Raccomandata

Incarto n. 32.2010.125

Fc/sc

Lugano 16 novembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 maggio 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 31 marzo 2010 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1956, di professione cuoco, dal 1° luglio 2005 è stato posto al beneficio di tre quarti di rendita per un grado d’invalidità del 62% in quanto sofferente di una serie di patologie di natura reumatologica e psichiatrica (cfr. decisione dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero del 19 settembre 2007, doc. AI 54).

A seguito di una revisione avviata nell’aprile 2008, con decisione 31 marzo 2010, confermativa di un precedente progetto del 14 luglio 2009, l'amministrazione ha soppresso la rendita motivando come segue:

" (…)

Esito degli accertamenti:

Dall'esame della documentazione economica acquisita all'incarto in sede di revisione si rileva che lei ha ripreso l'attività lavorativa, a partire dal 1 gennaio 2008, nella misura del 50% quale cuoco presso la Casa Santa Elisabetta di Lugano.

Il guadagno annuo realizzato nel 2008 corrisponde a fr. 34'674.--.

Considerato che in assenza d'invalidità e lavorando quale cuoco presso il Ristorante t lei avrebbe potuto percepire nel 2008 un salario annuo di fr. 53'725.-- (aggiornamento secondo l'indice dei salari nominali), lei conserva una residua capacità lavorativa e quindi di guadagno del 65% con una perdita di guadagno e quindi un grado d'invalidità del 35% [(53725 - 34674) x 100 : 53725 = AI 35%].

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita si estingue.

(…)" (Doc. A)

1.2. Con ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1i, ha contestato le conclusioni dell’amministrazione e postulato in via principale l’assegnazione di una rendita intera e in via subordinata il ripristino dei tre quarti di rendita. Sostanzialmente fa valere un peggioramento delle condizioni di salute e contesta che la capacità di guadagno abbia subito un cambiamento importante e durevole. Chiede inoltre di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

1.3. Nella risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto in via principale di respingere la domanda ricorsuale principale e in via subordinata il rinvio degli atti al fine di accertare l’effettiva situazione lavorativo-economica dell’assicurato osservando:

" (…)

In merito alla valutazione posta in ambito medico, preso atto degli atti all'incarto, lo scrivente Ufficio conferma quanto già apprezzato dal SMR, il quale ha reputato dato uno ­stato di salute dell'assicurato invariato rispetto alla perizia SAM svolta nel 2006 (dal lato psichiatrico il SMR ha osservato un apparente miglioramento che ha indotto l'assicurato a riprendere il lavoro in misura maggiore di quanto gli consentisse lo stato di salute, mentre dal lato somatico non è stato oggettivato alcun peggioramento dello stato di salute, cfr. annotazione SMR dell'11 marzo 2010). Tale valutazione è stata confermata nell'attuale fase ricorsuale (cfr. annotazione SMR allegata).

Dal lato economico è corretto considerare che l'assicurato ha iniziato un'attività lavorativa quale cuoco presso __________ dal 1 ° gennaio 2008 con contratto a termine fino al 31 dicembre 2008, in seguito prolungato per tutto il 2009. I responsabili di __________ hanno dettagliato nell'attestato prodotto agli atti datato 17 settembre 2009 (cfr. doc. Al n. 72-4 e 5) come si è svolto il rapporto lavorativo con il signor RI 1: riduzione dell'attività lavorativa dal 50% al 38% da febbraio 2009 a richiesta dell'assicurato per peggioramento dello stato di salute; due periodi di assenza per malattia nel corso del 2009 (dal 01.04 al 24.04 e dal 20.05 al 30.06.2009); ambito lavorativo adeguato alle esigenze di salute del signor RI 1; indicazione di evidente calo di energia sul posto di lavoro "evidenziando a nostro parere dei limiti legati al suo stato di salute". Inoltre, il direttore della __________ ha indicato che il contratto non sarebbe stato più rinnovato per l'anno 2010 (aspetto da verificare).

In considerazione di quanto sopra, osservati gli elementi del caso e le richieste poste da parte ricorrente tramite l'allegato ricorsuale, lo scrivente Ufficio reputa di dover respingere la richiesta formulata in via principale dal ricorrente di riconoscergli il diritto alla rendita intera (grado d'invalidità almeno del 70%), osservato che non è stato reso verosimile alcun peggioramento dello stato di salute rispetto a quanto valutato dall'amministrazione con la prima decisione di rendita.

In via subordinata, lo scrivente Ufficio reputa necessario accertare l'effettiva situazione lavorativo-economica dell'assicurato (contratto con precedente datore di lavoro, verifica del mancato rinnovo, eventuale svolgimento di altre attività dall'inizio 2010) prima di procedere ad un eventuale ripristino del precedente diritto a tre quarti di rendita d'invalidità. In tal senso, si chiede al lodevole Tribunale il rinvio degli atti per procedere come indicato." (IV)

1.4. In data 22 giugno 2010 l’assicurato, tramite il suo patrocinatore, ha comunicato di acconsentire alla proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI, osservando tuttavia di ritenere pure necessario verificare se dal punto di vista medico vi sia stato un peggioramento delle condizioni di salute, tenuto conto dei certificati medici agli atti (VI).

L’Ufficio AI, nelle sue osservazioni 7 luglio 2010, ha affermato che non risultava oggettivamente dimostrato un cambiamento dello stato di salute rispetto alla valutazione eseguita nell’aprile 2006 osservando tuttavia che “eventuali successivi elementi medici prodotti all'amministrazione saranno, naturalmente, rivisti in fase istruttoria" (Doc. VIII).

Nello scritto 23 agosto 2010 il rappresentante dell’assicurato ha ribadito l’opportunità di verificare preliminarmente se vi sia stato il peggioramento valetudinario adombrato nel certificato del 2 ottobre 2009 dal dr. __________ (doc. X).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Nel merito

2.2. In lite è la questione di sapere se a ragione l’Ufficio AI ha soppresso i tre quarti di rendita di cui l’assicurato beneficiava, per motivi primariamente psichiatrici, dal 1° luglio 2005. Si tratta in altre parole di verificare se vi è stato un miglioramento delle condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato tale da giustificare, in via di revisione, la suddetta soppressione.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).

2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10, consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.5. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica notevole ossia tale da influire sulla perdita di guadagno.

Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), p. 379-380). L’Alta Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI. In questo senso si esprime anche Müller che evidenzia anche come l’art. 17 LPGA permetta espressamente la revisione della rendita solo per il futuro (Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Friborgo 2003, N. 318 - 320, p. 88).

2.6. Nell’evenienza concreta, RI 1 era stato messo al beneficio di tre quarti di rendita di invalidità dal 1. luglio 2005, per un’inabilità al lavoro del 60% in ogni attività (provvedimento del 19 settembre 2007, doc. AI 54 ). Le conclusioni dell’amministrazione si erano basate su una perizia pluridisciplinare eseguita il 26 giugno 2006 dal SAM, che, poste le diagnosi invalidanti di:

" (…)

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale medio-grave senza sintomi psicotici (ICD10 - F33.2).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10 - F45.4).

Sindrome cervicospondilogena ds. con blocchi ricorrenti, probabile intercorrente irritazione radicolare "dinamica" senza deficit motorio, asimmetria dei riflessi bicipitale e stiloradiale ridotti a ds., disturbo della sensibilità aspecifica all'arto superiore ds. su:

Ø osteocondrosi C6-7, discopatia C4-6, avanzata uncartrosi/spondilartrosi con restringimento foraminale C5-6 e C7-Th1 ds. più che a sin., C6-7 bilaterale, stenosi spinale C4-7, specialmente C4-5.

Sindrome lombospondilogena a ds. non deficitaria su:

Ø discopatie plurisegmentali discrete - moderate Th12-L4 ed L5-S1, spondilartrosi, discreta artrosi delle sacroiliache;

Ø iperlordosi lombare e cifoscoliosi ds. convessa in stato dopo Morbo di Scheuermann;

Ø DISH;

Ø decondizionamento fisico;

Ø BMI 27 Kg /m2.

Gonalgia ds. su/con:

Ø stato dopo artroscopia del ginocchio ds. con meniscectomia mediale e parziale il 26.07.2005 per lesione del corno posteriore e del ganglio meniscale anteriore;

Ø pregressa rottura del ligamento crociato posteriore;

Ø incipienti note gonartrosiche (minori). (…)" (Doc. AI 31/10)

concludeva per un’abilità lavorativa del 40% sia nell’attività precedentemente svolta di cuoco che in altre attività. Sottolineato come la limitazione della capacità lavorativa fosse da ricondurre soprattutto alla patologia psichiatrica, gli specialisti avevano in particolare esposto quanto segue:

" (…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Soprattutto la patologia psichiatrica ha un influsso sulla capacità lavorativa dell'A.. La patologia reumatologica ha un influsso meno importante sulla capacità lavorativa.

L'importante riduzione della capacità lavorativa è dovuta soprattuto al rallentamento psichico, accompagnato dalla diminuzione della capacità di concentrazione e di attenzione, che influiscono sulla produzione lavorativa in modo tale da rendere l'A. lento nell'esecuzione delle mansioni, inaffidabile discontinuo e con una maggiore affaticabilità dopo alcune ore di lavoro. Inoltre, anche se non è stato constatato, il dolore potrebbe influire negativamente sul vissuto psicologico dell'A., influenzando negativamente la sensazione di sicurezza personale. Le limitazioni per quanto riguarda la patologia reumatologica si riferiscono specialmente a lavori pensanti di cucina, come ad esempio sollevare pentole pesanti (15 – 20 kg) in posizioni inergonomiche, rimestare alimenti con movimenti monotoni e ripetitivi per periodi prolungati, mantenere una posizione statica ed eretta per lungo tempo (superiore a 45 min.) ed eventualmente in inclinazione anteriore del tronco ed il passaggio rapido da temperature calde a fredde, nonché il trasporto di alimenti pesanti (casse di bibite, imballaggi di alimenti all'ingrosso).

La capacità lavorativa del 40% esiste dall'8.07.2004, data del primo ricovero in una clinica psichiatrica.

  1. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Anche in altre attività adatte, la capacità lavorativa è dell'ordine del 40%, limitata soprattutto dalla patologia psichiatrica. Il trattamento psicofarmacologico attuale è adeguato. Il trattamento psicoterapico e psicosociale dovrebbe attivare ancora di più gli aspetti cognitivi ed interattivi residuali con l'obiettivo di attenuare il processo regressivo dell'apparato psichico. In considerazione delle caratteristiche del quadro psicopatologico non ê indicato procedere a nessun provvedimento di integrazione professionale, in quanto le capacità d'apprendimento sono scarse ed alterate.

Dal punto di vista teorico-reumatologico puro, per un'attività leggera ed adatta, non vi è un'incapacità lavorativa che si ripercuota sulle ore di presenza giornaliera. Il nostro consulente reumatologo valuta comunque un rendimento ridotto nella misura variabile, attorno al 10% per tale attività leggera: porto di pesi inferiori ai 5 massimo 10 Kg, non ripetutamente, trasporto di oggetti di media dimensione, posizione alternata senza movimenti monotoni e ripetitivi dell'arto superiore ds., evitando attività sopra l'orizzontale e/o con rotazioni ripetute del collo. In un team di lavoro dove l'A. può farsi aiutare da aiuto-cucina, l'incapacità lavorativa può essere valutata al pari di un'attività leggera. La marcia non risulta limitata per periodi di tempo inferiori all'ora, da evitare comunque posizioni inginocchiate ripetuti sul ginocchio ds. o posizioni con il ginocchio in flessione o rotazione. Visti i disturbi della sensibilità, sono da evitare la manipolazione di oggetti di precisione. Anche lavori pesanti - molto pesanti (porto di pesi superiori ai 20

  • 25 Kg) ed attività prevalentemente sopra l'orizzontale, come anche posizioni inergonomiche o statiche prolungate sono da considerare controindicate. (…)" (Doc. AI 31/13-14)

Interpellata la consulente professionale, la quale, nel suo rapporto del 6 ottobre 2006, aveva concluso per un conseguente grado di invalidità del 62% (doc. AI 38), l’amministrazione aveva quindi riconosciuto all’assicurato tre quarti di rendita a decorrere dal

  1. luglio 2005 (provvedimento del 19 settembre 2007, cfr. consid. 1.1).

All'inizio del 2008 l’amministrazione è venuta a conoscenza del fatto che l’assicurato lavorava, dal gennaio 2008, come cuoco nella misura del 50% e quindi, dopo aver chiesto informazioni in merito all’attività svolta e interpellato il medico curante, dr.ssa __________ – la quale, nel suo rapporto all’AI del 4 maggio 2008, poste le diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente, sindrome da dipendenza da farmaci sedativi ed ipnotici in personalità emotivamente instabile tipo impulsivo, grave artrosi della colonna cervicale, sindrome cervicovertebrale e toracovertebrale, gonalgia destra”, concludeva per un’incapacità lavorativa del 70% dal 20 marzo 2008, doc. AI 59, ha deciso per la soppressione della rendita con progetto di decisione del 14 luglio 2009 (doc. AI 67).

In data 22 luglio 2009 il suo datore di lavoro ha comunicato che l’assicurato aveva diminuito la sua percentuale lavorativa dal 50% al 40% dal 1. febbraio 2009, per motivi di salute (doc. AI 69-1).

La curante dell’interessato nel suo certificato del 19 settembre 2009 ha dal canto suo affermato:

" (…)

Egregi signori , vi inoltro il presente certificato medico per notificarvi un peggioramento delle condizioni di salute sia fisica che psichica del signor RI 1, verificatosi gradualmente a partire dalla scorsa primavera, quando in effetti gli ho certificato una inabilità lavorativa al 100% dal 1 aprile al 26 aprile ed in seguito ancora dal 20 maggio al 30 giugno, dal 1 luglio ho certificato che egli era abile lavoro solo nella misura del 38% . Egli risulta invalido nella misura del 62 % e dal 1 gennaio 2008 lavora al 50% come cuoco presso ____________________ __________ con un iniziale miglioramento soprattutto della sua situazione psichica, potendosi nuovamente sentire "utile" ed in una certa misura integrato nel mondo lavorativo.

Purtroppo egli si lamenta di dolori cronici cervicali, alle spalle ed alle braccia ed inoltre al ginocchio destro con senso di cedimento; tali dolori sono resistenti alla terapia farmacologica in corso e migliorano poco anche se esegue continuamente fisioterapia . Egli si è rivolto all'ortopedico Dr. __________ che ha predisposto accertamenti, l'ultimo dei quali ( RM colonna lombare) è appena stato effettuato alla __________ e non dispongo ancora del referto. Il signor RI 1 si rende conto che fisicamente non riesce più a lavorare come cuoco anche in misura ridotta e per tale motivo il suo umore peggiora con conseguente tendenza all'abuso medicamentoso. Penso che questa situazione probabilmente non potrà migliorare; anzi è da attendersi un peggioramento della poliartrosi e di conseguenza dei dolori; per tale motivo chiedo che la posizione del signor RI 1 nell'ambito della quantificazione del grado di invalidità venga rivalutata." (Doc. AI 70/2)

In data 25 ottobre 2009 la dr.ssa __________ ha fatto pervenire all’amministrazione un referto radiologico relativo a una risonanza magnetica fatta eseguire al rachide lombare dal dr. __________, ortopedico, segnalando una grave artrosi anche della colonna lombare con discopatie degenerative multiple a vari livelli specialmente da D12 fino a L3 oltre che una protrusione intraforaminale sinistra a livello L4-L5 con possibile conseguente compressione radicolare. Nel suo scritto del 2 ottobre 2009 il dr. __________ affermava che “purtroppo per la sua situazione globale fisica e psichica difficilmente il signor RI 1 potrà continuare a lavorare ma sarà presumibilmente invalido al 100%. (…)" (Doc. AI 74/2).

D’altra parte, in data 22 settembre 2009 la __________, psichiatra del Servizio psico-sociale cantonale, ha segnalato un peggioramento psicofisico del signor RI 1, avvenuto negli ultimi mesi, richiedendo una rivalutazione del suo caso (doc. AI 72).

Nelle sue annotazioni del 15 dicembre 2009 il medico SMR dr. __________ ha osservato che la documentazione prodotta non dimostrava un cambiamento dello stato di salute successivamente all’aprile 2006 (doc. AI 77). In data 28 gennaio 2010 precisava tuttavia che era opportuno chiedere alla __________i “un rapporto con indicazioni sull'evoluzione del danno della salute, l'obiettività clinica attuale e le ripercussioni sulla capacità lavorativa dal suo punto di vista" (Doc. AI 80).

Con rapporto 2 marzo 2010 la __________, poste le diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità (ICD-10 F33.1), disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo, (ICD-10 F60.30), sindrome di dipendenza da farmaci sedativi ed ipnotici (ICD-10 F13.24), sindrome da dipendenza etilica, attualmente in remissione (ICD-10 F10.20)”, ha osservato come lo stato clinico fosse caratterizzato da fluttuazione dell'umore con incapacità di concludere qualsiasi attività, con prognosi incerta e come il decorso, in concomitanza con la ripresa dell'attività lavorativa abituale di cuoco, avesse dimostrato un peggioramento delle condizioni di salute, nel senso di una riacutizzazione della sintomatologia depressiva (in particolare con deflessione del tono dell'umore, tensione endopsichica, difficoltà a gestire stress di qualsivoglia natura ed insonnia con tendenza all'automeditazione, deficit di memoria e difficoltà di concentrazione, ritiro sociale, difficoltà ad avere relazioni interpersonali). La specialista ha pure sottolineato un peggioramento delle condizioni fisiche, con i limiti ad esse associati, da valutare dal medico curante e ha concluso valutando la capacità lavorativa a livello psichiatrico nella misura del 40% (doc. AI 81).

Nelle annotazioni 11 marzo 2010 il dr. __________ ha affermato:

" (…)

Rapporto __________ del 2 marzo 2010:

Diagnosi: sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità (ICD-10 F33.1), disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo, (ICD-10 F60.30), sindrome di dipendenza da farmaci sedativi ed ipnotici (ICD-10 F13.24), sindrome da dipendenza etilica, attualmente in remissione (ICD-10 F10.20). Lo stato clinico è caratterizzato da fluttuazione dell'umore con incapacità di concludere qualsiasi attività. In un periodo di discreto benessere è stata ripresa l'attività lavorativa abituale di cuoco [nel gennaio 2008, n.d.r.], il decorso ha dimostrato come il paziente ha presentato un peggioramento delle condizioni di salute. Prognosi incerta.

Perizia SAM del 26 giugno 2006:

Il consulente psichiatra Dr. __________ ha posto le diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale medio-grave senza sintomi psicotici (ICD-10 F33.2), sindrome da dipendenza d'alcool (ICD-10 F10.20), stato d'astinenza, e sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4). Pregressa sindrome da dipendenza da farmaci sedativi ed ipnotici all'occasione della perizia SAM (visita del 21 aprile 2006). L'incapacità lavorativa era quantificata con il 60% dal 2003 per ogni attività esigibile. La prognosi era ritenuta riservata, suscettibile di peggioramento. Il consulente sottolinea che il quadro clinico è fluttuante con momenti di peggioramento e di miglioramento dello stato psichico, senza mai ritornare ad un livello adattativo adeguato dello stato psichico.

In complesso, lo stato psichico è pertanto rimasto stazionario e corrisponde a quanto rilevato all'occasione della perizia SAM. Un apparente miglioramento ha indotto a riprendere il lavoro in misura maggiore di quanto consentiva lo stato di salute. Dal punto di vista somatico non è oggettivato un peggioramento dello stato di salute. La prognosi è riservata." (Doc. AI 83/1)

Di conseguenza l’Ufficio AI, mediante la decisione contestata del 31 marzo 2010, ha soppresso la rendita considerando come alla luce della ripresa dell’attività lavorativa il grado di invalidità fosse quantificabile nel 35% e, quindi, in misura insufficiente per l’attribuzione di una rendita (doc. AI 87).

Nel suo ricorso l’assicurato rinvia a un certificato del 5 aprile 2010 della curante __________ del seguente tenore:

" (…)

Diagnosi

  1. Grave poliartrosi con:

. grave artrosi della colonna cervicale: restringimento del canale vertebrale a livello C4-C5 e C6-C7, restringimento del forame di coniugazione C6- C7 sinistro maggiore che destro con cervicobrachialgie ricorrenti specialmente a sinistra

. scoliosi destroconvessa dorsale con sindrome cervicovertebrale e toracovertebrale

. lombosciatalgia destra su discopatie lombari multisegmentali specialmente L2-L3-L4, iperlordosi lombare

  1. Gonalgia destra. St. da artroscopia ginocchio destro con parziale meniscectomia mediale (26.07-2005) Dr. __________: rottura del legamento crociato posteriore; piccolo ganglio del compartimento anteriore

  2. Sindrome depressiva ricorrente:

  • attuale episodio medio-grave con perdita di autostima e sentimento di inadeguatezza reattivi a situazione lavorativa e familiare (pratica di separazione-divorzio)

  • stato da episodio depressivo grave (primavera 2005)

  • tentamen suicidale anamnestico (06.07.2004)

  1. Sindrome da dipendenza da farmaci sedativi ed ipnotici ed antidolorifici in personalità emotivamente instabile e sindrome da dolore cronico

  2. Stato da emopneumotorace traumatico nel settembre 2004

  3. Ernia iatale con malattia da reflusso gastroesofageo peggiorata da aumento ponderale in parte indotto da terapia farmacologica antidepressiva ed antidolorifica

  4. Ernia inguinale destra nota dal 04 -2008,

Osservazioni:

Gentile Signora __________ su richiesta del paziente mi permetto di reinviarle il contenuto della lettera spedita al vostro ufficio lo scorso 25.10.2009 siccome il paziente mi ha riferito che non siete ancora in possesso di tale scritto . Nel referto della RM del rachide lombare che il Dr. med. __________ aveva fatto eseguire lo scorso 18.09.2009 viene segnalata una grave artrosi anche della colonna lombare con discopatie degenerative multiple a vari livelli specialmente da Th 12 fino a L3; inoltre a livello L4-L5 vi è una protrusione intraforaminale sinistra che potrebbe causare una compressione radicolare.

Anche il Dr. __________ segnala nella sua lettera indirizzata a me che purtroppo per la sua situazione globale fisica e psichica difficilmente il signor RI 1 potrà continuare a lavorare ma sarà presumibilmente invalido al 100%.

Questa lettera fa riferimento anche alla mia precedente datata 25.10.2009.

Resto in attesa della vostra presa di posizione e della convocazione del Signor RI 1 presso i vostri servizi di accertamento per la rivalutazione del diritto alla rendita di invalidità e vi invio cordiali saluti." (Doc. AI 89/1-2)

I medici SMR dr. __________ hanno affermato il 7 giugno 2010 che dalla documentazione medica a disposizione risultava uno stato di salute invariato (IV).

2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, 1997, p. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

2.8. Nella fattispecie, l’Ufficio AI in sostanza pur ritenendo sostanzialmente invariata la situazione valetudinaria dell’assicurato, ha soppresso la rendita sostenendo un miglioramento delle sue condizioni economiche tale da ammettere un conseguente grado di invalidità del 35%.

L’amministrazione si è basata sugli accertamenti esperiti presso la datrice di lavoro dell’assicurato, dai quali è risultato che il ricorrente aveva intrapreso un’attività lavorativa quale cuoco presso la __________ dal 1. gennaio 2008 sino alla fine del 2009, lavorando sino al febbraio 2009 al 50%, e in seguito al 38% (doc. AI 72).

Ora, al riguardo, vista la documentazione agli atti, appare verosimile che al momento della resa dell’atto amministrativo litigioso le condizioni economiche/professionali dell’assicurato fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini.

Del resto, esaminate le considerazioni esposte in sede ricorsuale, anche l’amministrazione ha dichiarato di ritenere necessario procedere a nuovi accertamenti intesi a chiarire l’effettiva situazione lavorativo-economica, esaminando in particolare il contratto concluso con la __________ e chiarendo le circostanze e i motivi che hanno portato al mancato rinnovo di tale rapporto di lavoro. Sarà inoltre indispensabile accertare in che misura l’assicurato abbia svolto altre attività in seguito, rispettivamente le potrebbe svolgere.

Questa Corte deve quindi condividere la necessità di esperire ulteriori chiarimenti di natura economica/professionale, ritenuto come la documentazione all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sulla situazione economica/professionale dell’assicurato sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento amministrativo querelato (DTF 132 V 215 e 121 V 362).

Quanto all’aspetto somatico, il dr. __________, allegato un referto MR rachide lombare nativo del 18 settembre 2009 concludente per la presenza di “discopatie croniche multiple nei livelli compresi tra D12 e L3; a livello L4-L5 piccola protrusione intraforaminale sinistra, contatto radicolare non escluso” ha concluso, tra l’altro, per l’esistenza di : “discopatie multiple tra D12 e L3, foraminale L4-L5” osservando come il paziente lamentasse “ultimamente forti lombalgie con a volte episodi di radicolo-patia a livello del matoma L4-L5”. A detta di questo specialista nell’eventualità di un mancato miglioramento nel futuro immediato sarebbe stato da prendere in considerazione un blocco perineurale dei segmenti più dolenti (doc. AI 74).

Viste tali conclusioni, e richiamate altresì quelle della dr.ssa __________ (cfr. rapporto del 4 maggio 2008, doc. AI 59, certificati del 19 settembre e del 25 ottobre 2009, nei quali la curante sottolinea soprattutto un peggioramento della “grave poliartrosi”, doc. AI 70 e 74; cfr. anche il certificato del 5 aprile 2010, doc. AI 89), considerato come nella perizia pluridisciplinare del 26 giugno 2006 (la quale va ritenuta affidabile, dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati, cfr. consid. 2.7) i periti del SAM si fossero fondati, tra l’altro, su degli esami radiologici eseguiti in data 12 aprile 2006 (doc. AI 31/9), e quindi quasi quattro anni prima della decisione qui impugnata, e rilevato altresì come a quell’epoca avessero ritenuto poco significative le limitazioni sulla capacità lavorativa derivanti dalle patologie somatiche (il reumatologo aveva valutato un rendimento ridotto “solo” nella misura del 10%, doc. AI 31-21), questo Tribunale non può escludere con la sufficiente tranquillità che un peggioramento della situazione reumatologica/ortopedica sia subentrato in un periodo antecedente al momento della resa del provvedimento. È quantomeno verosimile che al momento della resa dell’atto amministrativo litigioso lo stato di salute dell’assicurato e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili fossero tali da giustificare ulteriori indagini mediche.

Di conseguenza appare ragionevole che l’amministrazione sottoponga le risultanze della MR rachide lombare del 18 settembre 2009 così come i recenti certificati agli atti, al SAM, chiedendogli di esprimersi sull’evoluzione della situazione dell’assicurato rispetto alla valutazione reumatologica effettuata nell’aprile 2006, e stabilisca quindi se, ed eventualmente in che misura, dalle stesse risulti una modifica delle condizioni dell’assicurato tale da influire sulla capacità lavorativa e, nell’affermativa, quando la stessa potrebbe essere intervenuta. Una volta aggiornata la perizia del SAM e, se del caso, effettuata una nuova valutazione globale della capacità lavorativa, che tenga conto delle varie patologie di cui soffre l’assicurato, l’Ufficio AI provvederà ad emettere un nuovo provvedimento.

D’altra parte, deve essere osservato che per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, come attestato dal medico SMR dr. __________ in data 11 marzo 2010 (doc. AI 83; cfr. sopra consid. 2.6), le recenti valutazioni specialistiche effettuate (cfr. i certificati del 22 settembre 2009 e del 2 marzo 2010 della dr.ssa __________, doc. AI 72 e 81) documentano invece una situazione sostanzialmente invariata rispetto alla perizia del SAM del giugno 2006, circostanza questa del resto ammessa sostanzialmente anche dal ricorrente (cfr. ricorso, p. 20). Non si rende quindi necessario procedere ad un ulteriore accertamento psichiatrico.

Per quanto precede, il ricorso va accolto e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.

2.9. Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA). La sua domanda di assistenza giudiziaria diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009 e STF I 911/06 del 2 febbraio 2007).

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.8 e renda una nuova decisione.

  1. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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