Raccomandata

Incarto n. 32.2011.268

mm

Lugano 29 febbraio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2011 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione formale del 19 settembre 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. In data 20 agosto 2009, RI 1, nato nel 1956, di professione falegname, ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, indicando, a titolo di danno alla salute, “frattura del malleolo laterale della caviglia sinistra non dislocata”, danno insorto nel mese di febbraio 2009 (doc. 2).

1.2. Nel corso del mese di agosto 2010, l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera di invalidità a far tempo dal 1° febbraio 2010 (doc. 65).

1.3. In data 19 settembre 2011, l’UAI ha emanato una decisione formale mediante la quale ha comunicato all’assicurato che la rendita di invalidità in vigore sarebbe stata soppressa a far tempo dalla fine del mese seguente l’intimazione della decisione (doc. 111).

1.4. Con tempestivo ricorso del 20 ottobre 2011, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’UAI venga condannato a ripristinare la precedente rendita di invalidità con effetto a far tempo dal 1° novembre 2011, argomentando in particolare quanto segue:

" (…).

L’assicurato non può accettare le nuove valutazioni che, come le precedenti, si fondano sull’errato presupposto del recupero di una completa mobilità degli arti inferiori e della schiena senza tener conto del cumulo delle limitazioni indotte dalle singole affezioni. Quello che più stupisce é che nessuno abbia voluto considerare il fatto che contrariamente a quanto preteso l’assicurato non é assolutamente in grado di spostarsi facilmente né di piegarsi costretto com’é da mesi a sorreggersi con le stampelle. Il medico curante ha da tempo proposto all’assicuratore infortuni un nuovo ricovero per una migliore valutazione della situazione e l’adozione dei provvedimenti sanitari che si impongono, purtroppo sin qui senza ottenere soddisfazione.

Si contesta in questa sede l’assunto secondo il quale le “ lesioni degenerative del rachide lombare non limitino ulteriormente l’assicurato nell’esercizio di attività adeguate allo stato di salute”. Di fronte ad un quadro contraddistinto da numerose affezioni non é ammissibile che ciascuna venga analizzata in modo astratto dopo essere stata isolata completamente dal quadro generale, nella più completa dimenticanza della rilevanza delle complesse interdipendenze. A nessuno sfugge come gli importanti fenomeni algici tuttora riscontrabili agli arti inferiori, conseguenza diretta di trombosi venosa profonda, possano determinare gravi scompensi posturali i quali a loro volta esacerbano le conseguenze dei fenomeni degenerativi in atto a livello della colonna lombare.

Nemmeno si possono semplicemente dimenticare le conseguenze della conclamata labirintite certificata dalla dottoressa curante e neppure l’importante ipoacusia finalmente in via di riconoscimento.

Stante quanto precede il guadagno che l’assicurato dovrebbe ancora essere in grado di conseguire risulta definito in modo del tutto astratto ed arbitrario. Si parte infatti dall’inconsistente presupposto che egli possa sostanzialmente esercitare senza impedimenti un’infinita serie di attività leggere con un rendimento del 70% determinato dalle affezioni psichiche.

Ciò non considera il fatto che queste vanno a sovrapporsi anche nell’esercizio di attività leggere a preesistenti limitazioni funzionali che la generica riduzione forfetaria dell’8% non sconta in modo sufficiente; nessuna parola l’Ufficio AI ha d’altronde speso per motivare l’aumento della riduzione forfettaria, effettuata in ragione del 5% in sede di progetto di decisione.

Di nessun rilievo per concludere l’accenno al rapporto stilato il 9 maggio 2011 dal responsabile del servizio di collocamento che attesta l’interesse e la disponibilità dell’assicurato ad avvalersi dei servizi di collocamento dopo già aver usufruito senza alcun esito pratico del supporto di __________; anche questo rapporto parte infatti da una descrizione completamente errata e comunque supera-ta delle capacità di movimento e spostamento dell’assicurato.”

(doc. I)

1.5. Con atto di risposta del 15 novembre 2011, l’Ufficio AI ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

1.6. In data 17 gennaio 2012, il ricorrente ha versato agli atti ulteriori documenti riguardanti la problematica otologica (doc. IX + allegati).

1.7. Sempre nel corso del mese di gennaio 2012, il TCA ha chiesto all’UAI di prendere posizione sulla nuova documentazione prodotta dall’assicurato, nonché di spiegare se e in che modo esso aveva tenuto conto della giurisprudenza federale di cui alla SVR 1/2012 IV 1 consid. 3.4.2.2 (doc. XI).

La risposta dell’amministrazione é pervenuta in data 13 febbraio 2012 (doc. XII + allegati).

L’insorgente si é espresso in proposito il 17 febbraio 2012 (doc. XIV).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’UAI era legittimato a sopprimere la rendita di invalidità in vigore, oppure no.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (J.-L. Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA in una sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006 consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).

2.4. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibili di incidere sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica notevole, ossia tale da influire sulla perdita di guadagno.

Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), p. 379-380). L’Alta Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI. In questo senso si esprime anche Müller che evidenzia anche come l’art. 17 LPGA permetta espressamente la revisione della rendita solo per il futuro (Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Friborgo 2003, N. 318 - 320, p. 88).

2.5. Dalle tavole processuali emerge che l’incapacità lavorativa di RI 1 ha avuto inizio con gli infortuni del 18 agosto 2008 e del 9 febbraio 2009 - assunti dall’__________ -, in occasione dei quali egli ha riportato un trauma contusivo al pollice sinistro, rispettivamente la frattura del malleolo laterale della caviglia sinistra.

Per quanto riguarda il primo sinistro, l’assicurato ha ripreso a lavorare al 50% il 27 novembre 2008 e al 70% il 16 dicembre 2008. Egli é stato dichiarato abile al lavoro in misura completa a contare dal 1° giugno 2009. Per quanto concerne invece il secondo evento infortunistico, il ricorrente ha presentato una totale incapacità lavorativa dal 9 febbraio 2009 in poi.

Sulla scorta di quanto precede, l’Ufficio AI, in data 12 agosto 2010, ha riconosciuto all’insorgente una rendita intera di invalidità a far tempo dal 1° febbraio 2010, e meglio trascorso l’anno di carenza di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI e tenuto conto che l’inizio della prestazione può iniziare a decorrere al più presto dopo sei mesi dal deposito della relativa domanda (cfr. doc. 59 e 65). In quella stessa sede, l’assicurato è stato avvertito che il suo caso sarebbe stato "… oggetto di una revisione immediata al fine di valutare l’evoluzione del suo stato di salute e, quindi, del suo ulteriore diritto a prestazioni da parte dell’AI" (doc. 59, p. 2).

2.6. Al considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione all’insorgente di una rendita intera di invalidità.

Dall’incarto LAINF si evince che in occasione della visita __________ di chiusura del 2 settembre 2010, il chirurgo ortopedico dott. __________ - negata l’eziologia traumatica alla problematica alla schiena -, ha così descritto l’esigibilità lavorativa:

" L’assicurato non ha limitazioni nel sollevare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, può spesso sollevare pesi dai 5 ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi dai 10 ai 25 kg fino all’altezza dei fianchi e mai più pesi superiori ai 25 kg.

L’assicurato non ha limitazioni nel sollevare pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto e può spesso sollevare pesi oltre ai 5 kg oltre l’altezza del petto.

L’assicurato non ha limitazioni nel maneggio di attrezzi leggeri e di precisione, può spesso maneggiare attrezzi di media entità e non può più maneggiare attrezzi pesanti o molto pesanti, l’assicurato non ha limitazioni nella rotazione della mano.

L’assicurato non ha limitazioni nell’effettuare lavori al di sopra della testa, non ha limitazioni nell’effettuare la rotazione del tronco, non ha limitazioni nell’assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, egli può talvolta assumere la posizione in piedi e inclinata in avanti, molto spesso assumere la posizione inginocchiata, talvolta effettuare la flessione delle ginocchia. L’assicurato non ha limitazione nell’assumere la posizione seduta e di lunga durata e può spesso assumere la posizione in piedi e di lunga durata. L’assicurato non ha limitazioni nel camminare fino a 50 m, può spesso camminare oltre i 50 m, di rado camminare per lunghi tragitti, di rado su terreno accidentato, egli può di rado salire le scale e non può più salire su scale a pioli.

(…).”

(doc. 148, p. 4/inc. INSAI).

Il medico di __________ appena citato ha peraltro precisato che - tenendo conto anche dei disturbi alla schiena -, l’esigibilità andava modificata nel senso che “… l’assicurato può spesso assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, egli può spesso assumere la posizione seduta e di lunga durata.” (doc. 148, p. 4/inc. __________) e, d’altro canto, che, alla luce dello status oggettivato durante la visita di chiusura, “… per il solo pollice sinistro non ci sono postumi infortunistici invalidanti suscettibili di modificare la capacità lavorativa. Se l’assicurato non avesse avuto gli altri problemi sarebbe stato considerato abile al lavoro al 100%.” (doc. 152/inc. INSAI).

Tenuto conto unicamente dello stato infortunistico della caviglia sinistra, fatta cioè astrazione dai disturbi interessanti la colonna lombare, l’__________, con decisione formale del 17 novembre 2010, ha quindi ritenuto esigibile che RI 1 svolgesse “… un lavoro più leggero per tutto il giorno. Le attività che entrano in considerazione sono, ad esempio, l’addetto alla confezione di cioccolato, alla fabbricazione di trapani, l’operaio aiuto stampatore o l’affilatore, dove potrebbe realizzare un salario annuo medio di CHF 48'078.00. Senza l’infortunio guadagnerebbe attualmente CHF 64'301.00. Dal confronto delle due cifre risulta un’incapacità al guadagno del 25% per cui, dal 01.11.2010, accordiamo una rendita d’invalidità in tale misura.” (doc. 158/inc. LAINF).

L’assicuratore infortuni ha ribadito la propria posizione con la decisione su opposizione del 7 marzo 2011 (cfr. doc. 167/inc. LAINF).

2.7. Prima di procedere all’emanazione della decisione formale mediante la quale ha soppresso la rendita intera di invalidità, l’Ufficio AI ha interpellato il proprio Servizio medico regionale (SMR) (cfr. doc. 95), e ciò alla luce, segnatamente, della certificazione 19 maggio 2011 del medico curante, dott.ssa __________, in base alla quale, oltre alle sequele ortopediche a livello di pollice e caviglia sinistra, l’assicurato soffriva di una ipoacusia, di disturbi urinari, di emorroidi interne stadio II, nonché di una sindrome depressiva reattiva (cfr. doc. 94).

Con rapporto del 30 maggio 2011, il dott. D. __________ ha indicato che “… il caso dal punto di vista ortopedico é definito dalla visita di chiusura __________. Per una definizione del caso é necessario disporre di una valutazione peritale psichiatrica, centro peritale, per valutare presenza o meno di una problematica psi con influsso sulla CL residua e valutazione dei criteri di Förster.” (doc. 98).

RI 1 é stato periziato in data 5 luglio 2011 dalla dott.ssa __________, Capo-clinica presso il Servizio di psichiatria dell’Ospedale __________.

Dal relativo referto si evince che l’assicurato soffriva di una depressione reattiva medio-lieve (ICD-10: F32.01), patologia „di recente insorgenza (se ne ha nozione dal giugno 2010) …“.

Per la psichiatra interpellata dall’Ufficio AI, „la situazione osservabile in sede di esame peritale non soddisfa i criteri di Foerster, sia per quanto riguarda la non esigibilità di uno sforzo di volontà per reinserirsi nel mondo del lavoro, sia riguardo la presenza di una patologia fisica cronicizzata grave e per la perdita dell’integrazione sociale. Va annotato che la reazione depressiva citata in diagnosi e sottolineata dal Medico curante, é di recente insorgenza (se ne ha nozione dal giugno 2010) e, soprattutto, non ha indotto il Curante a consigliare un supporto specialistico, né alcuna terapia mirata. Allo stato attuale non si rintracciano elementi clinici di cronicità dell’affezione depressiva. Ciò che viene osservato, pertanto, potrebbe beneficiare, anche in modo significativo, di una farmacoterapia ad hoc e di un supporto psicoterapico che aiuti l’A a comprendere che il suo titolo di studio non trova sbocchi nel contesto lavorativo del paese in cui vive.“.

La dott.ssa __________ ha infine dichiarato l’insorgente inabile al lavoro in misura non superiore al 30% (doc. 109).

Con la decisione formale impugnata, l’UAI ha ritenuto l’assicurato abile in attività che tengano conto delle limitazioni derivanti dal danno alla salute ortopedico (caviglia sinistra + rachide lombare) limitatamente al 70% e, operato il raffronto dei redditi, ha quantificato nel 39% il discapito economico, insufficiente per mantenere il diritto alla rendita di invalidità (cfr. doc. 111).

2.8. Il 17 gennaio 2012, l’assicurato ha prodotto della documentazione relativa alla problematica uditiva e, al riguardo, ha sostenuto che essa contribuirebbe a “… ulteriormente limitare la capacità di reintegrazione professionale (…) così come la paletta delle attività esigibili.” (doc. IX).

In data 25 gennaio 2012, il TCA ha interpellato l’UAI invitandolo a spiegare - per quanto concerne la riduzione della capacità lavorativa in attività adeguate -, “… se e in che modo (…) ha tenuto conto della giurisprudenza federale di cui alla SVR 1/2012 IV 1 p. 1 consid. 3.4.2.2 e riferimenti ivi menzionati.” e, dall’altra, a prendere posizione su quanto fatto valere dal patrocinatore dell’assicurato nello scritto del 17 gennaio 2012 (doc. XI).

Per quanto attiene alla questione uditiva, preso atto del parere espresso dal proprio SMR, l’amministrazione ha osservato che “… l’assicurato potrebbe non risultare idoneo a svolgere attività lavorative in ambienti rumorosi o richiedenti una buona capacità uditiva. (…). Ovviamente, in caso di conferma delle limitazioni funzionali indicate dal SMR causa ipoacusia, le medesime potrebbero restringere, conseguentemente, la cerchia delle attività adeguate e esigibili presenti sul mercato libero del lavoro. Tuttavia, lo scrivente sottolinea che, indipendentemente dalle limitazioni funzionali ulteriormente indicate, esiste comunque un mercato del lavoro sufficientemente ampio in cui l’assicurato può mettere a frutto la propria capacità lavorativa residua.”.

Per quanto riguarda invece la problematica psichica, l’UAI ha precisato che “dalle considerazioni e valutazioni rese in ambito peritale emergono fattori psicosociali non suscettibili di provocare una incapacità lavorativa e, di conseguenza, al guadagno. Tale aspetto é stato vagliato, nello specifico, dalla specialista in psichiatria dr.ssa __________ del SMR, la quale ha osservato che il quadro psicopatologico emerso dalla perizia agli atti é riconducibile a fattori puramente psicosociali, i quali non rivestono carattere invalidante. Quindi, l’amministrazione non ha applicato, nello specifico, la prassi federale indicata considerando, a torto, una inabilità lavorativa del 30%.” (doc. XII + allegati - il corsivo é del redattore).

2.9. Questo Tribunale constata che l’apprezzamento del dott. __________ - secondo cui, considerando le limitazioni derivanti dal danno alla caviglia sinistra e alla schiena (i postumi interessanti il pollice sinistro sono stati giudicati privi di carattere invalidante), l’assicurato potrebbe esercitare, senza limitazioni, un’attività professionale alternativa a quella di falegname, fisicamente leggera per quanto concerne il sollevamento/trasporto di pesi ed il maneggio di attrezzi, da svolgere in posizione alternata seduta/eretta -, non risulta essere sostanzialmente inficiato né dal rapporto afferente alla degenza 17 maggio - 4 giugno 2010 presso la Clinica __________, elaborato dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia (doc. 84-8: “In merito all’abilità lavorativa penso che il paziente é ormai inabile definitivamente al 100% come falegname, é abile al 100% nell’ambito di un’attività leggera dove possa stare seduto, non debba salire scale, in particolare a pioli.” - il corsivo é del redattore), né dalla valutazione delle capacità funzionali (EFL) a cui l’insorgente é stato sottoposto nel corso dell’estate 2010 presso la __________ (doc. 55, p. 4: “lavoro da molto leggero a leggero: tutto il giorno; rendimento iniziale del 50% (con frequenti pause di recupero tra i diversi momenti di lavoro); prevalentemente da seduti o dove sia possibile cambiare spesso posizione di lavoro; reinserimento graduale al lavoro nel primo mese di lavoro.”).

A quest’ultimo riguardo, occorre peraltro segnalare che nello svolgimento dei test ergonomici la concordanza e la consistenza, nel caso concreto, sono state insufficienti, visto che il paziente che presentava una forte tendenza all’aggravazione dei sintomi, tanto che la valutazione EFL é stata giudicata inaffidabile (e ritenuto invece determinante l’apprezzamento medico-diagnostico). Sulla rilevanza di una valutazione EFL per l’apprezzamento della capacità lavorativa, si veda la STF 8C_547/2008 del 16 gennaio 2009, consid. 4.2.1, pubblicata in SVR 2009 IV nr. 26.

Per quanto riguarda le turbe psichiche - una depressione reattiva medio-lieve -, tenuto conto delle circostanze che emergono dalla perizia psichiatrica della dott.ssa __________ (l’assenza di una problematica psichica grave, l’assenza di presa a carico psichiatrica, né farmacologica né sotto forma di supporto psicoterapico, l’assenza di elementi clinici di cronicità della patologia e la presenza di fattori stressori estranei all’invalidità, innanzitutto il mancato riconoscimento in Svizzera del titolo di studio conseguito nel paese di origine), occorre ritenere, in ossequio alla giurisprudenza federale (cfr. SVR 1/2012 IV 1 p. 1 consid. 3.4.2.2 e riferimenti ivi citati), che il disturbo psichico in questione non é di natura invalidante.

In questo senso, il TCA condivide l’opinione della dott.ssa __________, contenuta nel rapporto del 7 febbraio 2012 (doc. XII 1: “La depressione reattiva descritta dal perito appare quindi riconducibile puramente a fattori psicosociali che non rivestono carattere invalidante sulla CL.” - il corsivo é del redattore).

A proposito dei disturbi uditivi, si prende atto che, secondo il parere del SMR, essa condiziona l’esigibilità lavorativa nella misura in cui l’insorgente non risulta idoneo a svolgere attività lavorative con esposizione a fonti di rumore e che richiedono una buona capacità uditiva (cfr. doc. XII 1).

Tutto ben considerato, questa Corte ritiene che le limitazioni in questione non restringano il ventaglio delle attività accessibili in una misura tale da rendere del tutto irrealistiche le possibilità di reperire un’attività adeguata sul mercato del lavoro. Infatti, al TCA appare plausibile che sul mercato generale del lavoro esistano delle attività semplici e ripetitive, che l’assicurato, una volta acquisito l’automatismo, potrebbe svolgere in maniera indipendente, nonostante lo stato di parziale sordità in cui versa. D’altro canto, il TF ha già avuto modo di chiarire che non tutto il settore manifatturiero può essere classificato nella categoria delle attività rumorose (cfr. STF 9C_377/2008 del 9 febbraio 2009 consid. 4.2).

Per il resto, sapere quale assicuratore debba assumere i costi legati alla protesizzazione acustica dell’assicurato, é una questione che esula dall’oggetto litigioso.

Dagli atti non risulta infine che i disturbi urinari e le emorroidi interne (cfr. doc. 94) abbiano un’incidenza negativa sulla capacità lavorativa residua dell’insorgente.

In esito a tutto quanto precede, il TCA deve concludere che, dal punto di vista medico, l’assicurato non è più in grado di esercitare l’attività di falegname, svolta in precedenza. Nondimeno, sul mercato generale del lavoro esistono delle attività che egli sarebbe in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, nonostante il danno alla salute.

2.10. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’UAI, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2010, qualora non fosse insorto il danno alla salute, un importo annuo di fr. 64'836 (dato 2009, adeguato al 2010 - cfr. doc. 111, p. 2).

Al riguardo, il TCA osserva innanzitutto che, siccome la soppressione della rendita in vigore, qualora fosse fondata, avrebbe effetto dal 2011, l’anno di riferimento per il raffronto dei redditi é il 2011.

Ora, dalle informazioni raccolte dall’__________ direttamente presso l’ex datore di lavoro dell’assicurato, risulta che nel 2010 quest’ultimo avrebbe conseguito un reddito annuo di fr. 64'301.25 (cfr. doc. 154/inc. __________), il medesimo dell’anno precedente (cfr. doc. 122B/inc. __________: “Tra il 2009 e il 2010 non vi sono stati aumenti salariali.”).

Dalle carte processuali non emerge se, nel 2011, continuando a lavorare per la Falegnameria __________, RI 1 avrebbe o meno goduto di un aumento salariale. La questione può però rimanere aperta poiché, anche in caso di risposta affermativa, l’esito della vertenza non muterebbe.

Il reddito da valido ammonta quindi a fr. 65'137.16 (reddito 2010: fr. 64'301.25 + adeguamento 2011 all’evoluzione dei salari in termini nominali [+ 1.3% - cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica]).

2.11. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.12. Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al considerando 2.11., per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Pertanto, il ricorrente, esercitando nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.

Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2011 (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 62'581.27.

L’assicurato, quale falegname presso la ditta __________, avrebbe guadagnato, nel 2011, fr. 65'137.16/anno per un’occupazione a tempo pieno.

Tale reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (Tabella TA 1 2008, p.ti 20, livello di qualifica 4: fr. 4’806 riportato su 41.4 ore/settimana = fr. 4'974.21 x 12 mesi = fr. 59'690.52 + adeguamento 2009-2011 all'indice dei salari nominali = fr. 62'197.52), di modo che non sono dati i presupposti per una decurtazione del reddito statistico a titolo di gap salariale.

2.13. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Questa Corte ritiene che la questione non meriti più ampi approfondimenti, visto che, anche qualora si volesse applicare la riduzione massima consentita dalla giurisprudenza (25%), RI 1 non raggiunge la soglia minima di invalidità richiesta dall’art. 28 cpv. 2 LAI (40%). Infatti, confrontando i fr. 46'935.95 (fr. 62'581.27 - 25%) al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse insorto il danno alla salute, e cioè fr. 65'137.16, risulta un discapito economico del 27.94%, insufficiente per fondare il diritto a una rendita.

In esito a quanto precede, la decisione impugnata, mediante la quale l’UAI ha soppresso la rendita di invalidità in vigore a far tempo dalla fine del mese seguente l’intimazione della decisione, merita di essere confermata.

2.14. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 andrebbero poste a carico del ricorrente, il quale ha tuttavia chiesto l’assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.15.).

2.15. Deve quindi essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

2.15.1. Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore dell’art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare e, se del caso, l’assistenza giudiziaria.

L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, art. 61 N. 86, p. 626).

Le condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento all’art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS.

Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (A. Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 U 254 p. 209 consid. 2; STFA del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., p. 3).

In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156, p. 490).

Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. In effetti prima di poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere alla propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).

Secondo il TFA, si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).

L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 31.1998.50 del 12 marzo 2001).

Secondo la giurisprudenza federale, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

2.15.2. Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

2.15.3. In concreto, risulta dagli atti di causa che RI 1, coniugato e con una figlia di 16 anni a carico, é al beneficio delle prestazioni assistenziali (cfr. la decisione 31 ottobre 2011 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, acclusa al doc. XVI/inc. 35.2011.22).

In tali circostanze, l'indigenza deve essere ammessa.

Visto che anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

  3. Le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’assicurato. A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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