Raccomandata

Incarto n. 32.2016.120

cs

Lugano 10 maggio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2016 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 19 settembre 2016 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1967, nel corso del mese di febbraio 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti al fine di poter beneficiare di una rendita d’invalidità, indicando di essere direttore d’azienda della __________ dal __________ 1987, con uno stipendio lordo mensile, da ultimo, di fr. 5'860 (pag. 10 incarto AI). Egli era inoltre amministratore della __________, la quale, il 29 aprile 2011, ha affermato che RI 1 “non è alle nostre dipendenze” e che “risulta unicamente quale amministratore unico della Società e non percepisce alcuna retribuzione da parte nostra” (pag. 76 incarto AI).

1.2. Dopo aver proceduto agli accertamenti ritenuti necessari, tra cui un’inchiesta per l’attività indipendente del 15 luglio 2014, il rapporto finale SMR con esame del 2 ottobre 2014 del dr. med. __________, la perizia psichiatrica del CPAS del 9 aprile 2015, un nuovo referto del CPAS del 27 aprile 2016, con decisione del 19 settembre 2016 (doc. A), preavvisata dal progetto del 13 gennaio 2016 (pag. 538 e seguenti incarto AI), l’UAI ha assegnato a RI 1 una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1° agosto 2011, una mezza rendita (grado d’invalidità del 57%) dal 1° ottobre 2012 e un quarto di rendita (grado d’invalidità del 49%) dal 1° settembre 2014 al 31 gennaio 2015, precisando che, in applicazione dell’art. 29 cpv. 2 LAI, il diritto non nasce finché l’assicurato può pretendere un’indennità giornaliera ai sensi dell’art. 22 LAI. L’amministrazione ha così motivato la propria decisione:

" (…)

In seguito alle osservazioni poste nei confronti del nostro progetto di decisione del 06.10.2014, il nostro Servizio Medico Regionale ha ritenuto opportuno sottoporre il Sig. RI 1 ad un approfondimento psichiatrico, al fine di definire in modo esaustivo il suo stato di salute e le ripercussioni sulla sua capacità lavorativa.

Le risultanze del rapporto peritale allestito in data 09.04.2015 dal Dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia su incarico del Centro peritale per le assicurazioni sociali, __________ unitamente all’ulteriore documentazione acquisita in sede d’istruttoria hanno consentito al nostro Servizio Medico Regionale di ritenere che il danno alla salute di cui è portatore il suo assistito lo abbiano limitato (limitino) nello svolgimento di un’attività lucrativa come di seguito esposto:

IL = inabilità lavorativa

Attività abituale Attività adeguate

IL 100% dal 02.08.2010 IL 100% dal 02.08.2010

IL 70% dal 15.11.2010 IL 70% dal 15.11.2010

IL 100% dal 27.01.2011 IL 100% dal 27.01.2011

IL 70% dal 02.02.2011 IL 70% dal 02.02.2011

IL 50% dal 01.03.2011 IL 50% dal 01.03.2011

IL 70% dal 01.05.2011 IL 70% dal 01.05.2011

IL 100% dal 01.06.2011 IL 100% dal 01.06.2011

IL 70% dal 07.11.2011 IL 70% dal 07.11.2011

IL 100% dal 10.01.2012 IL 100% dal 10.01.2012

IL 70% dal 05.03.2012 IL 70% dal 05.03.2012

IL 80% dal 01.06.2012 IL 50% dal 01.06.2012

IL 50% da aprile 2014 IL 40% da maggio 2014

IL 25% da ottobre 2014

IL 10% da aprile 2015

Le inabilità parziali summenzionate sono da ritenersi a riduzione del rendimento, nello svolgimento di un’attività a tempo pieno.

Si rammenta che il Sig. RI 1 ha beneficiato di misure di reinserimento professionale, volte alla verifica e all’incremento della sua capacità lavorativa e di guadagno e a scopo terapeutico per il periodo dal 07.05.2012 al 23.02.2014.

Al termine delle stesse, egli si è iscritto in disoccupazione, sostenuto nell’introduzione lavorativa presso __________.

(…)

Abbiamo quindi provveduto a determinare i gradi d’invalidità presenti alla scadenza dell’anno d’attesa (nel mese di agosto 2011), nel mese di giugno 2012, nel mese di giugno 2013, nel mese di maggio 2014, nel mese di ottobre 2014 e nel mese di aprile 2015, in applicazione del metodo ordinario.

Il metodo ordinario prevede che la definizione del grado d’invalidità avvenga stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro conseguibile senza invalidità e quello ottenibile in un’attività ragionevolmente esigibile dopo la manifestazione dell’invalidità.

(…)

Grado d’invalidità mese di agosto 2011

Dal profilo medico-teorico era presente una completa incapacità lavorativa. Ne discende che il grado d’invalidità è di entità equivalente all’inabilità lavorativa, ossia del 100%.

Il grado d’invalidità del 100% è suscettibile di far nascere il diritto ad una rendita intera.

Grado d’invalidità mese di giugno 2012

Dal profilo medico-teorico era presente un’inabilità lavorativa dell’80% in attività abituale, mentre che in attività adeguate sussisteva un’inabilità lavorativa del 50%.

Ci risulta che il reddito da sano che il Sig. RI 1 avrebbe potuto conseguire nel 2012 presso __________ sarebbe ammontato in CHF 76'180.--.

(…)

Il reddito da invalido invece è estrapolato sulla base dei rilevamenti statistici RSS suindicati.

Il reddito ipotetico realizzabile nonostante il danno alla salute (reddito da invalido) ammonta in CHF 32'589.-- (tabelle RSS; attività semplici e ripetitive, valori federali, settore maschile – da considerarsi la capacità lavorativa ridotta del 50%).

Confronto dei redditi:

senza invalidità CHF 76'180.--

con invalidità CHF 32'589.--

Perdita di guadagno CHF 43'591.-- = Grado d’invalidità 57%

Il grado d’invalidità del 57% è suscettibile di far nascere il diritto a mezza rendita.

Grado d’invalidità mese di giugno 2013

Dal profilo medico-teorico era presente un’inabilità lavorativa dell’80% in attività abituale, mentre che in attività adeguate sussisteva un’inabilità lavorativa del 50%.

Il reddito conseguibile dal Sig. RI 1 nel 2013 in assenza del danno alla salute è determinato sulla scorta dell’aggiornamento salariale del valore 2012, giungendo ad un importo di CHF 76'744.--.

Il reddito da invalido invece è estrapolato sulla base dei rilevamenti statistici RSS suindicati.

Il reddito ipotetico realizzabile nonostante il danno alla salute (reddito da invalido) ammonta in CHF 32'830.-- (tabelle RSS; attività semplici e ripetitive, valori federali, settore maschile – da considerarsi la capacità lavorativa ridotta del 50%).

Confronto dei redditi:

senza invalidità CHF 76'744.--

con invalidità CHF 32'830.--

Perdita di guadagno CHF 43'914.-- = Grado d’invalidità 57%

Il grado d’invalidità del 57% è suscettibile di far nascere il diritto a mezza rendita.

Grado d’invalidità mese di maggio 2014

Dal profilo medico-teorico era presente un’inabilità lavorativa del 50% in attività abituale, mentre che in attività adeguate sussisteva un’inabilità lavorativa del 40%.

Il reddito conseguibile dal Sig. RI 1 nel 2014 in assenza del danno alla salute è determinato sulla scorta dell’aggiornamento salariale del valore 2012, giungendo ad un importo di CHF 77'340.--.

Il reddito da invalido invece è estrapolato sulla base dei rilevamenti statistici RSS suindicati.

Il reddito ipotetico realizzabile nonostante il danno alla salute (reddito da invalido) ammonta in CHF 39’702.-- (tabelle RSS; attività semplici e ripetitive, valori federali, settore maschile – da considerarsi la capacità lavorativa ridotta del 40%).

Confronto dei redditi:

senza invalidità CHF 77’340.--

con invalidità CHF 39’702.--

Perdita di guadagno CHF 37’638.-- = Grado d’invalidità 49%

Il grado d’invalidità del 49% è suscettibile di far nascere il diritto ad un quarto di rendita.

Grado d’invalidità mese di ottobre 2014

Dal profilo medico-teorico era presente un’inabilità lavorativa del 50% in attività abituale, mentre che in attività adeguate sussisteva un’inabilità lavorativa del 25%.

Il reddito conseguibile dal Sig. RI 1 nel 2014 in assenza del danno alla salute è determinato sulla scorta dell’aggiornamento salariale del valore 2012, giungendo ad un importo di CHF 77'340.--.

Il reddito da invalido invece è estrapolato sulla base dei rilevamenti statistici RSS suindicati.

Il reddito ipotetico realizzabile nonostante il danno alla salute (reddito da invalido) ammonta in CHF 49’627.-- (tabelle RSS; attività semplici e ripetitive, valori federali, settore maschile – da considerarsi la capacità lavorativa ridotta del 25%).

Confronto dei redditi:

senza invalidità CHF 77’340.--

con invalidità CHF 49’627.--

Perdita di guadagno CHF 27’713.-- = Grado d’invalidità 36%

Il grado d’invalidità del 36% non è pensionabile, essendo inferiore al 40%. Il diritto alla rendita pertanto si estingue.

Grado d’invalidità mese di aprile 2015

Dal profilo medico-teorico era presente un’inabilità lavorativa del 50% in attività abituale, mentre che in attività adeguate sussisteva un’inabilità lavorativa del 10%.

Il reddito conseguibile dal Sig. RI 1 nel 2014 in assenza del danno alla salute è determinato sulla scorta dell’aggiornamento salariale del valore 2012, giungendo ad un importo di CHF 77'340.--.

Il reddito da invalido invece è estrapolato sulla base dei rilevamenti statistici RSS suindicati.

Il reddito ipotetico realizzabile nonostante il danno alla salute (reddito da invalido) ammonta in CHF 59’553.-- (tabelle RSS; attività semplici e ripetitive, valori federali, settore maschile – da considerarsi la capacità lavorativa ridotta del 10%).

Confronto dei redditi:

senza invalidità CHF 77’340.--

con invalidità CHF 59’553.--

Perdita di guadagno CHF 17’787.-- = Grado d’invalidità 23%

Il grado d’invalidità del 23% non è pensionabile, essendo inferiore al 40%. Il diritto alla rendita pertanto non matura.

Non sono ravvisabili i requisiti per il conferimento di ulteriori provvedimenti di ordine professionale.

AUDIZIONE

Avverso il progetto di decisione del 13.01.2016 sono state presentate osservazioni di carattere economico e medico.

Per competenza la certificazione medica prodotta a sostegno delle censure sollevate, e meglio i rapporti 27.10.2014 e 08.02.2016 del Dr. __________ sono stati sottoposti al vaglio del nostro Servizio Medico Regionale, il quale, dopo espletamento di un accertamento psichiatrico da parte del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (referto peritale del 27.04.2016), ha di fatto ribadito l’assenza di elementi atti alla modifica delle considerazioni mediche precedentemente espresse.

Per quanto attiene alle obiezioni di carattere economico, si conferma la correttezza della modalità di definizione del grado d’invalidità, come qui di seguito argomentato.

Il reddito ipotetico al quale l’assicurato potrebbe ambire in assenza di danno alla salute dev’essere determinato il più concretamente possibile. Secondo la consolidata giurisprudenza ci si fonda di regola sul reddito che la persona assicurata ha conseguito prima dell’insorgere del danno alla salute, adeguato al rincaro e all’evoluzione dei salari (DTF 129 V 224).

Ai sensi della nota marginale 3014 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità (CIGI) in vigore dal 01.01.2015:

Sono considerati reddito senza invalidità e d’invalido determinanti i redditi da lavoro presumibili sui quali sarebbero riscossi contributi AVS (art. 25 cpv. 1 OAI; RCC 1986, pag. 432, 9C_699/2008). Non sono prese in considerazioni altre fonti di reddito, quali i proventi del patrimonio, le rendite, le pensioni, le prestazioni di assistenza, gli assegni familiari e gli assegni per figli e i diritti nei confronti di altre assicurazioni (v. N. 3054 segg.)

Nella fattispecie il Sig. RI 1 – immediatamente prima dell’insorgenza del danno alla salute – era direttore d’azienda presso __________, senza detenzione di capitale azionario (lo stesso si è reso dimissionario dal precedente ruolo di firmatario individuale __________) ed il proprio sostentamento derivava prettamente dall’attività svolta in qualità di dipendente, escludendo ulteriori benefici economici, compresi eventuali proventi dalla società __________, di cui era amministratore (si rimanda alla dichiarazione fornita il 29.04.2011).

Egli, in assenza di detenzione di capitale azionario e del beneficio della distribuzione di utili, è considerato dipendente a tutti gli effetti e, a tal proposito, il reddito da valido è correttamente stato definito sulla scorta delle indicazioni fornite dal datore di lavoro in aderenza alla situazione salariale dichiarata all’AVS nel corso degli anni ed accertata dall’esame dell’estratto individuale. Si rimarca inoltre l’applicazione al reddito da valido – favorevole all’assicurato – di un annuale incremento salariale, mai verificatosi nell’effettivo, come meglio esplicato di seguito.

Dall’esame concreto, si evince che dal 2005 al 2008 il reddito soggetto all’AVS presso __________ è stato sempre di CHF 69'660.--, senza l’attribuzione di aumenti salariali, tranne che per l’anno 2009, in cui lo stesso è stato stabilito in CHF 76'180.--. Esso costituisce il reddito più elevato mai conseguito nella carriera lavorativa dell’assicurato presso l’abituale datore di lavoro ed è stato dichiarato da quest’ultimo il guadagno prospettabile in assenza del danno alla salute (vedasi questionario datore di lavoro 28.03.2011).

Posta l’assenza di autonomia decisionale riguardo all’ammontare della retribuzione percepita (malgrado il fatto che l’assicurato è stato per lungo tempo firmatario individuale), si ritiene che il Sig. RI 1 abbia sempre ritenuto soddisfacente il salario assegnatogli durante i lunghi anni di impiego nell’ambito famigliare. Lo stesso infatti – pur disponendo di qualifiche, che, secondo le vostre asserzioni, gli avrebbero potuto procurare un miglioramento economico – non ha mai manifestato la concreta volontà di ricerca di un rapporto lavorativo meglio retribuito (fatto salvo per l’esercizio di piccole attività accessorie fino al 2007. CHF 1'040.-- ultima remunerazione corrisposta dal Cantone Ticino). (…)” (doc. A)

1.3. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione (doc. I), chiedendone l’annullamento e la riforma nel senso che il diritto alla rendita intera con grado AI del 100% dal 1° agosto 2011 è confermato, mentre le rendite per gli ulteriori periodi sono modificate come segue: dal 1° ottobre 2012 ha diritto a ¾ di rendita con grado AI del 63%, dal 1° settembre 2014 al 31 gennaio 2015 ha diritto a ½ rendita, con grado AI del 55% (subordinatamente del 52%), dal 1° febbraio 2015 ha diritto a ¾ di rendita, con grado AI del 63% (subordinatamente del 60%), dal 1° agosto 2015 ha diritto a ½ rendita AI, con grado AI del 55% (subordinatamente del 52%).

Il ricorrente contesta il calcolo del grado d’invalidità effettuato dall’UAI e meglio il raffronto tra quanto guadagnato da valido dall’insorgente e il salario evinto dai dati statistici nazionali risultanti dalla tabella TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica (tabelle RSS). L’insorgente evidenzia di essere titolare sia di un diploma cantonale di capo posatore diplomato ASLT, sia di un diploma federale di maestro posatore di pavimenti e rileva che il salario di maestro posatore a livello federale ammonta a fr. 6'300 al mese. A livello cantonale il CCL prevede un importo di fr. 5'803, ma non contempla la categoria di maestro posatore per la quale occorre aggiungere un importo di fr. 1'000. Il salario da valido va dunque fissato in fr. 88'439. Per cui, i gradi d’invalidità vanno modificati di conseguenza. Subordinatamente occorre prendere in considerazione il reddito mensile di maestro posatore di fr. 6'300 al mese, ossia fr. 81'900 all’anno, con conseguente modifica dell’incapacità di guadagno. In ogni caso, anche volendo prendere in considerazione il reddito da ultimo conseguito per il lavoro svolto per la __________, occorre ancora aggiungere “diversi benefici in natura dipendenti dal fatto che egli lavorava come dipendente della ditta riconducibile alla sua famiglia”.

In secondo luogo il ricorrente contesta “alcune considerazioni espresse” nella valutazione del CPAS del 9 aprile 2015, nonché del referto del 27 aprile 2016, poiché l’incapacità lavorativa in un’attività confacente sarebbe del 50% dal mese di ottobre al mese di dicembre 2014, del 40% nei mesi di gennaio e febbraio 2015 e del 30% nel mese di marzo 2015. Ciò sulla base di quanto attestato dal medico curante, dr. med. __________, che lo ha seguito da diverso tempo, a differenza dei periti che lo hanno visitato in una/due occasioni. Egli soffre inoltre delle conseguenze fisiche di due ernie del disco che gli impediscono, segnatamente, di stare seduto per periodi prolungati. Da cui una modifica dei gradi d’invalidità.

L’assicurato evidenzia poi come “sia frustrante per il ricorrente apprendere che l’Ufficio AI Ticino gli ha accordato un diritto ad un quarto di rendita, fondandolo su un grado di invalidità del 49%, quando un grado di invalidità di soltanto un punto percentuale superiore (50%) gli avrebbe dato diritto ad una mezza rendita”.

Infine l’insorgente chiede che venga allestita una perizia giudiziaria.

1.4. Con risposta del 14 novembre 2016 l’UAI propone la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

1.5. Con osservazioni del 28 novembre 2016, cui ha, tra l’altro, allegato un referto del 25 novembre 2016 del dr. med. __________ (doc. VI), il ricorrente ribadisce che il suo curante meglio conosce la situazione valetudinaria rispetto ai periti, segnatamente circa il decorso della patologia e la prognosi. Per l’insorgente, il miglioramento dello stato di salute è lento, progressivo e fluttuante e permangono serie problematiche di tipo psichiatrico, quali ansia e ruminazioni ossessive. Del resto l’interessato ha messo in pratica quanto era in suo potere per ridurre questi disagi. Da cui la necessità di allestire una perizia giudiziaria. Anche perché l’UAI basa le sue conclusioni su valutazioni retroattive e malgrado il ricorrente abbia più volte manifestato la volontà e la necessità di incontrare un medico dell’UAI, tale possibilità gli è stata concessa unicamente nel corso del mese di febbraio 2014.

Circa l’aspetto economico l’assicurato rammenta che oltre al salario percepito in liquidità, gli vanno riconosciuti diversi benefici in natura dipendenti dal fatto che egli lavorava come dipendente della ditta riconducibile alla sua famiglia. Inoltre nutriva delle naturali aspettative di vedere il proprio reddito aumentare nel corso degli anni, lavorando presso la ditta di famiglia. Egli si accontentava di un salario più basso in quanto avrebbe poi potuto approfittare della crescita economica della società. “Il salario da prendere in considerazione per il calcolo della rendita d’invalidità non deve pertanto essere quello che il ricorrente effettivamente percepiva, poiché volutamente mantenuto basso in un’ottica di benefici futuri”.

1.6. Il 15 dicembre 2016 l’UAI, allegando la presa di posizione del medico SMR, dr. med. __________, ha confermato la richiesta di reiezione del ricorso rilevando che il ricorrente continua a non definire minimamente quali sarebbero i benefici in natura che percepiva e rilevando che “gli ipotetici benefici futuri che l’assicurato avrebbe potuto ottenere in virtù del fatto che egli lavorava per un’azienda famigliare non possono essere considerati nel reddito da valido, in quanto non vi è alcun elemento concreto che possa far propendere per un aumento negli anni del reddito, in ogni caso non concretamente quantificato da controparte” (doc. VIII).

in diritto

2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

2.2. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa S.; RCC 1984 p. 137).

2.3. In concreto, per quanto concerne l’aspetto medico, l’insorgente contesta le conclusioni peritali segnatamente per quanto concerne il periodo successivo al mese di ottobre 2014 (cfr. doc. I), sostenendo che l’incapacità lavorativa sia diversa rispetto a quella stabilita dai periti del CPAS.

A questo proposito, l’insorgente è stato sottoposto ad una perizia psichiatrica ad opera del CPAS, allestita il 9 aprile 2015 dalla dr.ssa med. __________ e dal dr. med. __________, i quali, dopo aver riassunto gli atti medici, aver descritto i dati clinici (anamnesi, esame clinico secondo AMDP-System, approfondimenti testali, descrizione della giornata, trattamento psichiatrico, informazioni da terzi) hanno posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di sindrome depressiva ricorrente ultimo episodio depressivo medio-grave in parziale remissione (F33.41). I periti hanno affermato:

" (…) Da notare che l’assicurato si è rivolto a vari specialisti nella ricerca di una causa organica del disturbo ma sembra aver abbastanza accettato le loro diagnosi ed il fatto che vi potesse essere un’origine psicogena dei sintomi cercando di sottoporsi non solo ai trattamenti psicologici e psicoterapeutici (terapie di gruppo in __________, cura farmacologica e psicoterapica dal Dr. __________), ma anche ad una serie di interventi complementari, dalla medicina naturale ai massaggi, alla chinesiologia, allo yoga, sempre nella speranza di riuscire a controllare la sintomatologia somatica che, comunque, non attribuiva a patologie organiche ma di cui accettava l’origine psichica. Pertanto non è soddisfatto, a mio avviso, il criterio C della sindrome da somatizzazione secondo l’ICD 10 (“persistente rifiuto di accettare il responso medico che non vi è un adeguata causa somatica alla base dei sintomi”). Pur presentando una polarizzazione ideica al limite del pensiero dominante sulla sintomatologia con costanti controlli dei sintomi e la tendenza ad “ascoltarli” e ad amplificarli non tanto coscientemente ma per l’elevata quota di angoscia somatica presente, il quadro appare caratterizzato, almeno dal settembre 2010 al maggio 2012, da un netto cambiamento rispetto al passato (…) che fanno configurare la diagnosi di un episodio depressivo e, in questo modo giustificano, a mio avviso, anche la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente.

Certamente la componente di angoscia somatica, la polarizzazione del pensiero e la difficoltà a tollerare una malattia mentale giocano un ruolo importante nella patomorfosi della sintomatologia.

(…)

Quindi stando agli atti ed agli elementi anamnestici raccolti, un ulteriore miglioramento oltre il 50% di rendimento sempre in attività confacente si può datare proprio dopo l’aprile 2014 quando l’assicurato ha goduto, da giugno 2014 a novembre 2014, di un aiuto alla disoccupazione per mantenere un lavoro preso la __________ e vi è stato, da allora, un costante lieve ma sensibile miglioramento come dimostra anche il fatto che la frequenza delle visite dal curante era diminuita dall’aprile 2014 (vedi rapporto del Dr. __________ dell’ottobre 2014) e, ancor di più, da settembre 2014, da quando cioè la moglie aveva abbandonato il lavoro perché a termine della gravidanza e l’assicurato si è maggiormente attivato alla __________ per la quale ha anche sviluppato idee e progetti (sta studiando prodotti da commercializzare) anche se, a suo dire, deve sempre costantemente differenziare le attività perché presenta ancora dolori e fatica a mantenersi concentrato. Inoltre, né la Psicologa __________ né il Dr. __________ rilevano nei loro rapporti di ottobre e novembre 2014 la presenza di una sintomatologia francamente depressiva così come anche nell’attualità l’episodio depressivo appare in seppur parziale remissione anche perché a partire da febbraio 2015 la nuova curante generalista ha, in accordo con il Dr. __________, provveduto ad inserire in terapia un antidepressivo come la Fluvoxamina a 100mg/die che l’assicurato ricorda di avere già assunto in passato, anche se non sa dire quando ma che, anche a detta dell’assicurato stesso, avrebbe favorito nel corso dell’ultimo mese un ulteriore miglioramento con maggiore controllo delle crisi d’ansia, maggiore attivazione anche se, già durante l’inverno, si era già notato un ripristino seppur parziale delle attività sciistiche. (…) In questo senso mi discosto almeno sul piano diagnostico dalla valutazione del Dr. __________ che invece si orientava per sottolineare la presenza della componente somatica su una diagnosi di disturbo da somatizzazione che, a mio avviso, va esclusa per l’assenza del criterio C secondo l’ICD10.

Pertanto per quanto attiene alla datazione del miglioramento, nonostante il curante continui ad attestare una IL del 50% in attività abituale, in base al miglioramento clinico del quadro depressivo e per le motivazioni soprariportate, si può verosimilmente ritenere che in una attività confacente come quella svolta anche attualmente presso la __________ vi sia, almeno da maggio 2014, una IL del 40%, dall’ottobre 2014 una IL del 25% fino ad arrivare ad una IL attuale non superiore al 10%.

(…)

Per quanto attiene alla diagnosi di sindrome da dolore somatoforme ricordo come effettivamente tale diagnosi sia sempre stata posta dal curante e anche dal perito fiduciario ed effettivamente per durata, persistenza e tipologia dei sintomi algici, oltre che per il fatto che i sintomi non possono essere spiegati da una malattia somatica e costituiscono l’attenzione principale dell’assicurato sarebbe corretto porla ma ricordo che tale sintomatologia si è presentata la prima volta in corso di un episodio depressivo (2001-2002) per poi scomparire e ripresentarsi nuovamente a distanza di anni e, pertanto, a mio avviso è corretto considerarla come una manifestazione clinica al pari dell’ansia somatica e dei sintomi di ansia libera mostrati durante l’ultimo episodio depressivo. Ciò rappresenta inoltre uno dei criteri di esclusione più comunemente usati (criterio B ICD10) per il disturbo da dolore somatoforme.

Il fatto che, anche attualmente, permanga una polarizzazione del pensiero è comprensibile alla luce della struttura personologica dell’assicurato, seppur ben differenziato, e delle sue difficoltà a trovare strategie adattive pienamente efficaci ed il permanere, come sottolineato dal curante, di una difficoltà nel mantenere l’unitarietà di psiche e soma, facilita lo scarico dell’ansia con produzione di sintomi somatici. Peraltro, nel rapporto di dimissione dalla clinica di __________ del novembre 2011, la diagnosi di disturbo somatoforme era considerata come collaterale rispetto alla sindrome depressiva ricorrente.

(…)

Conclusioni

In conclusione ritengo che siano giustificate le seguenti incapacità lavorative

(…)

In attività confacente:

  • IL 100% dal settembre 2010 al maggio 2012

  • IL 50% dal giugno 2012 all’aprile 2014 (tempo pieno, rendimento ridotto)

  • IL 40% dal maggio 2014 al settembre 2014 (tempo pieno, rendimento ridotto)

  • IL 25% dall’ottobre 2014 al marzo 2015 (tempo pieno, rendimento ridotto)

  • IL 10% da aprile 2015 (tempo pieno, rendimento ridotto)

L’attività confacente, ampiamente descritta in discussione, corrisponde sostanzialmente a quella svolta dall’assicurato presso la __________ con continuità almeno dall’agosto 2013 e che, in precedenza, aveva svolto almeno dal giugno 2012 con le misure di riallenamento al lavoro. Nella descrizione delle risorse e deficit secondo il vocabolario Mini-ICF e che è stato stilato a partire dallo stato attuale, si evidenzia come in attività confacente tutte le dimensioni risultino meno inficiate dalla psicopatologia.

Ritengo che sul piano farmacologico sia utile mantenere una terapia antidepressiva con la Fluoxamina eventualmente potenziandone la posologia, anche per la prevenzione delle ricadute che, dopo il secondo episodio, peraltro più grave e soprattutto duraturo del primo, risultano statisticamente più probabili anche se non certe. Non ritengo opportuni al momento interventi di reintegrazione professionale peraltro già attuati con buon esito in passato. Per quanto riguarda i quesiti dell’avvocato RA 1 cui credo di avere risposto in discussione, aggiungo che la prognosi permane a mio avviso aperta e molto favorevole in attività confacente mentre potrebbe non esservi un ripristino pieno della capacità lavorativa nell’attività abituale (direttore della __________) anche se sicuramente si potrà avere un ulteriore e sensibile miglioramento rispetto all’attuale 50% di IL. Pertanto ritengo utile una rivalutazione del quadro e con esso della capacità lavorativa, soprattutto in attività abituale tra 12-18 mesi.” (pag. 484-490 incarto AI)

Con scritto del 25 marzo 2015 la dr.ssa med. __________, FMH medicina interna generale, ha affermato che “dalla lunga anamnesi, dall’esame clinico e da quelli paraclinici si può quindi concludere che il paziente presenta da anni e in maniera continua un disturbo somatoforme con dolore cronico somatoforme che non solo incide in maniera importante sull’attività lavorativa (abilità lavorativa valutata secondo il mio parre non superiore al 50%) ma anche sulla sfera familiare e sociale” (pag. 491 incarto AI).

L’8 febbraio 2016 il medico curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha affermato:

" (…)

Nel mio rapporto del 27.10.2014 ho attestato una incapacità lavorativa nella misura del 50% senza fare distinzione fra l’attività abituale o un’attività confacente da un punto di vista teorico. Inoltre ho evidenziato quanto nella sua attività presso la ditta __________, il signor RI 1 presentava ancora una perdita della capacità di concentrazione e una stanchezza psicofisica che lo rendeva lento e con una diminuzione del rendimento lavorativo.

Nella mia telefonata del 01.04.2015 ho precisato con il collega Dr. med. __________ che la mia valutazione d’incapacità lavorativa del signor RI 1 era valida sia per la sua attività attuale sia per un’attività confacente e che prospettavo (come espresso anche nel mio rapporto) un suo recupero totale della capacità lavorativa a medio termine (e non a breve termine come espresso dal collega a pagina 23 del suo rapporto).

Nelle sue conclusioni il collega Dr. med. __________ ha precisato che l’assicurato presenta una incapacità lavorativa per la sua attività attuale nella misura del 50% dal mese di aprile del 2014 e per un’attività confacente nella misura del 40% dal mese di maggio del 2014, del 25% dal mese di ottobre del 2014 al mese di marzo del 2015 e del 10% dal mese di aprile del 2015.

Il collega ha valutato la capacità lavorativa del signor RI 1 alla luce di quanto osservato nelle sue visite del mese di marzo del 2015 e ha ipotizzato che il suo recupero in un’attività confacente era progressivo come è stato da lui esposto.

Dal mio punto di vista il recupero che ha presentato il mio paziente è stato ben più lento rispetto a quanto sostenuto dal collega Dr. med. __________. Mi risulta che il suo stato psichico nel mese di ottobre 2014 (vedi mio rapporto del 27.10.2014) era ancora compromesso e che la sua incapacità lavorativa era ancora del 50% in un’attività confacente. Questo stato è durato fino alla fine del mese di dicembre del 2014. Dal mese di gennaio del 2015 egli presentava una incapacità lavorativa nella misura del 40% e poi dal mese di marzo del 2015 (momento della valutazione peritale) egli presentava una incapacità lavorativa del 30%.

In seguito il decorso del quadro clinico, nonostante il potenziamento del trattamento antidepressivo con Fluvoxamina fino a 300 mg/dì, ha continuato a presentare delle fluttuazioni tali da giustificare una incapacità lavorativa duratura del 40%, come tuttora.

La sintomatologia che egli manifesta è caratterizzata da sbalzi dell’umore e stati d’ansia generalizzata che si presentano con una frequenza settimanale e che esacerbano la sintomatologia algica già nota. Complessivamente detto quadro clinico ha una ripercussione sulla capacità lavorativa del paziente in quanto si sente insicuro, lento e meno affidabile.” (pag. 567/568 incarto AI)

Il 24 febbraio 2016 i periti del CPAS hanno affermato:

" (…)

Ho preso visione dell’incarto che mi ha inviato su supporto informatico e delle considerazioni espresse dal Dr. __________ nel suo scritto dell’08.02.2016 forte di osservazione del decorso per 10 mesi dopo la mia valutazione peritale. Sulla presa di posizione differente da quella da me espressa in perizia non entro e non trovo nello scritto del collega elementi clinici che la motivino e supportino ma si tratta evidentemente di una differente valutazione. Mi permetto di aggiungere che il Dr. __________ nel suo scritto non parla di un ulteriore peggioramento del quadro nonostante riferisca (come sua diversa valutazione) una IL in attività confacente del 30% a marzo 2015 e successivamente una IL aumentata al 40% che perdurerebbe a tutt’oggi nonostante l’incremento della farmacoterapia.

Per quello che riguarda il fatto che il curante nel corso della telefonata a margine della perizia del 01.04.2015 avesse affermato che prospettava un recupero nel medio e non nel breve termine evidentemente non ci siamo compresi appieno anche se sono solito appuntare immediatamente dopo la telefonata il contenuto del colloquio.

Per quanto riguarda lo sviluppo successivo concordo comunque con lei che solo una valutazione dello status attuale e del decorso sia opportuna; (…)” (pag. 574 incarto AI)

Il 14 marzo 2016 il dr. med. __________ ha affermato:

" (…)

Come già informato nel mio scritto del 08.02.2016 (vedi allegato), lo stato del signor RI 1, sebbene abbia manifestato un miglioramento clinico con una riduzione degli stati d’ansia (al suo tempo frequenti), un alzamento del tono dell’umore e una diminuzione degli stati in cui manifestava una sintomatologia somatica florida (dolore lombare, dolore agli arti inferiori, sensazione di crampi addominali), tuttavia il quadro non ha presentato una totale remissione come avevo prospettato nel mio rapporto del 27.10.2014.

Sul piano delle attività che egli svolge regolarmente presso la ditta __________, si evidenzia una diminuzione della resistenza, un affaticamento psicofisico, una diminuzione della sua capacità decisionale, una diminuita capacità di concentrazione, dell’attenzione e del ritmo lavorativo.

Sul piano clinico presenta una ruminazione di pensieri di tipo ossessivo (pensieri ricorsivi e coatti) a tematica pessimistica e d’insicurezza riguardo al proprio futuro. Queste idee emergono quotidianamente in modo improvviso e permangono per alcune ore durante la giornata provocando in lui uno stato di blocco e rallentamento del pensiero, oppure una somatizzazione algica.

(…)

Ritengo che il quadro clinico segue un decorso fluttuante e che complessivamente la sua incapacità lavorativa rimane nella misura del 40% sia in una attività confacente che nella sua attività abituale. Per quanto riguarda la prognosi sono del parere che si tratta di un quadro resistente al trattamento e che si prospetta una sua incapacità lavorativa parziale a lungo termine.” (pag. 582/583 incarto AI)

Il 27 aprile 2016 i periti del CPAS hanno redatto una perizia psichiatrica di decorso, dalla quale emerge:

" (…)

  1. DIAGNOSI (ICD-10)

6.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro

Sindrome depressiva ricorrente ultimo episodio depressivo medio-grave in parziale remissione (F33.41).

(…)

  1. DISCUSSIONE

L’esame clinico dell’attuale valutazione di decorso appare essere del tutto sovrapponibile a quello del marzo 2015; l’assicurato continua a presentare oscillazioni infradiane dell’umore e una polarizzazione ideica sul somatico ma riesce comunque a gestire la propria attività lavorativa, riesce a mantenere contatti con l’esterno e a rapportarsi con i diversi professionisti che afferiscono alla __________. Ha mantenuto le stesse mansioni di gestione quotidiana sia della manutenzione che delle pulizie e anche la pianificazione, anche dopo che la moglie è ritornata a lavorare. Anche al domicilio condivide pienamente con lei la gestione della figlia e della casa e anche i rapporti appaiono essere migliorati dopo essere stati messi alla prova negli anni precedenti anche se faticano (…) L’umore appare sub deflesso e ancora fluttuante anche se non sono presenti anedonia e apatia ma prevalentemente una maggiore insicurezza e un continuo raffronto con la spigliatezza e prontezza che aveva mostrato negli anni in cui lavorava alla __________. Tali confronti con il funzionamento passato tendono a portare l’assicurato ad un vissuto soggettivo di malessere che tuttavia non ha correlati obiettivi in sintomi che possano giustificare la diagnosi categoriale di un disturbo depressivo endogeno. Nonostante questo, il fatto che permanga una lieve sintomatologia depressiva, che sia palpabile il permanere di uno stato di tensione con prevalente scarico dell’ansia a livello somatico, che perdurino, anche se in modo minore rispetto al passato e sovrapponibile alla precedente valutazione, periodi di maggior polarizzazione ideica e ricorso ad indagini tese a chiarire l’origine del malessere e potenzialmente a recuperare lo stato precedente, permettono di considerare l’episodio depressivo non ancora completamente risolto. Questo nonostante una farmacoterapia a dosaggi adeguati svolta per gran parte dell’anno con una breve interruzione. (…)

La volontà di diventare monitore di Nordic walking anche per conciliate il benessere derivante dall’esercizio associa la possibilità di reperire clientela (indice di capacità di progettazione) ma anche ad una autostima evidente non del tutto compromessa (l’attività di monitore comporta comunque il ritenersi ancora in grado di organizzare e supervisionare gli altri). Non sono presenti inoltre idee di colpa e indegnità o di rovina, né idee autolesive, né rallentamento motorio o riduzione dell’appetito e della libido ma sostanzialmente è la componente di ansia somatica a permanere ed a polarizzare l’ideazione, anche se il suo influsso sulla capacità lavorativa, come dimostra la capacità di far fronte agli impegni attuale sia come orario che come rendimento, appare molto limitato presso la __________. Tengo a ricordare come il mandato peritale sia quello di valutare la capacità lavorativa, anche in base alle risorse e ai limiti dettati da una patologia codificabile secondo un sistema di classificazione internazionale; sebben l’assicurato presenti ancora una sintomatologia questa è del tutto sovrapponibile alla valutazione precedente in cui mi sembra che già si fosse motivato sulla base dell’esame clinico del mini ICF il perché si ritenesse giustificata una IL del 50% nell’attività abituale di direttore della __________ e del 10% nell’attività già allora svolta presso la __________.

(…)

Confermo, come già sottolineato nella precedente perizia che uno dei criteri di esclusione del disturbo da dolore somatoforme sia la sua comparsa prevalentemente all’interno di episodi depressivi e, dal momento che non ritengo pienamente risolto l’ultimo episodio, considero tale sintomatologia all’interno di una manifestazione patomorfica del disturbo in un soggetto con tratti di personalità con caratteristiche di rigidità, alta competitività, senso del dovere e di urgenza e pressione del tempo che corrispondono alla personalità A secondo Rosenman e Friedman. Di questo comunque si era tenuto conto sia nella precedente che nell’attuale perizia nella valutazione dell’incapacità lavorativa.

(…)

Conclusioni

In conclusione non si sono verificati peggioramenti né miglioramenti del quadro clinico rispetto alla precedente valutazione dell’aprile 2015, pertanto ribadisco il permanere di una IL del 50% (diminuzione del rendimento) in qualità di direttore della __________ e del 10% (diminuzione del rendimento) presso la __________ da considerarsi attività adeguata. (…)

Non ritengo attualmente medicalmente indicati interventi di integrazione professionale.

La prognosi appare lievemente peggiore rispetto alla stima precedente per cui, anche se non si esclude un ulteriore recupero della capacità lavorativa, i questo dovrà essere valutato nel medio periodo (un paio di anni). Consiglio di effettuare in associazione alla farmacoterapia una psicoterapia mirata, attraverso la tecnica EMDR, anche se non mi è possibile stimare se ciò potrà avere ripercussioni anche sulla capacità lavorativa.” (pag.594 e seguenti incarto AI)

Il 25 novembre 2016 il curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha affermato:

" (…)

Il Dr. med. __________ ha visitato il signor RI 1 in data 21 e 27.04.2016 nell’ambito di una rivalutazione del decorso del quadro psicopatologico. Dopo una dettagliata descrizione dello stato clinico, egli nelle sue conclusioni conferma la sua posizione riguardante il grado d’incapacità lavorativa del mio paziente, ossia una incapacità lavorativa nella misura del 50% per la precedente attività presso la ditta __________ e di una incapacità lavorativa nella misura del 10% nella sua attuale attività presso la ditta __________.

Al contrario del parere del Dr.med. __________, dal mio punto di vista ribadisco che il mio paziente ha manifestato un miglioramento clinico lento e progressivo che detto cambiamento sia da essere situato solo a partire dal 01.01.2015 con una incapacità lavorativa del 40% e poi a partire dal 01.03.2015 nella misura del 30% (stato clinico che coincide con il momento in cui il collega ha visitato il signor RI 1 per la prima volta).

Inoltre osservo che il decorso clinico del mio paziente segue un andamento fluttuante e che fino al momento delle valutazioni eseguite dal collega nel mese di aprile 2016 erano evidenti i periodi di oscillamento della sintomatologia nonostante le terapie in atto.

Sebbene si erano ridotti gli stati d’ansia (a suo tempo frequenti), si riscontrava un innalzamento del tono dell’umore e una diminuzione degli stati in cui si manifestava una sintomatologia somatica florida (dolore lombare, dolore agli arti inferiori, sensazione di crampi addominali), tuttavia il quadro non ha presentato un assestamento tale da poter giustificare un miglioramento duraturo e sostanziale. Ancora sul piano clinico presenta una ruminazione di pensieri di tipo ossessivo (pensieri ricorsivi e coatti) a tematica pessimistica e d’insicurezza riguardo al proprio futuro. Queste idee emergono quotidianamente in modo improvviso e permangono per alcune ore durante la giornata provocando in lui uno stato di blocco e rallentamento del pensiero, oppure una somatizzazione algica. Per questo motivo anche nella mia valutazione del decorso inviata all’Ufficio AI del 14.03.2016 ritenevo che il mio paziente presentasse una incapacità lavorativa nella misura del 40%.

Va ricordato che seguo il paziente con una frequenza regolare (ogni tre settimane) e che egli non solo si è mostrato da sempre collaborante al trattamento propostogli ma ha messo in atto numerose strategie terapeutiche per mitigare la sua sofferenza psicofisica quale: agopuntura, yoga, costellazioni famigliari, trattamento chiropratico, massaggio medicale, dieta ed esercizi diversi. Da un punto di vista farmacologico segue un trattamento con Fluvoxamina 100 mg 0-0-0-3. E da tre mesi in trattamento EMDR presso la Dr.ssa __________, medico psichiatra, come consigliato dal dr.med. __________.

Sul piano dell’attività che egli svolge regolarmente presso la ditta __________, si evidenzia una diminuzione della resistenza, un affaticamento psicofisico, una diminuzione della sua capacità decisionale, una diminuita capacità di concentrazione, dell’attenzione e del ritmo lavorativo.

Ritengo che il quadro lavorativo segue un decorso fluttuante e che complessivamente la sua incapacità lavorativa rimane nella misura del 40%, nella sua attività attuale presso la ditta __________ e del 50% presso la ditta __________. Per quanto riguarda la prognosi sono del parere che si tratta di un quadro resistente al trattamento e che si prospetta una sua incapacità lavorativa parziale a lungo termine” (doc. VI)

Il 15 dicembre 2016 il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha affermato:

" (…)

Faccio innanzi tutto presente che l’assicurato è stato peritato nel novembre 2011 (visita fiduciaria del Dr. __________ per __________), nel marzo aprile 2015 dal CPAS, Dr. __________, infine ancora dallo stesso Dr. __________ per il CPAS nell’aprile 2016.

Nell’ultima sua valutazione il Dr. __________ ha riscontrato uno status psichico rispettivamente risorse disponibili non significativamente diverse dalla sua stessa precedente perizia.

Pur non escludendo a priori un decorso fluttuante dei sintomi, ben 4 osservazione tra il 2015 e il 2016 hanno portato a rilevare risorse e limiti praticamente invariati.

Quanto ritiene il Dr. __________ si inserisce pertanto in un diverso apprezzamento dello psichiatra curante dello status osservato dal Dr. __________, il quale concorda con il curante che permane un certo livello d’inabilità lavorativa di lunga durata maggiormente marcata nell’ambito lavorativo in cui l’assicurato ha maggiori responsabilità.

In conclusione, non emergono elementi nuovi rispettivamente modificazioni significative di fatti noti che permettano di modificare la precedente presa di posizione SMR.” (doc. VIII/1)

2.4. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili.

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi: cfr. DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).

Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

2.5. Va ancora rammentato che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234; cfr. sentenza 32.2016.23 del 15 marzo 2017).

Non è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste.

Va qui segnalata la STF 9C_55/2016 del 14 luglio 2016 nella quale il TF ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Il est vrai que le Tribunal fédéral fait généralement preuve de réserve avant de reconnaître le caractère invalidant d'un trouble de la lignée dépressive. Il a notamment précisé récemment que les troubles légers et moyens de la lignée dépressive, qu'ils soient récurrents ou épisodiques, ne peuvent être considérés comme des atteintes à la santé à caractère invalidant que dans les situations où ils se révèlent résistants aux traitements pratiqués, soit lorsque l'ensemble des thérapies (ambulatoires et stationnaires) médicalement indiquées et réalisées selon les règles de l'art, avec une coopération optimale de l'assuré, ont échoué. Ce n'est que dans cette hypothèse - rare, car il est admis que les dépressions sont en règle générale accessibles à un traitement - qu'il est possible de procéder à une appréciation de l'exigibilité sur une base objectivée, conformément aux exigences normatives fixées à l'art. 7 al. 2, 2e phrase, LPGA (ATF 140 V 193 consid. 3.3 p. 197 et les références; voir également arrêts 9C_146/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.2 et 9C_13/2016 du 14 avril 2016 consid. 4.2). Cette jurisprudence a pour corollaire qu'une évaluation médicale portant sur le caractère invalidant de troubles de la lignée dépressive doit reposer non seulement sur un diagnostic constaté selon les règles de l'art, mais également sur une description précise du processus thérapeutique (y compris le traitement pharmacologique) et sur une évaluation détaillée de l'influence d'éventuels facteurs psychosociaux et socioculturels sur l'évolution et l'appréciation du tableau clinique. (…)” (STF 9C_55/2016 del 14 luglio 2016 consid. 4.2).

Questa giurisprudenza è stata confermata dalla sentenza 8C_814/2016 del 3 aprile 2017, destinata a pubblicazione (cfr. anche sentenza 8C_5/2017 dell’11 aprile 2017, consid. 5.2; sentenza 8C_34/2017 del 12 aprile 2017, consid. 4.3), dove il TF, al consid. 5.3.2, ha riaffermato il medesimo concetto, evidenziando che per l’Alta Corte, con riferimento alla sentenza 8C_444/2016 del 31 ottobre 2016 (consid. 6.2.2), una visita presso lo psichiatra ogni 2 o tre settimane è insufficiente nell’ambito di una terapia efficace in caso di depressione:

" (…)

Unter den gegebenen Umständen ist es entgegen der Ansicht der Versicherten unbehelflich, dass der psychiatrische Experte die Chronifizierung der depressiven Störung attestierte. Denn nach der Rechtsprechung gelten leichte bis mittelschwere psychische Störungen grundsätzlich als therapeutisch angehbar (SVR 2016 IV Nr. 29 S. 88 E. 4.2, 9C_340/2015); erweisen sich leichte und mittelgradige depressive Störungen ausnahmsweise als therapieresistent, stellen sie nur dann einen invalidisierenden Gesundheitsschaden dar, wenn eine konsequente Therapie in dem Sinne erfolgte, dass die aus fachärztlicher Sicht zumutbaren (ambulanten und stätionären) Behandlungsmöglichkeiten in kooperativer Weise optimal und nachhaltig ausgeschöpft wurden (SVR 2016 IV Nr. 52 S. 176 E. 4.2 mit Hinweisen, 9C_13/2016). Die vorinstanzliche Feststellung, wonach die monatliche Behandlung wenig intensiv sei und damit von einer psychotherapeutischen Behandlung in nützlicher Kadenz nicht die Rede sein könne, ist zutreffend. Denn nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist ein Termin alle zwei bis drei Wochen für eine konsequente Depressionstherapie ungenügend (Urteil 8C_444/2016 vom 31. Oktober 2016 E. 6.2.2; vgl. auch SVR 2016 IV Nr. 51 S. 173 E. 5.3.2 [8C_131/2016], wo die Vorinstanz es offen liess, ob eine Behandlung alle 14 Tage ausreiche, das Bundesgericht die Therapieresistenz hingegen v.a. wegen der zweimalig erreichten Verbesserungen als fraglich hielt, und Urteil 8C_399/2016 vom 24. August 2016 E. 5.3, wo die Empfehlung des Experten zur Weiterführung der bisherigen Therapie u.a. als Hinweis auf die fehlende Therapieresistenz gewertet wurde). Somit ist im vorliegenden Fall, in welchem die Versicherte bloss eine Konsultation pro Monat beim Externen Psychiatrischen Dienst ihres Wohnkantons besucht und der psychiatrische Experte zwar eine Chronifizierung, nicht aber eine Therapieresistenz festhält, kein invalidisierender Gesundheitsschaden erstellt. An diesem Ergebnis ändert auch der Umstand nichts, dass der psychiatrische Gutachter Aggravation und Verdeutlichungstendenzen klar verneinte.”

2.6. In concreto l’insorgente contesta la perizia del CPAS del 9 aprile 2015 e il successivo referto di decorso del 27 aprile 2016 nella misura in cui conclude per un’incapacità lavorativa, in attività adatte, del 25% dal mese di ottobre 2014 (e del 10% da aprile 2015), sostenendo che, conformemente a quanto accertato dal medico curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, l’incapacità lavorativa sarebbe del 50% dal mese di ottobre al mese di dicembre 2014, del 40% in gennaio e febbraio 2015, del 30% dal mese di marzo 2015, per poi assestarsi al 40% (doc. I).

Nel caso di specie, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio i referti del dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, capo clinica del CPAS, sottoscritti anche dalla dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, __________ del CPAS e confermati dai medici SMR, dr. med. __________ (pag. 609 e seguenti incarto AI) e dr. med. __________ (doc. VIII/1).

Tali valutazioni sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I periti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso di loro.

Ai referti va attribuita piena forza probante.

Nel merito il dr. med. __________, che ha visitato l’insorgente il 26 e 31 marzo 2015 (pag. 465 incarto AI), nonché il 21 e 27 aprile 2016 (pag. 594 e seguenti incarto AI), ha spiegato dettagliatamente le ragioni per le quali ha posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, ultimo episodio depressivo medio-grave in parziale remissione (F33.41), come il curante, escludendo invece quella di disturbo del dolore somatoforme, posta sia dal curante che dal perito dell’assicurazione malattie. Lo specialista ha in particolare evidenziato che non è soddisfatto il criterio C della sindrome da somatizzazione secondo l’ICD 10 e meglio il “persistente rifiuto di accettare il responso medico che non vi è un’adeguata causa somatica alla base dei sintomi” (pag. 484 incarto AI), poiché l’interessato, pur rivolgendosi a diversi specialisti nella ricerca di una causa organica ai suoi mali, ha accettato le loro diagnosi ed il fatto che vi possa essere una causa psicogena dei sintomi, cercando di sottoporsi non solo a trattamenti psicologici e terapeutici, ma anche ad una serie di interventi complementari. Il dr. med. __________ ha poi rilevato che è più corretto ritenere questa sintomatologia quale “manifestazione clinica al pari dell’ansia somatica e dei sintomi di ansia libera mostrati durante l’ultimo episodio depressivo”, ciò che rappresenta “uno dei criteri di esclusione più comunemente usati (criterio B ICD 10) per il disturbo da dolore somatoforme” (pag. 487 incarto AI). Lo specialista ha inoltre rammentato che il “fatto che, anche attualmente, permanga una polarizzazione del pensiero è comprensibile alla luce della struttura personologica dell’assicurato, seppur ben differenziato, e delle sue difficoltà a trovare strategie adattive pienamente efficaci ed il permanere, come sottolineato dal curante, di una difficoltà nel mantenere l’unitarietà di psiche e soma, facilita lo scarico dell’ansia con produzione di sintomi somatici. Peraltro, nel rapporto di dimissione dalla clinica di __________ del novembre 2011, la diagnosi di disturbo somatoforme era considerata come collaterale rispetto alla sindrome depressiva ricorrente” (pag. 487 incarto AI).

Non va del resto dimenticato che l’insorgente non contesta la diagnosi posta dal perito, bensì l’incapacità lavorativa accertata dal mese di ottobre 2014.

Sennonché, anche su questo punto, lo specialista ha motivato approfonditamente le sue conclusioni, spiegando le ragioni dell’evoluzione della patologia nel corso del tempo. Nel referto del 9 aprile 2015 il dr. med. __________ ha rilevato che “l’evoluzione, seppur molto lenta, di questo secondo episodio depressivo , senza dubbio più grave e duraturo del precedente” verificatosi nel 2001-2002, “non fa escludere un completo ripristino dello stato di salute nei prossimi 12-18 mesi anche perché a partire dal maggio 2012, inizialmente in modo molto lento, si è assistito ad un costante miglioramento sintomatologico che è andato di pari passo con quello della capacità lavorativa” (pag. 487 incarto AI). Il perito ha poi rilevato di concordare con il medico SMR, dr. med. __________, “che l’assicurato sia complementare ed in grado di supplire alla moglie, come dimostra anche il fatto che, durante la sua assenza da settembre 2014 che perdura anche ad oggi, egli porti avanti autonomamente e, evidentemente, con sufficiente efficacia, il lavoro alla __________” (pag. 487 incarto AI).

Il 24 febbraio 2016 e nel successivo referto del 27 aprile 2016 il dr. med. __________ ha preso posizione sul certificato dell’8 febbraio 2016 del medico curante, dr. med. __________, rilevando che quest’ultimo non apporta elementi medici oggettivi che possano sovvertire le conclusioni peritali e motivando, approfonditamente ed in maniera convincente, le ragioni delle sue conclusioni circa l’evoluzione dell’incapacità lavorativa (pag. 574 e 594 e seguenti incarto AI).

Il perito ha rammentato, con riferimento al precedente referto, che stando “agli elementi anamnestici raccolti, l’ulteriore miglioramento oltre il 50% si può datare proprio dopo l’aprile 2014 quando l’assicurato ha goduto, da giugno a novembre di quell’anno, di un aiuto alla disoccupazione per mantenere un lavoro presso la __________ e vi è stato da allora un costante e lieve ma sensibile miglioramento come dimostra il fatto che la frequenza delle visite del curante era diminuito dall’aprile 2014 e, ancor più, da settembre 2014, da quando cioè la moglie aveva abbandonato il lavoro perché a termine della gravidanza e l’assicurato si è maggiormente attivato alla __________, per la quale ha sviluppato idee e progetti anche se, a suo dire, deve sempre costantemente differenziare l’attività perché presenta ancora dolori”. Il dr. med. __________ ha poi sottolineato come “né la psicologa __________ né il Dr. __________ rilevano nei loro rapporti dell’ottobre-novembre 2014 la presenza di sintomatologia francamente depressiva, così come anche nell’attualità, l’episodio depressivo appare in seppur parziale remissione, anche perché, a partire da febbraio 2015, la nuova curante generalista ha, in accordo con il Dr. __________, provveduto ad inserire in terapia un antidepressivo come la Fluvoxamina 100mg/die che l’assicurato ricorda di aver già assunto in passato, che avrebbe favorito, nel corso dell’ultimo mese, un ulteriore miglioramento con maggior controllo delle crisi d’ansia e maggior attivazione anche se, già durante l’inverno, si era notato un ripristino seppur parziale delle attività sciistiche” (pag. 596 incarto AI). Il perito ha poi affermato che l’esame clinico della valutazione di decorso dell’aprile 2016 appare sovrapponibile a quello del marzo 2015 e l’insorgente, pur presentando oscillazioni infradiane dell’umore e una polarizzazione ideica sul somatico, riesce comunque a gestire la propria attività lavorativa, a mantenere contatti con l’esterno e a rapportarsi con i diversi professionisti che afferiscono alla __________. L’interessato ha mantenuto le stesse mansioni di gestione quotidiana sia al lavoro che a domicilio. “Non sono presenti inoltre idee di colpa e indegnità o di rovina, né idee autolesive, né rallentamento motorio o riduzione dell’appetito e della libido ma sostanzialmente è la componente di ansia somatica a permanere ed a polarizzare l’ideazione, anche se il suo influsso sulla capacità lavorativa, come dimostra la capacità di far fronte agli impegni attuale sia come orario che come rendimento, appare molto limitato presso la __________” (pag. 606 incarto AI). Lo specialista ha quindi accertato che rispetto al precedente quadro clinico non si sono verificati peggioramenti né miglioramenti e quindi l’incapacità lavorativa del 10% in attività leggere è confermata.

I certificati del medico curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, non sono atti a sovvertire le convincenti conclusioni peritali. Lo specialista si limita a contrapporre la sua opinione a quella del perito senza tuttavia apportare elementi medici oggettivi di novità, non presi in considerazione dal dr. med. __________, che possano mettere in discussione le motivate ed approfondite valutazioni del CPAS.

A questo proposito il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Al ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

Con sentenza 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 il TF ha rammentato, al consid. 4.2, che “il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti)” e che “al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest’ultimo”.

Circa l’asserita fluttuazione dello stato di salute evidenziato dal curante, da ultimo nel referto del 25 novembre 2016 (doc. VI), va rilevato che ciò che è intrinseco alla patologia di cui è affetto l’insorgente e di cui il perito, come già detto, ha tenuto conto.

Del resto, anche il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha rilevato che, “pur non escludendo a priori un decorso fluttuante dei sintomi, ben 4 osservazioni tra il 2015 e il 2016 hanno portato a rilevare risorse e limiti praticamente invariati. Quanto ritiene il Dr. __________ si inserisce pertanto in un diverso apprezzamento dello psichiatra curante dello status osservato dal Dr. __________, il quale concorda con il curante che permane un certo livello d’inabilità lavorativa di lunga durata maggiormente marcata nell’ambito lavorativo in cui l’assicurato ha maggiori responsabilità” (doc. VIII).

A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Quanto alla circostanza che il ricorrente ha rilevato, in via abbondanziale, di soffrire delle conseguenze fisiche di due ernie del disco che gli impedirebbero segnatamente di stare seduto per periodi prolungati va evidenziato da una parte che nel rapporto finale del medico SMR del 3 maggio 2016 se ne è tenuto conto. Tra le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa figura infatti lo “stato dopo intervento per ernia del disco intervertebrale a L4-L5 nel 2012 senza recidiva” (pag. 609 incarto AI).

L’assicurato da parte sua in sede ricorsuale non ha prodotto alcun certificato medico specialistico in ambito reumatologico/neurologico circa la presenza di una patologia invalidante.

Se è vero che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio ed il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente (cfr. art. 61 LPGA), d’altra parte questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

In concreto in assenza di qualsiasi certificato medico specialistico in ambito reumatologico/neurologico che attesti la presenza di una patologia invalidante, non si giustifica la necessità di ulteriori accertamenti.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale deve concludere che quanto accertato dal perito del CPAS, dr. med. __________ e confermato dai medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________, va tutelato.

Alla luce della documentazione medica agli atti il TCA rinuncia di conseguenza all’allestimento della perizia richiesta.

Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.7. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, in attività adatte e confacenti al suo stato di salute l’insorgente, dopo il periodo di totale incapacità lavorativa durante il quale è stata riconosciuta una rendita intera, va ritenuto incapace al lavoro al 50% dal 1° giugno 2012 all’aprile 2014, al 40% dal maggio 2014 al settembre 2014, al 25% dall’ottobre 2014 al marzo 2015 ed al 10% dall’aprile 2015 (cfr. anche decisione impugnata, doc. A).

Occorre ora stabilire il grado d’invalidità.

2.8. Per quanto concerne il reddito da valido, il ricorrente non censura la qualifica di dipendente, ma contesta la presa in considerazione del salario di fr. 76'180 da ultimo conseguito quale direttore della __________ ed afferma di essere titolare sia di un diploma cantonale di capo posatore diplomato ASLT, sia di un diploma federale di maestro posatore di pavimenti. Egli evidenzia che il salario di maestro posatore a livello federale ammonta a fr. 6'300 al mese, mentre a livello cantonale il CCL prevede un importo di fr. 5'803, ma non contempla la categoria di maestro posatore per la quale occorre aggiungere un importo di fr. 1'000. Il salario da valido va dunque fissato in fr. 88'439.

Subordinatamente ritiene che occorre prendere in considerazione il reddito mensile di maestro posatore di fr. 6'300 al mese, ossia fr. 81'900 all’anno. In ogni caso, anche volendo prendere in considerazione il reddito da ultimo conseguito per il lavoro svolto per la __________, secondo l’insorgente occorre ancora aggiungere “diversi benefici in natura dipendenti dal fatto che egli lavorava come dipendente della ditta riconducibile alla sua famiglia”.

2.8.1. Con sentenza 9C_348/2016 del 7 dicembre 2016 il TF ha rammentato che:

" (…)

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato nel modo più concreto.

3.2.2. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Questo perché normalmente, in base all'esperienza comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224; SVR 2009 IV n. 34 pag. 95, sentenza 9C_24/2009 del 6 marzo 2009, consid. 3.2 con riferimenti).

3.2.3. Tuttavia, in circostanze particolari ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico, segnatamente qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario percepito non corrispondesse manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; ad esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2 con riferimenti).

(…)

5.1. Nel caso concreto emerge chiaramente dagli accertamenti operati dalla Corte cantonale che il ricorrente, diplomato in Italia quale meccanico di veicoli, in seguito è stato attivo come autista e operaio tuttofare all'estero ed è giunto in Svizzera nel 2000, dove ha lavorato quale operaio su cantieri del sottosuolo, svolgendo molteplici mansioni: autista di veicoli pesanti e operaio tuttofare fino al 2002, in seguito come operaio generico addetto ai cantieri del sottosuolo; nel 2008 segue un corso professionale sul brillamento di mine in galleria, ossia acquisisce la formazione di fuochino. Dopo l'infortunio del 2006 egli ha ripreso il lavoro sui cantieri dovendolo però interrompere più volte a causa di ricadute d'ordine medico. La riformazione professionale non è andata a buon fine, avendola quest'ultimo in fine rifiutata.

5.2. Alla luce di questi fatti si deve ritenere che il reddito da valido non poteva essere determinato in maniera attendibile come lo richiede la giurisprudenza (cf. consid. 3.2.1 e 3.2.2), anche perché non vi sono indizi concreti relativi a un eventuale piano di carriera. In assenza di elementi di base concreti ci si sarebbe dovuti fondare su valori statistici (cfr. consid. 3.2.3), ovvero nel caso in rassegna riferirsi al salario statistico più favorevole di fr. 77'103.- per il 2012 (cfr. consid. 4.1). Raffrontando tale reddito con quello da invalido di fr. 56'119.- ritenuto dal Tribunale cantonale (cfr. consid. 2.7 del giudizio impugnato), non contestato dal ricorrente, si ottiene un grado di invalidità del 27% che non dà diritto ad alcuna rendita.

5.3. La censura secondo cui la Corte cantonale avrebbe dovuto considerare il salario da ultimo conseguito presso il Consorzio B.________, ovvero quello del 2010 (fr. 73'194.-), adeguandolo però sull'arco di tempo di 12 mesi e aggiornato al 2012 (fr. 98'018.07), non merita accoglimento, in quanto tale attività è stata svolta solo per alcuni mesi e, come già menzionato, non può essere ritenuta attendibile ai sensi della giurisprudenza sopra menzionata (cfr. consid. 3.2.2 e 3.2.3), considerato altresì che mai prima di allora il ricorrente aveva ottenuto un salario del genere, ossia così elevato. Non vi è dunque arbitrio (cfr. consid. 1) da parte della Corte cantonale che, su tale questione di fatto (cfr. consid. 3.1), ha negato l'attendibilità dei dati postulati dal ricorrente.

5.4. Infine, anche la richiesta del ricorrente di utilizzare quale salario da valido quello di minatore fuochino, così come imposto dai contratti collettivi obbligatori e da lui cifrato in fr. 103'944.- annui, non merita accoglimento. Come già ampiamente rilevato in assenza di salari effettivamente realizzati, ossia se non è possibile determinare il reddito da valido in modo concreto, si utilizzano i dati statistici (cfr. consid. 3.2.3 con rinvii). In tale contesto, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di stabilire che i salari medi pagati in un settore hanno, di regola, la precedenza sulle retribuzioni fissate nei contratti collettivi di lavoro (sentenze I 424/05 del 22 agosto 2006 consid. 4; I 450/04 del 6 ottobre 2005 consid. 5.1; I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.3 e I 379/84 del 2 aprile 1985 pubblicata in: RCC 1986 pag. 434 seg.). Inoltre, nel caso in rassegna, si rileva altresì che non vi è alcuna dimostrazione che il ricorrente avrebbe effettivamente ottenuto l'importo di fr. 103'944.- su cui vorrebbe che ci si fondasse. Il ricorrente, in modo del tutto astratto, si è solo limitato a elencare tutti i possibili supplementi salariali potenzialmente ottenibili nell'ambito dei lavori sotterranei dalla CNM dell'edilizia: tale modo di procedere non merita di essere seguito. (…)”

Con sentenza 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, in un caso relativo ad una revisione di una rendita, il TF ha confermato quanto sopra e nel caso particolare ha affermato:

" (…)

4.3. Nel caso concreto non è contestato il tipo di percorso, rispettivamente l'evoluzione professionale, che il ricorrente avrebbe intrapreso (sul come trarre deduzioni supplementari dal percorso professionale effettivamente svolto tra la determinazione della rendita iniziale e la revisione in corso, cfr. sentenza 9C_33/2016 del 16 agosto 2016 consid. 7.1). Il disaccordo verte sull'evoluzione salariale in tutte le sue componenti, incluse le modalità del suo aggiornamento.

Il ricorrente, pittore imbianchino dal 1972, ha continuato a svolgere la sua attività lavorativa iniziale anche dopo il grave infortunio agli arti inferiori, nei limiti funzionali stabiliti. È evidente che in più di 40 anni d'attività, anche se dopo l'infortunio in modo ridotto e benché non abbia ottenuto nessun certificato di formazione pratica, egli ha potuto acquisire una solida esperienza professionale, di rilevante importanza in un lavoro prevalentemente di natura manuale come quello di pittore imbianchino. Non si giustifica pertanto nel caso di specie l'uso, che rimane eccezionale, dei dati derivanti dal CCL di categoria in termini apodittici e acritici. La grande esperienza lavorativa acquisita in 40 anni di attività esclude l'utilizzo dei valori minimi previsti nel CCL di categoria. Ne consegue che la determinazione del reddito da valido mediante i dati desumibili dal CCL di categoria, così come menzionata dalla Corte cantonale, non può essere seguita e il reddito da valido deve pertanto essere determinato in applicazione dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (di seguito: ISS). (…)”

Con sentenza 9C_33/2016 del 16 agosto 2016, citata nella sentenza 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, e sempre relativa ad una revisione, il TF ha rammentato:

" (…)

7.1. En ce qui concerne tout d'abord le revenu sans invalidité, on rappellera qu'est déterminant le salaire qu'aurait effectivement réalisé l'assuré sans atteinte à la santé, selon le degré de la vraisemblance prépondérante. En règle générale, on se fonde sur le dernier salaire réalisé avant l'atteinte à la santé, compte tenu de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente. Au regard des capacités professionnelles de l'assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 58 consid. 3.1 p. 59 et la référence).

Dans la procédure de révision, à la différence de la procédure initiale à l'issue de laquelle le droit à la rente est déterminé pour la première fois, le parcours professionnel effectivement suivi entre-temps par la personne assurée est connu. Celui-ci permet éventuellement - à la différence toujours de l'octroi initial de la rente - de faire des déductions (supplémentaires) quant à l'évolution professionnelle et salariale hypothétique sans atteinte à la santé. Pour examiner alors ce que la personne assurée aurait atteint sur le plan professionnel et salarial sans atteinte à la santé ou de quelle manière son salaire se serait développé, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances survenues jusqu'au moment de la révision (ATF 139 V 28 consid. 3.3.3.2 i. f. p. 31; arrêt 8C_564/2013 du 17 octobre 2013 consid. 6.1 et les références).

Selon la jurisprudence, il est aussi possible de tirer du parcours professionnel de la personne invalide des conséquences quant à l'évolution hypothétique qui serait survenue sans l'atteinte à la santé lorsque la personne assurée a continué à exercer la même activité après l'événement invalidant. On ne saurait toutefois, sans autres raisons, déduire du succès d'une carrière professionnelle poursuivie après l'invalidité, singulièrement d'une amélioration effective des revenus, que l'assuré aurait aussi occupé une position semblable sans invalidité dans le domaine professionnel habituel. Une telle évolution positive peut en effet résulter de circonstances favorables indépendantes des compétences professionnelles de l'assuré. Ce qui est déterminant, c'est l'ensemble des circonstances jusqu'au moment de la révision. Si depuis la décision initiale de rente la personne assurée a démontré des qualifications professionnelles particulières, que ce soit en raison d'une formation continue ou d'un engagement important et que cela a eu des répercussions sur le salaire d'invalide, il s'agit d'un indice important que l'assuré qui a continué à exercer la même activité après l'atteinte à la santé aurait connu une évolution équivalente s'il était resté en bonne santé (RAMA 2005 n° U 533 p. 40 [U 339/03]; arrêts I 47/04 du 6 décembre 2004 consid. 1.2.2 et 9C_607/2012 du 17 avril 2013 consid. 3; voir aussi arrêt 8C_255/2010 du 16 novembre 2010 consid. 2).”

2.8.2. In concreto, dopo aver lavorato dal 1982 al 1987 presso la __________ nella posa di pavimenti, dapprima come apprendista poi come operaio e dal 1987 al 1993 presso la __________, azienda di famiglia di cui l’interessato non è azionista, come operaio ed in seguito quale operaio e capo operaio, l’insorgente è diventato direttore di quest’ultima società dal 1993 al 2011, nonché, per il periodo dal 2008 al 2011, anche amministratore (cfr. pag. 50 incarto AI).

Il ricorrente ha nel contempo conseguito sia un diploma cantonale di capo posatore diplomato ASLT (doc. C), sia un diploma federale di maestro posatore di pavimenti (doc. D).

Dall’estratto conto individuale risulta che l’insorgente sin dal 1997 e tranne nel 2002 (anno in cui, come emerge dalla perizia del CPAS, è stato affetto da una depressione), ha sempre conseguito salari soggetti a contribuzione attorno ai fr. 70'000 (fr. 70'630 nel 1997, fr. 71'630 nel 1998, fr. 70'159 nel 1999, fr. 73'830 nel 2000, fr. 72'099 nel 2001, fr. 43'664 nel 2002, fr. 68'500 nel 2003, fr. 70'170 nel 2004, fr. 71'520 nel 2005, fr. 71'720 nel 2006, fr. 70'720 nel 2007, fr. 69'680 nel 2008), con l’eccezione del 2009, anno precedente il danno alla salute, quando ha percepito fr. 76'180 (nel 2010, anno d’inizio dell’incapacità lavorativa: fr. 58'162; cfr. doc. A; cfr. questionario del datore di lavoro del 28 marzo 2011, pag. 66 incarto AI), importo preso in considerazione dall’UAI quale reddito da valido.

Non vi sono pertanto motivi per far riferimento ai salari fissati nei contratti collettivi di lavoro, né occorre far capo ai dati statistici (cfr. sentenza 9C_348/2016 del 7 dicembre 2016 consid. 3.2.1 e seguenti).

L’insorgente sostiene tuttavia, in via subordinata, che all’ammontare di fr. 76’180 occorre aggiungere “diversi benefici in natura dipendenti dal fatto che egli lavorava come dipendente della ditta riconducibile alla sua famiglia” (doc. I).

L’UAI afferma da parte sua che l’interessato non avrebbe definito quale sarebbero i benefici in natura che egli percepiva dalla __________ (cfr. da ultimo doc. VIII) e, con la decisione impugnata, fa riferimento all’art. 25 cpv. 1 OAI per il quale sono considerati redditi del lavoro secondo l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili qui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, esclusi tuttavia (lett. a) le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario, cagionata da infortuni o malattia, implicante un’incapacità lavorativa debitamente comprovata, (lett. b) i componenti del salario per i quali il lavoratore non può fornire, come esperito, nessuna controprestazione a causa della limitata capacità al lavoro, (lett. c) le indennità di disoccupazione, le indennità per perdita di guadagno (LIPG) le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.

Ora, nel rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente esperita il 15 luglio 2014 (pag. 370 e seguenti incarto AI), l’ispettrice, dopo aver esaminato anche il certificato di salario dell’interessato, ha affermato che “il reddito indicato dal datore di lavoro nel questionario è di fr. 76'180.-; a questa cifra è necessario aggiungere anche la quota per rappresentanza (fr. 8'400.- non assoggettati) indicata da certificato di salario, che l’assicurato ha confermato, durante l’incontro, essere uno dei bonus attribuiti alla sua posizione dirigenziale. Il reddito senza invalidità ammonta così a fr. 84'580” (pag. 376 incarto AI). A questo proposito, dal riassunto allestito in data 25 aprile 2014 da una funzionaria dell’UAI, emerge, circa l’attività esercitata per la __________, che “l’assicurato non avrebbe mai percepito dividendi dalla SA di cui era dirigente. Avrebbe percepito unicamente un salario quale dipendente e il beneficio di utilizzare l’auto della ditta a scopi privati” (pag. 342 incarto AI).

Alla luce di questi fatti, ritenuto che l’utilizzo privato dell’automobile aziendale, come del resto i bonus, a differenza del risarcimento spese, sono di principio considerati salario determinante (cfr. sentenza 30.2016.19+25-26 del 22 settembre 2016, consid. 2.9 e 2.10 e marginale 2062 delle direttive sul salario determinante [DSD]), e dunque soggetti a contribuzione, su questo punto è necessario un approfondimento, volto a chiarire la natura esatta di questo importo (spese di rappresentanza, utilizzo privato dell’automobile o bonus), a stabilire per quale motivo non è stato soggetto a contribuzione, interpellando la Cassa di compensazione competente alla quale va segnalato questo aspetto, e a decidere se esso va aggiunto al reddito da valido di fr. 76'180 come sembrava ritenere l’ispettrice dell’UAI.

La necessità di ulteriori approfondimenti, come si vedrà di seguito, non concerne unicamente il salario da valido.

2.9. Il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In concreto, mentre per il 2012 ed il 2013 occorre applicare, in assenza di dati salariali concreti, i dati statistici nazionali evinti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente la tabella TA1 2012 skill level (NOGA08), per il 2014 e gli anni seguenti, si impongono ulteriori accertamenti.

Infatti, dal 1° giugno 2014 l’interessato lavora per la __________ dove il 30 maggio 2014 ha concluso un contratto di lavoro, sottoscritto da lui e, per la società, da suo padre __________ (pag. 366 incarto AI) e dove figura che il salario versato per un’attività al 50% ammonta a fr. 2'000 lordi al mese per tredici mensilità (cfr. pag. 365 incarto AI), ossia fr. 52'000 all’anno al 100% (26'000 al 50%; cfr. anche la decisione relativa agli assegni per il periodo di introduzione [API] del 10 luglio 2014, doc. 7 incarto assicurazione contro la disoccupazione; cfr. inoltre la nota telefonica dell’11 giugno 2014 dove figura invece che il salario sarebbe di fr. 2'400 al mese per tredici mensilità (pag. 359).

La questione va approfondita.

Infatti, il medico SMR, il 23 aprile 2015 (ed il 3 maggio 2016, cfr. pag. 609 incarto AI), ha indicato che “si considera attività adeguata quella attuale presso la __________” (pag. 494). Lo stesso perito nel referto del 27 aprile 2016 sembra ritenere che l’attività presso la __________ sia quella più adatta e che in altri ambienti lavorativi l’interessato non potrebbe sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa (pag. 602 incarto AI: “[…] riesce a reggere i ritmi lavorativi attuali anche se il padre stesso avrebbe sottolineato che, se fosse alle dipendenze di qualcuno o dovesse rispettare ritmi ed orari imposti, probabilmente il suo rendimento sarebbe inferiore rispetto all’attuale impiego alla __________, che sembra quello attualmente più confacente ai suoi disturbi […]”; pag. 605 incarto AI: “[…] nell’attività precedente presso la __________ la IL permanga del 50% (intesa come diminuzione del rendimento) visti i carichi di lavoro e di responsabilità e, questo vale anche in una attività verosimilmente dipendente in cui non possa trovare degli spazi e dei ritmi autonomi che invece riesce a ritagliarsi presso la __________ […]”; pag. 606 incarto AI : “[…] appare difficile nel medio periodo che l’assicurato possa ulteriormente aumentare la sua attuale capacità lavorativa, soprattutto in un attività differente da quella attualmente svolta presso la __________ […]”; pag. 607 incarto AI :” […] e del 10% (diminuzione del rendimento) presso al __________ da considerarsi attività adeguata […]”).

Malgrado queste considerazioni, per il raffronto dei redditi l’UAI ha utilizzato i dati statistici nazionali evinti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari anche per il periodo successivo al maggio 2014.

Questo Tribunale ritiene invece che, alla luce delle affermazioni del perito e del medico SMR, questo aspetto vada maggiormente approfondito. Occorre infatti stabilire, da una parte, se l’insorgente è capace al lavoro nelle percentuali accertate dal perito e dal medico SMR, in relazione alle attività adeguate, solo per il lavoro svolto presso la __________ oppure anche presso altri datori di lavoro, in un altro ambiente lavorativo, e dall’altra il salario effettivamente conseguito presso quest’ultima società nel corso degli anni (dal giugno 2014).

Effettuati questi accertamenti l’UAI dovrà stabilire se quale reddito da invalido, per il periodo successivo al maggio 2014, non debba essere preso in considerazione quello conseguito presso la __________, a condizione che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn"). In caso contrario l’amministrazione dovrà spiegare le ragioni per le quali occorre far capo ai dati statistici nazionali evinti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, del 2014.

A questo proposito, circa l'impossibilità di esercitare, per motivi psichici, un'attività lucrativa sul mercato equilibrato del lavoro, cfr. in particolare: sentenza 32.2011.254 dell'8 agosto 2012 nella quale il TCA ha considerato che le condizioni poste dai periti medici a proposito del lavoro “ideale” – corrispondente “ad un ambiente di lavoro che riesca a tollerare i limiti dettati dal disturbo di personalità dell’interessata, quindi sereno e non conflittuale, con possibilità di lavorare in maniera autonoma, in assenza di colleghi competitivi ed in generale dove non sia indispensabile essere in grado di inserirsi in uno spirito di gruppo” – sono irrealistiche considerate le esigenze poste attualmente dal mercato del lavoro; sentenza 9C_984/2008 del 4 maggio 2009, concernente un assicurato il cui disturbo della personalità (personalità borderline) implicava la necessità di lavorare in un ambiente confinato e protetto, fuori da ogni stress professionale e sociale, nella quale il TF ha ritenuto che le concessioni smisurate che verrebbero richieste a un potenziale datore di lavoro, rendano l’esercizio di un’attività lucrativa incompatibile con le esigenze attuali del mondo economico e la sentenza 9C_910/2011 del 30 marzo 2012, nella quale l’Alta Corte ha considerato non realistiche, su un mercato equilibrato del lavoro, le possibilità occupazionali per un assicurato, ritenuto, da un punto di vista medico, ancora abile al lavoro in maniera completa solo in un determinato ambiente lavorativo, nel quale sia chiamato a svolgere compiti meno complessi, senza tempi assillanti, in un clima lavorativo familiare e tollerante (per un ulteriore casistica cfr. anche le sentenze 32.2015.14 del 2 novembre 2015 e 32.2015.139 del 6 settembre 2016).

2.10. In queste condizioni, non essendoci certezza circa l’ammontare del salario da valido e da invalido da prendere in considerazione per il raffronto dei redditi la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI per effettuare i necessari accertamenti economici.

Va a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

In concreto, con la conferma delle percentuali delle rendite nel dispositivo, su questo specifico punto non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. sentenza 32.2014.70 del 30 marzo 2015, sentenza 32.2014.126 del 27 luglio 2015).

2.11. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico dell’UAI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi 2.8.2 e 2.9, fermo restando il diritto ad una rendita intera dal 1° agosto 2011, a mezza rendita dal 1° ottobre 2012 e ad un quarto di rendita dal 1° settembre 2014 al 31 gennaio 2015.

  1. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico dell’UAI che verserà al ricorrente fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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