Raccomandata
Incarto n. 32.2015.160
cr
Lugano 5 ottobre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1 ottobre 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1973, da ultimo attivo in qualità di tuttofare presso il bar gestito da un suo cugino, nel mese di maggio 2012 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, a seguito dei disturbi alla mano destra derivanti da un infortunio non professionale occorsogli presso la propria abitazione (doc. 1/1-6).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 28 maggio 2015 (doc. 59/1-4), poi confermato con decisione del 1° ottobre 2015 (doc. R2), l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato il diritto ad una rendita intera di invalidità (grado AI del 70%) per il periodo compreso fra il 1° dicembre 2013 e il 28 febbraio 2015, poi soppressa in quanto il grado di invalidità successivo, inferiore al 40%, non dà più diritto a prestazioni.
1.2. Contro la citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha tempestivamente presentato ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita di invalidità almeno del 50% a partire dal 1° marzo 2015 (doc. I).
La rappresentante legale dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente il ricorrente ha contestato la decisione dell’Ufficio AI, criticando i periodi di incapacità lavorativa riconosciuti dall’amministrazione sulla base del referto peritale eseguito in ambito LAINF da parte del dr. __________ nell’agosto/novembre 2014, il quale ha valutato un grado di inabilità lavorativa del 15% nello svolgimento di attività adatte.
La patrocinatrice del ricorrente ha evidenziato come così facendo, l’Ufficio AI abbia completamente ignorato l’aggiornamento dello stato di salute del mese di marzo 2015 del dr. __________, noto specialista in chirurgia della mano, il quale ha invece ritenuto l’interessato inabile al lavoro nella misura del 30% nell’esecuzione di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali.
Il ricorrente ha poi contestato il fatto che l’Ufficio AI (come del resto l’assicuratore LAINF) non abbia applicato al reddito da invalido riduzione percentuale alcuna, ritenendo opportuno il riconoscimento di una riduzione del 10% in ragione delle proprie difficoltà linguistiche.
In conclusione, l’avv. RA 1 ha considerato che aggiungendo alla riduzione del rendimento del 30% per motivi medici la riduzione del 10% per altri fattori, si ottiene un grado di invalidità del 53%, con conseguente diritto per l’assicurato di beneficiare di una mezza rendita di invalidità dal 1° marzo 2015 (doc. I).
1.3. In data 9 novembre 2015, la patrocinatore del ricorrente ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, con la relativa documentazione (doc. V).
1.4. In data 11 novembre 2015, la rappresentante legale del ricorrente ha comunicato al TCA “di voler cortesemente prendere in considerazione nella decisione di ammissione al gratuito patrocinio anche il pagamento dell’importo di fr. 11'312.- chiesto dalla spettabile __________ a titolo di rifusione delle rendite ordinarie mensili di fr. 1'414.- versate all’assicurato dal 01.03.2015 al 31.10.2015” (doc. VI + 1-9).
1.5. L’Ufficio AI, in sede di risposta di causa, ha confermato, da una parte, la correttezza dal profilo medico di quanto valutato dal SMR (cfr. doc. VII/1) e, dall’altra, dal profilo economico, rilevato come secondo la giurisprudenza federale non vi sia il diritto ad una riduzione automatica per lacune scolastiche o linguistiche (cfr. doc. VII/2).
L’amministrazione ha quindi confermato l’esattezza della decisione impugnata, postulando l’integrale reiezione del ricorso (doc. VII).
1.6. In data 17 novembre 2015, l’avv. RA 1 ha informato il TCA che a seguito del versamento, retroattivamente, da parte di __________, delle rendite ordinarie mensili per i mesi da marzo a ottobre 2015, per complessivi fr. 14'984.- “il mio mandante è quindi in grado di procedere alla rifusione dell’importo di fr. 11'312.- pretesa dalla stessa” (doc. IX).
1.7. Con osservazioni del 27 novembre 2015, la patrocinatrice del ricorrente ha nuovamente contestato la percentuale di inabilità lavorativa del 15% nello svolgimento di attività adatte presa in considerazione dall’amministrazione al fine del calcolo del grado di invalidità, ritenendo maggiormente appropriata quella del 30% posta dal dr. __________.
La rappresentante dell’assicurato ha, al riguardo, sottolineato come il referto del dr. __________ “redatto oltre 7 mesi dopo la perizia del 22.08.2014 e soprattutto redatto a seguito di un esame clinico specialistico palesemente dettagliato, è incontestabilmente atto a determinare oggettivamente il grado aggiornato di incapacità lavorativa del paziente” (doc. X).
1.8. In data 15 dicembre 2015, l’Ufficio AI ha ribadito quanto già esposto in sede di risposta di causa, osservando che lo stesso assicuratore infortuni, con decisione del 2 novembre 2015 allegata in copia, ha attribuito all’assicurato una rendita di invalidità del 32% a far tempo dal 1° marzo 2015 e un’IMI del 30% (cfr. doc. XII/1), basandosi, dal profilo medico, sulla valutazione peritale del dr. __________ (doc. XII).
1.9. Con osservazioni del 22 dicembre 2015 la patrocinatrice del ricorrente ha ribadito le proprie precedenti contestazioni a proposito della valutazione del dr. __________, rilevando che la decisione in materia LAINF cui ha fatto riferimento l’Ufficio AI è stata tempestivamente impugnata dall’assicurato (doc. XIV + 1).
Queste considerazioni dell’avv. RA 1 sono state trasmesse all’amministrazione (cfr. doc. XV), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni.
in diritto
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.3. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.4. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
L’art. 72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”.
Per mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher, SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag. 288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).
In una sentenza pubblicata in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1; DTF 138 V 271 consid. 1.1.).
A proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).
La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2.; 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti; 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).
Il Tribunale federale ha comunque già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).
Questa giurisprudenza viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza 32.2013.183 del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del 31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308 del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Nella decisione del 1° ottobre 2015, riprendendo quanto già indicato nelle motivazioni indicate nel progetto di decisione del 28 maggio 2015, l’amministrazione ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità dal 1° dicembre 2013 al 28 febbraio 2015, poi soppressa, ritenuto che dalla valutazione medica peritale svolta dal dr. __________ in ambito LAINF, seguita da un raffronto dei redditi, è emerso che l’interessato non presentava più, dopo tale data, un grado di invalidità pensionabile.
Il TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.2. e 2.3., se l’Ufficio AI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1 a far tempo dal 1° marzo 2015.
2.6. La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).
In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).
In una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invalidità per l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).
L’Alta Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).
Il medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).
Successivamente il Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6).
2.7. Dal punto di vista medico, nel rapporto finale del 22 maggio 2015, il dr. __________ del SMR ha considerato che, nel caso di specie, l’assicurato presenti unicamente delle patologie di origine infortunistica, ponendo le seguenti diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa:
" Esiti di infortunio in data 31 gennaio 2012 a seguito del quale l’Assicurato ha riportato:
ferita al terzo distale dell’avambraccio destro associata a lesione del nervo mediano e tendini, trattata cruentemente mediante revisione chirurgica, débridement, suture, neuroraffia del nervo mediano e tenoraffia dei tendini; esiti consolidati di una lesione del nervo mediano.” (Doc. 57-1)
Quanto alla capacità lavorativa, il medico del SMR, dopo avere indicato che l’interessato va considerato totalmente inabile al lavoro dal 30 gennaio 2012 al 31 luglio 2012, inabile al 70% dal 1° agosto 2012 al 30 settembre 2012, totalmente abile al lavoro dal 1° ottobre 2012 al 4 dicembre 2012, inabile al lavoro al 70% dal 5 dicembre 2012 al 27 novembre 2014, ha concluso che l’assicurato è inabile al lavoro al 60% dal 28 novembre 2014 e continua nella sua precedente attività (cfr. doc. 57-1), mentre va ritenuto inabile al lavoro al 15% nello svolgimento di attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali (cfr. doc. 57-2).
La patrocinatrice del ricorrente ha contestato le conclusioni alle quali è giunto il medico del SMR, con riferimento alla percentuale di abilità lavorativa in attività adeguate, rilevando come le stesse si siano fondate unicamente sulla valutazione peritale eseguita in ambito LAINF da parte del dr. __________, senza tuttavia tener conto del fatto che, in una più recente certificazione del 24 marzo 2015, il medico curante, dr. __________, ha considerato l’interessato inabile al lavoro nella misura del 30% nell’esercizio di attività adatte (cfr. doc. R1).
Al riguardo, nelle annotazioni del 9 novembre 2015, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna generale, esperto SIM, ha escluso che dal referto del dr. __________ del 24 marzo 2015 emerga una modifica dello stato di salute dell’interessato.
Il dr. __________ ha infatti rilevato:
" (…)
Ricorso contro decisione 1.10.2015:
o Impedimento in attività adatta valutato essere del 30%
o Assenza di sostanziale modifica dello status rispetto alla valutazione dr. __________
Valutazione:
Assenza di patologia invalidante extra-infortunistica
L’attuale certificazione del dr. __________ non evidenzia una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione del dr. __________.” (Doc. VII/2)
Chiamato a pronunciarsi, il TCA, per i motivi che meglio verranno illustrati qui di seguito, non ha motivo per distanziarsi da queste considerazioni del medico del SMR.
Constatata l’assenza di patologie di origine extra-infortunistica – circostanza sulle quali le parti sono concordi – questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio l’apprezzamento fornito dal dr. __________ del SMR, poi confermato dal dr. __________ del SMR, il quale, a sua volta, si basa sulla valutazione peritale eseguita su incarico dell’assicuratore LAINF da parte del dr. __________, spec. FMH in chirurgia della mano (cfr. doc. 72/114-122).
Quest’ultimo, nell’accurata e approfondita perizia del 22 agosto 2014, poi integrata attraverso i complementi peritali del 26 e 28 novembre 2014, ha considerato l’interessato abile al lavoro nella misura del 60% nello svolgimento della sua abituale professione di tuttofare (cfr. doc. 72-119), ma ancora abile nella misura dell’85% in attività adatte, precisando che “con la mano sinistra sana l’attività medico-teorica consona ed esigibile potrebbe anche raggiungere il 100%. Purtroppo il paziente ha una lesione al nervo mediano della mano lesa a destra che lascia dei disturbi residuali legati a iperpatia dolente, dolori al tocco e al movimento” (cfr. doc. 72/121-122).
Tale esauriente valutazione peritale, compresi i relativi complementi, a mente del TCA non può essere rimessa in discussione fondandosi sul referto del dr. __________ del 24 marzo 2015, addotto dalla patrocinatrice del ricorrente a sostegno della tesi una maggiore inabilità lavorativa dell’interessato nello svolgimento di attività adatte rispetto a quanto ritenuto dall’Ufficio AI.
Al contrario, questo Tribunale rileva che in quel referto, il dr. __________ ha, anzi, rilevato che “l’esame RMG ripetuto a 3 anni dall’incidente (dr. med. __________) ha documentato un’ulteriore progressione della rigenerazione nervosa dal punto di vista motorio e la persistenza di un deficit a carico della sensibilità tattile discriminativa alle prime 3 dita” (cfr. doc. R1).
Ora, contrariamente a quanto preteso dall’avv. RA 1 – la quale, nelle osservazioni del 27 novembre 2015, ha indicato che “è proprio alla luce della rigenerazione avvenuta (cit. doc. R1) che il medico curante stabilisce un grado di incapacità lavorativa del 30%” (cfr. doc. X pag. 3) - il TCA ritiene che stante la persistenza dei deficit a carico della sensibilità tattile, ma tenuto conto della progressione della rigenerazione nervosa dal punto di vista motorio constatate dal dr. __________, non sia in ogni caso giustificabile concludere che vi sia stato un peggioramento della capacità lavorativa dell’interessato nello svolgimento di attività adatte, tale da portare la stessa dal 15% valutato dal dr. __________ al 30% indicato dal dr. __________.
Il TCA ritiene pertanto che sia a ragione che il dr. __________ del SMR abbia reputato che la certificazione del dr. __________ non evidenzi una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione del dr. __________ (cfr. doc. VII/2).
In conclusione, stante quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche agli atti, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), che l'assicurato, dopo aver presentato un'incapacità lavorativa del 100% dal 30 gennaio 2012 al 31 luglio 2012, un’inabilità del 70% dal 1° agosto 2012 al 30 settembre 2012, una piena capacità al lavoro dal 1° ottobre 2012 al 4 dicembre 2012 e un’inabilità al lavoro del 70% dal 5 dicembre 2012 al 27 novembre 2014, a partire dal 28 novembre 2014 è inabile al lavoro al 60% nella sua precedente attività, mentre va ritenuto inabile al lavoro al 15% nello svolgimento di attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali.
2.8. Occorre quindi ora esaminare, dal profilo economico, la capacità di guadagno residua dell'assicurato.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2015 (la soppressione della rendita è effettiva dal 1° marzo 2015).
L’amministrazione ha eseguito il raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2013, motivo per il quale i redditi da valido e da invalido vanno aggiornati al 2015 (come peraltro correttamente fatto dall’assicuratore LAINF, cfr. doc. XII/1).
2.9. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
2.9.1. Nel caso di specie, nella decisione impugnata l’amministrazione ha indicato che l’assicurato, senza il danno alla salute, nel 2011, ha percepito un salario annuo di fr. 80'600, conformemente a quanto risulta dal questionario del datore di lavoro compilato in data 5 luglio 2012 (cfr. doc. 12/1-6).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi dall’importo citato, che, del resto, non è stato contestato dall’assicurato.
Adeguando tale importo al 2015 (+0.7%, +0.8% e +0.4%, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), si ottiene un reddito da valido di fr. 82'140.75.
2.10. Per quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.
In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).
In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).
2.10.1. La decisione litigiosa è stata emanata il 1° ottobre 2015 e pertanto il reddito da invalido va stabilito facendo capo all’edizione 2012 della Tabella TA1 (cfr. considerando 2.10.).
Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'210.--.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.04 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali da quantificare in +0.7% per il 2013, +0.8% per il 2014 e +0.4% per il 2015 (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), si ottiene, per il 2015, un reddito annuo di fr. 66'423.
Considerata un'esigibilità dell’85%, il reddito da invalido corrisponde a fr. 56'459.60.
2.10.2. Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
2.10.3. L’Ufficio AI non ha apportato alcuna riduzione percentuale (cfr. doc. 82/2-3).
La patrocinatrice del ricorrente ha contestato tale modo di procedere, rimproverando all’Ufficio AI di non avere tenuto conto del fatto che l’assicurato, nonostante risieda in Ticino dal 2001, non parla né comprende la lingua italiana. E questo ancora oggi, malgrado il riconoscimento da parte dell’amministrazione, quale provvedimento di intervento tempestivo, di un corso individuale di italiano di 16 lezioni, criticato dall’avv. RA 1 in quanto si è rilevato del tutto “inadatto al raggiungimento dell’obiettivo” -continuando l’interessato a non parlare una parola di italiano - e che, a suo parere, avrebbe dovuto essere sostituito da un corso più efficace, valido ed economico, quale ad esempio un corso della Scuola __________ di “italiano intensivo livello A1”, “rivolto a coloro che hanno molto tempo a disposizione e sono pronti ad investirlo nell’apprendimento della lingua italiana”.
La rappresentante dell’assicurato ha spiegato che a partire dal 2008 l’interessato ha sempre lavorato in qualità di tuttofare presso il bar di __________ gestito da suo cugino e dove tutti i dipendenti sono __________, ciò che ha portato RI 1 a “trascurare inesorabilmente e completamente la lingua italiana”, disponendo sempre dell’aiuto del cugino oppure della propria moglie quali interpreti, in caso di bisogno.
Secondo la patrocinatrice del ricorrente, posto che le conoscenze linguistiche sono fondamentali nello svolgimento di un’attività lucrativa, le carenze linguistiche dell’assicurato avrebbero dovuto essere opportunamente prese in considerazione da parte dell’amministrazione, stabilendo una riduzione sociale del 10% (cfr. doc. I).
In sede di risposta di causa, l’Ufficio AI ha respinto le critiche ricorsuali e confermato la correttezza del proprio agire, sottolineando come “non vi sono riduzioni automatiche per lacune scolastiche o linguistiche (cfr. sentenza dell’Alta Corte I 724/02 del 10 gennaio 2003, consid. 4.2.2.)” e che “l’Alta Corte ha comunque ribadito che per attività semplici e ripetitive le difficoltà linguistiche non giustificano deduzioni con riferimento al salario che figura nelle tabelle (cfr. sentenza 8C_594/2011 del 20 ottobre 2011, consid. 5; 8C_17/2011 del 21 aprile 2011, consid. 6.2.)”.
Il TCA che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha motivo di scostarsi da tale valutazione dell’amministrazione.
Va, infatti, rilevato che la giurisprudenza federale ha già, più volte, avuto modo di ricordare che per lo svolgimento delle attività semplici e ripetitive di cui al livello 4 delle RSS nelle versioni fino al 2010 (equivalenti al livello 1 delle RSS 2012) eventuali lacune scolastiche o linguistiche non giustificano una riduzione del reddito da invalido (cfr., tra le tante, STF 8C_594/2011 del 20 ottobre 2011, consid. 58C_17/2011 del 21 aprile 2011, consid. 6.2.)
Il Tribunale federale, in due sentenze commentate in SZS/RSAS 2016 pag.174 -177, ha poi ribadito la propria giurisprudenza anche con riferimento ad attività semplici e ripetitive individuate tramite il metodo delle DPL, confermando l’affidabilità dei posti di lavoro e dei salari determinati utilizzando questo metodo anche in caso di assicurati con un basso livello di formazione (STF 8C_215/2015 del 17 novembre 2015) e limitate competenze linguistiche (STF 8C_430/2014 del 21 dicembre 2015), mettendo in evidenza come nell’individuazione delle DPL cui fare riferimento nei singoli casi l’amministrazione abbia la possibilità di limitare i criteri di scelta in modo tale da selezionare solo le attività che richiedono la conclusione della scuola dell’obbligo.
Inoltre, come giustamente indicato dall’amministrazione, va sottolineato che le prestazioni dell’AI servono a compensare l’incapacità al guadagno derivante dal danno alla salute e non per eliminare eventuali lacune linguistiche (cfr. STF I 381/06 del 30 aprile 2007), le quali, del resto, sono state prese in considerazione dall’amministrazione nell’ambito dei provvedimenti di intervento tempestivo attraverso il finanziamento di lezioni di italiano e, d’altra parte, non hanno impedito all’assicurato di comunque trovare nel 2008 e conservare ancora tutt’oggi un lavoro quale tuttofare - e oltretutto molto ben retribuito – comprendente, come risulta dal referto peritale del dr. __________, “attività per la sicurezza; per la logistica, pulizia e controllo merci e, in misura minore, per organizzazione eventi e concerti” (cfr. doc. 72-119).
Infine, sull’esistenza di sufficienti posti di lavoro semplici e ripetitivi di cui alle RSS, necessitanti di bassi requisiti intellettuali e che possono essere eseguiti anche con una sola mano, cfr. STF 8C_350/2013 del 5 luglio 2013.
Va, comunque, osservato che anche se si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione del 10% richiesta dalla patrocinatrice del ricorrente – comunque ingiustificata nel caso di specie - non sarebbe comunque possibile assegnare all’assicurato una rendita di invalidità, poiché il tasso di invalidità risulterebbe comunque inferiore alla soglia minima del 40% (cfr. qui di seguito, consid. 2.11.).
2.11. In concreto, raffrontando, nel 2015, il reddito da valido di fr. 82'140.75 con quello da invalido di fr. 56’459.60, si ottiene un grado di invalidità del 31,26% arrotondato al 31% (cfr. DTF 130 V 121, consid. 3.2), percentuale che, come correttamente stabilito dall’amministrazione, non dà diritto ad una rendita di invalidità.
Anche volendo, per pura ipotesi di lavoro (cfr. cons. 2.10.3), seguire la tesi ricorsuale secondo la quale andrebbe applicata al reddito da invalido una riduzione percentuale del 10%, raffrontando il reddito da valido di fr. 82'140.75 con quello da invalido di fr. 50’813.60, si otterrebbe un grado di invalidità del 38,14% arrotondato al 38%, insufficiente per potere beneficiare di una rendita.
Per inciso, il TCA rileva che, quandanche si volesse considerare corretto (ma così non è) attribuire una riduzione percentuale del 10%, quest’ultima andrebbe applicata al reddito da invalido e non, come invece preteso dalla patrocinatrice del ricorrente, al grado di incapacità lavorativa medicalmente riconosciuta (cfr. doc. I pag. 12, laddove al punto 17 è stato indicato che il ricorrente chiede che venga confermato “il 30% di incapacità lavorativa così come certificato medico del 24 marzo 2015 del dr. med. __________. Si chiede inoltre che venga operata un’ulteriore riduzione sociale del 10%, di modo da ottenere un grado di capacità lavorativa del 60%”). Sul tema, confronta STF 8C_931/2010 del 26 gennaio 2011, nella quale l’Alta Corte ha confermato che la riduzione del reddito da invalido deve avvenire “in due fasi”, riducendo dapprima il dato statistico della percentuale dovuta all'incapacità di lavoro e solo una volta in possesso del risultato intermedio procedere all’ulteriore riduzione per tenere conto delle circostanze del caso concreto (DTF 126 V 75).
La decisione dell’Ufficio AI va, di conseguenza, tutelata e il ricorso respinto.
2.12. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’assicurato.
Quest’ultimo ha chiesto, tuttavia, di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc. I).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, 3a edizione, 2015, ad art. 61, n. 173 e seguenti, pag. 828 e seguenti).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti).
L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.).
Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2).
2.13. Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, alla patrocinatrice del ricorrente doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto (cfr. sentenza 35.2015.44 del 24 febbraio 2016, consid. 2.9). Dal profilo medico, infatti, come sopra esposto, il referto del dr. __________ prodotto in sede ricorsuale non era tale da giustificare un peggioramento dello stato di salute dell’interessato (cfr. consid. 2.7.).
Inoltre, dal profilo economico, alla luce della giurisprudenza federale in materia, l’invocata riduzione percentuale del 10% del reddito da invalido per ragioni linguistiche non era palesemente condivisibile (cfr. consid. 2.10.3).
Va, inoltre, evidenziato che alla luce dei redditi percepiti dall’assicurato (salario mensile di fr. 3'358.35 e rendita di invalidità mensile dell’assicuratore LAINF di fr. 1'873) e da sua moglie (pari a fr. 46'219 annui secondo i dati riportati in sede fiscale), anche il requisito dell’indigenza non appare adempiuto.
In queste condizioni la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è respinto.
2.L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
Le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti