Raccomandata
Incarto n. 32.2010.135
TB
Lugano 18 ottobre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 aprile 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
A. Il 25 gennaio 2007 (doc. 3) RI 1, nato nel 1981, ha formulato domanda di prestazioni dall'assicurazione invalidità per spondilartrite anchilosante.
B. Esperiti i necessari accertamenti medici ed economici, tra cui l'esecuzione di una perizia reumatologica e di una perizia psichiatrica, l'Ufficio assicurazione invalidità, con progetto di decisione del 10 marzo 2010 (doc. 41), poi confermato con decisione del 15 aprile 2010 (doc. B), ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato essendo il grado d’invalidità nullo (doc. A).
C. Con ricorso del 15 maggio 2010 (doc. I) l'assicurato, rappresentato da RA 1, ha chiesto l'annullamento di questa decisione ed il rinvio dell'incarto all'UAI per una maggiore valutazione medica e d'integrazione professionale, visto che il medico curante ha attestato il 29 aprile 2010 (doc. C) una totale inabilità lavorativa. Inoltre, ha rimproverato all'amministrazione di non averlo concretamente aiutato nell'ambito di una riqualifica professionale in un mestiere compatibile con il suo stato di salute degenerativo ed evolutivo. Infine, l'insorgente ha rilevato che l'Ufficio AI si è limitato ad elencare "in maniera puramente teorica e retorica, al di fuori da ogni logica di mercato del lavoro", una serie di professioni che egli potrebbe svolgere.
D. Nella risposta del 2 giugno 2010 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto la reiezione del ricorso, poiché il nuovo certificato prodotto con il ricorso non muta la situazione dato che, secondo il Servizio Medico Regionale, il medico curante ha elencato dati già noti e già adeguatamente discussi e non vi sono dunque motivi medici per un'incapacità lavorativa superiore a quella determinata con le perizie. L'UAI ha poi confermato sia il calcolo economico eseguito dalla consulente in integrazione professionale, sia la conclusione che essa ha tratto secondo cui il ricorrente non dispone del grado minimo di invalidità (20%) per avere diritto a provvedimenti di riformazione professionale.
E. Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. V).
considerato in diritto
in ordine
nel merito
Oggetto della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha agito correttamente negando il diritto al ricorrente ad una rendita AI in virtù di un grado d'invalidità nullo.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza del 14 luglio 2006, U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione).
Il perito reumatologo, sempre incaricato dall'Ufficio AI, ha accertato il 23 novembre 2009 (doc. 36) che nella sua ultima attività come verniciatore l'assicurato era abile al lavoro dal 22 maggio 2006 sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento non superante il 10%.
In un lavoro adatto al suo stato di salute, l'interessato era invece abile al 100% con rendimento pieno anche dal 22 maggio 2006, ossia come stabilito da una perizia ortopedica del 25 aprile 2006.
Sulla scorta della valutazione del 30 novembre 2009 (doc. 37) del dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, attivo presso il Servizio Medico Regionale, e del rapporto finale del 3 marzo 2010 (doc. 39) della consulente in integrazione professionale, con la decisione impugnata l'Ufficio AI ha ritenuto corrette le valutazioni eseguite dal perito reumatologo e dal medico psichiatra SMR, perciò le ha riconfermate e così pure il rifiuto ad una rendita d'invalidità a seguito del confronto fra il reddito da valido (Fr. 55'809.-) con quello da invalido (Fr. 60'150.-), che ha dato un'incapacità di guadagno - e quindi un grado AI - nulla.
Il ricorrente fa valere una diversa diagnosi reumatologica, che comporta che in realtà non è più in grado di svolgere l'attività di verniciatore, soffrendo di una patologia reumatologica evolutiva e degenerativa incurabile, le cui cure sono solo sintomatiche contro le infiammazioni e contro i dolori, che si diffondono alle varie articolazioni (spalle e ginocchia).
Nel suo rapporto del 22 luglio 2009 (doc. 33) il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha riassunto gli atti messi a sua disposizione, ha esposto l'anamnesi familiare, sistemica, socio-lavorativa, l'evoluzione della malattia, i disturbi soggettivi, la vita quotidiana e lo status psichico.
Nel porre la diagnosi, senza influsso sulla capacità lavorativa, il perito ha indicato una sindrome di somatizzazione persistente senza comorbidità psichiatrica (ICD10: F45.4); diagnosi posta in assenza di altri elementi psicopatologici, per esclusione, non avendo infatti osservato elementi oggettivi di dolore intenso e penoso.
Nella sua valutazione, lo specialista ha osservato che mancavano segni diagnostici che potessero lasciare intuire una psicopatologia, secondo i criteri DSM e/o ICD, di qualsiasi gravità e durata. Non aveva un'indicazione di perdita di integrazione sociale, non sono stati riportati trattamenti medicamentosi di interesse psichiatrico né trattamenti psicoterapeutici, né l'assicurato ha riferito segni o sintomi che potesse beneficiare o avere beneficiato di un trattamento specialistico psichiatrico. L'esperto ha pure indagato i dolori fisici dell'assicurato, concludendo di fare rivalutare questo aspetto da un perito reumatologo. Egli non disponeva di elementi per affermare che tale sintomatologia fosse insorta nel corso di una sindrome depressiva o di un disturbo psicotico.
Lo psichiatra ha concluso il suo rapporto osservando che non aveva elementi oggettivi di comorbidità psichiatrica dal momento della comparsa della sintomatologia dolorosa (fine 2005) che potessero influenzare la capacità lavorativa dell'assicurato in qualsiasi attività esigibile.
Il 14 ottobre 2009 (doc. 34) l'Ufficio AI ha quindi nominato quale perito il dr. med. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, il quale ha visitato l'assicurato il 23 novembre 2009 ed in pari data (doc. 36) ha reso il suo referto.
Il reumatologo ha esposto l'anamnesi personale, sistemica e sociale, i dati soggettivi dell'assicurato e le constatazioni oggettive, quali l'esame della colonna vertebrale e l'esame neurologico.
La diagnosi posta era di sindrome panvertebrale prevalentemente lombospondilogena bilaterale cronica in: disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta, con scoliosi dorsale sinistroconvessa scompensata, iperlordosi lombare); decondizionamento e sbilancio muscolare; minime alterazioni degenerative plurisegmentali al rachide lombare.
Nella sua valutazione, il perito ha rilevato che dal 2005 l'assicurato ha iniziato a lamentare dolori lombosacrali associati in seguito a dolori alle ginocchia. Una risonanza magnetica della colonna lombare eseguita il 9 gennaio 2006 ha mostrato un'incipiente discopatia da L3 a S1 con leggero bulging discale con leggero restringimento del canale spinale senza compressione di strutture neurali. Il giorno dopo è stata effettuata una RM delle ginocchia dalle due parti, risultate nei limiti della norma, eccetto un piccolo ganglio al ginocchio destro di 10 mm. Lo specialista ha osservato che sia nel 2007 sia nel 2008 l'interessato ha consultato altri reumatologi, i quali non hanno attestato delle incapacità lavorative. Al momento dell'esame peritale, l'assicurato lamentava dolori panvertebrali, cervicali saltuari ed interscapolari, prevalentemente lombogluteali bilaterali definiti "come un coltello", irradianti laterali nelle cosce con sensazione di addormentamento alle ginocchia bilaterali, con prevalenza delle lombalgie, con blocchi iperalgici lombari, algie presenti tutto il giorno, tendenzialmente in aumento quando l'assicurato si raddrizzava da anteflessione del tronco. L'esame clinico ha rilevato dei disturbi statici del rachide con ipercifosi della dorsale alta e iperlordosi lombare con scoliosi sinistro convessa dorsale scompensata, il manto muscolare era decondizionato, mentre la colonna cervicale risultava praticamente libera ai movimenti passivi in ogni direzione anche se dolorante; la colonna lombare era dolorante in ogni direzione, al passaggio lombosacrale risultava moderatamente limitata ovunque, dato che l'assicurato contrastava in parte i movimenti. V'era un'instabilità segmentale, mentre erano assenti deficit cervicolomboradicolari, la mobilizzazione delle articolazioni periferiche risultava libera, non erano riscontrabili sinoviti o tenosinoviti. Il perito non ha ritenuto indicata la corticoterapia, mentre ha raccomandato un intenso programma di riequilibrio e ricondizionamento della muscolatura per aumentare la resistenza agli sforzi fisici.
Rispondendo ai quesiti sottopostigli dall'amministrazione, riguardo alle conseguenze sulla capacità di lavoro e sulla capacità d'integrazione dell'assicurato, il dr. med. __________ ha risposto che giudicava come lavoro adatto allo stato di salute attuale un'attività che tenesse pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua descritta.
In un lavoro adatto allo stato di salute, l'assicurato era dunque abile al lavoro al 100% con un rendimento massimo del 100% dal 22 maggio 2006 come stabilito da una perizia ortopedica del 25 aprile 2006. Nell'ultima attività principale esercitata come verniciatore, il reumatologo ha ritenuto l'assicurato, a seguito dei limiti funzionali e di carico menzionati nel foglio allegato, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento non superante il 10%, sempre a decorrere dal 22 maggio 2006.
Nel sollevamento e trasporto di carichi di pesi medi (fino a 25 kg), la capacità funzionale fisica residua era normale, invece risultava lievemente ridotta per pesi pesanti e molto pesanti (dagli 11 ai 45 kg) ed il sollevamento di pesi inferiori ai 5 kg sopra il piano delle spalle era normale, mentre lievemente ridotto per pesi superiori ai 5 kg. Anche la manipolazione di oggetti ed attrezzi leggeri/di precisione, medi come pure pesanti oltreché la rotazione della mano era normale, mentre la manipolazione di oggetti molto pesanti era lievemente ridotta. La posizione di lavoro a braccia elevate e con rotazione era lievemente ridotta; se la posizione era seduta/eretta e piegata in avanti, inginocchiata o con ginocchia in flessione, la capacità funzionale residua era normale. Pure la capacità di mantenere la posizione seduta o eretta era normale, come anche lo spostamento per lunghi tragitti, su terreno accidentato e il salire e scendere le scale; era invece lievemente ridotta la capacità di spostarsi su ponteggi e su scale a pioli. Infine, l'uso delle mani era possibile normalmente.
Con le osservazioni al progetto di decisione del 10 marzo 2009, l'assicurato ha prodotto il rapporto del 16 febbraio 2010 (doc. 43) del dr. med. __________, FMH chirurgia, secondo cui l'assicurato è affetto da una grave malattia evolutiva insorta a fine 2005: la spondiloartrite anchilosante HLA-B27 positiva.
Il medico curante ha spiegato che si tratta di una malattia reumatica sistemica equivalente all'artrite reumatoide che inizia dalle giunture sacro-iliache e progredisce lungo tutta la colonna lombare e in senso ascendente sui ligamenti longitudinali anteriori e posteriori, che inizialmente si infiammano con le caratteristiche della sinovite e poi calcificano creando la caratteristica colonna di bambù rigida e dolorosa e difficile da curare. Questa malattia inizia in età giovanile e persiste per tutta la vita; è invalidante e deformante.
In specie, ci sarebbero tracce anche nelle due ginocchia, visto che è una malattia anche incisiva su altri settori ossei-articolari.
L'UAI ha chiesto al dottor __________ di pronunciarsi su quest'ultimo certificato medico (doc. 47) e l'8 aprile 2010 (doc. 48) il perito ha osservato di non conoscere la documentazione oggettiva sulla cui base il medico curante ha sostenuto l'esistenza di una spondiloartrite anchilosante HLA-B27. Tuttavia, il reumatologo ha supposto che il chirurgo si sia basato su dei dati che egli già conosceva, fra i quali il parere del dr. med. __________ che aveva sospettato - e quindi non ne aveva la certezza - una spondiloartrite indifferenziata HLA-B27, dato che la risonanza magnetica delle articolazioni sacroiliache risultava senza chiari segni per una sacroileite, elemento indispensabile per giungere alla diagnosi in questione. Inoltre, la RM del 2006 mostrava solo lievi segni di discopatia plurisegmentale da L3 a S1 con leggeri bulging discali senza compressione di strutture nervose, ma con lieve restringimento del canale spinale da L3 a S1; non v'erano invece alterazioni di tipo infiammatorio.
L'esperto ha evidenziato che pure il collega __________ aveva osservato che la sola positività dell'HLA-B27 non era elemento sufficiente per porre la diagnosi di spondilite anchilosante. Nel 2008 questo reumatologo ha diagnosticato una sindrome lombovertebrale cronica con tendenza alla generalizzazione dei dolori, evidenti turbe statiche, di sospetto sovraccarico funzionale con tendenza alla somatizzazione dei dolori.
Peraltro, l'interessato non aveva prodotto materiale radiologico alla visita peritale. Il dottor __________ ha quindi concluso affermando che non aveva elementi sicuri per giungere alla diagnosi di spondilartropatia sieronegativa HLA-B27 positiva e men che meno di spondilite anchilosante.
Con il ricorso l'assicurato ha prodotto il rapporto medico del dr. med. __________ redatto il 29 aprile 2010 (doc. C), in cui il chirurgo, dopo avere spiegato il metodo per la determinazione del grado di invalidità, ha esposto la nozione di spondiloartrite anchilosante.
Viste le enormi conseguenze negative che tale patologia ha su chi ne è affetto, il curante ha concluso che anche l'assicurato è inabile al lavoro al 100% per il lavoro ordinario di carrozziere.
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Nell'analisi specifica dei singoli rapporti medici, l'UAI ha affidato la valutazione dello stato di salute dell'assicurato al dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia e medicina interna. Questo perito ha visitato personalmente il ricorrente il 23 novembre 2009 ed ha potuto cerziorarsi direttamente delle sue condizioni di salute. Esaminata poi tutta la documentazione medica messa a sua disposizione, ha allestito un referto medico completo, scevro da contraddizioni ed approfondito, soffermandosi sullo status clinico del paziente, sul risultato dell'esame obiettivo eseguito, sul quadro complessivo e, soprattutto, sulla sua capacità lavorativa sia nell'attività precedente sia in altre consone al suo stato di salute.
Dal canto suo, il ricorrente si è limitato a produrre con il ricorso un certificato medico successivo alla decisione impugnata e che si riferiva soltanto all'incapacità lavorativa nella sua abituale attività di carrozziere (recte: verniciatore), senza tuttavia nulla dire riguardo al grado di capacità lavorativa residua in altre attività adeguate alle sue condizioni di salute.
Inoltre, il medico curante ha semplicemente indicato che l'assicurato è affetto da una grave malattia incurabile e degenerativa, la spondiloartrite anchilosante, che si sarebbe aggravata dal 12 dicembre 2005, ma al riguardo non ha fornito documentazione medica e clinica che comprovi questa sua diagnosi. Il chirurgo ha spiegato di che malattia si tratta ed ha elencato nel dettaglio le sue conseguenze a livello fisico. Ciò nonostante, non ha indicato su quali basi questa malattia sarebbe oggettivabile.
Per contro, il dottor __________, a cui l'UAI ha chiesto di esprimersi riguardo a questa nuova patologia, ha ben rilevato che dalle due risonanze magnetiche agli atti non era possibile oggettivare questa malattia, tanto che perfino il dr. med. __________ nel 2007 (doc. 6) diagnosticava una sospetta spondiloartrite indifferenziata HLA-B27 positiva, ma non ne aveva la certezza, proprio perché la risonanza magnetica alle articolazioni sacroiliache risultava senza chiari segni per una sacroileite e quella alla colonna lombare mostrava unicamente lievi segni di discopatia plurisegmentale da L3 a S1, con leggeri bulging discali senza compressione di strutture nervose, ma con lieve restringimento del canale spinale da L3 a S1.
Va osservato che anche il reumatologo dr. med. __________ aveva indicato nel 2008 (doc. 28) che la sola positività dell'HLA-B27 non era sufficiente per porre la diagnosi di spondilite anchilosante.
I medici SMR __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, e __________, FMH medicina interna, alla luce di tutti i suesposti certificati medici, il 13 aprile 2010 (doc. 49) hanno concluso che le osservazioni del dr. med. __________ non modificavano la precedente presa di posizione del Servizio Medico Regionale.
Il 30 novembre 2009 (doc. 37), infatti, il predetto dr. med. __________, ottenute la perizia psichiatrica e quella reumatologica, in qualità di medico SMR ha confermato sia la diagnosi di sindrome panvertebrale prevalentemente lombospondilogena bilaterale cronica accertata dal reumatologo, sia il disturbo somatoforme da dolore persistente tuttavia senza influsso sulla capacità lavorativa, che egli stesso ha diagnosticato nel mese di luglio 2009.
Rifacendosi al referto peritale, il medico SMR ha stabilito che nell'attività di verniciatore l'incapacità lavorativa dell'assicurato era del 100% ed era presente dal 12 dicembre 2005 al 22 maggio 2006.
Dopodiché, la capacità lavorativa era del 100% dal profilo psichiatrico, mentre del 90% da quello reumatologico.
In altre attività consone ai limiti funzionali riscontrati dal dr. med. __________, l'abilità lavorativa era invece del 100%.
Il medico SMR ha concluso il proprio rapporto osservando che era auspicabile un intenso programma di riequilibrio e ricondizionamento della muscolatura per aumentare la resistenza agli sforzi fisici.
Queste conclusioni, come visto, non sono state validamente messe in discussione dal ricorrente. Egli ha infatti prodotto in sede ricorsuale il parere del proprio medico curante che spiega invero una patologia, ma che non fornisce però sufficienti elementi clinici ed oggettivi per applicarla anche nel suo caso e quindi concludere che anche l'assicurato sia affetto da questa malattia.
Anzi, come visto, tre sono (addirittura) i pareri medici contrari ad ammettere l'esistenza di una spondiloartrite anchilosante HLA-B27 positiva, che dunque, secondo questo Tribunale, non va qui ritenuta per la determinazione del grado di incapacità lavorativa dell'insorgente.
Quanto all'esito della perizia in ambito psichiatrico, la stessa non è nemmeno stata messa in discussione dall'assicurato.
L'insorgente non ha dunque comprovato, mediante specifica documentazione medica, che la soluzione a cui è giunto il reumatologo interpellato dall'UAI non sarebbe credibile, ma sarebbe errata. Egli si è limitato a produrre dei certificati del suo medico curante che però, come visto, non sono suffragati da elementi oggettivabili e nemmeno si sono pronunciati, visto che hanno attestato (solo) un'inabilità totale come carrozziere (recte: verniciatore), sulla sua capacità residua in altre attività e quindi non sono di alcun aiuto.
Non va peraltro dimenticato che ancora recentemente il Tribunale federale ha confermato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, consid. 3.3; STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008).
Ancora, il medico curante, che vede il suo paziente soprattutto in fase di esacerbazione di una patologia, raggiunge facilmente una diversa impressione circa la gravità del danno alla salute rispetto a quella che può farsi un perito che non incentra il proprio esame principalmente sulle esigenze terapeutiche in un determinato momento (STF 9C_605/2008 del 2 giugno 2009, consid. 3.2.5; STF I 514/06 del 25 maggio 2007, consid. 2.2.1).
Richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 6), questo Tribunale non intravede ragioni che impediscano di condividere i risultati a cui sono giunti i medici nominati dall'Ufficio AI, uno specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, l'altro FMH in reumatologia e medicina interna, che hanno sia incontrato personalmente l'assicurato sia hanno preso visione di tutti i precedenti atti dei medici interpellati dall'insorgente.
Le conclusioni di questi esperti possono quindi essere definite chiare, complete, attendibili, logiche, convincenti, approfondite e prive di contraddizioni.
Vanno così pienamente condivise le loro considerazioni, che nel luglio 2009 rispettivamente nel novembre 2009 hanno ben valutato le capacità di lavoro presentate dal ricorrente e hanno stabilito che dal 22 maggio 2006 (per quanto concerne l'aspetto reumatologico) la capacità lavorativa dell'assicurato era del 90% nella precedente attività di verniciatore, mentre del 100% in altre attività che tenessero conto di determinate limitazioni fisiche.
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (Pratique VSI 2002 pag. 161 consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Pertanto, nell'ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve dunque sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute (STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).
Si tratta quindi ora di esaminare dal profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente.
Accertata dal medico nominato dall'UAI una capacità lavorativa residua del ricorrente del 100% in attività che tengano pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua descritta nello schema allegato alla sua perizia, nella decisione del 15 aprile 2010 l'amministrazione ha utilizzato il consueto metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute nella precedente attività (reddito da valido) con quello risultante da un'attività più leggera desunto dai salari statistici (reddito da invalido), ottenendo un grado dello 0% di incapacità di guadagno e quindi non ha concesso alcuna prestazione all'assicurato.
In realtà, però, per calcolare il reddito da valido la consulente in integrazione professionale si è basata sui dati statistici di riferimento attinenti al commercio e riparazione di autoveicoli (categoria 50), attività semplice e ripetitiva (livello di qualifica 4) svolta su 42,4 ore alla settimana, visto che nel 2007 il ricorrente era al beneficio dell'assistenza sociale e non v'erano dati certi per potere applicare il metodo straordinario utilizzabile generalmente quando l'assicurato svolge attività indipendente, come in specie dal 2005 al 2007.
La consulente ha quindi ritenuto un reddito da valido nel 2007 di Fr. 55'809.- (Fr. 4'378.- x 12 mesi), che è stato ridotto del 10% vista l'abilità lavorativa dell'assicurato del 90% nella sua precedente attività, per ottenere un reddito da valido di Fr. 50'228.-.
Visto poi che il reddito da invalido conseguibile nel 2007 è stato calcolato in Fr. 60'150.-, l'Ufficio AI ha confermato che il grado di invalidità era in concreto nullo, giacché il reddito da invalido supera il reddito da valido.
Per quanto concerne l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174 seg., il TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi in specie il mese di gennaio 2007, ossia ad un anno senza interruzioni dall'esistenza, medicalmente accertata e confermata dal medico SMR, di un'incapacità lavorativa di almeno il 40% in media (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).
Tale principio è stato poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA I 600/01 inedita del 26 giugno 2003, consid. 3.1, STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1, e cfr. anche STFA I 475/01 inedita del 13 giugno 2003 consid. 4.2).
Il TCA ha applicato tale criterio anche in materia di assicurazione sociale contro le malattie (fra le prime: STCA del 23 settembre 2003, 36.2003.18; fra le ultime: STCA del 9 marzo 2009, 36.2008.117; STCA del 7 settembre 2009, 36.2009.42; STCA del 22 settembre 2009, 36.2009.122; STCA del 4 giugno 2010, 36.2009.193).
Al riguardo va ricordato che dopo aver lavorato come verniciatore per anni, dal 2005 al 2007 il ricorrente si è messo in proprio, tuttavia conseguendo un reddito contenuto, vista la sua frequente inabilità lavorativa. Così, dal 2007 egli è in assistenza sociale.
Pertanto, questo Tribunale ritiene di non doversi scostare dal metodo adottato dall'amministrazione, essendo stato applicato conformemente alla citata giurisprudenza federale in materia, che prevede che nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si fa riferimento a valori empirici o statistici.
In specie, dovendo porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita d'invalidità (gennaio 2007), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività in ambito di "commercio e riparazione di autoveicoli" (categoria 50), attività semplice e ripetitiva (ossia il livello 4 di qualifica), per 40 ore settimanali corrisponde a Fr. 51'816.- (Fr. 4'318.- x 12 mesi).
Riportando questa cifra su 41,8 ore settimanali (anziché 42,4 ore ritenute dall'UAI) computabili nel 2006 nel settore terziario "commercio, riparazione" (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003, I 203/03, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in: La Vie économique, 9-2010, pag. 98), il salario lordo ammonta a Fr. 4'512,31 mensili (Fr. 4'318.- : 40 x 41,8) oppure a Fr. 54'147,72 per l'intero anno 2006, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a).
Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita per incapacità di guadagno (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), ritenuto un rincaro dell'1,6% nell'anno 2007 (cfr. tabella B 10.2 in: La Vie économique, 9-2010, pag. 99) si ottiene un salario lordo ammontante a Fr. 55'014,08 (Fr. 54'147,72 + [Fr. 54'147,72 x 1,6 : 100]).
L'ammontare di Fr. 55'014,08 andrebbe ritenuto come reddito da valido.
Tuttavia, considerato che il medico SMR ha fissato nel 90% l'abilità lavorativa del ricorrente nell'attività precedente di verniciatore, è il 90% del succitato importo, ossia la cifra di Fr. 49'512,67 (Fr. 55'014,08 - [Fr. 55'014,08 x 10 : 100]), che va dunque posta alla base del calcolo per determinare il grado d'invalidità.
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella sentenza del 12 ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni della Svizzera.
In un'altra sentenza del 18 ottobre 2006 (I 790/04), il TFA ha ancora rilevato:
" (…) Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”
In merito a questo cambiamento, il 23 aprile 2008 (STF 8C_399/2007 consid. 7) la Massima istanza ha affermato che "Nonostante le critiche rivolte a questa prassi, il Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per scostarsene (STF U 463/06 del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)". Ancora con sentenza del 17 marzo 2009 (8C_742/2008) l'Alta Corte ha confermato l'applicazione della tabella TA1.
Con STF U 529/06 del 28 gennaio 2008 l'Alta corte ha stabilito che qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione.
Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale”.
Nella citata sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l'adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell'8% in STF U 463/06 del 20 novembre 2007).
Questo tema è stato di definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" (…)
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
(…).
Riportando questa cifra su 41,7 ore settimanali computabili nel 2006 (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003, I 203/03, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in: La Vie économique, 9-2010, pag. 98), il salario lordo medio ammonta a Fr. 4'933,11 mensili (Fr. 4'732.- : 40 x 41,7) oppure a Fr. 59'197,32 per l'intero anno 2006, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a).
Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita per incapacità di guadagno (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), ritenuto un rincaro dell'1,6% nel 2007 (cfr. tabella B 10.2 in: La Vie économique, 9-2010, pag. 99) si ottiene un salario lordo medio ammontante nell'anno 2007 a Fr. 60'144,47 (Fr. 59'197,32 + [Fr. 59'197,32 x 1,6 : 100]).
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre in seguito esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.
Infatti, come visto, la questione a sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V 80 consid. 5b/bb).
Il TFA ha precisato, al riguardo, che se del caso occorre procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima globale consentita ammonta al 25% del salario statistico, percentuale che consente di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella presente evenienza, l'Ufficio AI non ha applicato riduzioni al reddito statistico da invalido (cfr. motivazioni espresse dalla consulente in integrazione professionale, doc. 39).
Alla luce della giurisprudenza sopra citata, il TCA non ritiene di sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione della riduzione concessa, che si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza e che peraltro non è nemmeno stato contestato dall'insorgente medesimo.
Partendo quindi da un salario da invalido di Fr. 60'144,47 e ritenuta un'esigibilità del 100% in altre attività (cfr. consid. 8), ammettendo nessuna riduzione per circostanze personali, nell'anno 2007 il reddito ipotetico da invalido del ricorrente risulta di conseguenza assommare a Fr. 60'144,47.
Confrontando ora questo dato con l'ammontare di Fr. 49'512,67 corrispondente al reddito che l'assicurato avrebbe conseguito da valido (ossia senza nessun danno alla salute) nell'anno 2007 per un'attività a tempo pieno, emerge un'incapacità al guadagno dello 0% ([Fr. 49'512,67 - Fr. 60'144,47] : Fr. 49'512,67 x 100).
Questa incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità, da non confondere con la nozione d'incapacità al lavoro), determinata confrontando il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito nel 2007 se non fosse intervenuta la malattia, con il reddito che egli avrebbe potuto percepire nel 2007 svolgendo al 100% un'altra attività confacente al suo stato di salute, risulta essere nulla e quindi inferiore al grado del 40% richiesto dall'art. 28 cpv. 1 LAI.
Il ricorso deve dunque essere respinto e la decisione impugnata confermata.
Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).
Ritenuto che, in concreto, il grado d'incapacità di guadagno del ricorrente è pari a zero, non è possibile mettere in atto i provvedimenti professionali richiesti dall'interessato.
Si rinvia, inoltre, alla risposta fornita al riguardo dall'amministrazione, non senza evidenziare che essa si è basata su quanto concluso dalla consulente in integrazione professionale.
Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.- sono poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese pari a Fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti