RI 1accomandata

Incarto n. 32.2012.173

FC/sc

Lugano 14 febbraio 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 15 maggio 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Nel luglio 2007 RI 1 ha inoltrato una prima richiesta di prestazioni AI (doc. AI 1/1-7) sfociata in una decisione del 23 settembre 2008 con la quale l’amministrazio-ne le ha negato il diritto ad una rendita avendo stabilito un grado di invalidità del 7% (doc. AI 31).

1.2. Il

  1. febbraio 2012 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni indicando quale danno alla salute, presente dal 2003, “(…) disturbi intestinali, disturbi nervosi, emorragia cerebrale” (doc. AI 26).

1.3. Con decisione 15 maggio 2012 (doc. AI 28), preavvisata con progetto 20 marzo 2012 (doc. AI 27), l’Ufficio AI non é entrato nel merito della nuova domanda non avendo la richiedente credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione le circostanze oggettive avevano subito una modifica rilevante.

1.4. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, insorge al TCA, chiedendone l’annulla-mento e il rinvio degli atti all’amministrazione per entrare nel merito della nuova domanda con allestimento di una perizia. Contestualmente l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – viste le annotazioni 21 giugno 2012 nelle quali il dr. __________ ha concluso constatando che “(…) dall’attuale documentazione non risulta un danno alla salute con influsso prolungato sulla CL (…)” (V/bis) – ha chiesto la conferma della decisione impugnata non avendo la ricorrente reso verosimile che il grado d’invalidità si era modificato in modo rilevante (V).

1.6. Con osservazioni del 20 e 31 luglio e 20 agosto 2012 l’as-sicurata, tramite il suo legale, si è confermata nelle sue allegazioni producendo ulteriore documentazione medica (doc. VIII, X, XII) che è stata sottoposta al’Ufficio AI, il quale si è ribadito nella richiesta di reiezione del ricorso (XIV).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere é la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.

2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni, nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).

2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e I 55/07 del 26 novembre 2007).

Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

2.5. In concreto l’Ufficio AI, con decisione del 23 settembre 2008, cresciuta incontestata in giudicato, accertata una capacità lavorativa completa in attività compatibili con le limitazioni derivanti dai problemi alla salute di cui l’assicurata era affetta (necessità di recarsi frequentemente alla toilette, di disporre di frequenti pause e impossibilità di sollevare pesi superiori ai 25 kg), ha respinto la richiesta di prestazioni poiché dal raffronto dei redditi emergeva un grado d’invalidità del 7% e, quindi, inferiore al 40% (doc. AI 20).

Il 6 febbraio 2012 l’insorgente, tramite il formulario “richiesta di prestazioni AI per adulti”, ha inoltrato una nuova domanda senza allegare documentazione medica, limitandosi ad indicare il nome dei medici curanti e riportare le problematiche alla salute di cui soffre “dal 2003” quali “disturbi intestinali, disturbi nervosi, emorragia cerebrale” (doc. AI 26).

L’interessata non ha sostanziato né comprovato una modifica dello stato di fatto posto a fondamento della reiezione della rendita, segnatamente delle sue condizioni di salute, neppure in seguito alla notifica del progetto di decisione del 20 marzo 2012 con il quale l’amministrazione aveva espressamente precisato che l’assicurata “con la nuova richiesta non ha credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante. Non possiamo quindi entrare nel merito della nuova richiesta.” (doc. AI 27). E questo malgrado l’Ufficio AI, su richiesta dell’interessata, avesse inviato l’incarto al suo medico curante dr. __________ il 26 gennaio 2011 (doc. AI 22 e 23) e all’assicurata medesima il 21 giugno 2011 (doc. AI 25-1).

Solo con il ricorso l’insorgente, facendo valere in sostanza un peggioramento delle sue condizioni, ha prodotto, oltre ad un certificato del dr. __________ del luglio 2007 (doc. E), il rapporto di uscita 13 gennaio 2012 del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________ in relazione ad una degenza dal 7 al 20 dicembre 2011 a causa di una emorragia cerebrale (doc. B), un certificato del 19 aprile 2012 della dr.ssa __________, gastroenterologa (doc. C) e uno scritto del servizio di neuroradiologia della Clinica __________ del 23 febbraio 2012 (doc. D). In corso di causa ha esibito anche un certificato del 13 agosto 2012 del dr. __________ (doc. I). Esaminata tale documentazione, il medico SMR ha concluso che dalla stessa non era desumibile una modifica rilevante dello stato di salute, non risultando in particolare un danno alla salute con influsso prolungato sulla capacità lavorativa (doc. Vbis e XIV).

2.6. Con sentenza 8C_177/2010 del 15 aprile 2010 il TF ha confermato che nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni l’assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi.

Nel caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con sentenza 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1° marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda, respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né nel termine assegnatogli dall’amministra-zione, cosicché non era stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva all’ultimo esame materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.

Mediante la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del 15 aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008,), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assi-curato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazione, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.

2.7. Ne segue che in concreto, accertato come con la nuova domanda del 6 febbraio 2012 (doc. AI 26) non è stato in alcun modo reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, né è stato fatto riferimento a mezzi di prova non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica (la semplice e generica menzione dei nomi dei medici curanti non essendo sufficiente) e che non sono state presentate osservazioni al progetto di decisione, è a giusta ragione che l’Ufficio AI non è entrata nel merito della richiesta. In applicazione della citata giurisprudenza le prove prodotte solo in sede di ricorso, ossia le varie certificazioni mediche che dovrebbero rendere verosimile l’asserito peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata rispetto alla decisione di diniego delle prestazioni del 23 settembre 2008 (e che comunque, secondo il parere del medico SMR, non sarebbero idonee a rendere verosimile una modifica della situazione valetudinaria rispetto alla precedente decisione, doc. Vbis e XIV), non possono essere prese in considerazione nell’ambito della procedura di ricorso poiché tardive (sentenze 8C_177/2010 del 15 aprile 2010, I 734/05 dell’8 marzo 2006).

In queste condizioni, non avendo l’assicurata reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata. Va da sé che in queste circostanze la richiesta dell’insorgente di procedere ad una perizia medica specialistica non può essere accolta. Ne consegue la reiezione del ricorso.

Ciò non toglie che, ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), la ricorrente ha se del caso la facoltà di presentare un’ulteriore nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado d’inabilità.

2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

2.9. L’assicurata ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).

Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, all’insorgente che, lo si ribadisce, in corso di procedura amministrativa non ha prodotto alcuna documentazione medica idonea a perlomeno rendere verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata dopo la decisione 23 settembre 2008, non poteva sfuggire la necessità di documentare tale circostanza. In queste circostanze il ricorso doveva apparire sin dall'inizio palesemente privo di possibilità di esito favorevole.

In simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi), l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del gratuito patrocinio è respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

  3. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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