Raccomandata
Incarto n. 32.2012.10
cs
Lugano 23 aprile 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 novembre 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1958, da ultimo marmista presso la __________ __________, ha inoltrato, il 28 luglio 2008, una domanda di prestazioni AI per adulti.
B. Esperiti gli accertamenti medici ritenuti necessari, in particolare una perizia pluridisciplinare ad opera del SAM del 22 febbraio 2011 (doc. AI 40-1), con decisione del 27 novembre 2011 (doc. A2), preavvisata dal progetto del 22 agosto 2011 (doc. AI 58-1), l’UAI ha assegnato a RI 1 ¼ di rendita AI.
C. RI 1, rappresentato dal RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, facendo in sostanza valere di essere completamente inabile al lavoro e rinviando alla documentazione agli atti, segnatamente al rapporto della Dr.ssa med. __________ del 4 febbraio 2010. Il ricorrente, che si è riservato di produrre eventuale ulteriore documentazione medica, ha chiesto di essere esentato dal pagamento delle spese, essendo al beneficio di prestazioni dell’assistenza comunale (doc. I).
D. Con risposta del 6 febbraio 2012 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).
E. Con scritto del 15 febbraio 2012 l’insorgente ha chiesto una proroga del termine, concessa (doc. IX), per presentare ulteriori osservazioni ed una nuova valutazione medico-specialistica (doc. VII).
F. Il 6 marzo 2012 il ricorrente ha domandato la concessione di una nuova proroga (doc. IX), che il TCA ha concesso per l’ultima volta (doc. X). Con scritto del 27 marzo 2012 l’insorgente ha affermato che “per il momento rinunciamo all’inoltro di ulteriore documentazione medico-specialistica e che, pertanto, manteniamo integralmente il ricorso alla luce della documentazione già agli atti” (doc. XI).
in diritto
In ordine
Nel merito
In concreto al ricorso contro la decisione emanata il 27 novembre 2011, data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2011.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Il ricorrente è stato visitato dai periti il 15 e 16 dicembre 2010, nonché il 10, 11 e 19 gennaio 2011 (doc. AI 40-1).
Gli specialisti, dopo aver riassunto la documentazione messa loro a disposizione, aver descritto l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica, le affezioni attuali e le constatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome cervicospondilogena cronica dal 2008 su incipiente osteocondrosi C3-C4 e C4-C5, ernia discale C5-C6 mediolaterale sinistra senza neuro compressione, epicondilite ulnare cronica a destra dal 2008, sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD-10 F33.0), sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4) e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di lieve sindrome del tunnel carpale a destra, cardiopatia ipertensiva con remodelling concentrico del ventricolo e disturbo diastolico del rilascio; ipertensione arteriosa, stato dopo frattura del capitello radiale sinistro (1991; doc. AI 40-13).
Per quanto concerne i singoli consulti, a proposito della patologia reumatologica, esaminata dal dr. med. __________, FMH reumatologia, i periti hanno evidenziato:
“(…)
Per le patologie di sua competenza, il nostro consulente ritiene giustificata, a partire dal 5.6.2008, un’incapacità lavorativa del 30% per l’attività di lucidatore di marmi ed un’incapacità lavorativa del 50% come marmista e manovale addetto alla posa di lastre di marmo, in entrambi i casi inteso come diminuzione del rendimento per un normale tempo di lavoro. La diminuzione del rendimento è legata prevalentemente alla problematica cervicale ed in misura minore al gomito ds., senza che vi siano possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa. In un’attività adatta, di tipo leggero, che eviti movimenti eccessivamente ripetitivi o inergonomici con la colonna cervicale o movimenti ripetitivi e prolungati con gli arti superiori sopra l’orizzontale, l’A. mantiene la capacità lavorativa completa (normale tempo di lavoro con normale rendimento). Se il lavoro comporta saltuariamente anche compiti mediamente pesanti o non permette il rispetto dei criteri elencati, il rendimento può diminuire sino al 20%.” (doc. AI 40-15)
Circa l’aspetto psichiatrico, esaminato dal dr. med. __________, gli specialisti hanno affermato:
“la sindrome depressiva ricorrente è insorta nel corso del 2008, ma ha influsso sulla capacità lavorativa solo a partire da giugno 2009. Da allora ha presentato un decorso fluttuante, con periodi di miglioramento, seguiti da un peggioramento in occasione del decesso della sorella avvenuto in novembre 2009. Secondo il nostro consulente, il quadro clinico non presenta caratteristiche di gravità, essendo ancora ben conservate le funzioni cognitive, volitive e biologiche. Il nostro consulente segnala la tendenza dell’A. ad aggravare il quadro, assumendo una posizione passiva del comportamento e dell’affettività. Per questo motivo non concorda con la valutazione della psichiatra curante Dr.ssa med. __________, che da parte sua ha attestato una totale incapacità lavorativa. La sindrome somatoforme da dolore persistente soddisfa i criteri di Förster ed è pure influente sulla capacità lavorativa. Per l’insieme delle patologie psichiatriche, il nostro consulente ritiene l’A. inabile al lavoro nella misura del 30% a partire da giugno 2009, quando è iniziata la cura specialistica psichiatrica. L’incapacità lavorativa del 30% è valida per ogni attività, la prognosi è stazionaria.” (doc. AI 40- 16)
A proposito della patologia neurologica i periti hanno evidenziato che il consulente, dr. med. __________ specialista FMH neurologia, ha visitato l’insorgente il 19 gennaio 2011 ed è emerso che “quale unica patologia in ambito neurologico” è stata posta la diagnosi di “lieve sindrome del tunnel carpale a ds., non considerata influente sulla capacità lavorativa.” (doc. AI 40-16).
Infine, a proposito della patologia cardiologica, il dr. med. __________, specialista FMH cardiologia, ha confermato la diagnosi di ipertensione arteriosa con segni d’iniziale sofferenza miocardica, non tale da giustificare un’incapacità lavorativa (doc. AI 40-16).
Sulla base dei 4 consulti specialistici i periti del SAM, circa la capacità lavorativa, hanno affermato che l’insorgente è abile al lavoro nella misura del 70% per la professione di manovale marmista con la funzione di lucidatore di marmi e abile al lavoro nella misura del 50% quale manovale marmista con la funzione di posatore di lastre di marmo (doc. AI 40-17).
Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità lavorativa gli specialisti hanno evidenziato che l’incapacità lavorativa è dovuta alla concomitante presenza di patologie psichiatriche e patologie somatiche a livello reumatologico. Le patologie cardiologiche e neurologiche non sono invece influenti sulla capacità lavorativa.
I periti hanno poi affermato:
“La patologia reumatologica ha influenza sulla capacità lavorativa a partire dal 5.6.2008 ed è rimasta da allora stazionaria. Per la professione di manovale marmista, dobbiamo distinguere tra la funzione di lucidatore e quella di posatore, entrambe esercitate in passato dall’A. Per la funzione di lucidatore, meno pesante e più rispettosa dell’ergonomia per la colonna cervicale, l’A. mantiene una capacità lavorativa residua del 70%, mentre per la funzione di posatore di lastre di marmo, fisicamente più impegnativa, deve essere considerata una capacità lavorativa residua limitata al 50%. In entrambi i casi, la diminuzione della capacità lavorativa è intesa come diminuzione del rendimento per un normale tempo di lavoro. Da giugno 2009 è influente sulla capacità lavorativa anche la patologia psichiatrica, che implica una diminuzione del rendimento del 30%, per un normale tempo di lavoro.
Le percentuali d’incapacità lavorativa per la patologia reumatologica e per la patologia psichiatrica non devono essere sommate, essendo entrambe all’origine di una diminuzione del rendimento per un normale tempo di lavoro, con compensazione vicendevole.
La capacità lavorativa residua attuale non può essere migliorata con ulteriori provvedimenti terapeutici. Per non compromettere la prognosi, è però indispensabile che l’A. si sottoponga a regolari controlli e cure soprattutto per la patologia cardiologica e per quella psichiatrica” (doc. AI 40-17)
Circa le conseguenze sulla capacità d’integrazione, i periti hanno affermato:
“La patologia psichiatrica implica un’incapacità lavorativa del 30% per ogni professione dal 12.6.2009, quando è iniziata la cura specialistica psichiatrica. Da quel momento il decorso è stato fluttuante, ma l’incapacità lavorativa è stata nel complesso stazionaria su questa misura. A causa della tendenza regressiva dell’A., il nostro consulente psichiatra ritiene che non vi siano possibilità di effettuare provvedimenti d’integrazione professionale.
In un’attività adatta, le patologie somatiche nel loro insieme non giustificano alcuna incapacità lavorativa. In un’attività solo parzialmente favorevole, la patologia reumatologica può giustificare un’incapacità lavorativa dell’ordine del 20%.
Considerando tutti i problemi di salute da noi riscontrati nel loro insieme, riteniamo che in un’attività adatta l’A. mantenga una capacità lavorativa residua del 70%, intesa come normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 30%. Ricordiamo che nella stessa misura del 70% l’A. è considerato abile al lavoro anche per la professione abituale di marmista con la funzione di lucidatore di marmi, come espresso al punto 8.” (doc. AI 40-18)
Il 1° marzo 2011 il medico SMR, dr. med. __________, sulla base della perizia SAM, dopo aver ripreso la diagnosi posta dagli specialisti, ha stabilito che l’insorgente, dal 5 giugno 2008, è complessivamente incapace al lavoro al 50% nell’attività abituale ed al 30% in attività adeguata (doc. AI 42-2, cfr. anche doc. AI 44-1, valutazione del consulente in integrazione, nonché doc. AI 50-1). In seguito, sulla base della documentazione relativa all’assicurazione contro gli infortuni è stata accertata un’incapacità lavorativa, in ogni attività, del 100% dal 10 agosto 2007 al 26 agosto 2007, del 50% dal 27 agosto 2007 al 4 settembre 2007, del 100% dal 5 settembre 2007 al 28 ottobre 2007, del 50% dal 29 ottobre 2007 al 4 giugno 2008 e dal 5 giugno 2008 al 30% in attività adeguata e del 50% nella precedente attività (doc. AI 50-1).
In sede di osservazioni al progetto di decisione l’insorgente ha prodotto un certificato medico del 15 settembre 2011 del medico curante, dr. med. __________, FMh medicina generale, che ha affermato:
“(…)
Ritengo che comunque, considerando tutte le patologie del quale il paziente è sofferente, e della problematica psicologica che lo invalida in modo particolare, come si può verificare dai rapporti della Dr.ssa med. __________, non ritengo che il paziente non sia attualmente idoneo all’attività lavorativa.” (doc. AI 63-4)
A questo proposito con certificato del 15 settembre 2011, la dr.ssa med. ____________________, FMH psichiatria e psicoterapia, circa la perizia SAM, ha affermato:
“(…)
Non concordo con la diagnosi posta dal collega. In particolare ritengo che il paziente in mia cura sia affetto da una sindrome depressiva ricorrente e che l’episodio attuale sia di media gravità, codificato secondo ICD-10 da F33.1. La media gravità dell’episodio è infatti data oltre che dalla presenza di una sindrome apatica, abulica, astenica, anedonica accompagnata da sintomi biologici (diminuzione della libido, alterazione del sonno e alterazione dell’appetito) da deficit cognitivi quali difficoltà di concentrazione, rallentamento della produttività verbale, pensiero centrato sui suoi disagi fisici e psicologici e compromissione delle funzioni evolutive.
Non trovo in lui altre patologie.
L’esordio di tale sindrome risale al 2008, a partire dal mese di giugno 2009 ha inciso sulla sua capacità lavorativa al 100% e dal novembre 2009 ha subito un grave peggioramento dopo il decesso improvviso della sorella.
Non ho mai riscontrato nel paziente elementi di simulazione né aggravamento dei sintomi per benefici secondari. La sua sofferenza è sempre apparsa autentica. Ho avuto diversi colloqui con l’altra sorella, che si occupa in maniera importante di lui sia per quanto riguarda la gestione della sua casa, sia per quanto riguarda la preparazione dei pasti.
Il paziente presenta inoltre un importante ritiro sociale, deve essere costantemente stimolato dalla sorella, anche per recarsi da lei, non appare autonomo neanche nella gestione finanziaria (a questo proposito non era mai stato abituato).
L’evoluzione di tale sindrome depressiva non è stata positiva: il paziente è sprovvisto di un punto di riferimento valido, è incapace di autogestirsi; è stato licenziato dal proprio posto di lavoro, ha esaurito ogni riserva per poter riprendere una progettualità per sé sia in ambito sociale, personale e lavorativo.
Il decorso è stato quindi sfavorevole, non vi sono state mai remissioni cliniche della sua sintomatologia, né fasi lievi della sua malattia. Molte le consultazioni effettuate in urgenza sia presso di me sia presso il medico curante Dr. med. __________.
Il decorso è stato cronico ed invalidante.
Ritengo che l’incapacità lavorativa del 30% non trovi alcuna giustificazione né sulla base dell’evoluzione della sua patologia né sulla base dell’esame clinico e dei riscontri effettuati dal dr. med. __________ che non corrispondono alla realtà clinica delle stesso.
Ritengo che il paziente sia da considerarsi tuttora inabile al 100%. Escludo un recupero della sua capacità lavorativa visto il decorso di questi 2 anni.” (doc. AI 63-2/3)
Il 29 settembre 2011 il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato:
“La nuova documentazione medica pervenuta agli atti, non apporta alcun nuovo elemento medico che non sia già stato appurato e valutato.
Si conferma il rapporto medico SMR del 01.03.2011.” (doc. AI 66-1)
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Nella sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particolare precisato quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:
" 2.2.2 Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat. Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden) nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer (formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die Verfassung oder die EMRK verstiesse.
2.2.3 Die grundsätzliche Verfassungs- und Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.
(…)
2.3 Im Hinblick auf die Ermittlung des medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG) vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E. 3.1.2).
Unter diesen Umständen kann das Gebot der Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption, wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist, wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I periti, dopo aver riassunto la documentazione messa loro a disposizione, aver descritto l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica, le affezioni attuali e le constatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome cervicospondilogena cronica dal 2008 su incipiente osteocondrosi C3-C4 e C4-C5, ernia discale C5-C6 mediolaterale sinistra senza neurocompressione, epicondilite ulnare cronica a destra dal 2008, sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD-10 F33.0), sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4) e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di lieve sindrome del tunnel carpale a destra, cardiopatia ipertensiva con remodelling concentrico del ventricolo e disturbo diastolico del rilascio; ipertensione arteriosa, stato dopo frattura del capitello radiale sinistro (1991).
I periti e i consulenti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa del paziente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso il SAM.
Al referto del 22 febbraio 2011 va attribuita piena forza probante.
Del resto, per quanto concerne le valutazioni neurologiche, cardiologiche e reumatologiche, l’insorgente non ha prodotto alcuna documentazione medica atta a sovvertire le convincenti conclusioni peritali e fa invece valere la persistenza della problematica psichiatrica che lo renderebbe totalmente inabile al lavoro (doc. I).
A questo proposito il ricorrente fa riferimento alle valutazioni della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, sua curante dal 12 giugno 2009 (doc. AI 30-2), la quale ha diagnosticato un episodio depressivo medio-grave (ICD-10 F32.1) aggravatosi nel novembre 2009 con la morte della sorella (doc. AI 30-2). La specialista ha sostanzialmente ribadito le sue conclusioni nel certificato del 15 settembre 2011, dove ha contestato le affermazioni del consulente del SAM (doc. AI 63-2).
Ora, nell’ambito del consulto peritale, il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha già tenuto conto delle valutazioni e della diagnosi della dr. ssa med. __________ (cfr. doc. AI 40-24: “La collega nel suo rapporto del 05.02.2010, ha posto la diagnosi di Episodio depressivo medio-grave (ICD 10 F 32.1) aggravatosi nel mese di novembre del 2009 in occasione del decesso della sorella”) e della circostanza che l’insorgente viene seguito mensilmente dalla specialista. Il perito ha inoltre preso in considerazione la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, ma con un episodio attuale lieve (ICD 10 F 33.0) ed ha aggiunto la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4). Infine il consulente ha evidenziato il decorso fluttuante della patologia con periodi di miglioramento seguiti da un peggioramento in occasione del decesso della sua sorella avvenuto nel mese di novembre 2009 ed ha spiegato per quale motivo la capacità lavorativa del ricorrente è ridotta del 30% in qualsiasi attività lavorativa (doc. AI 40-26: “Il quadro clinico non presenta caratteristiche di gravità in quanto sono tuttora ben conservate le funzioni cognitive, volitive e biologiche. Si constata una tendenza del soggetto ad aggravare il quadro assumendo una posizione passiva del comportamento e dell’affettività. Per questo motivo non sono d’accordo con il punto di vista della collega Dr.ssa __________ che ha attestato una totale incapacità lavorativa” e doc. AI 40-27: “Il quadro psicopatologico è insorto nel corso del 2008 e ha seguito un decorso altalenante. Solo a partire dall’inizio della presa a carico psichiatrica eseguita dalla Dr.ssa __________, ossia dal 12.06.2009 presenta una incidenza sulla sua capacità lavorativa. Da allora presenta una incapacità lavorativa nella misura del 30% come tuttora”; cfr. anche perizia SAM, doc. AI 40-8: “l’A. segnala una persistente astenia, associata a deflessione del tono dell’umore, apatia, anedonia, tendenza all’isolamento. In pratica ritiene che la sua vita non ha più senso dopo la morte della sorella”).
In concreto lo specialista, dopo un colloquio con il peritando avvenuto il 10 gennaio 2011, a conoscenza del rapporto del 4 febbraio 2010 della dr.ssa med. __________, ha esaminato nel dettaglio lo status psichico del ricorrente, giungendo alla convincente conclusione che l’interessato è inabile al lavoro sia nella precedente attività che in attività leggere e confacenti al suo stato di salute nella misura del 30%.
Da parte sua la dr.ssa med. __________, dal mese di giugno 2009 curante dell’insorgente, nel suo referto del 15 settembre 2011 fa una critica generica alla perizia del dr. med. __________ senza tuttavia apportare elementi oggettivi che possano sovvertire le convincenti conclusioni peritali (doc. AI 63-2). D’altra parte neppure il certificato del 15 settembre 2011 del dr. med. __________, medico curante, contiene elementi di novità, giacché si limita ad attestare un’inidoneità del suo paziente nella precedente attività lavorativa (doc. AI 63-4).
In assenza di elementi che possano mettere in dubbio il referto peritale del dr. med. __________, non vi sono motivi per non fondare il giudizio sul suo consulto e sulla perizia pluridisciplinare del SAM del 22 febbraio 2011 (doc. AI 40).
Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Va inoltre rilevato che il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato (in concreto la dr.ssa med. __________) e il perito (in concreto il dr. med. __________) è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Non va poi dimenticato che la valutazione complessiva è stata confermata sia dai periti SAM che dal medico SMR, dr. med. __________ (cfr. a proposito dei compiti e del valore probatorio attribuiti ai rapporti interni dell’SMR la SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]; cfr. anche la sentenza 9C_15/2011 del 27 gennaio 2012, consid. 5.2; cfr. pure la sentenza 8C_814/2011 del 12 gennaio 2012, dove, in ambito LAINF, al consid. 2.4 il TF ha affermato che “dopo attento esame dell’incarto, visto in particolare che nel ricorso di ultima istanza non si adducono argomenti idonei a stravolgere le conclusioni dell’autorità di primo grado, la quale ha esposto in modo convincente come di fronte a valutazioni mediche contraddittorie […omissis…] si debba ritenere maggiormente attendibile il parere espresso dagli specialisti intervenuti per conto dell’assicuratore resistente (in merito al valore probatorio riconosciuto ai pareri medici interni dell’assicurazione cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353), anche questa Corte non vede valido motivo per scostarsi da questa opinione […]”).
A questo riguardo va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Inoltre il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Visto quanto sopra, questo Tribunale condivide le affidabili e concludenti valutazioni dei periti del SAM e del medico SMR, dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 con rinvii e 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), che hanno valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all’incapacità lavorativa del ricorrente.
A questo proposito il TCA evidenzia che non ha alcun motivo per distanziarsi da quanto stabilito dal medico SMR, dr. med. __________, che ha accertato un’incapacità lavorativa complessiva per il ricorrente, dal 5 giugno 2008, del 50% nella precedente attività di manovale marmista (doc. AI 42-2, doc. AI 48-1 e doc. AI 50-1; cfr. anche doc. AI 44-2).
Infatti, se da una parte è vero che i periti del SAM hanno suddiviso la professione in attività di lucidatore di marmo (dove hanno accertato una capacità lavorativa del 70%) e di posatore di marmo (con una capacità lavorativa del 50%), va evidenziato che l’interessato, di formazione marmista, percepiva un unico salario dal medesimo datore di lavoro per la professione esercitata di lucidatore e posatore di marmi. Si tratta in entrambi i casi di un’attività pesante che, alla luce della patologia reumatologica di cui soffre il ricorrente (sindrome cervicospondilogena cronica dal 2008 su incipiente osteocondrosi C3-C4 e C4-C5, ernia discale C5-C6 mediolaterale sinistra senza neuro compressione, epicondilite ulnare cronica a destra dal 2008), deve essere valutata complessivamente, come effettuato dal medico SMR. Va infatti qui rammentato che i marmisti, che operano prevalentemente nell’ambito dell’edilizia, hanno quale compito sia quello di procedere alla posa degli elementi realizzati in laboratorio sia quello della pulitura, montaggio e smontaggio delle parti deteriorate e di padroneggiare il funzionamento delle diverse macchine a loro disposizione per determinare, consigliare e procedere alle lavorazioni più appropriate: levigare, lucidare, fiammare, ecc. (cfr. a proposito delle mansioni del marmista: www.orientamento.ch). Viste le patologie di cui è affetto l’insorgente, giustamente il medico SMR ha stabilito una incapacità lavorativa globale del 50% quale marmista.
Alla luce della funzione del SMR (cfr. il già citato art. 59 cpv. 2bis LAI), questo TCA deve pertanto concludere che l’insorgente, dopo i periodi di incapacità lavorativa in qualsiasi attività del 100% dal 10 agosto 2007 al 26 agosto 2007, del 50% dal 27 agosto 2007 al 4 settembre 2007, del 100% dal 5 settembre 2007 al 28 ottobre 2007, del 50% dal 29 ottobre 2007 al 4 giugno 2008, dal 5 giugno 2008 è incapace al lavoro al 50% nella precedente attività e al 30% in attività adeguata (cfr. doc. AI 50-1).
Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I 56/02).
Nel caso di specie l’insorgente non contesta il reddito da valido preso in considerazione dall’UAI di fr. 63'719 quale marmista nel 2008, anno d’inizio del diritto alla rendita (che, adeguato al 2010, ammonta a fr. 65'605; cfr. doc. AI 55-1).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 59’979 (4'806 : 40 X 41.6 X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008), corrispondente a fr. 61’239 (+ 2.1%) nel 2009 e a fr. 61'729 nel 2010 (+ 0,8%).
L’assicurato, quale marmista, avrebbe potuto guadagnare nel 2008 fr. 63’719 (consid. 8).
Tale reddito si situa leggermente sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cfr. Tabella TA1, punto 15-37 attività manifatturiere: fr. 63’387 nel 2008 [5’116 : 40 X 41.3 X 12]).
Non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009 sopra menzionata.
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 5% per attività leggera e del 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, ossia complessivamente del 10%, che l’insorgente non contesta e che il Tribunale non ha alcun motivo per modificare ritenuto che si tratta di una percentuale che rientra nei parametri fissati dalla giurisprudenza.
Raffrontando il reddito da valido di fr. 63’719 (consid. 8) con quello da invalido di fr. 59'979, ridotto del 30% (incapacità lavorativa) a fr. 41'985 e del 10% (riduzione per attività leggera e svantaggi salariali) a fr. 37'787, si ottiene un grado d’invalidità del 41% (40,7% arrotondato al 41%) che dà diritto ad ¼ di rendita come calcolato dall’UAI.
Va rilevato che aggiornando i salari al 2009 e al 2010 si ottiene il medesimo grado d’’invalidità, come emerge anche dalla decisione impugnata.
Ne segue che il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico del ricorrente.
L’assicurato chiede tuttavia di essere esentato dal pagamento delle spese, beneficiando dell’assistenza pubblica.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va da sé che nel caso in esame non occorre esaminare il presupposto della necessità dell’intervento dell’avvocato, l’insorgente non essendo patrocinata in causa da un legale.
Nella presente fattispecie non risulta tuttavia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, l’insorgente non ha più prodotto alcun certificato medico in sede di ricorso, mentre quelli presentati in sede di osservazioni al progetto di decisione non erano manifestamente atti a sovvertire le conclusioni peritali.
In simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi), le spese sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L’istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia è respinta.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti