Raccomandata
Incarto n. 32.2014.128
FS
Lugano 21 luglio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 15 settembre 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 luglio 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione 17 giugno 2013 l’Ufficio AI ha chiesto a RI 1 la restituzione dell’importo di fr. 14'228.-- per prestazioni ricevute indebitamente dal 1. marzo 2010 al 30 giugno 2013 (doc. AI 13/10-11).
In esito al ricorso del 16 agosto 2013 (doc. AI 13/4-9) questo Tribunale lo ha accolto (STCA del 26 maggio 2014 sub. doc. AI 19/1-9) e, ravvisata nella mancata messa in atto della procedura di preavviso ex art. 57a LAI una violazione non sanabile del diritto di essere sentito, ha rinviato gli atti all’Ufficio AI precisando: “(…) In simili circostanze, ribadito che la decisione impugnata va trattata alla stregua di un preavviso ai sensi dell’art. 57a LAI (che in quanto tale basta per la salvaguardia del termine di perenzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA; cfr. STF 9C_877/2010 del 28 marzo 2011 consid. 4.2.1 con riferimenti), gli atti vanno rinviati all’amministrazione affinche proceda ad emettere una decisione rispettosa della procedura ex art. 57a LAI e quindi del diritto di essere sentito dell’assicurata. (…)”. (doc. AI 19/8).
1.2. Con decisione del 22 luglio 2014, oggetto della presente vertenza, l’Ufficio AI ha chiesto a RI 1 la restituzione dell’importo di fr. 4'302.-- per prestazioni ricevute indebitamente dal 1. luglio 2012 al 30 giugno 2013 (doc. A).
1.3. Contro la decisione del 22 luglio 2014, sempre tramite il RA 1, l’assicurata ha inoltrato il presente ricorso al TCA con il quale – eccepita l’assenza di motivazione della decisione di restituzione e contestata la mancata pronuncia circa il diritto ad un condono – ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il “(…) rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché si determini sulla rinuncia alla richiesta di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite nel caso in cui le condizioni per il condono risultassero manifestamente soddisfatte. (…).” (I).
1.4. Con la riposta di causa l’Ufficio AI – ricordato, circa gli articoli 35 LAI e 49 OAVS, quanto già espresso nella risposta del 29 agosto 2013 (doc. AI 15/1-4) nell’ambito del ricorso del 16 agosto 2013 (cfr. consid. 1.1), ovvero: “(…) Ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAI, le persone legittimate alla rendita d’invalidità hanno diritto ad una rendita completiva per ogni figlio che, qualora fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Per il capoverso 3 i figli affiliati soltanto dopo l’insorgere dell’invalidità non danno diritto alla rendita completiva salvo qualora si tratti del figlio dell’altro coniuge. Il concetto di affiliato è quello di cui all’articolo 49 OAVS (Meyer-Blaser Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 246). Secondo questa norma gli affiliati hanno diritto alla rendita per orfani alla morte dei genitori affilianti se questi si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione. La giurisprudenza ha precisato che è considerato affiliato il bambino che, nella famiglia affiliante, gode della situazione di bambino “legittimo”, di cui i genitori affilianti si assumono la responsabilità per il mantenimento e l’educazione, come lo farebbero nei confronti del proprio figlio (RCC 1992, p. 131, consid. 3b; STFA 1966, p. 234, consid. 2). Sempre secondo giurisprudenza federale (cfr. RCC 1992, p. 131), di principio uno dei presupposti per riconoscere il rapporto di affiliazione è la dimora effettiva del bambino affiliato presso la famiglia dei genitori affilianti. (…)” (IV) – ha ribadito che: “(…) nel presente caso il diritto alla rendita completiva è stato riconosciuto a decorrere dall’inizio del mese in cui a tutti gli effetti la giovane è stata considerata figlia “legittima”; dunque a carico dell’assicurato __________ e accolta nell’economia domestica di quest’ultimo dal giugno 2002 (data di entrata in Svizzera – permesso di dimora di tipo “B”). Nel frattempo la madre della giovane si è separata dall’assi-curato e costituendo con la figlia, dal 1° aprile 2008, una propria economia domestica. È quindi pacifico che non più assolvendo uno dei requisiti essenziali, quello della dimora effettiva nell’economia domestica di __________, il rapporto di affiliazione è da considerarsi estinto. Ne deriva che dall’aprile 2008 non sussistono più le condizioni per il riconoscimento della rendita completiva AI per figli. Le prestazioni indebitamente riscosse devono perciò essere restituite. (art. 25 cpv. 1 LPGA). (…)” (IV).
Contestualmente – confermato (come già evidenziato nella succitata risposta del 29 agosto 2013) che la Cassa cantonale di compensazione perlomeno dal marzo 2010 avrebbe potuto e dovuto rendersi conto che la situazione di RI 1 era cambiata – l’Ufficio AI ha ribadito inoltre che “(…) la richiesta di restituzione si rileva [recte: rivela, ndr.] così tardiva. Fanno eccezione le prestazioni versate nell’anno che ha preceduto la decisione di restituzione, e più precisamente quelle riferibili ai mesi da luglio 2012 a giugno 2013, per un importo complessivo di fr. 4'302.- (6 mesi a fr. 357.- per il 2012 e 6 mesi a fr. 360.- per il 2013). (…)” (IV).
Quanto alla domanda di condono l’amministrazione ha osservato che “(…) potrà pronunciarsi in merito al condono unicamente in un secondo tempo, ovvero dopo la pronuncia della sentenza in merito alla presente vertenza da parte di codesto lodevole Tribunale, fermo restando che il ricorso risulti respinto. (…)” (IV).
1.5. Con scritto 9 ottobre 2014 la ricorrente si è confermata nelle proprie allegazioni ricorsuali (VI).
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. La ricorrente sostiene che con la decisione impugnata “(…) l’autorità di prime cure si limita a prendere atto delle osservazioni del 16 agosto 2013 ma non motiva la richiesta di restituzione delle prestazioni AI che la ricorrente avrebbe indebitamente percepito (…)” (I).
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387; 127 V 219; 127 V 431; 127 I 56; 126 V 130). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).
In questo senso, nell’ambito della procedura di preavviso ai sensi dell’art. 57a cpv. 1 LAI, l’Ufficio AI non può limitarsi a prendere conoscenza delle obiezioni sollevate da un assicurato nell’ambito delle procedura di audizione preliminare ed esaminarle: esso deve nella sua decisione di reiezione indicare i motivi per i quali non le ammette o non può prenderle in considerazione (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 57a pag. 555-556).
Infine, ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto – nella misura in cui essa non sia di particolare gravità – è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437).
In concreto, considerato che la decisione impugnata è stata preceduta dalla procedura sfociata nella STCA del 26 maggio 2014 (cfr. consid. 1.1 e doc. AI 19/1-9), questo Tribunale non ravvede alcuna violazione del diritto di essere sentito.
Infatti, nella decisione del 17 giugno 2013 (doc. AI 13/10-11; da trattare alla stregua di un preavviso come stabilito nella STCA del 26 maggio 2014 cresciuta incontestata in giudicato) l’Ufficio AI aveva già evidenziato che “(…) dato che dal 1° luglio 2008 non vive più sotto lo stesso tetto del signor __________, non sono più date le condizioni per riconoscerle la rendita completiva per figli e quindi siamo obbligati a richiederle la restituzione delle prestazioni percepite in esubero. (…)” (doc. AI 13/10).
Nella risposta del 29 agosto 2013 (doc. AI 15/1-4) – le cui argomentazioni sono state riprese nella risposta di causa del 26 settembre 2014 (cfr. consid. 1.4) – l’amministrazione si è confrontata con le censure sollevate dalla ricorrente e (richiamati gli articoli 35 LAI e 49 OAVS nonché sulla base della giurisprudenza federale secondo la quale di principio uno dei presupposti per riconoscere il rapporto di affiliazione è la dimora effettiva del bambino affiliato presso la famiglia dei genitori affilianti) ha ribadito che “(…) nel caso concreto, la madre della giovane si è separata dall’assicurato costituendo, dal 1° aprile 2008, una propria economia domestica. È quindi pacifico che non assolvendo più il requisito essenziale della dimora effettiva nell’economia domestica di __________ il rapporto di affiliazione è da considerarsi estinto. (…)” (doc. AI 15/3).
In questo senso, anche se non lo ha espressamente formulato, l’Ufficio AI (considerato estinto il rapporto di affiliazione con __________, beneficiario della rendità d’invalidità e ex marito della madre) ha ritenuto adempiuti i criteri ex art. 53 cpv. 1 LPGA per poter procedere alla revisione della decisione dell’11 febbraio 2010 con la quale ha riconosciuto ha RI 1, con effetto dal 1. marzo 2010, il diritto al versamento diretto della rendita completiva per figli a suo favore (cfr. doc. 192-194 dell’incarto della Cassa).
Sempre nella succitata risposta del 29 agosto 2013 – ammesso che l’amministrazione almeno dal mese di marzo 2010 avrebbe potuto e dovuto accorgersi del venire meno di uno dei presupposti necessari per riconoscere a RI 1 il diritto ad una rendita completiva per figli – l’Ufficio AI ha riconosciuto la tardività della domanda di restituzione del 17 giugno 2013 ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 LPGA concludendo che “(…) fanno eccezione le prestazioni versate nell’anno che ha preceduto l’emanazione della decisione di restituzione, e più precisamente quelle riferibili ai mesi da luglio 2012 a giugno 2013, per un importo di fr. 4'302.- (6 mesi a fr. 357.- per il 2012 e 6 mesi a fr. 360.- per il 2013). Il ricorso deve essere quindi parzialmente accolto e l’ammontare della restituzione ridotto a fr. 4'302.-. (…)” (doc. AI 15/3).
Quanto all’importo di fr. 4'302.--, nelle osservazioni del 19 settembre 2013, l’Ufficio AI ha infine rilevato che “(…) ancora recentemente il Tribunale federale ha riconfermato che la perenzione del diritto a reclamare la restituzione non è applicabile alle prestazioni versate nell’anno che ha preceduto l’emanazione della decisione di restituzione (sentenza TF 5.07.2013 – 8C_927/2012 – consid. 5.3). (…)” (doc. AI 17/1).
In simili circostanze, viste le succitate risultanze, è dunque a torto che l’insorgente sostiene che la decisione di restituzione del 22 luglio 2014 qui impugnata non sia stata motivata.
In particolare, nelle due risposte di causa (quella del 29 agosto 2013 e quella del 26 settembre 2014; doc. AI 15/1-4 e IV) su cui l’interessata ha potuto prendere posizione, l’ammini-strazione, pur non citando l’art. 53 cpv. 1 LPGA – in effetti la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004) –, ha indicato i motivi alla base della revisione: “(…) nel caso concreto, la madre della giovane si è separata dall’assicurato costituendo, dal 1° aprile 2008, una propria economia domestica. È quindi pacifico che non assolvendo più il requisito essenziale della dimora effettiva nell’economia domestica di __________ il rapporto di affiliazione è da considerarsi estinto. (…)” (IV)
In ogni caso, avendo avuto l’insorgente la possibilità di prendere posizione davanti a questo Tribunale che gode del pieno potere cognitivo, un’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata sanata in questa sede.
2.3. Con il ricorso l’insorgente non contesta nel merito la decisione di restituzione del 22 luglio 2014.
Va qui rilevato che nella STF 9C_406/2007 dell’11 marzo 2007 – chiamata a pronunciarsi circa il diritto ad una rendita nel caso di figli affiliati al beneficiario della rendita d’invalidità che li aveva lasciati alla madre abbandonando la dimora coniugale –, l’Alta Corte ha confermato la restituzione della rendita completiva per figli versata durante il periodo tra la separazione e la sentenza di divorzio.
In quell’occasione – richiamato il concetto di affiliato ai sensi dell’art. 49 LAVS (cfr. il consid. 4.2 della succitata STF) e evidenziato che nella STFA I 354/05 e I 382/05 del 26 maggio 2006 si è limitato a dire che il beneficiario del diritto alla rendita d’invalidità non adempiva più alle condizioni per ricevere una rendita completiva per i figli dopo il divorzio ritenuto che i figli erano andati a vivere con la madre e che egli non si assumeva più alcun obbligo di mantenimento verso di loro – il TF ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) En l'espèce, la situation entre la séparation et le divorce est la même que celle postérieure au divorce dans l'arrêt précité [ndr.: si riferisce alla STFA I 354/05 e I 382/05 del 26 maggio 2006]. En effet, l'intimé et les enfants ont cessé de faire ménage commun dès le 30 septembre 2005, date à laquelle E.________ a quitté le domicile conjugal, laissant les enfants seuls avec leur mère. Par ailleurs, rien ne laisse supposer que l'intimé ait continué, après la séparation, à assumer l'entretien ou l'éducation des enfants de son épouse. Dans son mémoire de réponse, il a lui-même reconnu qu'il n'avait pas été en mesure de contribuer à l'entretien des enfants au moyen d'une aide financière. Le fait qu'il ait continué à voir les enfants de son épouse de façon régulière après la séparation n'est au demeurant pas déterminant dès lors qu'il n'y avait de toute façon plus de ménage commun. Il est ainsi clairement établi qu'après la séparation des époux, l'intimé n'a plus continué à assumer l'entretien des enfants de son épouse. A cet égard, le seul versement des rentes par l'intimé à la mère des enfants pendant la période litigieuse ne suffit pas à faire perdurer le statut de père nourricier de celui-ci donnant droit à des rentes pour enfant recueilli. Il y a lieu d'admettre qu'à partir du 30 septembre 2005, les conditions posées par l'art. 49 al. 3 RAVS étaient remplies en l'espèce, de sorte que l'intimé ne remplissait plus les conditions d'octroi de rentes pour enfants à partir de cette date. (…)” (STF 9C_406/2007 dell’11 marzo 2007 consid. 4.3.3).
Nella fattispecie concreta, da una parte è incontestato che l’insorgente è andata a vivere (formando una nuova economia domestica) con la madre dopo che quest’ultima (dal 24 settembre 2009, così come risulta dalla sentenza di divorzio del 24 novembre 2010; cfr. doc. AI 13/13-16 = doc. 89-93 dell’incarto della Cassa) si è separata dall’ex marito __________.
Dall’altra parte, quantomeno dalla crescita in giudicato della succitata sentenza di divorzio del 24 novembre 2010, risulta inoltre che __________ non si è nemmeno più assunto alcun obbligo di mantenimento nei confronti dell’insorgente (dalla convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio risulta infatti che “(…) le parti rinunciano reciprocamente a ogni contributo alimentare ad eccezione della rendita completiva per i figli che RI 1 potrà continuare a percepire direttamente come avviene attualmente. (…)” (doc. AI 13/15-16 = doc. 92-93 dell’incarto della Cassa).
Anche in questo caso, come in quello di cui alla succitata STF 9C_406/2007 dell’11 marzo 2007, sono adempiti i presupposti (nuova economia domestica della figlia presso la madre e nessun obbligo di mantenimento verso la figlia elettiva da parte dell’ex marito) per ritenere estinto il diritto alla rendita completiva per figli a favore dell’insorgente (in questo senso vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 35 pag. 475: “(…) Die Kinderrente für ein Pflegkind entfällt, wenn sich ein Ehepaar trennt und der eine Ehegatte zuvor für die Unterhalts- und Ausbildungskosten für ein Kind des anderen Ehegatten auf-kam (9C_406/2007 E. 4.3). (…)”).
Non è possibile concludere differentemente per il solo fatto che dall’omologata convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio risulti che l’insorgente potrà continuare a beneficiare direttamente della rendita completiva per figli.
In effetti, come già ravvisato nella STCA del 26 maggio 2014, questo Tribunale ribadisce che “(…) quanto agli effetti della sentenza del 24 novembre 2010 del Pretore del Distretto di Lugano va qui rilevato che le decisioni giudiziarie attinenti al diritto di famiglia e al diritto tutelare sono determinanti per quanto attiene alla modalità del versamento delle rendite delle assicurazioni sociali e non del diritto alla prestazione in quanto tale (vedi, in questo senso, la STF 9C_499/2008 del 6 maggio 2009). (…)” (doc. AI 19/6).
Quanto all’importo (incontestato) chiesto in restituzione di fr. 4'302.-- e al termine di perenzione del diritto ad esigerne la restituzione, questo Tribunale conferma quanto già addotto nella STCA del 26 maggio 2014 e meglio che “(…) riguardo al termine di perenzione del diritto di esigere la restituzione ex art. 25 LPGA – con la risposta di causa l’Ufficio AI ha giustamente riconosciuto l’eccezione e ridotto la domanda di restituzione alle prestazioni versate nell’anno precedente la domanda di restituzione (cfr. consid. 1.4) – va ricordato che secondo la giurisprudenza federale “(…) il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL n. 12 pag. 35 [9C_795 / 2009]) (…)” (STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2) e che detto termine inizia a decorrere dal giorno del versamento mensile di ogni singola prestazione (vedi anche la STF 8C_927/2012, 8C_933/2012 consid. 5, considerando, questo, non pubblicato nella DTF 139 V 429). (…)” (doc. AI 19/6-7).
In simili circostanze – ritenuta l’estinzione (sicuramente almeno dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio del 24 novembre 2010) del diritto alla rendita completiva per figli e considerati i termini di perenzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA – è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha chiesto all’insorgente la restituzione delle prestazioni versate indebitamente limitatamente all’importo di fr. 4'302.-- (ovvero le rendite versate dal 1. giugno 2012 al 30 giugno 2013). Giova qui ricordare che già nella nella STCA del 26 maggio 2014 questo Tribunale aveva evidenziato che la decisione di restituzione del 17 giugno 2013 “(…) va trattata alla stregua di un preavviso ai sensi dell’art. 57a LAI (che in quanto tale basta per la salvaguardia del termine di perenzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA; cfr. STF 9C_877/2010 del 28 marzo 2011 consid. 4.2.1 con riferimenti) (…)” (doc. AI 19/8).
2.4. Con il ricorso – osservato che secondo l’art. 25 cpv. 1 LPGA la restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà e che a norma dell’art. 3 cpv. 3 OPGA l’assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono – l’insorgente pretende che “(…) poiché l’amministrazione, con la decisione qui avversa, ha omesso di pronunciarsi su questo aspetto, la decisione medesima deve essere annullata e gli atti restituiti all’Ufficio AI affinché si determini sulla rinuncia alla richiesta di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite nel caso in cui le condizioni per il condono risultassero manifestamente soddisfatte. (…)” (I).
Al riguardo va innanzitutto ricordato che di norma sulla restituzione e sul condono vanno emesse due distinte decisioni e che l’amministrazione può rinunciare alla restituzione se le condizioni del condono sono manifestamente adempiute (cfr. il consid. 3 della STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013: “(…) Giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione e il suo eventuale condono vengono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3 e 4 OPGA). Nella fattispecie, l'oggetto della lite riguarda unicamente il tema della restituzione. Le autorità amministrative e giudiziarie cantonali non si sono infatti ancora pronunciate sulla questione del condono. Anche in sede federale, pertanto, il giudizio si limita ad esaminare la legalità della domanda di restituzione. Nella misura in cui si prevale della buona fede e della precaria situazione finanziaria per (implicitamente) chiedere anche il condono dell'obbligo di restituzione, il ricorso si appalesa dunque inammissibile. (…)”; anche al consid. 1 della STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007 l’Alta Corte ha rilevato che: “(…) Nach Art. 25 Abs. 1 ATSG sind unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt. Über Rück-forderung und - gegebenenfalls - Erlass derselben wird in der Regel in zwei Schritten verfügt (Art. 3 und 4 ATSV). Auf die Rückerstattung kann bereits im Rahmen der (ersten) Verfügung über die Rückforderung nur verzichtet werden, wenn offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen für den Erlass gegeben sind (Art. 3 Abs. 3 ATSV). Der im Streit liegende Einspracheentscheid beschlägt nur die Frage der Rückforderung; in dessen Begründung heisst es, bei Eingang eines ent-sprechenden Gesuchs werde über den Erlass gesondert verfügt. Das kantonale Versicherungsgericht hat sich an den dadurch vorgegebenen Streitgegenstand gehalten und richtigerweise nichts zur Erlassfrage ausgeführt. Streitig und zu prüfen ist auch im letztinstanzlichen Verfahren allein die Frage der Rechtmässigkeit der Rückforderung an sich. (…)”).
In concreto, questo Tribunale deve ritenere che emanando la decisione di restituzione del 22 luglio 2014 l’amministrazione ha implicitamente concluso che le condizioni del condono non fossero “manifestamente” adempiute ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 OPGA (ciò non toglie, come del resto già preavvisato nella risposta di causa, che in un secondo tempo l’amministrazione dovrà verificare l’esistenza o meno dei presupposti necessari e pronunciarsi sulla domanda di condono).
Diversamente l’Ufficio AI avrebbe rinunciato ad emettere la succitata decisione di restituzione qui impugnata. Del resto, nell’ambito della procedura sfociata nella STCA del 26 maggio 2014 (cfr. consid. 1.1), nelle osservazioni del 19 settembre 2013 (doc. AI 17/1-2), l’amministrazione aveva evidenziato che “(…) nella fattispecie, l’UAI non ha ritenuto che le condizioni per concedere il condono fossero manifestamente date. In particolare sono ancora al vaglio le motivazioni addotte dalla ricorrente a sostegno della propria buona fede. (…)” (doc. AI 17/2).
In simili circostanze, per i motivi addotti, la decisione di restituzione impugnata non può essere annullata.
Inoltre, con la risposta del 26 settembre 2014, a ragione l’Ufficio AI ha rilevato che “(…) con l’atto di ricorso si contesta all’UAI di non essersi finora pronunciato in merito ad un eventuale condono. Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, considerato che solamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente. Per cui l’UAI potrà pronunciarsi in merito al condono unicamente in un secondo tempo, ovvero dopo la pronuncia della sentenza in merito alla presente vertenza da parte di codesto lodevole Tribunale, fermo restando che il ricorso risulti respinto. (…)” (IV).
2.5. Visto tutto quanto precede la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.
Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato la presenze sentenza, si pronunci sulla domanda di condono.
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato la presenze sentenza, si pronunci sulla domanda di condono
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il vicecancelliere
giudice Raffaele Guffi avv. Francesco Storni