Raccomandata
Incarto n. 32.2010.69
cs
Lugano 9 dicembre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 marzo 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 febbraio 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1974, di professione laboratorista in chimica, ha inoltrato, nel corso del mese di aprile 2002, una richiesta di provvedimenti sanitari, respinta con decisione del 14 agosto 2002 dall’UAI (doc. AI 16). Il 17 aprile 2003 l’interessata ha postulato l’assegnazione di prestazioni AI per adulti (doc. AI 17-1).
Esperita l'istruttoria, con decisione del 13 novembre 2003 (doc. AI 43-1), l’UAI ha assegnato a RI 1 una rendita intera dal 1° febbraio 2003, riservata una revisione a breve termine dopo la stabilizzazione dello stato di salute (doc. AI 42-1).
1.2. Il 17 gennaio 2005 l’amministrazione ha avviato una procedura di revisione d’ufficio (doc. AI 49-1), che ha portato, il 13 aprile 2005, alla conferma del diritto alla rendita intera (doc. AI 54-1).
1.3. L’UAI, con scritto dell’8 maggio 2006 (doc. AI 60-1), ha iniziato una seconda procedura di revisione. Dopo aver effettuato alcuni accertamenti medici ed aver fatto allestire una perizia ortopedica ad opera del dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e ortopedia (doc. AI 90-1), con progetto di decisione del 20 novembre 2008 ha soppresso la rendita AI con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione (doc. AI 98-1).
1.4. In seguito alle osservazioni prodotte dall’assicurata, l’UAI ha fatto allestire una perizia pluridisciplinare (cardiologica, ortopedica e psichiatrica) ad opera del SAM e con decisione del 18 febbraio 2010 ha ridotto la prestazione ad ¼ di rendita d’invalidità con effetto dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione, affermando:
" (…)
La perizia conclude oggettivando l’incapacità lavorativa del 40% intesa come riduzione del tempo lavorativo, nell’attività abituale di laboratorista chimica svolta fino all’insorgenza del danno alla salute, così come in altre attività adeguate allo stato di salute.
Valutata la situazione economica, si ritiene che la capacità di guadagno non sia incrementabile svolgendo altre professioni, pertanto, l’incapacità del 40% nella sua attività equivale al grado d’invalidità." (doc. AI 126-8)
1.5. Il 16 marzo 2010 RI 1, rappresentata dal RA 1, è tempestivamente insorta contro la predetta decisione, chiedendo in sostanza il ripristino del diritto alla rendita intera poiché il suo stato di salute non sarebbe migliorato e riservandosi di produrre ulteriore documentazione atta a comprovare la sua incapacità lavorativa (doc. I).
1.6. Con risposta del 23 aprile 2010 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.7. Il 12 maggio 2010 l’assicurata ha preannunciato l’invio di nuovi atti medici (doc. VI), trasmessi al TCA il 25 maggio 2010 (doc. VIII), sui quali l’UAI ha preso posizione l’8 giugno 2010 (doc. X).
1.8. Il 31 agosto 2010 l’insorgente ha chiesto una sospensione della causa in attesa di alcune visite mediche cui avrebbe dovuto sottoporsi prossimamente (doc. XII). Il TCA ha assegnato un termine scadente il 15 ottobre 2010 per produrre la documentazione medica (doc. XIII), prorogato in seguito alla richiesta dell’interessata (doc. XIV-XV).
1.9. L’11 novembre 2010 la ricorrente ha prodotto un referto della __________ di __________ del 25 ottobre 2010 (doc. XVI), su cui l’UAI ha preso posizione il 17 novembre 2010 (doc. XVIII).
in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 18 febbraio 2010, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (sentenza 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).
Va qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. sentenza 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1° gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.4. Occorre qui rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtspre-chung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Nel caso concreto si tratta quindi della decisione del 13 novembre 2003 (doc. AI 43-1), tramite la quale l’UAI ha assegnato una rendita intera con effetto dal 1° febbraio 2003 (doc. AI 42-1).
A questo proposito va evidenziato che il 28 luglio 2003 il medico SMR __________, dopo aver posto la diagnosi di displasia congenita anche bilaterale, stato dopo intervento di lussazione chirurgica dell’anca sinistra con debriment dell’articolazione coxofemorale, osteotomia del grande trocantere e osteoectomia di proeminenza sul collo femorale 2/2002, modesta sindrome post-trombotica gamba sinistra in stato dopo trombosi iliaco-femorale sinistra 3/2002 complicato con embolia polmonare, ha ritenuto:
" (…)
Per quanto concerne la richiesta di rendita, la IL 100% certificata dal 2/2002 fino novembre 2002 è giustificato ed essenzialmente legato all’intervento chirurgico del 2/2002. Il seguente periodo di IL 50% dal novembre 2002 al aprile 2003 e IL 100% da metà aprile 2003 continua, è giustificato dalla limitazione funzionale legato alla persistenza dei disturbi all’anca sinistra e alla sindrome postrombotica con forte limitazione nell’attività lavorativa di laboratorista svolta essenzialmente in posizione eretta (vedi rapporto datore di lavoro).
Per quanto concerne la richiesta di provvedimenti professionali, la situazione non è ancora da considerare stazionario in quanto previsto ulteriore intervento a livello dell’anca sinistra verosimilmente in autunno 2003. Queste misure possono quindi solo essere esaminate a distanza di circa tre mesi dall’intervento.
Si può quindi definire il caso in merito alla rendita riconoscendo i periodi di IL sopraindicati.
Revisione inizio 2004 (a distanza di tre mesi dall’intervento previsto) per valutazione misure professionali da intraprendere. (…)”
(doc. AI 27-1)
Con perizia dell’11 giugno 2008 il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e ortopedia, dopo aver posto la diagnosi di stato dopo duplice intervento di lussazione e debridement dell’anca sinistra, stato dopo lussazione e debridement dell’anca destra in sindrome da impingement delle anche bilateralmente, stato dopo trombosi profonda arto inferiore destro, stato dopo embolia polmonare, attualmente paziente anti coagulata con Marcumar, ha evidenziato:
" (…)
La paziente può sollevare normalmente pesi leggeri fino a 5 kg. Molto ridotto nel sollevamento di pesi fino a 10 kg. Esigua fino 25 kg. Nullo oltre i 25 kg. Non ha nessuna difficoltà a sollevare pesi di 5 e più kg oltre il piano orizzontale. Può eseguire normalmente lavori leggeri e di precisione. Molto ridotta nell’esecuzione di lavori medi, nessuna possibilità di eseguire lavori pesanti di manovalanza o lavori molto pesanti. La rotazione della mano può essere effettuata in modo normale. La paziente può normalmente fare lavori con braccia elevate. E’ ridotta nell’attività che richiedono una rotazione del busto. Ridotta nelle attività che richiedono la posizione seduta e piegata in avanti, molto ridotta l’attività eretta e piegata in avanti.
Esigua la possibilità di stare in posizione inginocchiata e con posizione di ginocchia in flessione. Anche la posizione seduta ed eretta può essere mantenuta in misura ridotta.
Per gli spostamenti si può spostare normalmente anche oltre i 50 metri. Risulta ridotta per gli spostamenti per lunghi tragitti e molto ridotta per gli spostamenti su terreno accidentato. Ridotta la possibilità di salire e scendere le scale, esigua la possibilità di salire e scendere ponteggi e scale a pioli.
L’impiego delle 2 mani è possibile normalmente così come l’equilibrio e il bilanciamento.
2.3. L’attività attuale è ancora praticabile?
Si.
2.4 se si, in quale misura (ore al giorno)?
6 ore al giorno
2.5. E’ presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?
No.
Bisogna qui specificare che la paziente riferisce che nella sua precedente attività di laborantista lavorava dalle 7.00 di mattina fino alle 19.20 di sera senza pausa sul mezzogiorno.
Si trattava di un’attività che svolgeva prevalentemente in piedi e che spesso e volentieri la costringeva anche a salire e scendere le scale. Una attività quindi di questo tipo anche per un orario ridotto non è più attuabile.
Ritengo però che un’attività di laborantista normale in cui si possa frequentemente alternare la posizione seduta alla posizione eretta e che non richiede lo spostamento di pesi oltre i 5 kg e lo spostamento su terreni sconnessi, salire e scendere le scale, per una attività di questo tipo le prestazioni possono essere svolte senza una riduzione delle prestazioni.
(…)
2.8 Qual è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?
Nel certificato della Clinica __________ di __________ del 16.8.06 si può leggere che è stata documentata una ripresa lavorativa teorica al 50% dal maggio 2005.
Nell’ulteriore controllo del 8.2.06 non è più stata documentata una capacità lavorativa ma non è stata neanche certificata una incapacità lavorativa.
Ritengo quindi che l’ulteriore inabilità lavorativa al 50% deve essere considerata ulteriormente.
Non può essere stabilita una data di modifica della capacità lavorativa dal 2006 fino alla visita odierna.” (doc. AI 90)
Il 20 gennaio 2009 il medico SMR, dr. med. __________, alla luce della documentazione medica prodotta dall’insorgente, ha affermato:
" PROCEDERE
Trattasi di un’A. 34enne, laborante chimica; attività svolta dal 1994 al 2002.
Come conseguenza di una caduta dai pattini sono subentrati dolori all’anca sx, che in seguito ad indagini radiologiche si è evidenziata una sindrome da “inmpigment della anche bilateralmente”. Il 18.02.2002 fu eseguito un intervento di “debridement anca sx” (con un nuovo e successivo re-intervento anca sx nel 22.09.2003), intervento complicato da un’embolia polmonare e da una trombosi profonda dell’arto inferiore dx, con sequele di insufficienza venosa periferica (una successiva indagine evidenziò una Sindrome di May-Thurner). Lo stesso intervento di debridement fu eseguito successivamente all’anca contro laterale dx il 24.01.2005. L’A. ha presentato quindi:
IL 100% dal 02.2002;
IL 50% dall’11.2002;
IL 100% dal 04.2003 in avanti.
Permangono quindi oltre che conseguenze di natura ortopedica (vedere perizia Dr. med. __________ dell’11.06.2008) anche conseguenze post-trombotica ed infine una precaria consequenziale condizione psichica dell’A.
Alla luce di ciò si rende necessaria una valutazione pluridisciplinare SAM avente lo scopo di valutare l’evoluzione dello stato di salute dell’A. (dal 2005 ad oggi) rispettivamente le limitazioni funzionali per l’abituale attività o per attività adeguate e la determinazione temporale della CL residua.” (doc. AI 105-1)
Dopo aver ricevuto dall’insorgente, in sede di osservazioni al progetto di decisione del 20 novembre 2008 (doc. AI 98-1), un certificato del 10 dicembre 2008 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna (doc. AI 102-2) ed aver richiamato ulteriori atti medici (attestato del 26 novembre 2008 del dr. med. __________, specialista FMH medicina interna ematologia e onco-ematologia [doc. AI 104-2], certificato dell’8 gennaio 2009 del dr. med. __________ [doc. AI 104-3], certificato dell’11 dicembre 2008 del dr. med. __________, specialista FMH angiologia, flebologo [doc. AI 104-5], certificato del 10 dicembre 2008 dei dr. med. __________ e dr. med. __________ del servizio di angiologia dell’Ospedale Regionale di __________ [doc. AI 104-6], certificato del 6 agosto 2008 del dr. med. __________ [doc. AI 104-7]), il medico SMR, dr. med. __________, ha ritenuto necessario far allestire una perizia pluridisciplinare ad opera del SAM (doc. AI 105-1).
Dal referto, datato 23 luglio 2009 (doc. AI 112), risulta che i periti hanno fatto capo a 3 consulti specialistici esterni, di natura psichiatrica (dr. med. __________), ortopedica (dr. med. __________), angiologica-flebologica (dr. med. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di coxalgie bilaterali residue con sindrome da impedimento femoroacetabolare cronico bilaterale, stato dopo contusione pelvica a sinistra, stato dopo osteotomie trocanteriche femorali, lussazioni coxofemorali e sbrigliamenti acetabolari dell’anca sinistra (2002 e 2003) e dell’anca destra (2005), esiti da trombosi venosa profonda iliaca sinistra, stato dopo embolie polmonari, sindrome post-trombotica dell’arto inferiore sin. parzialmente occlusiva e da riflusso con lesione dell’asse iliaco-femoro-popliteo sinistro, sindrome di May-Thurner e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di frustrazione esistenziale, compulsioni e problemi di autostima in personalità rigida (doc. AI 112-11).
Dalla perizia emerge che dal punto di vista psichiatrico non c’è alcuna incapacità lavorativa. Il consulente, dr. med. __________ ha evidenziato come per tutto l’arco della sua attività lavorativa in qualità di laboratorista chimica l’assicurata ha dato il meglio di sé stessa ottenendo delle gratificazioni che hanno influito positivamente sulla sua autoconsiderazione. A causa del danno alla salute l’interessata ha poi presentato diversi periodi di incapacità lavorativa ed infine è stata licenziata dal datore di lavoro. Il licenziamento ha rappresentato un evento che l’assicurata non è riuscita a metabolizzare e che ancora adesso è risentito da lei come una ferita profonda non rimarginata. Dal lato psicologico ciò corrisponde ad una incrinatura del narcisismo ovverosia una riduzione dell’autostima che ha prodotto una difficoltà ad integrare i problemi legati allo stato di salute e alla rinuncia nei confronti del suo desiderio di maternità. Come effetto di una compensazione psicologica l’assicurata si è orientata verso il compito di casalinga evidenziando una compulsione a pulire e a tenere in ordine. Il dr. med. __________ diagnostica una frustrazione esistenziale, compulsioni e problemi di autostima in personalità rigida.
Per quanto concerne l’aspetto ortopedico, il dr. med. __________, ha evidenziato che l’insorgente cammina in maniera relativamente fluida, con leggero pendolio. Vi è una limitazione funzionale delle articolazioni coxofemorali la quale si manifesta soprattutto nella flessione e nell’adduzione. Anche l’intrarotazione è accompagnata da reazioni dolorose. Radiologicamente nelle tecniche standard gli spazi articolari appaiono conservati. Alterazioni cartilaginee nel settore coxofemorale sono possibili. Le possibili persistenti alterazioni cartilaginee coxofemorali sull’arco di cinque-sei anni non mostrano segni di progredienza. E’ pure attendibile che una parte dei disturbi coxofemorali siano di origine capsulare. Il consulente è giunto alla conclusione che il grado di capacità lavorativa è da considerare nella misura del 75% in qualunque attività lucrativa.
Dal punto di vista angiologico-flebologico l’insorgente è stata valutata capace al lavoro al 60% nell’ultima attività svolta e in qualsiasi altra attività confacente al suo stato di salute. Il consulente ha evidenziato che la sindrome post-trombotica attuale è classificabile con uno stadio di malattia venosa cronica C2s, eventualmente C3s secondo CEAP clinicamente ben compensata (sindrome di May-Thurner possibile). Si tratta di una sindrome post-trombotica mista, con componente parzialmente occlusiva, ma ricanalizzazione relativamente soddisfacente a livello del bacino, drenaggio contro laterale via vene della regione del piccolo bacino, ma senza coinvolgimento dell’utero. Il fattore limitante la qualità della vita socio professionale è la claudicatio venosa e la sindrome da stasi che provoca importanti disturbi e dolori.
Alla luce dei tre consulti specialistici, i periti hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente nella misura del 60%, inteso come riduzione del tempo di lavoro, nell’attività da ultimo esercitata di laboratorista in chimica.
Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno affermato:
" Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle patologie ortopediche ed angiologiche-flebologiche, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto di vista psichiatrico non vi sono limitazioni della capacità lavorativa.
Dal punto di vista ortopedico, vi sono delle coxalgie bilaterali residue, una sindrome da impedimento femoro-acetabolare cronico bilaterale, uno stato dopo contusione pelvina a sinistra ed uno stato dopo osteotomie trocanteriche femorali, lussazioni coxofemorali e sbrigliamenti acetabolari dell’anca sin. (2002 e 2003) e dell’anca ds. (2005). La diminuzione della capacità lavorativa, sotto il profilo ortopedico, nella misura del 25%, si giustifica con la presenza di una limitazione funzionale sia pur di moderata entità, delle articolazioni coxofemorali. Permane inoltre un quadro algico attendibile ed attribuibile sia ad alterazioni cartilaginee persistenti coxofemorali, sia a possibili aderenze capsulare. Vi è poi la problematica circolatoria all’arto inferiore sinistro, la presenza di una trombofilia e la maggior vulnerabilità in caso anche di traumi minori.
Dal punto di vista angiologico-flebologico vi sono gli esiti da trombosi venosa profonda dell’iliaca sinistra ed una sindrome post-trombotica ileofemoropoplitea sinistra con trombosi multifattoriale (trombofilia, intervento chirurgico). La sindrome post-trombotica attuale è clinicamente ben compensata: si tratta di una sindrome post-trombotica mista con componente parzialmente occlusiva, ma ricanalizzazione relativamente soddisfacente a livello del bacino, drenaggio contro laterale via vene della regione del piccolo bacino, ma senza coinvolgimento dell’utero. Dal punto di vista angiologico-flebologico il fattore limitante la qualità della vita socio professionale è la claudicatio venosa e la sindrome da stasi che provoca importanti disturbi e dolori, con necessità di un’anticoagulazione orale con Marcumar. Sulla base delle patologie angiologiche-flebologiche vi è una limitazione per la stazione eretta prolungata, ma anche alla deambulazione per lunghi tratti, in generale la posizione verticale (anche da seduta) causa un’importante stasi venosa a livello dell’arto inferiore sinistro, con conseguente gonfiore e soprattutto con dolori. Una parte dei dolori probabilmente proviene anche dalla claudicatio venosa a livello spinale. La capacità lavorativa viene ridotta soprattutto per chi deve stare molto fermo, in piedi, come nell’attività da ultimo esercitata dall’A. Anche stando seduta, la sindrome da stasi chiaramente avrebbe il suo impatto, come descritto sopra. Sulla base di queste constatazioni il nostro consulente valuta un’inabilità lavorativa nella misura del 40%: le limitazioni funzionali sono legate alla sindrome post-trombotica.
Riteniamo che le incapacità lavorative descritte dai nostri consulenti non debbano essere sommate, in quanto tutte le patologie che causano una limitazione della capacità lavorativa comportano sempre una riduzione del tempo di lavoro.
Globalmente, dal punto di vista fisico e psichico, l’attuale grado di capacità lavorativa dell’A. nell’attività da ultimo esercitata di laboratorista in chimica, viene valutato nella misura del 60% inteso come riduzione del tempo di lavoro. Riteniamo tale valutazione valida almeno dalla perizia medica effettuata in giugno 2008 dal Dr. __________, ortopedia __________, per conto dell’UAI del Ct. Ticino, che aveva ritenuto l’attività da ultimo esercitata ancora praticabile per sei ore al giorno senza riduzione del rendimento: le limitazioni descritte in questa perizia confermano le limitazioni descritti dal Dr. __________ in giugno 2008 (vedasi atto dell’11.06.2008), a cui si aggiungono ora quelle dal punto di vista angiologico-flebologico.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D’INTEGRAZIONE
L’A. è in grado di svolgere altre attività lavorative purché siano fisicamente non troppo pesanti e concedano un certo cambiamento di posizione. Sono da sconsigliare lavori che richiedono il trasporto ripetuto di pesi oltre i 5 kg, che esigano il cammino più frequente sulle scale o su terreno accidentato e che costringano ad assumere posizioni inginocchiate od addirittura accovacciate. Considerate queste limitazioni dovrebbe essere possibile, dal punto di vista ortopedico, mantenere una capacità lavorativa attorno al 75%.
Dal punto di vista angiologico-flebologico vi sono limitazioni per quanto riguarda la stazione eretta prolungata, ma anche la deambulazione per lunghi tratti: in generale la posizione verticale (anche da seduta) causa importante stasi venosa a livello dell’arto inferiore sin., con conseguente gonfiore e soprattutto con dolori: sulla base di queste constatazioni, secondo il nostro consulente, dal punto di vista angiologico-flebologico vi è un’incapacità lavorativa in un’altra attività nella misura del 40%.
Giungiamo quindi alla conclusione che, visto quanto descritto al capitolo 8 per quanto riguarda la somma delle incapacità lavorative, anche in un’altra attività che tiene in considerazione le limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa globale è da considerare nella misura del 60% (riduzione del tempo di lavoro). Come casalinga vi è una capacità lavorativa nella misura del 70%.
Tale valutazione, come già descritto al capitolo 8, vale almeno dalla perizia medica effettuata in giugno 2008 dal Dr. __________ (vedasi atto dell’11.06.2008).” (doc. AI 112/14-15)
Il medico SMR, dr. med. __________, sulla base della sopra citata perizia, ha posto la diagnosi principale di coxalgie bilaterali residue con sindrome da impedimento femoroacetabolare cronico bilaterale, stato dopo contusione pelvina a sinistra, stato dopo osteotomie trocanteriche femorali, lussazioni coxofemorali e sbrigliamenti acetabolari dell’anca sinistra (2002 e 2003) e dell’anca destra (2005), esiti da trombosi venosa profonda iliaca sinistra, stato dopo embolie polmonari, sindrome post-trombotica dell’arto inferiore sinistro parzialmente occlusiva e da reflusso con lesione dell’asse iliaco-femoro-popliteo sinistro, sindrome di May-Thurner e la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di frustrazione esistenziale, compulsioni e problemi di autostima in personalità rigida (doc. AI 117-1). Il medico SMR, dopo aver descritto i limiti funzionali, ha evidenziato che dal profilo psichiatrico non vi è nessuna limitazione della capacità lavorativa, mentre globalmente dal lato psico-fisico c’è un’incapacità lavorativa del 40% dal giugno 2008 con limitazioni ortopediche ed angiologiche (doc. AI 117-3).
Pendente causa l’insorgente ha allegato una valutazione flebologica dell’11 maggio 2010 del dr. med. __________, specialista FMH angiologia, flebologo, il quale, dopo aver posto la diagnosi di sindrome post-trombotica all’arto inferiore sinistro parzialmente occlusiva (vena femorale superficiale) con ricanalizzazione parziale dell’asse iliaco su sindrome di May Thurner, trombofilia con mutazione eterozigote e trombofilica del fattore II, ha affermato:
" (…)
Il quadro clinico è caratterizzato da una sindrome da stasi con edema all’arto inferiore sinistro e dolori in posizione prolungata eretta e seduta.
Lieve claudicatio venosa durante la deambulazione prolungata.
Dolori cronici addominali su probabile sindrome da stasi pelvica e dismenorrea.
Il decorso della malattia è caratterizzato da una stabilità ormai da anni dei sintomi che ormai perdurano dalla data della diagnosi di trombosi avvenuta cioè nel 2002 dovuta agli esiti da intervento chirurgico ortopedico per correzione di malformazione congenita dell’anca sinistra con conseguente embolia polmonare e appunto trombosi venosa profonda.
Conclusioni
A mio parere quindi, sulla scorta dell’esame clinico e strumentale, peraltro invariato rispetto ai precedenti controlli, è sicuramente indicato un’incapacità lavorativa almeno del 50%.” (doc. C/2)
L’insorgente ha pure prodotto un certificato del 3 maggio 2010 della dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, la quale ha affermato:
" (…)
Con la presente la informo in merito alla persona summenzionata che seguo nel mio studio dal 14.4.2010 (data del primo colloquio) su segnalazione del medico curante Dr. med. __________ di __________.
Le osservazioni qui di seguito si basano sull’osservazione della paziente avvenuta nell’ambito di due colloqui (secondo incontro il 27.4.2010) e sulla lettura della perizia medica effettuata in ambito AI dal Dr. Med. __________.
Concordo innanzi tutto in linea di massima con le osservazioni del collega aggiungendo però che la paziente presenta, a mio avviso, anche uno stato ansioso-depressivo in misura consona alla situazione che sta vivendo. Stato che è peggiorato di recente e che ha quindi indotto il curante ad indirizzarla dalla sottoscritta.
La signora RI 1 si presenta curata nel proprio aspetto, collaborante e disponibile al colloquio. Orientata nei tre domini non presenta alterazioni della memoria (sia a breve che lungo termine) mentre si evidenzia una lieve diminuzione dell’attenzione e della concentrazione presumibilmente a causa dello stato d’ansia di fondo. Il morale viene riferito come altalenante, al momento del colloquio tende al polo negativo; emerge chiaramente uno stato di sfiducia in se stessa ed un lieve pessimismo verso il futuro.
Ricordando in particolare la prima operazione subita, la paziente esterna ancora molta rabbia. Il vissuto è in parte vittimistico.
Il ritmo del sonno è disturbato soprattutto da risvegli notturni che traggono solo parziale beneficio dall’assunzione di Stilnox 10 mg 1 pst prima di coricarsi.
La paziente riferisce inoltre di sentirsi spesso nervosa, di non riuscire a sopportare lo stress in genere, di sentirsi stanca e di affaticarsi con facilità; gestirebbe inoltre male ogni sorta di imprevisto.
Forte è il sentimento di impotenza verso la propria problematica fisica (“cerco di impegnarmi al massimo nelle cure, ma non vedo mai risultati soddisfacenti”).
Vi è una chiara difficoltà ad elaborarla come pure ad accettare il licenziamento che si è aggiunto in seguito.
I dolori fisici rappresentano presumibilmente anche il canale di sfogo della ferita narcisistica creata appunto dalla perdita del posto di lavoro.
A tutto ciò si aggiunge la rinuncia nei confronti di maternità (peraltro non controindicata a livello medico) che genera ulteriore sofferenza dal momento che rappresentava/rappresenta una grande aspettativa per la paziente.
La psicoterapia appena iniziata dovrebbe poter aiutare la signora ad elaborare i propri eventi di vita negativi ma non è ancora ben chiaro, dal punto di vista specialistico, quali siano effettivamente le risorse per poterlo fare.
Ancora da valutare eventualmente anche l’introduzione di un antidepressivo al fine di migliorare soprattutto gli aspetti ansiosi.
Dal punto di vista specialistico, al momento attuale, valuto la paziente inabile nella sua professione del 50%. La prognosi è presumibilmente da ritenersi per ora ancora incerta.” (doc. C1)
__________ Chiamati ad esprimersi in merito i medici SMR, dr. med. __________, FMH medicina generale e dr.ssa med. __________, specialista in psichiatria, hanno affermato:
" (…)
La Dr.ssa __________ concorda in linea di massima con le osservazioni del perito SAM dr. __________, riportando uno stato ansioso depressivo recente con inizio dal 14.04.2010 di colloqui psichiatrici. Per ora in trattamento sembra solo con un ipnotico in quanto la psichiatra si riserva di valutare se eventualmente introdurre un antidepressivo.
La dr.ssa __________ riporta a suo giudizio un’attuale CL del 50% nella sua professione senza specificare in quale modo il quadro clinico limiti la CL.
Vista la documentazione psichiatrica agli atti l’eventuale peggioramento del quadro clinico è eventualmente avvenuto da nemmeno due mesi e quindi è posteriore alla decisione UAI.
Le conclusioni SMR precedenti possono essere quindi confermate.” (doc. X/Bis)
L’11 novembre 2010 l’insorgente ha prodotto un attestato del 25 ottobre 2010 della __________ di __________ da cui emerge tra l’altro:
" (…)
Die Patientin leidet unter inguinalen Restbeschwerden bds. bei Status nach chirurgischer Hüftluxation links 2002 sowie 2003 mit Offsetkorrektur. Die sonographische Untersuchung der Inguinalregion bds. erbrachte keine Pathologien. Das Arthro-MRI der linken Hüfte zeigt keine wesentliche Labrumdegeneration bei Status nach Pfannenrandtrimmung und Offsetkorrektur. Es besteht eine beginnende Arthrose mit Gelenkspaltverschmälerung lateral und postero-inferior.
Wir empfehlen eine Viskosupplementationstherapie durch die Rheumatologen im Hause (mit Ostenil und ggf. in Kombination mit Corticosteroid). Von einer erneuten chirurgischen Intervention raten wir zur Zeit ab, zumal die bisherigen Eingriffe keine wesentliche Besserung erbrachten. Langfristig würde bei Fortschreiten der Arthrose wohl nur noch eine hüftprothetische Versorgung sinvoll sein. Für einen solchen Eingriff ist die Patientin noch zu jung.
Zur Zeit ist auch ein Verfahren hinsichtlich IV-Rente offen. Aktuell ist die Patientin als ausgebildete Laborantin nicht arbeitsfähig.” (doc. D)
Sulla base della sopra citata documentazione il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che “l’attuale rapporto della clinica __________ conferma una clinica ed una diagnosi ortopedica nota. Non risultano nuovi elementi clinici di rilievo, non risulta una modifica dei disturbi rispetto alla valutazione SAM” (doc. XVIII).
2.5. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
2.6. Chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM del 23 luglio 2009 che ha stabilito un miglioramento dello stato di salute dell’insorgente perlomeno dal mese di giugno 2008, nel senso che la capacità lavorativa dell’insorgente è aumentata al 60% nella sua precedente attività di laboratorista in chimica e raggiunge il 60% anche in attività leggere e confacenti al suo stato di salute (doc. AI 112-15).
Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
La perizia ha infatti valutato ed esaminato in maniera completa i punti litigiosi, si è fondata su esami approfonditi, ha preso in conto tutti i mali di cui si lamenta l'assicurata, è stata stabilita in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) ed è chiara nell'esposizione delle correlazioni mediche e nell'apprezzamento della situazione medica. Le conclusioni sono inoltre motivate.
I periti, sulla base dei 3 consulti (ortopedico, angiologico-flebologico e psichiatrico), sono giunti alla convincente conclusione che l’assicurata è abile al lavoro al 60% (inteso come rendimento ridotto sull’arco di un’intera giornata), sia nella precedente attività che in qualsiasi altra professione da giugno 2008.
Gli specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale e patologica della ricorrente, le affezioni attuali e le costatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di coxalgie bilaterali residue con sindrome da impedimento femoroacetabolare cronico bilaterale, stato dopo contusione pelvina a sinistra, stato dopo osteotomie trocanteriche femorali, lussazioni coxofemorali e sbrigliamenti acetabolari dell’anca sinistra (2002 e 2003) e dell’anca destra (2005), esiti da trombosi venosa profonda iliaca sinistra, stato dopo embolie polmonari, sindrome post-trombotica dell’arto inferiore sin. parzialmente occlusiva e da riflusso con lesione dell’asse iliaco-femoro-popliteo sinistro, sindrome di May-Thurner e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di frustrazione esistenziale, compulsioni e problemi di autostima in personalità rigida (doc. AI 112-11).
I periti e i 3 consulenti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa della paziente ed il miglioramento del suo stato di salute sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate i giorni 27 e 29 aprile, nonché il 5 e il 13 maggio 2009 (doc. AI 112-1).
Questo Tribunale sulla base del referto peritale del 23 luglio 2009 del SAM deve pertanto concludere che rispetto alla situazione presente nel 2003 l’insorgente ha globalmente conosciuto un miglioramento del suo stato di salute a partire dal mese di giugno 2008 (cfr. doc. AI 90 e doc. AI 112-15), che ha portato la sua incapacità lavorativa nella precedente attività ed in altre attività confacenti al suo stato di salute al 40%, inteso come riduzione del tempo di lavoro. Non va del resto dimenticato che già nella decisione del 30 settembre 2003 l’UAI ha affermato che “esaminati gli atti acquisiti in sede d’istruttoria, segnatamente di carattere medico ed economico, emerge che l’attuale stato di salute della Signora RI 1, le impedisce di svolgere una normale attività lavorativa a partire dal 18.02.2002. Per quello che concerne la richiesta di presa a carico di provvedimenti professionali, il nostro Servizio Medico Regionale (SMR) ritiene che attualmente la situazione medica dell’assicurata RI 1 non è ancora da considerare stazionaria, in quanto è previsto un ulteriore intervento chirurgico verosimilmente nel autunno 2003. Sarà pertanto effettuata una revisione del caso a breve termine, non appena si sarà stabilizzata la situazione” (doc. AI 42-1, sottolineatura del redattore). Del resto la stessa insorgente il 25 maggio 2010 ha affermato che “la richiesta della ricorrente quale formulata nell’istanza di ricorso del 16 marzo 2010 va pertanto modificata nel senso che a essa è riconosciuto il diritto a una mezza-rendita a decorrere da aprile 2010” (doc. VIII).
Ne segue che a giusta ragione l’UAI, accertato un miglioramento globale dello stato valetudinario della ricorrente, ha proceduto alla revisione della rendita.
La documentazione prodotta pendente causa dall’insorgente non è atta a sovvertire le conclusioni peritali.
Con il certificato dell’11 maggio 2010 il dr. med. __________, specialista FMH angiologia, flebologo, ribadisce infatti la sua precedente valutazione di un’incapacità lavorativa almeno del 50%, già presa in considerazione dai periti dell’UAI (doc. C2 e doc. AI 112-2).
Allo stesso modo il rapporto della visita presso la Clinica __________ di __________ del 25 ottobre 2010, come accertato dal medico SMR, dr. med. __________, riporta una diagnosi ortopedica già nota da cui non emergono nuovi elementi clinici di rilievo e dal quale non risulta una modifica dei disturbi rispetto alla valutazione SAM (cfr. doc. XVIII/Bis). Per cui l’indicazione di una totale incapacità lavorativa nella precedente attività degli specialisti __________ altro non è se non una diversa valutazione del medesimo stato valetudinario.
Infine l’insorgente ha prodotto un certificato della dr.ssa med. __________ del 3 maggio 2010 la quale, pur concordando “in linea di massima con le osservazioni” peritali in ambito psichiatrico ha tuttavia accertato che “la paziente presenta, a mio avviso, anche uno stato ansioso-depressivo in misura consona alla situazione che sta vivendo” ed ha valutato l’insorgente “inabile nella sua professione nella misura del 50%” (doc. C1).
La curante (cfr., per quanto concerne il valore probatorio delle valutazioni dei medici curanti, consid. 6: il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente; cfr. DTF 125 V 353), che non ha posto una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta (ha infatti affermato che vi è pure uno stato “ansioso depressivo”, doc. C1), non si è espressa sulla capacità lavorativa in attività adeguata, ma ha affermato che l’interessata è inabile al 50% nella sua precedente attività senza tuttavia specificare in quale modo il quadro clinico limita la capacità lavorativa.
La specialista ha evidenziato come l’insorgente “si presenta curata nel proprio aspetto, collaborante e disponibile al colloquio” e “orientata nei tre domini non presenta alterazioni della memoria (sia a breve che a lungo termine)”. Inoltre la curante parla di “lieve diminuzione dell’attenzione e della concentrazione” e ”lieve pessimismo verso il futuro” e non ha ritenuto necessario la prescrizione di antidepressivi (“ancora da valutare eventualmente anche l’introduzione di un antidepressivo al fine di migliorare soprattutto gli aspetti ansiosi”).
Va qui rilevato che con sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009 il Tribunale federale ha affermato:
" (…)
4.2 In questo contesto, il Tribunale cantonale ha giustamente esplicitato il concetto per cui un disturbo psichico non deve necessariamente provocare un’incapacità lavorativa invalidante. Ciò vale in particolare nel caso – come quello di specie – in cui la diagnosi pronunciata mette in evidenza un danno di lieve entità.
4.3 Secondo il sistema di classificazione ICD-10 convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione cronica dell’umore che non è sufficientemente grave o nella quale singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di principio – a seconda delle circostanze – effetti invalidanti (sentenze I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 4.1 e 5; I 834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; I 488/04 del 31 gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione giuridica, non ha però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza I 653/04 del 19 aprile 2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico evidenzia “unicamente” una distimia, ciò può anche comportare una riduzione dell’attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno alla salute ai sensi di legge (SVR 2008/IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06]).”
Inoltre la dr.ssa med. __________ ha affermato di seguire l’insorgente dal “14.4.2010 (data del primo colloquio) su segnalazione del medico curante Dr. med. __________ di __________” e che lo stato ansioso-depressivo ”è peggiorato di recente” ciò che “ha quindi indotto il curante ad indirizzarla alla sottoscritta” (doc. C1, sottolineature del redattore).
Come rilevano la dr.ssa med. __________, SMR, specialista in psichiatria, e il dr. med. __________, SMR, “l’eventuale peggioramento del quadro clinico è eventualmente avvenuto da nemmeno due mesi e quindi è posteriore alla decisione UAI” (doc. X/Bis).
La valutazione dei medici SMR, trasmessa l’11 giugno 2010 alla ricorrente per conoscenza, non è stata contestata.
Ora, va rammentato che secondo costante giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (in concreto il 18 febbraio 2010), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).
Nella misura in cui ci dovesse essere stato un peggioramento dello stato di salute (psichico) successivo all’emanazione della decisione impugnata, esso dovrà semmai essere l’oggetto di una nuova domanda.
Va qui ribadito che queste conclusioni sono state confermate anche dal medico SMR, dr. med. __________ e dalla dr.ssa __________, pure medico SMR e specialista in psichiatria.
Va qui evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).
Non va poi dimenticato che ancora di recente, con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore ha interpellato due medici di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se specialisti, vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).
La circostanza che anche il medico curante è uno specialista va relativizzata nel senso che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. sentenza 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, cfr. anche sentenze 9C_607/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 5.3, 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, e I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2).
Va ancora evidenziato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni del medico SMR, dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), a giusta ragione, l’UAI ha concluso che da giugno 2008 l’interessata è abile al lavoro al 60% (inteso come rendimento ridotto sull’arco di un’intera giornata).
2.7. In concreto, ritenuto che l’incapacità lavorativa della ricorrente nella sua precedente attività lucrativa di laboratorista chimica è del 40%, intesa come riduzione del tempo di lavoro, può esserle assegnata al massimo ¼ di rendita.
Infatti, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurata presentava dal giugno 2008, secondo la perizia pluridisciplinare del SAM, una capacità al lavoro nella misura del 60% nella sua precedente occupazione, la ricorrente, per ridurre il danno, doveva continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione di laboratorista chimica. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto che il grado corrispondente di incapacità lavorativa del 40% della ricorrente nella precedente attività raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile (40%), vi sono i presupposti per concederle al massimo il diritto ad ¼ di rendita.
In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).
A questo proposito nella sentenza I 759/2005 del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha rammentato che:
" Du moment que l'intéressé est capable d'exercer son ancienne profession, une comparaison des revenus en pour-cent est indiquée (cf. ATF 114 V 313 consid. 3a et les références). Ainsi, le revenu d'invalide qu'il pourrait escompter gagner en mettant à profit sa capacité de travail correspond au minimum à 80% du revenu réalisable sans invalidité, dès lors que les experts du MEDAS ont attesté une diminution de rendement - de la capacité de travail - de 10% à 20%. Son incapacité de gain doit donc être fixée à 20% au maximum, ce qui n'ouvre pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité.” (sottolineatura del redattore)
Ne segue che, se dal raffronto dei redditi dovesse emergere un’inabilità maggiore l’insorgente, in virtù del suo obbligo di sfruttare al massimo la sua capacità lavorativa, avrebbe diritto al massimo ad ¼ di rendita, che verrebbe invece soppresso in caso di inabilità inferiore al 40%.
2.8. Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I 56/02).
Nel caso in esame, dunque, va preso in considerazione un salario annuo di fr. 62'632 che l’interessata potrebbe conseguire svolgendo la sua precedente attività nel 2008 (cfr. doc. AI 120-1: fr. 57'850 nel 2002 [doc. AI 8-2], aggiornato a fr. 62'632 al 2008 [+ 1,3% nel 2003; + 0,9% nel 2004; + 1,0% nel 2005; + 1,2% nel 2006, + 1,6% nel 2007; + 2% nel 2008]; cfr. la vie économique 6-2010 tabella B 10.2, pag. 95).
2.9. Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 51’368 (4’116 : 40 X 41.6 X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008).
L’assicurata, quale laboratorista in chimica, avrebbe guadagnato fr. 62’632 nel 2008.
Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cfr. Tabella TA1 p.to 23,24 “cokeria; industria chimica”: fr. 4’626 : 40 X 41.6 X 12 mesi = 57’732).
Non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009 sopra menzionata.
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In concreto, nel calcolo interno, l’UAI ha tenuto conto di una riduzione del 5% per attività leggere (cfr. doc. AI 120-2). Ritenuto che la riduzione del 5% è conforme alla giurisprudenza sopra menzionata, questo Tribunale non ha motivo per scostarsene.
Ne segue che il reddito da invalido di fr. 51'368 va ridotto del 5% a fr. 48'800. Ritenuto che l’interessata può svolgere altre attività confacenti al suo stato di salute nella misura del 60%, il reddito da invalido ammonta a fr. 29'280 che, raffrontato con quello da valido di fr. 62'632, dà un tasso d’invalidità del 53%.
Rilevato tuttavia l’obbligo di sfruttare al massimo la sua capacità lavorativa (cfr. consid. 8), l’interessata è tenuta a svolgere la sua precedente attività che le permette di ridurre la sua incapacità lavorativa, e dunque il suo diritto alla rendita, al 40%.
In queste condizioni è a giusta ragione che l’UAI ha ridotto la rendita da intera ad un quarto con effetto dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti