) –, allorquando nell’annotazione del 21 novembre 2016 si sono invece confrontati, quale reddito da valido, l’im-porto di fr. 65'229.-- (pari alla media del reddito fiscale lordo tassato negli anni dal 2007 al 2011; cfr. IV/2 che rinvia al punto 10 del succitato rapporto del 2 2 maggio 2013 sub doc. AI 36/222) e, quale reddito da invalido, gli importi di fr. 40'500.-- (così come risulta dal conto individuale sub IV/4 e dalla tabella sub IV/2 prima pagina) rispettivamente di fr. 42'736.-- (pari al guadagno lordo tassato nel 2015 così come riportato nella tabella sub IV/2 prima pagina essendo il dato del conto individuale per quell’anno non disponibile).
Va qui evidenziato che, anche se di principio i dati registrati nel conto individuale fungono da base per stabilire l’ammon-tare del reddito da valido precedentemente percepito, all’assi-curato non può essere impedito di comprovare che il reddito percepito fosse diverso (STF 8C_611/2007 del 23 aprile 2008, consid. 5.1.1). Analogamente, nel caso che ci occupa, l’insorgente deve poter provare che i redditi considerati dall’amministrazione da valido di fr. 65'229.-- (importo questo che nemmeno corrisponde alla media dei dati secondo il conto individuale per il medesimo periodo; cfr. il rapporto d’in-chiesta per l’attività professionale indipendente del 2 maggio 2013 e in particolare la tabella A sub doc. AI 36/221) e da invalido di fr. 40'500.-- e di fr. 42'736.-- sono in realtà diversi. Questo vale a maggior ragione ritenute anche le variazioni dei dati del conto individuale che per gli anni dal 2012 al 2014 riportano i seguenti importi: fr. 38'200.-- (2012), fr. 19'600.-- (2013) e fr. 40'500.-- (2014) (cfr. IV/2 la tabella in prima pagina).
Va qui ricordato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 TF), nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 pag. 121 e pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 pagg. 213 segg. consid. 2b; RAMI 1996 pag. 36 consid. 3b e 3c; DTF 105 V 154 consid. 2a, 104 V 137 consid. 2c e 97 V 57; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 456). Il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004, consid. 4.3 e I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 324).
Ma vi è di più. Ritenuto come il medico SMR dr. __________ – dopo aver attestato nell’annotazione del 5 agosto 2016 un’evoluzione cardiologica molto buona con recupero completo della capacità lavorativa nella sua attività abituale di gommista da metà giugno 2016 (doc. AI 66/331) – si è confermato nella propria valutazione anche nell’annotazione del 30 settembre 2016 (doc. AI 72/358) mentre che il collega dr. __________ – sulla base della medesima documentazione medica (fatto salvo il certificato medico del 20 ottobre 2016 della dr.ssa __________ prodotto sub doc. C) – nell’annotazione dell’8 novembre 2016 (IV/1; confermata anche i quella del 6 dicembre 2016 sub. VIII/1) ha invece concluso per uno stato di salute invariato (cfr. consid. 2.3), questo Tribunale ritiene che vista la contraddittorietà delle conclusioni a cui sono giunti i diversi medici SMR coinvolti (senza peraltro essere specialisti in materia e nemmeno aver visitato l’assicurato) anche la situazione medica necessita di ulteriori accertamenti. In particolare dovrà essere stabilita anche la capacità lavorativa in un’attività adeguata visto che dopo il rapporto finale del 28 febbraio 2013 nel quale il dr. __________ aveva concluso per una capacità lavorativa del 75% in un’attività rispettosa delle limitazioni funzionali poste, nessun medico si è pronunciato al proposito. Giova qui ricordare che nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).
2.4. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché esperiti i necessari accertamenti medici ed economici, si pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa nel giugno 2016.
2.5. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda come indicato ai consid. 2.3 e 2.4.
Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti