Raccomandata
Incarto n. 32.2009.56
FS
Lugano 26 agosto 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2009 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 gennaio 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1967, il 6 ottobre 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) ernia del disco C5-6 a destra, compressione della radice C6, prolasso dorsomediale e paramediale bilaterale con irritazione della radice S1 di sinistra (…)” (doc. AI 2/1-8).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio accertamento medico (SAM), con decisione 29 gennaio 2009 (doc. AI 59/1-2 e 57/1-3), preavvisata con progetto 2 ottobre 2008 (doc. AI 44/1-4), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. novembre 2006 al 31 maggio 2007.
1.3. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel merito – ha chiesto di essere posto al beneficio di una mezza rendita dopo il 31 maggio 2007 e, subordinatamente, l’allestimento di un programma d’integrazione professionale.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – evidenziato che “(…) il Servizio medico rileva che dalla documentazione prodotta non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute del signor RI 1 rispetto alla valutazione posta dal SAM (…)” e precisato che “(…) in merito all’aspetto economico - reintegrativo, il consulente IP incaricato ha chiaramente spiegato i motivi per i quali i provvedimenti professionali di riqualifica non potevano essere ritenuti. Tuttavia, al ricorrente è stato chiaramente indicato che l’Ufficio AI rimane a disposizione per un aiuto al collocamento. (…)” (IV) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con scritto 3 aprile 2009 il rappresentante dell’assicurato ha formulato le proprie osservazioni alle annotazioni 11 marzo 2009 del dr. __________ e trasmesso il rapporto 5 marzo 2009 del dr. __________.
1.6. Con osservazioni 24 aprile 2009 – osservato che il rapporto del dr. __________ “(…) non apporta elementi clinici atti a modificare le conclusioni emerse dalla perizia pluridisciplinare SAM. (…)” (VIII) – l’Ufficio AI ha confermato la richiesta di respingere il ricorso.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento della nascita del diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. novembre 2006 al 31 maggio 2007.
L’assicurato postula il diritto ad una mezza rendita dal 1. giugno 2007.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
2.7. Nell’evenienza concreta, nelle annotazioni 13 aprile 2007, il dr. __________, medico SMR, ha concluso per la necessità di una perizia pluridisciplinare presso il SAM: “(…) è rientrato il rapporto del dr. __________, che ci comunica che l’intervento non ha portato miglioramenti (anzi!), anche se gli esami [ndr.: non, cfr. doc. AI 20/1) sembrerebbero mostrare particolari problemi. Inoltre patologia psichiatrica, descritta dall’attuale curante (dal gennaio 2007) come totalmente compromettente la CL di questo 40.enne lavoratore edile __________. A questo punto è indicato far eseguire una perizia SAM. (…)” (doc. AI 24/1).
L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 25/1-2).
Dalla perizia pluridisciplinare 12 dicembre 2007 (doc. AI 32/1-45) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome cervicospondilogena cronica in stato dopo discectomia (ALIF) il 10.11.2006, con:
Sindrome lombospondilogena cronica, con:
bulging distale L5-S1, senza neurocompressione;
modiche alterazioni della statica
Reazione ansiosodepressiva alla condizione reumatologica e socioprofessionale.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa
Tabagismo cronico." (doc. AI 32/12-13)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorico globale dell’A. nell’attività da ultimo svolta di manovale edile o operaio non qualificato in attività mediamente pesanti, è valutabile nella misura del 70% (orario di lavoro a tempo pieno, con rendimento ridotto) (…)” (doc. AI 32/16), hanno concluso:
" (...)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITA’ LAVORATIVA
Le conseguenze sulla capacità lavorativa dell'A. quale manovale edile o operaio non qualificato in attività mediamente pesanti si manifestano nell'ambito delle menomazioni dovute ai disturbi constatati a livello muscoloscheletrico, nonché psicologico e mentale.
Sul piano psicologico e mentale, gli stati d'ansia, i disturbi del ritmo sonno - veglia e l'ideazione pessimistica favoriscono l'astenia, rendendo così l'A. meno prestante e più rallentato durante l'attività professionale.
Sul piano muscoloscheletrico, il rendimento dell'A. durante l'attività risulta pure ridotto, in quanto deve evitare lavori molto pesanti, eccessivamente ripetitivi con la colonna cervicale in posizioni estreme, posizioni e movimenti manifestamente inergonomici.
Le limitazioni della capacità funzionale descritte dai nostri consulenti in psichiatria e reumatologia non vanno sommate, bensì integrate, in quanto entrambe riducono e rallentano il rendimento dell'A..
Per quanto riguarda la descrizione temporale della limitazione della capacità lavorativa, possiamo affermare che a partire da dicembre 2005 il grado di capacità lavorativa quale manovale edile sia valutabile nella misura dello 0% (cervicobrachialgia C6 deficitaria a ds. ).
In seguito l'A. ha atteso sino a novembre 2006 per sottoporsi all'intervento neurochirurgico, per cui è da considerare totalmente inabile al lavoro in misura permanente sino a ca 3 mesi dopo l'avvenuto intervento di decompressione e stabilizzazione cervicale, vale a dire sino a febbraio 2007.
A partire da marzo 2007 riteniamo esigibile un grado di capacità lavorativa nella misura del 70%, come descritto sopra.
La prognosi valetudinaria a medio - lungo termine risulta, dal lato medico - teorico, stazionaria.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Riteniamo auspicabile offrire all'A. provvedimenti d'integrazione professionale in attività meglio adatte, vale a dire in lavori leggeri sino a mediamente pesanti, che evitino movimenti eccessivamente ripetitivi con la colonna cervicale, soprattutto in posizioni estreme, che permettano il rispetto delle regole d'ergonomia, soprattutto per quanto riguarda la colonna cervicale, inizialmente esigibili nella misura del 70%, ma, migliorando la problematica psicologica e mentale tramite l'attuale sostegno specialistico, e grazie anche alla ripresa di fiducia in se stesso riacquistando un ruolo socioprofessionale, la capacità lavorativa dovrebbe aumentare fino a raggiungere la misura completa.
Non riteniamo, invece, possibile, migliorare sensibilmente la capacità lavorativa nell'attività da ultimo effettuata di manovale edile, in ragione della cronicità dei disturbi muscoloscheletrici e delle limitazioni della capacità funzionale descritti dal nostro consulente Dr. __________ a pag. 5 dei suo rapporto.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo il compito al servizio medico regionale, rispettivamente all'Ufficio AI, la decisione di eventualmente inviare copia della nostra perizia ai curanti.
(…)" (doc. AI 32/16-17)
L’Ufficio AI – viste le risultanze peritali, ritenuta la raccomandazione espressa dal dr. __________ nel rapporto 12 febbraio 2008 (doc. AI 34/1-2): “(…) per quanto riguarda la IL come operaio edile mi permetto di modificare la IL data dai periti SAM, essa è del 30% per motivi prettamente somatici (esclusioni di lavori molto pesanti) ai quali mi permetto di aggiungere una ulteriore diminuzione per il rallentamento data dalla patologia psichica (non mi pare giustificato ritenere uguale la IL in una attività pesante e in una media e in una leggera). Non è giustificato sommare le 2 % di IL ma calcolare un 15% ulteriore. (…)” (doc. AI 34/2) e considerato il rapporto 24 luglio 2008 del consulente con le tabelle allestite lo stesso giorno (doc. AI 38/1-4, 39/1 e 40/1) –, con decisione 29 gennaio 2009 (doc. AI 59/1-2 e 57/1-4), ha confermato il diritto ad una rendita intera dal 1. novembre 2006 al 31 maggio 2007.
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di o studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la de-nominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa del 70% nell’attività da ultimo svolta quale manovale edile o operaio non qualificato (orario di lavoro a tempo pieno con rendimento ridotto), da marzo 2007.
Innanzitutto il TCA – ricordato che la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag. 485; in una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare) – rileva che non può fare propria la conclusione del dr. __________ secondo il quale l’incapacità lavorativa nell’attività abituale sarebbe del 45% (doc. AI 34/1-2).
Infatti i periti del SAM hanno precisato che “(…) le limitazioni della capacità funzionale descritte dai nostri consulenti in psichiatria e reumatologia non vanno sommate, bensì integrate, in quanto entrambe riducono e rallentano il rendimento dell’A.. (…)” (doc. AI 32/16, la sottolineatura è del redattore) e concluso che in un’attività adeguata “(…) migliorando la problematica psicologica e mentale tramite l’attuale sostegno specialistico, e grazie anche alla ripresa di fiducia in se stesso riacquistando un ruolo socioprofessionale, la capacità lavorativa dovrebbe aumentare fino a raggiungere la misura completa. Non riteniamo, invece, possibile, migliorare sensibilmente la capacità lavorativa nell’attività da ultimo effettuata di manovale edile, in ragione della cronicità dei disturbi muscoloscheletrici e delle limitazioni della capacità funzionale descritti dal nostro consulente Dr. __________ a pag. 5 del suo rapporto. (…)” (doc. AI 32/17).
Inoltre il dr. __________ non ha motivato debitamente per quali ragioni precise si scosta dalle conclusioni peritali che, lo si sottolinea, si fondano su un’esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM e, in modo generico e ipotetico, ha rilevato che “(…) non mi pare giustificato ritenere uguale la IL in una attività pesante e in una media e in una leggera (…)” (doc. AI 34/2).
La dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare non è del resto stata validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie e/o un peggioramento duraturo delle sintomatologie.
In particolare il dr. __________, primario della Clinica di riabilitazione di __________ e FMH in chirurgia ortopedica e in fisiatria e riabilitazione, nel rapporto 6 aprile 2007 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 47/4-6), non pone delle diagnosi nuove e nemmeno si esprime chiaramente sulla capacità lavorativa. In particolare non è possibile concludere per un’inabilità totale al lavoro per il solo fatto che il dr. __________ segnali che “(…) siamo però in presenza di fattori predittivi negativi per una possibile ripresa lavorativa (…)” (doc. AI 47/5). Questo vale a maggiore ragione visto che lo stesso sanitario ha anche evidenziato che “(…) il paziente è inabile al lavoro da un anno e mezzo e non ha un posto di lavoro, l’integrazione, anche probabilmente a causa della lingua non è facile. (…)” (doc. AI 47/5). Va qui ricordato che per costante giurisprudenza i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (STFA inedite del 13 luglio 2004, I 681/03, consid. 4.2 e del 23 aprile 2004 nella causa N, I 404/03, consid. 6.2, entrambe, a loro volta, si riferiscono alla sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
Al riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 14 ottobre 2008, ha osservato che “(…) la valutazione del dr. __________ è precedente la perizia. Le osservazioni sui fattori predittivi negativi non è di ordine medico ma di ordine sociale (“assenza di posto di lavoro, integrazione non facile anche probabilmente a causa della lingua”) Le terapie di ricondizionamento fisico fanno parte della terapia medica, che sono di pertinenza del curante.” (doc. AI 49/1).
Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo allo scritto 4 febbraio 2009 del dr. __________, FMH in chirurgia (doc. D), ai rapporti 25 settembre 2007 e 31 ottobre 2008 del dr. __________, capo servizio del Centro __________ dell’Ospedale regionale di __________ (doc. AI 55/1 e E) e al rapporto 15 luglio 2008 della dr.ssa __________, primario medicina interna dell’Ospedale regionale di __________, concernente la degenza dal 10 all’11 luglio 2008 (doc. F).
Il dr. __________, nello scritto 4 aprile 2009, non pone delle diagnosi nuove, non motiva precisamente e/o documenta le ragioni per le quali le conclusioni peritali sarebbero errate e si limita a confermare una incapacità lavorativa del 100%.
Il dr. __________, nei rapporti indirizzati al dr. __________, non ha posto delle diagnosi nuove e non si è espresso sulla capacità lavorativa.
La dr.ssa __________, nel rapporto 15 luglio 2008, riferisce della degenza presso i loro servizi dal 10 all’11 luglio 2008, non si esprime sulla capacità lavorativa e conclude che “(…) in data 11 luglio 2008 possiamo dimettere il paziente in buone condizioni generali al proprio domicilio. (…)” (doc. F).
Anche il dr. __________ e il dr. __________, medico SMR, riguardo alla documentazione medica su enunciata, nelle annotazioni 15 dicembre 2008 e 11 marzo 2009 (doc. AI 56/1 e IV/1), hanno concluso che “(…) anche questo rapporto (del dr. __________ al dr. __________ datato 31.10.2008), non modifica la nostra valutazione. (…)” (doc. AI 56/1) e che “(…) dalla documentazione medica presentata in sede di ricorso non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato. Persiste una sintomatologia algica cronica prevalentemente di tipo muscolo-tendinea. In particolare non sono presenti problematiche radicolari / neurologiche. […] Stato di salute in pratica invariato rispetto alla valutazione SAM. (…)” (IV/1).
L’Alta Corte, in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008, per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.
(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre 2008 nella causa N., 9C_142/2008, consid. 2.2)
Una diversa valutazione non è possibile neanche avuto riguardo al rapporto 5 marzo 2009 del dr. __________, FMH in reumatologia, il quale, poste le diagnosi note e senza esprimersi sulla capacità lavorativa, ha concluso che “(…) il paziente presenta una sintomatologia del dolore cronico incentrato nella regione cervico-scapolare fino a lombosacrale dx. Rammento che anche al livello lombare avrebbe delle patologie degenerative (discopatie?). Fino ad adesso nessuna terapia ha portato beneficio (vedi anamnesi). Si potrebbe ancora provare con una fisioterapia intensa su base stazionaria per esempio a __________ anche se dubito che porterebbe ad un miglioramento sintomatico chiaro. Altrimenti agirei sul dolore. Per esempio analgesici fissi come derivati della morfina (cerotti?) e proverei anche con degli antidepressivi che possono innalzare la soglia del dolore (essenzialmente triclici). Per il resto non ho purtroppo ulteriori proposte, (…)” (VI/Bis).
Il TCA, rilevato che il dr. __________ non contesta la perizia del SAM e non si esprime sulla capacità lavorativa, fa proprie le osservazioni 24 aprile 2009 formulate dall’Ufficio AI secondo le quali “(…) già il Dr. __________, il quale si è espresso nell’ambito del consulto reumatologico all’interno della perizia pluridisciplinare SAM, ha preso atto della cronicità dei disturbi muscolo scheletrici con limitazioni della capacità funzionale (dolori considerati nella perizia specialistica SAM). Il medesimo Dr. __________ indica che “la presa a carico da parte del centro per la terapia del dolore potrebbe migliorare parzialmente la capacità lavorativa” (cfr. perizia reumatologica 28.02.2007, pag. 4, punto 5). Non vi sono elementi comportanti una modifica della valutazione posta nella decisione impugnata. (…)” (VIII).
Rispecchiando la perizia del SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), alla stessa può dunque esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessato affetto da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione della decisione impugnata l'assicurato presentava una capacità lavorativa del 70% sia nella sua attività abituale di manovale edile o operaio non qualificato che in un’attività adeguata.
Ciononostante va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Infatti il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
In queste condizioni, questo Tribunale, constatato che l’insor-gente conserva una capacità lavorativa residua del 70% nella sua attività di manovale edile o operaio non qualificato (orario di lavoro a tempo pieno, con rendimento ridotto), nella quale è in grado di conseguire un reddito corrispondente al 70% del reddito realizzabile senza il danno alla salute, ritiene che l’in-capacità lucrativa del ricorrente ammonta al 30% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008). Anche il consulente in integrazione professionale era giunto ad un grado invalidità del 31% (doc. AI 38/3, 39/1 e 41/1).
Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
2.10. Per quanto riguarda infine la possibilità di una riqualifica professionale il consulente in integrazione professionale, nella valutazione 24 luglio 2008 (doc. AI 38/1-4), ha concluso che “(…) tenendo conto dei dati valutati presenti nell’incarto del signor RI 1, della sua percentuale di abilità lavorativa residua (70%) e della bassa scolarizzazione, non è possibile intravedere dei provvedimenti professionali (riqualifica) che possano sensibilmente aumentare le sue possibilità di reintegrazione. Considerata, tuttavia, la presenza sul mercato del lavoro di sufficienti attività accessibili e confacenti con il danno alla salute, si ritiene che l’A. sia integrabile nel ciclo produttivo tenuto conto dei limiti sopra espressi e della percentuale riportata (lavoro a tempo pieno con riduzione del 30% di rendimento). Qualora l’A. lo richiedesse per iscritto, si resta a disposizione per un aiuto al collocamento da parte dell’AI. (…)” (doc. AI 38/3).
Pertanto, nella misura in cui l’amministrazione ha negato al-l’assicurato il diritto ad una riformazione professionale, la decisione impugnata merita piena conferma in questa sede.
Spetta dunque all’assicurato attivarsi, facendone richiesta, al fine di ottenere un aiuto al collocamento.
2.11. In simili circostanze – ritenuto che l’inizio dell’inabilità lavorativa totale va fatto risalire al mese di novembre 2005 e che dal marzo 2007 vi è una capacità lavorativa del 70% tanto nella sua attività abituale che in una adeguata – è a giusto titolo che l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. novembre 2006 (un anno dopo l’inizio dell’incapacità lavorativa totale attestata dal novembre 2005, cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) fino al 31 maggio 2007 (tre mesi dopo l’attestata capacità lavorativa del 70% dal mese di marzo 2007, cfr. art. 88a cpv. 1 OAI).
La decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti