omandata
Incarto n. 32.2015.3
FS
Lugano 14 ottobre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 dicembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione del 1 dicembre 2014 emanata da
in relazione al caso
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
PI 1
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 1. dicembre 2014 (doc. AI 12/1-2), preavvisata con comunicazione del 15 settembre 2014 (doc. AI 10/1-2), l’Ufficio AI ha stabilito per PI 1 che “(…) assumiamo i costi per la cura dell’infermità congenita cifra 195, dal 17.04.2013 (retroattività massima dall’inoltro della domanda, in conformità dell’art. 48 LAI) al 31.10.2014. Il rimborso sarà effettuato secondo la tariffa AI. In caso d’ospedalizzazione saranno presi a carico i costi di degenza in reparto comune. (…)” (doc. AI 12/1).
1.2. Contro questa decisione è insorta la RI 1 di __________ eccependo che “(…) secondo la decisione del 1. novembre [ndr. recte: 1. dicembre] 2014 qui impugnata riguardo la garanzia per provvedimenti sanitari l’AI assume i costi per la cura dell’infermità congenita cifra 195 dal 17 aprile 2013 al 31 ottobre 2014, assumendo che la retroattività massima a partire dall’inoltro della domanda in conformità dell’art. 48 LAI non permetta un’ulteriore presa a carico da parte dell’AI. RI 1 contesta questa presa di posizione per i motivi seguenti. In base agli atti il Dr. __________ con scritto del 20 marzo 2014 [ndr. recte: 2013] ha espresso l’ipotesi che l’andamento della patologia parlerebbe per un’infermità congenita. Come detto, non risulta dagli atti in nostro possesso quando sarebbe eventualmente stata posta una diagnosi definitiva. L’assicurato è stato posto a conoscenza di essere portatore di un’infermità congenita al più presto il 20 marzo 2013. Ha inoltrato la richiesta di garanzia di prestazioni AI sicuramente in conformità con l’art. 48 LAI, ossia entro i 12 mesi precedenti la presa di conoscenza del fatto all’origine del diritto di prestazioni. Ne segue che il diritto a prestazioni a carico dell’assicurazione per l’invalidità si estingue sulla base dell’art. 24 LPGA. (…)” (I, punto 5).
L’insorgente ha quindi postulato che: “(…) 1. Il ricorso è accolto, la decisione del 1 dicembre 2014 è annullata. 2. All’assicurato signor PI 1 vengono accordate le prestazioni dell’assicurazione invalidità per la cura dell’infermità congenita cifra 195. (…)” (doc. I).
1.3. Con ordinanza del 2 gennaio 2015 il vicepresidente del TCA ha assegnato un termine di 20 giorni all’Ufficio AI per la risposta di causa e a PI 1 per presentare la sua presa di posizione (II).
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso evidenziando, in particolare, che “(…) nel caso concreto, l’assicurato – all’interno della propria richiesta di prestazioni (doc. 5 incarto AI) – ha precisato ai punti 5.1/5.2 che il difetto congenito alle ginocchia sussiste da sempre rispettivamente al punto 5.5 che egli dispone già di mezzi ausiliari (ginocchiere) dal 2004 circa. Del resto, anche il Dr. __________ ha specificato di conoscere il paziente per problemi al ginocchio destro già dal 2004 (cfr. doc. 5 incarto TCA), puntualizzando altresì sub. doc. A7 incarto TCA che “(…) già da parecchio tempo, almeno 8 anni, il paziente lamenta lussazioni e sublussazioni di ambedue le rotule, più a destra che a sinistra, (…)” (cfr. anche il doc. 9 incarto AI). Ora, sia dalla domanda inoltrata dall’assicurato che dagli atti medici contenuti nell’incarto risulta che il Signor PI 1 – perlomeno a far tempo dal 2004 – era a conoscenza dei fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni ai sensi dell’art. 48 cpv. 2 lett. a LAI. L’assicurato – già nel 2004 – era perciò al corrente della sua affezione come pure del fatto che tale stato di salute era suscettibile di aprire il diritto alle prestazioni da parte dell’assicurazione invalidità (cfr. in materia RCC 1984 pag. 420; RCC 1975 pag. 137; RCC 1965 pag. 115). Nella fattispecie in esame non sussistono pertanto i motivi per restituire il termine di perenzione di cui all’art. 48 cpv. 2 LAI. Anche volendo seguire la tesi ricorsuale di controparte (cfr. il gravame al punto 5) – in base alla quale l’assicurato sarebbe venuto a conoscenza di essere portatore di un’infermità congenita al più presto il 20 marzo 2013 –, il risultato finale non cambia. In effetti, il Signor PI 1 – il 20 marzo 2014 – non aveva (ancora) inoltrato la relativa richiesta di prestazioni conformemente a quanto disposto dall’art. 48 cpv. 2 lett. b LAI. Anche per detti motivi, la decisione impugnata va confermata mentre il ricorso respinto. […] Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che nel caso in esame non sussistono i motivi per restituire il termine di perenzione di cui all’art. 48 cpv. 2 LAI. Pertanto a ragione l’UAI ha riconosciuto le spese per la cura dell’infermità congenita cifra 195 dal 17.4.2013 (art. 48 cpv. 1 LAI) al 31.10.2014 (mese in cui l’assicurato ha compiuto 20 anni). (…)” (IV).
1.5. PI 1, anche dopo il sollecito del 5 febbraio 2015 (V), è rimasto silente.
1.6. Con ordinanza del 23 febbraio 2015 la risposta di causa è stata notificata alla ricorrente e a PI 1 assegnando loro un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (VI).
1.7. Con osservazioni del 24 febbraio 2015 l’insorgente si è confermata nelle proprie allegazioni rilevando, in particolare, che “(…) 3. Il fatto di avere problemi al ginocchio “da sempre” non comporta una conoscenza della diagnosi esatta di infermità congenita cifra 195. Tale conoscenza si ha solamente in base a diagnosi accertata. Quando il signor PI 1 abbia ricevuto la diagnosi sicura di infermità congenita, non si evince dagli atti in nostro possesso. Il quesito clinico posto stando al rapporto del Dr. __________ (fax del 20 marzo 2013) parla di lesioni condrali rispettivamente di rottura retinacolo mediale. Lo scritto del Dr. __________ del 20 marzo 2013 alla __________ fa presente che “l’andamento di questa patologia parla per una malformazione congenita e non è a carico dell’assicurazione infortuni”. Il Dr. __________ per contro, dopo aver visto l’assicurato in seguito ad infortunio in palestra, nel rapporto del 26 marzo 2013 non accenna ad un’infermità congenita. 4. Ma il motivo decisivo che ha portato al ricorso da parte di RI 1 sta nel fatto che il caso in esame vede confrontati l’AI da una parte, RI 1 dall’altra, e non l’assicurato, per cui è di rilevanza quando RI 1 abbia preso conoscenza dello stato di fatto che l’autorizza a richiedere il rimborso delle spese di cura in relazione all’infermità congenita (cfr. art. 49 cpv. 4 LPGA). La lettera della __________ all’assicurato del 4 aprile 2013 dichiara di elargire le prestazioni per un periodo limitato di tre mesi, più precisamente fino al 26 marzo 2013, dopo di che sarebbe competente l’assicurazione malattia. Orbene, RI 1 non ha ricevuto questo scritto che in un secondo tempo (infatti non risulta sotto i nominativi che ne hanno ricevuto una copia per conoscenza). In questo scritto non si fa del resto il minimo accenno all’infermità congenita come motivo per rifiutare una presa a carico infortunistica oltre il 26 marzo 2013, e si dichiara l’assicurazione malattia come competente dopo questa data, non l’AI. […] 6. RI 1 ha ricevuto una fattura elettronica relativa alla cura dell’infermità congenita in data 15 maggio 2013 per un periodo di cura dal 27 marzo al 30 marzo 2013. Prima di ricevere questa fattura RI 1 non era a conoscenza del problema di salute congenito del suo assicurato. Poiché l’assicurato non aveva fatto richiesta di prestazioni AI; RI 1 ha in seguito disposto l’annuncio all’AI con formulario del 15 aprile 2014, basandosi sulla giurisprudenza del Tribunale federale che concede all’ente assicurativo stesso il diritto di annuncio dell’assicurato all’AI (DTF 135 V 106). L’annuncio all’AI da parte di RI 1 è dunque stato fatto nel rispetto dell’art. 48 cpv. 2 lett. b LAI ed è tempestivo. Inoltre il fatto che un assicurato rinunci all’annuncio AI o non inoltri l’annuncio tempestivamente non può portare alla perdita del diritto all’annuncio AI da parte dell’ente assicurativo che ha già elargito prestazioni (DTF 135 V 106), poiché la possibilità dell’ente assicurativo, che ha anticipato le prestazioni, di richiedere il rimborso dipenderebbe da un fattore su cui lui stesso non ha influsso. (…)” (VII).
Le suddette osservazioni sono state notificate all’Ufficio AI e a PI 1 per presentare osservazioni scritte entro il termine di 10 giorni (VIII).
1.8. Con osservazioni del 6 marzo 2015, trasmesse per conoscenza alla ricorrente e a PI 1 (X), l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del gravame (IX).
PI 1 è rimasto silente.
considerato in diritto
2.1. Secondo l’art. 49 cpv. 4 LPGA se prende una decisione che concerne l’obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l’assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione. Quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici dell’assicurato.
Detto disposto descrive la legittimazione ad un rimedio giuridico allorquando già l’art. 59 LPGA stabilisce chi è toccato da una decisione e quindi legittimato ad impugnarla (Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 49 n. 63 pag. 628-629).
Ai sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica. La legittimazione ricorsuale prevista dall'art. 59 LPGA corrisponde a quella di cui all'art. 103 lett. a vOG (DTF 132 V 74 consid. 3.1 con riferimenti), secondo il quale aveva diritto di ricorrere chiunque era toccato dalla decisione impugnata ed aveva un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa, di modo che è applicabile la giurisprudenza resa a proposito di quest'ultima disposizione (Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 59 n. 4 pag. 735; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg); Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 64, pag. 121; va fatto presente che l’attuale art. 89 cpv. 1 lett. b LTF disciplina in modo diverso (più restrittivo) l’interesse degno di protezione del ricorso in materia di diritto pubblico al TF: al riguardo confronta le summenzionate citazioni). La giurisprudenza considerava degno di protezione ai sensi dell'art. 103 lett. a vOG, ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o l'annullamento di una decisione che può fare valere una persona toccata da quest'ultima. L'interesse degno di protezione consiste pertanto nell'utilità pratica che l'accoglimento dell'impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati).
In concreto, indirizzate a PI 1, la comunicazione del 15 settembre 2014 e la decisione del 1. dicembre 2014, concernenti la garanzia per provvedimenti sanitari – provocate dall’annuncio del 15 aprile 2014 e dallo scritto del 19 novembre 2014 della ricorrente (cfr. doc. AI 1/1 e 11/1) –, sono state notificate in copia, la comunicazione alla RI 1 di __________ (cfr. doc. AI 10/1-2) e la decisione alla ricorrente (cfr. doc. AI 12/1-2).
Ritenuto inoltre l’obbligo prestativo a dipendenza dell’assunzione delle prestazioni per la cura dell’infermità congenita cifra 195 OIC (lussazione congenita della rotula, per quanto sia necessaria un’operazione) da parte dell’AI, la RI 1 di __________ è legittimata (fatto, questo, peraltro non contestato) a ricorrere contro la decisione del 1. dicembre 2014.
2.2. Oggetto del contendere – ritenuta l’assunzione dei costi da parte dell’Ufficio AI per la cura dell’infermità congenita cifra 195 OIC (“lussazione congenita della rotula, per quanto sia necessaria un’operazione”) – è la decorrenza della garanzia per i rispettivi provvedimenti sanitari.
Più precisamente va stabilito se il diritto ai suddetti provvedimenti sanitari deve essere riconosciuto a partire unicamente dal 17 aprile 2013, come deciso dall’Ufficio AI (cfr. consid. 1.1 e 1.4), oppure a decorrere già da prima, come preteso dalla ricorrente (cfr. consid. 1.2 e 1.7).
2.3 L'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità di guadagno.
Secondo l’art. 13 cpv. 1 LAI, gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA).
Il diritto a tali provvedimenti esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete (art. 8 cpv. 2 LAI).
Il Consiglio federale designa mediante ordinanza quali sono le infermità congenite per le quali tali provvedimenti sono concessi. Esso può escludere le prestazioni se le infermità sono di poca importanza (art. 13 cpv. 2 LAI).
Facendo uso della delega di competenza di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).
Questa autorità dispone di un largo potere di apprezzamento che le permette di optare per una regola generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità, per dei criteri particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche degli aspetti di ordine pratico (RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI 1999 pag. 173 consid. 2b con riferimenti; vedi pure Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 13, pagg. 160-162).
Giusta l'art. 1 cpv. 2 OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato. Il Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità congenite evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite giusta l'articolo 13 LAI.
L’art. 2 cpv. 1 OIC dispone che il diritto nasce con l’inizio dei provvedimenti sanitari, ma al più presto a nascita avvenuta.
Se la cura di un’infermità congenita viene assunta perché è necessaria una terapia precisata nell’allegato, il diritto nasce con l’inizio del provvedimento; esso si estende in seguito a tutti i provvedimenti sanitari necessari alla cura dell’infermità congenita (cpv. 2).
Sono reputati provvedimenti sanitari necessari alla cura di un'infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC).
In argomento vedi la STF 8C_664/2014 del 21 maggio 2012 consid. 2 con riferimenti.
2.4. L’art. 24 cpv. 1 LPGA enuncia che il diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva essere pagato.
Secondo l’art. 48 LAI (nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 marzo 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1. gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603)) se l’assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi, a provvedimenti sanitari o a mezzi ausiliari più di 12 mesi dopo la nascita di tale diritto, la prestazione gli è dovuta, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta (cpv. 1).
La prestazione arretrata è corrisposta per un periodo più lungo se l’assicurato: a) non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni; e b) fa valere il suo diritto entro 12 mesi dal momento in cui è venuto a conoscenza di tali fatti (cpv. 2).
Circa l’introduzione del succitato art. 48 LAI – in un tenore simile a quello dell’art. 48 cpv. 2 v.LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007: “(…) Se l’assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l’inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA. Esse sono assegnate per un tempo anteriore, se l’assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza. (…)” – vedi la STF 9C_896/2014 del 29 maggio 2015 consid. 4.3 (in argomento cfr. anche Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 48, pag. 523).
Al riguardo nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure) (FF N. 12 del 30 marzo 2010 pagg. 1603-1722) si legge che: “(…) Questo articolo ripristina la situazione precedente alla 5a revisione AI per quanto concerne il diritto a prestazioni arretrate nel caso degli assegni per grandi invalidi, dei provvedimenti sanitari e dei mezzi ausiliari. Nelle intenzioni del legislatore, il nuovo inizio del diritto stabilito nel quadro della 5a revisione AI si riferiva all’articolo 29 LAI (rendite) e all’articolo 10 capoverso 1 LAI (provvedimenti di reinserimento e provvedimenti professionali). Involontariamente, è stato però prolungato da uno a cinque anni anche il diritto retroattivo ad assegni per grandi invalidi, provvedimenti sanitari e mezzi ausiliari. Essendosi venuta a creare una disparità di trattamento rispetto all’assegno per grandi invalidi dell’AVS (nel cui caso si ha diritto alle prestazioni arretrate degli ultimi 12 mesi) e dato che la disposizione è praticamente impossibile da attuare, per le prestazioni in questione va ripristinata la situazione vigente prima della 5a revisione. (…)” (FF N. 12 del 30 marzo 2010 pagg. 1691-1692).
L’art. 48 cpv. 2 LAI istituisce un termine di perenzione che non può essere né interrotto, né sospeso e accorda la restituzione di tale termine in determinate circostanze (STF 8C_262/2010 del 12 gennaio 2011; DTF 102 V 112 consid. 1; vedi anche Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 48, pag. 525).
2.5. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), confermata nella DTF 139 V 289 consid. 4.2 pag. 292 con diversi riferimenti, con “i fatti motivanti il diritto” – “fatti determinanti il suo diritto” giusta il nuovo tenore dell’art. 48 cpv. 2 LAI in vigore dal 1. gennaio 2012 – si fa riferimento al danno alla salute fisica o mentale che causa un’incapacità di guadagno permanente o di lunga durata o che provoca, in assicurati senza attività lucrativa, un impedimento nelle proprie mansioni abituali.
Pertanto la “conoscenza” di tali fatti non si riferisce alla facoltà soggettiva dell’assicurato di rendersi conto del proprio stato di salute, ma piuttosto alla possibilità oggettiva di stabilire che tale stato è suscettibile di aprire il diritto alle prestazioni da parte dell’assicurazione invalidità.
Dunque il versamento secondo l’art. 48 cpv. 2 LAI è dato nel caso in cui, per motivi di forza maggiore (DTF 102 V 112), come la malattia, l’assicurato oggettivamente non poteva provvedere ad inoltrare la domanda di prestazioni assicurative e vi ha rimediato in un termine ragionevole dopo la cessazione dell’impedimento.
Lo stesso vale se l’assicurato, a causa del suo stato di salute, non è in grado di conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni, allorquando già ne ricorrevano gli estremi, ad esempio nel caso di schizofrenia (I 125/02 del 6 agosto 2002 pubblicata in RDAT I-2003 N. 71 pag. 277; DTF 108 V 226 consid. 4 pag. 228; STFA I 824/05 del 20 febbraio 2006 consid. 4 e I 705/02 del 17 novembre 2003 consid. 4), nel caso di un grave disturbo narcisistico depressivo della personalità nel senso di uno stato borderline al limite della schizofrenia (STFA I 418/96 del 12 novembre 1997 consid. 3b), nel caso di un grave disturbo della personalità (STFA I 205/96 del 21 ottobre 1996 consid. 3c), nel caso di incapacità di discernimento a causa di una (imprecisata) grave patologia psichiatrica (STFA I 71/00 del 29 marzo 2001 consid. 3a) e nei casi di grave depressione (DTF 102 V 112 consid. 3 pag. 118) o di disturbo di personalità con secondario alcoolismo cronico (STFA I 149/99 del 16 marzo 2000 consid. 3b). Detta casistica è confermata nella succitata DTF 139 V 289 consid. 4.2 pag. 292).
Un pagamento retroattivo della rendita ai sensi dell’art. 48 cpv. 2 LAI può, pertanto, avvenire solo in modo restrittivo.
2.6. Il TFA, nella STFA I 671/03 del 1. dicembre 2004, chiamato a pronunciarsi in un caso in cui l’autorità giudiziaria cantonale aveva riconosciuto – in applicazione dell’art. 48 cpv. 2 v.LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007 e vista l’infermità congenità cifra 451 OIC (glicogenosi) – il diritto a provvedimenti sanitari dal 24 giugno 2001 ritenuta la tardività della domanda di prestazioni del 24 giugno 2002, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2 Anders als der Anspruch auf Rentenleistungen, der nicht von einer bestimmten Diagnosestellung abhängig ist, setzt der Anspruch auf medizinische Massnahmen bei einem Geburtsgebrechen die Existenz eines genau bezeichneten Gebrechens voraus (vgl. Art. 13 IVG in Verbindung mit Art. 3 IVV; unveröffentlichtes Urteil H. vom 23. März 1999 [I 509/98] Erw. 2c). Als Korrelat zu dieser eng umschriebenen Anspruchsvoraussetzung darf die bei gebotener Sorgfalt zumutbare Kenntnis des anspruchsbegründenden Sachverhalts im Sinne von Art. 48 Abs. 2 Satz 2 IVG vom Versicherten nicht bereits zu einem Zeitpunkt erwartet werden, in welchem eine kongenitale Natur des Gesundheitsschadens von den behandelnden Ärztinnen und Ärzten in Betracht gezogen wird, jedoch noch keine objektive Gewissheit über das Vorliegen eines seit Geburt bestehenden Leidens, geschweige denn über dessen genaue Bezeichnung (diagnostische Einordnung), besteht.
Vor diesem Hintergrund erweist sich die vorinstanzliche Schlussfolgerung, dass der anspruchsbegründende medizinische Sachverhalt für den Beschwerdeführer bzw. seine gesetzlichen Vertreter bereits im Juli 2000 erkennbar gewesen sei, als unzutreffend. Vielmehr bestanden bis Anfang Juli 2002 objektiv begründete Zweifel am Vorliegen eines seit Geburt bestehenden Gesundheitsschadens, welche - wie aus dem unter Erw. 4.1 hievor Gesagten hervorgeht - auch durch Rückfrage bei den behandelnden Ärzten nicht hätten verlässlich ausgeräumt werden können. Dementsprechend kann dem Beschwerdeführer das Zuwarten mit der IV-Anmeldung nicht als Sorgfaltswidrigkeit vorgeworfen werden. Dies gilt umso mehr, als der Versicherte - im Unterschied zum vorinstanzlich erwähnten Urteil EVGE 1964 S. 275 Erw. 2 - nicht jahrelang für eine bereits kurz nach der Geburt aufgefallene Anomalie in Behandlung stand, ohne sich über die kongenitale Natur der Beschwerden zu erkundigen, sondern an einer juvenil-adulten Form einer Stoffwechselstörung leidet, deren vage Anzeichen zum ersten Mal im Alter von vierzehn Jahren auftauchten; dass es sich um ein Geburtsgebrechen handelt, war daher nicht gleich naheliegend wie im Falle von kurz nach der Geburt oder in den ersten Lebensjahren manifest werdenden Gesundheitsschäden.
Nicht zum Nachteil gereicht es dem Beschwerdeführer, dass er sich bereits einen Monat vor der am 24. Juli 2002 durchgeführten, eine verlässliche Diagnose ermöglichenden Muskelbiopsie bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug anmeldete und als Grund hierfür ein "Geburtsgebrechen" angab. Denn dies ändert nichts daran, dass er sich mit dieser Angabe im Bereich der medizinischen Spekulation bewegte, wie der Beschwerdeführer mit seinem vagen Hinweis auf eine (anschliessend nicht bestätigte) "Myopathie" mit allgemeinem Vermerk "siehe Arztbericht von Prof. L.________" denn auch selbst einräumte.
4.3 Nach dem Gesagten hat sich der Beschwerdeführer am 24. Juni 2002 rechtzeitig im Sinne von Art. 48 Abs. 2 Satz 2 IVG zum Leistungsbezug angemeldet, sodass die Voraussetzungen einer weiter als 24. Juni 2001 zurückgehenden Nachzahlung erfüllt sind. Antragsgemäss erstreckt sich der Anspruch auf die zur Behandlung des Geburtsgebrechens notwendigen medizinischen Massnahmen auch auf die Zeit von März 1998 bis 23. Juni 2001 (Erw. 1 und 3.1 hievor).
(…)" (STF I 671/03 del 1. dicembre 2004, consid. 4.2 e 4.3)
In sintesi il TFA ha stabilito che, presupponendo il diritto a dei provvedimenti sanitari ex art. 13 LAI l’esistenza di un’infermità congenita, all’assicurato, anche usando della dovuta diligenza, non è possibile imputare la conoscenza dei fatti determinanti il suo diritto prima che una tale diagnosi sia posta.
La succitata STFA è stata richiamata anche nelle STF 9C_42/2011 del 27 aprile 2011 consid. 4.3 e 8C_300/2007 del 14 gennaio 2008 consid. 2.2.
2.7. Nella fattispecie concreta, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), questo Tribunale ritiene che PI 1 è venuto a conoscenza di essere portatore di un’infermità congenita nel marzo 2013.
In effetti il dr. __________, nel rapporto del 20 marzo 2013 indirizzato alla __________, si è così espresso:
" (…)
Conosco il paziente già dal 2004 dove per problemi al ginocchio destro ero stato contattato, si era diagnosticata una Sindrome di Sinding Larsen ginocchio destro. Altri episodi di dolori acuti a livello del ginocchio sono probabilmente da riportare a delle tendenze a lussazioni rotulee, una sicura a destra nel marzo 2007, un’altra a sinistra nell’aprile seguente. Da poi gioca sempre con una ginocchiera e fa fisioterapia. Una forte lussazione a destra è subentrata ancora nell’aprile 2008, da poi trattamento conservativo con capsula gessata. Nel 2011 altra sub-lussazione della rotula destra trattata conservativamente e l’ultima risulta il 06.01.2013. Qui ora scattano gli accertamenti con protocollo e misurazione TA-TG che risulta patologico a destra, ma ancor di più a sinistra. Si è dunque optato per un trattamento operatorio di ricostruzione del MPFL (legamento patello-femorale mediale). Dapprima a destra, poi si dovrà eseguire questo intervento anche a sinistra un anno dopo. L’andamento di questa patologia parla per una malformazione congenita e non è a carico dell’assicurazione infortuni.
(…)" (doc. 5/1 incarto Cassa malati = doc. A/5)
In seguito l’assicurato è stato sottoposto all’intervento “(…) MPFL con Gracilis, sistema Arthrex (…)” come risulta dal rapporto operatorio del 28 marzo 2013 del dr. __________ (doc. AI 7/5-6).
Stante quanto sopra – ritenuto anche che secondo la Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’assicurazione invalidità (CPSI, valida dal 1° gennaio 2015), l’infermità congenita cifra 195 OIC (Lussazione congenita della rotula, per quanto sia necessaria un’operazione) è “(…) un’affezione rara che appare nell’ambito di certi sindromi (p. es. sindrome di Rubinstein-Taby) oppure anche isolata. Nella maggior parte dei casi la diagnosi non è formulata al momento della nascita, ma solamente nell’età infantile. (…)” – questo Tribunale ritiene che prima del 20 marzo 2013 PI 1 non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni ai sensi dell’art. 48 cpv. 2 lett. a LAI.
Infatti, lo si ribadisce, anche se non indicata precisamente quale infermità congenita cifra 195 OIC, è solo con il rapporto del 20 marzo 2013 del dr. __________ che viene posta la diagnosi di una malformazione congenita con indicazione per un’operazione e nulla in questo senso risulta da tutta l’altra documentazione medica componente l’incarto AI.
In questo senso non può essere seguito l’Ufficio AI laddove sostiene che PI 1 “(…) – perlomeno dal 2004 – era a conoscenza dei fatti determinanti il suo diritto a prestazioni ai sensi dell’art. 48 cpv. 2 lett. a LAI. (…)” (IV).
Nemmeno è possibile concludere differentemente per il fatto che PI 1, nel formulario “(…) Richiesta per minori (…)” del 29 luglio 2014 (doc. AI 5/1-6), abbia indicato quale danno alla salute un’infermità congenita: “(…) difetto congenito alle ginocchia […] da sempre (…)” (doc. AI 5/4-5, punti 5.1. e 5.2) indicando di disporre quale mezzo ausiliare delle “(…) ginocchiere circa dal 2004 (…)” (doc. AI 5/5, punto 5.5).
Infatti, il diritto alle prestazioni per la cura dell’infermità congenita cifra 195 OIC presuppone, da una parte, la diagnosi di lussazione congenita della rotula e, dall’altra parte, la necessità di un’operazione (“(…) lussazione congenita della rotula, per quanto sia necessaria un’operazione (…)” ).
Ora, lo si ribadisce, tanto l’esistenza di una malformazione congenita quanto l’indicazione per un’operazione sono state poste dal dr. __________ per la prima volta nel succitato rapporto del 20 marzo 2013 (cfr. doc. 5/1 incarto Cassa malati = doc. A5).
Al riguardo l’Ufficio AI ha rilevato tuttavia che “(…) Anche volendo seguire la tesi ricorsuale di controparte (cfr. il gravame al punto 5) – in base alla quale l’assicurato sarebbe venuto a conoscenza di essere portatore di un’infermità congenita al più presto il 20 marzo 2013 –, il risultato finale non cambia. In effetti, il Signor PI 1 – il 20 marzo 2014 – non aveva (ancora) inoltrato la relativa richiesta di prestazioni conformemente a quanto disposto dall’art. 48 cpv. 2 lett. b LAI. (…)” (IV).
2.8. Nella DTF 135 V 165, circa la facoltà dell’assicuratore malattia di annunciare un assicurato all’assicurazione invalidità, il TF ha stabilito che “(…) se l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ha assunto le spese di trattamento in virtù del suo obbligo di prestazione anticipata (art. 70 cpv. 2 lett. a LPGA) e l’assicurato, contrariamente all’art. 70 cpv. 3 LPGA, non si annuncia all’assicurazione per l’invalidità per ottenere le rispettive prestazioni, l’assicuratore malattia ha la facoltà di procedere all’annuncio. (…)” (regesto della DTF 135 V 165).
In concreto la ricorrente, con scritto del 15/17 aprile 2014 (richiamati l’art. 71 LPGA che regola il rimborso degli anticipi e la DTF 135 V 106), ha annunciato all’Ufficio AI il caso di PI 1 (cfr. doc. AI 1/1 e la documentazione allegata di cui all’incarto cassa malati).
Per le ragioni che seguono questo Tribunale ritiene che con il succitato annuncio del 15/17 aprile 2014 la ricorrente ha rispettato l’art. 48 cpv. 2 LAI e pertanto è a torto che l’Ufficio AI ha stabilito per PI 1 che “(…) assumiamo i costi per la cura dell’infermità congenita cifra 195, dal 17.04.2013 (retroattività massima dall’inoltro della domanda, in conformità dell’art. 48 della LAI) al 31.10.2014. (…)” (doc. AI 12/1).
Va qui evidenziato che il rapporto del 20 marzo 2013, nel quale il dr. __________ ha posto la diagnosi di malformazione congenita con indicazione per un’operazione (doc. 5/1 incarto Cassa malati = doc. A/5) è stato indirizzato alla __________ senza copia alla ricorrente.
Anche lo scritto del 4 aprile 2013 – scritto con il quale la __________ ha comunicato a PI 1 che: “(…) Ci riferiamo all’infortunio occorsole il 06.01.2013. Il 02.04.2013 il caso è stato sottoposto al nostro medico di fiducia, Dr. med. __________ specialista in medicina infortunistica. In base agli atti medici in nostro possesso e del suo parere, la informiamo sulle seguenti osservazioni: ● Il caso è stato preso a carico per un periodo limitato (3 mesi dall’evento) ● Le spese mediche verranno prese a carico fino al 26 marzo 2013. Dopo tale data le fatture saranno di competenza della sua cassa malati. (…)” (doc. AI 13/22 = doc. A/9) – non è stato trasmesso in copia alla ricorrente.
Come sostenuto, e peraltro non contestato, è solo con la ricezione della fattura del 16 aprile 2013 (doc. AI 13/34 = doc. A16/1) che la ricorrente è venuta a conoscenza della cura relativa all’infermità congenita: “(…) RI 1 ha ricevuto una fattura elettronica relativa alla cura dell’infermità congenita in data 15 maggio 2013 per un periodo di cura dal 27 marzo al 30 marzo 2013. Prima di ricevere questa fattura RI 1 non era a conoscenza del problema di salute congenito del suo assicurato. (…)” (VII).
La ricorrente, che non poteva conoscere i fatti determinanti il diritto alle prestazioni di PI 1 prima della succitata fattura del 16 aprile 2013, con l’annuncio 15/17 aprile 2014 ha fatto valere il diritto del suo assicurato entro 12 mesi da quando è venuta a conoscenza dei suddetti fatti.
Pertanto, a mente di questo Tribunale, ritenuta la facoltà di annunciare un assicurato all’assicurazione invalidità ai sensi della DTF 135 V 106 e avendo la ricorrente rispettato l’art. 48 cpv. 2 LAI, a PI 1 va riconosciuto il diritto ai provvedimenti sanitari per l’infermità congenita cifra 195 OIC fino al 31 ottobre 2014.
Di conseguenza il ricorso va accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che a PI 1 va riconosciuto il diritto ai provvedimenti sanitari per l’infermità congenita cifra 195 OIC fino al 31 ottobre 2014.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è riformata nel senso che a PI 1 va riconosciuto il diritto ai provvedimenti sanitari per l’infermità congenita cifra 195 OIC fino al 31 ottobre 2014.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti