Raccomandata
Incarto n. 32.2010.114
FS
Lugano 28 ottobre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 marzo 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione 30 ottobre 2002, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1, classe 1967, poiché sulla base degli accertamenti medici ed economici esperiti (cfr. in particolare la perizia 3 agosto 2001 del dr. __________ sub. doc. AI 26/1-12, la proposta 21 ottobre 2002 della dr.ssa __________ sub doc. AI 43/1 e il rapporto finale 27 agosto 2002 con la comunicazione 22 ottobre 2002 del consulente in integrazione professionale sub doc. AI 35/1 e 44/1), egli non presentava un grado d’inva-lidità pensionabile (doc. AI 47/1-3).
1.2. Con decisione su opposizione 21 aprile 2005 (doc. AI 62/1-4), cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di cui alla lettera 28 febbraio 2004 del dr. __________ corredata dal rapporto 6 febbraio 2004 della dr.ssa __________ (doc. AI 53/1 e 53/2).
1.3. L’Ufficio AI, nell’ambito di una nuova richiesta di prestazioni inoltrata il 17 ottobre 2005 tramite l’__________ (doc. AI 67/1), con decisione 19 settembre 2006 – sulla base della perizia 16 giugno 2006 del dr. __________ (doc. AI 78/1-13) – ha respinto la domanda di prestazioni in quanto lo stato di salute non era peggiorato (doc. AI 86/1-3).
Questa decisione è stata confermata da questo Tribunale con giudizio del 17 luglio 2007 (doc. AI 100/1-20) e dal Tribunale federale con sentenza del 25 agosto 2008 (doc. AI 105/1-9).
1.4. Nel mese di novembre 2008 – tramite la lettera 25 novembre 2008 del dr. __________ con allegato il rapporto 3 dicembre 2007 del Pronto soccorso (doc. AI 110/1 e 110/2) – l’assicurato ha chiesto una rivalutazione del suo caso.
Mediante decisione 31 marzo 2010 (doc. AI 121/1-2), preavvisata con progetto 4 febbraio 2010 (doc. AI 117/1-2), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda sulla base della seguente motivazione:
" (…)
Con decisione del 19.09.2006 avevamo respinto la precedente richiesta di prestazioni, tale decisione è stata confermata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni con sentenza 17.07.2007 e dal Tribunale federale il 25.08.2008.
Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data.
Con la nuova richiesta non è stato credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione, le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile.
Per quanto concerne le osservazioni presentate in data 01.03.2010, per tramite dell’Avv. RA 1 (del quale tuttavia non siamo in possesso della relativa procura), avverso il progetto di decisione del 04.02.2010, constatiamo che non vengono apportati elementi oggettivi atti a modificare la valutazione espressa dall’amministrazione.
Inoltre, entro i termini previsti per l’inoltro delle osservazioni e fino all’intimazione della presente decisione, non è stata presentata alcuna documentazione medica specialistica a sostegno delle proprie argomentazioni.
In assenza di nuovi elementi medici oggettivi giustificanti una diversa valutazione della pratica, il progetto di decisione del 04.02.2010 viene confermato.
(…)" (doc. AI 121/1-2)
1.5. Contro la decisione 31 marzo 2010 dell’Ufficio AI l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, insorge al TCA e, sulla base della documentazione medica prodotta, postula, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti all’amministrazione per entrata nel merito e emanazione di una decisione formale suscettibile di ricorso, e, in via subordinata, il riconoscimento del diritto ad una rendita AI del 75% con un grado d’invalidità di almeno il 60%.
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – sulla base delle annotazioni 10 maggio 2010 del dr. __________, medico SMR FMH in medicina generale e perito certificato SIM, a cui è stata sottoposta la documentazione medica prodotta con il ricorso – postula invece la reiezione del ricorso rilevando che “(…) il Dr. __________ del SMR dell’AI ha osservato che “la documentazione radiologica esclude un sostanziale peggioramento radiologico a livello lombare o cervicale rispetto alla situazione presente in occasione della perizia del dr. __________ nel 2006. Il medico curante riprende una valutazione già espressa nei rapporti precedenti (vedi 21.5.2005) (ndr. recte: 21.11.2005). Conclusione: assenza di modifica dello stato di salute” Sostanzialmente, il SMR dell’AI ha potuto constatare il contenuto della nuova certificazione medica prodotta dall’assicurato e disporre per uno stato valetudinario già a conoscenza dell’UAI. A titolo puramente abbondanziale, si precisa altresì che i referti sub doc. B, C e D incarto TCA si riferiscono ad un periodo successivo rispetto alla data della decisione impugnata (31.3.2010) la quale – si ricorda – delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali. (…)” (IV).
1.7. Con scritti 14 e 16 giugno 2010 – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nei considerandi di merito – l’avv. RA 1 ha confermato le richieste ricorsuali e prodotto il rapporto 16 giugno 2006 del dr. __________ (VIII, X e allegato doc. E1).
1.8. Con scritto 22 giugno 2010 l’Ufficio AI ha confermato la risposta di causa osservando che con la stessa “(…) ha già preso debitamente posizione sullo scritto del curante Dr. __________ (il contenuto dello scritto sub. doc. E1 risulta in effetti sostanzialmente identico a quello di cui al doc. D incarto TCA) sia sui due referti radiologici del 16.4.2010 (…)” (XII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
2.2. Oggetto del contendere è solo la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.
Per costante giurisprudenza l’autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione, se del caso su opposizione, emessa da un’autorità amministrativa competente (STF 9C_302/2009 dell’8 giugno 2009; DTF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti).
Mancando l'oggetto suscettibile di essere impugnato e difettando quindi un presupposto processuale, la domanda subordinata con la quale l’insorgente ha chiesto di essere posto al beneficio di tre quarti di rendita con un grado d’invalidità di almeno il 60% è irricevibile.
Nel merito
2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Inva-lidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.4. Va qui ricordato che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).
Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.5. Nel caso in esame occorre esaminare se l’insorgente ha reso verosimile un rilevante peggioramento delle proprie condizioni di salute.
Innanzitutto, questo TCA concorda con le valutazioni 27 gennaio e 10 maggio 2010 nelle quali il dr. __________, medico SMR, ha concluso che:
" (…)
Decisione UAI di rifiuto di prestazioni del 2006 confermata dal TCA e dal TF
Attuale breve certificato dr. __________ del 25.11.2009:
viene fatto valere problematica cervicale dopo infortunio del 3.12.2007
unica documentazione rapporto PS del 3.12.2007
valutazione:
l’attuale documentazione è assolutamente insufficiente per comprovare una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato.
Se effettivamente vi fosse un trauma della colonna cervicale sostanziale in oltre 2 anni vi sarebbero state valutazioni specialistiche.
(…)" (doc. AI 115/1)
" (…)
Assicurato nato nel 1967, peritato nel 6.2006 dal dr. __________
Diagnosi: sindrome lombo vertebrale cronica e recidivante con anamnesticamente irradiazione nella gamba destra con/da
spondilolisi vera bilaterale di L5 con olistesi di I° su S1 (circa10 mm)
condrosi L5/S1
instabilità segmentale L5/S1
Nuova domanda di prestazioni AI 11.2008 (poco dopo la sentenza di rifiuto in merito alla precedente richiesta).
Vedi nota SMR del 27.1.2010
Decisione UAI 31.3.2010: non entrata in materia
Ricorso
Referto RM colonna cervicale del 16.4.2010: “reperti in pratica nella norma”
Referto RM colonna lombare del 16.4.2010: referti già presenti nel 2003
Lettera del dr. __________ del 29.4.2010 indirizzata al rappresentante legale: viene affermato un peggioramento della sintomatologia a livello lombare e cervicale. Egli ritiene che in considerazione dei referti RM (vedi sopra) l’assicurato sia inabile almeno al 50%.
Valutazione:
la documentazione radiologica esclude un sostanziale peggioramento radiologico a livello lombare o cervicale rispetto alla situazione presente in occasione della perizia del dr. __________ nel 2006. Il medico curante riprende una valutazione già espressa nei rapporti precedenti (vedi 21.5.2005 [ndr. recte: 21.11.2005]).
Conclusione:
assenza di modifica dello stato di salute
(…)" (IV/bis)
In effetti, già nel rapporto 17/21 novembre 2005 (doc. AI 72/1-2), il dr. __________, FMH in medicina interna – posta la diagnosi di “(…) sindrome lombo vertebrale in paziente con spondololistesi L5-S1 su spondilolisi bilaterale, iniziale discopatia L4-L5. Insufficienza-instabilità segmentaria lombare inferiore e lombosacrale – sindrome cervico-vertebrale su turbe statiche (…)” (doc: AI 72/1) –, aveva attestato che:
" (…)
In passato il paziente ha presentato delle litiasi renali trattate con lipotripsia. Da più anni lamenta una sintomatologia dolorosa in sede lombare con frequente acutizzazioni e bloccaggi della colonna lombare. Vi sono pure apparsi più recentemente dei dolori cervicali associati a volte delle parestesie agli arti anteriori.
Importanti recidivanti dolori in sede lombare. Episodi di cervicalgia.
Spiccata dolenzia intersezione tendinea muscolare in sede cervicale sia e soprattutto in sede lombare associate a contratture muscolari.
(…)" (doc. AI 72/2)
Il dr. __________ – dopo che il TF con sentenza del 25 agosto 2008 aveva confermato la STCA 17 luglio 2007 con la quale questo Tribunale aveva a sua volta confermato la decisione 19 settembre 2006 con la quale l’Ufficio AI aveva negato il diritto a prestazioni (doc. AI 86/1-3, 101/1-20 e 105/1-9) –, nello scritto 25 novembre 2008 indirizzato all’Ufficio AI, non ha poi posto delle nuove diagnosi limitandosi ad osservare che “(…) attualmente il paziente presenta però soprattutto una sintomatologia dolorosa in sede cervicale e dorsale così come delle cefalee insorte dopo un incidente stradale avvenuto il 3.12.2007 (vedi rapporto del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________). Per questa sintomatologia dolorosa il paziente è stato ripetutamente sottoposto a cure medicamentose e fisioterapiche senza ottenere un beneficio significativo. Vi sarei quindi grato di convocare il paziente per una vostra rivalutazione. (…)” (doc: AI 110/1).
Dal menzionato rapporto 3 dicembre 2007 del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ – che riferisce del tamponamento da dietro a bordo della propria auto subito dall’assicurato – risulta: “(…) non trauma cranico, non amnesia, non perdita di conoscenza, non nausea né vomito. Riferisce inoltre la presenza di una lieve disestesia a livello del dito I della mano SX (mano sul volante al momento dell’impatto). Piede sul freno. Clinicamente si presenta una dolenzia alla palpazione degli processi spinosi TH2/TH3/TH4 e della muscolatura. Flessione/estensione, rotazione sx/dx del collo limitate per dolore. Lateroflessione sx/dx indolente. Lo status neurologico risulta nella norma, nervi cranici s.p., forza e sensibilità arti superiori conservate, riflessi bilateralmente uguali. Le radiografie della colonna cervicale/dorsale e del DENS non mostrano evidenti fratture ossee. (…)” (doc. AI 110/2).
Sempre il dr. __________, pure nel rapporto 29 aprile 2010 indirizzato all’avv. RA 1, non pone delle nuove diagnosi e, come già attestato nel rapporto 17/21 novembre 2005 (doc. AI 72/1-2), conclude per una capacità lavorativa nella sua attività abituale del 50%: “(…) in considerazione di queste patologie ritengo che il paziente debba essere considerato inabile al lavoro almeno nella misura del 50% nella sua abituale attività lavorativa. (…)” (doc. D). Lo stesso sanitario (avuto riguardo alle valutazioni 10 maggio 2010 del dr. __________ che gli sono state sottoposte), anche nel rapporto 16 giugno 2010 indirizzato all’avv. RA 1, si è limitato a riprendere sostanzialmente quanto espresso in quello precedente del 29 aprile 2010 e a ribadire che “(…) in considerazione di tale sintomatologia dolorosa il paziente continua a necessitare una terapia antalgica e antinfiammatoria. A mio modo di vedere deve essere ritenuto ancora inabile al lavoro almeno nella misura del 50%. (…)” (doc. E1).
Dalle risonanze magnetiche della colonna cervicale e lombare del 16 aprile 2010 si evince infine che:
" (…)
A parte una lieve rettilineazione del rachide cervicale ed un iniziale assottigliamento del disco C5-6, con minima protusione mediale, i reperti sono nella norma, senza in particolare evidenti ernie, protusioni significativi, segni per una mielopatia o uncartrosi responsabili di compressione radicolare. Non evidenti anomalie al passaggio occipito-cervicale.
(…)" (doc. B)
" (…)
Segni di discopatia agli ultimi 2 livelli lombari. Il reperto è situato all’altezza L5-S1 dove si apprezza un’anterolistesi di L5/S1, con spondilosi bilaterale, reperti già presenti nell’indagine del 2003. La deformazione e il restringimento foraminale è leggermente più accentuata rispetto al 26.09.2003. Non sono comunque evidenti nuove ernie discali ai livelli superiori. Non evidenti lesioni post-traumatiche o alterazioni sospette alla struttura ossea da T11 a S2.
(…)" (doc. C)
In conclusione, viste le risultanze suesposte – conformemente alla giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.3 e 2.4) e ritenuto che questo Tribunale non ha nessuna ragione per scostarsi dalle valutazioni espresse dal medico SMR che non sono nemmeno state contestate –, l’assicurato non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in materia non può che essere confermata.
Ne consegue la reiezione del ricorso.
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, respinto.
Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti