Raccomandata

Incarto n. 32.2010.198

FS

Lugano 9 settembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 luglio 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 31 maggio 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - con decisione 31 maggio 2010, preavvisata con progetto 4 marzo 2010 (doc. AI 45/4-6), l’Ufficio AI del Canton Ticino ha negato a RI 1 il diritto ad una rendita d’invalidità ed a provvedimenti professionali (doc. AI 53/1-3);

  • l’assicurato, tramite lo Studio legale RA 1, ha interposto un tempestivo ricorso al TCA con il quale – con argomentazioni di cui si dirà se necessario in seguito – ha chiesto di annullare il suddetto provvedimento e di trasmettere gli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti e resa di una nuova decisione;

  • con la risposta di causa l’Ufficio AI del Canton Ticino –osservato che “(…) nel caso in esame, il Signor RI 1 risulta domiciliato a __________ (__________) in Italia (e ciò sia al momento della registrazione della domanda (doc. 1 e 2 incarto AI) che al momento dell’emissione della decisione qui impugnata (cfr. il ricorso 7.7.2010 alle pagine 1 e 3). Siccome al momento della domanda di prestazioni l’assicurato esercitava in Ticino un’attività lucrativa con lo statuto di frontaliero, competente per la ricezione e l’esame della richiesta è l’UAI del Canton Ticino. Tuttavia, giusta l’art. 40 cpv. 2 seconda frase OAI, competente per notificare le decisioni in tale ambito è l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero. Di conseguenza spettava all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero emanare la decisione relativa alla richiesta di prestazioni inoltrata dall’assicurato il 1.4.2009 (e non all’Ufficio AI del Canton Ticino). (…)” (IV) – ha chiesto “(…) di voler dichiarare il ricorso irricevibile e di voler trasmettere gli atti all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero per competenza decisionale. Viste le particolarità del caso concreto, si chiede inoltra a codesto lodevole TCA di non voler assegnare indennità per ripetibili rispettivamente di non prelevare tasse e spese di giustizia. (…)” (IV);

  • con scritto 12 agosto 2010 il legale dell’insorgente – osservato che “(…) il Signor RI 1 ha seguito l’iter procedurale dettato dall’Autorità in parola (ndr.: si riferisce all’Ufficio AI del canton Ticino) che, dapprima con l’emanazione del progetto di decisione 4/11.03.2010 e, poi, con la decisione impugnata ha dichiarato la propria competenza a decidere, indicando anche i rimedi giuridici per un eventuale ricorso. Di conseguenza, è semmai unicamente l’UAI, Bellinzona, ad aver sbagliato creando inutili spese al ricorrente e alle Autorità coinvolte, imponendo al Signor RI 1 di avviare la procedura ricorsuale che ci occupa. Ancora una volta, invece di modificare la decisione impugnata nel senso richiesto dal ricorrente e quindi annullarla entro il termine assegnato per rispondere (art. 50 LPAmm), per poi trasmettere l’incarto all’Autorità competente alla notifica della decisione stessa, l’UAI ha risposto e, quindi, ha nuovamente imposto la prosecuzione della procedura che esso stesso ritiene non dover esistere (in quanto avviata su impugnazione di una decisione che non avrebbe dovuto essere emanata dall’Autorità che l’ha pronunciata). (…)” (VI) – ha chiesto di porre a carico dell’Ufficio AI tasse e spese di giustizia e di assegnare al suo assistito un’equa indennità per ripetibili;

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

  • secondo l’art. 55 cpv. 1 LAI, per principio, l’Ufficio AI competente è quello del Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della richiesta di prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce la competenza nei casi speciali;

  • nell’ambito della delega legislativa il Consiglio federale ha stabilito che per la ricezione e l’esame delle richieste è competente: l’ufficio AI nel cui campo d’attività gli assicurati hanno il loro domicilio (art. 40 cpv. 1 lett. a OAI); l’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, fatto salvo il capoverso 2 se gli assicurati sono domiciliati all’estero (art. 40 cpv. 1 lett. b OAI). Per la ricezione e l’esame delle richieste dei frontalieri è competente l’Ufficio AI nel cui campo d’attività essi esercitano un’attività lucrativa. Questa regola si applica anche ai vecchi frontalieri, a condizione che al momento della richiesta il loro domicilio abituale si trovi nella zona di frontiera e il danno alla salute risalga all’epoca della loro attività frontaliera. L’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero notifica le decisioni (art. 40 cpv. 2 OAI). L’ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura (art. 40 cpv. 3 OAI). In caso di conflitto di competenza, l’Ufficio federale designa l’Ufficio AI competente (art. 40 cpv. 4 OAI);

  • dagli atti dell’incarto AI risulta che al momento della richiesta di prestazioni l’assicurato era domiciliato nel comune di __________ in provincia di __________ (Italia) e beneficiava di un permesso per confinanti valido per tutta la Svizzera fino al 5 ottobre 2012 CE/AELS G (doc. AI 1 e 2);

  • per costante giurisprudenza, qualora una decisione venga pronunciata da un'autorità incompetente, tale decisione è nulla, ossia priva di effetti giuridici (DTF 114 V 319 consid. 4b pag. 327 e la giurisprudenza e dottrina vi citata). Al riguardo va ricordato che la nullità di una decisione amministrativa può essere ammessa solo eccezionalmente. Una decisione può in particolare essere dichiarata nulla solo se il difetto è specialmente grave e evidente o perlomeno facilmente individuabile e, inoltre, se l'annullamento non ha per conseguenza di mettere seriamente in pericolo la sicurezza del diritto (DTF 132 II 21 consid. 3.1 pag. 27 e la giurisprudenza e dottrina vi citata). D'altra parte la nullità di un atto amministrativo deve essere accertata in ogni tempo e d'ufficio da parte di tutte le autorità chiamate ad applicare il diritto (DTF 132 II 342 consid. 2.1 pag. 346). Come motivi di nullità entrano principalmente in considerazione gravi omissioni procedurali e l'incompetenza dell'autorità che ha pronunciato il giudizio. I difetti di merito non implicano invece che in rare eccezioni la nullità (Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berna 2010, pagg. 452-453, numeri marginali 2319-2322; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 463, numeri marginali 38-39);

  • di conseguenza – osservato che l’Ufficio AI del canton Ticino doveva limitarsi a ricevere e esaminare la richiesta di prestazioni ritenuto che competente ad emettere la decisione é invece l’Ufficio AI per gli assicurati all’estero (art. 40 cpv. 2 OAI; vedi inoltre la STF I 682/04 del 16 ottobre 2006 e la STFA I 394/03 del 16 dicembre 2004 nelle quali l’Alta Corte, riconosciuta la competenza dell’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, ha negato la legittimazione a ricorrere agli uffici AI cantonali) – la decisione 31 maggio 2010 emessa dall’Ufficio AI del Canton Ticino deve essere dichiarata nulla per ragioni di incompetenza;

  • ai sensi dell’art 40 cpv. 2 OAI competente è invece l’Ufficio AI per gli assicurati all’estero al quale gli atti vanno pertanto trasmessi;

  • secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

  • visto l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà all’assicurato la somma di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ E’ accertata la nullità della decisione 31 maggio 2010 dell’Ufficio AI del Canton Ticino.

§§ Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero per ragione di competenza.

  1. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurato fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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