Raccomandata
Incarto n. 32.2013.159
rg/sc
Lugano 17 dicembre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2013 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 agosto 2013 emanata da
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, 1211 Ginevra 2
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 8 febbraio 2012 l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una mezza rendita (grado d’invalidità 50%) dal 1. ottobre 2010 ed ad un quarto di rendita (grado d’invalidità 43%) dal 1. febbraio 2011 (cfr. doc. AI 52, 54);
in esito alla procedura di revisione avviata nel luglio 2012 (doc. AI 61), con decisione 15 agosto 2013, preavvisata il 17 maggio 2013 (doc. AI 85), sempre l’UAIE ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera d’invalidità dal
avverso suddetta decisione l’assicurata, rappresentata dal PatRA 1, insorge dinanzi al TCA postulando – dopo aver evidenziato come nel caso concreto non sia data la competenza ricorsuale del TAF l’assicurata essendo domiciliata in Svizzera ed eccependo pure la competenza decisionale dell’UAIE – il riconoscimento di una rendita intera d’in-validità;
con la risposta di causa presentata il 7 novembre 2013 dopo concessione di due proroghe del primo termine impartito il 17 settembre 2013, l’UAIE – precisando che nel caso di specie la domanda di rendita è stata istruita dall’Ufficio AI del Canto-ne Ticino in esito alla cui istruttoria è stata emanata la deci-sione qui impugnata, che con decisione 26 agosto 2011 la __________ ha assegnato al coniuge della ricorrente, domiciliato in __________, una rendita di vecchiaia e richiamando infine il marginale n. 2012 delle Direttive UFAS sulle rendite AVS e AI secondo cui entrambe le rendite di una coppia sposata devono essere fissate e versate dalla cassa di compensazione competente per la fissazione e il versamento della rendita del coniuge che, per primo, ha avuto diritto alla rendita, ritenuto che questa regola si applica ugualmente quando uno dei coniugi si vede riconoscere retroattivamente una rendita AI e la realizzazione dell’evento assicurato è anteriore all’inizio del diritto alla rendita di cui benefica il coniuge – ha dichiarato di rinunciare a prendere posizione, producendo la risposta al ricorso in rassegna allestita e sottoscritta dall’Ufficio AI del Cantone Ticino a mente del quale, stante l’incompetenza dell’UAIE ad emettere la de-cisione, la causa deve essergli trasmessa affinché, esaminata la nuova documentazione medica prodotta, emani una nuova decisione;
con scritto 18 novembre 2013 l’insorgente si è riconfermato nelle propria domanda di giudizio;
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principi-o e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
a norma dell’art. 55 cpv. 1 LAI l’ufficio AI competente è per principio quello del Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della richiesta di prestazioni, la competenza in casi speciali essendo invece stabilita dal Consiglio federale;
giusta l’art. 40 cpv. 1 lett. b dell’Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) emessa dal Consiglio federale, se gli as-sicurati sono domiciliati all’estero per la ricezione e l’esame di richieste è competente l’ufficio AI per gli assicurati all’e-stero, fatto salvi i cpv. 2 e 2bis del medesimo articolo nel caso in cui trattasi di frontalieri o di assicurati domiciliati all’e-stero ma che dimorano abitualmente in Svizzera;
per quanto concerne la competenza ricorsuale, l’art. 58 LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (cpv. 1). Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’e-secuzione (cpv. 2). L’autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (cpv. 3);
in deroga all’art. 58 LPGA l’art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2007) prevede che le decisioni del-l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero sono impugnabili direttamente dinanzi al TAF;
per giurisprudenza, tuttavia, la competenza del TAF (sino al 31 dicembre 2006 della Commissione federale di ricorso in ambito AVS/AI per le persone assicurate residenti all’estero) è data nella misura in cui al momento dell’inoltro del ricorso l’assicurato è residente all’estero, indipendentemente dalla questione a sapere chi è l’autorità amministrativa che ha reso la decisione impugnata (STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009 consid. 4.2; STFA I 232/03 del 22 gennaio 2004 consid. 2.3 pubblicata in SVR 2005 IV n. 39 p. 145; DTF 100 V 53 consid. 3c p. 57);
nel caso in esame, la decisione contestata è stata emessa dall’UAIE, ma avendo l’assicurata, incontestatamente e come risulta dal fascicolo, al momento dell’inoltro del gravame il proprio domicilio nel Cantone Ticino (ciò risulta del resto pure dalla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone) è esclusa un’impugnazione del provvedimento dinanzi al TAF;
deve di conseguenza essere ammessa la competenza dello scrivente TCA in virtù dell’art. 58 cpv. 1 LPGA;
dagli atti e dalla summenzionata banca dati anagrafica risulta che già al momento dell’avvio della procedura di revisione sfociata nel qui querelato provvedimento (luglio 2012; doc. AI 61 e 62), come d’altronde pure all’epoca della presentazione della domanda di prestazioni (giugno 2010; doc. AI 1) ed anche dell’emanazione della relativa decisione (febbraio 2012; doc. AI 52), l’assicurata era domiciliata in Ticino (segnatamente a Stabio);
l’art. 88 cpv. 1 OAI dispone che la revisione è avviata dall’uf-ficio AI che alla data dell’inoltro della domanda di revisione (in casu nel luglio 2012) è competente ai sensi dell’art. 40 OAI il quale a sua volta stabilisce, come visto sopra, che competente è l’ufficio AI nel cui campo d’attività gli assicurati hanno il loro domicilio (cpv. 1 lett. a; parimenti, e nel caso in cui vi fosse da ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che al momento del-l’avvio della revisione l’interessata fosse domiciliata all’estero, giusta l’art. 40 cpv. 2ter OAI nel caso in cui durante la procedura un assicurato domiciliato all’estero trasferisce la sua dimora abituale o il suo domicilio in Svizzera, la competenza passa all’Ufficio AI nel cui campo d’attività l’assicurato ha la sua dimora abituale o il suo domicilio; in argomento cfr. anche Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 16, nota marginale 856, p. 153);
ne consegue che competente ad emettere una decisione in merito al diritto a prestazioni di RI 1 era, a norma del-l’art. 55 LAI e 40 cpv. 1 lett. a OAI, l’Ufficio AI del Cantone Ticino – che, come accennato, si è già peraltro dichiarato competente ad assumere la pratica (cfr. XII/1) – e non l’UAIE;
il rimando, da parte dell’UAIE, a quanto stabilito alla cifra n. 2012 delle Direttive sulle rendite AVS e AI – che, per quanto è dato di capire, giustificherebbe il suo operato – non ha pertinenza alcuna atteso che il calcolo e il versamento delle rendite, quali compiti incombenti in ambito AI alle casse di compensazione, non coincidono con la competenza a decidere sulle prestazioni, compito che spetta invece agli uffici AI;
infatti, giusta l'art. 57 LAI gli uffici AI hanno il compito, in particolare, di accertare i presupposti assicurativi, valutare le possibilità di reintegrazione, determinare i provvedimenti d’inte-grazione e sorvegliarne l’attuazione, valutare il grado d’invali-dità, emanare le decisioni sulle prestazioni e informare il pubblico (cfr. anche art. 74 OAI);
per quanto riguarda invece le casse di compensazione, a nor-ma dell'art. 60 cpv. 1 LAI i loro i compiti sono quelli di collaborare all’accertamento dei presupposti assicurativi, di calcolare l’importo delle rendite, delle indennità giornaliere e degli assegni, di versare le rendite, le indennità giornaliere e gli asse-gni;
spetta quindi al competente ufficio AI decidere sul diritto alla rendita mentre alla cassa di compensazione, in caso positivo, compete la determinazione dell’ammontare della prestazione e il suo versamento (per il resto l’art. 122 cpv. 1 OAVS, applicabile per analogia anche in ambito AI in forza del rimando di cui all’art. 44 OAI, stabilisce i criteri per la determinazione della cassa di compensazione competente a calcolare e versare le prestazioni, mentre che l’art. 69 cpv. 1 OAI precisa che l’uf-ficio AI esamina le condizioni assicurative, se necessario in collaborazione con la cassa di compensazione competente giusta l’art. 44 OAI);
la cifra 9002 delle Direttive sulle rendite a sua volta precisa che la decisione in materia di rendite e di assegni per grandi invalidi dell’AI è di competenza degli uffici AI, ritenuto che le Casse di compensazione redigono le decisioni e le comunicano agli uffici AI per l’emanazione, riservati i casi in cui gli uffici AI decidono direttamente;
di principio una decisione resa da un ufficio AI incompetente territorialmente non è nulla ma annullabile (STFA I 232/03 del 22 gennaio 2004 in SVR 2005 IV Nr. 39 S. 145; ZAK 1989 p. 606; DTF 122 I 97 consid. 3a);
inoltre, conformemente alla giurisprudenza federale (STF 9C_891/2010 del 31 dicembre 2010; SVR 2005 IV Nr. 39; STFA I 8/02 del 16 luglio 2002, U 152/02 del 18 febbraio 2003; DFT 139 II 384 consid. 2.3) per motivi di economia processuale si può prescindere dall’annullare un provvedimento reso da un’autorità territorialmente non competente e rinviare gli atti all’autorità competente se l’eccezione di incompetenza non è stata sollevata e sulla base degli atti può essere presa una decisione;
nella fattispecie in esame la decisione 15 agosto 2013 del-l’UAIE deve essere annullata perché emanata da un’autorità incompetente e gli atti trasmessi all’Ufficio AI del Cantone Ticino affinché, dopo esperimento di eventuali ulteriori atti istruttori e nel rispetto della procedura di preavviso di cui al-l’art. 57a LAI, si pronunci sul diritto di RI 1 a prestazioni. La vertenza non è infatti suscettibile di essere decisa nel merito parte dello scrivente Tribunale conformemente alla suevocata giurisprudenza, già solo per il fatto che l’eccezio-ne d’incompetenza dell’UAIE è stata (a ragione) sollevata dal-l’insorgente;
stante l’esito del gravame non v’è motivo alcuno per procedere alla designazione di un “avvocato d’ufficio” nella misura in cui la relativa domanda formulata dall’insorgente – peraltro già rappresentata in causa dal RA 1 – con il grava-me sia da riferire, trattandosi di procedura cantonale e non fe-derale, all’art. 28 cpv. 2 Lptca. Nella misura in cui, invece, la richiesta sia da interpretare quale istanza di gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 28 cpv. 3 Lptca rispettivamente della LAG – in concreto per la parte non coperta dall’indennità per ripetibili che va riconosciuta in ragione di CHF 400.-- –, giova ricordare che il gratuito patrocinio sia in procedura ricorsuale che amministrativa può essere riconosciuto solo ad un avvo-cato patentato (STFA I 447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 con-sid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 p. 181; giurisprudenza nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008), ciò che non corrisponde al caso in esame;
secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
nella presente fattispecie le spese per CHF 500.-- sono poste a carico dell’UAIE.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
¿ La decisione 15 agosto 2013 dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero è annullata.
§§ Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI del Cantone Ticino conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura per CHF 500.-- sono poste a carico dell’ CO 1 che verserà alla ricorrente CHF 400.-- per ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti