Raccomandata

Incarto n. 32.2010.167

FS

Lugano 7 settembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 giugno 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 17 maggio 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1957, allora attiva a tempo pieno quale ausiliaria presso una scuola dell’infanzia, nell’agosto 2007 ha presentato una richiesta di prestazioni AI segnalando quale danno alla salute “(…) 2001: ictus – 2004: trombofilia – 28.08.2006: tumore al seno (…)” (doc. AI 9/1-8).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso l’Uffi-cio AI, con decisioni 5 e 12 febbraio 2009 cresciute incontestata in giudicato (doc. AI 31/1-2, 32/1-2 e 33/1-3), preavvisate con progetto 10 ottobre 2008 (doc. AI 26/1-3), ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una rendita intera dal 1. agosto 2007 al 31 maggio 2008 e ad una mezza rendita dal 1. giugno 2008.

1.2. In esito alla revisione intrapresa nel giugno 2009, l’Ufficio AI, con decisione 17 maggio 2010 (doc. AI 52/1-3), preavvisata con progetto 9 marzo 2010 (doc. AI 41/1-2), ha soppresso il diritto alla rendita con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

1.3. Contro questa decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata, con argomentazioni di cui si dirà se necessario nel merito, la valutazione medica –, oltre al ripristino dell’effetto sospensivo e al beneficio dell’assistenza giudiziaria, ha chiesto, in via principale, il mantenimento del diritto alla mezza rendita anche dopo il 1. luglio 2010.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI si è opposto al ripristino dell’effetto sospensivo e – sulla base delle annotazioni 9 luglio 2010 del dr. __________ – ha chiesto di respingere il ricorso.

1.5. Con scritto 23 luglio 2010 l’avv. RA 1, oltre a trasmettere il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con la relativa documentazione, ha chiesto l’assunzione di alcuni mezzi di prova e ha formulato le proprie osservazioni in merito alle annotazioni 9 luglio 2010 del dr. __________ e al ripristino dell’effetto sospensivo.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 17 maggio 2010 – con la quale l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla mezza rendita con effetto dal 1. luglio 2010 – è conforme o meno alla legislazione federale.

L’assicurata postula il mantenimento del diritto alla mezza rendita anche dopo il 1. luglio 2010.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).

2.4. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicher-ung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).

L’Alta Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.5. L’assicurata era stata posta al beneficio di una rendita intera dal 1. agosto 2007 al 31 maggio 2008 e di una mezza rendita dal 1. giugno 2008 (doc. AI 31/1-2, 32/1-2 e 33/1-3), sulla base delle seguenti risultanze mediche.

Il dr. __________, FMH in oncologia e ematologia, nel rapporto medico 8 ottobre 2007 (doc. AI 6/2-6) – posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “(…) 1. carcinoma del seno sx – stato dopo chemioterapia neoadiuvante e adiuvante – stato dopo trattamento immunologico con Herceptin – stato dopo radioterapia adiuvante 2. trombofilia con stato dopo TIA – osteoporosi (…)” (doc. AI 6/2) –, aveva attestato un’inca-pacità lavorativa del 100% dal 29 agosto 2006 precisando che la misura e il termine della possibilità di una ripresa lavorativa non erano prevedibili.

La dr.ssa __________, FMH in medicina interna, nel rapporto medico 9 ottobre 2007 (doc. AI 18/2-8), – posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “(…) 1. carcinoma dottale invasivo del seno sx, stadio T2 multifocale N + MO G3 [ER-PR-c-erb-B2+] 07.09.2006 stadio post operatorio ypT0 YpNO 18.12.2006 – a cui è seguito il trattamento con chemioterapia neoadiuvante secondo schema TEC

  • Herceptin (2 cicli) 21.09.2006 – quadrantectomia e svuotamento ascellare 14.12.2006 – chemioterapia neoadiuvante secondo schema TEC + Herceptin (2 cicli) dal 12.01.2007 al 02.02.2007 – radioterapia adiuvante dal 04.05.2007 al 22.06.2007 – immunoterapia adiuvante con Herceptin dal 23.02.2007 al 26.06.2007;
  1. Complicazione trombosi-venosa crurale e da allora paziente anti coagulata Ad Vitam (…)” (doc. AI 18/3) –, aveva attestato un’incapacità lavorativa, tanto nella sua attività abituale quanto in un’attività adeguata, del 100% dal 29 agosto 2006. La stessa specialista – invitata dal dr. __________, medico SMR, ad aggiornare la situazione oncologica e psicopatologica (lettera del 27 febbraio 2008 sub doc. AI 21/2) – con scritto 11 marzo 2008, poste le diagnosi note, aveva precisato che “(…) al momento, dall’ultimo controllo specialistico del 27.02.2007, non si è denotato nessun segno di attività tumorale. Per quanto riguarda la problematica psicopatologica reattiva, la paziente è in trattamento con alti dosaggi di ASSI, in particolare Efexor 150 mg al giorno. Malgrado il trattamento farmacologico, la paziente è ancora molto provata, sia per i trattamenti farmacologici e strumentali subiti a seguito del tumore, sia per le possibili conseguenze dello stesso. (…)” (doc. AI 21/1).

Il dr. __________, nel rapporto medico 2 aprile 2008 (doc. AI 22/1-3) – poste le diagnosi note e sulla base degli atti – aveva attestato un’incapacità lavorativa in qualsiasi attività del 100% dal 28 agosto 2006 e del 50% dal 27 febbraio 2008 e, posta la seguente raccomandazione: “(…) supporto psichiatrico oncologico auspicato – revisione fra 6 mesi (…)” (doc. AI 22/2), aveva concluso che “(…) le condizioni attuali dell’assicurata sono ancora influenzate dalla chemioterapia secondo quanto ci viene specificato in seguito alla nostra richiesta dalla dr.ssa __________, curante, nel suo scritto del 14 marzo 2008. La non ripresa dell’attività tumorale come riportato nel referto medesimo, farebbe presagire una prognosi favorevole della patologia neoplastica sofferta dalla paziente che unitamente ai limiti delle risorse fisiche espressi dal medico curante, ci induce a considerare una ripresa dell’attività lavorativa nei termini sopraelencati, auspicando in sede di prossime revisioni una ripresa integrale dell’attività lavorativa professionale. (…)” (doc. AI 22/3).

Con decisioni 5 e 12 febbraio 2009 – rilevato che “(…) dal 1. giugno 2008 ha ripreso la consueta attività di ausiliaria presso la scuola dell’infanzia in misura del 50%, anche se, medicalmente la ripresa era già esigibile, come visto sopra, a partire dal 28 febbraio 2008. Nel caso in questione, considerato il reddito conseguito, l’incapacità medico teorica corrisponde al grado d’invaluidità. (…)” (motivazione sub doc. AI 28/1) – l’Ufficio AI aveva quindi riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1. agosto 2007 al 31 maggio 2008 e ad una mezza rendita dal 1. giugno 2008 (doc. AI 31/1-2, 32/1-2 e 33/1-3).

2.6. Al considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione di prestazioni all’assicurata.

In tale contesto, va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di maggio 2010 (momento in cui è stata emanata la decisione impugnata) e valutare se, dopo il mese di febbraio 2009, le condizioni di salute dell’assicurata hanno subito un miglioramento tale da giustificare la soppressione della rendita.

2.7. Il dr. __________, FMH in oncologia (dell’omonimo Studio Oncologia __________), nel rapporto medico di decorso 13 luglio 2009 (doc. AI 36/2-8), poste le diagnosi note, ha attestato un’incapacità lavorativa nella sua attività abituale del 50% dal 1. luglio 2008 e nell’anamnesi ha indicato che “(…) attualmente il problema principale sono importanti vampate di calore, stanchezza generalizzata che diminuiscono notevolmente la capacità lavorativa dopo alcune ore di lavoro continuo. Attualmente assume degli antibiotici in seguito ad un ennesimo infetto urinario. Lo stato generale di salute permane costante nel tempo. Dal punto di vista clinico attualmente non vi sono indizi di attività tumorale. (…)” (doc. AI 36/4).

La dr.ssa __________, nel rapporto medico 13 luglio 2009 (doc. AI 37/2-6) – posta oltre alle diagnosi note quella di “(…) esiti di stripping venoso laterale dal settembre 2008 (…)” (doc. AI 37/2) e rilevato nell’anamnesi che “(…) dopo l’ultimo rapporto medico la paziente, dopo l’evento patologico interessante il seno, ha dovuto subire diversi interventi chirurgici quali ad esempio la messa in opera e l’asportazione del PAC; è stata sottoposta a terapia chemioterapica, radioterapia. Episodio di appendicite perforata in data aprile 2007; nel 2008 una pielonefrite a dx su infezioni urinarie recidivanti. Emicrania. Depressione a carattere medio-grave in trattamento specialistico. BCPO con diverse esacerbazioni e sovrainfezioni infettive in dipendenza della situazione. (…)” (doc. AI 37/3) –, ha attestato un’incapacità lavorativa nella sua attività abituale del 50% dal 28 febbraio 2008 e precisato che “(…) la paziente riesce ad effettuare la sua attività lavorativa nella misura del 50%, non senza un sacrificio ma dall’altra parte questo suo reinserimento ha avuto anche un esito favorevole sulla psiche. Ma un'attività a tempo pieno sarebbe impossibile da effettuare viste le multi patologie che la paziente presenta. (…)” (doc. AI 37/3). La stessa specialista, nel certificato 21 aprile 2010, ha inoltre attestato che la situazione della sua paziente “(…) è peggiorata nell’ultimo periodo. Un nuovo recente evento ischemico transitorio è andato a compromettere maggiormente la già fragile situazione clinica della stessa. (…)” (doc. AI 49/2).

Il dr. __________, nelle annotazioni 18 febbraio 2010 – osservato che “(…) in considerazione della documentazione medica pervenutaci, con follow-up senologico scevro da indizi di recidiva ed in virtù delle ristabilite condizioni di salute dell’Assicurata (vedi consulti dr. __________ e dr. __________) un aumento della capacità lavorativa così come espresso nel rapporto SMR dell’aprile 2008 è medicalmente giustificata. (…)” (doc. AI 40/1) –, ha concluso per una capacità lavorativa nell’attività da ultimo svolta del 50% fino al 31 marzo 2009, del 66% dal 1. aprile al 31 agosto 2009 e del 100% dal 1. settembre 2009. Lo stesso medico, nelle annotazioni 11 maggio 2010, ha rilevato che “(…) un evento ischemico transitorio per definizione non conferisce sequele al paziente, i cui sintomi regrediscono completamente entro 24 ore dall’insorgenza. Tale evento clinico così espresso dalla dr.ssa __________, non modifica la situazione medica dell’Assicurata nella sua globalità rispetto alle nostre precedenti considerazioni. Differente la situazione se si trattasse di un ictus cerebrale ischemico, ma dalla certificazione medica, ciò non traspare. (…)” (doc. AI 51/1).

2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

2.9. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale deve concludere che dopo il mese di febbraio 2009 non é effettivamente subentrato un miglioramento della situazione valetudinaria tale da giustificare la soppressione del diritto alla rendita.

Innanzitutto va rilevato che già nel febbraio 2009 la chemioterapia e la radioterapia erano terminate e che non si denotava alcun segno di attività tumorale. Sulla base di queste emergenze il dr. __________, nel rapporto 2 aprile 2008 (doc. AI 22/1-3), aveva infatti concluso per una capacità lavorativa del 50% dal 28 febbraio 2008 e si limitava ad auspicare una ripresa integrale dell’attività professionale.

Nelle annotazioni 18 febbraio 2010 (doc. AI 40/1), senza nemmeno averla visitata e nonostante il dr. __________ e la dr.ssa __________ avessero attestato la continuazione dell’inabili-tà lavorativa al 50% (cfr. consid. 2.7 e la documentazione medica lì menzionata), il dr. __________ ha concluso per una capacità lavorativa del 50% fino al 31 marzo 2009, del 66% dal 1. aprile al 31 agosto 2009 e del 100% dal 1. settembre 2009. In particolare il medico SMR non ha addotto in cosa sia consistito esattamente il miglioramento – va qui ribadito che viste le diverse conclusioni al proposito del dr. __________ e della dr.ssa __________, per il solo fatto che il follow-up senologico fosse scevro da indizi di recidiva neoplastica non può ancora essere automaticamente dedotto che le condizioni di salute fossero ristabilite – e nemmeno ha in alcun modo motivato la tempistica dell’asserito miglioramento (capacità lavorativa del 66% dal 1. aprile 2009 e del 100% dal 1. settembre 2009). Nemmeno è possibile concludere differentemente avuto riguardo ai rapporti 20 marzo e 30 giugno 2009 (doc. AI 37/25 e 37/28-29), indirizzati alla dr.ssa __________, nei quali il dr. __________ e il dr. __________, FMH in ginecologia e ostetricia, non si sono espressi sulla capacità lavorativa.

Il TCA rileva ancora che – anche se il dr. __________, nel rapporto medico 2 aprile 2008 (doc. AI 22/1-3), aveva raccomandato un supporto psichiatrico oncologico e la dr.ssa __________, nel rapporto medico 13 luglio 2009 (doc. AI 37/2-6), nell’anamne-si medica e dati biografici rilevanti ha evidenziato una “(…) depressione a carattere medio grave in trattamento specialistico (…)” (doc. AI 37/3) – l’aspetto extra somatico non è stato minimamente analizzato dall’Ufficio AI.

Non è possibile concludere per un effettivo e rilevante miglioramento dello stato di salute anche con riferimento alle diverse valutazioni espresse – dalla dr.ssa __________ nel cerificato medico 21 aprile 2010 e nel rapporto 27 maggio 2010 indirizzato all’avv. RA 1 (doc. AI 57/18 e 57/19-20), dai medici SMR (che non l’hanno tuttavia nemmeno visitata) dr. __________ e dr. __________ nelle rispettive annotazioni 11 maggio e 9 luglio 2010 (doc. AI 51/1 e VI/bis) e dal Servizio di neurologia dell’Ospedale Regionale di __________ nel rapporto 7 giugno 2010 indirizzato alla dr.ssa __________ (doc. E) – in merito all’ultimo evento ischemico che ha portato alla degenza presso il Servizio di neurologia dell’Ospedale Regionale di __________ dal 25 marzo al 2 aprile 2010.

Inoltre, il dr. __________, nel rapporto 31 maggio 2010 indirizzato all’avv. RA 1, ha ribadito un’inabilità lavorativa del 50% dal 1. luglio 2008 e espresso la seguente valutazione: “(…) la signora RI 1 viene regolarmente in controllo da me, l’ultima volta il 22.03.2010. Attualmente permane uno stadio sub-depressivo, la signora lamenta un’importante affaticabilità. Deve sovente assumere antibiotici in seguito a degli effetti urinari recidivanti. Vi sono inoltre delle artralgie generalizzate probabilmente su base degenerativa. Tenendo conto della situazione generale e delle diagnosi sopraelencate non credo che la signora RI 1 sia in grado di riprendere un’attività lavorativa al 100%, per contro un’attività al 50% penso sia senz’altro possibile. (…)” (doc. D).

In conclusione, non essendo stato perlomeno reso verosimile un miglioramento della situazione valetudinaria dell’assicura-ta rispetto alle decisioni 5 e 12 febbraio 2009 (doc. AI 31/1-2, 32/1-2 e 33/1-3), la soppressione a titolo di revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA non è giustificata.

Ne consegue che, annullata la decisione contestata, l’insor-gente ha diritto alla mezza rendita anche dopo il 1. luglio 2010 (il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione 17 maggio 2010, cfr. art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI). Il ricorso va pertanto accolto, diventando di conseguenza l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo priva di oggetto (vedi in questo senso anche la STF 8C_311/2010 dell’11 agosto 2010 consid. 6).

2.10. L’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.

Secondo la costante giurisprudenza del TF l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6; STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009 e STF I 911/06 del 2 febbraio 2007).

2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione 17 maggio 2010 è annullata.

§§ È ripristinato, a decorrere dal 1. luglio 2010, il diritto alla rendita di invalidità precedentemente riconosciuta.

  1. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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