Raccomandata
Incarto n. 32.2011.202
cs
Lugano 16 maggio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 luglio 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 giugno 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1985, da ultimo impiegato di vendita, ha inoltrato, nel corso del mese di gennaio 2010, una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 3).
B. Esperiti gli accertamenti medici ritenuti necessari ed in particolare un esame ad opera dei medici SMR, dr. med. __________, FMH medicina interna e dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, con decisione del 15 giugno 2011 (doc. AI 49-1), preavvisata dal progetto del 9 maggio 2011 (doc. AI 43-1), l’UAI ha negato sia il diritto ad una rendita sia il diritto a provvedimenti di ordine professionale essendo il grado d’invalidità dello 0%.
C. Il 7 luglio 2011 RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione (doc. I). In seguito all’ingiunzione del vicepresidente del Tribunale di completare il ricorso (doc. IV), il 30 agosto 2011 l’insorgente, rappresentato dall’avv. RA 1, ha prodotto un nuovo allegato (doc. V), tramite il quale chiede il rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti e domanda di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Il ricorrente evidenzia di soffrire, dal febbraio 2009, di astenia, e di aver subito un peggioramento del suo stato di salute a partire dal mese di settembre 2009. Il 15 gennaio 2010 gli è stata diagnosticata una steatoepatite non alcolica (NASH) modicamente attiva con fibrosi F2, cui si associa una cefalea emicranica cronica senza aura.
L’interessato sottolinea che il suo medico curante lo ritiene inabile in qualsiasi lavoro in modo completo perlomeno dal mese di settembre 2009, divergendo dalle conclusioni dei medici SMR che lo ritengono invece completamente abile in attività adeguate. L’insorgente contesta la forza probatoria delle valutazioni del dr. med. __________ e del dr. med. __________, ritenendole sommarie ed incomplete, non basandosi su una visita medica approfondita e non prendendo in considerazione le limitazioni funzionali inerenti gli episodi di vomito e di diarrea di cui soffre. L’interessato evidenzia che i medici SMR hanno rilevato che l’epatopatia è di origine incerta e le attività adeguate da loro proposte non tengono conto del bisogno e dell’urgenza di recarsi continuamente in bagno.
L’insorgente chiede pertanto una nuova valutazione che accerti l’origine di tutti i disturbi sofferti ed i suoi limiti funzionali in relazione ai problemi di vomito e diarree.
D. Con risposta del 13 settembre 2011 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VIII).
E. Il 26 settembre 2011 l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. XI), tramite le quali ribadisce che le limitazioni funzionali legate al vomito ed alla diarrea non sono state minimamente prese in considerazione dai medici SMR.
F. L’8 febbraio 2012 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza (doc. XXIII), mentre il 6 marzo 2012 il TCA ha chiesto al ricorrente la produzione di ulteriore documentazione (doc. XXIV). Con scritto del 20 marzo 2012 il TCA ha interpellato il dr. med. __________ (doc. XXV), che ha risposto il 3 aprile 2012 (doc. XXVI).
G. Il 18 aprile 2012 l’UAI ha prodotto le sue osservazioni sulla nuova documentazione acquisita dal TCA, allegando le prese di posizione dei dr. med. __________ e ____________________ (doc. XXVIII + Bis). Con scritto del 2 maggio 2012 il ricorrente ha ribadito le sue richieste (doc. XXX).
in diritto
In ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Alla luce del contenuto del rapporto SMR del 5 maggio 2011 e meglio della descrizione della vita quotidiana del ricorrente (doc. AI 40-5), da cui sembrava emergere la possibilità che l’insorgente fosse domiciliato all’estero al momento dell’inoltro della domanda AI, il TCA, al fine di esaminare la competenza dell’UAI, ha richiamato gli incarti fiscali del ricorrente, ha chiesto al Comune di __________ di attestare da quando l’insorgente è domiciliato in quel Comune ed ha convocato le parti per un’udienza.
Infatti per l’art. 55 cpv. 1 LAI per principio, l’ufficio AI competente è quello del Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della richiesta delle prestazioni.
L’art. 23 CC prevede che:
" 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.
2 Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3 Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari.”
Per l’art. 24 CC
" 1 Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.
2 Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.”
La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).
Dagli atti acquisiti dal Tribunale e dall’udienza tenutasi l’8 febbraio 2012 è emerso che l’interessato è sempre stato domiciliato a __________. Il Municipio di __________ ha attestato un domicilio ininterrotto dal 1° novembre 1997 e dagli atti fiscali risulta un’imponibilità nel Canton Ticino perlomeno negli anni dal 2007 e seguenti. Nel corso dell’udienza l’insorgente ha inoltre evidenziato di avere trascorso unicamente “qualche giorno la settimana, a dipendenza delle settimane, in zona __________ dove risiedeva unitamente alla sua compagna con la quale ha interrotto i rapporti. Verso la metà ottobre 2011 il rapporto si è definitivamente interrotto e l’assicurato risiede stabilmente in via __________ a __________ presso i genitori non disponendo di un appartamento suo. Egli ribadisce che la sua presenza a __________ non era continua e permanente durante tutto l’arco della settimana” (doc. XXIII).
Sulla base degli accertamenti svolti questo Tribunale deve concludere che l’insorgente risiedeva (e risiede) effettivamente a __________, dove intendeva (e intende) stabilirsi durevolmente. Accertato che il domicilio del ricorrente era (ed è) nel Canton Ticino, l’UAI del nostro Cantone è competente per decidere circa la domanda di prestazioni AI dell’interessato.
Il TCA deve di conseguenza entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
In concreto al ricorso contro la decisione emanata il 15 giugno 2011, data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I 475/01).
" (…)
Si tratta di un paziente che accusa da alcuni mesi una plurisintomatologia caratterizzata da astenia, debolezza diffusa, formicolii ai quattro arti, lombalgie, recentemente anche dimenticanze e disturbi di concentrazione ricorrenti. L’esame clinico è del tutto normale senza alcun segno centrale, senza deficit focali né segni radicolari irritativi.
In presenza di una zona reflessogena leggermente aumentata per il riflesso stilo radiale pur senza franca tetraiperriflessia è stata effettuata un’indagine neuroradiologica cervicale che non ha messo in evidenza eventuali segni di mielopatia incipiente di tipo compressivo o ancora infiammatorio, in particolare nessun elemento demielinizzante. In ragione di una stanchezza muscolare accentuata pensando ad una sindrome miasteniforme sono stati determinati gli anticorpi anti-recettori acetilcolina che sono rivelati negativi, mentre le CK sono nella norma senza elementi per una eventuale miopatia. Anche le indagini elettroneurografiche sono normali senza elementi per una polineuropatia.
Rivisto in data 17.12.2009 la madre del paziente conferma che questa sintomatologia si è gradualmente accentuata dopo la diagnosi di epatopatia su emocromatosi. L’assenza di qualsiasi franco deficit neurologico rispettivamente di elementi patologici nelle indagini effettuate potrebbe piuttosto indicare una componente psicogena aggravante. Prima però di concludere a tale ipotesi è stato concordato con il paziente di effettuare una rivalutazione clinica nel nuovo anno.” (doc. AI 31-6)
Il 2 febbraio 2010 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, malattie infettive e medicina farmaceutica, ha affermato:
" diagnosi
Steatoepatite non alcolica (NASH) modicamente attiva con fibrosi F2 (su una scala da F0 a F4) biopsia epatica B10-00499 del 15.02.2010
Anamnesi:
A te ben nota, si tratta di un paziente che presenta un’epatopatia cronica con astenia dal febbraio 2009. Dopo un periodo di miglioramento i disturbi sono di nuovo peggiorati in settembre durante uno stato influenzale. Da allora il paziente presenta un’importante astenia e non riesce più a lavorare. (…)
(…) il bilancio eseguito prima a livello degli esami di laboratorio poi completato con una biopsia epatica mostra una steatoepatite modica con fibrosi F2 non alcolica. Si tratta dunque di una patologia che probabilmente ha un’origine in parte genetica, oggi di più in più osservata. L’eziologia della steatoepatite non alcolica purtroppo non è ancora chiaramente definita e, a livello della cura, seguiamo un trattamento con acido ursodesossicolico e vitamina E.
(…)
Se lo stato di astenia migliorasse potrebbe senz’altro essere associato all’infiammazione epatica e si potrebbe eventualmente fare una prova lavorativa al 50% a partire da inizio marzo.” (doc. AI 32-8/9)
Il 14 maggio 2010 il dr. med. __________ ha affermato:
" (…)
Importante astenia e mancanza di forze con stanchezza, probabilmente da attribuire ad un’epatite che era, secondo il paziente, iniziata nel febbraio 2009.
Il paziente in quel periodo era seguito dal suo medico di famiglia, Dottoressa __________.
Ho conosciuto il paziente il 19.11.2009 e ho eseguito degli accertamenti che portavano alla diagnosi bioptica di una steatoepatite non alcolica con una fibrosi moderata. Dopo introduzione di un trattamento con acido ursodesossicolico e vitamina E si sono migliorati i parametri di laboratorio con delle GPT che passavano da 11 volte la norma superiore a 3 volte la norma superiore il 06.02.2010.
Per quel che concerne gli aspetti più specifici della capacità lavorativa non posso esprimermi. Penso però che i disturbi collegabili all’astenia e lo stato infiammatorio epatico dovrebbero migliorare e permettere una ripresa della capacità lavorativa.” (doc. Cassa malati 8-1)
Il 15 marzo 2011 il dr. med. __________, dopo aver eseguito ulteriori esami, ha affermato:
" (…)
Questo paziente già ampiamente indagato per una plurisintomatologia caratterizzata da astenia, debolezza diffusa, formicolii ai quattro arti, lombalgie e disturbi di concentrazione, senza messa in evidenza di una malattia organica evidente, ha presentato negli ultimi mesi dello scorso anno un aggravamento della sintomatologia disestesiante e una debolezza accentuata agli arti superiori, mentre sono regrediti i disturbi di concentrazione.
All’esame clinico non si metteva in evidenza alcun deficit focale, per cui si ritrovava un esame sovrapponibile al precedente. Prudenzialmente è stata ripetuta una RM cerebrale che non ha messo in evidenza eventuali lesioni di tipo demielinizzante. Ci si è limitati a ricontrollare le CK risultate nella norma così come a determinare gli anticorpi recettori acetilcolina risultati negativi, senza quindi elementi né per una miopatia né per una sindrome miasteniforme.
In assenza di nuovi deficit focali si è ripetuto un bilancio elettrofisiologico. In data 15.03.2011 Il paziente conferma tuttavia un miglioramento generale dei disturbi inizialmente accusati, di cui una componente psicogena aggravante non può essere esclusa.” (doc. AI 35-2)
L’11 marzo 2011 il dr. med. __________ ha evidenziato:
" (…)
il signor RI 1 è portatore di una steatoepatite non alcolica modicamente attiva con una fibrosi F2 accertata dalla biopsia epatica del 15.01.2010.
la steatoepatite non alcolica è un’entità neurologica nella quale intervengono diversi fattori genetici come per esempio il sovraccarico di Fe presente dal paziente.
La patologia di solito colpisce persone di età più avanzata che soffrono di una sindrome metabolica. Nel caso del paziente sopraccitato siamo di fronte ad una situazione già avanzata in un soggetto molto giovane. Per questo motivo stiamo cercando di trattare la sua patologia sia con Acido Ursodesossicolico, vitamina E e con salassi.
Il successo di questo trattamento, valutando il decorso degli esami di laboratorio è per intanto limitato.
E’ ben possibile che i disturbi d’astenia e debolezza muscolare, siano da interpretare nel contesto dell’epatopatia d’altro canto questo rimane sempre un’ipotesi fatta per esclusione, motivo per il quale la valutazione del Dr. med. __________ è molto preziosa.
La prognosi della steatoepatite non alcolica secondo i nostri dati è simile a quella dell’epatite C non trattata, è ben possibile che la ricerca su questa patologia molto frequente porti delle nuove conoscenze.” (doc. 36-2)
Il 26 aprile 2011 la dr.ssa med. __________, FMH medicina generale, ha scritto all’UAI, affermando:
" (…)
RI 1 ha effettuato recentemente 7 salassi che hanno abbassato il tasso di ferritina, viene comunque regolarmente visto dal Prof____________________, valutazione neurologica dal Dr. med. __________.
Quali sintomi presenta in maniera cronica astenia, dolori articolari e disestesie agli arti, insonnia e sudorazione profusa.
RI 1 lavorava come venditore dopo aver completato l’apprendistato, attualmente questa attività non può più essere effettuata, si può prevedere una riqualifica nell’ambito di un’attività commerciale o informatica.” (doc. AI 39-1)
Il 5 maggio 2011 l’insorgente è stato visitato dai medici SMR dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e dr. med. __________ FMH medicina interna, i quali, dopo aver posto le diagnosi di steatopatite (NASH) attiva con fibrosi F2, emicrania cronica senza aura e assente psicopatologia maggiore, hanno affermato:
" (…)
Epatopatia cronica steatosica con sintesi conservata senza difetto di coagulazione.
Tale situazione clinica giustifica una facile stancabilità. A tale patologia si associa una cefalea emicranica cronica senza aura (secondo l’International Headache Society), non trattata farmacologicamente per il coesistere dell’epatopatia. La frequenza dell’emicrania quantificata in circa 4 episodi la settimana, il mancato trattamento e la cronicità del sintomo sono certamente influenti sulla stancabilità descritta dall’A.to.
La patologia epatica è comunque di non chiara interpretazione, l’utilizzo dei farmaci per dominare la cefalea (compatibilmente con l’insufficienza epatica) potrebbe prima di ogni cosa migliorare la qualità di vita dell’Assicurato con conseguente migliore approccio alle attività lavorative di maggiore impegno.
Prognosi incerta con riferimento all’evoluzione dell’epatopatia.
Nel rispetto dei limiti funzionali, IL 0%.
Dal lato psichico, l’A.to non presenta limiti funzionali d’esclusiva origine psicogena. A titolo abbondanziale, si sono voluti testare gli aspetti mnesici e cognitivi con TYM Test. Il risultato è stato nella norma, con alcune dimenticanze veniali, ad esempio il nome (__________) del Primo Ministro __________ e il non avere tenuto a mente, in modo completo, la frase copiata a inizio test.
Pertanto, non vi sono limiti aggiuntivi PSI.
L’A.to ricerca dunque un’attività in cui non debba alzare/trasportare grossi pesi, rispettivamente secondo i limiti descritti dal dr. __________.
Personalmente, egli preferirebbe un’attività in cui non è costretto tutto il giorno a una scrivania chiuso in un ufficio ma può “muoversi” all’esterno. Cerca il contatto con altre persone. Non è intenzionato a “tornare a scuola”.
In questo momento, starebbe seguendo un conoscente, broker assicurativo, specializzato in Casse Malati. Questo lavoro lo interessa ma, trattandosi di un impiego senza salario fisso ma prevalentemente commissioni, preferirebbe un’occupazione finanziariamente stabile.” (doc. AI 40-7)
Il 14 giugno 2011, prendendo posizione sulle osservazioni del ricorrente al progetto di decisione i due medici SMR hanno affermato:
" L’A.to si oppone al progetto di decisione dell’UAI senza presentare nuova documentazione medica.
Durante la valutazione SMR, si è provveduto come di consueto a un’obiettività clinica mirata alle patologie documentate.
In merito all’epatopatia nota di origine incerta, risulta evidente che, dal punto di vista medico, prende valore la valutazione soprattutto delle indagini bioumorali a disposizione.
Per quanto riguarda l’esame obiettivo si è provveduto alla valutazione degli organi ipocondriaci come descritto in Rapporto SMR del 5 maggio u.s.
Dal lato psichiatrico/neuropsicologico, l’A.to è stato sottoposto a valutazione approfondita, anche con somministrazione di test psicometrico scientificamente validato.
Visto quanto sopra, nulla è modificato rispetto a quanto già definito dal Rapporto SMR citato.” (doc. AI 48-1)
Il 2 agosto 2011 il Prof. Dr. med. __________ ha affermato:
" Con la presente certifico che lei è portatore di una steatoepatite non alcolica per la quale abbiamo eseguito una biopsia epatica nel gennaio 2010 che mostrava una fibrosi moderata.
La steatoepatite non alcolica è una malattia sempre più frequente e corrisponde ad una sofferenza cronica del fegato per la quale ci sono in gran parte fattori genetici che contribuiscono alla sua progressione.
La malattia si è manifestata nel suo caso con una grande stanchezza a partire dal febbraio 2009. Gli accertamenti fatti alla ricerca di altri fattori per la stanchezza sono rimasti senza esito. I trattamenti, inizialmente salassi e in seguito farmaci, hanno portato ad un lieve miglioramento dei parametri epatici però è ben noto che tale patologia purtroppo anche oggi rimane senza un trattamento completamente curativo.
A partire da marzo di quest’anno lei soffre di dolori addominali e diarree per i quali i diversi accertamenti eseguiti rimangono senza spiegazioni.
Sono in questo momento in corso ulteriori accertamenti per stabilire l’origine di questi disturbi che le impediscono di intraprendere un’attività lavorativa perché costretto a recarsi in bagno. E’ anche disturbato dalla continua presenza di nausea, che ogni tanto sfocia in conati di vomito.” (doc. D)
A questo proposito i medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________, hanno affermato:
" Si prende visione del rapporto medico Dr. med. __________ con data 02.08.2011.
Non vengono date nuove informazioni mediche dal lato psichiatrico.
Dal punto di vista Medico Internistico non vengono certificate nuove diagnosi rispetto a quanto già definito nel rapporto SMR del 05.05.2011.
Durante la valutazione SMR venivano valutati esami bioumorali con dimostrazione di normale funzione epatica.
Non emergevano deficit neuro cognitivi di alcun tipo.
Il Dr. med __________ giustifica una IL presumibilmente completa (non precisato) giustificata dalla necessità del Paziente di ricorrere frequentemente all’utilizzo del WC.
Dal punto di vista medico Internistico ritengo che tale necessità non sia motivo medicalmente giustificato di IL.” (doc. VIII/Bis)
Il 6 marzo 2012 il TCA ha scritto al ricorrente affermando:
" con riferimento alla vertenza a margine ed in particolare alla circostanza, emersa nel corso dell’udienza dell’8 febbraio 2012, secondo cui la dr.ssa __________, “che vede mensilmente, attesta un ulteriore presunto ingrossamento del fegato che dovrà essere verificato dal prof. __________ alla fine di questo mese” (cfr. verbale di udienza, doc. XXIII), le assegniamo un termine scadente il 14 marzo 2012 per produrci eventuali ulteriori certificati dei citati medici, indicanti, tra l’altro, le date di eventuali ulteriori cambiamenti dello stato di salute di RI 1 rispetto a quanto già agli atti.” (doc. XXIV)
In assenza di una qualsiasi risposta, il 20 marzo 2012 il TCA ha interpellato direttamente il Prof. Dr. med. __________ ponendo precisi quesiti noti alle parti (doc. XXV).
Il 3 aprile 2012 lo specialista ha risposto indicando che l'origine dei dolori addominali non è stata trovata, che in occasione della visita del 29 luglio 2007 il ricorrente "soffriva di diarrea con 8-10 scariche al giorno e forti mal di pancia. In questo momento non era in grado di riprendere l’attività di venditore. L’ho rivisto in data del 27.02.2012 quando mi lamentava una stanchezza, dolori addominali alti, la diarrea forte era passata con ripercussioni positive sulla capacità lavorativa".
Con riferimento alla capacità lavorativa del ricorrente il prof. __________ ha precisato "avevo proposto una prova lavorativa al 50% a partire da marzo 2010. Avendo dei contatti relativamente infrequenti, nel corso del 2011 erano 3 (il 04.03.2011, il 16.05.2011 e il 29.07.2011) mi è difficile valutare la capacità lavorativa anche visto che nel corso del 2011 il paziente presentava nuovi sintomi a partire da marzo con dolori addominali e diarrea. E’ evidente che una persona che deve recarsi 8 a 10 volte in bagno e che soffre di dolori addominali è fortemente impedito nella sua capacità lavorativa. Non so esattamente fino a quanto questi disturbi erano presenti, posso solo dire che il paziente non me li segnalava più in data della consultazione il 27.02.2012".
Il medico ha indicato che quando presenti i sintomi gli stessi impediscono al ricorrente l'attività in maniera totale (doc. XXVI).
Chiamati a presentare osservazioni scritte in merito i medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________, hanno affermato:
" (…)
Dal lato psichiatrico non vi è alcun elemento clinico che possa determinare una nuova o differente presa di posizione.
In particolare, avevamo osservato l’A.to per 1h 20 minuti il 5.05.2011: durante tutto il colloquio psichiatrico e la valutazione medica l’A.to era rimasto seduto tranquillo e composto.
Le capacità cognitive e mnesiche erano nella norma; la socievolezza con l’interlocutore era appropriata; non si erano notati segni di affaticamento, rispettivamente facile stancabilità durante tutto il colloquio.
L’A.to aveva dichiarato i seguenti disturbi soggettivi: astenia intensa evocabile rapidamente dopo il sollevamento di pesi per pochi minuti. Episodi di cefalea emicranica molto frequenti, circa 4 episodi la settimana con dolore VAS 8.
Difficoltà nella digestione, soprattutto nel periodo post prandiale serale.
Episodi di vomito ricorrenti associati alla cefalea.
Parestesie arti superiori e inferiori dopo posizione statica prolungata.
Allo status somatico: Assicurato in buone condizioni generali. Aspetto corrispondente all’età. Ben curata la persona e il vestiario. Altezza cm 178; peso kg 75; BMI 23 kg/m2.
L’A.to non dichiarava dunque alcun disturbo dell’alvo né addominalgia.
Il Prof. __________, in data 2 agosto 2011, certifica che “a partire da marzo di quest’anno, lei soffre di dolori addominali e diarrea per i quali diversi accertamenti eseguiti rimangono senza spiegazioni”.
Durante la valutazione SMR del 5 maggio 2011 si era presa visione degli esami bioumorali con data 16.09.09, 14.10.09, 4.11.09, 18.03.10 e 20.07.10: tali esami hanno sempre dimostrato una normale sintesi epatica.
Dal lato clinico-internistico, la situazione medica descritta non porta nuovi elementi utili per modificare quanto già valutato e descritto in precedenza.
Dal punto di vista puramente clinico, si segnala che una diarrea cronica, con tali quantità di scariche, determina elementi oggettivi, quali degli elettroliti, indici bioumorali di malassorbimento e calo ponderale.
Senza tali elementi non è possibile accertare con precisione quanto influisca la diarrea nelle attività della vita quotidiana rispettivamente in un’attività lucrativa.
In assenza di tali dati resta invariato quanto già definito nel rapporto SMR del 5 maggio 2011.
Occorre inoltre constatare come nel rapporto del dr. __________ si afferma in particolare che dal “27.02.2012 quando mi lamentava una stanchezza, dolori addominali alti, la diarrea forte era passata con ripercussioni positive sulla capacità lavorativa 2012.”
Sul periodo di compromissione della capacità lavorativa causa i forti dolori addominali che causavano la necessità dell’A.to di “recarsi 8-10 volte al bagno” si rileva inoltre come il medico curante dichiari: “non so esattamente fino a quando questi disturbi erano presenti, posso solo dire che il paziente non me li segnalava più in data della consultazione del 27.02.2012.”
Alla domanda no. 4 si tiene infine ad evidenziare come la valutazione dell’IL 100% del Dr. med. __________ si riferisce esclusivamente al precedente periodo nel quale l’A.to era colpito dai dolori addominali, diarree e ai conati di vomito.
Questi sintomi, in tale gravità, non sono più stati lamentati dall’assicurato.” (doc. XXVIII/Bis, sottolineature in originale)
Chiamato a presentare osservazioni scritte in merito l’insorgente non ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. XXIX e XXX), precisando che “la domanda AI del ricorrente non è finalizzata ad una rendita, ma ad una riqualifica professionale che gli permetta di essere indipendente in rapporto ai limiti funzionali dovuti alla patologia di cui è affetto” (doc. XXX).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Questo Tribunale chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e del dr. med. __________, FMH medicina interna che si sono fondati sulla visita del 5 maggio 2011 (doc. AI 40) e che sono state confermate con le (motivate) osservazioni del 17 aprile 2012 (doc. XVII/Bis).
Tali valutazioni sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I due specialisti, che hanno entrambi visitato personalmente l’insorgente, posta la diagnosi di steatoepatite (NASH) attiva con fibrosi F2 ed emicrania cronica senza aura sono giunti alla convincente conclusione che l’interessato può svolgere un’attività leggera e confacente al suo stato di salute, con le limitazioni ivi indicate, in misura completa (100%).
Il dr. med. __________ ed il dr. med. __________ si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione, tra cui gli esami bioumorali del 16 settembre 2009, 14 ottobre 2009, 4 novembre 2009, 18 marzo 2010 e 20 luglio 2010 (doc. XVIII/Bis) ed hanno valutato la capacità lavorativa del ricorrente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata.
Al referto va attribuita piena forza probante.
La critica del ricorrente relativa alla durata ed alla modalità della visita medica, che si sarebbe limitata alla misurazione del peso, dell’altezza e della pressione va disattesa. Dalle tavole processuali emerge che l’esame è durato 1 ora e 20 minuti (doc. XVIII/Bis: “in particolare avevamo osservato l’A.to per 1h 20 minuti il 5.05.2011”; cfr. anche doc. AI 40-1: “durata esame PSI: dalle ore 9.10 alla ore 10.30”), nel corso del quale l’insorgente ha ampiamente descritto le sue abitudini, la sua vita quotidiana ed i disturbi soggettivi e dove i medici hanno esaminato sia lo status somatico che psichico, sottoponendolo ad un test.
Il TF ha già avuto modo di rilevare che il valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti). Nel caso di specie, il referto dei medici SMR risponde alle condizioni poste dalla giurisprudenza e riassunte nel considerando precedente, per conferirgli piena forza probatoria.
Del resto, di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici è possibile se l’SMR dispone, come in concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (cfr., nel caso di una perizia, sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008).
Il rapporto dei medici SMR è il risultato di un esame clinico approfondito al termine del quale, preso atto dei dati anamnestici, dello status oggettivo e dei disturbi lamentati dall’assicurato, e sulla base della documentazione medica prodotta (cfr. anche doc. XVII/Bis), hanno reso la loro attenta valutazione sulla capacità lavorativa dell’insorgente dopo avere individuato una serie di limiti funzionali descritti nell’esame della funzionalità fisica allegata al referto (cfr. anche sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011).
Il ricorrente contesta le conclusioni dei medici SMR e, con riferimento in particolare al certificato medico del 2 agosto 2011 del Prof. Dr. med. __________, sostiene di essere incapace al lavoro anche in attività leggere e chiede che venga diagnosticata esattamente la sua patologia e l’origine dei suoi dolori addominali.
Le censure dell’insorgente vanno disattese. Con l’attestato del 2 agosto 2011 (doc. D) lo specialista ribadisce in sostanza quanto già indicato in precedenza e preso in considerazione dai medici SMR.
L’unico elemento di vera novità è la presenza di dolori addominali e diarree per i quali i diversi accertamenti eseguiti rimangono senza spiegazioni e che gli impedirebbero di intraprendere un’attività lavorativa.
Va tuttavia evidenziato che nel rapporto del dr. med. __________ al dr. med. __________ dell’11 marzo 2011 non figura la presenza di dolori addominali con forti scariche di diarrea e/o conati di vomito che limiterebbero l’interessato anche in un’attività leggera (doc. AI 36-1). Lo specialista ha infatti affermato che “sul primo piano è una forte astenia e debolezza generale che malgrado il trattamento incorso associando Acido Ursodesossicolico vitamina E e salassi non è migliorato. Il paziente lamenta anche una dispnea allo sforzo ed è molto limitato anche a livello della forza muscolare non permettendogli di alzare una confezione d’acqua gasata. A livello dei test di laboratorio come vedrà negli esami allegati si osserva una lieve regressione degli indici infiammatori del fegato dopo l’introduzione del trattamento farmacologico e del salasso” (doc. AI 36-2). Questo aspetto non figura neppure nell’anamnesi del dr. med. __________ nel referto del 15 marzo 2011 (doc. AI 35-1) e nello scritto del 26 aprile 2011 della dr. ssa med. __________ (doc. 39-1: “Quali sintomi presenta in maniera cronica astenia, dolori articolari e disestesie agli arti, insonnia e sudorazione profusa”).
Inoltre, come rilevano i medici SMR, l’interessato, nel corso dell’esame del 5 maggio 2011 non aveva segnalato disturbi dell’alvo o addominalgia, ma unicamente “difficoltà nella digestione soprattutto nel periodo post prandiale serale e episodi di vomito ricorrenti associati a cefalee.” (do. AI 40-6).
I medici SMR hanno pure potuto accertare che nel corso dell’esame l’insorgente è stato seduto composto e tranquillo (doc. XXVIII).
Ciò che, abbondanzialmente, ha potuto constatare anche questo Tribunale nel corso dell’udienza dell’8 febbraio 2012 (doc. XXIII), quando l’interessato ha risposto tranquillamente alle domande poste senza denotare disagi particolari.
Solo con il certificato del 2 agosto 2011 lo specialista, dr. med. __________, ha attestato la presenza di diarree (e conati di vomito) che lo impediscono di lavorare (doc. D) e nello scritto del 3 aprile 2012, oltre ad aver precisato che il paziente non ha più segnalato questi disturbi nel corso della visita del 27 febbraio 2012, ha indicato che “In data 29.07.2011 quando avevo visto il paziente soffriva di diarrea con 8-10 scariche al giorno e forti mal di pancia” (doc. XXVI).
Per cui l’impedimento, anche in attività leggere, è semmai stato accertato (e per un periodo limitato di tempo) successivamente all’emanazione della decisione impugnata.
Ora, secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 15 giugno 2011, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).
Per cui un eventuale impedimento (temporaneo) della capacità lavorativa anche in attività leggere successiva al 15 giugno 2011 deve semmai essere oggetto di una nuova procedura.
Va comunque rilevato, come evidenziano giustamente i medici SMR (doc. XXVII/Bis), che l’asserito impedimento non è stato oggettivato tramite la produzione di elementi oggettivi quali elettroliti, indici bioumorali di malassorbimento e calo ponderale.
Ciò non è avvenuto né quando il TCA ha chiesto al ricorrente la produzione di ulteriore documentazione medica il 6 marzo 2012 (doc. XXIV), né, soprattutto, con le osservazioni del 2 maggio 2012, allorché l’insorgente, per il tramite dei medici SMR, è stato reso attento della mancanza di dati oggettivi.
A questo proposito va rammentato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche la sentenza 32.2011.141 del 21 novembre 2011).
In concreto, in assenza di qualsiasi documentazione medica che oggettivi l’eventuale incapacità lavorativa del ricorrente in attività leggere causata dall’asserita presenza di diarrea cronica con necessità di recarsi da 8 a 10 volte al giorno in bagno, questo Tribunale deve confermare la valutazioni dei medici SMR.
Non va poi qui dimenticato, a comprova della circostanza che l’insorgente può svolgere un’altra attività lavorativa, il fatto che nel corso dell’esame medico del 5 maggio 2011 è emerso che l’assicurato “non riferisce problemi alla guida, anche su viaggi di molte ore”, che non presenta “nessuna limitazione significativa nelle attività quotidiane della vita”, che “Tifoso dell’Inter, si è recato di recente allo Stadio __________ di __________ per una partita di Champions League”, che “cerca dunque un’attività in cui non debba alzare/trasportare grossi pesi, rispettivamente secondo i limiti descritti dal dr. __________. Personalmente egli preferirebbe un’attività in cui non è costretto tutto il giorno a una scrivania chiuso in un ufficio ma può “muoversi” all’esterno. Cerca il contatto con altre persone. Non è intenzionato a “tornare a scuola”. In questo momento, starebbe seguendo un conoscente, broker assicurativo specializzato in Casse Malati. Questo lavoro lo interessa ma, trattandosi di un impiego senza salario fisso ma prevalentemente commissioni preferirebbe un’occupazione finanziariamente stabile” (doc. AI 40.7) e che il 2 maggio 2012 ha affermato che la domanda di prestazioni AI “non è finalizzata ad una rendita, ma ad una riqualifica professionale che gli permetta di essere indipendente in rapporto ai limiti funzionali dovuti alla patologia a cui è affetto”.
Ora, va qui rammentato che, in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑ all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400 e i ivi riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 e sentenze ivi citate).
Quanto all’asserita mancanza di un quadro clinico completo e di una diagnosi definitiva, va evidenziato che i medici hanno diagnosticato, senza contestazione alcuna, la presenza di una steatoepatite (NASH) attiva con fibrosi F2 ed emicrania cronica senza aura. Certo l’eziologia (ossia l’origine) della malattia è incerta. Ciò tuttavia non impedisce, come hanno fatto i medici SMR, sulla base della diagnosi accertata e non contestata e degli esami medici effettuati, di stabilire, per il periodo oggetto del contendere, la capacità lavorativa del ricorrente. Del resto, il dr. med. __________ ha evidenziato che gli accertamenti fatti alla ricerca di altri fattori (oltre a quelli genetici) per la stanchezza sono rimasti senza esito e lo stesso insorgente, a proposito della plurisintomatologia di cui soffre, evidenzia che le “origini e conseguentemente le cure non sono ancora del tutto chiare alla scienza medica” (doc. I, sottolineatura del redattore). In concreto, la documentazione agli atti e gli esami medici effettuati, nonché la diagnosi, sono sufficienti per poter stabilire la capacità lavorativa del ricorrente senza che sia necessario procedere con ulteriori accertamenti.
Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Va infine evidenziato che la differente valutazione medica della capacità lavorativa tra lo specialista, dr. med. __________, e il medico curante, la dr.ssa med. __________, da una parte ed i medici SMR dall’altra, è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Non vi sono di conseguenza elementi medici oggettivi atti a sovvertire le conclusioni dei medici SMR, dr. med __________ e __________ (cfr. a proposito dei compiti e del valore probatorio attribuiti ai rapporti interni dell’SMR, la SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]; cfr. anche la sentenza 9C_15/2011 del 27 gennaio 2012, consid. 5.2; cfr. pure la sentenza 8C_814/2011 del 12 gennaio 2012, dove, in ambito LAINF, al consid. 2.4, il TF ha affermato che “dopo attento esame dell’incarto, visto in particolare che nel ricorso di ultima istanza non si adducono argomenti idonei a stravolgere le conclusioni dell’autorità di primo grado, la quale ha esposto in modo convincente come di fronte a valutazioni mediche contraddittorie […omissis…] si debba ritenere maggiormente attendibile il parere espresso dagli specialisti intervenuti per conto dell’assicuratore resistente (in merito al valore probatorio riconosciuto ai pareri medici interni dell’assicurazione cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353), anche questa Corte non vede valido motivo per scostarsi da questa opinione […]”).
A questo riguardo va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Inoltre il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Visto quanto sopra, questo Tribunale condivide le affidabili e concludenti valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 con rinvii e 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), che hanno valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all’incapacità lavorativa del ricorrente.
Ne segue che l’interessato va considerato completamente inabile nella sua precedente attività dal mese di settembre 2009, mentre in attività confacenti al suo stato di salute è totalmente abile al lavoro dalla medesima data.
Va ora esaminato se il calcolo del grado d’invalidità, peraltro neppure contestato dall’insorgente, è stato effettuato corretta-mente.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I 56/02).
Nel caso di specie l’insorgente rettamente non contesta il reddito da valido preso in considerazione dall’UAI di fr. 52’520, che avrebbe potuto conseguire nel 2010, anno d’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. art. 28 LAI) e che del resto si evince dal questionario del datore di lavoro (cfr. doc. AI 13-3).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 4-2012, p. 94), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 (cfr. sentenza 32.2011.224 del 9 febbraio 2012) per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurato quale venditore, avrebbe guadagnato nel 2010 fr. 52’520 (cfr. considerando precedente). Tale reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cfr. Tabella TA1 p.to 47 “commercio al dettaglio”, livello di qualifica 4, fr. 4’508 : 40 X 41.7 X 12 mesi = 56’395 nel 2010).
Sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido del 1,8% (6,8% - 5%), in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009 sopra menzionata.
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 5% per attività leggera che l’insorgente non ha contestato. Del resto questo Tribunale, che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha alcun motivo per modificare la riduzione ritenuto che si tratta di una percentuale che rientra nei parametri fissati dalla giurisprudenza.
Raffrontando il reddito da valido di fr. 52’520 con quello da invalido di fr. 61'165, ridotto dell’1,8% a fr. 60'064 e del 5% a fr.57’061, si ottiene un grado d’invalidità dello 0% che non dà diritto ad alcuna rendita e neppure ad una riqualifica professionale.
Infatti, per l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Ora, invalido ai sensi dell’art. 17 LAI è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b, cfr. anche sentenza 32.2011.96 del 31 ottobre 2011).
Inoltre con sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:
" (…)
Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3).”
Già solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.”
Ne segue che a giusta ragione l’UAI ha respinto al domanda dell’insorgente.
In queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 600.--andrebbero poste a carico del ricorrente.
Quest’ultimo, tuttavia, chiede di poter essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo ( DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).
Nel caso in esame, l’assicurato si trova nel bisogno visto che nel certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria ha indicato di non avere alcuna entrata e, come emerge dagli atti, percepisce prestazioni da parte della pubblica assistenza.
In tali circostanze l’indigenza deve essere ammessa.
L’assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.
Essendo nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.29 del 19 settembre 2011; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
Le spese per complessivi fr. 600.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti