32.2010.36

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.36

BS/sc

Lugano 30 settembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell’8 febbraio 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

le decisioni dell'8 gennaio 2010 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata il 3 gennaio 1954, di professione ausiliaria di pulizia, nel mese di agosto 2003 ha inoltrato una domanda di prestazioni Al (doc. AI 2-3).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia multidisciplinare presso il Servizio di accertamento medico dell'AI (SAM), con decisione su opposizione 14 maggio 2007 l’Ufficio AI ha riconosciuto all'assicurata un quarto di rendita (grado d’invalidità del 41 %) a decorrere dal 1° settembre 2006 (doc. AI 69).

1.2. Con decisione 17 marzo 2008 (preavvisata il 9 novembre 2007) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di revisione della rendita inoltrata dall’assicurata (doc. AI 85-1).

Contro la succitata decisione essa, per il tramite della RA 1, ha interposto ricorso al TCA sostenendo un rilevante peggioramento della situazione valetudinaria.

Con la risposta di causa, vista la documentazione medica prodotta dall’insorgente, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per l’espletamento di ulteriori accertamenti medici. Su richiesta del Tribunale, la proposta è stata avallata dalla ricorrente.

Con giudizio 1° luglio 2008 il vicepresidente del TCA, omologando la detta transazione, ha stralciato dai ruoli il ricorso con rinvio degli atti all’Ufficio AI per l’espletamento dei necessari accertamenti (inc. 32.2008.83 in doc. AI 93-1).

1.3. Esperita un’altra perizia SAM, con progetto di decisione 15 ottobre 2009 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata una rendita intera con effetto dal 1° dicembre 2006, ridotta a metà rendita dal 1° gennaio 2008 (doc. AI 111-1).

Con decisione 17 dicembre 2009 l’amministrazione ha erogato la mezza rendita con effetto dal 1° gennaio 2010 (doc. AI 118-1).

Le prestazioni arretrate (1° dicembre 2006 – 31 dicembre 2009) sono state oggetto di due separate decisioni datate 8 gennaio 2010 (doc. AI 118-1/2). Avendo l’interessata chiesto, in sede di osservazioni al progetto di decisione 15 ottobre 2009, la corresponsione di interessi di mora, l’amministrazione ha respinto tale richiesta poiché “lo scrivente ufficio non concede interessi di mora in fase di revisione poiché la nascita del diritto alle prestazioni in quanto tale è insorta nel momento del riconoscimento del quarto di rendita, nel caso specifico a contare dal 1° settembre 2006. L’aumento della prestazione è da considerasi una modifica del diritto” (doc. AI 115-2).

1.4. Contro la succitata decisione l’assicurata è nuovamente insorta al TCA, postulandone l’annullamento e il riconoscimento d’interessi di mora. In sintesi l’insorgente sostiene che gli interessi di mora, previo adempimento del termine temporale di cui all’art. 26 cpv. 2 LPGA, non sono versati unicamente in occasione del primo riconoscimento del diritto alla rendita, ma anche quando i versamenti arretrati riguardano aumenti del grado d’invalidità, come è il caso in esame.

1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso ribadendo che l’art. 26 cpv. 2 LPGA contempla esclusivamente la “nascita del diritto” e non la “modifica del diritto”. In caso di ipotetico diritto agli interessi di mora, l’amministrazione sostiene che ciò sorgerebbe soltanto a partire dal dicembre 2008.

1.6. Il 16 marzo 2010 la ricorrente ha dichiarato di non avere nuovi mezzi di prova da notificare, confermando il ricorso.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se, a seguito della domanda di revisione, l’Ufficio AI deve versare degli interessi moratori per l’aumento della rendita, con decorrenza dal 1° settembre 2006, che è stato formalmente riconosciuto con la decisione impugnata, datata 8 gennaio 2010.

2.2. Secondo l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.

L’interesse moratorio è dato unicamente sui versamenti (retroattivi) di prestazioni a seguito di decisioni rese dopo il 1° gennaio 2003. Nessun interesse moratorio è dovuto per periodi antecedenti al 1° gennaio 2003 (DTF 131 V 358). Prima dell’entrata in vigore della LPGA, secondo costante giurisprudenza, in mancanza di una base legale gli interessi moratori venivano assegnati solo in particolari circostanze, vale a dire in caso di comportamenti illegali o dilatatori dell’amministrazione (DTF 119 V 81 consid. 3a con riferimenti).

L’obbligo di versare gli interessi moratori inizia per l’insieme delle prestazioni maturate 24 mesi dopo la nascita del diritto in quanto tale e non solo due anni dopo la scadenza di ogni singola rendita mensile (DTF 133 V 13 consid. 3.6).

Per quanto concerne il tasso e le modalità di calcolo degli interessi l’art. 7 OPGA prevede:

" 1 Il tasso per l’interesse di mora è del 5 per cento all’anno.

2 L’interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l’ordine di pagamento.

3 Se la prestazione è soggetta soltanto in parte all’interesse di mora, conformemente all’articolo 6, al momento del pagamento degli arretrati l’interesse di mora va calcolato sull’intera prestazione e versato in proporzione della quota di prestazione sulla quale l’interesse è dovuto rispetto alla prestazione complessiva."

2.3. Nel caso in esame, l’insorgente sostiene che dal tenore letterale dell’art. 26 cpv. 2 LPGA si evince che il diritto ad interessi di mora esiste ogniqualvolta l’amministrazione versa una prestazione più tardi di 24 mesi dalla nascita del relativo diritto, indipendentemente da che si tratti del primo riconoscimento di una prestazione o di un aumento della stessa.

L’assicurata ha inoltre verificato se il testo di legge corrisponde anche alla volontà del legislatore, evidenziando:

" (…)

Fino all'entrata in vigore della LPGA, la corresponsione di interessi di mora, laddove non espressamente prevista da una norma di legge, poteva avvenire solo eccezionalmente e soltanto in evenienze isolate che particolarmente urtavano il senso del diritto, come ad esempio in presenza di manovre illecite o puramente dilatorie (DTF 127 V 446). Questa prassi era stata ripresa anche dal Consiglio degli Stati che nella sua proposta del 1991 prevedeva il diritto di mora in caso di comportamento dilatorio o illecito della parte debitrice o nel caso una singola legge lo prevedesse (FF 1191 II 249). La prassi vigente era stata criticata a più riprese nella dottrina, che chiedeva un cambiamento della giurisprudenza del TF. La Commissione di sicurezza sociale del Consiglio nazionale modificava radicalmente il resto di legge e inseriva nella sua proposta l'attuale art. 26 cpv. 2 LPGA (allora art. 33), che veniva poi ripreso senza discussione dal parlamento (FF 1999 3949 ss., Kieser, ATSG-Kommentar, 2. ed., art. 26 marg. 1). Come emerge chiaramente dalle motivazioni della Commissione di sicurezza sociale, essa con l'art. 26 cpv. 2 intendeva iscrivere nella LPGA "(…) il principio secondo cui il ritardo nella fornitura di prestazioni di assicurazioni sociali dà diritto a interessi di mora". Si tratta quindi di un principio generale, così come esistente già prima dell'introduzione della LPGA nel diritto amministrativo, secondo il quale i crediti pecuniari di diritto pubblico sono di massima soggetti ad interesse. Da nessuna parte è menzionato che in caso di versamenti retroattivi di rendite di invalidità gli interessi di mora vanno versati unicamente in occasione del primo riconoscimento del diritto e non sono dovuti quando tali versamenti arretrati riguardano aumenti del grado di invalidità. Una tale restrizione sarebbe infatti in contrapposizione con l'intenzione del legislatore di introdurre un principio generale. Indizi per una tale restrizione non si trovano neppure nè nell'OPGA, né a livello di circolari o direttive.

Secondo le Direttive concernenti le rendite, ad esempio, l'interesse di mora è dovuto su tutti i versamenti retroattivi di prestazioni riconosciute con decisioni a partire dal 1° gennaio 2003 ("Der Verzugszins ist auf sämtlichen Leistungsnachzahlungen zu entrichten, die ab 1. Januar 2003 verfügungsweise zugesprochen werden"). Anche nella giurisprudenza federale e cantonale non si trovano indizi in tal senso. Al contrario, in una sentenza del 17 agosto 2005 il TF ha sottolineato come la volontà del legislatore sia stata quella di permettere all'assicurato di ottenere attraverso gli interessi di mora una sorta di compensazione per le in parte lunghissime procedure amministrative. "Damit wollte der Gesetzgeber erreichen, dass Versicherte während der teils sehr langen Dauer, welche mitunter für die Abklärung des Leistungsanspruchs benötigt wierd und unter Umständen bis zu dessen rechtskräftigen Festsetzung in einem oder mehreren gerichtlichen Verfahren verstreicht, zumindest in Form eines Verzugszinses – nach Ablauf von 24 Monaten – einen gewissen Schadensausgleich erhalten". (STFA U 383/04 del 17.8.2005) È quindi irrilevante la natura della prestazione versata rispettivamente dei chiarimenti da parte dell'amministrazione; determinante è unicamente il lasso di tempo intercorso tra la nascita del diritto alla prestazione e il suo effettivo versamento."

(Doc. I, pag. 4-5)

L’Ufficio AI, in risposta, invece rileva:

" (…)

Si evidenzia nuovamente che l'art. 26 cpv. 2 LPGA considera esclusivamente la "nascita del diritto" ("Entstehung des Anspruchs", "naissance du droit" – ciò che ad ogni modo non si interpreta nel senso di "avverarsi dell'evento assicurato" come al contrario sostiene l'assicurata), non contemplando così di tutta evidenza la "modifica del diritto" ("Änderung des Anspruchs", "modification du droit"). (…)" (Doc. IV)

2.4. Questo TCA, dopo esame della giurisprudenza, è giunto alla conclusione che il diritto al versamento di interessi di mora va riconosciuto nel caso in esame.

Nel caso concreto si tratta dell’aumento delle prestazioni a seguito della domanda di revisione inoltrata il 20 dicembre 2006 (doc. AI 55-).

Va qui ricordato che, contrariamente alla (vecchia) giurisprudenza del TFA di cui al DTF 119 V 81 consid. 3a (esposta al considerando 2.2, giurisprudenza che è stata criticata dalla dottrina; cfr. al riguardo: Kieser, ATSG Kommentar, 2009, ad art. 26 n. 6, p. 377) ed all’art. 9 cpv. 2 LAM (nella versione in vigore sino al 31.12.2002), con l’introduzione dell’art. 26 cpv. 2 LPGA è stato codificato un obbligo di versamento di interessi di mora per le prestazioni assicurative. Questo in applicazione del principio secondo cui nel diritto amministrativo i crediti pecuniari di diritto pubblico sono in linea di massima soggetti ad interessi (Kieser, op. cit., ad art. 26 n. 17, p. 380 con riferimenti).

La restrizione del diritto a interessi moratori, così come sostenuto dall’Ufficio AI, ai soli casi di primo riconoscimento del diritto alle prestazioni è contraria allo spirito della normativa in discussione.

In primo luogo, come giustamente evidenziato dall’assicurata, va ricordato il principio “secondo cui il ritardo nella fornitura di prestazioni di assicurazioni sociali dà diritto a interessi di mora” (Rapporto del 26 marzo 1999 della Commissione del Consiglio nazionale della sicurezza sociale e della sanità in FF 3950), principio, come già detto, esistente prima della LPGA. Inoltre, nella sentenza U 383/04 del 17 agosto 2005 (pubblicata in DTF 131 V 358), citata dall’insorgente, il TFA aveva riassunto la motivazione per l’introduzione di un obbligo generale di versamento di interessi moratori per le prestazioni arretrate, in particolare quale indennizzo per la lunga durata dell’accertamento del diritto alla prestazione oppure per la fissazione di tale diritto in una decisione definitiva dopo una o più procedure giudiziarie.

Rilevante è pertanto il lasso di tempo che intercorre tra la nascita del diritto alla prestazione, rispettivamente la modifica nel senso di aumento della stessa, ed il relativo versamento.

Inoltre va fatto presente che un esponente della dottrina ha giustamente sostenuto il versamento di interessi anche in caso di modifica delle prestazioni assicurative in via di revisione ex art. 17 LPGA ed i 24 mesi decorrono, in tal caso, dall’inizio del diritto ai sensi dell’art. 88bis cpv. 1 lett. b OAI; nel caso di revisione avviata d’ufficio il termine dei 12 mesi viene invece a cadere (Kieser, op. cit., ad art. 26 n. 48, p. 391).

Non vi è quindi motivo per non riconoscere interessi di mora a prestazioni aumentate in via di revisione e versate retroattivamente dopo 24 mesi dal diritto a tale aumento.

Nel caso concreto, l’aumento delle prestazioni da un quarto di rendita a rendita intera dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2007 e a mezza rendita dal 1° gennaio 2008 è avvenuto con le decisioni qui impugnate. Siccome sono ampiamente trascorsi sia i 24 mesi dalla nascita del diritto alle citate prestazioni, sia i 12 mesi dalla domanda di revisione inoltrata il 20 dicembre 2006 (doc. AI 55-1), l’assicurata ha diritto agli interessi di mora al tasso del 5% dal 1° dicembre 2008 e sino al versamento delle rendite arretrate. In questo senso le decisioni contestate vanno modificate ed il ricorso accolto.

2.5. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Le decisioni 8 gennaio 2010 sono modificate nel senso che l’assicurata ha diritto agli interessi moratori dal 1° dicembre 2008 sino al versamento delle rendite arretrate, al tasso d’interesse del 5%.

  1. Le spese di fr. 200.-- sono a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’000.-- di ripetibili (IVA inclusa).

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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