Raccomandata
Incarto n. 32.2011.163
BS/sc
Lugano 18 aprile 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 giugno 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 maggio 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1966, affetto da sclerosi multipla diagnostica nel 1993, ha beneficiato e tuttora beneficia di diverse prestazioni AI, tra cui una rendita intera.
In data 1° dicembre 2010 l’assicurato ha chiesto all’Ufficio AI la garanzia per la copertura delle spese per modifiche architettoniche, dovute alla sua invalidità, della casa (doc. AI 32).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui un mandato di accertamento eseguito dalla Consulenza sui mezzi ausiliari per persone andicappate (FSCMA), con decisione
" (…)
Su espressa richiesta dell'amministrazione, a sapere se l'assicurato avesse proceduto ad una ricerca di case/appartamenti/abitazioni adeguati al suo stato di salute prima di acquistare e modificare l'attuale abitazione (di proprietà della moglie dell'assicurato), il medesimo ha risposto negativamente.
Preso atto degli elementi del caso, considerato il principio dell'esigibilità e della riduzione del danno, obbligo al quale l'assicurato è soggetto, risulta che l'assicurato si è trasferito in una casa non adeguata alle sue necessità, senza precedentemente svolgere una ricerca di alloggi adatti alle limitazioni imposte dall'invalidità. Non risulta esigibile porre a carico dell'assicurazione invalidità le conseguenze finanziarie di scelte operate sulla base di motivi personali non rispettanti il principio dell'obbligo di ridurre il danno, in virtù oltremodo del fatto che attualmente la condizione fisica dell'assicurato non è tale da imporre le modifiche effettuate preventivamente dallo stesso, eventualmente tali modifiche possono essere esigibili in un futuro a dipendenza dell'evolversi o dell'aggravarsi dello stato di salute dell'assicurato in seguito alla sua patologia." (Doc. AI 42/2-3)
1.3. Contro la decisione amministrativa l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, è tempestivamente insorto postulandone l’annullamento ed il consecutivo riconoscimento della copertura dei costi relativi alle modifiche architettoniche, dovute all’invalidità, dell’abitazione coniugale, rilevando:
" (…)
L'assicurato insorge davanti a codesto lodevole Tribunale nei confronti della suddetta decisione dell'Ufficio AI per i seguenti motivi.
L'autorità resistente non ha infatti correttamente considerato la situazione specifica dell'assicurato.
Come ricordato pure dall'Ufficio AI, l'abitazione oggetto delle prospettate modifiche architettoniche dovute all'invalidità del ricorrente di cui alla part. No. __________ RFD __________, è di proprietà della moglie dell'insorgente __________, già __________. Quest'ultima ha acquistato detto bene immobile il 4 luglio 2008, prima di contrarre matrimonio con il ricorrente. Ne è una conferma anche il fatto che la proprietaria figura iscritta a Registro fondiario ancora con il cognome del precedente marito.
Il ricorrente ha invece contratto matrimonio in data 10 ottobre 2008.
Ne consegue che, di fatto, il ricorrente non ha avuto la necessità di reperire un'abitazione propria ma si è trasferito presso l'abitazione di proprietà della moglie. È per questo motivo che il medesimo, alla specifica richiesta formulata dall'amministrazione, ha risposto negativamente. L'assicurato non ha effettuato una ricerca di case/appartamenti/abitazioni adeguati al suo stato di salute in quanto la di lui moglie, al momento del matrimonio, era già proprietaria del bene immobile di __________. Non corrisponde pertanto al vero che l'assicurato ha acquistato e modificato l'attuale abitazione. Come detto l'abitazione, al momento del matrimonio, era già di proprietà della moglie.
Già per questo motivo non si può sostenere che il ricorrente avrebbe disatteso il principio dell'esigibilità e della riduzione dal danno. Il medesimo si è trasferito in un'abitazione non ancora adeguata alle sue necessità in quanto la stessa era già di proprietà della moglie. Egli non aveva la necessità né la possibilità di svolgere una ricerca di alloggi adatti alle condizioni imposte dall'invalidità. L'amministrazione non può evidentemente pretendere che il marito non viva con la moglie o, peggio ancora, che i coniugi non possano occupare l'abitazione di proprietà della moglie e debbano se del caso alienarla o locarla a terzi. Ciò non può legittimamente essere preteso dall'assicurato.
Il ricorrente non intende dunque porre a carico dell'assicurazione invalidità conseguenze finanziarie di scelte operate sulla base di motivi personali. Come detto il ricorrente si è trovato nell'attuale situazione dato che la moglie era già proprietaria dell'abitazione di __________.
Questa abitazione necessitava di lavori di ristrutturazione. Il ricorrente e la di lui moglie hanno dunque deciso di apportare pure le modifiche architettoniche necessarie in considerazione della situazione dell'invalidità del marito. L'esecuzione di questi lavori già nell'ambito delle opere di ristrutturazione generale dell'abitazione comporta un minor costo a carico dell'interessato e dell'assicurazione invalidità. È per questo motivo che le modifiche architettoniche dovute alla situazione d'invalidità del marito si giustificavano già a questo momento. D'altra parte sua l'amministrazione non può negare che il decorso della patologia della quale soffre il ricorrente è certamente negativo e le modifiche architettoniche avrebbero in ogni caso dovuto essere effettuate.
Le argomentazioni sollevate dall'amministrazione per negare le prestazioni richieste dell'assicurato sono pertanto infondate. Il presente ricorso dovrà essere accolto con conseguente riconoscimento a favore dell'assicurato delle prestazioni da lui richieste." (Doc. I)
1.4. Mediante risposta di causa, confermando quanto esposto con la decisione impugnata, ha ribadito che la scelta dell’abitazione è stata fatta dall’assicurato senza tener conto della sua invalidità e che gli adattamenti architettonici, di cui ora chiede il rimborso, sono stati eseguiti esclusivamente per le conseguenze future della malattia.
1.5. Con scritto 25 agosto 2011 il legale dell’assicurato ha chiesto il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché questi presenti una presa di posizione medica, concedendogli inoltre la possibilità di produrre la domanda di costruzione ed i piani delle modifiche architettoniche.
1.6. Con osservazioni 5 settembre 2011 l’Ufficio AI ha ribadito che l’agire dell’insorgente non rispecchia il principio della riduzione del danno, allegando il chiesto parere medico del proprio Servizio medico regionale (VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI deve assumere, a titolo di consegna di mezzi ausiliari, i costi relativi alle modifiche architettoniche, dovute all’invalidità, dell’abitazione dell’assicurato.
2.2. L'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità di guadagno.
Conformemente la giurisprudenza (DTF 119 V 421 consid. 1 ) di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti possibili nel caso di specie (DTF 110 V 102). La legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia necessaria e sufficiente (DTF 115 V 198 consid. 4e cc e 206 consid. 4e cc, nonché sentenze ivi citate). Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 110 V 102 consid. 2, 103 V 16, consid. 1b e riferimenti; cfr. anche DTF 107 V 88 consid. 2).
2.3. Fra i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti i mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).
Questi provvedimenti sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell'ambito dell'attività svolta o dell'integrazione sociale, la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 36 n.1, p. 241; cfr. anche DTF 137 V 13 consid. 2.2, 131 V 9 consid. 3.3, 115 V 191 consid. 2c con riferimenti).
Secondo l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione. Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l'assicurato, il quale a causa della sua invalidità ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale. L’assicurazione AI fornisce i mezzi ausiliari in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato. Se un mezzo ausiliario sostituisce oggetti che l’assicurato dovrebbe acquistare anche senza l’invalidità, l’assicurato è tenuto a partecipare alla spesa (cpv. 3). Infine, Il Consiglio federale può prevedere che l’assicurato possa continuare a utilizzare il mezzo ausiliario fornito a prestito anche quando non sono più adempiute le condizioni poste all’assegnazione (cpv. 4).
In virtù di tale delega il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI secondo cui l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'Interno (Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI, RS 831.232.51) che, tra l'altro, regolamenta Ia consegna o il rimborso dei mezzi ausiliari (lett. a).
Giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti o ampliare la propria autonomia. L'assicurato ha invece diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; RCC 1992 p. 224 consid. 1a, 1990 p. 211 consid. 2a, 1989 p. 44 consid. 2a, 1985 p. 171 consid. 2a; STCA 6 novembre 1992 in re I.DI S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).
La lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 121 V 260 consid. 2b, 117 V 181 consid. 3b con riferimenti, 115 V 193 consid. 2b; STFA 26 luglio 1993 in re M.V.). Se il mezzo richiesto non adempie ai requisiti dell'art. 21 LAI, occorre esaminare se esso deve essere assunto dall'AI nell'ambito di provvedimenti sanitari ex art. 12 o 13 LAI (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundegerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 158).
2.4. L'obbligo di prestazione dell'assicurazione per l'invalidità è subordinato alla condizione che il mezzo ausiliario invocato è semplice e adeguato ai sensi dell'art. 21 cpv. 3 LAI e dell'art. 2 cpv. 4 OMAI. Conformemente alla giurisprudenza riassunta in STFA I 340/05 del 12 maggio 2006, il criterio di adeguatezza richiede in particolare che il mezzo ausiliario sia atto ad aiutare in maniera essenziale l'assicurato bisognoso al conseguimento di uno degli scopi riconosciuti per legge (DTF 122 V 214 consid. 2c con riferimento). Nel limitare l'obbligo di prestazione dell'AI alla consegna di mezzo ausiliario semplice, il legislatore ha tenuto conto del principio di proporzionalità. In virtù di tale principio, l'integrazione dev'essere garantita solo nella misura in cui è necessaria ma anche sufficiente nel singolo caso. Di conseguenza, la persona assicurata ha per principio diritto unicamente ai provvedimenti idonei e necessari al raggiungimento del singolo scopo integrativo prefisso, ma non ai migliori provvedimenti nel caso di specie. Inoltre, deve esserci un rapporto ragionevole tra il successo prevedibile di un provvedimento d'integrazione e i suoi costi (DTF 124 V 100 consid. 2a, 122 V 214 consid. 2c e i riferimenti ivi citati). Una limitazione del contributo per le spese di un mezzo ausiliario entrerebbe tuttavia, in mancanza di una espressa disposizione contraria, soltanto in discussione in presenza di una sproporzione talmente grossolana tra il provvedimento e lo scopo integrativo da non potere assolutamente giustificare la consegna del mezzo ausiliario (DTF 115 V 198 consid. 4e/cc; cfr. pure la sentenza del 21 settembre 2004 in re H., I 195/04, consid. 3; cfr. S).
Anche in ambito abitativo non vengono rimborsati tutti i costi supplementari dovuti all’invalidità, ma solo alcuni provvedimenti esaustivamente elencati, ciò che è conforme alla legge ed alla Costituzione (DTF 134 I 105 consid. 3 p. 108 con riferimenti).
2.5. Alla cifra 14 dell'allegato OMAI sono indicati i mezzi ausiliari per ampliare la propria autonomia.
La cifra 14.04 prevede le modifiche architettoniche nell’appartamento dell’assicurato rese necessarie dall’invalidità: adeguamento della sala da bagno, della doccia e del WC, spostamento o soppressione di pareti divisorie, ampliamento o cambiamento di porte, installazione di sbarre d’appoggio, di corrimano e di maniglie supplementari, soppressione di soglie o costruzione di rampe di soglie, installazione di impianti segnaletici per sordi e persone affette da ipoacusia grave e per sordomuti. Il sussidio massimo per gli impianti segnaletici ammonta a 1300 franchi.
2.6. Nel caso in esame, il ricorrente soffre da anni di sclerosi multipla. Nel settembre 2008 ha trasferito il proprio domicilio a __________, andando ad abitare presso una casa acquistata il 4 luglio 2008 da Sandra Gianoni, già Portavecchia, con la quale si è sposato il 10 ottobre 2008 (cfr. Doc. B e Doc. C). Tra il 2008 ed il 2010 i coniugi hanno apportato delle modifiche architettoniche, chiedendo in data 1° dicembre 2010 la rifusione delle relative spese in quanto i lavori sono stati eseguiti a causa della disabilità dell’assicurato (doc. AI 32).
Su incarico dell’Ufficio AI, in data 2 dicembre 2010 la FSCMA ha steso il seguente rapporto:
" (…)
Rispondiamo alla vostra richiesta d'accertamento riguardo le modifiche architettoniche presso l'abitazione dell'A.
La moglie dell'A ha inviato all'UAI tutta una serie di preventivi per le modifiche apportate all'abitazione acquistata circa tre anni fa e poi riattata.
La casa era abbastanza vecchia al momento dell'acquisto (circa 40 anni), e dalle informazioni ricevute dal signor RI 1, è stata comprata per Fr. 700'000.00 e la riattazione è costata fr. 500'000.00.
Abbiamo potuto vedere l'A durante la visita e ci sembra ancora abbastanza sicuro nella deambulazione, al momento non utilizza una carrozzella manuale o altri mezzi ausiliari. L'A guida ancora la macchina.
Ora l'A chiede all'UAI un riconoscimento delle spese sostenute a causa dell'invalidità per un importo di Fr. 46'000.00 circa Iva compresa (vedi preventivi inviati all'UAI).
A nostro modo di vedere il signor RI 1 è consapevole della sua malattia, e negli appartamenti precedenti (prima del matrimonio) dall'A, non aveva bisogno di nessun adattamento. Ora per la scelta di quest'abitazione, ha già provveduto durante la riattazione a far eseguire molti lavori che, secondo l'A, gli saranno necessari a causa della sua malattia in futuro.
La FSCMA non può esprimere un parere di tipo medico, quindi riteniamo necessario una visita da parte del vostro servizio, così da avere maggiori informazioni sullo stato attuale dell'A a proposito del bisogno di mezzi ausiliari.
Visto che i lavori sono stati già eseguiti presso l'abitazione, pensiamo che l'A debba fare tutto il possibile per presentare i piani della casa esistente, con ev. la relativa domanda di costruzione per poter valutare meglio la richiesta. Questo sarebbe da richiedere in forma scritta all'A." (Doc. AI 33/1)
Tenuto conto di quanto sopra, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta dell’assicurato, poiché l’assicurato, violando il principio della riduzione del danno, si è trasferito in un abitazione non idonea al suo stato di salute senza precedentemente aver svolto una ricerca di alloggi idonei alle sue limitazioni fisiche dovute all’invalidità. Inoltre le modifiche sono state apportate in previsione dell’evoluzione del danno alla salute.
L’insorgente evidenzia che la casa dove abita è di proprietà della moglie da prima del matrimonio e che pertanto egli non aveva la necessità di svolgere alcuna ricerca di alloggi idonei. Inoltre fa presente che dovendo ristrutturare l’immobile vecchio di 40 anni sono stati eseguiti anche lavori che considerano l’evoluzione della sua malattia, ciò che comporta un minor costo sia per lui che per l’assicurazione. L’assicurato ha poi rilevato come l’Ufficio AI non abbia dato seguito a quanto consigliato dalla FSCMA.
2.7.
2.7.1. Nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità vige il principio generale che prima di richiedere prestazioni l’invalido deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. art. 7 cpv. 1 LAI). Questo principio, detto dell’autointegrazione (Selbsteingliederung) è espressione del principio più generale della riduzione del danno valido nell’assicurazioni sociali (DTF 120 V 373 consid. 6b). Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto (DTF 113 V 28 consid. 4a con riferimenti dottrinali e di giurisprudenza).
Secondo la giurisprudenza l’amministrazione, allorché esamina quali misure deve adottare il richiedente di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità per rispettare l'obbligo di ridurre il danno, non può lasciarsi guidare unicamente dall’interesse generale di una gestione economica e razionale dell’assicurazione, ma deve parimenti tenere conto in maniera adeguata del diritti fondamentali di ogni singolo assicurato. La questione di sapere qual è l’interesse che deve prevalere non può essere decisa in generale. Vale quale principio che più il contributo all’assicurato è importante, più l’esigenza posta all’obbligo di ridurre il danno deve essere severa. Questo è il caso, ad esempio, quando la rinuncia da parte dell’interessato a prendere delle misure destinate a ridurre il danno conduce all’erogazione di una rendita o il riconoscimento di una riqualifica professionale. Sotto questo aspetto il trasferimento o il mantenimento del domicilio o del luogo di lavoro può, tenuto conto dei diritti costituzionali, costituire una misura ragionevole dell’obbligo di riduzione del danno.
Qualora invece si tratti di riconoscere o adeguare singole prestazioni d’ordine integrativo, le quali sono riconducibili a mansioni costituzionalmente protette dell’assicurato, deve essere fatta prova di prudenza nell’invocare l’obbligo di ridurre il danno. Rimangono riservati i casi o le disposizioni prese dall’assicurato vanno ritenute, alla luce delle circostanze concrete, non ragionevoli o abusive (DTF 113 V 22 consid. 4d p. 32 citata, fra le altre, in STF 9C_916/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3. e 8C_48/2010 consid. 4). In generale, richiamando il principio della riduzione del danno, ad un assicurato non può essere chiesto di cercare un altro domicilio (DTF 119 V 259 consid. 2).
Quindi, a dipendenza del genere di prestazione (di lunga o di breve durata), l’obbligo di ridurre il danno deve essere interpretato alla luce dei diritti costituzionali con più o meno rigore.
2.7.2. In una sentenza 8C_48/2010 del 20 settembre 2010 il TF ha riconosciuto all’assicurato, il quale aveva lasciato il suo precedente appartamento, l’assunzione da parte dell’Ufficio AI dei costi relativi alle modifiche architettoniche della sua nuova casa unifamiliare. In quel caso l’Alta Corte aveva ravvisato validi motivi giustificanti il trasloco: situazione familiare, migliore accessibilità della zona quale paraplegico. Il TF aveva tuttavia rinviato gli atti all’amministrazione per l’esame della proporzionalità dei costi richiesti, ritenuti troppo alti dal FSCMA, e della progettazione. Riguardo a quest’ultimo punto l’Alta Corte aveva infatti ritenuto che, in virtù della riduzione del danno, le modifiche architettoniche devono essere progettate in modo da evitare, nella misura del possibile, costi supplementari dovuti all’infermità.
Viceversa, in una sentenza STF 9C_916 del 20 giugno 2011 l’Alta Corte aveva invece negato il contributo dell’AI per le modifiche architettoniche di un assicurato che si era trasferito in una casa unifamiliare, difficilmente accessibile con la carrozzella, in quanto non vi erano motivi topografichi o familiari per lasciare il suo appartamento.
In DTF 134 I 105 l’amministrazione ha dovuto assumere i costi per l’adattamento all’handicap di una seconda abitazione. Si trattava di una seconda abitazione utilizzata da un paraplegico minorenne, abitante presso la madre, dove vive suo padre (e sorella) e dove trascorre ogni secondo fine settimana e una parte delle sue vacanze scolastiche. L’Alta Corte ha altresì precisato che se, senza l'adattamento alle esigenze dell'handicap, il soggiorno presso il padre - garantito costituzionalmente - dovesse risultare totalmente impossibilitato, l’AI deve partecipare ai costi delle modifiche della seconda abitazione. Trattandosi della seconda abitazione utilizzata dall'assicurato, la pretesa si limita tuttavia agli adattamenti più semplici i quali, tenuto conto anche dell'aiuto esigibile dal padre, devono giusto rendere possibile il soggiorno nella casa.
Da ultimo, in una sentenza I 55/02 del 15 luglio 2002 l’allora TFA aveva esaminato se un’assicurata, affetta da paresi pscicogena e madre di cinque bambini, a seguito del trasloco aveva ancora diritto alla consegna a noleggio di un ascensore (cifra 13.5 OMAI), di cui aveva beneficiato nel precedente alloggio. Dopo l’analisi della situazione, l’Alta Corte ha negato tale diritto poiché non risultava che l’assicurata non avesse avuto la possibilità di trovare un appartamento confacente alla sua invalidità, rilevando tra l’altro che non erano emersi importanti motivi che giustificassero la scelta da parte dell’interessata dell’appartamento inidoneo al suo stato di salute. Tant’è che il TFA ha ritenuto esigibile che l’assicurata fosse rimasta nella precedente casa, dove un anno e mezzo prima era stato installato un ascensore, sino a trovare un alloggio conforme al suo handicap. L’assicurata, prima di istallarsi in un alloggio che necessitasse di una modifica conforme alla sua invalidità, avrebbe dovuto sincerarsi che nella zona desiderata non vi fosse un alloggio conforme alla sua disabilità e semmai avrebbe dovuto comprovare le infruttuose ricerche.
2.8. Nel caso in esame è pacifico che prima del trasloco presso la casa coniugale l’assicurato abitava in un appartamento che non necessitava di alcun adattamento architettonico (cfr. il rapporto del FSCMA citato al consid. 2.5).
Non è stato espressamente fatto valere, né risulta dagli atti, che l’assicurato, a seguito delle nozze, avesse dovuto lasciare il suo appartamento per motivi di spazio.
Egli ha sostenuto che al momento del matrimonio la futura casa coniugale era già di proprietà della moglie e che quindi non aveva la necessità né la possibilità di svolgere una ricerca di alloggi adatti alle condizioni imposte dall'invalidità. Il ricorrente ha poi evidenziato che l'amministrazione non può pretendere che il marito non viva con la moglie o, peggio ancora, che i coniugi non possano occupare l'abitazione di proprietà della moglie e debbano se del caso alienarla o locarla a terzi.
Secondo questo Tribunale determinante è tuttavia la circostanza che, come rettamente evidenziato dall’Ufficio AI, tra l’acquisto dell’abitazione da parte della futura moglie dell’assicurato, avvenuto il 4 luglio 2008 (cfr. estratto dal Registro fondiario definitivo, doc. B) ed il matrimonio celebrato il 10 ottobre 2008 (cfr. atto di matrimonio in doc. C), con conseguente trasferimento, sono trascorsi pochi mesi, motivo per cui la scelta della casa, vecchia di 40 anni e quindi necessitante giocoforza di modifiche, è stata fatta senza tener conto dell’invalidità dell’assicurato.
A sostegno di questa conclusione va evidenziato che nel questionario relativo alla revisione dell’assegno grandi invalidi, compilato l’11 giugno 2007, l’assicurato già menzionava la sua “compagna di vita” (doc. AI 26/2, punto no. 4), che con scritto datato 11 agosto 2008 egli segnalava all’Ufficio AI il trasferimento del suo domicilio a Chiasso e di sposarsi il 10 ottobre 2008 con la sua compagna (doc. AI 30-1) e che, soprattutto, nella lettera 1° dicembre 2010 all’amministrazione i coniugi Di Giglio avevano utilizzato i termini “nella nostra abitazione che abbiamo appena acquistata “ (doc. AI 32/1).
Ora, visto che, come risulta dal rapporto del FSCMA, l’assicurato chiede all’AI il riconoscimento di ca. fr. 46'000.-- di spese di adeguamento (architettonico) al suo danno alla salute, era esigibile che la futura coppia cercasse un abitazione consona alle condizioni fisiche dell’assicurato.
Del resto la giurisprudenza federale ha già stabilito che in caso di trasloco la persona assicurata deve dar prova di una scelta oculata dell’abitazione adeguata (cfr. consid. 2.7.2).
In conclusione, proprio perché la scelta di trasferimento in una casa non idonea, anziché in un’altra abitazione conforme al danno alla salute di cui l’insorgente è portatore, è stata concordata dai futuri coniugi, l’obbligo di ridurre il danno prevale sul diritto alle prestazioni dell'AI, anche interpretando la legge conformemente al diritto al matrimonio ed alla famiglia (art. 14 Cost. fed.).
Non è pertanto esigibile che, in queste condizioni, l’Ufficio AI prenda a carico le conseguenze finanziarie di una scelta operata su basi personali non rispecchianti il principio della riduzione del danno.
Inoltre, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento delle spese di adeguamento dell’abitazione all’invalidità dell’assicurato, non è necessario procedere alla valutazione medica proposta dal FSCMA o richiedere al medico curante un rapporto aggiornato come suggerito dal SMR (cfr. annotazioni 31 agosto 2011 del dr. __________, doc. VIIIbis).
In conclusione, rettamente l’Ufficio AI ha dunque respinto la domanda di prestazioni oggetto del contendere. Ne consegue la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti