Raccomandata

Incarto n. 32.2010.197

cs

Lugano 15 dicembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 luglio 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 9 giugno 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

A. RI 1, nato nel 1970, da ultimo attivo quale barista/cameriere, ha inoltrato, il 28 novembre 2008, una domanda tendente all'ottenimento di una rendita AI (doc. AI 2). RI 1 B. Esperiti gli accertamenti medici, tra cui una perizia pluridisciplinare SAM del 21 dicembre 2009 (doc. AI 34-1), con decisione del 9 giugno 2010 (doc. B), preavvisata con progetto del 18 marzo 2010 (doc. AI 38-1), l’UAI ha respinto la richiesta non essendo dato un grado d’invalidità pensionabile e non essendo assolta la condizione “connessa all’anno d’incapacità lavorativa con una media almeno del 40% senza notevoli interruzioni”.

C. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dal consulente RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. I). L’interessato, con riferimento a due certificati medici, del dr. med. __________ del 13 aprile 2010 (doc. C), rispettivamente del Dott. __________ dell’8 giugno 2010 (doc. D), chiede il rinvio dell’incarto all’amministrazione per una nuova valutazione dal profilo cardiologico.

D. Con risposta del 16 agosto 2010 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

in diritto

In ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

  1. Con scritto del 31 maggio 2010 in sede di osservazioni al progetto di decisione l’insorgente ha chiesto di essere sottoposto ad una visita specialistica presso il __________ di __________ ed ha segnalato di aver domandato una relazione medico specialistica al __________ dell’Ospedale __________ di __________ (doc. AI 43-1), poi prodotta in sede di ricorso (doc. D).

Nella decisione del 9 giugno 2010 l’amministrazione ha stabilito che la documentazione medica presentata (certificato del dr. med. __________), non ha oggettivato un’incapacità lavorativa peggiore rispetto a quella rilevata nel precedente progetto di decisione e “su tali presupposti dobbiamo constatare che non vengono apportati elementi concreti né a livello medico né sotto il profilo economico che possano indurre l’Ufficio AI a riconsiderare quanto già appurato in fase d’istruttoria ed espresso nel progetto di decisione” (doc. AI 47-2).

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

In concreto l’amministrazione, seppur implicitamente, ha preso posizione sulla richiesta dell’insorgente di sottoporlo ad una visita specialistica, ritenendola di fatto inutile poiché gli atti medici già acquisiti sono sufficienti per decidere nel merito della richiesta e quelli prodotti in sede di osservazioni al progetto di decisione non apportano, secondo l’UAI, nulla di nuovo.

Inoltre nel caso di specie il ricorrente ha ancora potuto far valere le sue ragioni innanzi un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l’istanza precedente ed ha prodotto il preannunciato certificato del dr. __________, primario in __________ presso l’Ospedale __________ di __________, che sarà oggetto di esame da parte di questo Tribunale.

Per cui, l’eventuale violazione del diritto di essere sentito, che del resto non è neppure è stata sollevata dall’insorgente, è stata comunque sanata in questa sede, dove l’insorgente ha nuovamente ribadito le sue motivazioni e prodotto ulteriore documentazione (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).

Il TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.

Nel merito

  1. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo successivo dal 1° gennaio 2008 al 9 giugno 2010 seguente, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (sentenza 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).

Va qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. sentenza 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).

  1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1° gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

  1. Nel caso concreto alla luce dei certificati medici prodotti dal ricorrente, l’UAI ha fatto allestire una perizia pluridisciplinare ad opera del SAM nei giorni 7, 12, 15 e 16 ottobre 2009 (doc. AI 34-1).

Dal referto, datato 21 dicembre 2009 (doc. AI 34), risulta che i periti hanno fatto capo a 3 consulti specialistici esterni, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. med. __________) e cardiologica (dr. med. __________).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di stenoinsufficienza valvolare aortica su monocuspide congenita e dilatazione aneurismatica dell’aorta ascendente, con esiti di sostituzione della valvola aortica dell’aneurisma dell’aorta ascendente tramite protesi tubulare valvolata (operazione di Bentall-De Bono del 5.02.2003), sindrome cervicospondilogena intermittente cronica bilaterale in alterazioni degenerative del rachide cervicale (osteocondrosi C4-C5, C5-C6 con spondilosi anteriore in parte a ponte, uncartrosi plurisegmentali), disturbi statici del rachide (iperlordosi lombare terminale con minima scoliosi ds.-convessa lombare), decondizionamento e sbilancio della muscolatura e esiti da probabili distorsioni cervicali anamnestiche e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di lievi note di qualità mista ansioso depressiva con scarsa assente ripercussione sulla capacità lavorativa, stato di allerta ipocondriaco con timori riferiti all’idea che la valvola possa fermarsi, che non assumono caratteristiche tali da identificare una sindrome ipocondriaca, ma si inseriscono nel quadro misto di base, stato misto ansioso depressivo (ICD-10 F. 41.2)

Dalla perizia emerge che dal punto di vista cardiologico l’insorgente presenta una stenoinsufficienza valvolare aortica su monocuspide congenita e dilatazione aneurismatica dell’aorta ascendente, con esiti di sostituzione della valvola aortica dell’aneurisma dell’aorta ascendente tramite protesi tubulare valvolata (operazione di Bentall-De Bono del 5.02.2003). Il consulente ritiene che l’assicurato presenti gli esiti di operazione di Bentall con decorso postoperatorio favorevole, con attualmente una funzione sistolica e diastolica del ventricolo sinistro normale, anche se ai limiti inferiori della norma, senza altre valvulopatie associate, né segni d’ipertensione del piccolo circolo. I periti rilevano che la dispnea NYHA III riportata dal peritando non sia, da una parte, credibile, in quanto riesce a pedalare fino a 150 Watt senza segnalare dispnea, dall’altra non vi è correlato patologico a livello della funzione ventricolare e valvolare.

Il consulente considera l’interessato, dal punto di vista cardiologico, pienamente abile per tutte le attività lavorative che implichino sforzi fisici da leggeri a moderati, per cui è sicuramente esigibile la sua professione nella ristorazione. Da evitare sono tutte le attività lavorative che implichino sforzi fisici di tipo pesante di qualsiasi genere, ma soprattutto isometrici.

Per quanto concerne l’aspetto reumatologico il consulente, dr. med. __________, ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di sindrome cervicospondilogena intermit-tente cronica bilaterale, in alterazioni degenerative del rachide cervicale (osteocondrosi C4-C5, C5-C6 con spondilosi anteriore in parte a ponte, uncartrosi plurisegmentali), disturbi statici del rachide (iperlordosi lombare terminale con minima scoliosi ds.-convessa lombare), decondizionamento e sbilancio della muscolatura e esiti da probabili distorsioni cervicali anamnesti-che ed ha descritto la capacità funzionali e di carico residua.

In un lavoro adatto al suo stato di salute il consulente ritiene l’insorgente abile al lavoro in misura completa dal 24 novembre 2008, mentre nella sua ultima attività di barista e cameriere, in seguito ai limiti funzionali e di carico, l’interessato, dal 24 novembre 2008 è abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale ma con una diminuzione del rendimento del 10%.

Circa la patologia psichiatrica, la consulente, Dr.ssa __________, ha posto la diagnosi di lievi note di qualità mista ansiodepressiva con scarsa assente ripercussione sulla capacità lavorativa, stato di allerta ipocondriaco con timori riferiti all’idea che la valvola possa fermarsi, che non assumono caratteristiche tali da identificare una sindrome ipocondrica, ma si inseriscono nel quadro misto di base, stato misto ansiodepressivo (ICD-10 F 41.2).

La consulente non ritiene che l’insorgente presenti contenuti di interesse psichiatrico capaci, per la qualità espressiva o la gravità diagnostica, di produrre una percentuale anche bassa di incapacità lavorativa: abile per l’ultima attività lavorativa svolta e per tutte le altre teoricamente esigibili al 100%, per quanto attiene gli elementi di interesse psichiatrico. Non si evidenzia un peggioramento psicologico dal momento della conferma di sintomi cardiaci e di necessità di procedere all’intervento, né nella fase successiva, salvo la fase di adattamento e convalescenza. Prognosi al momento buona a medio-lungo termine.

Circa l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurato, la consulente non ritiene nessun elemento di interesse psichiatrico, sviluppatosi nel corso degli ultimi anni, di rilevante valore per lo stato del soggetto. Prognosi positiva per lo stato dei fatti attuali. L’interessato è capace nella stessa percentuale del 100% per tutte le attività teoricamente esigibili per quanto attiene gli aspetti di interesse psichiatrico.

Alla luce dei consulti specialisti, i periti hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente nella sua ultima attività di barista-cameriere nella misura del 90% (doc. AI 34-15).

Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità lavorativa i periti hanno affermato che le menomazioni constatate si situano sul piano reumatologico e cardiologico e rilevano:

" Il consulente in cardiologia, Dr. __________, considera l’A., prettamente dal suo punto di vista specialistico, pienamente abile in tutte le attività lavorative che implichino sforzi fisici da leggeri a moderati, come nella sua professione di cameriere-barista.

Il consulente in reumatologia, Dr. __________, pone una diagnosi reumatologica di sindrome cervicospondilogena bilaterale, per la quale, nell’attività principale di barista-cameriere, riconosce all’A. una diminuzione del rendimento del 10% a decorrere dal 24.11.2008.

Nella sfera psichiatrica le patologie elencate dalla Dr.ssa __________ non riducono la capacità lavorativa dell’A. nel suo ultimo lavoro svolto.

Complessivamente la capacità lavorativa dell’A., nel suo ultimo impiego nella ristorazione, è valutata nella misura del 90% a partire dal 24.11.2008, quando il medico curante certificava un’incapacità lavorativa del 100% per problematiche cardiologiche. Prognosi stazionaria a medio-lungo termine.” (doc. AI 34-16)

I periti hanno poi esaminato le conseguenze sulla capacità d’integrazione, rilevando che “provvedimenti d’integrazione professionale non sono a nostro avviso applicabili, considerando la buona capacità lavorativa residua del 90% nell’ultima attività dell’A. di cameriere-barista.” Dopo aver descritto i limiti funzionali, gli specialisti lo hanno giudicato abile al 100% dal punto di vista reumatologico a decorrere dal 24 novembre 2008. Per quanto concerne gli aspetti cardiologici e psichiatrici hanno affermato:

" Dal lato terapeutico, per quanto riguarda la valutazione cardiologica, in futuro l’A. dovrà evitare tutte le attività lavorative che implichino sforzi fisici di tipo pesante di qualsiasi tipo, ma soprattutto se isometrici. Va invece considerato pienamente abile al lavoro per tutte le attività lavorative che implichino sforzi fisici da leggeri a moderati. Il consulente cardiologo non ha proposte terapeutiche.

Nella sfera psichiatrica non esistono, secondo la Dr.ssa __________, possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell’A., che risulta capace nella misura del 100% in tutte le attività teorica-mente esigibili per quanto attiene gli aspetti di interesse psichiatrico.

Complessivamente, in un mestiere adatto, che rispetti i limiti funzionali dettati dagli specialisti cardiologo e reumatologo, l’A. risulta abile al lavoro nella misura del 100% a partire dal 24.11.2008, allorquando il medico curante certificava un’incapacità lavorativa del 100%. Prognosi stabile a medio-lungo termine.” (doc. AI 34-17)

Sulla base della perizia SAM, il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato un’incapacità lavorativa del 10% nella precedente attività di barista cameriere dal 24 novembre 2008 e dello 0% in qualsiasi altra attività, aggiungendo che sul piano terapeutico è auspicabile che l’interessato si sottoponga a un programma di riequilibrio e ricondizionamento della muscolatura della colonna vertebrale, onde aumentare la sua resistenza agli sforzi fisici, trattamento che porterà a un aumento della qualità di vita, ma non necessariamente della capacità funzionale di carico residua (doc. AI 36).

In sede di osservazioni al progetto di decisione l’insorgente ha prodotto un certificato del 13 aprile 2010 del medico curante, dr. med. __________, FMH chirurgia, il quale ha in particolare evidenziato:

" Concerne il signor RI 1, __________, operato in data __________ al cuore mediante sostituzione della valvola aortica e della radice aortica con protesi tubulare composita mod. Sorin Carbonat n. 25-28 con reimpianto degli osti coronarici secondo Bentall De Bono al Dipartimento __________, Ospedale __________, __________, sulla diagnosi di Grave Steno-Insufficienza aortica in valvola aortica monocuspidale e dilatazione aneurismatica dell’aorta ascendente.

Si tratta di un grosso e grave intervento operatorio ad alto rischio sia durante che dopo l’intervento a causa del fatto che una parete aneurismatica è costituita da una endo e peri-aortite sclerosa con evoluzione cronica verso una sclerosi ateromatosa e calcificazione con alterazione dell’avventizia e dei vasa-vasorum e quindi rischio costante di infezione per distruzione della tunica intima e delle fibre elastiche e successive vegetazioni batteriche; rischio costante della rottura dell’aorta a monte dell’intervento dove si forma generalmente una ectasia fusiforme macchiata da placche di ateromi, e quindi un successivo aneurisma, che può finire con il rompersi e cerare un aneurisma dissecante tra la media e l’avventizia, o rompersi completamente. Questi aneurismi sono conseguenze di stati di iperpressione associati alla medianecrosi.

Per questo il signor RI 1 deve subire controlli cardiaci costanti, non affaticarsi, perché soggetto a dispnea e pesantezza precordiale, e non subire sforzi di alcun genere, e seguire meticolosamente una cura con anticoagulanti (Coumadine), betabloccanti (Tenormin), con profilassi costante dell’endocardite e dell’aneurisma dissecante dell’aorta, e delle aritmie extrasistoliche ventricolari per ipertrofia del ventricolo sinistro, che comportano anomalie della ripolarizzazione ventricolare nei tests da sforzo. Questo alto stato di rischio continuo naturalmente gli comporta uno stato depressivo ansioso con attacchi di Panico.

La sua è e rimane inabilità lavorativa al 100% per qualsiasi attività fisica legata a sforzi e a stress. E questo vale a partire dal 24 novembre 2008 ad oggi con continuazione futura.” (doc. AI 41-2)

Chiamato a prendere posizione in merito, il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato che “le osservazioni mediche presentate dal Dr. med. __________, sono state ampiamente considerate e valutate attraverso perizia pluridisciplinare SAM del 21.12.2009” (doc. AI 46-1).

In sede di ricorso l’insorgente ha prodotto un attestato del dr. __________, medico chirurgo, specialista in cardiologia, primario cardiologo dell’Ospedale __________ di __________ dell’8 giugno 2010, il quale ha affermato:

" Paziente di 40 anni, operato il __________ al __________ dell’Ospedale __________ di __________ di sostituzione della valvola aortica e della radice aortica con protesi tubulare composita mod. Sorin Carbonat n° 25-28 con reimpianto degli ostii coronarici secondo Bentall De Bono. Diagnosi: grave steno-insufficienza aortica in valvola unicuspide – uni commissurale con dilatazione aneurismatica dell’aorta ascendente (diametro 51 mm).

La diagnosi operatoria sopra riportata esprime una malformazione congenita dell’aorta toracica caratterizzata da grave displasia valvolare e da fragilità della parete vasale. La grave disfunzione valvolare ha causato una ipertrofia/dilatazione del ventricolo sinistro e la fragilità della parete vasale ha portato a una progressiva dilatazione aneurismatica del tratto ascendente.

L’intervento cardiochirurgico ha avuto esito favorevole.

Persiste tuttavia un rischio correlato alla presenza della protesi valvolare meccanica, alla fragilità della parete aortica non sostituita e alla terapia anticoagulante orale con warfarin.

Le complicanze potenziali sono le seguenti:

malfunzionamento protesico con conseguenti ripercussioni sulla funzione ventricolare sinistra

episodi trombo embolici

emorragie (terapia anticoagulante)

processi endocarditici sul materiale protesico

dissezione e/o rottura dell’aorta

Per ridurre il più possibile il rischio degli eventi sfavorevoli sopra elencati è consigliabile l’adozione di tutte le misure precauzionali del caso:

astensione da sforzi fisici

astensione per quanto possibile da stress emotivi

osservanza scrupolosa delle prescrizioni terapeutiche (in particolare nella gestione della terapia anticoagulante orale)

misure igieniche e comportamentali (igiene dentale – alimentazione corretta – riposo notturno ecc.)

controlli cardiologici clinici e strumentali periodici

Esula dalle competenze dello scrivente la determinazione di una invalidità in termini percentuali e il giudizio di idoneità per specifiche attività lavorative.” (doc. D)

Chiamato ad esprimersi in merito, il medico SMR, Dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale, ha affermato:

" (…)

dall’attuale documentazione non risulta una modifica dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla valutazione SAM. Vengono elencate considerazioni generiche in caso dopo sostituzione valvolare. Non vi sono elementi che possano farci discostare dalla valutazione peritale SAM eseguita in conoscenza di tutti gli elementi.” (doc. IV/Bis)

  1. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

  1. Questo TCA chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM del 21 dicembre 2009 che ha in particolare concluso per un’incapacità lavorativa del 10% nella precedente attività di cameriere/barista e per un’incapacità dello 0% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, con le limitazioni ivi descritte.

I periti, sulla base dei 3 consulti (psichiatrico, reumatologico, cardiologico), sono giunti alla convincente conclusione che l’assicurato è abile al lavoro al 90% dal 24 novembre 2008 nella sua precedente professione ed al 100% in qualsiasi altra.

Gli specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale e patologica del ricorrente, le affezioni attuali e le costatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di stenoinsufficienza valvolare aortica su monocuspide congenita e dilatazione aneurismatica dell’aorta ascendente, con esiti di sostituzione della valvola aortica dell’aneurisma dell’aorta ascendente tramite protesi tubulare valvolata (operazione di Bentall-De Bono del 5.02.2003), sindrome cervicospondilogena intermittente cronica bilaterale in alterazioni degenerative del rachide cervicale (osteocondrosi C4-C5, C5-C6 con spondilosi anteriore in parte a ponte, uncartrosi plurisegmentali), disturbi statici del rachide (iperlordosi lombare terminale con minima scoliosi ds.-convessa lombare), decondizionamento e sbilancio della muscolatura e esiti da probabili distorsioni cervicali anamnestiche e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di lievi note di qualità mista ansioso depressiva con scarsa assente ripercussione sulla capacità lavorativa, stato di allerta ipocondriaco con timori riferiti all’idea che la valvola possa fermarsi, che non assumono caratteristiche tali da identificare una sindrome ipocondriaca, ma si inseriscono nel quadro misto di base, stato misto ansioso depressivo (ICD-10 F. 41.2)

I periti e i 3 consulenti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione, richiamando alcuni atti medici (doc. AI 34-3) ed hanno valutato la capacità lavorativa del ricorrente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate i giorni 7, 12, 15 e 16 ottobre 2009 (doc. AI 34-1).

L’insorgente, in sede di progetto di decisione e nelle more processuali, ha prodotto nuova documentazione, contestando la valutazione dei periti, in particolare dal punto di vista cardiologico, e chiedendo una nuova valutazione.

Per quanto concerne la patologia psichiatrica, l’interessato ha trasmesso un certificato del 13 aprile 2010 del medico curante, dr. med. __________, FMH chirurgia, il quale ha tra l’altro rilevato, con riferimento alla malattia cardiaca, che “questo alto stato di rischio continuo naturalmente gli comporta uno stato depressivo ansioso con attacchi di Panico” (doc. C).

Questo aspetto è tuttavia già stato valutato dalla specialista in psichiatrica dr.ssa med. __________, la quale, dopo aver esaminato nel dettaglio le lamentele del ricorrente, ha posto la diagnosi di lievi note di qualità mista ansioso-depressiva con scarsa assente ripercussione sulla capacità lavorativa, stato di allerta ipocondriaco con timori riferiti all’idea che la valvola possa fermarsi che “non assumono caratteristiche tali da identificare una sindrome ipocondriaca ma si inseriscono nel quadro misto di base” e stato misto ansioso-depressivo (ICD 10, F 41,2).

Il curante (cfr., per quanto concerne il valore probatorio delle valutazioni dei medici curanti, consid. 6: il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente; cfr. DTF 125 V 353), peraltro non specialista in psichiatria, si è limitato a certificare la presenza di “uno stato depressivo ansioso con attacchi di Panico” senza tuttavia confrontarsi con le convincenti e concludenti valutazioni della perita SAM, in particolare senza spiegare il diverso orientamento della capacità lavorativa rispetto alla valutazione della dr.ssa med. __________, senza porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta (ma affermando che vi è uno uno stato depressivo ansioso con attacchi di Panico”) ed infine senza indicare se vi è stato un peggioramento dello stato di salute rispetto a quanto attestato nella perizia SAM.

Ne segue che le valutazioni della dr.ssa __________, motivate e convincenti e non sovvertite da alcun atto medico specialistico, vanno confermate.

Per lo stesso motivo, ed in particolare per l’assenza di documentazione medica specialistica, devono essere ritenute fedefacenti anche le valutazioni del dr. med. __________, FMH reumatologia, il quale ha fondato le proprie conclusioni su indagini approfondite, compiutamente motivate, scevre di contraddizioni, senza che sussistano indizi che facciano dubitare della loro attendibilità.

Circa la patologia cardiaca, vero oggetto della contestazione, l’interessato ha prodotto un certificato del suo medico curante, dr. med. __________ del 13 aprile 2010 (doc. C) ed un attestato del dr. __________, specialista in cardiologia, dell’8 giugno 2010 (doc. D), nei quali tuttavia, in sostanza, figura la descrizione della situazione patologica, già nota, del ricorrente, e l’elenco dei pericoli, delle complicanze e dei rischi cui è soggetto l’assicurato. I medici tuttavia non si confrontano con la perizia del SAM e meglio con quanto costatato dal dr. med. , del servizio di cardiologia ed angiologia dell’ di __________, il quale, posta la diagnosi di steno-insufficienza valvolare aortica su monocuspidia congenita e dilatazione aneurismatica dell’aorta ascendente, esiti di sostituzione della valvola aortica e dell’aneurisma dell’aorta ascendente tramite protesi tubolare valvolata (operazione di Bentall-De Bono il 05.02.2003), ha spiegato per quale motivo dal punto di vista cardiologico il ricorrente è pienamente abile al lavoro per tutte le attività che implicano sforzi fisici da leggeri a moderati, tra cui quelli della precedente professione di barista (doc. AI 34-28).

Come rilevato pure dai medici SMR, dr. med. __________ (doc. AI 46-1) e dr. med. __________ (doc. IV/Bis), questi certificati confermano una situazione già nota (cfr., per quanto concerne il dr. med. __________, anche il certificato del 27 novembre 2008, doc. AI 3-6, nel quale venivano già evidenziati i rischi in cui incorre l’insorgente e che è stato preso in considerazione dai periti del SAM, cfr. doc. AI 34-2).

Per cui il TCA non ha nessun motivo per scostarsi dalle valuta-zioni dei periti del SAM che hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione medica a loro disposizione ed hanno tenuto conto di tutti i mali di cui si è lamentato il ricorrente.

Va qui evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).

Non va poi dimenticato che ancora di recente, con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore ha interpellato due medici di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se specialisti, vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).

La circostanza che anche il medico curante è uno specialista va relativizzata nel senso che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. sentenza 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, cfr. anche sentenze 9C_607/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 5.3, 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, e I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2).

Inoltre, va ribadito che queste conclusioni sono state confermate sia dal medico SMR, dr. med. __________ che dal dr. med. __________, pure SMR, i quali hanno confermato le conclusioni della perizia SAM secondo cui dal 24 novembre 2008 l’insorgente è inabile al lavoro al 10% nella precedente attività e totalmente abile in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.

A questo riguardo va ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Inoltre il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei periti SAM e dei medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), a giusta ragione, l’UAI ha concluso che dal 24 novembre 2008 l’interessato è abile al lavoro al 90% nella sua precedente attività ed in misura completa in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.

In queste condizioni la richiesta di procedere con una nuova valutazione in ambito cardiologico e di assumere ulteriori prove va respinta.

Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungs-verfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

  1. In concreto, ritenuto che l’incapacità lavorativa del ricorrente nella sua precedente attività lucrativa di cameriere/barista è del 10%, l’assicurato non ha diritto ad alcuna rendita.

Infatti, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presentava dal 24 novembre 2008, secondo la perizia pluridisciplinare del SAM, una capacità al lavoro nella misura del 90% nella sua precedente occupazione, il ricorrente, per ridurre il danno, doveva continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione di cameriere/barista. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto che il grado corrispondente di incapacità lavorativa del 10% del ricorrente nella precedente attività non raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile (40%), non vi sono i presupposti per concedergli una rendita. Non raggiungendo il 20%, l’interessato non ha neppure diritto a provvedimenti professionali.

In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).

A questo proposito nella sentenza I 759/2005 del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha rammentato che:

" Du moment que l'intéressé est capable d'exercer son ancienne profession, une comparaison des revenus en pour-cent est indiquée (cf. ATF 114 V 313 consid. 3a et les références). Ainsi, le revenu d'invalide qu'il pourrait escompter gagner en mettant à profit sa capacité de travail correspond au minimum à 80% du revenu réalisable sans invalidité, dès lors que les experts du MEDAS ont attesté une diminution de rendement - de la capacité de travail - de 10% à 20%. Son incapacité de gain doit donc être fixée à 20% au maximum, ce qui n'ouvre pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité.”

In concreto l’insorgente nella precedente professione di barista/cameriere è incapace al lavoro nella misura del 10% dal 24 novembre 2008.

Ne segue che la decisione dell’amministrazione che ha respinto il diritto a prestazioni è corretta (cfr. anche art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

  1. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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