Raccomandata
Incarto n. 32.2012.30
BS
Lugano 31 maggio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1 rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 9 dicembre 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - RI 1, classe 1964, beneficia dal 1° dicembre 2006 di una rendita intera AI (cfr. decisione 1° marzo 2006; doc. AI 37 e 44);
Con decisione 13 settembre 2007 essa è stata posta al beneficio di un assegno per grandi invalidi di grado elevato, con effetto dal 1° marzo 2007 (doc. AI 60 e 64).
La rendita e l’assegno sono stati confermati il 23 dicembre 2008 (doc. AI 96) ed il 30 ottobre 2009 (doc. AI 101);
nell’ambito della seconda revisione del diritto all’assegno per grandi invalidi, iniziata nel mese di ottobre 2011 (doc. 102/1), non riuscendo l’assistente sociale a rintracciare RI 1 presso il suo domicilio di __________ (cfr. rapporto 3 novembre 2011; doc. AI 103) e dopo il susseguente scambio di corrispondenza intercorso con il legale dell’assicurata (doc. AI 104, 110, 111 e 117), per decisione 9 dicembre 2011 l’am- ministrazione ha sospeso, con effetto dal 1° dicembre 2011, l’erogazione della citata prestazione assicurativa in attesa degli risultati relativi agli accertamenti svolti al fine di verificare se l’interessata è ancora domiciliata in Ticino, rispettivamente in Svizzera, presupposto essenziale per l’erogazione dell’assegno per grandi invalidi (doc. AI 114). Nel contempo l’Ufficio AI ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso;
contro la succitata decisione, tramite il suo curatore e quest’ultimo rappresentato dall’avv. RA 2, l’assicurata è insorta al TCA postulando il ripristino del diritto all’assegno per grande invalido. Ribadisce di vivere nel suo appartamento di __________, ammettendo di recarsi con una certa frequenza a __________ dove abita il suo curatore, ma di aver comunque mantenuto il suo centro d’interessi in Svizzera in quanto più volte alla settimana frequenta le terme di __________ e una volta la settimana la logopedia a __________. L’insorgente ritiene pertanto che l’amministrazione non ha elementi forti e dettagliati per sospendere in via cautelare l’erogazione dell’assegno;
con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha invece chiesto di respingere il ricorso, sostenendo che vi sono sufficienti indizi atti a giustificare la decisione di sospensione del citato assegno, di cui chiede la conferma;
con osservazioni 20 marzo 2012 l’insorgente, ribadendo la propria posizione ricorsuale, ha prodotto nuova documentazione (VII);
il 21 marzo 2012 l’Ufficio AI, a sua volta, ha trasmesso al TCA nuovi documenti (IX), prendendo posizione in data il 5 aprile 2012 su quanto prodotto dall’assicurata (IX);
su richiesta del Tribunale, il 18 aprile 2012 l’insorgente ha inviato le proprie osservazioni in merito alla documentazione prodotta il 5 aprile 2012 dall’Ufficio AI (XII). Da ultimo, l’amministrazione ha prodotto un ulteriore documento (XV), trasmesso per conoscenza, con facoltà di inoltrare osservazioni, a controparte (XVI);
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
oggetto del contendere è sapere se la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio AI ha deciso di sospendere in via cautelare, con effetto retroattivo al 1° dicembre 2011, il diritto all’assegno per grandi invalidi e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso è conforme o meno alla legislazione federale. E’ infatti la decisione che determina l’oggetto dell’im- pugnazione (DTF 125 V 413, consid. 1a, p. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pp. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, p. 276 tutte con riferimenti);
l'art. 1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga;
secondo l’art. 55 cpv. 1 LPGA “ le procedure che negli articoli 27–54 o nelle singole leggi non sono fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA n.d.r.)”;
l’amministrazione può ordinare la sospensione del diritto ad una prestazione quale provvedimento cautelare in applicazione analogica dell’art. 56 PA (avente il seguente tenore: “Dopo il deposito del ricorso, l’autorità adita, il suo presidente o il giudice dell’istruzione può prendere, d’ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d’urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati”) (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2 = SVR 2011 IV Nr. 12 pp. 33-34; 9C_463/2009 dell’8 luglio 2009 consid. 1; DTF 121 V 112 p. 115-116; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 30, note marginali 2323-2340, pp. 453-456 e riferimenti);
secondo dottrina e giurisprudenza (riassunti in Müller, op. cit., note marginali 2336 – 2339, pp. 455s), l’amministrazione può ordinare misure cautelari se sussiste un’urgenza di mettere subito in atto il provvedimento preso, se rispetta il principio della proporzionalità (ponderazione degli interessi) e se è giustificato dal probabile esito della procedura principale;
la decisione impugnata, con cui l’Ufficio AI ha sospeso in via cautelare il diritto all’assegno per grandi invalidi, non configura una decisione finale e pertanto non trova applicazione l’art. 57a LAI che regola la procedura del preavviso (Müller, op. cit., § 29, note marginali 2078-2093, pp. 411-412);
nel caso di una decisione cautelare va salvaguardato il diritto di essere sentito e il provvedimento deve essere motivato (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.1 e Müller, op. cit., n. 2378-2382, pp. 463s e riferimenti).
Nella fattispecie concreta, prima dell’emanazione della querelata decisione l’assicurata è stata sentita. Con lettera 3 novembre 2011 (doc. AI 104-1) l’Ufficio AI ha formulato al legale dell’assicurata delle domande volte ad accertare l’effettiva residenza di quest’ultima, avvertendo che in mancanza di risposta, entro il 21 novembre 2011, il versamento dell’assegno per grandi invalidi sarebbe stato sospeso (doc. AI 104). Ricevute le risposte (doc. AI 110), il 6 dicembre 2011 l’amministrazione ha chiesto altre informazioni complementari (doc. AI 111), ricevendone riscontro il 27 gennaio 2012 (doc. AI 117).
Inoltre, nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha chiaramente fatto presente che in fase di revisione, avviata nell’ottobre 2011, è emerso il sospetto che l’assicurata abbia il centro dei suoi interessi presso il suo curatore, domiciliato in __________, e che pertanto gli elementi sinora raccolti depongono per l’assenza dei presupposti per il diritto alla continuazione del versamento della prestazione in oggetto, giustificante quindi la soppressione in via cautelativa dell’assegno grande invalidi, con effetto retroattivo dal 1° dicembre 2011, indicando tanto il rischio di versare delle prestazioni indebitamente quanto quello di non recuperarle in via di restituzione;
Una persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III 100). Perchè possa crearsi domicilio ai sensi di questa disposizione, occorre, di principio, che siano realizzate cumulativamente due condizioni: la prima, oggettiva, di residenza effettiva in un determinato luogo e, la seconda, soggettiva, dell’intenzione di stabilirvisi durevolmente (DTF 127 V 237 consid. 1 pp. 238-239, 125 V 76 consid. 2a pp. 77-78 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata);
in queste circostanze, questo Tribunale deve concludere che a ragione l’Ufficio AI ha sospeso in via cautelare il diritto all’assegno per grandi invalidi, essendovi dei fondati sospetti che l’assicurata non risieda effettivamente a __________. Infatti, dal succitato scambio di corrispondenza avuto con il legale dell’assicurata (in particolare la lettera 30 novembre 2011) è risultato che l’assicurata, totalmente non autonoma e necessitante di una sorveglianza continua da parte del curatore (cfr. da ultimo il questionario relativo alla revisione dell’assegno per grandi invalidi del 6 ottobre 2011; doc. AI 101), è stata anche in __________ per delle prolungate cure e degenze (cure presso il Centro __________, presso il terapeuta olistico __________ a __________ e degenze presso la clinica riabilitativa della Congregazione delle Suore Infermiere __________). Rettamente l’amministrazione ha precisato che in , il diritto all’assistenza sanitaria degli stranieri non regolarmente soggiornanti (senza dimora, né domicilio e senza alcun genere di permesso), è garantito solo per le cure ambulatoriali urgenti ed essenziali e che pertanto la succitata degenza a __________ (dal 20 ottobre al 3 dicembre 2010), senza ripercussioni sui costi della cassa malati svizzera, non è pertanto immaginabile a meno che l’assicurata sia in qualche modo “registrata” nella __________ (cfr. al riguardo lo scritto 23 aprile 2012 della Mutuel Assicurazione malattia, inviato al TCA dall’Ufficio AI, dal quale si evince che dal 2007 ad oggi l’assicurata non ha beneficiato di alcuna copertura assicurativa per spese inerenti a delle degenze o cure in Italia; doc. XV/1-3). Inoltre, nelle osservazioni 21 marzo 2012 l’Ufficio AI ha correttamente evidenziato come l’assicurata sia in possesso di un codice fiscale italiano e che per ottenerlo i cittadini extracomunitari devono presentare all’autorità competente ( o Sportello Unico per l’immigrazione) il permesso di soggiorno ed il passaporto (vanno esibiti anche l’attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza e la carta d’identità rilasciata dal comune di residenza; dal sito www.agenziaentrate.gov.it);
in queste circostanze è da ritenere quindi sussistere nella fattispecie sia l’urgenza sia l’interesse preponderante per l`Ufficio AI a sospendere provvisoriamente il diritto all’assegno per grandi invalidi, senza dover attendere l’esito della procedura di revisione;
infine, l’amministrazione ha rettamente evidenziato che, secondo giurisprudenza, la sospensione provvisoria del versamento di una prestazione pecuniaria dell’AI non implica di principio un pregiudizio irreparabile (STF 9C_45/2010 citata consid. 1.2). Qualora l’esito della revisione dovesse portare invece alla conferma dell’assegno per grandi invalidi, lo stesso verrebbe versato retroattivamente per tutto il periodo di sospensione provvisoria, inclusi interessi;
in ogni caso, come indicato nel querelato provvedimento, una volta terminati i necessari accertamenti l’Ufficio AI comunicherà all’assicurata, preceduta da un preavviso ex art. 57a LAI, una decisione in merito al diritto o meno dell’assegno per grandi invalidi. Tale decisione dovrà tener conto della succitata giurisprudenza sul concetto di domicilio e residenza effettiva, nonché dei risultati relativi agli accertamenti eseguiti, di cui alcuni trasmessi pendente la presente procedura. Va poi ricordato che contro tale decisione, in deroga agli art. 52 e 58 LPGA ed in applicazione dell’art. 69 cpv. 1 lett. a LAI, l’interessata potrà impugnare, entro 30 giorni, direttamente allo scrivente Tribunale;
infine, in merito all’asserita violazione dell’obbligo di informare ex art. 31 LPGA, invocato per la prima volta in sede di risposta di causa, questo Tribunale si limita qui a rilevare che ciò non risulta essere circostanza e motivo posto alla base della decisione impugnata;
visto tutto quanto precede la querelata decisione va confermata;
secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti