Raccomandata

Incarto n. 32.2011.132

LG/DC/sc

Lugano 18 giugno 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 aprile 2011 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 15 marzo 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1955, precedentemente attiva quale aiuto educatrice, in data 16 aprile 2010 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) per un disturbo misto ansioso-depressivo (doc. AI 1-1; 5-2).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 15 marzo 2011 (doc. AI 24-1), preavvisata con progetto del 12 gennaio 2011 (doc. AI 20-1), l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni non avendo l’assicurata presentato un periodo ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa, ai sensi dell’art. 28 LAI.

1.3. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione e l’attribuzione di una rendita intera d’invalidità (doc. I).

In buona sostanza l’insorgente ha contestato le valutazioni del Dr. __________, svolte in ambito di assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia, divergenti sia per quanto riguarda la diagnosi che la capacità lavorativa residua con quanto certificato dal medico curante (doc. I).

La rappresentante della ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I).

1.4. In risposta l’UAI, sulla base delle perizie del Dr. __________, ritenute complete, concludenti e prive di contraddizioni, ha confermato la decisione impugnata e postulato la reiezione integrale del ricorso (doc. IV).

1.5. In data 21 novembre 2011 il TCA ha ordinato una perizia medica a cura della Dr.ssa Carmela Sorgesa, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, e assegnato alle parti il termine per presentare i quesiti peritali (doc. VI).

1.6. L’UAI ha presentato i quesiti peritali in data 25 novembre 2011 (doc. VII), mentre l’avv. Molteni il 12 dicembre 2011 (doc. VIII).

1.7. Con ordinanza del 15 dicembre 2011 il TCA ha sottoposto i quesiti peritali alle parti e al perito incaricato (doc. IX).

1.8. La Dr.ssa Sorgesa, in data 10 maggio 2012, ha trasmesso a questa Corte la perizia giudiziaria (doc. X).

1.9. Il referto peritale è stato inviato alle parti per osservazioni (doc. XI).

1.10. L’avv. Molteni ha presentato le proprie osservazioni il 31 maggio 2012 (doc. XII), mentre l’UAI ha preso posizione il 1° giugno 2012 (doc. XIII+bis).

I doc. XII e XIII+bis sono stati inviati alle parti per conoscenza (doc. XIV, XV).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurata il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità oppure no.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.4. Nella decisione impugnata l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata sulla base delle valutazioni psichiatriche del Dr. __________ svolte per conto della __________ Assicurazioni, in ambito di assicurazione collettiva d’indennità giornaliera contro le malattie.

Il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia del 26 agosto 2009, dopo aver esposto la situazione attuale e il decorso, i dati soggettivi, l’anamnesi e l’esame clinico aveva posto la diagnosi di “Disturbo da disadattamento con reazione mista ansiosa-depressiva (F43.22)” e indicato una teorica uscita dallo stato di malattia alla fine di settembre 2009 (doc. AI 4/4-6)

Lo stesso specialista, in data 18 dicembre 2009, aveva nuovamente peritato la paziente e diagnosticato un “Disturbo da disadattamento con reazione mista ansiosa-depressiva (F43.22) di lieve entità, in via di risoluzione” concludendo per una chiusura definitiva della malattia al 31 gennaio 2010 (doc. AI 7/7-9).

In considerazione delle conclusioni dei medici curanti divergenti sia per quanto riguarda la diagnosi che la valutazione della capacità lavorativa dell’assicurata [(cfr. a tal proposito gli scritti del 24 novembre 2009, del 28 gennaio 2010 e del 7 febbraio 2011 del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e del Dr. __________, medico chirurgo psicoterapeuta, spec. in psichiatria (doc. AI 6/1-2; 11/1-4; 21/1-2), in data 21 novembre 2011 il TCA avendo ritenuto indispensabile ai fini del giudizio fare capo ad un perito, ha ordinato una perizia medica a cura della Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, la quale dopo aver esposto l’anamnesi della paziente, riassunto gli atti, i disturbi soggettivi, la vita quotidiana, la terapia medica in atto e lo status psichiatrico ha posto la seguente diagnosi e valutazione:

" (…)

Diagnosi psichiatrica con ripercussioni sulla capacità lavorativa

  • Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10; F41.2)

  • Disturbi di personalità misti (ICD-10; F61.0)

Valutazione/conclusione

Si tratta di una donna 57enne, di nazionalità svizzera, nata e cresciuta in Ticino.

Viene descritta un'infanzia ed un'adolescenza serena nell'ambito di buoni e funzionali rapporti interfamigliari.

L'analisi delle vicende personali non evidenzia situazioni stressanti di rilievo o eventi di vita sfavorevoli.

Anche a livello psichiatrico non si riscontrano antecedenti anamnestici degni di nota.

Dopo aver ottenuto il diploma come infermiera odontoiatrica nel 1975 ha sempre lavorato come assistente dentale presso lo studio dentistico __________ per più di 30 anni, avendo svolto l'apprendistato anche presso di lui.

Nel 1996 l'Assicurata deve però confrontarsi con la fine del suo matrimonio, abbandonata dal marito per un'altra donna.

Tale evento comporta per l'Assicurata un'esperienza piuttosto difficile e dolorosa, cui riesce comunque a far fronte continuando ad occuparsi delle proprie figlie, e del suo lavoro.

Nel 2003 l'Assicurata si sposa per la seconda volta con un uomo che si rivela ben presto un poco di buono, senza lavoro, alcolista e violento, dal quale viene costretta a lasciare il proprio lavoro.

L'Assicurata sviluppa allora una condizione di disagio e malessere psicologico per cui viene seguita nel corso del 2005 per un periodo comunque limitato dal Dr. __________, medico psichiatra, per un sostegno psicologico.

Nel 2006 segue il divorzio.

Nel 2004 trova un nuovo impiego di lavoro come aiuto educatrice presso l'Associazione __________, attività che svolge con molto entusiasmo e soddisfazione, e che le permette inoltre di far fronte e superare i problemi a livello familiare, che hanno comunque segnato profondamente la sua personalità, rendendola più vulnerabile e suscettibile allo stress.

Nel corso del 2008 l'Assicurata si lega affettivamente ad un uomo con il quale inizia una convivenza, ma soli dopo 4 mesi per il subentrare di una importante conflittualità e di suoi tradimenti, decide di interrompere tale relazione, definendo tale persona uno psicolabile.

Tale situazione avrebbe influito negativamente sul posto di lavoro, dove spesso arrivava in ritardo, stanca, confusa.

Nell'estate 2009 le viene comunicato verbalmente la disdetta del contratto di lavoro presso l'asilo nido di __________.

Tale evento unitamente alla fine della sua travagliata storia sentimentale ha comportato una situazione particolarmente stressante sfociata nello sviluppo di una importante sintomatologia ansioso depressiva di tipo reattiva, per cui intraprende delle cure specialistiche presso lo studio del Dr. __________, medico psichiatra, il quale attesta un'incapacità lavorativa continua a partire dal 03.07.2009.

Da allora l'Assicurata non ha più svolto alcuna attività di tipo lucrativo.

L'Assicurata viene sottoposta a due visite psichiatriche peritali, da parte del Dr. __________, per conto della __________: la prima viene effettuata in data 19.08.2009, in cui il perito prevede una teorica uscita dallo stato di malattia alla fine di settembre 2009.

La seconda visita peritale viene effettuata in data 18.12.2009, poiché contrariamente a quanto previsto nella sua precedente visita, l'Assicurata viene valutata dallo psichiatra curante ancora inabile nella misura completa.

Il perito Dr. __________ conferma la sua precedente diagnosi di disturbo di disadattamento nell'ambito di una precaria situazione socio-esistenziale: vengono descritti inoltre dei tratti di personalità evitanti-dipendenti con sentimenti di inadeguatezza e di insufficienza.

Rileva tuttavia un decorso favorevole, presente ancora una certa ansietà in assenza comunque di una psicopatologia maggiore o di disturbi cognitivi di rilevanza clinica che avrebbero potuto in qualche modo ostacolare la ripresa di un'attività lavorativa confacente: propone quindi di chiudere definitivamente la malattia al 31.01.2010.

Da parte dello psichiatra curante viene rilevata a livello diagnostico una sindrome mista ansioso depressiva reattiva a problematiche familiari e lavorative, con somatizzazioni multiple e tratti di comportamento di tipo insicuro-evitante, a cui viene successivamente aggiunta una struttura borderline (v. rapporto medico Al del 17.06.2010): valuta l'Assicurata pertanto incapace in misura completa ed in modo continuo sia nello svolgimento di qualsivoglia attività professionale, sia nella ricerca di un futuro collocamento.

Sulla base dell'attuale valutazione psichiatrica, in considerazione della documentazione medica, dei dati anamnestici, dell'esame psichico, è possibile dunque evidenziare a livello diagnostico una sindrome mista ansioso-depressiva, le cui manifestazioni cliniche predominanti sono caratterizzate principalmente da un sentimento di riduzione del tono dell'umore, crisi di pianto, perdita di interessi, di motivazione, di energie con facile affaticabilità, ed esauribilità psicofisica, con progressiva diminuzione dei rapporti sociali e tendenza all'isolamento sociale, sentimenti di inadeguatezza, disistima, di inferiorità, di scarsa autoefficacia e tolleranza allo stress.

Il disturbo è insorto nell'ambito di un disturbo dell'adattamento in risposta all'esposizione prolungata ad una situazione difficile a livello famigliare, oltreché lavorativa legata al licenziamento, che ha comportato per l'Assicurata una condizione di vita particolarmente stressante di notevole disagio emotivo e psicologico, ed influito in maniera determinante sulla sua destabilizzazione psichica con sviluppo quindi di forti vissuti depressivi, con sentimenti marcati di apprensione, preoccupazione, ansia, incertezza per il futuro, per il proprio stato di salute e situazione finanziaria.

Grazie alle cure specialistiche cui si è sottoposta a livello psichiatrico, e tutt'oggi in corso le condizioni psichiche sono rimaste comunque stazionarie, non vi è stata un'evoluzione del disturbo verso un quadro più grave, nel senso di un disturbo depressivo maggiore o di tipo endoreattivo.

L'evoluzione è stata quindi caratterizzata da un decorso persistente con cronicizzazione del disturbo ansioso depressivo: sia i sintomi dell'ansia e della depressione appaiono preminenti, ma né gli uni né gli altri sono così evidenti da giustificare una diagnosi se considerati separatamente, pertanto permangono di lieve entità.

Parallelamente al disturbo ansioso-depressivo, a seguito della condizione prolungata di stress sono andati sempre più accentuandosi modalità comportamentali che hanno comportato per l'Assicurata un certo livello di sofferenza soggettiva con problemi nel funzionamento e nelle prestazioni sociali e lavorative.

A livello diagnostico in associazione al disturbo ansioso depressivo non si rileva un gruppo preminente di sintomi che orienti verso una diagnosi più specifica di personalità, quanto piuttosto aspetti diversi per dei disturbi di personalità misti.

Molto sensibile alle circostanze ambientali, l'Assicurata si presenta emotivamente insta­bile e vulnerabile, incapace di gestire le proprie emozioni e di controllare la propria impulsività: ad esempio l'Assicurata ha speso oltre 10.000 franchi per una cartomante nel giro di pochi mesi.

Non si osserva tuttavia un abuso di sostanze, minacce, gesti o comportamenti suicidi. Dopo il fallimento del suo primo matrimonio, l'Assicurata si è lasciata coinvolgere in relazioni sentimentali piuttosto tumultuose e problematiche.

Da oltre un anno ha intrapreso una nuova relazione sentimentale; sebbene il suo nuovo compagno sia sposato con problemi inoltre sessuali, il rapporto sarebbe però basato sull'amicizia ed il rispetto reciproco, aspetti che le avrebbero comunque permesso di riacquisire una maggior sicurezza e stabilità affettiva; l'Assicurata continua tale relazione sebbene incompleta, anche per la paura di essere nuovamente abbandonata e ritrovarsi completamente lasciata da sola a badare a se stessa.

Emergono pertanto tratti di personalità bordeline, dipendente che tuttavia non soddisfano completamente i criteri per dei disturbi specifici in tal senso.

L'Assicurata tende inoltre ad esprimere sentimenti di tensione e di apprensione persistenti e pervasivi, con inibizione sociale, difficoltà nelle relazioni interpersonali, associati a sentimenti di inadeguatezza, ipersensibilità al giudizio altrui sulla propria persona e quindi costante timore di essere criticata, disapprovata, rifiutata.

L'Assicurata incapace di riconoscere le sue qualità positive, si sente piuttosto come socialmente inetta, non attraente, insignificante ed inadeguata dal punto di vista interpersonale, con tendenza sempre più marcata ad isolarsi, ad evitare le persone e le relazioni per la paura dell'umiliazione e del rifiuto.

L'Assicurata conduce una vita quindi solitaria, esce di casa solo se necessario, in particolare per andare a far visita ai propri genitori, o per una breve passeggiata insieme al suo amico, evita luoghi sociali, dove potrebbero insorgere vissuti di inadeguatezza, imbarazzo e sentimenti di incapacità personale.

Teme di esporsi, di mostrare la propria ansia, di essere ridicolizzata o umiliata.

I suoi contatti interpersonali si limitano alle proprie figlie e nipoti, oltre al suo nuovo compagno.

Tale immagine di sé, l'evitamento, la tendenza al ritiro hanno comportato, e tutt'oggi causano una considerevole sofferenza personale, che a sua volta si ripercuote negativamente sull'umore determinando un ripiegamento narcistico del sé, con crollo dell'autostima, sentimenti di inferiorità, di impotenza.

Presente inoltre una certa riluttanza a farsi carico di rischi e responsabilità, a intraprendere nuove attività, col risultato di una mancanza di progettualità e scarsa mobilizzazione delle proprie energie, con tendenza ad assumere una posizione passiva e pseudoregressiva del comportamento.

Pur non evidenziando le caratteristiche sintomatologiche per un disturbo specifico di personalità, tali caratteristiche di personalità si manifestano comunque con sintomi rilevanti, che interferiscono unitamente al disturbo ansioso depressivo, in modo significativo con la routine quotidiana, con la funzionalità nel lavoro, nella vita sociale e familiare, limitandone le prestazioni dell'Assicurata.

Nonostante le considerazioni finora esposte, pur riconoscendo le difficoltà dell'Assicurata, è necessario procedere al più presto all'individuazione di un progetto lavorativo adeguato alle sue caratteristiche: poiché se da un lato l'iperstimolazione può trasformarsi in un fattore stressante che rischia di generare cadute depressive con scompensi psichici, è anche vero il contrario per cui la carenza di stimolazioni, la mancanza di un ruolo sociale in assenza di un'attività lavorativa possono ripercuotersi altrettanto negativamente sull'umore accentuando i propri vissuti di autosvalutazione, di inadeguatezza, scarsa stima di sé e di incapacità e determinare una vita ancora più disorganizzata e ritirata rispetto a quella attuale.

Considerate le risorse e le capacità psichiche dell'Assicurata non completamente compromesse, risulta senz'altro proponibile un reinserimento professionale tramite l'intervento dell'Ufficio Invalidità, parallelamente alla continuazione delle cure psichiatriche.

Dal profilo psichiatrico l'Assicurata può essere valutata abile nella misura del 60% (rendimento normale) a partire da febbraio 2010, in un'attività semplice, non particolarmente impegnativa a livello intellettivo.

Risulta inoltre importante che l'Assicurata possa essere collocata in un ambiente lavorativo adeguato, in cui non venga sottoposta a condizioni stressanti e ad eccessive responsabilità, sollecitazioni particolari, non eccessivamente stimolante sul piano relazionale, in cui non debba sottostare ad una modalità di lavoro rigida.

Nelle sue precedenti attività come assistente dentale ed aiuto educatrice l'Assicurata non risulta d'altra parte essere più in grado di svolgere tali attività, poiché implicano un grado particolare di responsabilità e richiedono un costante rapporto interpersonale, capacità quindi comunicative e di gestione dei rapporti interpersonali, nell'Assicurata attualmente compromesse.

L'Assicurata risulta pertanto inabile nelle sue precedenti attività lavorative nella misura completa a partire da luglio 2009 in modo continuo. (…)" (Doc. X, pag. 9-13)

La perita ha quindi risposto ai quesiti delle parti:

" (…)

A) PROPOSTI DALLA PARTE CONVENUTA

  1. La diagnosi psichiatrica secondo la classificazione internazionale sia in Asse I che Asse Il
  • Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10; F41.2)

  • Disturbi di personalità misti (ICD-10; F41.2)

Le diagnosi che hanno influsso sulla CL? In caso affermativo in quale modo ciascuna di esse

Entrambe le diagnosi elencate nel punto 1 comportano complessivamente una compromissione della capacità lavorativa nella misura comunque non superiore del 40% in attività adeguata.

Bisogna considerare che le diverse diagnosi psichiatriche si esprimono come un'unica configurazione psicopatologica, relazionale ed esistenziale, all'interno della quale comportamenti e fenomeni psichici eterogenei interagiscono tra di loro in modo complesso, per cui risulta difficile per ciascuna diagnosi esprimersi sulla percentuale di IL.

Per la descrizione dei disturbi, dei limiti funzionali con influenza sulla capacità rimando al punto Valutazione/conclusione della perizia.

Il danno alla salute è tale da causare impedimenti nell'attività di

  • impiegata ausiliaria

  • aiuto educatrice

Sì, nella misura completa.

In caso affermativo, quali sono tali impedimenti ed in quale percentuale incidono sulla CL in qualità di:

  • impiegata ausiliaria

  • aiuto educatrice

Sulla base dei disturbi psichici sopradescritti, l'Assicurata non risulta essere più in grado di svolgere l'attività sia come assistente dentale, sia come aiuto educatrice, in quanto attività che implicano un grado particolare di responsabilità e che richiedono un costante rapporto interpersonale, capacità quindi comunicative e di gestione dei rapporti interpersonali, nell'Assicurata attualmente compromesse.

L'Assicurata risulta pertanto inabile nelle sue precedenti attività lavorative nella misura completa a partire da luglio 2009 in modo continuo.

Dal profilo medico, l'Assicurata potrebbe essere reintegrata in altre attività adeguate? Se sì, in quali? In che misura? Con quale limitazione? Quali risorse sono ancora sfruttabili?

Dal profilo psichiatrico l'Assicurata può essere valutata abile nella misura del 60% (rendimento normale) a partire da febbraio 2010, in un'attività semplice, non particolarmente impegnativa a livello intellettivo. Risulta inoltre importante che l'Assicurata possa essere collocata in un ambiente lavorativo adeguato, in cui non venga sottoposta a condizioni stressanti e ad eccessive responsabilità, sollecitazioni particolari, non eccessivamente stimolante sul piano relazionale, in cui non debba sottostare ad una modalità di lavoro rigida.

Per il periodo compreso tra il 03.07.2009 ed il 31.01.2010, è possibile confermare un'incapacità lavorativa completa per qualsiasi attività di tipo lucrativo.

Come valuta il perito l'evoluzione dell'IL (%), dall'inizio della IL (03.07.2009) nell'attività di:

  • impiegata ausiliaria

  • aiuto educatrice

Ed in attività medico esigibili.

V. punti 4 e 5.

6.1) Alla luce degli atti di causa, dica il perito se egli concorda con la valutazione medica del Dr. __________ 17.06.2010, 07.02.2011.

Voglia argomentare le motivazioni.

Lo psichiatra curante nelle sue valutazioni mediche pone la diagnosi di sindrome mista ansioso depressiva senza tuttavia definire una diagnosi specifica per un disturbo di personalità; vengono comunque descritti aspetti clinici che orientano per dei tratti di personalità insicuro-evitanti con struttura borderline, che nel corso degli ultimi anni a seguito della condizione prolungata di stress, sono andati sempre più accentuandosi e delineandosi come disturbi di personalità misti.

A livello diagnostico non si riscontrano pertanto elementi di significativo contrasto con quanto attualmente rilevato.

Mentre rispetto la capacità lavorativa, il quadro psicopatologico ha comportato un disagio clinicamente significativo, ma per un periodo comunque transitorio e limitato: non vi è stata un'evoluzione del disturbo verso un quadro più grave e persistente nel senso di una depressione maggiore o endoreattiva.

Il disturbo dell'adattamento insorto in risposta a più fattori stressanti psicosociali chiaramente identificabili, legati a problemi affettivi-familiari oltreché lavorativi, ha presentato un decorso persistente con cronicizzazione del quadro psicopatologico, caratterizzato dalla presenza di una sindrome mista ansioso depressiva, i cui sintomi dell'ansia e della depressione appaiono preminenti, ma né gli uni né gli altri sono così evidenti da giustificare una diagnosi se considerati separatamente, di entità pertanto lieve.

Il disturbo ha comportato un'intensa sofferenza con compromissione della funzionalità della persona a livello relazionale, lavorativo e sociale, ma per un periodo quindi transitorio in cui è possibile giustificare una completa incapacità nella misura totale per qualsiasi attività di tipo lucrativo dal 03.07.2009 al 31.01.2010, come d'altra parte rilevato anche dal perito Dr. __________ nei suoi rapporti medici per la __________.

Parallelamente in risposta ai vari eventi stressanti e allo sviluppo di una condizione disadattiva sono andati sempre più accentuandosi e delineandosi alcuni tratti temperamentali e aspetti di personalità premorbosi che hanno comportato modalità di comportamento anormale e pervasive con conseguente significativa compromissione delle prestazioni sociali, e lavorative nella misura comunque non superiore alla percentuale del 40% nei limiti sopradescritti a partire dal 01.02.2010 in modo continuo.

II danno alla salute è ancora suscettibile di miglioramento o di peggioramento?

La prognosi può essere influenzabile in modo positivo tramite la continuazione di cure specialistiche adeguate e l'attuazione di misure professionali da parte dell'Ufficio Al.

È possibile migliorare la CL? Le terapie in atto appaiono adeguate? Sono indicati ulteriori trattamenti medici che possano permettere un aumento della CL?

Senz'altro indicata la continuazione delle cure specialistiche tramite un'adeguata psicofarmacoterapia associata ad una psicoterapia continua e regolare, terapie che possono rivelarsi efficaci per la possibilità di fornire all'Assicurata il sostegno necessario per affrontare e superare la condizione di stress e di sofferenza psichica cui è sottoposta, riacquisire una maggior fiducia e sicurezza in se stessa, un senso di efficacia personale, oltre che per una migliore gestione delle proprie emozioni, dell'impulsività, delle relazioni interpersonali, in particolare anche per prevenire il rischio di eventuali nuovi scompensi psichici, e poter assicurare in tal modo anche a livello lavorativo un buon rendimento con recupero della propria capacità lavorativa.

Rispetto la terapia farmacologica, andrebbe tuttavia rivalutata la terapia antidepressiva per un trattamento più incisivo e migliore. Da valutare inoltre a livello psicoterapeutico la possibilità di una terapia di tipo cognitivo comportamentale, trattamento indicato tra i più efficaci per i disturbi di cui risulta essere affetta l'Assicurata.

Da considerare inoltre che la possibilità di reinserirsi a livello lavorativo risulta essere utile anche a livello terapeutico, in quanto permetterebbe all'Assicurata di recuperare la propria autostima, oltreché identità e ruolo sociale, di uscire dall'attuale isolamento sociale, e ripristinare una qualità di vita soddisfacente.

  1. Altre osservazioni?

B) PROPOSTI DALLA PARTE RICORRENTE

  1. Di quali disturbi / patologie soffre la signora RI 1 (diagnosi completa).
  • Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10; F41.2)

  • Disturbi di personalità misti (ICD-10; F41.2)

In che cosa consiste/ono e cosa comporta/no tale/i patologia/e (anamnesi, sintomi)?

V. valutazione/conclusione.

La/e patologia/e di cui soffre la signora RI 1 ha influenza sulla sua capacità lavorativa?

Sì.

3.1) nell'affermativa, in quale percentuale essa è inabile

al lavoro?

Sulla base dei disturbi psichici sopradescritti, l'Assicurata non risulta essere più in grado di svolgere l'attività sia come assistente dentale, sia come aiuto educatrice, in quanto attività che implicano un grado particolare di responsabilità e che richiedono un costante rapporto interpersonale, capacità quindi comunicative e di gestione dei rapporti interpersonali, nell'Assicurata attualmente compromesse.

L'Assicurata risulta pertanto inabile nelle sue precedenti attività lavorative nella misura completa a partire da luglio 2009 in modo continuo.

3.2) in caso di risposta negativa, quale tipo di attività, in che misura, con quali limiti e a partire da quando essa potrebbe svolgere un'attività lavorativa?

Dal profilo psichiatrico l'Assicurata può essere valutata abile nella misura del 60% (rendimento normale) a partire da febbraio 2010, in un'attività semplice, non particolarmente impegnativa a livello intellettivo.

Risulta inoltre importante che l'Assicurata possa essere collocata in un ambiente lavorativo adeguato, in cui non venga sottoposta a condizioni stressanti e ad eccessive responsabilità, sollecitazioni particolari, non eccessivamente stimolante sul piano relazionale, in cui non debba sottostare ad una modalità di lavoro rigida.

  1. Lo stato di salute della signora RI 1 può migliorare/peggiorare (prognosi)?

La prognosi può essere influenzabile in modo positivo tramite la continuazione di cure specialistiche adeguate e l'attuazione di misure professionali da parte dell'Ufficio Al.

Da considerare che la possibilità di reinserirsi a livello lavorativo risulta essere utile anche a livello terapeutico, in quanto permetterebbe all'Assicurata di recuperare la propria autostima oltreché identità e ruolo sociale, di uscire dall'isolamento sociale, e di garantire una migliore qualità di vita.

  1. A quali cure deve sottoporsi la signora RI 1? Tali cure hanno influenza sulla sua (in)capacità lavorativa? Nell'affermativa in quale misura?

Senz'altro indicata la continuazione delle cure specialistiche tramite un'adeguata psicofarmacoterapia associata ad una psicoterapia continua e regolare, terapie che possono rivelarsi efficaci per la possibilità di fornire all'Assicurata il sostegno necessario per affrontare e superare la condizione di stress e di sofferenza psichica cui è sottoposta, riacquisire una maggior fiducia e sicurezza in se stessa, un senso di efficacia personale, oltre che per una migliore gestione delle proprie emozioni, dell'impulsività, delle relazioni interpersonali, al fine di migliorare la sua qualità di vita, garantire le attività proprie, e lavorative ed in particolare ridurre i fattori di rischio di scompensi psichici.

Tali cure possono senz'altro contribuire a mantenere perlomeno stabili le sue condizioni attuali di salute: una rivalutazione del caso viene indicata a distanza di 12-18 mesi.

Indichi il perito l'inizio e la prevedibile durata della malattia di cui soffre la signora RI 1, rispettivamente della sua (in)capacità lavorativa.

Sulla base dei disturbi psichici sopradescritti, l'Assicurata non risulta essere più in grado di svolgere l'attività sia come assistente dentale, sia come aiuto educatrice, in quanto attività che implicano un grado particolare di responsabilità e che richiedono un costante rapporto interpersonale, capacità quindi comunicative e di gestione dei rapporti interpersonali, nell'Assicurata attualmente compromesse.

L'Assicurata risulta pertanto inabile nelle sue precedenti attività lavorative nella misura completa a partire da luglio 2009 in modo continuo.

Dal profilo psichiatrico si ribadisce che l'Assicurata può essere valutata abile nella misura del 60% (rendimento normale) a partire da febbraio 2010, in un'attività semplice, non particolarmente impegnativa a livello intellettivo. Risulta inoltre importante che l'Assicurata possa essere collocata in un ambiente lavorativo adeguato, in cui non venga sottoposta a condizioni stressanti e ad eccessive responsabilità, sollecitazioni particolari, non eccessivamente stimolante sul piano relazionale, in cui non debba sottostare ad una modalità di lavoro rigida.

Per il periodo compreso tra il 03.07.2009 ed il 30.01.2010, è possibile confermare un'incapacità lavorativa completa per qualsiasi attività di tipo lucrativo.

Tramite la continuazione di cure specialistiche adeguate e l'attuazione di misure professionali da parte dell'Ufficio Al, lo stato di salute psichica può essere suscettibile ancora di miglioramento.

Una rivalutazione del caso può essere senz'altro indicata a distanza di 12-18 mesi.

La conclusione a cui giungono il Dr. __________ e il Dr. __________ nel rapporto del 7 febbraio 2011 (incapacità lavorativa del 1005 in qualsiasi attività a partire dal 3 luglio 2009 - doc. 1) è condivisibile?

Nella negativa per quale motivo?

Rimando al punto 6.1 dei quesiti proposti dalla parte convenuta." (doc. X, pag. 14-20).

2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate (cfr. RAMI 1991 pag. 311).

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266).

Nella sentenza I 128/98 del 24 gennaio 2000, pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie (cfr. STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009).

In caso di perizia medico giudiziaria, il giudice - di principio - non si scosta, senza ragioni imperative dalle conclusioni del perito medico, il cui compito è proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche conoscenze allo scopo di chiarire gli aspetti sanitari di una determinata fattispecie (cfr. STF 8C_524/2008 del 2 aprile 2009 e STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009).

Ragioni che possono indurre a non fondarsi su tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia o altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (DTF 125 V 351, consid. 3b/aa pag. 352 e sentenze ivi citate; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Deve tuttavia essere sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA U 288/99 del 15 gennaio 2001, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate). Quindi, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa riveste un valore probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 succitata, consid. 3a: "Ein Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni specialisti o a servizi specializzati indipendenti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STF I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA I 673/00 dell'8 ottobre 2002 consid. 3.3).

Non si può tuttavia pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze precisando qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b; STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.6. Chiamato a pronunciarsi, nella presente fattispecie il TCA non intravvede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuta nella propria perizia medico-giudiziaria la Dr.ssa __________, dopo avere preso in considerazione tutte le patologie di cui è affetta l'assicurata.

Nella perizia giudiziaria del 10 maggio 2012 la Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato una “Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10; F41.2). Disturbi di personalità misti (ICD-10; F61.0)” e ritenuto l’assicurata totalmente inabile in ogni attività dal 3 luglio 2009 al 31 gennaio 2010. In seguito l’inabilità è completa nelle sue precedenti attività lavorative (assistente dentale e aiuto educatrice), ma con un’abilità al 60% dal mese di febbraio 2010, in un’attività semplice, non particolarmente impegnativa a livello intellettivo (doc. X).

In sede di osservazioni le parti hanno entrambe totalmente aderito alle conclusioni della perita (cfr. doc. XII, XIII+bis).

L’Ufficio AI ha quindi postulato l’accoglimento del ricorso e il rinvio degli atti all’amministrazione per procedere alla definizione dell’aspetto economico-reintegrativo e del discapito economico dovuto al danno alla salute ritenuto che con la decisione impugnata l’UAI non riteneva realizzato il presupposto dell’art. 28 cpv. 1 lett. LAI (doc. XIII+bis). Anche la patrocinatrice dell'assicurata ha chiesto di annullare la decisione impugnata con, se del caso, il rinvio degli atti per nuova decisione all'Ufficio AI (cfr. doc. XII).

Secondo questo Tribunale, alla luce della valutazione peritale della Dr.ssa __________ l’incarto va dunque retrocesso all’amministrazione per gli accertamenti di carattere economico.

2.7. In data 15 aprile 2011 l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

La costante giurisprudenza federale ha stabilito che l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

2.8. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 1’000.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 15 marzo 2011 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.6..

  1. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 1’000.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 15 aprile 2011.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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