Raccomandata
Incarto n. 32.2009.166
FS/sc
Lugano 26 gennaio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 settembre 2009 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 agosto 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione 15 marzo 1989 – sulla base della perizia 1. dicembre 1988 del dr. __________ (doc. AI 1/26-31) e dopo che la decisione 3 aprile 1986, con la quale la Cassa __________ [ritenutolo riformato quale orologiaio e completamente abile in questa attività] gli aveva rifiutato un aiuto in capitale, è stata confermata dal TCA con sentenza 13 agosto 1986 (doc. AI 1/90-101) e dal TFA con sentenza 27 aprile 1987 (doc. AI 1/73-74) – l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una mezza rendita con effetto dal 1. luglio 1988 (doc. AI 1/20-21).
1.2. Nell’ambito delle revisioni intraprese negli anni 1992, 1993, 1996, 1997 e 2001, l’Ufficio AI ha sempre confermato il diritto alla mezza rendita (doc. AI 1/11, 1/1, 5/1, 13/1 e 19/1).
1.3. Il 28 novembre 2001, tramite il dr. __________ che ha attestato una dermatite tossico-irritativa alle mani dall’inizio del 2001 (doc. AI 20/1), l’assicurato ha chiesto l’attribuzione di una rendita intera.
L’Ufficio AI, predisposti i necessari accertamenti medici – tra cui una perizia pluridisciplinare 13 maggio 2005 a cura del Servizio accertamento medico (SAM) –, con decisione su opposizione 8 settembre 2005 (doc. AI 51/1-5) ha confermato la decisione 16 aprile 2003 (doc. AI 28/1-2) con la quale ha rifiutato la domanda di aumento della rendita.
La decisione su opposizione 8 settembre 2005 è stata confermata da questo Tribunale con sentenza 7 settembre 2006 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 60/1-20).
1.4. Con comunicazione 27 febbraio 2007, nell’ambito della revisione intrapresa nel 2006 (doc. AI 63/1-2), l’Ufficio AI ha confermato il diritto ad una mezza rendita (doc. AI 66/1-2).
1.5. Nel luglio 2008 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 69/1-8).
Con decisione 26 settembre 2008 (doc. AI 73/1-2), preavvisata dal progetto 4 agosto 2008 (doc. AI 71/1-2), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda.
Con decreto 16 febbraio 2009 (doc. AI 88/1-3) il vicepresidente del TCA – viste le indicazioni dell’Ufficio AI stante le quali “(…) si giustifica l’esecuzione di una rivalutazione peritale tramite il centro peritale dr. __________ (…)” (doc. AI 88/1) e lo scritto con il quale l’avv. RA 1 aveva dichiarato “(…) a nome del mio cliente di accettare il ritorno dell’incarto all’Uffi-cio AI per un nuovo accertamento della fattispecie (…)” (doc. AI 88/3) – ha omologato la transazione intervenuta tra le parti e stralciato la causa dai ruoli.
1.6. A seguito del rinvio degli atti l’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS) (doc. AI 94/1-2) e, viste le risultanze, con decisione 13/17 agosto 2009 (doc. AI 111/1-2 e 112/23-26), preavvisata dal progetto 30 aprile 2009 (doc. AI 102/1-3), ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio 2009 al 31 luglio 2009 (mese in cui ha compiuto i 65 anni).
1.7. Contro quest’ultima decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assi-curato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto:
"
a. Di conseguenza le precedenti decisioni dell’Ufficio AI sono modificate nel senso che ad RI 1 è concessa una rendita piena a far tempo dal 1° gennaio 2000.
Tasse e spese di giustizia a carico dell’AI che rifonderà ad RI 1 congrue ripetibili.
Intimazione alle parti come di rito." (doc. AI 112/12)
1.8. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – rilevato, in particolare, che “(…) la decisione impugnata si basa su una completa e corretta valutazione del danno alla salute dell’assicurato ed è corretta. In definitiva il ricorso non evidenzia e comprova elementi di valutazione dell’invalidità dell’assicurato che non siano stati correttamente valutati nell’ambito della decisione impugnata, che viene quindi confermata. (…)” (IV) – ha chiesto di respingere il ricorso.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00).
2.2. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 13/17 agosto 2009 (doc. AI 111/1-2 e 112/23-26) – con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio 2009 al 31 luglio 2009 (mese in cui ha compiuto i 65 anni) – è conforme o meno alla legislazione federale.
E’ infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazio-ne (DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).
Di conseguenza, nella misura in cui, senza nemmeno precisare quali, l’insorgente chiede che “(…) le precedenti decisioni dell’Ufficio AI sono modificate nel senso che ad RI 1 è concessa una rendita piena a far tempo dal 1° gennaio 2000 (…)” (doc. AI 112/12), il ricorso è irricevibile.
Al riguardo il TCA rileva che, se non fosse stato d’accordo con le decisioni di conferma del diritto alla mezza rendita emesse nell’ambito delle diverse procedure di revisione intraprese (consid. 1.2 e 1.4), l’assicurato avrebbe dovuto impugnare puntualmente e tempestivamente i rispettivi provvedimenti.
In particolare, se non condivideva la sentenza 7 settembre 2006 (doc. AI 60/1-20 e consid. 1.3), con la quale questo Tribunale ha confermato la decisione su opposizione 8 settembre 2005 (doc. AI 51/1-5) con cui l’Ufficio AI ha rifiutato la domanda di aumento della rendita, egli avrebbe dovuto ricorrere, come indicato, al Tribunale federale delle assicurazioni.
D’altra parte, nella misura in cui chiede la riconsiderazione delle decisioni prese dall’amministrazione – nella lettera 22 giugno 2009 indirizzata all’Ufficio AI l’avv. RA 1 osserva che: “(…) in considerazione delle precedenti procedure terminatesi con la reiezione delle pretese dell’assicurato ed ora in particolare dei nuovi accertamenti che hanno portato l’Ufficio AI a giustamente comprendere il problema, si chiede che tutte le precedenti procedure siano riconsiderate e che la rendita piena venga allocata già dal 1° gennaio 2002. (…)” (doc. AI 107/1) –, il TCA si limita qui a rilevare che non può imporre all’amministrazione di procedere in tal senso poiché la riconsiderazione è una facoltà dell’Ufficio AI. Infatti il giudice non può modificare, mediante l’istituto della riconsiderazione, la precedente decisione. Egli violerebbe altrimenti il principio della riconsiderazione facoltativa, derivante dal potere discrezionale dell’amministrazione, che il giudice non può imporle (RCC 1985 pag. 58 consid. 3 [ZAK 1986 pag. 58 consid. 3] citata da Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 262 e da Müller, Die materiellen Vorraussetzungen der Rentenrevisione in der Invalidenverischerung, Friborgo 2003, pag. 98, nota 361 con riferimenti di giurispurenza indicati, pag. 261).
Nel merito
2.3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Dal
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329; 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002, al 31 dicembre 2003 e al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tali date, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le norme della 5a revisione LAI.
In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), la 4a revisione della LAI ha, in particolare, introdotto il diritto a tre quarti di rendita (art. 28 cpv. 1 LAI) e anche la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2 e DTF 130 V 343).
Di seguito sarà utilizzato il testo delle norme attualmente in vigore e, solo se necessario, richiamato il precedente tenore.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
L’Alta Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF 24 novembre 2009 nella causa K. [9C_520/2009], consid. 3.1).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI prevede che l’aumento della rendita o dell’assegno per grandi invalidi avviene al più presto se l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata.
2.7. Nell’evenienza concreta, l'assicurato (dopo essere stato reintegrato quale orologiaio) con decisione 15 marzo 1989 (doc. AI 1/20-21) era stato posto al beneficio del diritto ad una mezza rendita d’invalidità, con effetto dal 1. luglio 1988, sulla base della perizia 1. dicembre 1988 (doc. AI 1/26-31) nella quale il dr. __________, primario del servizio di neurologia dell'Ospedale __________ di __________ – posta la diagnosi di “(…) sindrome radicolare dolorosa C7 sin. su probabile compressione ossea (e discale?) a livello C6-7 a sin. e sindrome radicolare C6 ds dolorosa, attualmente in secondo piano su compressione discale e ossea a livello C5-6 ds. – stato ansioso (…)” (doc. AI 1/30) –, aveva concluso per un grado di capacità lavorativa dello “(…) 0% in un lavoro pesante (v. per es. lavoro di fabbro eseguito fino al 1978), al massimo 50% come orologiaio dipendente e probabilmente non superiore al 50% come orologiaio in proprio. Ev. 80% in un lavoro leggero, da eseguirsi in posizione variabile (per es. fattorino). (…)” (doc. AI 1/30).
Questa decisione era poi stata confermata dall’Ufficio AI – visti i rapporti medici 10 febbraio 1992, 13 aprile 1993, 29 luglio 1996, 20 maggio 1997 e 31 gennaio 2001 (doc. AI 1/12-13, 1/2-3, 4/1-2 e 18/1-2), nei quali il dr. __________, FMH in medicina generale, aveva indicato che lo stato di salute dell’interessato giustificava la continuazione dell’erogazione della mezza rendita – in occasione delle procedure di revisione intraprese negli anni 1992, 1993, 1996, 1997 e 2001 (doc. AI 1/11, 1/1, 5/1, 13/1 e 19/1).
Nel dicembre 2001 – visto lo scritto 28 novembre 2001 con il quale, tramite il dr. __________ che aveva attestato una dermatite tossico-irritativa alle mani dall’inizio del 2001 (doc. AI 20/1), l’assicurato aveva chiesto l’attribuzione di una rendita intera – l’Ufficio AI ha avviato una nuova procedura di revisione. In questo contesto, sulla base delle risultanze della perizia pluridisciplinare del 13 maggio 2005 eseguita dai medici del SAM (doc. AI 46/1-39) – i quali avevano concluso che “(…) dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale nell’attività da ultimo esercitata come orologiaio nella misura dello 0%. (…)” (doc. AI 46/11) e che “(…) in un’attività adeguata, che tiene conto di tutte le limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa globale, viene valutata nella misura del 75%, intesa come riduzione della capacità funzionale residua sull’arco di un’intera giornata lavorativa. (…)” (doc. AI 46/12) –, l’amministrazione, con decisione su opposizione 8 settembre 2005 (doc. AI 51/1-5), aveva confermato il rifiuto della domanda di aumento della rendita.
La decisione su opposizione 8 settembre 2005 è stata poi confermata da questo Tribunale con la STCA del 7 settembre 2006 (doc. AI 60/1-20), cresciuta incontestata in giudicato.
Nell’ambito della revisione intrapresa nel mese di novembre 2006 (doc. AI 63/1-2) l’Ufficio AI, con comunicazione 27 febbraio 2007 (doc. AI 66/1-2), aveva ancora confermato il diritto ad una mezza rendita.
Chiamato nuovamente a pronunciarsi sul ricorso 27 ottobre 2008 (doc. AI 74/3-7) – con il quale, sempre tramite l’avv. RA 1, l’assicurato aveva impugnato la decisione 26 settembre 2008 (doc. AI 73/1-2) con cui l’Ufficio AI non era entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni del 25 luglio 2008 (doc. AI 69/1-8) –, con decreto 16 febbraio 2009, questo Tribunale aveva omologato la transazione intervenuta tra le parti e stralciato la causa dai ruoli rinviando gli atti all’amministrazione (doc. AI 88/1-3 e consid. 1.5).
2.8. Al considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione all’assicurato, a partire dal 1° luglio 1988, di una mezza rendita di invalidità, per un grado di invalidità del 50% (decisione del 15 marzo 1989 sub doc. AI 1/20-21, cresciuta incontestata in giudicato) e la conferma di tale prestazione nell’ambito della procedura di revisione intrapresa nel dicembre 2001 sfociata nella decisione su opposizione 8 settembre 2005 (doc. AI 51/1-5) confermata da questo Tribunale con la STCA del 7 settembre 2006 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 60/1-20).
In tale contesto, va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di agosto 2009 (momento in cui è stata emanata la decisione impugnata) e valutare se, nel frattempo (dall’8 settembre 2005; vedi consid. 2.6 e le citate DTF 133 V 108 e STF 24 novembre 2009 nella causa K. [9C_520/2009], consid. 3.1), le condizioni di salute dell’assicurato hanno subito un peggioramento con incidenza sull'entità della mezza rendita rendita finora attribuita.
2.9. L’Ufficio AI – conformemente alla transazione omologata da questo Tribunale con decreto 16 febbraio 2009 (doc. AI 88/1-3 e consid. 1.5) e all’annotazione 10 marzo 2009 del dr. __________, medico SMR –, con comunicazione 11 marzo 2009 (doc. AI 94/1-2), ha predisposto un accertamento medico presso il Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPSA), Bellinzona.
Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, e la dr.ssa __________, direttore rispettivamente medico assistente del CPSA, nella perizia medico-psichiatrica 8 aprile 2009 (doc. AI 97/1-10) – posta la diagnosi di “(…) sindrome delirante persistente (tipo somatico) F 22.0 (…)” (doc. AI 97/8) – hanno espresso la seguente valutazione:
" (...)
II peritando presenta una "sindrome delirante persistente", caratterizzata dalla presenza di un delirio unico, che appare l'aspetto predominante del quadro clinico; rispetto alle mani si riscontra anche un'alterazione della percezione, sotto forma di dismorfofobia (deformità delle mani, che il signore non riconosce come proprie). Il nucleo delirante appare limitato alle mani ma ormai strutturato e cronico (essendo presente da anni).
Il comportamento associato all'idea delirante, pur essendo connotato da perseveranza e meticolosità, non va a nostro parere ascritto ad un Disturbo ossessivo-compulsivo. Infatti per essere tali le compulsioni devono essere ritenute dalla persona eccessive o irragionevoli e devono essere stato fatti tentativi di resistervi, mentre il peritando le considera l'unico mezzo per poter evitare la crescita della pelle ed il dolore (all'interno dell'ideazione delirante). Altra differenza fondamentale è la motivazione che si cela dietro il comportamento attuato, che nel caso del disturbo ossessivo-compulsivo è l'evitamento di un evento futuro considerato spiacevole, caratteristicamente non legato alla compulsione (e riconosciuto tale dalla persona che agisce il comportamento), secondo una modalità di pensiero definita "magica". In questo caso invece le manipolazioni sono atte a evitare eventi che riguardano direttamente il comportamento (sempre circoscritte alle condizioni delle mani). L'egodistonia che appare spesso nel disturbo ossessivo-compulsivo è legata alla consapevolezza del carattere inappropriato delle compulsioni, mentre quella che esprime il peritando è correlata alla compromissione della qualità di vita conseguente alle manipolazioni, non all'obiettivo ricercato dalle stesse.
Altresì non si riscontra la presenza di un "Disturbo anancastico di personalità": pur presentando infatti il signore un pensiero rigido, tendenzialmente assolutistico e dicotomico, con una certa polarizzazione su temi di giustizia, queste vanno a nostro parere ritenute più caratteristiche personologiche sulle quali si è poi innestata l'idea delirante, non soddisfacendo i criteri per la presenza del Disturbo sopra indicato.
Rispetto alla co-diagnosi di "Sindrome depressiva ricorrente" (effettuata dal dr __________), abbiamo riscontrato al presenza di una deflessione timica, peraltro non associata a sintomi sufficienti a porre la diagnosi di "Episodio depressivo"; non abbiamo inoltre dati anamnestici chiari a riprova di precedenti episodi (che giustificherebbero la "ricorrenza" del disturbo dell'umore); il rapporto del dr __________ datato 1988 in cui si fa riferimento ad uno stato ansioso e depressivo in cura con psicofarmaci non è infatti meglio specificato in alcun altro certificato (neppure nei numerosi del medico curante dr. __________).
Riteniamo la deflessione timica rilevata reattiva alle conseguenze dell'ideazione/comportamento delirante in primis ed anche dei problemi ortopedici sulla qualità di vita del peritando (avendo comportato nel tempo sia la perdita di un ruolo lavorativo che sociale, con importanti, ricadute sull'autostima). Indichiamo come peraltro nella diagnosi ICD-10 della "Sindrome delirante persistente" sia contemplata la possibilità di sintomi depressivi, associati al quadro clinico principale.
Come già indicato, il disturbo appare avere un carattere strutturato e cronico e l'adesione al delirio è totale. Si comprende quindi la difficoltà da parte del dr. __________ nel convincere il peritando ad assumere una terapia neurolettica, sia per il non riconoscimento dell'utilità della stessa da parte del peritando, sia la sua scarsa propensione in genere nei confronti delle cure farmacologiche. Si ritiene comunque importante, una volta costruita una relazione terapeutica abbastanza salda, effettuare un tentativo in tal senso. Ciò potrebbe comportare miglioramenti del quadro clinico e quindi della prognosi (che al momento risulta negativa).
(…)" (doc. AI 97/8-9)
Circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione i periti hanno concluso che:
" (...)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI LAVORO
L'attività psichica e la quotidianità del peritando appaiono pressoché totalmente assorbiti dal disturbo delirante.
Al momento si certifica un'inabilità lavorativa per l'attività di orologiaio pari al 100%, ciò sia per motivi concreti che per l'attuale assetto psichico: la necessità di far ricorso alla manualità fine richiesta dalla specifica attività non risulta infatti compatibile con le limitazioni nell'uso delle mani attuali; il carattere pervasivo del disturbo psichiatrico non consente di focalizzare attenzione su altre attività che non siano le manipolazioni alle mani.
Pur persistendo il disturbo da diversi anni, lo si ritiene accertato come tale a partire dalla presa a carico da parte del dr __________ (08.10.2008)
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE
AI momento non sono proponibili dato il carattere pervasivo del quadro clinico
Non se ne ravvedono
II disturbo presentato compromette totalmente (100%) qualsiasi attività lavorativa, anche che non coinvolga l'uso delle mani, per i motivi sopra indicati.
(...)" (doc. AI 97-9/10)
Viste le risultanze appena esposte e sulla base delle annotazioni 27 aprile 2009 nelle quali il dr. __________ ha confermato una “(…) IL 100% per qualsiasi attività lavorativa dal 8.10.2008, data presa a carico psichiatrica. (…)” (doc. AI 98/1), l’Ufficio AI, con decisione 13 agosto 2009 (doc. AI 111/1-2), preavvisata con progetto 30 aprile 2009 (doc. AI 102/1-3), ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera a contare dal 1. gennaio 2009.
2.10. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va qui evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2 Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision (Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1. Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen versicherungsmedizinischen Kenntnisse für die Bestimmung der für die Invalidenversicherung massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten verantwortlich sein. Damit soll eine konsequente Trennung der Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten (Heilbehandlung) und Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des Gesundheitsschadens) geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren Tätigkeiten und die unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen medizinisch begründeten zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche Eingliederung eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben des RAD hat die IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver Sicht noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572 zu Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30. Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die 5. IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S. 45; Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt, Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht, Personen-Schaden-Forum 2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und Funktion der Regionalen Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung [IV], in: Medizinische Gutachten, 2005, S. 65 f.).
4.3
4.3.1 Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen verfügen (Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10. April 2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen sind sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom 11.-13. Januar 2006, S. 101).
Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572 zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere, wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E. 3.1.1 in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).
4.3.2 Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte regionaler ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl. etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2; vgl. auch SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie beweisrechtlich keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil 9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni 2008 E. 3.2). Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 haben RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und formellen Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren Beweiswert wie ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2 mit weiteren Hinweisen).
Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen gestützt auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und -würdigung erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der verfahrensmässigen Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung. Eine generelle, schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist nicht möglich (BGE 122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der Regel da um ein Sachverständigengutachten, wo ein Arzt im Hinblick auf den Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt wird, einen auf den gesamten medizinischen Akten und allenfalls eigenen Untersuchungen beruhenden zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil U 65/06 vom 14. Februar 2007 E. 2.2 mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).
(…)" (SVR 2009 IV Nr. 56, consid. 4.2 e 4.3, pag. 175-176)
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.11. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del CPAS, dr. __________ e dr.ssa __________, i quali – posta la diagnosi di “(…) sindrome delirante persistente (tipo somatico) F 22.0 (…)” (doc. AI 97/8) – hanno concluso che “(…) pur persistendo il disturbo da diversi anni, lo si ritiene accertato come tale a partire dalla presa a carico da parte del dr. __________ (08.10.2008). […] Il disturbo presentato compromette totalmente (100%) qualsiasi attività lavorativa, anche che non coinvolga l’uso delle mani, per i motivi sopra indicati. (…)” (doc. AI 97/9-10).
Va qui innanzi tutto rilevato che, proprio a causa delle diverse patologie di cui soffre, l’assicurato era stato sottoposto ad una valutazione peritale pluridisciplinare (ortopedica, psichiatrica e dermatologica) sfociata nella perizia 13 maggio 2005 del SAM.
Sulla base di questo reperto l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 8 settembre 2005 (doc. AI 51/1-5), aveva confermato il rifiuto della domanda di aumento della rendita. Questa decisione è stata confermata da questo Tribunale che, nella STCA del 7 settembre 2006 (doc. AI 60/1-20) cresciuta incontestata in giudicato, aveva, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Nel caso di specie, l’assicurato, affetto da diverse patologie cervico-lombari, è stato posto al beneficio di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 50% a partire dal 1° luglio 1988 (doc. AI 1-20).
In seguito all’insorgere nell’ottobre 2000 di una patologia dermatologica alle mani il curante, dr. __________, aveva richiesto all’amministrazione la revisione del caso e l’attribuzione di una rendita intera (doc. AI 20). A conclusione di quella procedura di revisione, l’Ufficio AI con decisione 16 aprile 2003 aveva confermato l’attribuzione di una mezza rendita, dato che la documentazione medica presentata dall’assicurato non presentava alcun nuovo elemento oggettivo che dimostrasse un peggioramento della capacità lavorativa rispetto alle precedenti valutazioni (doc. AI 28).
Ritenuto il perdurare, nonostante le cure, della dermatosi alle mani, con scritti 29 ottobre 2003 e 10 marzo 2004 il dr. __________ ha nuovamente chiesto all’amministrazione la revisione del caso (doc. AI 29 e 31). Vista la patologia dermatologica dell’assicurato, con sensazione di corpo estraneo doloroso alle dita e alle mani, che egli tenta di attenuare strappando con la pinzetta da orologiaio le pellicine in profondità, causandosi importanti lesioni infiammatorie, l’amministrazione in sede di revisione ha ritenuto opportuno sottoporre l’assicurato ad una perizia pluridisciplinare presso il SAM, che tenesse conto sia dei problemi ortopedici, sia di quelli dermatologici e valutasse altresì l’eventuale presenza di una patologia psichiatrica invalidante giustificante l’automanipolazio-ne distruttiva operata dall’interessato. Gli esiti di tale perizia confermano l’abilità lavorativa del 75% dell’assicurato in un’attività adeguata.
Per quel che concerne le condizioni di salute dell’assicurato, il TCA ritiene che esse non sono peggiorate rispetto a quanto accertato in occasione della precedente procedura di revisione del 2003.
Da un attento esame degli atti di causa, questo Tribunale constata che l’amministrazione ha correttamente proceduto alla valutazione delle varie patologie dell’assicurato, sottoponendolo ad una perizia pluridisciplinare presso il SAM, nell’ambito della quale è stato valutato sia l’aspetto psichiatrico (dr. __________), sia quello ortopedico (dr. __________), sia quello dermatologico (dr. __________), giungendo alla conclusione che l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 75% in un’attività adeguata.
I periti hanno rilevato che dal punto di vista psichico e fisico l’assicurato risulta totalmente inabile nella professione di orologiaio, precisando tuttavia che tale inabilità è di tipo temporaneo, essendo legata alle alterazioni cutanee conseguenza dell’automanipolazione, cessando la quale si assisterebbe ad una regressione quasi completa. I periti hanno invece ritenuto l’assicurato abile al 75% in attività leggere adeguate.
Il dr. __________ nella sua valutazione dermatologica 30 marzo 2005 ha ben spiegato che la patologia dell’assicurato consiste in una dermatite, a causa della quale la pelle delle mani “comincia a crescere e a spellarsi, inizialmente intorno alle unghie, poi sempre con maggiore diffusione. In quel momento inizia la manipolazione, che avviene quotidianamente con una pinzetta da orologiaio. Il paziente strappa meticolosamente la pelle e poi in modo progressivo la cuticola, la placca ungueale e – da ultimo – parte del letto ungueale”. Il perito ha poi aggiunto che nel corso degli anni l’assicurato ha consultato una lunga serie di dermatologi ed è stato degente dal 6 aprile 2001 al 10 aprile 2001 presso il reparto di dermatologia dell’Ospedale __________ di __________, poi dal 18 febbraio 2002 al 27 febbraio 2002 presso la Clinica __________ dell’Ospedale __________ di __________: tutti gli specialisti interpellati hanno posto la diagnosi di dermatite tossico-irritativa alle mani probabilmente di origine artefatta, accompagnata da paronichia cronica alle mani e onicopatia. Il dr. __________ ha quindi concluso che “a distanza di quattro anni dall’inizio della sintomatologia l’automanipolazione è il movente necessario e unico alla persistenza della patologia”, che provoca l’incapacità di eseguire lavori fini, anche nelle attività quotidiane, rendendo l’assicurato totalmente inabile al lavoro in attività professionali in cui risulta particolarmente importante il senso tattile e i movimenti fini, come quella di orologiaio. Il perito ha comunque tenuto a precisare che tale inabilità è di carattere temporaneo, legata ad alterazioni cutanee conseguenza dell’automanipolazione (doc. AI 46 14-17).
Nella sua valutazione psichiatrica 19 marzo 2005 il dr. __________ ha rilevato che l’assicurato si sente frustrato a causa della refrattarietà delle cure dermatologiche, situazione che lo spinge a ricorrere più volte al giorno alle medicazioni e alle operazioni di ablazione delle pellicine attorno alle dita, senza che egli possa astenersi da tale tipo di manipolazioni. Lo psichiatra ha potuto notare che dal profilo della personalità l’assicurato ha delle linee caratteriali rigide, è conservatore, orgoglioso, polarizzato sulle sue vedute in particolare per quanto concerne l’attitudine terapeutica nei confronti della patologia dermatologica. Il dr. __________ è giunto alla conclusione che l’assicurato presenti un disturbo anancastico della personalità (ICD 10-F 60.5), che lo rende inabile al lavoro al 20% (doc. AI 46 18-21).
Il dr. __________, infine, nella sua valutazione ortopedica 14 aprile 2005, ha riscontrato una sindrome vertebrale cervicale e cervico-brachiale, oltre ad una periartropatia omero-scapolare: tali affezioni, a suo giudizio, si ripercuotono sull’assicurato rendendolo inabile al 50% nella sua professione di orologiaio. Il perito ha giustificato la diminuzione della capacità lavorativa con la ridotta caricabilità del rachide cervicale nel mantenimento di posizioni statiche e con la ridotta caricabilità delle spalle nelle posizioni e nei movimenti all’altezza e sopra l’orizzontale. Il dr. __________ ha poi precisato che in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, l’assicurato sarebbe abile al 75% (doc. AI 46 22-26). Il perito ha inoltre precisato che “tenuto conto della natura degenerativa delle alterazioni presentate dall’assicurato, con riferimento al quadro clinico attuale, non ritengo esservi degli elementi di giudizio che permettano di prevedere con sufficiente attendibilità un cambiamento significativo a corto-medio termine della situazione attuale” (doc. AI 46-25).
Questo TCA non ha motivo per scostarsi dalla valutazione specialistica del SAM, dettagliata ed approfondita, che non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un peggioramento delle sintomatologie del ricorrente.
Al riguardo, infatti, non può essere ritenuto siccome concludente quanto attestato in data 30 settembre 2005 dal dr. __________, a mente del quale la dermatite dell’assicurato, di natura sconosciuta, o esiste realmente, o è provocata dall’automanipolazione dell’assicurato: in entrambe le eventualità, sia la malattia fisica, sia quella psichica devono essere considerate invalidanti al 50% (doc. AI 53-11). Tale parere è sconfessato dalla perizia del SAM, in cui i periti hanno accuratamente vagliato sia la problematica dermatologica, sia quella psichiatrica, giungendo alla conclusione, supportata da valide motivazioni, di una, temporanea, inabilità totale nell’attività di orologiaio e di una abilità lavorativa del 75% in attività leggere adeguate.
La valutazione pluridisciplinare del SAM non può nemmeno essere messa in dubbio dal rapporto 30 novembre 2005 del Servizio cantonale di dermatologia dell’Ospedale __________ di __________, in cui il dr. __________, ribadendo la diagnosi precedentemente posta, in occasione di un ricovero nel 2001, di dermatite tossico-irritativa alle mani probabilmente di origine artefatta in un contesto di paronichia cronica alle mani, ha rilevato di avere spiegato al paziente che ben difficilmente si potrà controllare questa dermatosi fintanto che egli continua a manipolarla, proponendogli di sottoporsi ad una cura, attraverso un piano terapeutico ben stabilito, al quale egli dovrebbe attenersi (doc. Vbis). Tale rapporto medico non apporta quindi nuovi elementi rispetto a quanto approfonditamente valutato nella perizia SAM 13 maggio 2005, che deve quindi essere pienamente confermata.
In conclusione, le certificazioni prodotte dall’assicurato a sostegno di un peggioramento delle sue condizioni di salute non forniscono elementi che da un lato permettano di ritenere in maniera convincente ed oggettivabile un’evoluzione della situazione dermatologica-ortopedica-psichica e di sostanziare quindi l’attuale esistenza di un’incapacità lavorativa superiore a quella precedentemente accertata, dall’altro che giustifichino l’esperimento di ulteriori indagini mediche.
Per inciso, va osservato che in sede di ricorso l’assicurato ha preannunciato di aver deciso di privatamente sottoporsi in data 11 ottobre 2005 a due visite specialistiche presso la dr.ssa __________ e la dr.ssa __________ e che le relative valutazioni specialistiche avrebbero fatto parte integrante dell’atto di ricorso. L’assicurato non ha tuttavia mai fatto pervenire tali preannunciati rapporti medico-specialistici a questo Tribunale, nonostante il termine impartito per presentare eventuali ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
(…)" (doc. AI 60/17-19)
Il dr. __________ e il dr. __________, capo clinica rispettivamente medico assistente della Dermatologische __________ dell’Ospedale __________ di __________, nel rapporto 21 maggio 2008 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 74/10-11), hanno posto la diagnosi di “(…) Hyperkeratotische/rhagadiforme z.T. mechanische Dermatitis der Hände bds. (…)” e non si sono espressi sulla capacità lavorativa.
Il dr. __________, FMH in dermatologia e malattie a trasmissione sessuale, negli attestati medici 17 ottobre e 28 novembre 2008, poste le diagnosi di “(…) dermatite tossico-irritativa alle mani con forte componente artificiale si base di paronichia cronica alle mani (…)” (doc. AI 74/12) e “(…) forte dermatite tossico-irritativa, di tipo ipercheratotico-ragadiforme con in parte componente meccanica (…)” (doc. AI 81/3), non si è espresso sulla capacità lavorativa e, osservato che qualunque sia la causa della dermatosi essa interessa in maniera grave e invalidizzante il paziente, ha concluso che “(…) ideale sarebbe la rivalutazione del caso nell’ambito di una perizia dermatologica approfondita (…)” (doc. AI 81/3).
Al riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 12 novembre 2008 e 15 gennaio 2009, ha concluso che “(…) l’attuale quadro descritto nei rapporti di __________ e del dr. __________ corrisponde in pratica esattamente a quello già riscontrato in occasione della valutazione dermatologica in ambito SAM del 2005 (vedi pagina 2 rapporto dr. __________ del 30.3.2005): mancanza delle unghie ecc. In conclusione stato di salute invariato in particolare rispetto alla perizia SAM del 2005. (…)” (doc. AI 77/2) e che “(…) per quanto concerne il lato dermatologico si conferma la precedente presa di posizione, ossia si conferma la situazione clinica invariata. Già in occasione della perizia del SAM del 2005 l’attività di orologiaio era stata ritenuta non più esigibile. (…)” (doc. AI 86/1).
Viste le risultanze appena evidenziate questo Tribunale deve innanzi tutto escludere che a causa dei suoi diversi problemi di salute di natura somatica all’assicurato vada riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio 2000 come da lui preteso.
Questo vale a maggiore ragione ritenuto che l’assicurato non ha prodotto alcuna documentazione medica di cui non fossero a conoscenza i periti del SAM e nemmeno ha dimostrato validamente che da allora è insorto un peggioramento della situazione somatica.
D’altra parte, lo si ribadisce, anche se ne ha avuto la possibilità l’assicurato non ha impugnato la STCA del 7 settembre 2006 (doc. AI 60/1-20) e nemmeno la comunicazione 27 febbraio 2007 (doc. AI 66/1-2), con la quale l’Ufficio AI aveva confermato il diritto alla mezza rendita, è stata contestata.
Quanto all’aspetto extra somatico – ricordato che già nella STCA del 7 settembre 2006 (doc. AI 60/1-20) questo Tribunale aveva rilevato che “(…) per inciso, va osservato che in sede di ricorso l’assicurato ha preannunciato di aver deciso di privatamente sottoporsi in data 11 ottobre 2005 a due visite specialistiche presso la dr.ssa __________ e la dr.ssa __________ e che le relative valutazioni specialistiche avrebbero fatto parte integrante dell’atto di ricorso. L’assicurato non ha tuttavia mai fatto pervenire tali preannunciati rapporti medico-specialistici a questo Tribunale, nonostante il termine impartito per presentare eventuali ulteriori mezzi di prova (doc. IV). (…)” (doc. AI 60/19) – il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nei rapporti medici 22 dicembre 2008 e 12 gennaio 2009 (doc. AI 83/3-4 e 82/1-3), osservato che ha iniziato a seguire l’assicurato dall’8 ottobre 2008 e posta la diagnosi di “(…) sindrome delirante persistente (ICD-10;F22.0) – sindrome depressiva ricorrente (ICD-10;F33.1) (…)” (doc. AI 82/2 e 83/4) – non si è espresso sulla capacità lavorativa.
In simili circostanze questo Tribunale non può dunque che fare proprie le conclusioni dei periti del CPAS, dr. __________ e dr.ssa __________, secondo i quali “(…) pur persistendo il disturbo da diversi anni, lo si ritiene accertato come tale a partire dalla presa a carico da parte del dr. __________ (08.10.2008). […] Il disturbo presentato compromette totalmente (100%) qualsiasi attività lavorativa, anche che non coinvolga l’uso delle mani, per i motivi sopra indicati. (…)” (doc. AI 97/9-10).
Questo vale a maggiore ragione ritenuto che, vista l’assenza di qualsivoglia documentazione specialistica agli atti, non appare possibile effettuare una valutazione retroattiva della capacità lavorativa da un punto di vista psichiatrico posteriore alla perizia del SAM del maggio 2005. Va qui ricordato che nel caso di una valutazione retrospettiva della capacità lavorativa di un assicurato, in assenza di più attendibili elementi, va data particolare importanza alle certificazioni rese dal medico curante (su questo punto vedi Boltshauser, “Invaliditäts-bemessung bis zur feststehenden Dauerinvalidität” in: Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, Band 45, St. Gallen 1999).
2.12. Visto tutto quanto precede – considerato che un peggioramento della situazione extra somatica tale da giustificare una incapacità lavorativa totale è stato accertato dal mese di ottobre 2008 – è a ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto al ricorrente il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio 2009 (art. 88a cpv. 2 OAI) al 31 luglio 2009 (mese in cui ha compiuto i 65 anni).
La decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.
2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti