Raccomandata

Incarto n. 32.2009.188

BS/sc

Lugano 24 marzo 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2009 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 16 settembre 2009 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1968, dipendente de __________ Svizzera in qualità di meccanico di veicoli pesanti, è stato vittima in infortunio sul lavoro (la sua mano destra è rimasta imprigionata mentre stava lavorando sul motore di un camion). A seguito di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto di uscita 17 agosto 2005 dell’Ospedale regionale di __________, una lesione combinata e complessa con subamputazione dal dito 2 al dito 5 (atti LAINF, doc. 7-1).

L’infortunio è stato preso a carico dall’INSAI, che ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9 gennaio 2009, l’assicuratore contro gli infortuni, tenuto conto unicamente dei postumi infortunistici residuali localizzati alla mano destra, ha concesso all’assicu-rato una rendita di invalidità del 30% a contare dal 1° novembre 2008 (atti LAINF, doc. 89-2).

A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, con decisione su opposizione 28 parile 2009 l’CO 1 ha modificato parzialmente la sua prima decisione aumentando il grado d’invalidità al 35% (atti LAINF, doc. 90-1).

Con sentenza 28 ottobre 2009 (cresciuta in giudicato) questa Corte, in parziale accoglimento del ricorso contro la succitata decisione su opposizione, ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità del 40% con effetto dal 1° novembre 2008 (inc. 35.2009.62).

1.2. Nel novembre 2005 Alan Valsecchi ha inoltrato una domanda di prestazioni AI a seguito dei postumi dell’infortunio del luglio 2005 (doc. AI 1-1).

Sulla base degli atti medici ed economici raccolti, terminato un accertamento professionale, con decisione (preavvisata il 4 febbraio 2009), l’Ufficio AI gli ha riconosciuto una rendita intera dal 1° luglio 2006 al 31 agosto 2007 sulla base delle seguenti motivazioni:

" (...)

Decidiamo pertanto

Dal 01.07.2006 (un anno dopo il sinistro) l'assicurato ha diritto ad una rendita intera con grado AI del 100%, prestazione limitata al 31.08.2007 (tre mesi dopo l'inizio dell'esigibilità di attività adeguate) poiché il grado invalidante scema al 35%, risultando sotto il grado minimo (40%) per il riconoscimento di ulteriori rendite.

Provvedimenti professionali non sono indicati.

Audizione

Come detto sopra il reddito da invalido proposto in sede di progetto di decisione è stato rivisto in sede d'audizione dall'UAI allineandosi alla valutazione dell'assicurazione contro gli infortuni Suva formalizzata con decisione del 28.04.2009. Ciò cambia a favore dell'assicurato il grado invalidante da 30% a 35% tuttavia non apre diritti a prestazioni AI in quanto non viene raggiunto il grado minimo per il riconoscimento di una rendita d'invalidità (almeno 40%)." (Doc. AI 96/2-3)

1.3. Contro la succitata decisione amministrativa, l’assicurato, sempre per il tramite dell’avv. Camilla Ghiringelli, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso, postulando l’erogazione di una rendita intera dal 1° luglio 2006.

Evidenziando come la pronunzia amministrativa sia stata presa sulla base di quanto deliberato dall’assicuratore LAINF, l’insorgente nuovamente espone i contenuti e le motivazioni sia delle osservazioni 10 marzo 2009 al progetto decisione AI del 4 febbraio 2009, sia del proprio ricorso al TCA contro la decisione su opposizione 28 aprile 2009 dell’INSAI (cfr. consid. 1.2). In sintesi contesta il grado d’incapacità lavorativa in attività adeguate valutato dall’Ufficio AI, sostenendo che causa i postumi fisici dell’infortunio professionale non è in grado di esercitare la sua professione di meccanico di veicoli e nemmeno svolgere attività leggere o molto leggere se prevalentemente manuali, rispettivamente, di poter esercitare delle attività prevalentemente di concetto nella misura massima dell’80% ma di non disporre della formazione necessaria. Contesta pure la determinazione del reddito da invalido, nonché la decorrenza della riduzione del grado d’in- validità. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

1.4. Mediante risposta di causa, l’Ufficio AI chiede la conferma dalla decisione impugnata e, di conseguenza, la reiezione del ricorso.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).

Nel merito

2.2. Oggetto principale del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad un rendita intera anche dopo il 1° settembre 2007. Pacifica è l’erogazione di una rendita intera dal 1° luglio 2006.

2.3. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione del-l’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 29 luglio 2009, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).

Va qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostan-ze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.5. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.6. Nel caso in esame, occorre innanzitutto evidenziare che l’assicurato presenta un danno alla salute esclusivamente di natura infortunistica, vale a dire i postumi dell’infortunio professionale (luglio 2005) alla mano destra.

Per quanto riguarda la sindrome lombo radicolare, esistente dal 1991, nella nota 11 agosto 2008 il dr. Lurati del SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha evidenziato come tale sindrome “non appare di grande limitazione nella scelta delle attività possibili, che sono date dal danno alla mano destra (dal 1991 l’assicurato ha sempre lavorato fino all’incidente del luglio 2005”) (doc. AI 74-1). Non vi è quindi da ritenere che la citata sindrome sia invalidante.

Dal punto di vista psichiatrico non vi è alcuna limitazione dell’abilità lavorativa. Al riguardo nel certificato 9 ottobre 2008 lo specialista in psichiatria e psicoterapia dr. Daguet aveva confermato che l’assicurato “da un punto di vista strettamente medico-psichiatrico, che le sue condizioni sono migliorate al punto che appare ragionevolmente proponibile un’attività lavorativa confacente alla sue menomazioni fisiche” (doc. AI 80-1). Dagli atti non risulta che vi sia stato un peggioramento delle condizioni extra-somatiche, né d’altronde l’insorgente ha sostenuto un’incapacità lavorativa psichiatrica.

2.7. In merito all’esigibilità lavorativa in attività adeguate, dovuta alle affezioni infortunistiche, con la citata sentenza del 28 ottobre 2009 (inc. 35.2009.62) questa Corte aveva concluso:

" sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di sorveglianza, di verifica e di controllo, che Alan Valsecchi, nonostante i disturbi che interessano l’estremità superiore destra, sarebbe ancora in grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento completo (cfr. consid. 2.8).

Il TCA aveva fondato il suo giudizio sulle risultanze mediche espletate dall’assicuratore LAINF, in particolare sul rapporto inerente la visita di chiusura 14 luglio 2008 del dr. Capeder (specialista in chirurgia) il quale, a sua volta, aveva ritenuto che l’assicurato poteva svolgere sull’arco dell’intera giornata e con un rendimento normale un’attività confacente che non sia di turnista dovendo fare una pausa a mezzogiorno di un’ora; poteva, utilizzando ambedue le mani, alzare e maneggiare oggetti fino a 10 kg. Lo specialista aveva inoltre rilevato che da evitare erano tutte quelle mansioni che richiedevano una buona agilità di entrambe le mani e un’alta precisione dei movimenti di tutte le dita e che l’assicurato poteva guidare normalmente i veicoli della categoria B (cfr. atti LAINF, doc. AI 86-5). Tale valutazione, fatta propria dall’INSAI nella decisione su opposizione 28 aprile 2008, era stata avallata dal dr. Meier, specialista in chirurgia ortopedica attivo presso la Divisione di medicina assicurativa di__________Per la determinazione dell’incapacità al guadagno, l’Ufficio AI ha fatto riferimento al calcolo operato dall’assicuratore LAINF nella decisione su opposizione 28 ottobre 2008.

Quale reddito da valido, rimasto incontestato, l’amministrazione aveva preso in considerazione un importo di fr. 81'410.

Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Ritornando al caso in esame, l’Ufficio AI ha tenuto conto di un reddito da invalido di fr. 53’0267.-- come stabilito dall’assicuratore LAINF. Al riguardo, nella STCA 28 ottobre 2009 questa Corte aveva tuttavia evidenziato:

" Per quanto concerne l’aspetto economico, l'amministrazione ha quantificato il reddito da invalido operando una media tra il reddito statistico relativo al livello di qualifica 3 e quello relativo al livello di qualifica 4, risultanti dalla tabella TA1 (doc. 168, p. 5: “Dai dati raccolti dal competente Ufficio federale di statistica risulta che nel 2006, per 41.7 ore la settimana così come insegna la giurisprudenza, un dipendente chiamato a svolgere lavori leggeri e non qualificati percepiva mediamente un salario complessivo di fr. 59'197.32 (TA1 profilo 4) mentre un dipendente a beneficio di conoscenze professionali guadagnava mediamente fr. 70'156 (TA1 profilo 3). Tenuto conto dell’evoluzione nominale dei salari dell’1.4% per il 2007 e dell’1.9% per il 2008 si giunge ad un ammontare di fr. 60'144.48 risp. di fr. 61'287.22 per il profilo 4 e a fr. 71'278.58 risp. fr. 72'632.87 per il profilo 3.”).

Al riguardo, questa Corte constata che, in un giudizio I 395/04 del 26 gennaio 2006, riguardante un assicurato che aveva portato a termine una formazione quale meccanico per macchine utensili e che, durante il periodo in cui ha lavorato, si era perfezionato seguendo diversi corsi, il TFA ha applicato il livello di qualifica 4, anziché il livello 3 ritenuto dall’autorità di prima istanza, al fine della determinazione del reddito da invalido.

L’Alta Corte ha deciso in questo stesso senso, ad esempio, nella sentenza 9C_486/2009 del 17 agosto 2009, in quella I 694/03 del 22 settembre 2004, come pure in quella U 17/00 del 9 luglio 2001, tutte concernenti degli assicurati di professione meccanico che, a causa dei postumi di un infortunio, erano stati costretti ad abbandonare la loro originaria attività lavorativa.

Sulla scorta dei citati precedenti giurisprudenziali, e in considerazione che, sebbene ancora sufficientemente ampio, il mercato del lavoro che si apre all’insorgente è comunque significativamente ristretto a causa delle note limitazioni funzionali derivanti dal danno alla mano dominante, questo Tribunale ritiene che il reddito da invalido debba essere determinato in applicazione della tabella TA1, valore totale, livello di qualifica 4. (sottolineatura del redattore; cfr. consid. 2.9 p. 15).

Applicando le citate tabelle TA1 (livello di qualifica 4), il TCA aveva poi evidenziato

" In base alla tabella appena citata, RI 1, nel 2006, avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.

Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2008, p. 94), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (cfr. la tabella relativa all’evoluzione dei salari nominali, consultabile nel sito web dell’Ufficio federale di statistica), si ottiene, per il 2008 (cfr., a quest’ultimo riguardo, la DTF 126 V 174 = RAMI 2002 U 467 p. 511ss.), un reddito annuo di fr. 61'328.42.

In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella già citata pronunzia 8C_971/2008 del 23 marzo 2009 consid. 4.2.6.2, il TF ha ricordato che, a partire dalla DTF 126 V 75, la prassi ha ritenuto adeguate delle riduzioni del 20/25%, trattandosi di assicurati che possono utilizzare la loro mano dominante in maniera molto limitata, ad esempio quale mano ausiliaria, precisato tuttavia che ciò non significa ancora che l’autorità di prima istanza abusi del proprio potere di apprezzamento se applica una decurtazione inferiore al 20%. Nella concreta evenienza, l’amministrazione ha decurtato del 20% il reddito statistico da invalido (doc. 168, p. 5).

Vista la giurisprudenza appena citata ed il fatto che, oltre alla menomazione imputabile al danno infortunistico, non entrano in linea di conto altri fattori di riduzione, il TCA non può che ritenere appropriata la decurtazione decisa dall’Istituto assicuratore resistente (sottolineatura del redattore; cfr. consid. 2.9 pp. 15/16).

Di conseguenza, dal raffronto tra il reddito da valido (fr. 81'410.--) e quello da invalido (fr. 49'062.73 [80% di fr. 61'328.42]) è risultato un grado d’invalidità del 39.73%, arrotondato al 40% secondo la giurisprudenza (DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41), ciò che dà diritto ad un quarto di rendita.

2.9. Controverso è inoltre il momento da cui far decorrere la riduzione della rendita, rispettivamente quando fissare il miglioramento che ha reso esigibile lo svolgimento di attività adeguate sostitutive.

Nell’annotazione 21 ottobre 2008 il medico del SMR ha ritenuto proponibili attività sostitutive dal giugno 2007, in quanto l’accertamento professionale presso il CFPAS di Gerra Piano si era concluso nel maggio 2007 (doc. AI 84-1).

Per contro, l’insorgente sostiene:

" (...)

Infine il ricorrente fa valere che nella querelata decisione l'Ufficio AI ha fissato in modo erroneo al 1. giugno 2007 il momento a partire dal quale sarebbe stata da lui effettivamente esigibile l'esecuzione di eventuali altre attività adeguate al suo stato di salute: in effetto, come si evince dal rapporto di data 14 luglio 2008 del dott. Capeder, le condizioni di salute del ricorrente possono essere considerate stabilizzate solo a partire dalla metà del mese di luglio 2008, tant'è vero che in data 21 maggio 2008 egli è stato ancora sottoposto a un intervento chirurgico alla mano destra ad opera del dott. Fusetti, senza contare che nel periodo compreso tra il mese di settembre 2007 e quello di aprile 2008 il ricorrente ha svolto gli accertamenti professionali decisi dall'Ufficio AI stesso.

Ne deriva che, anche nella denegatissima ipotesi che nel caso in esame esistano attività non prettamente manuali e adeguate alle sue limitazioni fisiche, che il ricorrente potrebbe svolgere senza doversi dapprima sottoporre a una riformazione professionale, il momento a far tempo dal quale l'esercizio di tali professioni sarebbe stato da lui effettivamente esigibile risale alla metà del mese di luglio 2008 e non alla fine del mese di maggio 2007. (...)" (Doc. I)

Secondo questa Corte alla tesi dell’insorgente non può essere data adesione. Se da un lato nel periodo settembre 2007 – aprile 2008 egli aveva svolto gli accertamenti professionali presso due diversi garage – ricevendo tra l’altro l’indennità giornaliera di diritto (doc. AI 53-1) e la copertura dei costi di tale accertamento (doc. AI 41-1 e 55-1) – ciò non vuole dire che non fosse esigibile lo svolgimento di attività adeguate, esigibilità palesata al termine del periodo trascorso presso il CFPAS (maggio 2007). Vero che nel maggio 2008 l’insorgente è stato operato alla mano destra, ma è altrettanto vero che, eccetto il periodo d’inabilità dovuto alla convalescenza, prima e dopo l’operazione poteva svolgere un’attività adeguata.

Di conseguenza, la riduzione della rendita al luglio 2007, tre mesi dopo il maggio 2007 (art. 88 a cpv. 1 OAI, cfr. consid. 2.5), risulta essere corretta.

In conclusione, l’assicurato ha diritto ad una rendita intera dal 1° luglio 2006, ridotta ad un quarto dal 1° settembre 2007. In tal senso la decisione contestata dev’essere riformata.

2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della presente vertenza, le spese per fr. 200.-- sono ripartite in ragione di fr. 50.-- a carico dell’Ufficio AI e fr. 150.-- all’insorgente. A quest’ultima l’amministrazione verserà un’indennità per ripetibili (parziali) di fr. 1’000.--.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione 16 settembre 2009 è annullata.

§§ Alan Valsecchi ha diritto ad una rendita intera dal 1° luglio 2006, ridotta ad un quarto dal 1° settembre 2007.

2.- Le spese di fr. 200.-- sono ripartite in ragione di fr. 50.-- a carico dell’Ufficio AI e fr. 150.-- all’insorgente. L’amministrazione verserà al ricorrente fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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24.03.2010
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25.03.2026