Raccomandata
Incarto n. 32.2012.165
cs
Lugano 29 novembre 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 giugno 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 maggio 2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1953, gerente di un ristorante a __________, di professione cuoco, il 31 gennaio 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da diabete mellito (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti medici del caso, con decisione del 18 gennaio 2007, l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita.
1.2. Il successivo ricorso è stato respinto da questo Tribunale con sentenza dell’11 maggio 2007 (inc. 32.2007.62), confermata dalla pronunzia del Tribunale federale del 13 giugno 2008 (9C_376/2007).
1.3. Nel corso del mese di marzo 2009, RI 1, ha inoltrato una nuova domanda (doc. AI 56). Dopo aver esperito alcuni accertamenti, ed in particolare aver richiamato l’intero incarto medico dall’assicuratore __________ ed aver allestito un rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente, con decisione del 6 ottobre 2010 (doc. 101), preavvisata dal progetto di decisione del 19 agosto 2010 (doc. AI 95), l’UAI ha respinto la richiesta a causa di un grado d’invalidità nullo.
1.4. In seguito al ricorso presentato daRI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, con sentenza 32.2010.315 dell’11 maggio 2011, il TCA ha annullato la decisione amministrativa e rinviato l’incarto all’UAI per ulteriori accertamenti.
1.5. Dopo aver allestito una perizia medica, ad opera del SAM (doc. AI 145-1), con decisione del 2 maggio 2012 (doc. AI 152-1), preavvisata dal progetto dell’8 marzo 2012 (doc. AI 149-1), l’UAI ha nuovamente negato il diritto a prestazioni. Rammentato che dal referto peritale emerge un’incapacità lavorativa del 100% dall’8 novembre 2007, del 50% dal giugno 2008, del 100% dal dicembre 2008 per attività pesanti, così come per il servizio ai tavoli e del 30%, dal dicembre 2008, per attività adeguate e compiti amministrativi, l’UAI ha calcolato un grado d’invalidità del 21% dal novembre 2008 (scadenza dell’anno di attesa), dello 0% dal 2009 (con riduzione del rendimento del 30% in attività adeguate) e dello 0%, secondo i dati aggiornati, dal 2010.
1.6. RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo di essere posto al beneficio di ¾ di rendita a fronte di un grado d’invalidità superiore al 60% (doc. I).
L’insorgente non contesta le risultanze della perizia del SAM, ma censura il calcolo del grado d’invalidità.
L’interessato postula l’applicazione del metodo straordinario al caso di specie oppure il riconoscimento del reddito ipotetico da valido sulla base dei redditi iscritti nel conto individuale AVS.
Il ricorrente, attivo quale cuoco e nella gestione amministrativa dell’esercizio pubblico, rileva che dal dicembre 2008 (ma anche in precedenza), non è più stato in grado di svolgere l’attività di cuoco ed è risultato abile nel disbrigo delle questioni intellettuali-amministrative in misura del 70%, con un discapito finanziario totale, giacché i costi dovuti al personale in sua sostituzione rendeva l’attività commerciale pressoché improduttiva. Anche volendo ammettere che in una qual certa misura l’attività amministrativa poteva essere svolta, il discapito economico va valutato in misura superiore al 60%.
L’insorgente sostiene inoltre che, anche volendo determinare il reddito da valido secondo il metodo ordinario, si deve ritenere un reddito da valido soggetto a contribuzione di fr. 64'100 nel 2006 e di fr. 63'900 nel 2007, come emerge dagli estratti del conto individuale, ciò che corrisponderebbe a fr. 66’481 nel 2009. L’interessato evidenzia a questo proposito che l’assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia ha versato le indennità sino al 6 agosto 2010 sulla base di un salario assicurato lordo di fr. 63'000 annui. Con questi dati, anche considerando la residua capacità di reddito di fr. 26'090.81, come ritenuto dall’UAI, si otterrebbe un grado d’invalidità superiore al 60%.
L’insorgente contesta infine il reddito da invalido, al quale andrebbe applicata una sostanziale riduzione del 43% (48% - 5%) poiché un cuoco con responsabilità di conduzione dell’esercizio pubblico, nel 2008 avrebbe conseguito, secondo la Tabella TA1, fr. 63'922.50.
1.7. Con risposta del 28 giugno 2012 l’UAI propone la reiezione del ricorso, confermando il valore dei dati indicati nell’inchiesta del 13 maggio 2010, con reddito da valido definito in base al guadagno tassato negli anni 2006 e 2007, e meglio fr. 30'000 netti e fr. 31’790 lordi (doc. IV). Per l’amministrazione gli importi contenuti nell’estratto conto individuale corrisponderebbero al guadagno dell’attività alla quale ha contribuito anche la consorte e non sono rappresentativi del guadagno dell’assicurato. Il reddito tassato dal fisco risulta essere il più rappresentativo della capacità di guadagno dell’assicurato. L’UAI conferma l’applicazione del metodo ordinario al caso di specie, giacché l’interessato può svolgere un’attività confacente al suo stato di salute nella misura del 70% ed in tale contesto gli incombe l’obbligo di ridurre il danno. Infine, circa il “gap” salariale del 43%, l’amministrazione evidenzia in sostanza che l’insorgente si è accontentato degli introiti percepiti e che comunque vi sarebbe il diritto a prestazioni solo nel 2008, mentre nel 2009 e 2010 l’interessato avrebbe comunque un grado d’invalidità inferiore al 40% anche se si volesse tener conto di questa deduzione.
1.8. L’8 novembre 2012, a sostegno del suo ricorso, l’insorgente ha prodotto le tassazioni fiscali 2003, 2004 e 2005 (peraltro già agli atti) e le decisioni di fissazione dei contributi sociali 2001 e 2002 (doc. VI).
in diritto
nel merito
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.2. Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato in seguito al rinvio deciso dal TCA, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare (psichiatrica [dr. med__________], neurologica [dr. med. __________, reumatologica [dr. med. __________, endocrinologica [dr. med. __________]).
I periti, nel referto del 14 dicembre 2011, posta la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome lombovertebrale con componente spondilogena alla gamba ds con sindrome lombo radicolare cronica con deficit sensitivo-motorio L5 a destra, discopatia L4-L5 e L5-S1 e stato dopo decompressione radicolare L5 a destra con asportazione di lussato erniario ed esplorazione a livello L5-S1 a destra l’11 febbraio 2008 e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di diabete mellito di probabile tipo 2B, diagnosticato nel 1991 con obesità corporea (BMI 34,4 kg/m2), microalbuminuria nota, polineuropatia assonale, nota da settembre 2009, ipertensione arteriosa, al momento non trattata, modica dislipidemia non trattata, hanno stabilito che l’attuale grado di capacità lavorativa medico teorico globale nell’attività prevalentemente svolta in qualità di cuoco e gestore di un ristorante in proprio va così valutata:
per il mansionario di cuoco, del servizio ai tavoli, attività prevalentemente da svolgersi continuamente in posizione eretta: capacità lavorativa 0%;
per il mansionario maggiormente di tipo intellettuale-amministrativo: capacità lavorativa 70% (attività sull’arco di un normale orario giornaliero con ridotto rendimento per la necessità di momenti di pause più prolungati per potersi riposare e cambiare sovente posizione di lavoro).
Gli specialisti, hanno poi evidenziato che “per quanto riguarda la determinazione temporale della limitazione della capacità di lavoro nell’attività lucrativa esercitata dall’A., possiamo confermare che a decorrere dall’evento traumatico dell’8.11.2007 (trauma assiale della colonna lombo vertebrale) il grado di capacità lavorativa dell’A. va considerato nella misura dello 0% sino al mese di giugno 2008 quando l’A. è riuscito a riprendere in modo parziale (50%) la sua precedente attività. A decorrere poi da dicembre 2008 (recidiva della nota sindrome lombo radicolare L5 a ds.) il grado di capacità lavorativa dell’A. va considerato nella misura dello 0% rispettivamente 70% in attività prevalentemente intellettuali-amministrative, come descritto al capitolo 7. Da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro nell’attività praticata dall’A. non ha presentato sostanziali e/o duraturi mutamenti. La prognosi valetudinaria a medio-lungo termine risulta poco favorevole in quanto la situazione è oramai cronicizzata e non vi sono possibilità di miglioramento significativo” (doc. AI 145-28).
I periti hanno inoltre stabilito che l’insorgente va considerato in grado di effettuare altre attività lucrative, rispettose delle limitazioni di carico nonché funzionali descritte in ambito reumatologico e neurologico, nella misura del 70% a decorrere da dicembre 2008 (doc. AI 145-28).
Nel rapporto medico del 20 dicembre 2011 il Servizio medico regionale (SMR) ha ripreso la diagnosi e la valutazione della capacità lavorativa del SAM (doc. AI 147-1).
La valutazione medica, giustamente, non viene contestata dall’interessato (cfr. doc. I), il quale sostiene invece che al caso di specie, al calcolo del grado d’invalidità, vada applicata la procedura straordinaria invece di quella ordinaria utilizzata dall’UAI.
2.3. A questo proposito, va evidenziato che, secondo la giurisprudenza, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004, I 543/03 e del 12 maggio 2004, I 540/02).
Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.4. L'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
I dati economici risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In particolare, al fine di stabilire l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata.
In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Occorre ancora rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Per quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.5. L’Alta Corte ammette di principio la possibilità di un raffronto tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004).
Tale modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).
Inoltre all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
In talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato indipendente di intraprendere un’attività dipendente.
Questo avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001, I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.
Ad esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256; STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza). Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili.
Nella STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.
Per altri casi in cui, invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.
2.6. Come emerge dalla sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011 (cfr. consid. 6.2 e seguenti), secondo la giurisprudenza, inoltre, se, per motivi non imputabili all'invalidità (quali scarsa formazione scolastica, formazione professionale carente, conoscenze linguistiche lacunose, limitate possibilità di assunzione a causa dello statuto di residenza, rispettivamente problematiche legate al mercato del lavoro: DTF 110 V 273 consid. 4c pag. 277; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 32/04 del 6 agosto 2004 consid. 3; sentenza 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 4.1.1 concernente il Cantone Ticino), il reddito percepito dalla persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute era considerevolmente inferiore alla media dei salari erogati per un'attività simile nel settore interessato (cioè divergeva di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore: DTF 135 V 297 consid. 6.1.2 pag. 302 seg.) e altresì non vi è motivo di ritenere che fosse intenzionata ad accontentarsi di un reddito modesto, i medesimi fattori che hanno influenzato negativamente il reddito da valido devono essere considerati anche per fissare il reddito da invalido (cosiddetto principio del "parallelismo" dei dati da porre a confronto: DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 326; 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225; RAMI 1993 no. U 168 pag. 103 consid. 5a e b; RCC 1989 pag. 485 consid. 3b; sentenze 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 6.1 e U 493/05 dell'11 gennaio 2007 consid. 3.2; sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 801/03 del 20 luglio 2004 consid. 3.1.2, I 630/02 del 5 dicembre 2003 consid. 2.2.2 e giurisprudenza citata).
Alla base della citata giurisprudenza vi è la riflessione secondo cui un invalido non potrà realisticamente percepire il salario medio previsto dalle tabelle se già nell'attività svolta senza il danno alla salute conseguiva un reddito nettamente inferiore alla media per determinati motivi estranei all'invalidità (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 pag. 62; sentenza 9C_488/2008 del 5 settembre 2008 consid. 6.4, riassunta in RSAS 2008 pag. 570; sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 428/04 del 7 giugno 2006 consid. 7.2.2 e I 630/02 del 5 dicembre 2003 consid. 2.2.2).
La giurisprudenza sul parallelismo dei redditi è stata ulteriormente precisata nella sentenza pubblicata in DTF 135 V 58. In tale occasione il Tribunale federale ha evidenziato che, laddove un reddito da invalido appartenente alla fascia media appare realisticamente conseguibile rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido inferiore alla media per motivi economici non va adeguato al valore medio di tale reddito, in quanto il potenziale economico non sfruttato non è assicurato (DTF 135 V 58 consid. 3.4.1 - 3.4.3 pag. 60 segg.). Tale procedere non discrimina inoltre le persone a basso reddito, poiché per la determinazione del grado di invalidità è rilevante unicamente la perdita di guadagno causata da un danno alla salute (sentenza citata consid. 3.4.1-3.4.6 pag. 60 segg.).
Il parallelismo dei redditi può realizzarsi in particolare a livello del reddito da valido, tramite adeguato aumento oppure facendo capo ai valori statistici, o ancora a livello del reddito da invalido, mediante una riduzione adeguata del valore statistico (DTF 135 V 58 consid. 3.1 pag. 59; 134 V 322 consid. 4.1 pag. 326).
In una seconda fase, occorre poi esaminare la questione di un'eventuale deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. I fattori estranei all'invalidità di cui si è già tenuto conto tramite il parallelismo dei redditi non possono essere presi in considerazione nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322 consid. 5.2 e 6.2 pag. 328 e 329 seg.).
A questo proposito, come emerge sempre dalla già citata sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, va posto in evidenza che la situazione dei lavoratori in proprio non è identica a quella dei lavoratori dipendenti, già per il fatto che non esistono dati statistici sufficienti da porre a confronto (su questo tema vedi Hardy Landolt, Invaliditätsbemessung bei Schlechtverdienenden - Ein Methoden- oder auch ein Gerechtigkeitsproblem?, in Sozialversicherungsrechtstagung 2006, San Gallo 2006, pag. 31 segg., in particolare pag. 59 e 64-65). Inoltre nel primo caso il successo dell'attività e quindi anche l'ammontare degli introiti dipende in gran parte dall'impegno, dalle doti imprenditoriali e dalla volontà del titolare dell'azienda, rispettivamente dipende da tali fattori in misura nettamente superiore rispetto alla seconda categoria (RCC 1981 pag. 40 consid. 2, 1962 pag. 125; si confronti anche sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 696/01 del 4 aprile 2002 consid. 4b). Tuttavia si deve senz'altro riconoscere che anche il reddito da indipendente viene influenzato da fattori estranei all'invalidità, quali ad esempio le condizioni del mercato del lavoro, oppure le carenze linguistiche o di formazione. Il mancato adeguamento di un reddito da valido quale indipendente potrebbe pertanto discriminare ingiustamente un lavoratore in proprio rispetto ad un dipendente, nella misura in cui l'importo esiguo del reddito è riconducibile a motivi estranei all'invalidità - rilevanti - (si veda in proposito DTF 135 V 58; 131 V 151; sentenza 9C_488/2008 del 5 settembre 2008 consid. 6.4, riassunta in RSAS 2008 pag. 570), quali ad esempio la citata situazione del mercato del lavoro (Hardy Landolt, op. cit., pag. 56).
D'altro canto, accertare quale parte del reddito dipende dalle condizioni del mercato del lavoro e quale dall'impegno dell'assicurato, rispettivamente dall'uso che egli fa del proprio potenziale economico o da altri fattori (si confronti sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 696/01 del 4 aprile 2002 consid. 4b), risulta impresa alquanto ardua (malgrado ne sia stata negata l'applicazione diretta, potrebbe essere eventualmente d'aiuto, a titolo di indizio, la tabella TA13 relativa alle grandi regioni: si veda in proposito sentenza 9C_310/ 2009 consid. 4.1.1, in cui si fa espresso riferimento, alla luce della citata tabella, alla diversa realtà del mercato del lavoro nel Cantone Ticino).
2.7. In concreto, nel rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 13 maggio 2010 dell’UAI (doc. AI 86), precedente alla perizia SAM, emerge, tra l’altro, che la funzionaria dopo aver esaminato la situazione attuale dell’attività aziendale (tipo d’impresa, infrastruttura e sostanza immobiliare, situazione geografica, situazione del mercato, cambiamenti nell’organizzazione dell’impresa), la situazione del personale (manodopera con retribuzione, situazione dopo il danno alla salute), il confronto tra campi d’attività, l’evoluzione dei redditi dell’impresa e i provvedimenti d’integrazione, ha eseguito la valutazione dell’invalidità, partendo da un salario da valido di fr. 30'000 netto (fr. 31'790 lordo) ed ha applicato il metodo straordinario, accertando una perdita di guadagno nell’attività svolta abitualmente del 60%. L’incaricata ha poi affermato:
" (…)
L’applicazione del metodo straordinario risulta giustificata dagli elementi economici emersi nel corso dell’inchiesta, elementi che incidono pesantemente sulla perdita dell’esercizio tanto da inficiare il nesso da causalità tra perdita e danno.
Negli ultimi anni, infatti, il ristorante ha subito il sensibile calo della cifra d’affari per motivi che, nell’ambito dell’inchiesta, non è stato possibile individuare in modo certo. A fronte di questo fatto, è variata negli anni anche la massa salariale, aumentata al 30% della CA nel 2005 e al 41% nel 2009, variazioni di cui non è nota la ragione ma che soprattutto non possono essere ricondotte in modo certo né alla cifra d’affari, né alla malattia dell’assicurato; per fare un esempio di quanto detto, nel 2008 la spesa per salari è stata il 21% della CA, un dato percentualmente modesto se si pensa che l’assicurato è stato a lungo inabile al 100%.
Proposta
Per quel che concerne l’attività abituale propongo ¾ di rendita, tuttavia il dossier deve essere ancora sottoposto al consulente per i motivi esposti nel rapporto.” (doc. AI 86-9/11)
Il 29 luglio 2010 la consulente in integrazione, prima della perizia SAM, ha evidenziato:
" (…)
L’assicurato ha assolto il normale percorso scolastico obbligatorio in __________, proseguendo la formazione professionale attraverso la frequenza della scuola professionale di cucina senza tuttavia ottenere l’attestato finale.
In CH dal 1974, il signor RI 1 è impiegato a partire dal 1976 presso il __________ di __________ in qualità di pizzaiolo e tuttofare.
Dal 1984 egli svolge invece la mansione di cuoco e direttore tecnico presso il ristorante __________ di __________, di sua proprietà (lavoratore indipendente).
Dal mese di settembre 2008 l’assicurato riduce l’attività ad un metà tempo a causa dei problemi di salute. La situazione è comunque ben documentata nell’inchiesta eseguita dalla collega __________, alla quale si rimanda.
L’attività verrà verosimilmente ceduta (?).
(…)
Le possibilità di reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire queste ultime si confronta il profilo delle residue abilità del soggetto (esame di funzionalità fisica) con il profilo dei requisiti (= esigenze) che caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari settori economici.
Nel caso specifico, il signor RI 1 svolge l’attività di cuoco-cameriere e gerente senza una qualifica professionale specifica, dal 1984.
In qualità di cuoco, secondo la valutazione medico-teorica, egli è da ritenersi tuttora abile nella misura del 34%. A questo riguardo, si riporta quanto emerso dall’inchiesta citata dalla collega __________:
“Oltre ai diversi periodi di inabilità lavorativa, che hanno caratterizzato la vita lavorativa dell’assicurato, assistiamo altresì all’importante calo della cifra d’affari e, in generale, della redditività dell’esercizio, calo dovuto a fattori che, come l’inchiesta ha evidenziato, non sono direttamente riconducibili al danno alla salute (vedi osservazioni conclusive) …. Vorrei evidenziare tuttavia come l’assicurato svolga la professione di cuoco e cameriere da sempre e senza una formazione specifica. Un cambio di ruolo all’interno del ristorante non risulta esigibile, dato che si tratta di un esercizio a conduzione familiare e con una cifra d’affari modesta.
Sarà pertanto compito del consulente tenere conto non solo dell’aspetto medico, ma altresì delle reali risorse professionali e lavorative dell’assicurato.”
Nonostante quanto asserito sopra, in una attività adeguata allo stato di salute, la capacità lavorativa dell’assicurato stabilita in sede medica è totale e limitazioni fisiche presentate dall’A. non si configurano gravi al punto da giustificare una non reintegrabilità nel mercato del lavoro, anche se questo comporterebbe un cambio radicale dell’attività finora svolta.
A titolo d’esempio, elencherò una serie di attività presenti (anche con altra denominazione) nella struttura socio-economica del Cantone, che, a mio parere, in ragione delle specifiche esigenze operative o con riferimento a linee di produzione che non rientrano nei campi di esclusione, il soggetto può essere ritenuto in grado di svolgere, poiché rispecchiano in misura sufficientemente elevate le controindicazioni formulate in sede medica.
A postura seduta: le aziende che trasformano le materie prime (tabacco, tessili, calzature, cuoio, preparati chimici, plastica, elettricità) sono organizzate in modo di produrre in postazioni dove la postura è prevalentemente seduta. In queste aziende i compiti sono di produzione (taglio, lucidatura, fresatura, riempimento,…) di confezione, d’imballaggio, d’assemblaggio, di controllo (verifica qualità), di stoccaggio e di spedizione. (Possibilità di alternare la postura: i medesimi DL, conoscendo il problema, organizzano il ciclo produttivo in modo tale d’acconsentire ai loro dipendenti d’alzarsi per brevi periodi ad es. per consegnare i prodotto finiti ad altre postazioni di trasformazione o prelevare il materiale da altre postazioni.
Rammento che in queste attività, dopo circa un’ora e mezza di lavoro, sono previste pause contrattuali di 10-15 minuti;
Vendita al dettaglio (es. addetto alla vendita di carburanti e servizi collaterali);
Cassiere, venditore non qualificato;
Agente di custodia, usciere;
Autista, fattorino addetto alla distribuzione e consegna a domicilio di merce non troppo pesante (es. fiori, prodotti farmaceutici);
Portiere, custode, guardarobiere in campo alberghiero.” (doc. AI 93-2)
Il 22 settembre 2010 la consulente in integrazione ha, inoltre, affermato:
" (…)
Le attività esigibili menzionate sono confacenti con i LF conseguenti al danno alla salute e non si configurano così gravi da indurre a credere che l’assicurato non sia più reintegrabile;
L’inchiesta della collega __________ inoltre evidenzia come la perdita di guadagno non sia strettamente connessa al danno alla salute e in questo senso la possibilità che l’assicurato debba cedere l’attività o cambiare egli stesso occupazione è molto alta (obbligo di ridurre il danno!)
In qualità di lavoratore indipendente per legge siamo chiamati ad eseguire l’inchiesta sopra citata. Il RV è quindi determinato a seguito di questa inchiesta.
(…)” (doc. AI 100-1)
Va ancora evidenziato che, dalla perizia SAM del 14 dicembre 2011, emergono le seguenti limitazioni:
" (…)
Sul piano neurologico l’A. presenta una chiara sindrome radicolare deficitaria e cronica L5 a ds. Questa patologia causa dolori al carico ed è pure presente un deficit di estensore del piede ds. che limita gli spostamenti a piedi, in particolare per quanto riguarda l’attività nell’ambito della ristorazione, soprattutto per gli spostamenti necessari per il servizio ai tavoli e l’attività di cucina, nonché la prolungata postura eretta.
Sul piano reumatologico l’A. è limitato in attività lavorative non ergonomiche per la colonna vertebrale. In particolar modo quando deve mantenere delle posizioni statiche, ferme, in piedi o lavorare in posizioni con la parte superiore del corpo leggermente flessa in avanti. Egli è inoltre limitato nel mantenere delle posizioni sedute per più di un’ora e mezza. E’ limitato nel camminare per più di 20-30 minuti, deve intercalare il più frequentemente possibile le varie posizioni con anche dei momenti di riposo in posizione sdraiata. E’ infine pure limitato nell’alzare dei pesi superiori ai 5 kg in modo ripetuto.
(…)
Per le sole ragioni mediche l’A. va considerato in grado di effettuare altre attività lucrative rispettose delle limitazioni di carico nonché funzionali descritto in ambito reumatologico e neurologico, nella misura del 70% come descritto al capitolo 7 e ciò a decorrere da dicembre 2008 come riferito al capitolo 8.” (doc. AI 145-28)
La presente fattispecie ha alcune analogie con i casi giudicati dal TF nelle (citate) sentenze 9C_560/2008 del 12 dicembre 2008, pubblicata in DTF 135 V 58 e 9C_683/2010 del 10 dicembre 2010, dove si trattava di statuire in merito al diritto ad una rendita di ristoratori indipendenti e dove, in entrambi i casi, è stato applicato l’abituale raffronto dei redditi.
Nel primo caso la fattispecie concerneva un’assicurata, nata nel 1945, di formazione sarta, che aveva lavorato fino a fine 1994 quale infermiera, in seguito quale ristoratrice indipendente e che il 30 dicembre 2005, essendo completamente inabile al lavoro nella sua precedente attività ed abile al 50% in attività adatte al suo stato di salute, ha domandato di essere messa al beneficio di una rendita AI (cfr. consid. A della citata sentenza). La seconda fattispecie concerneva invece un’assicurata, nata nel 1963, attiva quale ristoratrice indipendente dal luglio 1997, il cui fallimento è stato aperto nel corso del 2004 e che nel mese di aprile 2006 si è annunciata presso le autorità cantonali competenti, chiedendo di poter essere messa al beneficio di una rendita AI, poiché completamente inabile nella precedente attività di ristoratrice ed abile al 50% in attività leggere e confacenti al suo stato valetudinario (cfr. doc. A della citata sentenza).
Nel caso che questo TCA è chiamato a giudicare il ricorrente si trova in una situazione valetudinaria migliore, poiché abile al 70% (e non solo al 50%) in attività leggere ed inoltre, a differenza del caso pubblicato in DTF 135 V 58, non ha ancora raggiunto i 60 anni.
A proposito della questione dell’età e del fatto che l’interessato avrebbe sempre svolto un’attività indipendente presso il suo ristorante va evidenziato quanto segue.
Prima di iniziare, nel 1984, l’attività indipendente, l’insorgente ha dapprima lavorato in modo irregolare come aiutante in panetterie e ristoranti e anche nel settore edile in __________. Trasferitosi a __________ nel 1974 per circa un anno ha lavorato quale manovale, poi come aiuto barista ed infine come pizzaiolo tuttofare (cfr. doc. AI 145-12). Per cui ha già avuto occasione di dover cambiare la propria attività in numerose circostanze.
Con sentenza 9C_695/2010 del 15 marzo 2011 il TF, nel caso di un assicurato nato nel 1948, che ha lavorato quale rappresentante/autista dal 1988 come dipendente della medesima società, ha in sostanza ritenuto che, sia prendendo in considerazione il momento della modifica del diritto alla rendita (58 anni), sia quello della decisione impugnata (60 anni), l’interessato non poteva invocare la giurisprudenza secondo la quale, in considerazione dell’età avanzata, non gli poteva essere richiesto di cambiare professione (“6.2 Il convient encore d'examiner si le recourant, conformément au grief qu'il invoque, peut être tenu de changer de profession compte tenu de son âge. La question de savoir à quel moment on doit se placer pour apprécier les chances d'un assuré de retrouver un emploi en fonction de son âge n'a pas été tranchée et peut ici rester ouverte (cf. arrêts 9C_949/2008 du 2 juin 2009 consid. 2; 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.2.2.2). En effet, que l'on retienne le moment où la modification du droit à la rente prend effet ou le moment de la décision litigieuse, le recourant, alors âgé de 58 ans, respectivement de 60 ans, n'avait pas atteint le seuil à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste d'exploiter la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (cf. arrêt 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.2.2.2). A l'appui de son argumentation, le recourant se réfère certes à trois arrêts (arrêts 9C_578/2009 du 29 décembre 2009; 9C_651/2008 du 9 octobre 2009; 9C_612/2007 du 14 juillet 2008) dans lesquels le Tribunal fédéral avait constaté l'impossibilité pour l'assuré de se reconvertir dans une nouvelle profession. Toutefois, les circonstances du cas d'espèce ne sont pas comparables à celles des cas cités par le recourant»).
L’Alta Corte ha evidenziato che l’insorgente, pur se al servizio del medesimo datore di lavoro da 20 anni, era comunque già stato confrontato almeno una volta ad un cambiamento professionale e il suo caso non poteva essere assimilato a quello di un indipendente che ha sempre svolto la medesima attività (“En l'occurrence, avant d'être au service du même employeur pendant 20 ans, il a exercé le métier de serveur pour plusieurs employeurs. Il a donc déjà été confronté au moins une fois au cours de son parcours professionnel à un changement d'activité. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément mettant en évidence d'éventuelles difficultés d'adaptation que présenterait l'intéressé - lequel n'a, par ailleurs, apporté aucun indice qui permettrait d'en douter. De surcroît, on ne saurait assimiler le cas d'espèce à la situation de la personne qui a toujours travaillé en qualité d'indépendant et doit, malgré un âge avancé, réintégrer le marché de l'emploi en tant que salarié.»).
Pur riconoscendo che l’UAI avrebbe potuto indicare in maniera più precisa le attività che l’insorgente avrebbe potuto esercitare, il TF ha comunque rammentato che vi è un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive che non necessitano di alcuna formazione specifica e che l’interessato avrebbe potuto svolgere (“6.3 Finalement, on soulignera que compte tenu des limitations fonctionnelles décrites par les médecins, le nouveau poste de travail n'impliquerait pas nécessairement d'adaptations particulières. A ce sujet, comme le soulève le recourant, on peut regretter que l'office AI n'ait mentionné aucune activité exigible au cours de l'instruction. Cette omission ne permet toutefois pas de retenir que les premiers juges auraient apprécié les faits de façon arbitraire ou violé le droit fédéral. Vu le large éventail d'activités simples et répétitives (qui correspondent à un emploi léger respectant les limitations fonctionnelles observées) que recouvre le marché du travail en général - et le marché du travail équilibré en particulier - (arrêt I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4), on constate qu'un nombre significatif d'entre elles, ne nécessitant aucune formation spécifique, sont adaptées aux problèmes physiques du recourant. Au demeurant, elles sont, en règle générale, disponibles indépendamment de l'âge de l'intéressé sur le marché équilibré du travail (arrêts 9C_646/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et 8C_657/2010 du 19 novembre 2010 consid. 5.2.3). A titre d'exemples, on peut citer les activités de surveillant de machines, gardien de parking ou ouvrier d'usine. »).
Inoltre, con sentenza 9C_924/2011 del 3 luglio 2012, a proposito di un garagista indipendente dall’inizio degli anni 1990, capace al lavoro al 50% sia nella precedente attività che in attività confacenti al suo stato di salute (poi aumentata al 70%), il TF ha rammentato che nell’ambito dell’assicurazione invalidità vige il principio generale secondo il quale una persona invalida deve, prima di domandare prestazioni, intraprendere tutto quanto gli è possibile per attenuare le conseguenze della sua invalidità. Per questo motivo un assicurato non ha diritto ad una rendita quando è capace, cambiando professione, di ottenere un reddito escludente un’invalidità che gli darebbe il diritto ad una rendita. Ciò va esaminato alla luce delle circostanze oggettive e soggettive del caso di specie (“5.2 Au vu des arguments du recourant, il convient cependant d'examiner si le Tribunal fédéral doit s'écarter des constatations faites par la juridiction cantonale sur l'exigibilité d'un changement de profession de la part du recourant ou du raisonnement suivi par celle-ci, dans les limites de son pouvoir d'examen (cf. consid. 1 supra). 5.2.1 Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel une personne invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elle pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références) »).
Tra le circostanze soggettive vi sono la capacità lavorativa residua o i fattori personali come l’età e la situazione professionale concreta. Fra le circostanze oggettive vi sono l’esistenza del mercato equilibrato del lavoro e la durata prevedibile del rapporto di lavoro (“Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (arrêts du Tribunal fédéral 9C_540/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.2 et les arrêts cités, destiné à la publication, et 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, plus la mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle (ATF 113 V 22 consid. 4d p. 32 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2.3 et les références citées). »).
Nel caso giudicato dal TF l’interessato, per diminuire il danno, avrebbe dovuto cambiare lavoro, guadagnando un importo superiore. Disponendo di una capacità di lavoro residua del 70% poteva esercitare altre attività come quella di gestore della logistica, nel commercio al dettaglio o come ricezionista di un garage. Inoltre, avendo 53 anni al momento in cui la questione dell’esigibilità si è posta, il ricorrente non aveva ancora raggiunto la soglia a partire dalla quale la giurisprudenza considera generalmente che non esiste più alcuna possibilità reale di sfruttare la capacità residua di lavoro in un mercato equilibrato (“5.2.2 En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que le revenu d'invalide que le recourant aurait été en mesure de réaliser était plus élevé que celui perçu dans son métier de garagiste. Contrairement à ce que soutient ce dernier, une augmentation notable du revenu d'invalide auquel il pourrait prétendre en cas de changement de profession n'est pas exigé. En effet, pour diminuer son dommage, il suffit, au sens de la jurisprudence sus exposée (consid. 5.2.1 supra), qu'un assuré puisse réaliser, dans une activité adaptée, un revenu d'invalide supérieur à celui provenant de la poursuite de son métier.
Par ailleurs, les premiers juges ont constaté que la poursuite de l'entreprise du recourant était menacée à terme et que la liquidation de cette dernière se ferait sans difficulté, celle-ci n'ayant que très peu d'actifs. Ces constatations ne sont pas remises en cause par le recourant. N'étant pas manifestement inexactes, elles lient par conséquent le Tribunal fédéral (cf. consid. 1 supra). Compte tenu des circonstances ainsi constatées, on peut raisonnablement attendre du recourant qu'il change de profession pour diminuer son dommage puisque sa demi-rente d'invalidité s'en verrait réduite. En effet, en exerçant une activité salariée (voir consid. 5.2.3 infra), celui-ci serait en mesure d'augmenter sa capacité de gain de telle sorte que seul le droit à un quart de rente lui serait ouvert.
5.2.3 Les autres arguments avancés par le recourant ne sont pas plus pertinents. Les juges cantonaux ont constaté qu'il disposait d'une capacité résiduelle de travail de 70 % et qu'il pouvait l'exercer dans une activité adaptée comme celle de gestionnaire en logistique ou de commerce de détail ou encore comme réceptionniste dans un garage. Il existe ainsi une large palette d'activités au profit desquelles celui-ci peut mettre à disposition sa capacité résiduelle de travail qui est relativement importante. Le recourant ne conteste pas que ce genre d'activité est compatible avec son état de santé. De plus, sa capacité résiduelle de travail fixée à 70 % tient déjà compte de ses problèmes de santé et n'est pas de nature à l'empêcher de trouver une telle activité sur un marché du travail équilibré. En effet, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'?uvre (ATF 110 V 276 consid. 4b; arrêt I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 332; cf. ATF 130 V 346 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 5 et les arrêts cités). Au demeurant, âgé de 53 ans au moment où la question de l'exigibilité d'un changement de profession se posait, le recourant n'avait de loin pas atteint le seuil à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste d'exploiter la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 6.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, on ne voit pas en quoi l'argument selon lequel il s'est constitué une clientèle fidèle l'entraverait pour trouver un nouveau travail. »)
Cfr. anche la sentenza 9C_501/2009 del 12 maggio 2010 relativa ad un assicurato che aveva ottenuto il diploma d’ingegnere all’estero e che, arrivato in Svizzera nel 1979, aveva esercitato diverse attività, tra le quali quella di autista per cinque anni e che dal 1988 ha lavorato come indipendente nel ramo della ristorazione (specializzato nella cucina orientale). Il TF al consid. 3 ha evidenziato:
« L'intimé a mis un terme à son activité lucrative indépendante en juin
2005, invoquant des problèmes de santé. La cessation de cette activité justifie de procéder à une révision du droit à la demi-rente d'invalidité, en vertu de l'art. 17 LPGA. En effet, comme les champs d'activités professionnels comparés ont disparu, la méthode extraordinaire d'évaluation qui tenait compte de la réalité concrète de l'activité de traiteur indépendant n'a plus de fondement.
Le degré de l'invalidité doit ainsi être revu et déterminé désormais selon la méthode générale de comparaison des revenus, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.»
Infine, va segnalata la sentenza 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009, pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, inerente un agricoltore indipendente. In quel caso il TF ad un assicurato 57enne al momento della decisione litigiosa, incapace al lavoro al 50% sia nella sua precedente attività che in attività confacenti al suo stato di salute, ha riconosciuto la mezza rendita, rilevando tuttavia che si trattava di un caso limite, relativo ad un agricoltore indipendente che non possedeva alcuna esperienza professionale in un altro ambito e che faceva fatica a comprendere e ad adattarsi alle esigenze dei mutamenti strutturali in corso nell’agricoltura.
L’Alta Corte ha rilevato:
« 4.3.1 Selon les constatations du Tribunal cantonal, qui lient le
Tribunal fédéral (cf. supra consid. 1 et 3), l'intimé dispose d'une capacité résiduelle de travail attestée médicalement de 50 % qu'il peut exploiter aussi bien dans son activité habituelle d'agriculteur que dans toute autre activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Dans la première hypothèse, l'intimé peut prétendre à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, tandis que dans la seconde hypothèse il n'aurait droit, compte tenu du revenu qu'il pourrait raisonnablement réaliser dans une activité adaptée (calculé sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires), qu'à l'allocation d'un quart de rente.
4.3.2 C'est à la lumière des circonstances concrètes de la présente affaire qu'il convient d'examiner si l'intimé peut être tenu de mettre fin à son activité indépendante d'agriculteur au profit d'une activité salariée plus lucrative.
En premier lieu, il convient de constater que l'intimé n'a pas véritablement mis en oeuvre, pour peu que cela soit objectivement possible dans une entreprise agricole du type et de la taille de celle de l'intimé, de mesures tendant à adapter son activité à ses capacités résiduelles. Il ressort de l'enquête économique établie dans le cadre de l'instruction du dossier - dont les constatations principales ont été reprises dans le jugement attaqué - que l'intimé se limite désormais à accomplir les tâches d'exploitation qui sont encore à sa portée sur le plan physique et qu'il est désormais suppléé par son fils pour les autres travaux.
D'un point de vue objectif, rien ne fait obstacle à ce que l'intimé change d'activité professionnelle. Âgé de 57 ans au moment de la décision litigieuse, l'intimé n'avait pas atteint l'âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché de l'emploi supposé équilibré (cf. arrêts 9C_918/2008 du 28 mai 2009 consid. 4.2.2, 9C_437/2008 du 19 mai 2009 consid. 4 et I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2 et les références). Il ne semble par ailleurs pas que le choix de postes de travail exigibles soit si limité qu'il rende très incertaine la possibilité de trouver un emploi dans un lieu proche de son domicile.
Cela étant, l'intimé ne semble posséder aucune expérience professionnelle dans un domaine économique autre que celui dans lequel il oeuvre actuellement. L'exercice d'une nouvelle activité adaptée aux limitations fonctionnelles l'affectant impliquerait, en tout état de cause, une reconversion professionnelle. Dans les faits, le passage du statut d'agriculteur indépendant à celui de salarié constitue une profonde remise en question socio-professionnelle, qui présuppose des facultés d'adaptation considérables d'un point de vue subjectif. L'enquête économique a mis en évidence que l'intimé peinait à comprendre et à s'adapter aux exigences liées à la mutation structurelle actuellement en cours dans l'agriculture. Au regard de son âge et de son état d'esprit, il apparaît douteux que l'intimé soit en mesure de s'intégrer dans une démarche personnelle de remise en question professionnelle.
On relèvera pour finir que les perspectives de revenu offertes par un changement d'activité ne sont que légèrement plus élevées par rapport au revenu que l'intimé serait en mesure d'obtenir dans le cadre de son activité agricole. Même si son exploitation agricole est très probablement condamnée à disparaître à plus ou moins brève échéance, il paraît difficile dans ces conditions d'exiger de l'intimé, eu égard à l'attachement subjectif et personnel qui le lie à son entreprise, qu'il l'abandonne pour se lancer dans la recherche aléatoire d'un emploi adapté à ses limitations fonctionnelles.
4.3.3 Au vu de l'ensemble des circonstances, aussi bien favorables que défavorables, et même si la présente affaire doit assurément être regardée comme un cas limite, il convient d'admettre que le Tribunal cantonal n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, en considérant qu'il ne pouvait être exigé de l'intimé qu'il change d'activité afin de réaliser un revenu excluant le droit à une demi-rente d'invalidité.»
A livello cantonale vanno rammentate le sentenze 32.2006.53 del 21 settembre 2007 e 32.2009.91 del 10 settembre 2009 del TCA. Nel primo caso, all’interessato, posatore di pavimenti indipendente nato nel 1973, in seguito ad una revisione avviata d’ufficio dall’UAI, era stata soppressa la rendita. Il Tribunale al consid. 2.10 ha rilevato che “l’Ufficio AI non ha quindi applicato il metodo straordinario (cfr. sopra consid. 2.4 e 2.9), essendo stato possibile accertare con cognizione di causa l’utile conseguito dall’assicurato negli ultimi anni prima dell’insorgenza del danno alla salute tramite i dati fiscali e non essendo stato addotto nulla circa una eventuale non rappresentatività dei redditi fiscalmente tassati” e, dopo aver rammentato la giurisprudenza e le norme applicabili, ha concluso affermando che “in concreto, poiché non risultano dagli atti circostanze – soggettive ed oggettive – che impongano di concludere in senso contrario, un cambiamento di professione può ritenersi esigibile. Ne discende che a ragione l’amministrazione ha ritenuto determinante ai fini della valutazione dell’invalidità il metodo ordinario del raffronto dei redditi prescindendo dall’applicazione di quello straordinario” (cfr. pag. 26- 27 della sentenza). Nella seconda sentenza si trattava di un assicurato, nato nel 1964, attivo quale giardiniere manutentore indipendente, abile all’80% in attività adatte al suo stato di salute che il 5 novembre 2007 aveva presentato una richiesta di prestazioni AI. In quell’occasione il TCA ha escluso l’utilizzo del metodo straordinario, affermando, al consid. 2.13 che “l’amministrazione ha valutato il grado di invalidità dell’assicurato applicando il metodo ordinario del raffronto dei redditi. Il TCA, richiamata la giurisprudenza federale esposta al consid. 2.4., ritiene corretto l’agire dell’amministrazione, essendo ragionevolmente esigibile che l’assicurato, nato nel 1964, sfrutti la propria capacità lavorativa residua in un’attività lavorativa dipendente.”
In concreto l’interessato è nato nel 1953, per cui, da un punto di vista oggettivo nulla osta ad un cambiamento dell’attività lavorativa giacché l’insorgente non ha ancora raggiunto l’età a partire dalla quale la giurisprudenza considera generalmente che non esistono possibilità per valorizzare la capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro ritenuto equilibrato (cfr. sentenza 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009, pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, consid. 4.3.2). Inoltre, i posti di lavoro esigibili non sono così limitati da rendere incerta la possibilità di trovare un’occupazione in un luogo prossimo al domicilio del ricorrente che vive in una zona densamente popolata e con numerosi posti di lavoro (cfr. sentenza 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009, pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, consid. 4.3.2; nonché la già citata sentenza 9C_924/2011 del 3 luglio 2012).
L’interessato inoltre, contrariamente alla fattispecie della sentenza 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009, pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, consid. 4.3.2 e conformemente invece al caso di cui alla sentenza 9C_695/2010 del 15 marzo 2011, è già stato confrontato, almeno una volta, ad un cambiamento di attività professionale ed il passaggio da attività indipendente ad attività dipendente (che ha già avuto luogo in senso contrario negli anni ’80) non costituisce pertanto un ostacolo per l’insorgente. L’interessato, nel corso degli anni, è del resto sempre stato capace di adattarsi alle nuove situazioni che si sono create e non emerge che non sia capace di comprendere e di adattarsi alle mutate esigenze economiche. Dalla perizia SAM emerge del resto che si tratta di una persona con un’”attitudine gioviale, ben collaborante, disponibile” (doc AI 145-18), ossia di una situazione differente rispetto a quella accertata nella sentenza 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009 (“L'enquête économique a mis en évidence que l'intimé peinait à comprendre et à s'adapter aux exigences liées à la mutation structurelle actuellement en cours dans l'agriculture. Au regard de son âge et de son état d'esprit, il apparaît douteux que l'intimé soit en mesure de s'intégrer dans une démarche personnelle de remise en question professionnelle. »).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto è a giusta ragione che l’UAI ha stabilito che l’insorgente deve cambiare professione per ridurre il danno ed ha applicato la procedura ordinaria.
2.8. Quanto all’ammontare del reddito da valido, anche in questo caso a giusta ragione, l’UAI ha preso in considerazione i dati evinti dalla tassazione fiscale, che meglio tengono conto dell’effettivo reddito conseguito dall’insorgente in quegli anni. Gli importi figuranti nel conto individuale dell’interessato sono invece comprensivi del reddito conseguito dalla moglie in ragione del 50%. Nelle tassazioni, dalla 2001-2002 alla 2008, i redditi dei coniugi RI 1 figurano infatti sempre separatamente, nella misura del 50% ciascuno, come da loro stessi indicato in sede di dichiarazione fiscale.
Nel 2004, quale reddito da attività indipendente, erano stati dichiarati fr. 16'322 per il marito ed altrettanti per la moglie, poi aumentati dall’UT a fr. 23'000 ciascuno (vi è inoltre un’indennità per malattia ed infortuni di fr. 8'797 per il marito e di fr. 24'643 per la moglie; cfr. doc. AI 62-3). Nel 2005 sono stati dichiarati
fr. 5'842 per il marito e fr. 5'841 per la moglie, che l’UT ha aumentato a fr. 20'000 ciascuno (oltre a fr. 13'440 di rendite AVS/AI per il contribuente [recte: moglie] e fr. 27'198 di indennità malattia e infortuni per il marito; cfr. doc. AI 62-11). Nel 2006 figurano fr. 3'653 dichiarati sia per il marito che per la moglie, aumentati a fr. 30'000 ciascuno, oltre a fr. 13'440 di rendita AVS/AI per la moglie e fr. 2'061 d’indennità per malattia e infortuni per il marito (cfr. doc. AI 62-13). Nel 2007, quale reddito da attività indipendente, erano stati dichiarati fr. 8'087 per il marito e fr. 8'087 per la moglie, poi accertati dall’UT in fr. 30'000 ciascuno (doc. AI 62-18 e 65/10, oltre a fr. 13'812 di rendita AVS/AI per la moglie e fr. 15'229 di indennità per malattia e infortuni per il marito).
Dagli atti emerge inoltre che nel 2003 era stato tassato quale reddito aziendale l’importo fr. 15'000 per il marito e fr. 15'000 per la moglie (cfr. doc. AI 65-41 e 86-7; dichiarati fr. 12'883, rispettivamente fr. 12'884, cfr. doc. AI 5-6), mentre nella tassazione 2001-2002 (periodo di computo 1999-2000), figuravano fr. 25'000 di reddito aziendale ciascuno oltre a fr. 28'758 di reddito da dipendente per il marito (doc. AI 65-42 e 86-7).
Agli atti vi è poi, per il 2006, la domanda di __________ del 13 dicembre 2007, con la richiesta del reddito aziendale 2006 per la fissazione dei contributi sociali. L’UT ha risposto indicando in fr. 60'000 l’importo conseguito, di cui fr. 30'000 per il marito e fr. 30'000 per la moglie (doc. AI 65-19).
Inoltre, dalle tavole processuali si evince che dal 2001 al 2007 nel conto individuale dell’insorgente sono iscritti gli importi conseguiti complessivamente sia dal marito che dalla moglie, cui sono aggiunti, verosimilmente (cfr. a questo proposito le decisioni per il 2001 e il 2002, doc. VI/D1 e D2), i contributi AVS fatturati o pagati nell’anno di computo (fr. 4'100, fr. 4'300 e fr. 3'900; cfr. doc. AI 65-32, 33 e C). Infatti, per il 2001 ed il 2002 figurano fr. 54'300 ([25'000 X 2] + 4'300), nel 2003 fr. 34'100 ([15'000 X 2] + 4'100), nel 2004 fr. 50'100 ([23'000 X 2] + 4'100), nel 2005 fr. 44'100 ([20'000 X 2] + 4'100), nel 2006 fr. 64'100 ([30'000 X 2] + 4’100), nel 2007 fr. 63'900 ([30'000 X 2] + 3'900).
Ne segue che giustamente l’UAI ha preso in considerazione i dati evinti dalle tassazioni fiscali, che gli stessi coniugi RI 1 hanno dichiarato essere conseguiti al 50% da ognuno di loro e non quelli del conto individuale del ricorrente che comprendono anche i redditi della moglie.
Del resto, dagli importi sopra riportati, emerge inoltre sia che l’ammontare di fr. 31'790 preso in considerazione dall’UAI quale reddito da valido del 2006, e poi aggiornato per gli anni seguenti, è superiore a quello conseguito nel 2005 (fr. 20'000), nel 2004 (fr. 23'000) e nel 2003 (fr. 15'000), sia che l’insorgente aveva dichiarato importi ancora inferiori rispetto a quelli poi tassati dall’UT.
Comunque anche volendo prendere in considerazione il dato più favorevole al ricorrente, ossia facendo una media degli anni dal 2004 al 2007 (anno in cui ha conseguito, malgrado l’inizio dell’invalidità nel mese di novembre, un reddito superiore rispetto agli anni precedenti, escluso il 2006) ed includendo anche, per pura ipotesi di lavoro, le indennità per perdita di guadagno percepite in quegli anni, si otterrebbe un reddito inferiore a quello utilizzato dall’UAI (fr. 32'961 per il 2008, cfr. risposta di causa, doc. IV).
Infatti, la media degli ultimi 4 anni sarebbe di fr. 31'257 (23'000 [reddito 2004] + 8'797 [indennità per malattia e infortuni 2004] + 20'000 [reddito 2005] + 27'198 [indennità IPG 2005] + 30'000 [reddito 2006] + 2'061 [indennità IPG 2006] + 30'000 [reddito 2007] + 15'229 [indennità IPG 2007] : 5 anni), che, aggiornato al 2008, anno di inizio dell’eventuale diritto alla rendita, raggiunge fr. 31'882 (+ 2%).
Per quanto concerne il reddito da invalido l’UAI ha preso in considerazione l’importo di fr. 59'978, evinto dalla tabella TA1 2008, da cui ha dedotto l’8% quale riduzione per attività leggere e del 5% per svantaggi derivanti da contingenze particolari. L’interessato, giustamente, non contesta il reddito da invalido e la riduzione del 13%, conforme alla giurisprudenza, ma chiede una riduzione supplementare del 43% per il gap salariale tra quanto potrebbe conseguire come cuoco secondo i redditi evinti dai dati statistici (fr. 63'922.50 nel 2008) e quello che ha effettivamente conseguito.
La censura si rivela infondata.
Innanzitutto, l’UAI a giusta ragione evidenzia che anche volendo applicare il gap salariale come chiesto dall’insorgente, quest’ultimo avrebbe diritto ad una rendita, al 50%, solo per poco tempo (dopo l’anno di attesa), ritenuto che successivamente il grado d’invalidità non raggiunge il 40%, come esposto qui di seguito.
Infatti, per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 59’979 (4'806 : 40 X 41.6 X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008), corrispondente a fr. 61’239 (+ 2.1%) nel 2009, a fr. 61'729 nel 2010 (+ 0,8%) e a fr. 62'346 nel 2011 (+ 1%).
L’assicurato, quale cuoco, avrebbe potuto guadagnare nel 2008 fr. 32'961 (dato più favorevole, cfr. risposta di causa).
Tale reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cfr. Tabella TA1, punto 55, attività alberghi e ristoranti, livello di qualifica 1, lavoro esigente/indipendente: fr. 65’003 nel 2008 [5’159 : 40 X 42 X 12]). Ciò potrebbe dare diritto ad una riduzione del 44,3% (49,29% - 5%).
Ciò significa, nel 2008 (dopo un anno di attesa), se si volesse seguire la tesi del ricorrente, un grado d’invalidità del 56% (55,9% arrotondato al 56%), raffrontando il reddito da valido di fr. 32'961 con quello da invalido di fr. 59'979 ridotto del 50% a fr. 29'990, poi del 13% a fr. 26'091 e poi del 44,3% a fr. 14'533.
Nel 2009, quando la capacità lavorativa in attività leggere ha ormai raggiunto il 70%, il reddito da attività lavorativa secondo la tabella TA1 2008 per ristoranti ed alberghi sarebbe di fr. 66'368 (65'003 + 2.1%), per un “gap salariale”, del 44,3 % (49,29% – 5%) per un grado d’invalidità del 38% (38,3% arrotondato al 38%) che non dà diritto ad alcuna rendita, raffrontando il reddito da valido di fr. 33’653 con il reddito da invalido di fr. 61'239, ridotto del 30% a fr. 42'867, del 13% a fr. 37'295 e del 44,29% a fr. 20'777.
Nel 2010 il reddito da attività lavorativa secondo la Tabella TA1 2010 per servizio di alloggio e ristorazione (n. 55-56), livello di qualifica 1, ammonterebbe a fr. 65'520 (5'200 : 40 X 42 X 12), per un “gap salariale” del 43,2% (48,2% - 5%) ed un grado d’invalidità del 37% (37,1% arrotondato al 37%), raffrontando il reddito da valido di fr. 33'922 con il salario da invalido di fr. 61'729, ridotto del 30% a fr. 43'210, del 13% a fr. 37'593 e del 43,2% a fr. 21'353.
Infine, per il 2011, il “gap salariale” sarebbe del 43,2% (48,2% - 5%), prendendo in considerazione un reddito da valido di fr. 34'261 ed un reddito teorico nella ristorazione di fr. 66'175, per un grado d’invalidità del 37% (37,1% arrotondato al 37%), raffrontando il reddito da valido di fr. 34'261 con il reddito da invalido di fr. 62'346, ridotto del 30% a fr. 43'642, del 13% a fr. 37'969 e del 43,2% a fr. 21'566.
Ne segue che, volendo seguire la tesi del ricorrente, il medesimo potrebbe semmai avere diritto ad una (mezza) rendita solo dopo l’anno di attesa, e per pochi mesi (novembre e dicembre 2008 e, ritenuto il miglioramento nel corso del mese di dicembre, al massimo fino a marzo 2009; cfr. art. 88a cpv. 1 OAI). Tuttavia, come si vedrà qui di seguito, l’interessato non può beneficiare della rendita neppure per un periodo limitato, giacché il gap salariale non può trovare applicazione.
Infatti, accertato che l’insorgente, nel corso degli ultimi anni, ha sempre conseguito un reddito assai contenuto, occorre ritenere che egli si sia accontentato di questa retribuzione. Eventuali motivi di ordine economico, come ad esempio la cattiva congiuntura, non possono del resto essere presi in considerazione nella valutazione dell’ammontare del reddito conseguito in quegli anni, non trattandosi di un rischio che si deve assumere l’assicurazione per l’invalidità (cfr. DTF 135 V 58, consid. 3.4.1 e seguenti: “Die Rente der Invalidenversicherung ist grundsätzlich eine Erwerbsausfall-Versicherungsleistung. Versichert ist nicht der Gesundheitsschaden an sich, sondern der durch den Gesundheitsschaden verursachte Verlust der Erwerbsmöglichkeit (Art. 1a lit. b IVG; Art. 7 Abs. 1, Art. 8 Abs. 1 ATSG). Umgekehrt deckt die Invalidenversicherung nur diejenigen Erwerbsverluste ab, die durch Gesundheitsbeeinträchtigungen verursacht sind, nicht Einbussen, die auf andere Gründe (z.B. wirtschaftliche, persönliche usw.) zurückzuführen sind. Der Invaliditätsgrad wird deshalb bei Erwerbstätigen so bestimmt, dass das Einkommen, welches der Versicherte ohne Gesundheitsbeeinträchtigung erzielen könnte, demjenigen Einkommen gegenübergestellt wird, das er nach Eintritt des Gesundheitsschadens erzielt bzw. bei zumutbarer Tätigkeit erzielen könnte (Art. 16 ATSG; Art. 28a Abs. 1 IVG). Entgegen der Auffassung der Vorinstanz hängt somit die Erwerbsinvalidität nicht von der Einbusse des mutmasslichen Potenzials bzw. des funktionellen Leistungsvermögens als solchem ab, sondern von der effektiven, gesundheitlich bedingten Einbusse im Erwerbseinkommen. Nützte der Versicherte im Gesundheitsfall sein wirtschaftliches Potenzial nicht voll aus, so ist dieser nicht verwertete Teil der Erwerbsfähigkeit nicht versichert (BGE 131 V 51 E. 5.1.2 S. 53; BGE 125 V 146 E. 5b/bb S. 157). Denn wenn jemand vor Eintritt des Gesundheitsschadens aus gesundheitsfremden Gründen nur ein sehr geringes, nicht existenzsicherndes Einkommen erzielt hat und nach Eintritt des Gesundheitsschadens immer noch ein Einkommen in unveränderter Höhe erzielen könnte, so ist nicht der Gesundheitsschaden ursächlich für eine allfällige tatsächliche Einkommenseinbusse (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 335/04 vom 23. Dezember 2004 E. 3); kausal sind vielmehr die (nicht bei der Invalidenversicherung versicherten) wirtschaftlichen oder persönlichen Umstände, die bereits beim Gesunden die Erzielung eines höheren Einkommens verhindert haben.“). L’Alta Corte ha evidenziato che il „gap salariale“ viene preso in considerazione affinché i due redditi di riferimento (da valido e da invalido) siano calcolati partendo dal medesimo punto di riferimento; non deve invece essere inteso nel senso che tutti gli aspetti estranei all’invalidità (tra cui quelli economici), che hanno portato a percepire un reddito inferiore alla media, debbano essere presi in considerazione. Ciò sarebbe in contraddizione con la norma secondo cui possono essere ritenute solo le perdite del reddito riconducibili al danno alla salute (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3: “Zu Unrecht hat sich die Vorinstanz auf die Rechtsprechung berufen, wonach invaliditätsfremde Umstände, welche zu einem erheblich unterdurchschnittlichen Valideneinkommen geführt haben, zu einer Einkommensparallelisierung führen (vorne E. 3.1). Denn diese Rechtsprechung will nur sicherstellen, dass die beiden Vergleichseinkommen auf gleichen Grundlagen ermittelt werden; sie ist aber nicht so zu verstehen, dass allen invaliditätsfremden (namentlich auch wirtschaftlichen) Aspekten, die zu einem unterdurchschnittlichen Valideneinkommen geführt haben, ohne weiteres durch Aufrechnung auf ein durchschnittliches Einkommen Rechnung zu tragen wäre. Solches stünde in klarem Widerspruch zu der gesetzlichen Regelung, wonach nur Erwerbseinbussen berücksichtigt werden können, die auf eine Gesundheitsbeeinträchtigung zurückzuführen sind.”).
La giurisprudenza sul „gap salariale“ è da intendere nel senso che quando una persona assicurata, nell’attività esercitata senza il danno alla salute percepisce un reddito nettamente inferiore alla media poiché sue caratteristiche personali (ad esempio assenza di formazione o di conoscenze linguistiche) impediscono il conseguimento di un reddito nella media, occorre partire dal principio che anche in un’altra attività confacente al suo nuovo stato di salute i medesimi fattori che hanno influito sulla diminuzione del reddito nella professione esercitata fino ad allora avranno un’influenza anche nella nuova attività. Se la persona assicurata, nell’attività fino ad allora esercitata, poteva conseguire un reddito nella media, non vi è alcun motivo per ridurre il reddito da invalido nella medesima misura. Altrimenti verrebbero prese in considerazione diminuzioni del reddito che non hanno nulla a che fare con il danno alla salute. Per cui quale reddito da valido non va preso in considerazione quello che la persona interessata avrebbe potuto conseguire con rendimento massimo senza il danno alla salute, bensì quello che è stato concretamente realizzato (cfr. DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 – 3.4.5.).
Nel caso di specie, l’interessato ha svolto l’attività di ristoratore indipendente da diversi anni (in concreto dal 1984). Come nel caso giudicato dal TF non vi sono elementi secondo cui, senza il danno alla salute, l’insorgente avrebbe abbandonato la sua attività per un lavoro meglio remunerato. Secondo l’esperienza generale della vita, in assenza di un danno alla salute, l’interessato, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, avrebbe continuato a svolgere la medesima attività. Ancora in sede di ricorso ha infatti affermato che “i problemi di salute di cui soffre lo hanno costretto alla chiusura per la fine del 2010” (doc. I; cfr. anche doc. AI 145-11 [perizia SAM]: “L’A. si definisce un „combattente-pacifista“ e a decorrere dal __________1984 decide coraggiosamente di mettersi in proprio acquistando il __________, allora in fallimento, attività che svolge, coadiuvato dalla moglie (che ottiene la licenza di gerente) e dai figli, fino al __________, quando per ragioni di salute decide di chiudere“ e doc. AI 86-2: “in assenza del danno alla salute, l’assicurato eserciterebbe sempre il suo lavoro indipendente: pur esprimendo l’intenzione di continuare come indipendente, esprime anche il desiderio di cedere il ristorante”). Non vi è di conseguenza alcun motivo per applicare, nel caso di specie, il “gap salariale” (cfr. DTF 135 V 58 consid. 3.4.7: “Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin rund zehn Jahre lang eine selbstständige Tätigkeit ausgeübt. Darin liegt keine kurze Dauer im Sinne der genannten Rechtsprechung. Es bestehen auch sonst keinerlei Anzeichen oder Anhaltspunkte, dass sie ohne die gesundheitliche Beeinträchtigung ihre Tätigkeit als Wirtin zugunsten einer besser entlöhnten Tätigkeit aufgegeben hätte. Nach allgemeiner Lebenserfahrung wäre sie im Gesundheitsfall mit überwiegender Wahrscheinlichkeit in der bisherigen Tätigkeit verblieben. Es besteht deshalb kein Grund, das aus wirtschaftlichen Gründen unterdurchschnittliche Valideneinkommen auf einen durchschnittlichen Tabellenlohn aufzurechnen“).
In queste condizioni raffrontando i redditi da valido e da invalido dal 2008 al 2011, senza prendere in considerazione il “gap salariale”, si ottengono le seguenti percentuali di invalidità.
Nel 2008 a fronte di un reddito da valido di fr. 32’961, vi è un reddito da invalido di fr. 59'979, ridotto del 50% a fr. 29'900 e del 13% a fr. 26'091, per un grado d’invalidità del 21%, che non dà diritto ad alcuna rendita.
Nel 2009 raffrontando il reddito da valido di fr. 33'653 con il reddito da invalido di fr. 61'239, ridotto del 30% a fr. 42'867 e del 13% a fr. 37'295 si ottiene un grado dello 0%, così come nel 2010 raffrontando il reddito da valido di fr. 33'922 con il salario da invalido di fr. 61'729, ridotto del 30% a fr. 43'210 e del 13% a fr. 37'593.
Infine, anche per il 2011, a fronte di un reddito da valido di fr. 34'261 e di un reddito da invalido di fr. 62'346, ridotto del 30% a fr. 43'642 e del 13% a fr. 37'969, il grado d’invalidità è nullo.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti