Raccomandata
Incarto n. 32.2010.141
FS
Lugano 27 agosto 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 maggio 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 aprile 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione 21 aprile 2010 (doc. AI 70/1-3) – dopo che con sentenza 7 maggio 2010 questo Tribunale aveva dichiarato irricevibile il ricorso interposto contro la decisione 13 aprile 2010 con la quale gli era stato comunicato che le osservazioni al progetto di decisione 21 gennaio 2010 non potevano essere considerate in quanto tardive – l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1950, al beneficio di una rendita intera dal 1. luglio 2007 al 31 luglio 2008 (doc. AI 70/1-3 e motivazioni sub doc. AI 63/1-3);
con il presente tempestivo ricorso, l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, istando per il beneficio dell’assistenza giudiziaria ha postulato l’annullamento della decisione e la trasmissione degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti istruttori;
con la risposta di causa l’Ufficio AI – sulla base delle annotazioni 21 giugno 2010 nelle quali il dr. __________ del SMR ha proposto di procedere ad ulteriori accertamenti di natura oculistica – ha chiesto il rinvio degli atti;
con lettera 7 luglio 2010 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica confermandosi nella domanda di una perizia pluridisciplinare;
con osservazioni 22 luglio 2010 – sulla base delle annotazioni 20 luglio 2010 del dr. __________ – l’Ufficio AI ha ribadito che non ritiene necessario l’allestimento di una perizia pluridisciplinare e confermato la domanda di rinvio per nuovi accertamenti di natura oculistica;
interpellato dal TCA, con lettera 9 agosto 2010, il legale dell'insorgente, ha comunicato al TCA che il suo assistito “(…) è d’accordo di procedere al rinvio immediato degli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di ulteriori accertamenti oculistici, con contestuale emissione di una nuova decisione. (…)” (XI);
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
oggetto del contendere è sapere se la decisione con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita limitata nel tempo (rendita intera dal 1. luglio 2007 al 31 luglio 2008) é conforme o meno alla legislazione federale. L’assicurato postula l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti per accertamenti;
secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84);
per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04);
nella fattispecie in esame, premesso che alla perizia reumatologica 3 marzo 2009 del dr. __________ (doc. AI 34/1-10), FMH in reumatologia e medicina interna, va conferita piena forza probatoria poiché la stessa (oltre a non essere contestata da nessun medico specialista) risulta completa, concludente, motivata e priva di contraddizioni e di elementi che portano a dubitare della sua attendibilità (DTF 125 V 351) e vista la documentazione medica prodotta in sede ricorsuale – in particolare i rapporti 16 febbraio 2010 del dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, 9 marzo 2010 del dr. __________, primario del servizio di oftalmologia e oftalmochirurgia dell’Ospedale regionale di __________, __________, 17 maggio e 23 giugno 2010 del dr. __________, FMH in chirurgia e traumatologia, e 25 giugno 2010 del dr. __________, capo clinica del servizio di neurochirurgia dell’Ospedale regionale di __________ (doc. C, D, G e H) – questo Tribunale concorda con l’Ufficio AI che – ritenute le annotazioni 21 giugno e 20 luglio 2010 nelle quali il dr. __________, medico SMR, ha concluso che: “(…) in considerazione della situazione poco chiara a livello oculistico consiglio istruttoria supplementare richiedendo un rapporto dettagliato all’oculista curante dr. __________ in merito agli eventuali limiti funzionali. Per quanto concerne il lato spalla/schiena la situazione risulta espressamente invariata rispetto alla valutazione peritale dr. __________. (…)” (V/bis) e che “(…) i rapporti del dr. __________ confermano una situazione compromessa a livello della spalla sinistra. Da notare che una lesione della cuffia era già nota (lesione sovraspinato, vedi perizia dr. __________). L’attuale esame serviva a valutare le possibilità di poter offrire un miglioramento della situazione con un intervento, ipotesi scartata in un secondo tempo. Da notare che la situazione clinica descritta dal dr. __________ corrisponde alla situazione già ben nota (vedi valutazioni dr. __________ e dr. __________) con funzionalità molto ridotta. Per quanto concerne il rapporto dr. __________ anche qui la situazione corrisponde a quella già nota e descritta. La stenosi del canale vertebrale rimane senza ripercussioni cliniche e non causa sintomi, si tratta qui di una conformazione congenita, quindi presente da tempo, referto che non richiede trattamento specifico al momento e non comporta ulteriori limiti funzionali. (…)” (IX/bis) – degli ulteriori accertamenti medici sono necessari unicamente sotto l’aspet-to oculistico. Del resto con lettera 9 agosto 2010 al TCA il rappresentante legale ha precisato che il suo assistito “(…) è d’accordo di procedere al rinvio immediato degli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di ulteriori accertamenti oculistici, con contestuale emissione di una nuova decisione. (…)” (XI, la sottolineatura è del redattore);
per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente. In questo senso le critiche sollevate al riguardo con il gravame potranno quindi essere, se del caso, riproposte in caso di ricorso contro la nuova decisione dell’Ufficio AI;
visto tutto quanto precede la domanda di rinvio degli atti all’Ufficio AI per completare l’istruttoria va accolta con la precisazione (come proposto dall’Ufficio AI) che gli ulteriori accertamenti medici dovranno limitarsi all’aspetto oculistico;
di conseguenza il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti sopra enunciati, emetta un nuovo provvedimento;
vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA). La sua domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009 e STF I 911/06 del 2 febbraio 2007);
secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Gli atti vengono rinviati all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti di cui ai considerandi, si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita.
Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti