Raccomandata

Incarto n. 32.2015.93

BS/sc

Lugano 31 maggio 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 maggio 2015 di

RI 1

contro

la decisione del 28 aprile 2015 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1959, da ultimo attivo quale gessatore indipendente, con quattro decisioni del 26 aprile 2012 è stato posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° agosto 2009 al 31 dicembre 2009 e dal 1° giugno 2010 sino al 31 dicembre 2010 (doc. AI 82 - 86; cfr le motivazioni in doc. AI 82). Le decisioni sono cresciute in giudicato non avendo l’assicurato interposto ricorso contro le stesse.

1.2. A seguito di una nuova domanda di prestazioni, inoltrata dall’assicurato nel luglio 2012 (doc. AI 93), costatato un peggioramento dello stato di salute, l’Ufficio AI ha dato mandato al SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI) di espletare una perizia pluridisciplinare. Tenuto conto del relativo rapporto peritale del 28 ottobre 2013 (doc. AI 122) e del rapporto SMR (Servizio medico regionale) del 29 settembre 2014 (doc. AI 136), l’assicurato è stato riconfermato pienamente inabile nella sua originaria attività, ma abile al 100% dal 16 dicembre 2009 (data della perizia del dr. __________ eseguita nell’ambito della prima domanda di prestazioni) e, causa l’esacerbazione algica, totalmente inabile dal maggio 2013 e abile al 50% dal 4 maggio 2015 (sei mesi dopo la perizia del SAM).

Dal lato economico l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi giungendo ad un grado d’invalidità del 59%.

Di conseguenza, con decisioni del 28 aprile 2015 (preavvisate il 10 febbraio 2015) all’assicurato è stata riconosciuta una mezza rendita, trascorso l’anno di attesa, dal 1° maggio 2014.

La prestazione è stata definita in fr. 907.-- (adeguata al 1° gennaio 2015 in fr. 911.--) e compensata con fr. 10'900.-- di salari anticipati dall’attuale datore di lavoro.

1.3. Contro la succitata decisione, l’assicurato ha interposto il presente ricorso, sostenendo:

" (…)

  1. Conteggio pagamento retroattivo. Il totale del pagamento retroattivo di CHF 10'900.00 è stato versato alla ditta __________, __________ e non al sottoscritto. Non vedo per quale motivo detta somma deve essere versata alla ditta datrice di lavoro invece del sottoscritto. La ditta mi ha regolarmente versato la loro quota parte corrispondente alle mie possibilità lavorative pari al 30% e niente altro.

  2. Periodo d'attesa. La mia pratica d'invalidità e in essere già da alcuni anni, prima di percepire una rendita come stabilito dalla legge c'è stato un anno di attesa regolarmente calcolato con il precedente conteggio, non comprendo quindi per quale motivo, per lo stesso caso d'invalidità con il nuovo calcolo si considera nuovamente un ulteriore anno d'attesa. Così procedendo vengo penalizzato per ben due volte semplicemente per una rivalutazione del mio caso. Si chiude il primo caso, se ne riapre un secondo applicando nuovamente il periodo d'attesa.

  3. Prestazione rendita. Da quanto scritto è stato stabilito il diritto ad un mezza rendita d'invalidità con grado Al del 59%. Con un grado Al del 59% corrispondente a mezza rendita secondo i miei calcoli impossibile che la rendita corrisponda solo a CHF 911.00 mensili. Considerato che la rendita intera corrisponde a CHF 2'200.00 mensili come riferitomi durante l'ultimo colloquio, dalla Signora __________ dell'istituto delle assicurazioni sociali, Bellinzona.” (Doc. I)

1.4. Con scritto 23 giugno 2015 l’Ufficio AI ha comunicato al TCA di aver proceduto al riesame della decisione contestata, allegando una nuova decisione dello stesso giorno con la quale, pendente causa ed entro il termine della risposta in via di riconsiderazione ex art. 53 cpv. 3 LPGA, ha annullato quella del 28 aprile 2015 e riconosciuto all’assicurato un grado d’invalidità del 61% (dovuto alla correzione della riduzione al reddito da invalido dal 12% al 15%) con conseguente versamento di tre quarti di rendita dal 1° maggio 2014.

L’amministrazione ha poi specificato che emanerà una separata decisione definendo l’importo della rendita, facendo poi presente che la compensazione è stata eseguita sulla base del relativo formulario compilato dall’attuale datore di lavoro.

1.5. Interpellato dal TCA per una presa di posizione riguardo alla nuova decisione ed alla possibilità di stralciare conseguentemente la causa (V), con scritto 9 luglio 2015 il ricorrente ha chiesto che venga esaminata la questione relativa all’inizio del nuovo anno di attesa e più precisamente:

" (…)

Secondo l'ufficio dell'assicurazione invalidità l'attesa di un nuovo anno è giustificabile in quanto il nuovo evento per la stessa causa non è avvenuto nei tre anni dalla soppressione della rendita Al per lo stesso evento e meglio nei tre anni dal 01.01.2010.

A mio modesto parere la nuova richiesta di Al per la stessa causa è avvenuta prima dei citati tre anni in quanto la nuova domanda per lo stesso problema è stata presentata nel luglio 2012 e quindi prima del 31.12.2012 data di scadenza dei citati tre anni. Motivo per cui non ritengo giustificato l'attesa di un nuovo anno per la stessa causa.” (Doc. VI)

1.6. Con osservazioni del 18 agosto 2015 l’Ufficio AI ha confermato la nuova decisione, ribandendo che “… le condizioni per l'applicazione dell'art. 29bis OAI relativo al risorgere dell'invalidità dopo la soppressione della rendita Al non sono date nello specifico in quanto la ricaduta è certificata medicalmente da maggio 2013, oltre 3 anni dalla soppressione della rendita motivata dallo stesso evento e in precedenza limitata al 31.12.2009. È rilevante il momento della ricaduta e non il momento dell'introduzione della domanda.” (Doc. VIII).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2. A norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione. Se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca). Questa norma ricalca sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3 LPGA che prevede che “l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autori-tà di ricorso”

Secondo dottrina e giurisprudenza, una decisione pendente lite mette fine alla vertenza (e costituisce quindi la base per lo stralcio dai ruoli della procedura ricorsuale; sul punto cfr. Bosshardt/Kölz/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechts-pflegegesetz des Kantons Zürich, 1999, pag. 737) solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste quindi nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente; in tal ca-so l’autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, senza che l'insorgente debba impugnare il nuovo atto amministrativo (DTF 127 V 233 consid. 2.b/bb/, 113 V 237; RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; Kieser, ATSG Kommentar, 2010, ad. Art. 53 n. 47 pag. 682). Infatti la nuova decisione è considerata impugnata (“mit angefochten”) unitamente a quella contestata con il ricorso. Il giudice non può entrare nel merito di un ricorso nel frattempo inoltrato (a titolo cautelativo) contro la nuova decisione, ma deve considerarlo come proposta di giudizio (Pfleiderer in: Waldmann/Weissen-berger (Hrsg.), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 58 n. 46, pag. 1172 con riferimenti dottrinali e giurisprudenziali; Schlauri, Die Neuverfügung lite pendente in der Rechtsprechung des EVG, in: Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, Schriftenreihe IRP-HSG, 2001, pagg. 193 e 210). Rimangono tuttavia riservate le situazioni soggette alla protezione della buona fede (in argomento: cfr. STF 9C_809/2013 del 31 gennaio 2013). Infine, nel caso di incertezze o insicurezze a sapere se le richieste ricorsuali corrispondano pienamente alla nuova decisione in modo tale da rendere priva di oggetto la procedura di ricorso, alle parti – ai fini del loro di diritto di essere sentito – va concesso uno scambio di allegati (Pfleiderer, op. cit., ad art. 58 n. 48, pag. 1172 con riferimenti).

Nella fattispecie, la decisione resa pendente lite dall’Ufficio AI non mette fine alla vertenza in quanto non corrisponde pienamente alle richieste del ricorrente (cfr. supra consid. 1.4 e 1.5), il quale chiede che venga esaminato dal Tribunale l’inizio della rendita fissato al 1° maggio 2014, contestando che l’anno di attesa parta nuovamente.

Il Tribunale deve pertanto entrare nel merito della lite, ritenuto che oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto a tre quarti di rendita dal 1° maggio 2014.

Nel merito

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).

Quale eccezione alla succitata regolamentazione l’art. 29 bis OAI prevede che se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado d’invalidità e se l’assicurato, nel susseguente periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’articolo 29 cpv. 1 LAI.

Il citato articolo è pure applicabile se il diritto alla rendita, per incapacità di lavoro della stessa origine, risorge meno di tre anni dopo la soppressione, ma l'assicurato non può farlo valere (DTF 117 V 23). In virtù del rinvio di cui all’art. 88a cpv. 1 OAI, l’art. 29 bis OAI è parimenti applicabile in ambito di aumento di rendita in via di revisione (STCA 32.2006.98 del 18 aprile 2007; cfr. anche Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, pagg. 837-838; cfr. anche Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, N. 457s, pag. 125).

2.4. Nel caso in esame, va fatto presente che la precedente decisione del 26 aprile 2012 si fondava su due periodi d’invalidità dell’assicurato: il primo concerneva l’inabilità lavorativa dovuta alla problematica reumatologica accertata dal dr. __________ nella perizia 26 dicembre 2009, eseguita per conto dell’assicuratore perdita di guadagno in caso di malattia (doc. 22 inc. cassa malati) con conseguente erogazione di una rendita intera dal 1° agosto 2009 al 31 dicembre 2009, soppressa a seguito di un grado d’invalidità non pensionabile (18%); il secondo un’inabilità a seguito di un infortunio con susseguente diritto alla rendita intera dal 1° giugno 2010 al 31 dicembre 2010, prestazione soppressa per via di un grado d’invalidità del 18%.

A seguito dell’esacerbazione della problematica reumatologica, fatta risalire dai periti del SAM al maggio 2013, l’assicura- to presentava un totale inabilità lavorativa in qualsiasi attività, ridotta al 50% dal 4 maggio 2014 (sei mesi dopo la perizia multidisciplinare), così come validamente attestato con rapporto finale SMR del 25 settembre 2014 (doc. AI 136).

Pacifico è che il risorgere dell’invalidità è riconducibile allo stesso danno alla salute alla base della prima decisione, vale a dire alla problematica del rachide lombare come stabilito dal SMR nelle annotazioni 22 giugno 2015 (doc. IV).

Trattandosi di un peggioramento durevole, nonché di un grado d’invalidità pensionabile del 61%, occorre esaminare se si tratta di un caso dove può essere applicato l’art. 29bis OAI e quindi non sia necessario attendere un termine di attesa di un anno.

Siccome l’invalidità è risorta, come detto, nel mese di maggio 2013, sono quindi passati più di tre anni dal 31 dicembre 2009, momento in cui è cessato il diritto alla rendita. Ne consegue che l’art. 29bis OAI non è applicabile e quindi il termine di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI riparte dal 1° maggio 2013. Il diritto a tre quarti di rendita decorre quindi dal 1° maggio 2014, così come rettamente stabilito con la nuova decisione del 23 giugno 2015.

Va fatto presente che l’Ufficio AI emanerà successivamente una decisione in cui fisserà l’importo della prestazione in parola.

Visto quanto sopra, la decisione contestata del 28 aprile 2015, laddove stabilisce la decorrenza della rendita dal 1° maggio 2014, è confermata.

2.5 Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della procedura, le spese complessive di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI nella misura di fr. 350.--; i restanti 150.-- sono invece a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto per effetto della nuova decisione resa pendente lite che ha stabilito il diritto a tre quarti di rendita, è respinto.

§ RI 1 ha diritto a tre quarti di rendita dal 1°

maggio 2014.

  1. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI per fr. 350.-- e del ricorrente per fr. 150.-- .

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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