Raccomandata

Incarto n. 32.2010.97

BS

Lugano 22 ottobre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 aprile 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1 rappr. da: RA 2

contro

la decisione del 16 marzo 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1992, a causa di un infortunio (occorso il 15 gennaio 2006) ha subito un’ampia lesione dell’occhio destro con danno alla cornea, all’iride, al cristallino ed alla retina (cfr. certificato 16 agosto 2006 del Capo Clinica del __________ e __________ dell’Ospedale regionale di __________; inc. LAINF doc. 12-3).

A seguito della richiesta di prestazioni AI per assicurati che non hanno ancora compiuto i 20 anni, inoltrata nel giugno 2006 da parte dei genitori del ragazzo, con decisione 28 marzo 2008 l’Ufficio AI ha negato l’assunzione dei costi relativi a provvedimenti sanitari sostenendo essenzialmente che lo stato di salute non era ancora stabilizzato (doc. AI 27-1).

Con sentenza 5 marzo 2009 questo TCA, in accoglimento del ricorso inoltrato dall’assicurato, ha annullato la decisione 28 marzo 2008 rinviando gli atti all’Ufficio AI affinché “previo esame della connessione temporale e materiale con l’assicuratore contro gli infortuni, valuti la fattispecie sotto l’as- petto dell’art. 5 cpv. 2 LAI, rendendo successivamente una nuova decisione sulla richiesta di prestazioni inoltrata dall’assicurato” (inc. 32.2008.78 consid. 2.5 in doc. AI 36-7).

1.2. Esperiti i richiesti accertamenti, con decisione 16 marzo 2010 (preavvisata il 3 febbraio 2010) l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni evidenziando:

" (…)

RI 1 non è assicurato obbligatoriamente per gli infortuni pertanto l'Assicurazione Invalidità è tenuta a coprire i provvedimenti solo nel caso in cui non sussista più uno stretto nesso temporale fra infortunio e provvedimento erogato.

Almeno sino al momento attuale le cure prodigate al ragazzo sono strettamente connesse all'infortunio. L'Assicurazione Invalidità non è quindi tenuta a rispondere.

Si può inoltre presumere che il danno alla salute patito da RI 1 non limiterà che in misura alquanto ridotta la scelta della professione futura. Sono infatti molto poche le attività il cui svolgimento necessitano di una visione binoculare. Non si può pertanto concludere che il danno alla salute è suscettibile di causare in futuro una probabile perdita di guadagno. (…)" (doc. AI 56-2)

1.3. Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso.

Postulando il riconoscimento di provvedimenti sanitari, l’insorgente ha rilevato:

" (…)

La decisione dell'Ufficio AI non può essere accettata. In effetti, da un lato gli atti dimostrano che una cura medica è tutt'ora necessaria.

Quindi va detto che il problema all'occhio esiste eccome, e che i trattamenti cui si è sottoposto e si sottopone RI 1 sono suscettibili, in ogni caso, di evitare di pregiudicare ulteriormente la situazione, ritenuto che soffre pure di uno strabismo dell'occhio lesionato.

Oltretutto l'evento si è verificato nell'ottobre del 2006, e quindi "l'interruzione della connessione temporale" è data.

Attualmente RI 1 sta frequentando il liceo. Sia attualmente che al termine della formazione occorre del resto valutare se in tali attività avrà delle difficoltà causate dal problema dall'occhio. Oltretutto, occorrerà valutare in concreto la perdita di guadagno, e fra l'altro è del tutto contestato che "le attività che necessitano di una visione binoculare sono molto poche".

Le condizioni dell'art. 12 LAI sono date. Si chiede del resto di sentire sia il dottor , e si richiede l'edizione dell'intera cartella clinica di RI 1 da parte dell'. Del resto si tratta di interventi sanitari destinati direttamente all'integrazione nella vita studentesca e professionale, ed atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno, o almeno di evitare di pregiudicarla ulteriormente.

Anche in questo senso, le condizioni dell'art. 12 LAI sono date. (…)" (doc. I pag. 3)

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso, ribadendo sostanzialmente le motivazioni esposte nella decisione impugnata.

1.5. In data 12 maggio 2010 l’amministrazione ha trasmesso un atto medico (VIII).

Il 31 maggio 2010 il ricorrente ha inoltrato delle osservazioni ed indicato i mezzi di prova da assumere (X).

considerato in diritto

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il rilascio della garanzia per i provvedimenti sanitari ex art. 12 LAI in relazione alle affezioni all’occhio destro dovute all’infortunio del maggio 2006. Pacifico che non si tratta di un’infermità congenita ex art. 13 LAI dal momento che le lesioni dell’occhio sono appunto le conseguenze di un evento infortunistico.

2.3. Quale misura integrativa, a norma dell'art. 12 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità. Di regola, per cura vera e propria dell'affezione si intende la guarigione o il miglioramento di un fenomeno patologico labile. L'assicurazione per l'invalidità, di principio, prende a proprio carico unicamente le misure terapeutiche atte a eliminare o a correggere degli stati patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili, oppure delle perdite di funzione, a condizione che tali misure permettano di prevedere un successo durevole e importante ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI (cfr. DTF 120 V 279 consid. 3a e riferimenti ivi citati; Pratique VSI 2000, p. 301 consid. 2a).

La succitata disposizione legale persegue lo scopo di delimitare il campo di applicazione dell'assicurazione per l'invalidità da quello dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Tale delimitazione si fonda sul principio secondo il quale la cura di una malattia o di una lesione, a prescindere dalla durata dell'affezione, appartiene, in primo luogo, al campo dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (DTF 104 V 81, consid. 1, 102 V 41 consid. 1; RCC 1981 p. 159 consid. 3a).

2.4. L’art. 5 cpv. 2 LAI prevede che le persone d'età inferiore a 20 anni, menomate nella salute fisica o psichica, che non esercitano un'attività lucrativa, sono considerate invalide se il danno alla salute cagionerà probabilmente un'incapacità di guadagno ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 LPGA.

Per valutare il diritto a provvedimenti sanitari non è rilevante il momento in cui la misura viene eseguita, bensì l'istante in cui il giovane entrerà a far parte della vita attiva (DTF 100 V 104).

Secondo la giurisprudenza ricapitolata nella STFA 10 novembre 2006 nella causa R [I 436/05], consid. 3.2. “purché si possa prevedere il necessario successo integrativo (DTF 100 V 43 consid. 2a, 99 consid. 3; cfr. pure la sentenza del 29 settembre 2005 in re O., I 426/04), i provvedimenti sanitari dispensati ad assicurati minorenni che non svolgono attività lucrativa possono essere diretti in modo prevalente all'integrazione professionale ed essere così assunti, nonostante il carattere ancora momentaneamente labile dell'affezione, dall'assicurazione per l'invalidità, se, senza queste misure - che possono essere subitanee (ad es. un'operazione) oppure estese nel tempo (ad. es. fisioterapia, ergoterapia), ma comunque non illimitate (RCC 1984 p. 523) -, si otterrebbe una guarigione incompiuta o sussisterebbe un difetto stabile, difficilmente correggibile, pregiudicante la formazione professionale o/e la capacità di guadagno (DTF 131 v 21 consid. 4.2 con riferimenti, 105 V 20; VSI 2003 p. 105 consid. 2). Dev'essere, in altre parole, impedita la sopravvenienza di un difetto stabile. Sono per contro esclusi i provvedimenti che si limitano a ritardare l'insorgere di uno stato stabilizzato con l'ausilio di trattamenti e terapie di durata indeterminata (STFA 23 settembre 2004 nella causa Z, I 23/04, consid. 2)”.

Vengono quindi ad esempio posti a carico dell'AI i trattamenti psichiatrici relativi ad una malattia psichica che evolverà con grande verosimiglianza in uno stato patologico stabile difficilmente correggibile, che danneggerà in maniera rilevante la formazione e la capacità lavorativa dell'assicurato (DTF 105 V 19; 100 V 41). L’assicurazione invalidità non si fa invece carico della (psico)terapia per malattie e anomalie la cui prognosi è incerta ed il trattamento costituisce un provvedimento sanitario di durata illimitata, anche se si tratta di minorenni (ad esempio: anoressia: Pratique VSI 2000 p. 65, disturbo ipercinetico: Pratique VSI 2003 p. 104).

2.5. Va rilevato che il danno alla salute a seguito di un infortunio può essere ragione di provvedimenti sanitari ex art. 12 LAI nella misura in cui non esiste una stretta relazione materiale e temporale con la cura primaria delle conseguenze dell’infortunio (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 2010, p. 141 con riferimento a DTF 114 V 18 consid. 1b).

Va poi ricordato che conformemente al marg. no. 77 della CPSAI (Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’assicurazione per l’invalidità), l’AI non è tenuta ad assegnare prestazioni per provvedimenti sanitari d’integrazione finché tale obbligo incombe all’assicurazione contro gli infortuni. Lo stesso marginale osserva “che l’assicurazione contro gli infortuni deve rispondere in linea di massima anche delle ricadute e dei postumi tardivi anche quando tra questi ultimi e la cura principale dell’infortunio o della malattia non esiste più uno stretto nesso temporale”.

L’AI è invece obbligata ad accordare prestazioni alle persone non sottoposte all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (particolarmente ai bambini, alle casalinghe ed agli indipendenti) non appena lo stretto nesso temporale con la cura dell’infortunio è interrotto (marg. no. 80 CPSAI).

2.6. Nel caso concreto, esaminati gli atti medici presenti nell’inser- to, con annotazione 27 ottobre 2009 il dr. __________ ha evidenziato che “attualmente persiste stretto nesso temporale tra infortunio e trattamento del danno“ (doc. AI 51-1).

Infatti, già con rapporto 13 giugno 2006 il dr. __________, primario del __________ e __________ all’Os- pedale regionale di __________ aveva attestato un nesso di causalità naturale tra i disturbi lamentati dal ragazzo e l’infortunio (doc. AI 1-1). Del resto, il 10 maggio 2010 lo stesso dr. __________, evidenziando una stabilizzazione della situazione clinica dell’occhio e descritti gli impedimenti funzionali dovuti all’infortunio, ha rilevato che “le cure mediche prodigate sono tuttora strettamente connesse con l’infortunio del 15.1.2006” (doc. VIII/1).

Pertanto, essendovi un legame sia materiale che temporale con l’infortunio, i provvedimenti sanitari richiesti dal ragazzo non sono a carico dell’AI ma dell’assicurazione malattia. Del resto, dallo scritto 6 novembre 2009 della cassa malati __________ emerge che la stessa ha versato fr. 10'575,05 in spese mediche e che la pratica non è stata ancora chiusa (doc. AI 53-1).

In queste circostanze, accertata la connessione con l’infortunio, l’esame della fattispecie ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAI – ventilato nella STCA di rinvio 5 marzo 2009 (cfr. consid. 1.1) – risulta essere superfluo, così come da prassi e giurisprudenza citati (cfr. consid. 2.5).

In via abbondanziale, rettamente l’Ufficio AI ha fatto presente che una visione monoculare permette in genere di svolgere la maggior parte delle professioni (cfr. RAMI 1986 U 3, p. 258ss.: “Es entspreche einer Erfahrungstatsache, dass die Erwerbsfähigkeit durch den Verlust eines Auges überraschend selten (nämlich nur etwa in 10 % aller Fälle) beeinträchtigt werde und eine Erwerbseinbusse nach Verlust eines Auges meist fehle oder nur geringfügig ausfalle”). Ad esempio, nella sentenza U 183/98 dell’8 luglio 1999, il TFA non ha riscontrato una riduzione lavorativa, a seguito della perdita della visione binoculare e stereoscopica dovuta ad incidente, di un assicurato disegnatore/architetto il quale faceva uso di un computer. In quel caso, l’Alta Corte ha ritenuto che l’assicurato poteva ovviare al suo deficit visivo, ingrandendo i documenti utilizzati e che, mediante una correzione ottica adeguata, poteva risolvere i problemi di vista dovuti a ipermetropia e presbiopia.

Per questi motivi, alla richiesta di assunzione dei mezzi di prova fatta dall’insorgente non è necessario dare seguito (cfr. consid. 1.3). Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (DTF 122 II 469, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese di giustizia di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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