Raccomandata

Incarto n. 32.2015.41

BS/sc

Lugano 3 dicembre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 marzo 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 2 febbraio 2015 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione 28 giugno 2012 RI 1, classe 1964, di professione terapista complementare indipendente, è stato posto al beneficio di una mezza rendita (per un grado d’invalidità del 57%) dal 1° gennaio 2009, con versamento della prestazione dal 1° maggio 2009 trattandosi di una domanda tardiva ex art. 29 cpv. 1 LAI (cfr. doc. AI 74; le motivazioni in doc. AI 73). Sulla base delle perizie specialistiche dell’11 febbraio 2010 e 14 ottobre 2011 a cura del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS) l’assicurato è stato ritenuto abile al 50% in qualsiasi tipo di attività. Tenuto conto degli accertamenti economici (cfr. rapporto d’inchiesta per indipendenti del 10 settembre 2010 e complemento del 29 novembre 2011; doc. AI 37 e 63), definito il reddito da valido in fr. 58'754.-- e quello da invalido in fr. 25'411.--, dal raffronto di tali redditi è risultato un’incapacità al guadagno del 57%.

1.2. Nell’aprile 2014 l’Ufficio AI ha avviato la revisione della rendita, L’assicurato è stato nuovamente sottoposto ad una perizia CPAS, dal cui rapporto 18 febbraio 2014 è risultata una stazionarietà dello stato valetudinario (doc. AI 93). La perizia è stata confermata dal SMR (doc. AI 93).

Dopo aver eseguito i necessari approfondimenti economici (cfr. annotazioni 15 luglio 2014 dell’ispettore incaricato [doc. AI 101], confermati il 18 novembre 2014 [doc. AI 118]), l’amministrazione ha proceduto al raffronto tra il reddito da valido – aggiornato al 2012 – di fr. 59'180.-- ed il reddito da invalido di fr. 35'200.-- registrato nel 2012 nel conto individuale dell’assicurato, giungendo ad un grado d’invalidità del 41%. Di conseguenza, con decisione 2 febbraio 2015 (preavvisata il 16 luglio 2014) l’Ufficio AI ha ridotto ad un quarto la rendita (doc. AI 129).

1.3. L’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso contro la succitata decisione, postulando in via principale il riconoscimento di ¾ di rendita (pari ad un tasso d’invalidità del 64,51%). In via subordinata chiede di essere posto al beneficio di mezza rendita, per un grado d’invalidità del 55,88%; in via ulteriormente subordinata postula il rinvio degli atti all’Ufficio AI per accertamenti. Riprendendo le motivazioni esposte nelle osservazioni (doc. AI 110, 114 e 116) contro il progetto di decisione 16 luglio 2014, in sostanza ritiene che per la graduazione dell’invalidità andava applicato il raffronto percentuale dei redditi e non il metodo ordinario utilizzato dall’amministrazione. Contesta inoltre la determinazione del reddito sia da valido che da invalido. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso. In particolare osserva di aver ripreso il reddito da valido, aggiornandolo al 2012, esposto nella decisione 28 giugno 2012 rimasta incontestata. Il reddito da invalido invece risulta essere quello effettivamente percepito nell’anno di riferimento.

1.5. L’8 maggio 2015 l’insorgente ha ribadito la sua tesi ricorsuale (VIII), seguita da un presa di posizione del 26 maggio 2015 da parte dell’Ufficio AI (X).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha ridotto in via di revisione la rendita da mezza ad un quarto.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

2.3. Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer / Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30-31, pag. 430-431).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

Va infine ricordato che l’art. 31 LAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, che regola la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500 franchi all’anno (cpv. 1). Solo i due terzi dell’importo che supera questo limite di 1500 franchi sono presi in considerazione per la revisione della rendita (cpv. 2; questo capoverso è stato abolito con effetto dal 1° gennaio 2012 a seguito della 6a revisione della LAI, primo pacchetto di misure).

2.4. Nel caso in esame, dal punto di vista temporale occorre far riferimento alla situazione presente al momento della decisione 28 giugno 2012 con la quale l’assicurato è stato posto al beneficio del diritto a mezza rendita dal 1° gennaio 2009, con versamento della prestazione dal 1° maggio 2009 e compararla con quella presente al momento della decisione di revisione (cfr. in tal senso Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, n. 464 pag. 95) per accertare l’esistenza o meno di un motivo di revisione.

Medicalmente parlando non è (incontestatamente) risultata una modifica della situazione valetudinaria.

Nella perizia 18 febbraio 2014 del CPAS, eseguita dalla dr.ssa __________, si legge:

" (…)

Attualmente l’assicurato lavora per circa 9 ore settimanali quale terapeuta cranio-sacrale più qualche ora di attività burocratiche quindi arriva a circa 30% di attività lavorativa.

Il lavoro terapeutico necessita di una presenza mentale che l’assicurato spesso non riesce a produrre. Con l’attuale terapia è auspicabile che egli possa arrivare ad una capacità lavorativa del 50% (orario ridotto, rendimento pieno) quindi una capacità lavorativa sovrapponibile a quella proposta nella perizia precedente. Tuttavia sarebbe auspicabile e anche desiderato dall’assicurato un riorientamento professionale alfine di garantire una maggiore persistenza e con questo ridurre il rischio di un ulteriore peggioramento della capacità lavorativa.

Da notare che l’assicurato avrebbe studiato informatica e lavorato in passato come programmatore a __________. Egli non esclude la possibilità di un riorientamento in questa direzione con l’ausilio dell’AI.

Concludendo ritengo che l’assicurato sia abile la lavoro nella misura del 50% al massimo con il rischio di peggioramento nell’attuale lavoro di terapeuta cranio sacrale (tempo ridotto rendimento pieno), mentre in un’attività confacente che non implichi attività terapeutiche la capacità lavorativa è suscettibile di miglioramento o se non altro di stabilità” (sottolineatura del redattore; doc. AI 92/4-5).

In effetti, con la precedente perizia 11 febbraio 2010 l’assicurato era stato valutato abile al 50% nell’attività di terapeuta che svolgeva (doc. AI 25/11).

2.5. Contestate sono invece le ripercussioni economiche del danno alla salute di cui l’assicurato è portatore.

Nell’ambito della decisione 28 giugno 2012, presi in considerazione il rapporto d’inchiesta per indipendenti del 10 settembre 2010 ed il relativo complemento del 29 novembre 2011 (doc. AI 37 e 63), il reddito da valido è stato definito in fr. 58'754.--, corrispondente alla media dei redditi del 2006 e 2007 fiscalmente definiti (fr. 52'500.--), aggiornato al 2010 in

fr. 58'754.--, secondo il seguente calcolo:

" (…)

Reddito ipotetico senza danno

2006

secondo l’evoluzione dell’impresa, sulla base dei documenti contabili e fiscali

SFr. 52’500

./. 2.5% d’interesse sui fondi propri investiti nell’impresa (Frs. 53677 ……)

SFr. 1’342

Totale intermedio

SFr. 51’158

  • contribuzioni personali AVS/AI/IPG

SFr. 4’610

Totale intermedio

SFr. 55’768

Reddito ipotetico senza invalidità della persona assicurata

SFr. 55’768

Reddito ipotetico senza danno

2007

secondo l’evoluzione dell’impresa, sulla base dei documenti contabili e fiscali

SFr. 52’500

./. 2.5% d’interesse sui fondi propri investiti nell’impresa (Frs. 42268 ……)

SFr. 1’268

Totale intermedio

SFr. 51’232

  • contribuzioni personali AVS/AI/IPG (9.013 % …)

SFr. 4’617

Totale intermedio

SFr. 55’849

Reddito ipotetico senza invalidità della persona assicurata

SFr. 55’849

Media del reddito sui due anni: Fr. 55'808.

Reddito aggiornato al 2010: Fr. 58'754.-- lordi. (…)” (Doc. AI 63/1)

Analogamente a quanto sopra, l’ispettore ha quantificato il reddito da invalido partendo dal dato fiscale 2009, ripreso anche per il 2010:

" (…)

Reddito d’invalido

2009

secondo l’evoluzione dell’impresa, sulla base dei documenti contabili e fiscali

SFr. 25’000

./. 2.5% d’interesse sui fondi propri investiti nell’impresa (Frs. 36397 ……)

SFr. 909

Totale intermedio

SFr. 24’091

  • contribuzioni personali AVS/AI/IPG (5.481 %)

SFr. 1’320

Totale intermedio

SFr. 25’411

Reddito d’invalido della persona assicurata

SFr. 25’411

Per quanto riguarda il reddito 2010, l’assicurato ha notificato un guadagno di fr. 15'450.--. La dichiarazione 2010 non è ancora stata inoltrata. Ha una proroga sino al 31.12.2011.

Il reddito 2009 era stato dichiarato in fr. 17'918.-- e tassato con un aziendale di fr. 25'000.--.

Per il 2010 siamo quindi in pratica nella stessa situazione e ritengo si possa considerare verosimile una nuova imposizione fiscale nella stessa misura. (…)” (Doc. AI 63/2)

Dal raffronto tra fr. 58'754.-- e fr. 25’411.-- è risultato un grado d’invalidità del 57%.

Nell’ambito della revisione, l’amministrazione ha aggiornato al 2012 il reddito da valido preso in occasione della precedente decisione, cresciuta in giudicato, per un importo di fr. 59'810.--(cfr. tabella di calcolo del 15 luglio 2014 in doc. AI 99). Quale reddito da invalido, l’ispettore incaricato ha preso in considerazione fr. 35'200.-- corrispondente al reddito quale terapista complementare indipendente iscritto nel 2012 nel conto individuale (doc. AI 100; cfr. anche rapporto 15 luglio 2014 in doc. AI 101).

Trattandosi di un aumento del reddito da invalido maggiore di fr. 1'500.-- all’anno (cfr. art. 31 cpv. 1 LAI), l’amministrazione ha di conseguenza proceduto al raffronto dei redditi dal quale è risultato un grado d’invalidità del 41%. N’è seguita la qui contestata decisione di riduzione della rendita da metà ad un quarto.

2.6. Con il presente ricorso l’assicurato contesta la determinazione del grado d’invalidità mediante il metodo ordinario. Egli postula che sia applicato il cosiddetto raffronto percentuale dei redditi.

Per giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; cosiddetto raffronto dei redditi percentuale; fra le tante cfr. STCA inc. 32.2011.61 del 29 agosto 2011 citata dal ricorrente).

Il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

Da ultimo, questo principio è stato confermato dal TF nelle sentenze 9C_ 240_2013 del 22 ottobre 2013 consid. 6 e 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013 consid. 5. In quelle occasione l’Alta Corte aveva evidenziato:

" Giova infatti ricordare che nel caso in cui - come quello di specie - continua a beneficiare di una capacità lavorativa residua nell'attività lucrativa che esercitava a tempo parziale prima del danno alla salute, la persona assicurata non subisce una incapacità di guadagno nella misura in cui la sua capacità lavorativa residua è superiore o uguale al tasso di attività che eserciterebbe senza detto danno (DTF 137 V 334 consid. 4.1 in fine pag. 340 con riferimento). Orbene, in concreto è stabilito che l'assicurata è in grado di riprendere - seppure con una capacità lavorativa limitata - un impiego nel suo precedente ambito di attività. In tal modo è effettivamente possibile procedere a un confronto percentuale per valutare la perdita di guadagno e, di conseguenza, l'invalidità nella parte dedicata all'esercizio di un'attività lucrativa (cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti).”

Ritornando al caso in esame, secondo questo Tribunale non vi sono gli estremi per applicare un raffronto dei redditi percentuale (in tale evenienza, vista un’inabilità lavorativa del 50% sia nella sua originaria attività lucrativa che in altre attività adeguate, ritenuto che l’assicurato svolge al 50% la sua professione di terapeuta indipendente, senza che sia stato ritenuto necessario un cambiamento della professione, andrebbe riconosciuta un’incapacità al guadagno di pari grado conferente il diritto ad una mezza rendita). Trattandosi di un indipendente i redditi sono generalmente fluttuanti. Inoltre va ricordato che per la determinazione del reddito da invalido fa in primo luogo stato il reddito effettivamente conseguito (cfr. consid. 2.7.2.). Del resto, come si vedrà, nonostante un’inabilità lavorativa al 50% l’assicurato ha messo a miglior frutto la sua abilità al lavoro residua nello svolgimento dell’originaria attività, conseguendo un reddito escludente la chiesta mezza rendita.

Ne consegue che rettamente l’Ufficio AI ha applicato il metodo ordinario del raffronto dei redditi.

2.7.

2.7.1. Per quanto riguarda il reddito da valido, va ricordato che è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).

Soltanto in presenza di circostanze particolari si giustifica di scostarsi da questo valore e di ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica. Questo sarà, segnatamente, il caso laddove non si dispongano informazioni sull'ultima attività professionale dell'assicurato (sentenze I 452/05 del 27 novembre 2006, consid. 3.1, I 201/06 del 14 luglio 2006, consid. 5.2.3, e U 243/99 del 23 maggio 2000, consid. 2b) o quando l’ultimo salario conseguito non corrisponde manifestamente a quello che l’assicurato sarebbe stato in grado di realizzare, secondo ogni verosimiglianza, quale persona non invalida, ad esempio allorché prima di essere riconosciuto definitivamente incapace di lavorare, egli era in disoccupazione (STFA I 774/01 del 4 settembre 2002) o incontrava delle difficoltà professionali a causa di un degrado progressivo del suo stato di salute (RCC 1985 pag. 662).

Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

L’assicurato contesta le modalità di calcolo del reddito da valido e, con riferimento allo scritto 25 ottobre 2014 dell’Associazione Svizzera per la Terapia Craniosacrale (Cranio Suisse), evidenzia:

" (…) che la tariffa oraria per una seduta di terapia varia in Svizzera da CHF 100.-- a CHF 150.-- come pure che un terapista indipendente è in grado sull’arco di una settimana, lavorando a tempo pieno, di fornire le sue prestazioni a 25 pazienti, ritenuto che il resto del tempo viene destinato a mansioni amministrative.

Si rileva avere Cranio Suisse indicato che, tenuto conto di una tariffa oraria di CHF 120.--, un terapista complementare indipendente può agilmente conseguire sull’arco di 10 mesi effettivi di lavoro, dedotte le vacanze ed il tempo dedicato alla formazione, un reddito annuo di CHF 120'000.--.

Alla luce delle constatazioni economiche espresse da Cranio Suisse, si pone pertanto il quesito di conoscere il reddito che avrebbe potuto ragionevolmente conseguire il Signor RI 1, se non fosse subentrato il danno alla salute in seguito al decesso di sua moglie avvenuto il 18.12.2007.

In detto contesto non può essere sottovalutato il fatto che con l’aumento dei costi professionali e di quelli familiari, essendo i figli tuttora in formazione e segnatamente studiando una figlia a __________, il mio assistito avrebbe comunque dovuto incrementare le sue entrate provenienti dall’attività professionale di terapista indipendente, poiché un reddito lordo di soli CHF 5'000.-- mensili non avrebbe permesso in ogni caso di far fronte a tutte le spese familiari.

Date queste premesse, risulta ovvio che, se si fosse effettivamente tenuto conto di quelle modifiche necessarie dovute a circostanze particolari (decesso della moglie) che il mio assistito indipendentemente dall’insorgenza del danno alla salute avrebbe dovuto comunque compiere nella sua attività professionale, l’UAI avrebbe dovuto considerare per l’anno 2012 un reddito da valido lordo di CHF 90'000.-- risp. un reddito da valido netto di CHF 79'800.- così composto:

  • Reddito annuo lordo d’attività lucrativa CHF 90'000.--

  • locazione CHF 6'600.--

  • spese accessorie CHF 1'200.--

  • auto CHF 1'200.--

  • varie CHF 1'200.--

ð reddito annuo netto d’attività lucrativa CHF 79'800.—

Come già invocato in sede amministrativa, si ribadisce innanzi a codesta lodevole Corte che un reddito netto mensile di CHF 6'650.-- pari a CHF 79'800.-- : 12, avrebbe costituito un reddito da valido realistico ed esigibile per il mio assistito, se fosse stato sano, nella sua attività di terapista complementare, dopo i cambiamenti organizzativi in detta professione, intrapresi in seguito al decesso di sua moglie.

  1. Non può essere sottovalutato il fatto, già addotto con il complemento alle osservazioni e riproposto in questa sede, che l’assicurato aveva concluso un contratto d’assicurazione per perdita di guadagno con la spett. __________, in virtù del quale le indennità giornaliere sarebbero state erogate in funzione di uno stipendio mensile assicurato di CHF 6'000.--. Non c’è chi non veda come detta circostanza avvalori gli argomenti invocati a sostegno della tesi che il reddito conseguibile da un terapista complementare sano sarebbe stato sicuramente superiore a quello considerato dall’UAI. (…)” (Doc. I, pag. 9-10)

Orbene, in primo luogo va fatto presente che in occasione della precedente decisione, cresciuta in giudicato, l’amministrazione aveva tenuto conto della media dei redditi conseguiti nel biennio 2006 e 2007, corrispondente ad un periodo (praticamente) non influenzato dal decesso della moglie dell’assicurato (avvenuto il 18 dicembre 2007), decesso che, come si evince dalla perizia CPAS del 14 ottobre 2011 (doc. AI 56; in particolare pag. 6 della stessa), gli ha provocato uno stato depressivo cronico con conseguente inizio di un’incapacità lavorativa. Quel tragico evento è quindi in diretta relazione, come rettamente osservato nella presa di posizione 18 novembre 2014 dell’ispettore incaricato (doc. AI 118), con il danno alla salute riconosciuto. Come detto, in occasione della decisione 28 giugno 2012 l’assicurato non ha sollevato alcuna obiezione riguardo alla determinazione del reddito da sano, tantomeno ha sostenuto l’ipotetica necessità, dopo il decesso della moglie, di un aumento del guadagno mediante passi concreti.

Non vi sono poi concreti indizi, quale la prospettata frequentazione di corsi (in tal senso il fatto che sia stata stipulata un’assicurazione perdita di guadagno non è sufficiente), che permettono di ritenere ipotizzabile una carriera professionale nel senso prospettato. Inoltre l’ipotesi di un reddito lordo di fr. 90'000.--, come pure il calcolo del reddito netto, non sono supportati da documentazione e quindi non trovano fondamento.

2.7.2. In merito al reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha preso il reddito effettivo percepito dall’assicurato risultante dall’estratto del conto individuale del ricorrente che, per il 2012, ammonta, complessivamente, a fr. 35'200.-- (doc. AI 117/1).

A tal riguardo, l’assicurato ha evidenziato:

" (…)

Per quanto concerne i dati economici, posti a base della querelata decisione, si contesta recisamente il reddito d’invalido di CHF 35'200.-- considerato dall’UAI, in quanto detto reddito non corrisponde a quanto effettivamente conseguito dall’assicurato nell’esercizio della sua attività professionale, avendo egli indicato in sede fiscale un reddito d’attività lucrativa di CHF 28'318.-- per l’anno 2012.

Si ribadisce in questa sede che l’applicazione di un reddito d’invalido di CHF 36'200.-- per l’anno 2012, da parte dell’UAI, è del tutto incomprensibile se si tiene conto che negli anni 2009 e 2010 l’amministrazione si era fondata su un reddito d’invalido di CHF 25'411.-- risp. su un reddito di CHF 29'200.-- per l’anno 2011. Orbene risulta manifestamente inverosimile che, presentando sempre lo stesso danno alla salute, l’assicurato abbia potuto conseguire nel 2012 un aumento del reddito d’attività lucrativa di quasi CHF 10'000.- rispetto al reddito da lui conseguito negli anni 2009 e 2010. (…)” (Doc. I, pag. 7)

Secondo la giurisprudenza, generalmente i redditi da attività dipendente ed indipendente iscritti nel conto individuale possono costituire la base di determinazione del reddito da valido (anche da invalido: DTF 117 V 8 consid. 2c/aa; in caso di attività indipendente cfr. ad esempio STF 8C_944/2011 del 17 aprile 2012 consid. 2.4). Spetta all’assicurato dimostrare che tali dati si discostano in maniera rilevante dall’effettive entrate (art. 25 OAI; STF 9C_111/2009 del 21 luglio 2009 con riferimento a SVR 1999 IVG nr. 24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003 consid. 2.2.1.), prove che l’assicurato non ha saputo fornire.

Va poi ricordato al ricorrente che in occasione della precedente decisione l’Ufficio AI ha determinato il reddito da invalido partendo dai redditi fiscalmente accertati (cfr. consid. 2.5).

Che egli abbia indicato all’autorità di tassazione un reddito di fr. 28'318.-- non è rilevante. L’assicurato avrebbe dovuto contestare la tassazione del reddito presso la competente autorità.

Ora, se si prende, per ipotesi di lavoro, un reddito di fr. 33'000.-- risultante dalla notifica di tassazione 2012 (doc. AI 97/5) oppure di fr. 31'500.-- pari alla media di tre anni (2010: fr. 30'100; 2011: 29'200; 2012: 35’200; cfr. estratto conto individuale in doc. AI 117/1) di redditi registrati nel conto individuale (a tal riguardo la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi ; STF I 304/98 del 17 dicembre 1998 consid. 3a pubblicata in AJP 1999 pag. 484; cfr. da ultimo STCA 32.2015.29 del 30 novembre 2015), come verrà esposto in seguito, l’esito della vertenza non muterebbe.

Infine, in sede di risposta di causa, l’amministrazione ha fatto presente di non aver tenuto conto per il 2012 dell’introito accessorio di fr. 6'720.-- percepito dallo Stato trattandosi di “un unicum per il citato anno” (cfr. decisione contestata), altrimenti tale provento avrebbe aumentato ulteriormente il reddito da invalido con conseguente grado d’invalidità inferiore al 40%.

2.7.3. Appurato, per il 2012, un reddito da valido di fr. 59'810.-- (cfr. consid. 2.7.1) e da invalido di fr. 35’200.-- (cfr. consid. 2.7.2) il grado d’invalidità risulta essere del 41%. Con un reddito da invalido di fr. 33'000.-- e di fr. 31'500.-- il grado d’invalidità risulterebbe rispettivamente del 44,80% e del 47,30%. In ogni caso, il ricorrente ha diritto ad un quarto di rendita. Nemmeno un adeguamento dei redditi di riferimento al 2015 (anno della decisione contestata; cfr. consid. 2.4) permetterebbe di raggiungere un grado d’invalidità di almeno il 50%.

Visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha ridotto la rendita con effetto al 1° maggio 2015, ossia il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione contestata (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).

2.8. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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