Raccomandata

Incarto n. 32.2009.86

cs

Lugano 10 settembre 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 aprile 2009 di

RI 1

contro

la decisione del 26 marzo 2009 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

A. RI 1, nato nel 1969, in Svizzera dal dicembre 2003, di professione manovale, il 1° giugno 2007 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti a causa di un’ “operazione x cartilaggine, ma dopo operazione il dolore è ancora forte, probabile problemi con nervi o tendini.” (doc. AI 1-1).

B. Dopo aver fatto allestire una perizia ad opera del SAM che ha concluso per una capacità lavorativa dell’80% nella precedente professione di manovale ed una capacità lavorativa totale in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, con decisione del 26 marzo 2009, preavvisata dal progetto del 5 febbraio 2009, l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni (doc. A1).

C. RI 1è tempestivamente insorto al TCA sostenendo di essere totalmente inabile al lavoro e di essere stato ricoverato il 6 aprile 2009 presso la __________ per disturbi intestinali che, verosimilmente, necessiteranno di un intervento chirurgico (doc. I).

Egli chiede inoltre di accertare il suo diritto a provvedimenti professionali.

D. Con risposta dell’8 maggio 2009 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

E. Con osservazioni del 28 maggio 2009 l'insorgente ha prodotto ulteriore documentazione (doc. VI), sulla quale l'UAI ha preso posizione il 15 giugno 2009 (doc. VIII).

in diritto

in ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

  1. Nelle sue osservazioni al progetto di decisione del 5 febbraio 2009 l’interessato ha affermato di essere “pronto ad incontrarvi previo appuntamento.” (doc. AI 30-1).

Con decisione del 26 marzo 2009 l’UAI ha affermato che “per quanto attiene alla richiesta di un colloquio avente lo scopo di discutere il caso, lo scrivente Ufficio AI non ravvede l’esigenza di dover chiarire ulteriormente i fatti, risultando quest’ultimi, dalla lettura della documentazione, già sufficientemente esaustivi.” (doc. AI 34-2).

Con il ricorso l’insorgente non ha più chiesto alcun colloquio, né ha contestato, su questo punto, l’assenza di un‘audizione (doc. I).

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

In una sentenza C 128/04 del 20 settembre 2005 il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha rammentato che :

" 1.2 Art. 29 Abs. 2 BV räumt kein Recht auf mündliche Anhörung ein, sondern beschränkt den Gehörsanspruch auf schriftliche Stellungnahmen (Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6; Urteil W. des Bundesgerichts vom 13. November 2002, 4P.195/2002; vgl. BGE 125 I 219 Erw. 9b sowie AHI 1993 S. 41 Erw. 3b betreffend Art. 4 aBV), es sei denn, ein Erlass gäbe ausdrücklich das Recht auf eine mündliche Anhörung (vgl. Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6). Art. 42 ATSG sieht mündliche Anhörungen im Rahmen des Verwaltungsverfahrens nicht ausdrücklich vor und auch aufgrund des VwVG oder des AVIG ergibt sich kein explizit erwähntes Recht auf eine mündliche Anhörung.

Anhand der Akten ist ersichtlich, dass die Versicherte ausreichend Gelegenheit hatte, zum Sachverhalt Stellung zu nehmen (vgl. Erw. 1.1 hievor).

Es sind hier auch keine Umstände gegeben, die zu einer Ausnahme vom Regelfall der Möglichkeit, schriftlich Stellung zu nehmen, führen würden, sodass das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin nicht verletzt wurde, indem sie nicht mündlich angehört wurde."

Il TF, con sentenza dell’8 ottobre 2007 (I 688/06), ha affermato che “da un rinvio degli atti all’amministrazione per garantire il diritto di essere sentito si può infatti – eccezionalmente (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437; 126 I 72; 126 V 130 consid. 2b pag. 132 con riferimenti) – prescindere se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (…). Orbene, questa Corte ha più volte osservato che se l’assicurato nella procedura precedente non ha formulato una richiesta di rinvio degli atti all’amministrazione a garanzia del suo diritto di essere sentito, ciò lascia concludere per un suo maggiore interesse a una rapida evasione della causa piuttosto che a un’esecuzione formalmente corretta della procedura ed osta pertanto all’annullamento dell’atto impugnato e al rinvio della causa all’amministrazione per rimediare al vizio (…)”.

E’ quanto si deve ritenere anche nel caso di specie, ritenuto come in sede di ricorso l’insorgente non ha più indicato di essere pronto “ad incontrarvi per un colloquio.”

Inoltre nel caso di specie l’insorgente ha ancora potuto far valere le sue ragioni innanzi un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l’istanza precedente. Per cui, l’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove l’insorgente ha nuovamente ribadito le sue motivazioni (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).

Il TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.

Nel merito

  1. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità o a misure reintegrative.

4.Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 26 marzo 2009 seguente, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (sentenza 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).

Va qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. sentenza 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).

  1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1° gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

  1. Nel caso concreto l’interessato ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI il 1° giugno 2007 a causa di un’ “operazione x cartilaggine, ma dopo operazione il dolore è ancora forte, probabile problemi con nervi o tendini.” (doc. AI 1-1).

Il 15 giugno 2007 il dr. med. __________, medico curante, FMH medicina interna, ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di dolori cronici al ginocchio dx DD neuropatia?in/con concomitante condropatia patellae e incipiente artrosi femoro-patellare, stato dopo artroscopia ginocchio dx il 17.5.2006 con resezione di una plica enorme medio-patellare, MRI 10.11.2006 normale e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di diabete mellito tipo II trattato con ADO, ipertensione arteriosa trattata, iperlipidemia e sindrome ansioso-depressiva (reattiva al decesso improvviso della sorella al 7.2006), rilevando che “al di là di importanti problematiche internistiche, di recente apparizione (dal 2004) e tutto sommato ben controllate, il paziente presenta una problematica di dolori al ginocchio dx cronica” (doc. AI 8-1).

Il curante ha aggiunto che “il paziente desidera a continuare a lavorare come manovale (che lo gratifica molto), anche se a causa del ginocchio lo può fare solo per mezza giornata. Il suo rendimento per questo tempo limitato è da considerare al 100%. Per contro non desidera al momento ricercare un’attività meglio adeguata al suo stato di salute e comunque non facile da trovare viste le qualifiche del paziente.” (doc. AI 8-3).

Il 30 luglio 2007 il dr. med. __________ ha rilevato che “si tratta di un paziente mandatomi dal medico curante Dr. __________ in maggio ’06 per dei dolori a livello del ginocchio destro. Da notare che il paziente era già venuto da me in aprile 04 fino a maggio 04 per dei dolori anche a livello del ginocchio destro anche trattato conservativamente con infiltrazione senza inabilità lavorativa e scomparsa completa della sintomatologia. Visto la recidiva, ho proceduto il 17.5.06 ad un’artroscopia che ha solo dimostrato una condropatia grado I della rotula su voluminosa plicca che è stata liberata. Il resto si è rilevato normale. Malgrado una situazione intra-articolare relativamente poco grave, il paziente ha sempre presentato dei dolori con miglioramento dopo infiltrazione e fisioterapia. Per questo caso la capacità lavorativa è stata totale dal 1.11.06. Per quello che concerne questo caso nessun elemento in favore di un’invalidità.” (doc. AI 11-7).

L’UAI ha richiamato l’incarto dell’assicuratore malattie il quale ha versato prestazioni dal 21 marzo 2006 al 100%, dal 24 aprile 2006 al 50%, dal 27 aprile 2006 al 100%, dal 2 ottobre 2006 al 50%, dal 19 marzo 2007 allo 0% e dal 27 marzo 2007 al 50% (doc. AI 12-1). Il diritto alle prestazioni è terminato il 27 marzo 2008 (doc. Cassa malati 15-1).

Dall’incarto dell’assicuratore malattie emerge che il dr. med. __________, FMH in medicina interna, medicina psicosomatica e psicosociale AMPP, medicina assicurativa, il 20 novembre 2006 ha evidenziato che il ricorrente “risulta in inabilità lavorativa completa da 21.3.06 al 1.10.06, per poi passare ad una inabilità lavorativa parziale al 50% a partire dal 2.10.06. Propongo, che l’RI 1 venga valutato da un neurologo, alfine di documentare la neuropatia, ritengo, che a distanza di 6 settimane, tenendo conto di una certa qual regressione spontanea dei sintomi causati dalla lesione neurologica, una ripresa lavorativa completa entro tale termine, sia plausibile.” (doc. AI 10-9).

L’insorgente è stato sottoposto ad una perizia neurologica ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, il quale l’8 marzo 2009 ha affermato che “per la sua attività abituale di manovale non vedo attualmente una riduzione della capacità lavorativa, il dolore neuropatico non sarebbe costante e sarebbe migliorato da quando porta una ginocchiera. Da parte mia è plausibile una ripresa della sua attività professionale fin da subito.” (doc. AI 10-5).

Il 23 aprile 2007 il dott. Med. __________, FMH medicina interna e reumatologia, dopo aver visitato il paziente ha concluso affermando che l’incapacità lavorativa è “attualmente al 50%, da aumentare progressivamente nell’arco delle prossime settimane, a dipendenza dal risultato e dalle misure terapeutiche proposte.” (doc. AI 18-31).

Il 2 maggio 2007, interpellato nuovamente in seguito alla ricaduta segnalata dal dr. med. __________, il dr. med. __________ ha affermato che l’interessato “risulta in inabilità lavorativa parziale nuovamente a partire da 27.03.2007 al 50%.” (doc. AI 13-3).

Il 6 agosto 2008 l’assicuratore malattie ha comunicato all’UAI di aver versato le prestazioni pattuite fino al 27 marzo 2008 (doc. AI 15-2).

Alla luce dei certificati medici agli atti, l’UAI ha fatto allestire una perizia pluridisciplinare ad opera del SAM (doc. AI 18-1).

Dal referto, datato 30 maggio 2008 (doc. AI 18-1), risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. med. __________), reumatologica (dr. med. __________ Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento il 26 marzo 2008, e il 2, 7 e 9 aprile 2008, i periti hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di gonartrosi a destra (femoropatellare) e tendovaginite ai tendini flessori della mano sinistra, nonché la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di personalità rigida, noto diabete mellito non insulinodipendente, trattato con antidiabetici orali, nota ipertensione arteriosa in trattamento, obesità con BMI 31 kg/m2, tabagismo cronico (doc. AI 18-9) ed hanno concluso per una capacità lavorativa medico teorica globale nell’attività di manovale edile dell’80%, “inteso come riduzione della capacità funzionale residua sull’arco di un’intera giornata lavorativa.” (doc. AI 18-12). Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità lavorativa i periti hanno evidenziato:

" Dal punto di vista reumatologico, sulla base degli atti, dell’anamnesi richiesta e dell’esame clinico, il nostro consulente pone le diagnosi di gonartrosi ds (femoropatellare), tendovaginite ai flessori della mano sin. e obesità. Ciò comporta delle limitazioni per quanto riguarda il sollevamento e il trasporto di pesi, il maneggiare attrezzi, l’assunzio-ne della posizione inginocchiata, la flessione delle ginocchia, il salire su scale e scale a pioli. Il nostro consulente valuta l’A., nella sua ultima attività principale come manovale edile, a seguito dei limiti funzionali e di carico sopra menzionati, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 20%.

Riassumendo, sulla base di quanto descritto sopra, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo l’attuale grado di capacità lavorativa globale nell’attività tuttora esercitata di manovale edile nella misura dell’80%.

Come descritto dal nostro consulente reumatologo, riteniamo valida tale capacità lavorativa al più tardi 4 settimane dopo l’intervento artroscopico al ginocchio ds., effettuato il 17.05.2006, quindi a decorrere da metà giugno 2006.” (doc. AI 18-12)

Circa le conseguenze sulla capacità d’integrazione i periti hanno concluso:

" L’A. è ritenuto in grado di poter esercitare altre attività.

Per quanto riguarda la capacità funzionale residua, l’A. può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado oltre 45 kg fino all’altezza dei fianchi; l’A. può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, molto spesso pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l’altezza del petto. L’A. può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, spesso attrezzi pesanti, spesso maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L’A. può molto spesso effettuare lavori al di sopra della testa, molto spesso effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, molto spesso la posizione in piedi ed inclinata in avanti, talvolta assumere la posizione inginocchiata, spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L’A. può assumere molto spesso la posizione seduta di lunga durata, molto spesso la posizione in piedi di lunga durata. L’A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, spesso salire su scale a pioli.

Ricordando che dal punto di vista neurologico e psichiatrico non vi sono limitazioni della capacità lavorativa, giungiamo alla conclusione che in un’altra attività, che tenga in considerazione le limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa globale sia da considerare nella misura del 100% a partire da metà giugno 2006 (come descritto al capitolo 8).

Sulla base dell’elevata capacità lavorativa residua e del parere del nostro consulente psichiatra, non riteniamo indicati provvedimenti d’integrazione professionale.” (doc. AI 18-13)

A questo proposito va evidenziato che per quanto concerne l’aspetto reumatologico i periti hanno affermato:

" In questo ambito l’A. è stato valutato dal nostro consulente Dr. __________ __________ (consulto allegato). Dopo aver descritto l’anamnesi, lo stato clinico reumatologico e il referto della documentazione radiografica a disposizione (descritta al capitolo 4.2), il nostro consulente pone le diagnosi, da noi riassunte al capitolo 5, giungendo alle seguenti conclusioni.

L’A. dal febbraio 2004 lamenta una gonalgia anteriore a ds., con allora diagnosi di borsite prepatellare; in persistenza di sintomi, il 17.5.2006, veniva praticata un’artroscopia diagnostica al ginocchio ds., alla quale si riscontrava una plica mediopatellare enorme resecata; inoltre si constatava un’incipiente artrosi femoropatellare. L’intervento chirurgico non portava al miglioramento dei sintomi, per cui il 10.11.2006 veniva realizzata una MRI del ginocchio destro, risultata normale. Una perizia neurologica il 7.2.2007, portava alla diagnosi di neuropatia con disestesia e moderata iperpatia di un ramo cutaneo nella regione del ginocchio laterale ds., ramo poi infiltrato con Lidocaina nel punto del segno di Tinel positivo in corrispondenza della cicatrice prossimale, senza tuttavia ottenere un miglioramento dei sintomi. All’esame attuale, l’A. continua a lamentare dolori a riposo, ma soprattutto al carico, “come punture”, circolari prepatellari, non irradianti, al ginocchio destro, soprattutto deambulando in salita, contro i quali attualmente non assume farmaci analgesici e non segue un programma di fisioterapia. All’esame clinico, si evidenzia un A. senza zoppia deambulatoria, con callosità plantari simmetriche, assenza di atrofia muscolare all’arto inferiore ds. presentante la problematica algica cronica, elementi clinici che depongono contro un risparmio antalgico prolungato dell’arto inferiore ds.. Il ginocchio ds., risulta indolenzito, con iperestesia in sede rotulea, rispettivamente nell’immediata regione circostante, nessuna tumefazione articolare, assenza di disturbi del trofismo. Il ginocchio destro risulta solo minimamente limitato alla flessione passiva, in A. che durante le prove lamenta dolori continui anteriori al ginocchio ds. che lo portano a contrastare attivamente la mobilizzazione articolare passiva. La radiografia del ginocchio ds. del 26.3.2008 evidenzia soltanto minime alterazioni degenerative al compartimento anteriore femoropatellare, come già noto dall’artroscopia diagnostica del 17.5.2006. Da tempo indeterminato l’A. presenta dolori caricodipendenti radiali volari al polso sinistro dove si riconosce una minima tumefazione dolorosa circoscritta, senza crepitio dei tendini, riferibile a una tendovaginite di un flessore della mano sin., diagnosi che andrebbe confermata tramite ecografia, patologia potenzialmente curabile entro breve con un’infiltrazione peritendinea con corticoderivati cristallini.

Sulla base di queste constatazioni il nostro consulente valuta il grado di capacità lavorativa, dal punto di vista reumatologico, nella misura dell’80% nell’attività da ultimo esercitata e nella misura del 100% in un’altra attività, come descritto al capitolo 9.” (doc. AI 18-11)

A proposito della patologia neurologica, i periti hanno affermato:

" In questo ambito l’A. è stato valutato dal nostro consulente Dr. __________ __________ (consulto allegato). Dopo aver descritto l’anamnesi e lo stato clinico dettagliato, il nostro consulente giunge alle seguenti conclusioni.

Da circa 3 anni questo A. lamenta dolori anteriormente al ginocchio ds.. All’esame clinico non trova assolutamente deficit neurologici, in particolare non ha potuto delimitare deficit di sensibilità nella regione ant. al ginocchio ds., mentre vi è un’estrema dolenzia alla minima pressione sulla regione della patella e peripatellare, sempre a ds.. Non vi sono neppure elementi clinici all’esame neurologico in favore di una lesione più estesa, in particolare non vi sono elementi che facciano sospettare una polineuropatia diabetica. Nella documentazione era stata evocata una neuropatia di un nervo cutaneo nella regione della patella, ma, almeno al momento attuale, non vi sono indizi consistenti in tal senso.

Il nostro consulente ritiene che la situazione, per quel che riguarda gli aspetti neurologici, sia assolutamente blanda e dunque, sempre dal punto di vista neurologico, l’A. possa essere considerato abile al lavoro al 100%. Non ha proposte terapeutiche.” (doc. AI 18-11)

Per quanto concerne l’aspetto psichiatrico i periti hanno evidenziato:

" In questo ambito l’A. è stato valutato dal nostro consulente Dr. __________ __________ (consulto allegato). Dopo aver descritto l’anamnesi e le constatazioni obiettive sul piano psicopatologico, il nostro consulente giunge alle seguenti conclusioni.

A parte la nozione e la constatazione oggettiva di un lieve nervosismo di base, il nostro consulente non constata disturbi psicopatologici di una certa entità in questo A.. Trattasi di un A. con una personalità piuttosto semplice, anche se sufficientemente differenziata, che prima di arrivare in Ticino e di lavorare nel campo dell’edilizia non aveva completato alcuna formazione professionale, risultando unicamente attivo come agricoltore presso la fattoria paterna. L’A. detiene un modo di ragionare lineare che lo porta direttamente dalla causa all’effetto, senza passare attraverso momenti di riflessione e rimanendo fortemente fissato al proprio giudizio. Non si tratta comunque di una patologia, ma di un atteggiamento tipico della sua personalità.

Diagnosticando una personalità rigida, il nostro consulente conclude che, nelle condizioni attuali, dal punto di vista psichiatrico, non si riscontra un’incapacità lavorativa.” (doc. AI 18-11)

Con annotazioni del 19 giugno 2008 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:

" Ho letto attentamente la valutazione clinica, gli status specialistici con le limitazioni funzionali presenti e le conclusioni sulle esigibilità residuali citate nel SAM 4.2008 (reumatologico, neurologico e psi-chiatrico) e personalmente le ritengo coerenti e ben redatte ed ottemperanti i criteri di qualità richiesti ad una perizia neutrale pluridi-sciplinare quale un SAM.

Dopo tale valutazione specialistica pluridisciplinare si giustifica pertanto nella sua attività IL 100% dal 12.3.2006, IL 20% dal 30.6.2006 a carattere continuo per limitazione e lentezza d’esecuzio-ne delle più inergonomiche attività su cantiere.

In attività ritenute adeguate ergonomicamente (vedi pt. 9 del SAM pag. 13) si giustifica dal 30.6.2006 una IL 0%” (doc. AI 20-1)

Il 24 febbraio 2009 il dr. med. __________, medicina generale, FMH medicina interna, ha affermato:

" Con il presente mi permetto certificare lo stato di salute attuale del paziente a margine, a quasi due anni dal precedente rapporto medico (15.06.2007), rispettivamente a quasi un anno dalla perizia pluridi-sciplinare (30.05.2008) del SAM, che molto gentilmente mi è stata messa a disposizione.

Sebbene siano da condividere le conclusioni sull’assenza di una problematica neurologica o psichiatrica invalidante, ritengo percontro che alla problematica reumatologica sia da attribuire più importanza, visto anche il decorso sfavorevole con dolori persistenti al ginocchio dx, che quindi non accennano a diminuire. I limiti funzionali espressi nel precedente rapporto vanno rivisti ora al ribasso: il paziente può sollevare e portare pesi solo talvolta fino ai 25 Kg e sopra l’altezza del petto, mentre riuscirebbe di rado a restare seduto.

Il paziente è sempre stato credibile in ogni descrizione dei dolori, malgrado l’eziologia esatta e la loro entità non abbia mai potuto esse-re stabilita con precisione (l’artrosi femoro-popliteare resta l’unica interpretazione). Al momento non vi sono misure terapeutiche partico-lari.

Il paziente si dichiara comunque abile ad un lavoro come manovale edile in ragione del 50%, ed in questo senso s’impegna nella ricerca professionale, dopo il licenziamento del 6.2008, adeguatamente assistito dall’__________ e dalla __________Malgrado anche le altre patologie internistiche (non invalidanti dal profilo AI) e il vissuto (licenziamento 6.2008 e separazione dalla moglie) comprensibilmente sofferto (cui non giova il dolore cronico) il paziente viene regolarmente motivato alla ricerca di un’attività lavorativa a lui adeguata.” (doc. AI 30-2)

Con annotazioni del 24 marzo 2009 il medico SMR __________ __________ ha affermato:

" Dopo aver letto le osservazioni riportate da parte sia dell’Ato che dal medico curante ed aver riletto il SAM pluridisciplinare effettuato sono dell’avviso che le osservazioni ivi riportate non obbiettivano uno stato clinico considerevolmente discrepante nelle esigibilità lavorative resi-duali da quanto preso in considerazione per il calcolo delle prestazio-ni AI.

In altre parole non vi sono elementi tali medici tali da dover procedere a una nuova valutazione medico assicurativa.” (doc. AI 32-1)

Da parte sua la consulente in integrazione ha confermato quanto già espresso in precedenza, affermando che “il paragone dei redditi è stato effettuato tenendo in considerazione la capacità lavorativa esigibile in attività adeguate. La percentuale lavorativa nell’attività abituale di manovale non è stata tenuta in considerazione in quanto in tale attività la capacità di guadagno non viene recuperata.” (doc. AI 33-1)

Al suo ricorso l’insorgente ha allegato un “certificato medico d’uscita” da cui emerge che l’interessato è stato degente dal 6 aprile 2009 al 22 aprile 2009 presso la __________ (doc. A2).

Il medico SMR, dr. med. __________, FMH medicina generale, il 5 maggio 2009 ha evidenziato come “l’attuale certificato scarno non permette di oggettivare o rendere verosimile una modifica dello stato di salute con effetto prolungato sulla CL residua. L’attuale ricovero in ogni caso è posteriore alla decisione impugnata.” (doc. IV/bis)

Il 28 maggio 2009 l’insorgente ha prodotto il rapporto d’uscita della __________, da cui risulta, tra l’altro, quanto segue:

" Diagnosi:

  1. Diabete mellito pancreatico-privo in terapia insulinica con:

scompenso iperglicemico all’entrata

  1. pancreatite cronica riacutizzata recentemente (ricovero 6.4.2009) su/con:

sindrome infiammatoria residua con attualmente VES a 45 e tormo-bocitosi a 530 G/1

abuso etilico (circa 50-70g/dì)

marcata liposi pregressa con trigliceridi fino a 30.89 mmol/l

TAC dell’addome (7.4.2009): pancreatite essudativa del processo uncinato, assenza di calcoli nelle vie biliari e nella colecisti

Episodio di pancreatite acuta e riscontro di dislipidemia con ipertrigli-ceridemia (febbraio 2009)

  1. Anemia normocitica di origine infiammatoria con:

Hb all’entrata 11.6 g/dl

  1. Iperpotassiemia lieve a 5.4 mmol/l

  2. Epatopatia etil-tossica

Abuso etilico (circa 50g/dì)

Marcata statosi epatica al controllo TAC addome (7.4.2009)

  1. ITA in trattamento

  2. Dislipidemia mista in trattamento con:

colesterolo totale 12.28 mmol/l, trigliceridi a 30.89 mmol/l

  1. sindrome depressiva comparsa con la morte del figlio e della sorella, in trattamento

Decorso:

Trattasi di un paziente 40enne che viene ricoverato per aggiustamen-to terapeutico nell’ambito di un diabete mellito non controllato con la terapia in atto.

All’entrata il paziente si presenta in condizioni generali discrete, parametri vitali nella norma. Obiettivamente nulla da segnalare dal punto di vista polmonare, toni cardiaci ritmici, ma parafonici. A livello addominale fegato palpabile a circa 5 cm dall’arcata costale.

(…)

Ad 1: viene sospesa la terapia diabetica che il paziente eseguiva a domicilio, viene impostata una dieta per diabetici e corretto i valori con insulina rapida. Il paziente è stato accuratamente istruito da parte della nostra infermiera specialistica in diabetologia (__________) per quanto riguarda la terapia da eseguire, come e quando, e come comportarsi in caso sopravvenissero eventi secondari.

I controlli glicemici sono risultati soddisfacenti e il Signor RI 1 viene dimesso in data 4.5.2009 in discrete condizioni generali.” (doc. B)

L’8 giugno 2009 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:

" (…)

Valutazione:

come già indicato nella presa di posizione del 5.5.2009 vi è stato un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato in seguito a pancreatite a partire dal 6.4.2009. In seguito alla problematica del pancreas il trattamento del diabete, che finora era a base di pastiglie, è stato sostituito con un trattamento insulinico con decorso favorevole alla dimissione del 4.5.2009.

conclusioni:

peggioramento stato di salute dell’assicurato a partire dal 6.4.2009 (quindi posteriore la decisione impugnata)

attuale evoluzione favorevole con trattamento insulinico.

Da notare che un trattamento insulinico del diabete non ostacola di per se l’attività lavorativa. Unico rischio da tener conto risulta essere la possibilità di ipoglicemie. Il rischio di ipoglicemie rende una persona non adatta a svolgere le seguenti attività (fonte: -):

attività con pericolo di caduta tipo carpentiere, spazza camino, edilizia (costruzione edifici)

trasporto persone (autista, macchinista)

uso di armi

lavori con macchinari pericolosi

Assolutamente indispensabile che l’assicurato termini l’uso/abuso etilico, consumo che ha ripercussioni negative sullo stato di salute.” (doc. VIII/Bis)

  1. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscen-za dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicurato-re. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezza-mento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtspre-chung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

  1. Questo TCA chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM del 30 maggio 2008 per quanto concerne la capacità lavorativa dell’80% nella precedente attività lavorativa di manovale edile e la capacità lavorativa completa in un’attività confacente allo stato di salute del ricorrente con le limitazioni ivi descritte perlomeno, come si vedrà meglio in seguito, a partire dalla data del referto peritale. Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I periti, sulla base dei 3 consulti (psichiatrico, reumatologico e neurologico), sono giunti alla convincente conclusione che l’assicurato è abile al lavoro all’80% nella sua attività di manovale edile, mentre è totalmente abile al lavoro in altre attività confacenti al suo stato di salute con alcune limitazioni descritte nel dettaglio nella perizia SAM.

Gli specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale, patologi-ca e sistemica del ricorrente, le affezioni attuali e le costatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di gonartrosi a destra (femoropatellare) e tendovagini-te ai tendini flessori della mano sinistra, nonché la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di personalità rigida, noto diabete mellito non insulinodipendente, trattato con antidiabetici orali, nota ipertensione arteriosa in trattamento, obesità con BMI 31 kg/m2 e tabagismo cronico.

I periti e i 3 consulenti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa del paziente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate i giorni 26 marzo, nonché il 2, 7 e 9 aprile 2008 (doc. AI 18-1).

Del resto lo stesso medico curante, dr. med. __________, nel suo scritto del 24 febbraio 2009 afferma di condividere le conclusioni del SAM circa l’assenza di una problematica neurologica o psichiatrica invalidante (doc. AI 30-2).

Per cui questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalla perizia pluridisciplinare che su questi aspetti (neurologico e psichiatrico) rispecchia le conclusioni cui sono giunti anche gli altri specialisti che hanno visitato il ricorrente.

Questo Tribunale non può invece condividere la valutazione reumatologica del dr. med. __________, specialista FMH reumatolo-gia, laddove lo specialista, supportato dai periti del SAM, fissa nel giugno 2006, ossia 4 settimane dopo l’intervento artroscopico al ginocchio destro del 17 maggio 2006, l’inizio dell’abilità all’80% nella precedente attività di manovale e del 100% in attività confacenti al suo stato di salute.

Infatti il dott. med. __________, anch’egli specialista FMH in reumatolo-gia, che ha visitato il paziente il 20 aprile 2007, ossia un anno prima del consulente SAM ed ha pertanto potuto esaminare direttamente lo stato di salute del ricorrente, con un referto approfondito, dopo aver posto la diagnosi di gonalgie a destra croniche persistenti di carattere misto neuropatico più che ortopedico (nevralgia con disestesie di un ramo cutaneo lateralmente del ginocchio destro/CRPS tipo II con fattori di rischio il diabete mellito, una condorpatia patellae/incipiente artrosi, uno stato dopo artroscopia con resezione di plica mediopatellare il 17.05.2006, RM 10.11.2006 con reperti normali a parte minima alterazione del corno posteriore del menisco mediale, una compromissione biopsicosociale e uno stato dopo borsite perpatellare destra 02/04), aver descritto l’anamnesi, i dati soggettivi e lo status del paziente, ha stabilito che l’incapacità lavorativa era del 50% ”da aumentare progressivamente nell’arco delle prossime settimane” ed ha aggiunto che “la situazione appare globalmente di difficile gestione per cui la prognosi dipenderà dalle reali possibilità di intervento differenziato pluridisciplinare come sopra esposto.” (doc. AI 18-31).

Il dr. med. __________, medico fiduciario della __________, FMH medicina interna, prendendo posizione sulla valutazione del dr. med. __________, dopo aver visitato anch’egli il paziente il 20 aprile 2007, ha evidenziato come i disturbi riferiti dall’insorgente “sono verosimili, sempre coerenti, sempre riproducibili, e non ho il sospetto di un’aggravazione o simulazione da parte dello stesso” ed ha confermato un’incapacità lavorativa del 50% dal 27 marzo 2007 (doc. Cassa malati 13-1). Il medico fiduciario della __________ ha concluso affermando che l’interessato “risulta in inabilità lavorativa da marzo 2006” ed ha proposto di annunciare il caso all’AI (doc. AI 13-1).

Sulla base di queste valutazioni l’assicuratore malattie ha deciso di versare indennità giornaliere al 50% dal 27 marzo 2007, dopo averne interrotto il versamento il 19 marzo 2007 (doc. cassa malati 14-1).

Questo Tribunale, alla luce delle valutazioni del dr. med. __________, FMH reumatologia e del dr. med. __________, FMH medicina interna e medico fiduciario della __________, che hanno visitato perso-nalmente il ricorrente nel corso del mese di aprile 2007, stabi-lendo un’incapacità lavorativa del 50%, non può condividere la conclusione della perizia SAM secondo la quale l’interessato è capace all’80% nella precedente attività e al 100% in attività confacenti al suo stato di salute da giugno 2006 senza che siano esperiti ulteriori accertamenti. I periti del SAM e il Dr. med. __________, che hanno visitato il ricorrente nel corso dei mese di aprile e maggio 2008, non hanno infatti spiegato per quale motivo si scostano dalla valutazione dei due specialisti per il periodo anteriore l’allestimento del referto peritale.

Del resto non è dato a sapere se la __________ che il 6 agosto 2008 ha informato l’UAI di aver versato indennità fino al 27 marzo 2008, ha nel frattempo esperito ulteriori accertamenti medici (doc. cassa malati 15-1).

Dalle tavole processuali emerge infatti che l’UAI, dopo aver ricevuto l’incarto dall’assicuratore in data 19 giugno 2007 (doc. Cassa malati 14-1), non ha più ritenuto necessario procedere ad ulteriori accertamenti presso la __________ circa l’incapacità lavorativa dell’interessato nel periodo precedente l’allestimento della perizia, neppure dopo la segnalazione dello stesso assicuratore di aver versato indennità fino al 27 marzo 2008 quando il diritto alle prestazioni si è esaurito (doc. cassa malati 15-2).

Alla luce degli atti prodotti dall’UAI il Tribunale non può stabilire con la necessaria tranquillità il mese esatto in cui vi è stato il miglioramento dello stato di salute, ritenuto che comunque ciò è avvenuto al più tardi nel corso del mese di maggio 2008, quando l’interessato è stato visitato dal consulente del SAM dr. med. __________

Il TCA deve concludere che dalla perizia del 30 maggio 2008 del SAM, emerge in maniera incontrovertibile che al momento della valutazione specialistica, ossia nel mese di maggio 2008, l’interessato era capace al lavoro all’80% nella sua precedente attività e al 100% in attività leggere e che la sua situazione valetudinaria è migliorata (doc. AI 18).

Per quanto concerne il periodo precedente invece la fattispecie necessita di ulteriori accertamenti atti a stabilire quando è effettivamente avvenuto il citato miglioramento, con il richiamo dell’intero incarto dall’assicuratore malattie ed interpellando i medici che, per conto della __________, hanno visitato il ricorrente.

Dopo di ché i periti del SAM dovranno nuovamente esprimersi in merito spiegando, se del caso, per quale motivo si scostano dalle valutazioni dei dr. med. __________ e __________ dell’aprile e maggio 2007.

Per quanto concerne invece il periodo successivo, come rileva in maniera convincente il medico SMR, dr. med. __________ in data 24 marzo 2009, con il certificato del 24 febbraio 2009 il dr. med. __________, medico curante (cfr. a proposito della valutazione dei rapporti concernenti il medico curante, STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230), non ha oggettivato uno stato clinico considerevolmente discrepante per quanto concerne la capacità lavorativa del ricorrente, limitandosi a sostenere che ora il paziente può sollevare e portare pesi solo talvolta fino ai 25 kg e sopra l’altezza del petto e di riuscire di rado a rimanere seduto e valutando in maniera differente la capacità lavorativa come manovale edile, senza tuttavia contestare la capacità lavorativa al 100% in attività leggere confacenti allo stato di salute del ricorrente (doc. AI 30-2).

Va a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei periti e dei medici SMR, è da ritenere dimostrato che l’interessato è abile al lavoro all’80% nella precedente attività e al 100% in attività leggere perlomeno dal maggio 2008.

Per quanto concerne invece il ricovero presso la __________ __________ dei mesi di aprile e maggio 2009, come evidenziato anche dal medico SMR dr. med. __________, il peggioramento dello stato di salute in seguito alla pancreatite è avvenuto dopo l’emissione della decisione impugnata (26 marzo 2009) e non deve pertanto essere preso in considerazione.

Infatti la data di emanazione della decisione impugnata (in casu, il 26 marzo 2009) segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4). Secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudi-cante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

Alla luce di quanto sopra evidenziato, questo Tribunale deve concludere che mentre la data esatta del miglioramento dello stato di salute del ricorrente, che lo ha reso abile al lavoro all’80% nella sua precedente attività e al 100% in attività confacenti al suo stato di salute, deve essere accertata con maggiore precisione dall’UAI, l’aggravamento dello stato di salute avvenuto nel corso del mese di aprile 2009 non è atto a provocare una modifica della decisione impugnata e darà semmai luogo ad una procedura di revisione se sarà richiesta dal ricorrente.

  1. Va ora esaminato se il raffronto dei redditi è stato effettuato correttamente dall’UAI.

Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presenta perlomeno da maggio 2008 un tasso di capacità lavorativa ancora dell’80% nella sua attività abituale, per ridurre il danno, l’insorgente doveva continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto quindi che il grado corrispondente di incapacità lavorativa del 20% del ricorrente nella precedente attività non raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile del 40%, non vi sono i presupposti per concedergli il diritto ad una rendita d'invalidità (cfr. STCA dell’8 settembre 2008, inc. 32.2007.251).

Tuttavia, anche se si volesse procedere al raffronto dei redditi, come effettuato dall’UAI, l’interessato, come si vedrà in seguito, non raggiungerebbe il grado d’invalidità minimo richiesto per poter beneficiare di una rendita AI.

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).

Nel caso in esame, dunque, va preso in considerazione il salario annuo di fr. 54'225, del resto non contestato dall’assicurato, che l’insorgente avrebbe potuto percepire nel 2007 senza il danno alla salute (doc. AI 9-2).

  1. Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Tramite sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; cfr. inoltre, tuttavia, sentenza 9C-404/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 2.3: “Da der tatsächlich erzielte Verdienst von Fr. 53'365.- nicht deutlich unter dem Tabellenlohn von Fr. 55'640.- liegt, besteht nach der Rechtsprechung kein Anlass, vom Grundsatz abzuweichen und zu einer Korrektur zu schreiten (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, R. vom 30. September 2002, I 186/01, H. vom 7. Mai 2001, I 314/00, und K. vom 16. März 1998, I 179/97)”, sottolineatura del redattore).

La questione è stata di recente definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" (…)

3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali.".

Utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Uffi-cio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 59'197 (4'732 : 40 X 41.7 X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008) e di fr. 60'144 nel 2007 (+ 1,6%).

L’assicurato, quale manovale avrebbe guadagnato fr. 54’225.

Tale reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cfr. Tabella TA1 p.to 45 “costruzioni”, livello di qualifica 4: fr. 5’007 : 40 X 41.7 X 12 mesi = 62’638).

Sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statisti-co da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009 sopra menzionata dell’8,4% (differenza del 13,4%), per un importo di fr. 55’092.

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 5% per attività medio-pesanti.

Il TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezza-mento a quello dell’amministrazione nell’applicazione della ridu-zione concessa, ritenuto che rientra nei limiti previsti dalla giu-risprudenza e che l’interessato non l’ha del resto contestata.

L’insorgente potrebbe pertanto conseguire un reddito di fr. 52’337 (55’092 – [55’092 : 100 X 5]). Questo reddito va raffronta-to con il reddito da valido di fr. 54’225, per un tasso d’invalidità del 3%.

Va qui evidenziato che raffrontando i redditi nel 2008, dovendoli entrambi aggiornare all’evoluzione dei salari, il risultato non sarebbe sostanzialmente cambiato (+ 2% per entrambi i parametri: cfr. evoluzione dei salari – stima trimestrale, www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).

In queste condizioni è a ragione che l’UAI ha rifiutato il versamento della rendita richiesta, perlomeno dopo l’avvenuto miglioramento dello stato di salute, ed ha pure respinto la domanda per i provvedimenti professionali. A questo proposito la consulente in integrazione ha affermato:

" Sulla base delle considerazioni effettuate, risulta evidente che non esistono i presupposti necessari per il diritto a provvedimenti profes-sionali. Oltre al fatto che non è presente un’incapacità al guadagno del 20% non ritengo che nel prossimo futuro il danno alla salute dell’A. possa causare un’incapacità al guadagno superiore. Infatti, in base alla marginale 4011 della “Circulaire concernant les mesures de réadaptation d’ordre professionale” il diritto ad una riformazione sussiste se il danno alla salute ha come conseguenza una diminuzione duratura della capacità di guadagno attorno al 20%.

Su richiesta scritta, restiamo a disposizione per valutare l’adozione di un eventuale aiuto al collocamento.” (doc. AI 28-3).

Per cui non sono neppure dati gli estremi per provvedimenti d’integrazione.

  1. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 100.-- a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

L’incarto è rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti conformemente ai considerandi.

2.Le spese, per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 100.-- a carico del ricorrente.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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